Il decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 modifica il codice penale, il testo unico ambientale e il D.Lgs. 231/2001

Tutela penale dell'ambiente: attuata la direttiva 2024/1203 con la pubblicazione del decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2026, n. 113.

Tutela penale dell'ambiente: attuata la direttiva 2024/1203

Per effetto, sono apportate modifiche al:

  • codice penale;
  • decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

Disposizioni anche su:

  • produzione e commercio di sostanze ozono lesive;
  • produzione e commercio di gas a effetto serra.

 

Definiti, infine;

  • il sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale;
  • la data entro la quale mettere a punto una strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali;
  • le modalità di pubblicazione della sentenza di condanna.

 

Abrogate, infine, le direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce.

Di seguito il testo del decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81. A breve approfondimenti su Ambiente&Sicurezza.

Ripristino della natura: adeguata la normativa nazionale

Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81

 

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela  penale  dell'ambiente
che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. (26G00096)
(Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2026, n. 113)

 

Vigente al: 2-6-2026

 

Titolo I

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente  decreto  attua  la  direttiva  (UE)  2024/1203  del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla  tutela

penale  dell'ambiente  che  sostituisce  le  direttive  2008/99/CE  e

2009/123/CE, di seguito denominata «direttiva».

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni

seguenti:

a) «habitat all'interno di un sito protetto»: habitat  di  specie

per cui una zona e' classificata come zona di protezione  speciale  a

norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva  2009/147/CE,

o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito  e'  designato

come  zona  speciale  di  conservazione  a  norma  dell'articolo   4,

paragrafo  4,  della  direttiva  92/43/CEE  o  per  cui  un  sito  e'

classificato come di importanza comunitaria a norma dell'articolo  4,

paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;

b) «ecosistema»:  complesso  dinamico  di  comunita'  di  piante,

animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente  che,

mediante  la  loro  interazione,  formano  un'unita'  funzionale,   e

comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

Titolo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' AMBIENTALE

 

                               Art. 3

                     Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo  32-quater,  dopo  le  parole:  «452-bis,»  sono

inserite le seguenti: «452-bis.1,»;

b) all'articolo 240-bis, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite

le seguenti: «452-bis.1,»;

c) all'articolo 452-bis:

1) al primo  comma,  al  numero  2),  dopo  le  parole  «di  un

ecosistema,» sono inserite le seguenti: «di un habitat»;

2) il secondo comma e' sostituito dal  seguente:  «La  pena  e'

aumentata da un terzo alla meta' quando  l'inquinamento  e'  prodotto

alternativamente:

1) in  un'area  naturale  protetta  o  sottoposta  a  vincolo

paesaggistico,  ambientale,  storico,  artistico,  architettonico   o

archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti

durevoli.»;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in

cui l'inquinamento di un  habitat  all'interno  di  un'area  naturale

protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,  storico,

artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione,  la

pena e' aumentata da un terzo a due terzi.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita

o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata.»;

d) dopo l'articolo 452-bis e' inserito il seguente:

«Art. 452-bis.1 (Commercio di prodotti inquinanti). - Alle pene

stabilite  dall'articolo  452-bis,  primo  comma,  soggiace  chiunque

abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione  un

prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione  o  l'immissione

di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria,  nel

suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una  compromissione  o  un

deterioramento significativi e misurabili:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni   estese   o

significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema,  di  un  habitat,  della  biodiversita',

anche agraria, della flora o della fauna.

La pena e' aumentata se dal fatto deriva:

1) un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone;

2) un pericolo rilevante alla qualita' dell'aria, del suolo o

delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La  pena  e'  aumentata  da  un   terzo   alla   meta'   quando

l'inquinamento e' prodotto alternativamente:

1) in  un'area  naturale  protetta  o  sottoposta  a  vincolo

paesaggistico,  ambientale,  storico,  artistico,  architettonico   o

archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti

durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di  un  habitat  all'interno  di

un'area naturale  protetta  o  sottoposta  a  vincolo  paesaggistico,

ambientale, storico, artistico,  architettonico  o  archeologico,  ne

causi la distruzione la pena e' aumentata da un terzo a due terzi.»;

e) all'articolo 452-ter, al primo comma: le parole: «all'articolo

452-bis» sono sostituite dalle seguenti:  «agli  articoli  452-bis  e

452-bis.1»; la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «undici»;

la parola: «dieci»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «dodici»;  alla

rubrica, dopo le parole «delitto  di  inquinamento  ambientale»  sono

aggiunte le seguenti: «e di commercio di prodotti inquinanti»;

f) dopo l'articolo 452-quaterdecies sono inseriti i seguenti:

«Art.  452-quinquiesdecies  (Nozione  di  abusivita').  -  Agli

effetti della  legge  penale,  il  termine  abusivamente  si  intende

riferito anche alle condotte poste in essere:

1) in  violazione  di  disposizioni  legislative  dell'Unione

europea in materia di  salvaguardia,  tutela  e  miglioramento  della

qualita' dell'ambiente, protezione della salute umana,  utilizzazione

accorta e razionale delle  risorse  naturali,  promozione  sul  piano

internazionale  di  misure   destinate   a   risolvere   i   problemi

dell'ambiente;

2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);

3) sulla base  di  autorizzazioni  ottenute  fraudolentemente

ovvero con violenza o minaccia o mediante  la  commissione  di  reati

contro la pubblica amministrazione.

Art. 452-sexiesdecies (Circostanze aggravanti). - Per  i  reati

previsti dal presente titolo la pena e' aumentata:

1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entita';

2)  se  il  fatto  e'  commesso  mediante  l'utilizzo  o   la

presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose

non vere.»;

g) l'articolo 733-bis e' abrogato.

 

                               Art. 4

           Produzione e commercio di sostanze ozono lesive

1. Chiunque abusivamente produce,  immette  sul  mercato,  importa,

esporta, usa o rilascia sostanze che riducono  lo  strato  di  ozono,

allo stato puro o sotto forma di  miscele,  di  cui  all'articolo  2,

lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo

gia' autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti,  e'

punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da  euro

10.000 a euro 80.000.

2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette

sul mercato, importa, esporta o usa  prodotti  e  apparecchiature,  e

loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato  di  ozono

di cui all'articolo 2, lettera b), di  detto  regolamento  o  il  cui

funzionamento dipende  da  tali  sostanze,  fatti  salvi  i  prodotti

utilizzati nel settore agricolo gia' autorizzati  dalle  disposizioni

nazionali e unionali vigenti.

3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti e'  commesso  per

colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un  terzo  a  due

terzi.

 

                               Art. 5

            Produzione e commercio di gas a effetto serra

1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati

a effetto serra, allo stato puro o sotto forma  di  miscele,  di  cui

all'articolo  2,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)  2024/573  del

Parlamento europeo e del Consiglio,  o  prodotti,  apparecchiature  e

loro parti che contengono gas fluorurati a effetto  serra  o  il  cui

funzionamento dipende da tali gas, e' punito con la pena dell'arresto

da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.

2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna

delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e  loro

parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui  funzionamento

dipende dalle medesime, e' punito con la pena dell'arresto da  due  a

sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

 

                               Art. 6

                      Disposizioni applicabili

1. Ai reati di cui al presente titolo si applicano le  disposizioni

di cui agli articoli 452-decies,  452-undecies  e  452-duodecies  del

codice penale.

 

                               Art. 7

              Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La condanna per i reati di  cui  al  titolo  VI-bis  del  codice

penale e di cui al presente titolo  importa  la  pubblicazione  della

sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 del codice penale.

2. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se

sussistono specifiche ed eccezionali ragioni  di  pubblico  interesse

espressamente indicate in sentenza.

 

Titolo III

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

                               Art. 8

       Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Al decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  all'articolo

25-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le  parole:  «dell'articolo  452-bis»  sono

sostituite dalle seguenti: «degli articoli 452-bis e 452-bis.1,»;

2) alla lettera b), la parola: «novecento» e' sostituita  dalla

seguente: «milleduecento»;

b) dopo il comma 1-bis  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-ter.  In

relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo

attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91,  per  la

violazione degli articoli 4 e 5,  si  applica  all'ente  la  sanzione

pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

1-quater.  Per  i  delitti  aggravati  ai  sensi  degli  articoli

452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo,  terzo  e

quarto comma, e  452-quater,  terzo  comma,  del  codice  penale,  le

sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un  terzo.

Il medesimo aumento si applica  per  i  delitti  aggravati  ai  sensi

dell'articolo  452-sexiesdecies,  primo  comma,  n.  1,  del   codice

penale».

 

Titolo IV

ALTRE DISPOSIZIONI

                               Art. 9

             Raccolta e trasmissione dei dati statistici

1. Il Ministero della giustizia invia ogni  anno  alla  Commissione

europea i seguenti dati statistici relativi  ai  delitti  di  cui  al

libro II, titolo VI-bis, del codice penale, alla parte quarta, titolo

VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' ai delitti

di cui al presente decreto:

a) numero di reati iscritti per i quali e'  intervenuta  sentenza

di condanna o  decreto  penale  di  condanna  non  piu'  soggetti  ad

impugnazione;

b)  numero  dei  procedimenti  definiti  con   provvedimento   di

archiviazione;

c) numero delle persone fisiche:

1) nei cui confronti e' stata esercitata azione penale;

2)  nei  cui  confronti  sono  stati  pronunciati  sentenza  di

condanna  o  decreto  penale  di  condanna  non  piu'   soggetti   ad

impugnazione;

d) numero degli enti:

1) nei cui confronti e' stata elevata  contestazione  ai  sensi

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

2) nei cui confronti e' stata applicata taluna  delle  sanzioni

previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) la  tipologia  e  l'ammontare  delle  pene  e  delle  sanzioni

irrogate.

2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza  triennale  i

dati di  cui  al  comma  1  in  apposita  sezione  del  proprio  sito

istituzionale  e  provvede  all'aggiornamento  periodico   dei   dati

pubblicati.

 

                               Art. 10

Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalita'

                             ambientale

1. Al fine di assicurare il coordinamento  e  la  cooperazione  tra

tutte le autorita' competenti coinvolte  nella  prevenzione  e  nella

lotta  contro  i  reati  ambientali  di  cui  all'articolo  19  della

direttiva (UE) 2024/1203  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio

dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce

le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE,  presso  la  Procura  generale

presso  la  Corte  di  cassazione  e'   istituito   il   Sistema   di

coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalita' ambientale

di cui fanno parte:

a) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il suo

delegato;

b) i Procuratori generali presso le  Corti  d'appello  e  i  loro

delegati;

c) il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato.

2. Il Procuratore generale presso la  Corte  di  cassazione  e'  il

responsabile  del  funzionamento   del   Sistema   di   coordinamento

nell'ambito delle attivita' di attuazione dell'articolo 6 del decreto

legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e ne  convoca  le  riunioni  con

cadenza almeno annuale, con possibilita' di fissare  riunioni  estese

alla partecipazione  dei  rappresentanti  di  uffici  giudiziari  non

facenti parte del  Sistema.  Per  la  partecipazione  al  Sistema  di

coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalita' ambientale

non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri

emolumenti comunque denominati.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, acquisite

