Aee e sostanze pericolose: nuove esenzioni per gli apparecchi medicali

Le disposizioni del D.M. Ambiente 3 marzo 2017 si applicano ad alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche usate in ambito medicale

Nuove esenzioni al divieto di utilizzo di determinate sostanze pericolose, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 47, per alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) usate in ambito medicale. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 marzo 2017 ha dato attuazione alle  direttive  delegate  della   Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/UE e  2016/1029/UE del 19 aprile 2016 che modificano, appunto, il D.Lgs. n. 27/2014:

  • sostituito il punto 26 dell'allegato IV;
  • soppresso il punto 31;
  • aggiunto il punto 31-bis;
  • aggiunto il punto 43.

Di seguito il testo integrale del D.M. 3 marzo 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
3 marzo 2017


Attuazione  delle  direttive  delegate  della   Commissione   europea

2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonche' 2016/1028/UE e  2016/1029/UE

del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla

restrizione di determinate sostanze pericolose nelle  apparecchiature

elettriche ed elettroniche. (17A02048)

          in gazzetta ufficiale del 15 marzo 2017, n. 62


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE


  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante

«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche»;

  Visto in particolare, l'art. 22 del citato  decreto  legislativo  4

marzo 2014,  n.  27,  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si  provveda

all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso

decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva

2011/65/UE;

  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle

apparecchiature elettriche ed elettroniche;

  Vista la direttiva delegata  2016/585  del  12  febbraio  2016  che

modifica, adattandolo  al  progresso  tecnico,  l'allegato  IV  della

direttiva 2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per

quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al  cromo

esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di

ricambio recuperati da e usati per la riparazione  o  il  rinnovo  di

dispositivi medici o di microscopi elettronici;

  Viste  le  direttive  delegate  2016/1028/UE,  2016/1029/UE   della

Commissione, del 19  aprile  2016,  che  modificano,  adattandolo  al

progresso  tecnico,  l'allegato  IV   della   direttiva   2011/65/UE,

introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e

del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche;

  Ritenuta la necessita' di  attuare  le  citate  direttive  delegate

2016/585/UE, 2016/1028/UE e 2016/1029/UE provvedendo, a tal  fine,  a

modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo  2014,

n. 27;


                              Decreta:

                               Art. 1

  1. All'allegato IV del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  27,

sono apportate le seguenti modifiche:

  a) il punto 26 e' sostituito dal seguente:


      +---------+-------------------------------+-------------+

      |         |Piombo nelle seguenti          |             |

      |         |applicazioni usate per periodi |             |

      |         |prolungati a una temperatura   |             |

      |         |inferiore a -20 °C in          |             |

      |         |condizioni di funzionamento    |             |

      |         |normale e di stoccaggio: a)    |             |

      |         |saldature su schede a circuiti |             |

      |         |stampati; b) rivestimenti di   |             |

      |         |terminazioni di componenti     |             |

      |         |elettrici ed elettronici e     |             |

      |         |rivestimenti di circuiti       |             |

      |         |stampati; c) saldature per la  |             |

      |         |connessione di fili e cavi; d) |             |

      |         |saldature per la connessione di|             |

      |         |trasduttori e sensori. Piombo  |             |

      |         |nelle saldature di connessioni |             |

      |         |elettriche a sensori per la    |             |

      |         |misurazione della temperatura  |             |

      |         |in dispositivi progettati per  |             |

      |         |essere usati periodicamente a  |             |

      |         |temperature inferiori a -150   |Scade il 30  |

      |«26.     |°C.                            |giugno 2021» |

      +---------+-------------------------------+-------------+

  b) il punto 31 e' soppresso;

  c) e' aggiunto il seguente punto 31 bis:



+------------+---------------------------+--------------------------+

|            |Piombo, cadmio, cromo      |                          |

|            |esavalente ed eteri di     |                          |

|            |difenile polibromurato     |                          |

|            |(PBDE) nei pezzi di        |                          |

|            |ricambio recuperati da e   |                          |

|            |usati per la riparazione o |                          |

|            |il rinnovo di dispositivi  |                          |

|            |medici, compresi i         |                          |

|            |dispositivi                |Scade il: a) 21 luglio    |

|            |medico-diagnostici in vitro|2021 per l'uso nei        |

|            |o i microscopi elettronici |dispositivi medici diversi|

|            |e i relativi accessori,    |dai dispositivi           |

|            |purche' il riutilizzo      |medico-diagnostici in     |

|            |avvenga in sistemi         |vitro; b) 21 luglio 2023  |

|            |controllabili di           |per l'uso nei dispositivi |

|            |restituzione a circuito    |medico-diagnostici in     |

|            |chiuso da impresa a impresa|vitro; c) 21 luglio 2024  |

|            |e che ciascun riutilizzo di|per l'uso nei microscopi  |

|            |parti sia comunicato al    |elettronici e nei relativi|

|«31-bis.    |consumatore.               |accessori.»               |

+------------+---------------------------+--------------------------+



  d) dopo il punto 42 e' aggiunto il seguente: 



        +---------+---------------------------+-------------+

        |         |Anodi di cadmio nelle celle|             |

        |         |di Hersch dei sensori per  |             |

        |         |la rilevazione             |             |

        |         |dell'ossigeno usati negli  |             |

        |         |strumenti di monitoraggio e|             |

        |         |controllo industriali, in  |             |

        |         |cui e' richiesta una       |             |

        |         |sensibilita' inferiore a 10|Scade il 15  |

        |«43.     |ppm.                       |luglio 2023» |

        +---------+---------------------------+-------------+

                               Art. 2

  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c),  si

applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.

  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea.

Allegati

D.M. 3 marzo 2017

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome