Sostanze pericolose nelle Aee: modificato il decreto Rohs II

Sostanze pericolose nelle Aee: modificato il decreto Rohs II
Il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2026 è intervenuto sull'allegato III al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, prevedendo nuove esenzioni alla disciplina

Sostanze pericolose nelle Aee: modificato il decreto Rohs II con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2026 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2026, n. 144.

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In particolare, il provvedimento attua le  direttive delegate della Commissione europea 2025/1802/Ue, 2025/2363/Ue e 2025/2364/Ue dell'8 settembre 2025 mediante modifica dell'allegato III al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (decreto di attuazione della direttiva Rohs II).

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2026.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2026 

Attuazione  delle  direttive  delegate  della   Commissione   europea
2025/1802/UE,  2025/2363/UE  e  2025/2364/UE  dell'8  settembre  2025
mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo  4  marzo
2014, n.  27  sulla  restrizione  dell'uso  di  determinate  sostanze
pericolose  nelle   apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche.
(26A03088)
(Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2026, n.144)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche;

Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante

«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto  legislativo  4  marzo

2014, n. 27, che prevede che all'aggiornamento e alla modifica  delle

disposizioni  degli  allegati  al  medesimo  decreto,  derivanti   da

aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con

decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

«Attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui   rifiuti    delle

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;

Viste le direttive delegate della Commissione europea 2025/1802/UE,

2025/2363/UE e 2025/2364/UE dell'8 settembre  2025,  che  modificano,

adattandolo al progresso  tecnico,  l'allegato  III  della  direttiva

2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di  utilizzo

del  piombo  in  saldature  ad  alta  temperatura  di  fusione,   nei

componenti  di  vetro  o  di  ceramica  e  come  elemento   di   lega

nell'acciaio, nell'alluminio e nel rame;

Ritenuta la necessita' di attuare le richiamate direttive  delegate

2025/1802/UE, 2025/2363/UE e 2025/2364/UE, provvedendo, a tal fine, a

modificare l'allegato III al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, il

punto 7 a) e' sostituito dal seguente:

     

                               Art. 2

 

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,  i punti 7 c)-I e 7 c)-II sono sostituiti dai seguenti:

                               Art. 3

 

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  27,

dopo il punto 7 c)-IV sono aggiunti i  seguenti  punti  7  c)-V  e  7

c)-VI:

                               Art. 4

 

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,  i

punti 6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II e 6 c) sono sostituiti  dai

seguenti:

(*) L'esenzione non si applica alle AEE destinate  al  pubblico  se

queste ultime o loro parti accessibili possono essere messe in  bocca

dai bambini in condizioni d'uso normali  o  prevedibili.  Si  applica

tuttavia nei casi in cui e' possibile dimostrare quanto segue:

che il tasso di cessione del piombo da una siffatta AEE o da  una

sua parte accessibile (rivestita o no) non supera 0,05 μg/cm² all'ora

(equivalente a 0,05 μg/g/h) e,

per gli articoli rivestiti, che il rivestimento e' sufficiente  a

garantire che detto tasso di cessione non e' superato per un  periodo

di  almeno  due  anni  in  condizioni  d'uso   dell'AEE   normali   o

ragionevolmente prevedibili.

Ai fini della presente nota si  ritiene  che  un'AEE  o  una  parte

accessibile di un'AEE possano essere messe in bocca  dai  bambini  se

hanno una dimensione inferiore ai 5 cm  o  se  presentano  una  parte

staccabile o sporgente di tale dimensione.».

[photo credits]

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