le opportune informazioni dalle altre autorita' competenti di cui  al

comma  1  e  d'intesa  con  le  stesse,  provvede,  entro  sei   mesi

dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   ad   emanare   le

linee-guida operative del Sistema e di orientamento volte a garantire

l'effettivita'  e   l'efficacia   dell'attivita'   di   coordinamento

investigativo  e  le  attivita'   di   ricognizione,   diffusione   e

condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze

e protocolli, programmando le opportune  iniziative.  Le  linee-guida

sono aggiornate con cadenza almeno biennale. Il Procuratore  generale

presso la Corte  di  cassazione,  nell'ambito  dei  compiti  e  delle

attivita' a lui attribuite nel Sistema, puo' altresi' avvalersi della

collaborazione specialistica dell'Arma  dei  Carabinieri,  in  virtu'

delle peculiari funzioni di polizia forestale e  ambientale  ad  essa

devolute dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

 

                               Art. 11

       Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali

1. Entro  il  21  maggio  2027  il  Governo  approva  la  Strategia

nazionale di contrasto ai crimini ambientali. A tal fine,  lo  schema

della Strategia nazionale e' trasmesso alle Camere per  l'espressione

del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per  i

profili  finanziari.  Il  parere  e'  reso  entro   il   termine   di

quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale la

Strategia puo' essere comunque adottata. Del  provvedimento  e'  data

adeguata pubblicazione nei siti istituzionali.

2. La  Strategia  nazionale  di  contrasto  ai  crimini  ambientali

individua gli  obiettivi  strategici  e  le  risorse  necessarie  per

conseguirli, nonche' adeguate misure strategiche e normative al  fine

di raggiungere e mantenere un livello elevato di  contrasto  a  detti

crimini.

3. La  Strategia  nazionale  di  contrasto  ai  crimini  ambientali

comprende almeno:

a) gli obiettivi e  le  priorita'  della  politica  nazionale  in

materia di reati ambientali, anche nei casi  transfrontalieri,  e  le

modalita' per una valutazione periodica del loro conseguimento;

b) i ruoli e le responsabilita' di tutte le autorita'  competenti

coinvolte nella lotta contro i reati  ambientali,  anche  per  quanto

riguarda  il  coordinamento  e  la  cooperazione  tra  le   autorita'

competenti nazionali e gli organismi competenti  dell'Unione  nonche'

la fornitura di assistenza alle  reti  europee  che  si  occupano  di

questioni  direttamente  pertinenti  al  contrasto  di  tali   reati,

compresi i casi transfrontalieri;

c)  le  modalita'  di  sostegno   dei   professionisti   preposti

all'azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta

alla criminalita' ambientale e una valutazione delle esigenze  future

al riguardo;

d) le misure necessarie, per aumentare  il  livello  generale  di

consapevolezza dei cittadini in materia ambientale.

4. Ogni tre anni, entro il 21 maggio, il Governo  procede,  con  le

modalita' di cui al comma 1, a rivedere  e  aggiornare  la  Strategia

nazionale, secondo  un  approccio  basato  sull'analisi  dei  rischi,

tenendo conto degli sviluppi e  delle  tendenze  in  materia  nonche'

delle minacce poste dalla criminalita' ambientale.

 

                               Art. 12

       Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo  256,

il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Salvo  che  il  fatto

costituisca piu' grave reato, si applica la pena dell'arresto da  due

a sei  mesi  o  dell'ammenda  da  duemila  a  diciottomila  euro  nei

confronti di colui  che,  pur  essendo  titolare  di  autorizzazioni,

iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209,  210,  211,

212, 214,  215  e  216,  non  osservi  le  prescrizioni  contenute  o

richiamate nelle  autorizzazioni  o  nelle  ipotesi  di  carenza  dei

requisiti  e  delle  condizioni  richiesti  per   le   iscrizioni   o

comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi  e

quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a),

numeri 1)  e  2),  e  lettera  b).  Se  i  fatti  riguardano  rifiuti

pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di  cui  al  comma

1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b),  la  pena  e'  della

reclusione da sei mesi a tre anni.»

 

                               Art. 13

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del

presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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