Agenti cancerogeni o mutageni: novità per la protezione dei lavoratori

agenti cancerogeni e mutageni
Disposizioni su medico competente, sostanze, miscele e processi e valori limite di esposizione professionale

Agenti cancerogeni o mutageni: novità per la protezione dei lavoratori nel decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 44, «Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del  Parlamento  europeodel Consiglio, del 12 dicembre  2017, che modifica  la  direttiva 2004/37/CE del Consiglio» (in Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2020, n. 145).

In particolare, si tratta di:

  • modifiche all'art. 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di obblighi del medico competente;
  • sostituzione degli allegati XLII (elenco di sostanze, miscele e processi) e XLIII (valori limite di esposizione professionale) al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  • Di seguito il testo del decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 44 (l'allegato II è disponibile in pdf alla fine della pagina).

Lo sapevi? Il Covid-19 è stato inserito di recente tra gli agenti biologici di categoria 3. Clicca qui per saperne di più.

Approfondimenti sul decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 44 prossimamente disponibili sulla banca dati on-line di Ambiente&Sicurezza e sulla rivista.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 44

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del  12  dicembre  2017,  che  modifica  la  direttiva
2004/37/CE del Consiglio, relativa  alla  protezione  dei  lavoratori
contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti  cancerogeni  o
mutageni durante il lavoro. (20G00062)

(in Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2020, n. 145)

Vigente al: 24-6-2020 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista la direttiva (UE) 2017/2398  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE

sulla  protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi  derivanti   da

un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

  Vista  la  direttiva  2004/37/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro

i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni

durante il lavoro;

  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2018,  e  in

particolare l'articolo 1 e l'allegato A, punto 11;

  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

e, in particolare il Titolo IX, Capo II,  concernente  la  protezione

dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;

  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo

2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i

termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10

febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di

entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti

dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

  Sentite le parti sociali nelle riunioni del 16 e 20 gennaio 2020;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;

  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,

nella riunione del 31 marzo 2020;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 21 maggio 2020;

  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro

del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  i  Ministri

della  giustizia,  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione

internazionale, dell'economia e delle finanze e della salute;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

Modifiche all'art. 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  1. All'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,

il comma 6 e' sostituito  dal  seguente:  «6.  Il  medico  competente

fornisce  ai  lavoratori  adeguate  informazioni  sulla  sorveglianza

sanitaria cui sono sottoposti e,  ove  ne  ricorrano  le  condizioni,

segnala la necessita' che  la  stessa  prosegua  anche  dopo  che  e'

cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario

per la tutela della salute  del  lavoratore  interessato.  Il  medico

competente fornisce, altresi',  al  lavoratore  indicazioni  riguardo

all'opportunita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari,  anche  dopo

la cessazione dell'attivita' lavorativa, sulla base  dello  stato  di

salute   del   medesimo   e    dell'evoluzione    delle    conoscenze

scientifiche.».

                               Art. 2

                Modifiche agli allegati XLII e XLIII

            del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  1. Gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.

                               Art. 3

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2.   Le   pubbliche    amministrazioni    interessate    provvedono

all'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  nei

limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

  Allegato I

                           ALLEGATO XLII
               Elenco di Sostanze, Miscele e Processi

 

Elenco di sostanze, miscele e processi

 

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici

presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante

il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool

isopropilico.

5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.

6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina

respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

Allegato II

                           Allegato XLIII

             Valori limite di esposizione professionale

↓ CLICCA QUI SOTTO PER IL TESTO ↓

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO II

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome