Acque per consumo umano: proroga di termini

L'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016 slitta al 31 dicembre 2019

Proroga di termini in materia di acque per consumo umano. Con il decreto del ministero della Salute 31 dicembre 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2019, n. 4) è stata, infatti, ulteriormente posticipata l'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva  98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al  consumo  umano"».

I nuovi termini sono stati fissati al 31 dicembre 2019.

La precedente proroga di termini era stata disposta dal D.M. 6 luglio 2017 mentre modifiche agli allegati al D.Lgs. n. 31/2001 sono state introdotte negli ultimi anni dal D.M. 14 novembre 2016 (allegato I) e dal D.M. 14 giugno 2017 (allegati II e III).

Di seguito il testo del decreto del ministero della Salute 31 dicembre 2018 .

 ***

Decreto del ministero della Salute 31 dicembre 2018

Ulteriore posticipo dell'entrata in vigore del  decreto  14 novembre

2016, recante: «Modifiche all'allegato I del decreto  legislativo  2

febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva  98/83/CE

relativa alla qualita' delle  acque  destinate al  consumo  umano"».

(19A00036)

              in Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2019, n. 4

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3  novembre  1998, e

successive modifiche e integrazioni, concernente  la qualita'  delle

acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  e  successive

modifiche  e  integrazioni, recante  «Attuazione   della  direttiva

98/83/CE relativa alla qualita' delle  acque  destinate al  consumo

umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2,  lettera a)  e  11,

commi 1, lettera b), e 2;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia  ambientale»,  che prevede  per  «le  acque  superficiali

destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite  di  50

µg/l per il cromo e per le «acque  sotterranee»  una concentrazione

soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di  5  µg/l

per  il  cromo (VI),  valore  al di  sopra  del quale  occorre  la

caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  del  14 luglio

2016;

Visto il decreto del Ministro della  salute,  di concerto  con  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare, 14

novembre  2016,  recante «Modifiche  all'allegato  I  del   decreto

legislativo  2  febbraio 2001,  n.  31, recante  "Attuazione  della

direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle  acque destinate  al

consumo umano"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 12  del  16

gennaio 2017, entrato in vigore il 15 luglio  2017,  con cui  viene

fissato il valore di parametro per il cromo  esavalente  pari a  10

µg/l;

Visto il decreto del Ministro della  salute,  di concerto  con  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del mare,  6

luglio 2017, con cui e' stata prorogata al 31 dicembre 2018  la data

di entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota

prot. n. 37039 del 6 dicembre 2018, nelle cui conclusioni rappresenta

che «con particolare riferimento alle piu'  recenti  valutazioni in

merito all'analisi di rischio per il cromo disponibili  in  sede di

Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) e di Commissione  europea

elaborate nel processo di revisione della direttiva  sulla  qualita'

delle  acque  destinate al  consumo  umano,  non   si   considerano

ravvisabili rischi sanitari correlati al differimento dei termini  di

entrata in vigore del nuovo limite del Cr (VI) (...) in attesa  della

rivalutazione estensiva del valore guida di cromo nelle  linee guida

per la qualita' delle acque potabili, in  fase  di elaborazione  da

parte dell'OMS, e la finalizzazione del processo  di  revisione dei

valori di  parametro  nell'ambito delle  rifusione  della direttiva

europea sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano»;

Ritenuto di istituire un tavolo tecnico formato  da  rappresentanti

designati dal Ministro della salute e dal Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, con il compito di  aggiornare

l'analisi di rischio e di definire l'origine  geogenica o  antropica

del cromo esavalente sul territorio nazionale;

Vista  la proposta  della  Direzione generale  della  prevenzione

sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 36696 del 17  dicembre

2018;

Decreta:

                               Art. 1

La data di entrata in vigore del  decreto del  Ministro  della

salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del

territorio  e  del mare,  14  novembre 2016,   recante   «Modifiche

all'allegato I del  decreto  legislativo 2  febbraio  2001, n.  31,

recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla  qualita'

delle acque destinate al consumo umano"», pubblicato  nella Gazzetta

Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, e' posticipata  al 31  dicembre 2019.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stessodella  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente  decreto e'  trasmesso  agli organi  di  controllo e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

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