AIA: aggiornata la modulistica per la trasmissione dei dati

Le novità riguardano anche gli impianti di incenerimento o di coincenerimento e le emissioni di composti organici voltatili sottoposti ad AIA

Aggiornata la modulistica per la trasmissione alla Commissione europea dei dati in materia di installazione soggette ad AIA, impianti di incenerimento o coincenerimento ed emissioni di COV . In particolare, in allegato al decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016 sono riportati:

- Allegato I:

Modulo  1  -  Aggiornamento  sull'attuazione  per  le   installazioni trattate nel capo II della direttiva 2010/75/UE

Modulo 2 - Informazioni sulle singole installazioni

Modulo 3 - Approfondimento settoriale

Modulo 4 - Requisiti «minimi»

 

- Allegato II: integrazione  dell'allegato  III  alla  parte  quinta   del   decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, disponibile anche in pdf in fondo alla pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016 


Adeguamento dei formati per la trasmissione alla Commissione  europea

di dati ed informazioni in conformita' ai provvedimenti comunitari di

attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. (16A04860)



in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2016, n. 152


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» ed in  particolare  il  titolo  III-bis  della

parte seconda, concernente l'autorizzazione integrata ambientale,  il

titolo III-bis della parte quarta, concernente l'incenerimento  e  il

coincenerimento dei rifiuti,  e  il  titolo  I  della  parte  quinta,

concernente le emissioni in atmosfera di impianti e attivita';

  Visto l'art. 72 della direttiva 2010/75/UE del  24  novembre  2010,

relativa alle emissioni industriali, che richiede agli  Stati  membri

di  relazionare  periodicamente  la  Commissione  europea  in  merito

all'applicazione  di  tale   direttiva   e   rimette   a   successivi

provvedimenti attuativi la disciplina relativa al tipo, al formato  e

alla frequenza delle informazioni da trasmettere;

  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea

2012/795/UE del 12 dicembre 2012 che stabilisce il tipo, il formato e

la  frequenza  delle  informazioni  che  gli  Stati   membri   devono

trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione  della  direttiva

2010/75/UE;

  Considerato che  tale  decisione,  in  linea  con  quanto  previsto

dall'art. 17, comma 1, della direttiva 2010/75/UE, impone agli  Stati

membri di servirsi ai fini delle relazioni  del  formato  elettronico

che sara' elaborato dalla Commissione;

  Preso  atto  che  non  risulta  ancora  disponibile   la   versione

definitiva  di  tale  formato  elettronico,  nel   quale   sara'   in

particolare fornito il dettaglio delle informazioni;

  Considerato che le informazioni richieste  ai  sensi  dell'art.  72

della  direttiva  2010/75/UE  e  della   decisione   2012/795/UE   si

riferiscono alle installazioni soggette ad  autorizzazione  integrata

ambientale, agli impianti di incenerimento o coincenerimento ed  alle

emissioni di composti organici volatili (COV);

  Visto l'art. 29-terdecies,  comma  1,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, che prevede, ai fini dell'applicazione dell'art.

72  della  direttiva  2010/75/UE,  l'invio  periodico  al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  da  parte

delle autorita' competenti, di una serie di  informazioni  in  merito

all'applicazione del titolo  III-bis  della  parte  seconda  di  tale

decreto e che autorizza uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente

a  disciplinare,  sulla  base  delle   pertinenti   decisioni   della

Commissione europea, la frequenza dell'invio, il tipo  e  il  formato

delle informazioni da inviare e gli altri aspetti rilevanti;

  Visto l'art. 29-septiesdecies, comma 2, del decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152,  che  prevede  che  la  comunicazione  periodica

trasmessa ai sensi dell'art. 29-terdecies, comma 1, sia integrata con

le informazioni relative all'applicazione del  titolo  III-bis  della

parte quarta dello stesso decreto, secondo le indicazioni fornite dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

  Visto l'art. 275, comma 18-bis, del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, ai sensi del quale la  disciplina  delle  attivita'  di

relazione alla Commissione europea in materia di emissioni di COV, in

conformita' ai provvedimenti comunitari di  attuazione  dell'art.  72

della direttiva 2010/75/UE, deve essere  inserita  nell'allegato  III

alla parte quinta di tale decreto con  la  procedura  dell'art.  281,

comma 6;

  Visto l'art. 281, comma 6, del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, che, per la modifica e  l'integrazione  degli  allegati  alla

parte quinta dello stesso decreto, rinvia allo strumento del  decreto

ministeriale;

  Considerato che, per motivi di uniformita',  e'  opportuno  attuare

con un unico decreto l'art. 29-terdecies,  comma  1,  e  l'art.  275,

comma 18-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i  quali

si riferiscono ad informazioni da  inviare  contestualmente  ai  fini

dell'applicazione dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE;

  Considerato  che  la  decisione  2012/795/UE  si   riferisce   alla

comunicazione alla Commissione europea da effettuare nell'anno 2017 e

che, per  le  comunicazioni  da  effettuare  negli  anni  successivi,

potranno essere adottate nuove decisioni di attuazione  dell'art.  72

della direttiva 2010/75/UE;

  Considerato  che   i   decreti   di   attuazione   degli   articoli

29-terdecies, comma 1, e 275, comma 18-bis, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152,  saranno  aggiornati  a  seguito  dell'eventuale

adozione delle future decisioni comunitarie di  esecuzione  dell'art.

72 della direttiva 2010/75/UE;

                              Decreta:

                               Art. 1
Procedura  di   comunicazione   di   informazioni   in   materia   di

  installazioni  soggette  ad  autorizzazione  integrata  ambientale,

  impianti di incenerimento o coincenerimento e emissioni di COV


  1. Il presente decreto disciplina  la  procedura  di  comunicazione

prevista dagli articoli 29-terdecies, comma 1, e 275,  comma  18-bis,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuando  il  tipo

ed il formato delle informazioni da inviare, la frequenza  dell'invio

e gli altri aspetti rilevanti ai fini di tale comunicazione.

  2. Sono tenute alla comunicazione prevista dal comma 1 le autorita'

che, nel periodo di riferimento previsto  dal  comma  3,  sono  state

competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o  di

altri provvedimenti che, a qualsiasi titolo,  consentono  l'esercizio

delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte  seconda  del

decreto legislativo n. 152  del  2006  o  sono  state  competenti  al

rilascio dell'autorizzazione degli impianti  di  incenerimento  o  di

coincenerimento non soggetti ad autorizzazione  integrata  ambientale

oppure al rilascio  dell'autorizzazione  degli  stabilimenti  di  cui

all'art. 275 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non soggetti  ad

autorizzazione  integrata  ambientale.  Tali  autorita'  inviano   al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e

all'Istituto Superiore per la  protezione  e  la  ricerca  ambientale

(ISPRA) ogni tre anni, entro la data del 30  aprile,  a  partire  dal

2017, le informazioni elencate nell'allegato I del presente decreto.

  3. In relazione alla  comunicazione  da  effettuare  nel  2017,  le

informazioni previste dal comma 2 si riferiscono al periodo  compreso

tra il 7 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016.  Se  l'informazione  si

riferisce ad aspetti  variabili  nel  corso  del  tempo  deve  essere

indicata la situazione esistente al 31 dicembre 2016.

  4. Il formato da utilizzare per  l'inserimento  delle  informazioni

previste dal comma  2  e  le  specifiche  indicazioni  relative  alle

modalita' di invio delle informazioni sono pubblicati,  entro  il  31

dicembre 2016, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare.

  5. L'invio delle informazioni previste dal comma 2 e' effettuato in

formato digitale, conformemente alle indicazioni di cui comma 4.

  6.  L'ISPRA  verifica  la  completezza  e  la   correttezza   delle

informazioni ricevute in materia di incenerimento  o  coincenerimento

ai sensi del comma 1 e ne cura l'aggregazione e  la  sistemazione  in

una relazione da inviare al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela

del territorio e del mare entro tre mesi  dal  termine  previsto  dal

comma 2. In caso di informazioni incomplete o  difformi  rispetto  ai

requisiti previsti, il Ministero, anche su  segnalazione  dell'ISPRA,

informa  le  autorita'   competenti   interessate,   che   provvedono

tempestivamente ad un nuovo invio.

  7. Nella parte I dell'allegato III alla parte  quinta  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006, e'  inserito  il  paragrafo  5  previsto

dall'allegato II del presente decreto. Il comma 18 dell'art. 275  del

decreto legislativo  n.  152  del  2006,  non  trova  applicazione  a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


                               Art. 2
                      Norme transitorie e finali

  1.  Le   autorita'   competenti   al   rilascio,   al   rinnovo   o

all'adeguamento delle autorizzazioni ambientali che, nel  periodo  di

riferimento previsto dall'art. 1, comma 3, sono state sostituite  con

l'autorizzazione    integrata    ambientale    rendono    disponibili

all'autorita' competente al  rilascio  dell'autorizzazione  integrata

ambientale i dati necessari  ai  fini  della  comunicazione  prevista

dall'art. 1, comma 1.

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e' abrogato, come  disposto  dall'art.  29-terdecies,  comma  1,  del

decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  il  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 marzo 2012.


Allegato I

                      Elenco delle informazioni

Modulo  1  -  Aggiornamento  sull'attuazione  per  le   installazioni

trattate nel capo II della direttiva 2010/75/UE.


    1. Attuazione - modifiche

    Indicare  se,  nel  periodo  di   riferimento   (per   la   prima

comunicazione dal 7 gennaio 2013 al 31  dicembre  2016),  sono  state

apportate modifiche  significative  alla  legislazione  regionale  in

materia  di  prevenzione  e  riduzione  integrata   dell'inquinamento

(Titolo III-bis, della  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.

152/06).

    In caso di risposta affermativa, descrivere  le  modifiche  e  le

motivazioni che le hanno giustificate, nonche' indicare i riferimenti

della nuova legislazione.

    2. Attuazione - difficolta'.

    Indicare se nel periodo  di  riferimento  sono  state  incontrate

difficolta'   nell'attuazione   delle    disposizioni    legislative,

regolamentari e amministrative in materia di prevenzione e  riduzione

integrata dell'inquinamento.

    In caso affermativo descrivere tali difficolta' e le ragioni  che

le hanno determinate.


Modulo 2 - Informazioni sulle singole installazioni

    3. Fornire le seguenti informazioni per tutte le installazioni di

cui al Titolo III-bis, della parte seconda del decreto legislativo n.

152/06:

    3.1. Informazioni generali

=====================================================================

|           |           Campo           |        Descrizione        |

+===========+===========================+===========================+

|           |                           |   Identificativo unico    |

|           |                           |dell'installazione ai fini |

|           |                           | degli obblighi recati dal |

|           |                           |Titolo III-bis, della parte|

|           |   Numero di riferimento   |   seconda del d.lgs. n.   |

|   3.1.1.  |    dell'installazione     |          152/06           |

+-----------+---------------------------+---------------------------+

|           |                           |   Se l'installazione e'   |

|           |                           | soggetta, del tutto o in  |

|           |                           |  parte, gli obblighi di   |

|           | Numero di riferimento del |comunicazione in materia di|

|           |  complesso soggetto agli  |PRTR, fornire il numero di |

|           | obblighi di cui al D.P.R. |    identificazione del    |

|           | n. 157/2011 in materia di | complesso utilizzato per  |

|           | registro delle emissioni  |comunicare i dati relativi |

|   3.1.2.  |     inquinanti (PRTR)     |         al PRTR.          |

+-----------+---------------------------+---------------------------+

|           |                           |   Se l'installazione e'   |

|           |                           | soggetta, del tutto o in  |

|           |Numero di riferimento dello|   parte, alla direttiva   |

|           | stabilimento disciplinato |    Seveso III, fornire    |

|           |dal d.lgs. n. 115/2016 sul |  l'identificativo unico   |

|           | controllo del pericolo di | utilizzato nel sistema di |

|           |    incidenti rilevanti    |raccolta delle informazioni|

|           |   connessi con sostanze   |  sugli impianti «di tipo  |

|   3.1.3.  |        pericolose         |      Seveso» (SPIRS)      |

+-----------+---------------------------+---------------------------+

|           |                           | Se l'installazione IED e' |

|           |                           | soggetta, del tutto o in  |

|           |   Numero di riferimento   |   parte, a obblighi in    |

|           | dell'impianto soggetto al |   materia di "Emission    |

|           |   decreto legislativo 4   |     Trading", fornire     |

|           |  aprile 2006, n. 216 in   |l'identificativo unico del |

|           |materia di scambio di quote| catalogo delle operazioni |

|           |  di emissioni dei gas a   |  dell'Unione europea (EU  |

|   3.1.4.  |       effetto serra       |     Transaction Log)      |

+-----------+---------------------------+---------------------------+

|           |                           |Se possibile, utilizzare un|

|           |                           |formato compatibile con il |

|           |                           |campo «Nome del complesso» |

|           |                           |utilizzato per comunicare i|

|   3.1.5.  |  Nome dell'installazione  |         dati PRTR         |

+-----------+---------------------------+---------------------------+

|           |                           |Tutte le attivita' elencate|

|           |  Attivita' direttamente   | nell'allegato VIII, alla  |

|           |soggette al Titolo III-bis,| della parte seconda, del  |

|           |  della parte seconda del  | d.lgs. n. 152/06, svolte  |

|   3.1.6.  |     d.lgs. n. 152/06      |    nell'installazione     |

+-----------+---------------------------+---------------------------+

|           |                           |        Indicare se        |

|           |                           |  all'installazione (o a   |

|           |                           |     parte di essa) si     |

|           |                           |    applichino anche le    |

|           |                           |    discipline recate:     |

|           |                           | dall'art. 273, del d.lgs. |

|           |                           | n. 152/06; dall'art. 275, |

|           |                           | del d.lgs. n. 152/06; dal |

|           |                           |Titolo III-bis della parte |

|           |                           |   quarta del d.lgs. n.    |

|           |                           |152/06; dal Titolo I della |

|           |Altri capi pertinenti della|parte quinta-bis del d.lgs.|

|   3.1.7.  |   direttiva 2010/75/UE    |        n. 152/06.         |

+-----------+---------------------------+---------------------------+


    3.2. Informazioni di contatto


=====================================================================

|          |             Campo             |       Descrizione      |

+==========+===============================+========================+

|          |                               |Se possibile, utilizzare|

|          |                               | un formato compatibile |

|          |                               |con il campo «Nome della|

|          |                               |  societa' capogruppo»  |

|          |                               |     utilizzato per     |

|  3.2.1.  |       Nome del gestore        | comunicare i dati PRTR |

+----------+-------------------------------+------------------------+

|          |                               |  Ai sensi del decreto  |

|          |                               | legislativo 27 gennaio |

|          |                               | 2010, n. 32, relativo  |

|          |                               | all'Infrastruttura per |

|          |                               |     l'informazione     |

|          |                               |   territoriale nella   |

|          |                               |   Comunita' europea    |

|          |                               |(INSPIRE); se possibile |

|          |                               |  adottare un formato   |

|          |                               |compatibile con il campo|

|          |                               |    «Via e numero»,     |

|          |                               |   «Citta'», «Codice    |

|          |Indirizzo dell'installazione - |   postale», «Stato»    |

|          | via, citta', codice postale e |     utilizzato per     |

|  3.2.2.  |             Stato             | comunicare i dati PRTR |

+----------+-------------------------------+------------------------+

|          |                               | Ai sensi del d.lgs. 27 |

|          |                               |gennaio 2010, n. 32; se |

|          |                               | possibile adottare un  |

|          |                               |formato compatibile con |

|          |                               |  il campo «Coordinate  |

|          |                               | geografiche del sito»  |

|          |    Latitudine/longitudine     |     utilizzato per     |

|  3.2.3.  |      dell'installazione       | comunicare i dati PRTR |

+----------+-------------------------------+------------------------+



    3.3. Autorita' competenti

=====================================================================

|            |           Campo          |        Descrizione        |

+============+==========================+===========================+

|            |   Autorita' competente   |   Nome dell'autorita' o   |

|            |(autorita' competente per |delle autorita' competenti |

|            |    il rilascio delle     |e indirizzo (indirizzi) di |

|   3.3.1.   |     autorizzazioni)      |     posta elettronica     |

+------------+--------------------------+---------------------------+

|            |                          |   Nome dell'autorita' o   |

|            |                          |    delle autorita' di     |

|            |                          |   controllo e indirizzo   |

|            |                          |   (indirizzi) di posta    |

|            |                          | elettronica. NB: ai sensi |

|            |                          |dell'art. 29-decies, comma |

|            |                          | 3, del d.lgs. n. 152/06,  |

|            |  Autorita' di controllo  |tale autorita' generalmente|

|            |    (competente per le    | coincide con l'autorita'  |

|   3.3.2.   |ispezioni e l'esecuzione) |        competente         |

+------------+--------------------------+---------------------------+

|            |Numero totale delle visite|                           |

|            | in loco effettuate dalle | Totale annuale per ognuno |

|            |  autorita' di controllo  |degli anni 2013, 2014, 2015|

|   3.3.3.   |  (art. 23, paragrafo 4)  |          e 2016           |

+------------+--------------------------+---------------------------+

    3.4. Informazioni relative alle autorizzazioni

=====================================================================

|             |           Campo           |       Descrizione       |

+=============+===========================+=========================+

|             |                           |Si rammenta che l'obbligo|

|             |                           |di rendere disponibili le|

|             |                           |autorizzazioni on line e'|

|             |                           | previsto dall'art. 24,  |

|             |                           |    paragrafo 2 della    |

|             |                           | Direttiva 2010/75/UE e  |

|             |                           |  dall'art. 29-quater,   |

|             |  Un web link a tutte le   | comma 2, del d.lgs. n.  |

|    3.4.1.   |   autorizzazioni attive   |         152/06          |

+-------------+---------------------------+-------------------------+

|             |L'installazione usufruisce |                         |

|             |  di una deroga prevista   |                         |

|             |dall'art. 29-sexies, comma |                         |

|    3.4.2.   | 10, del d.lgs. n. 152/06? |          Si'/No         |

+-------------+---------------------------+-------------------------+

|             |  E' stata presentata una  |                         |

|             |relazione di riferimento ai|                         |

|             |  sensi dell'art. 29-ter,  |                         |

|             |  comma 1, lettera m, del  |                         |

|    3.4.3.   |     d.lgs. n. 152/06?     |          Si'/No         |

+-------------+---------------------------+-------------------------+

Modulo 3 - Approfondimento settoriale

    Questo modulo riguarda esclusivamente  le  installazioni  per  le

quali le decisioni pubblicate, relative alle conclusioni  sulle  BAT,

hanno  determinato  un  obbligo  di  riesame   o   di   aggiornamento

dell'autorizzazione   nel   periodo   di   riferimento,   ossia    le

installazioni in cui l'attivita' principale e' oggetto  dei  seguenti

strumenti:

    decisione di esecuzione della Commissione (2012/134/UE),  del  28

febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori  tecniche

disponibili  (BAT)  per  la  produzione  del  vetro  ai  sensi  della

direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa

alle emissioni industriali;

    decisione di esecuzione della Commissione (2012/135/UE),  del  28

febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori  tecniche

disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della

direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa

alle emissioni industriali.

    4. Condizioni di  autorizzazione  (art.  29-sexies,  del  decreto

legislativo n. 152/06)

    Sono state utilizzate altre fonti  di  informazione,  oltre  alle

conclusioni sulle BAT, come riferimento per stabilire  le  condizioni

di autorizzazione (art. 29-bis, comma 1, del decreto  legislativo  n.

152/06)?

    5. Condizioni di  autorizzazione  piu'  rigide  (art.  29-sexies,

comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152/06)

    5.1. Quali  norme  di  qualita'  ambientale  hanno  eventualmente

richiesto condizioni  piu'  rigorose  di  quelle  ottenibili  con  le

migliori tecniche disponibili e quali misure supplementari sono state

incluse  nelle   autorizzazioni   (art.   29-septies,   del   decreto

legislativo n. 152/06)?

    5.2.  Fornire  eventuali  esempi  di  altre  circostanze  in  cui

l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo art. 29-sexies,  comma

4-ter, del decreto legislativo n. 152/06, ha stabilito condizioni  di

autorizzazione  piu'  rigide  di  quelle  ottenibili  utilizzando  le

migliori tecniche disponibili.

    6.  Condizioni  di  autorizzazione  stabilite   in   assenza   di

pertinenti conclusioni sulle  BAT  (art.  29-sexies,  commi  5-bis  e

5-ter, del decreto legislativo n. 152/06)

    6.1. Nel caso in cui per installazioni o parti  di  installazione

siano state  fissate  condizioni  di  autorizzazione  in  assenza  di

pertinenti conclusioni sulle BAT, descrivere  la  procedura  adottata

per stabilire tali condizioni e fornire i relativi esempi,  chiarendo

se si e' fatto riferimento:

    a) ad una migliore tecnica disponibile non  descritta  in  alcuna

delle pertinenti conclusioni sulle BAT (art. 29-sexies, comma  5-bis,

del decreto legislativo n. 152/06);

    b)  ad  una  migliore  tecnica  disponibile  determinata   previa

consultazione con il gestore, poiche' le  singole  conclusioni  sulle

BAT non prevedono «un'attivita' o un tipo di processo  di  produzione

svolto  all'interno  di  un'installazione»   o   «non   prendono   in

considerazione tutti gli  effetti  potenziali  dell'attivita'  o  del

processo sull'ambiente» (art. 29-sexies,  comma  5-ter,  del  decreto

legislativo n. 152/06);

    6.2. Per i suddetti esempi, individuare:

    a) il motivo per cui le informazioni contenute nelle  conclusioni

sulle BAT non erano pertinenti o comunque non sono state applicabili;

    b)  le  fonti  di  informazione  supplementari   utilizzate   per

individuare le BAT;

    c) il modo in cui  si  e'  riservata  particolare  attenzione  ai

criteri di  cui  all'Allegato  XI  alla  parte  seconda  del  decreto

legislativo n. 152/06.

    7. Valori  limite  di  emissione,  parametri  e  misure  tecniche

equivalenti (art. 26-sexies, commi 3, 4, 4-bis,  9-bis  e  9-ter  del

decreto legislativo n. 152/06)

    7.1. Per le autorizzazioni in cui uno o  piu'  valori  limite  di

emissione sono  diversi  dai  livelli  di  emissione  associati  alle

migliori tecniche disponibili nelle conclusioni sulle BAT in  termini

di valori,  periodi  di  tempo  o  condizioni  di  riferimento  (art.

26-septies, comma  4-bis.  lettera  b)  del  decreto  legislativo  n.

152/06):

    a) descrivere la natura di  questi  valori  limite  di  emissione

diversi, e fornire i relativi esempi;

    b) utilizzando le «sintesi di  detti  risultati  espressi  in  un

formato  che  consenta  un  confronto  con  i  livelli  di  emissione

associati  alle  migliori  tecniche  disponibili»  di  cui   all'art.

29-sexies, comma 6, primo periodo, fornire esempi per  mostrare  come

si e' ricorsi all'uso  del  controllo  delle  emissioni  al  fine  di

«garantire che le emissioni in condizioni di  esercizio  normali  non

hanno  superato  i  livelli  di  emissione  associati  alle  migliori

tecniche disponibili» (art. 26-septies, comma 4-bis, lettera b).

    7.2. Per tutte le installazioni per le quali sia stata  accordata

una deroga ai sensi dell'art. 29-sexies,  comma  9-bis,  del  decreto

legislativo n. 152/06, indicare:

    a) le fonti di emissione che beneficiano di una deroga;

    b) i  livelli  di  emissione  associati  alle  migliori  tecniche

disponibili per le quali sia stata accordata una deroga;

    c) i valori limite di emissione effettivi;

    d) eventuali periodi transitori concessi;

    e) siti web che contengono informazioni  sull'applicazione  delle

deroghe  di  cui  all'art.  29-sexies,  comma  9-bis,   del   decreto

legislativo n. 152/06 (in ottemperanza dell'obbligo di  cui  all'art.

29-quater, comma 13, lettera f, del decreto legislativo n. 152/06).

    7.3.   Sono   state   accordate   deroghe   temporanee   per   la

sperimentazione e l'utilizzo di tecniche emergenti (29-sexies,  comma

9-ter, del decreto legislativo n. 152/06)?

    8. Controllo (art. 29-decies, del decreto legislativo n. 152/06)

    8.1. In termini generali, quale frequenza di controllo  e'  stata

determinata  nelle  autorizzazioni  per  le  emissioni  atmosferiche,

emissioni nell'acqua, nel suolo,  nelle  acque  sotterranee  e  altri

parametri di processo pertinenti?

    8.2. Come sono state utilizzate  le  conclusioni  sulle  BAT  per

determinare tale frequenza?

    9. Riesame e aggiornamento  delle  condizioni  di  autorizzazione

(29-octies, comma 6, del decreto legislativo n. 152/06)

    Per tutti i casi di riesame delle  autorizzazioni  che  non  sono

stati portati a termine entro l'8 marzo 2016, individuare:

    a)  il  nome  dell'installazione  e  il  numero  di   riferimento

dell'autorizzazione;

    b) il motivo per cui il riesame non e' stato portato a termine;

    c) la data entro la quale il riesame sara' portato a termine.

    10. Altro

    Eventuali  feedback  per  gli  eventuali  problemi  pratici   che

affrontati nell'utilizzo delle conclusioni sulle BAT per due  settori

che rientrano nel presente modulo 3.

Modulo 4 - Requisiti «minimi»

    Questo  modulo  riguarda  gli   impianti   di   incenerimento   e

coincenerimento dei  rifiuti  disciplinati  dal  Titolo  III-bis  del

decreto legislativo  n.  152/06,  che  recepisce  il  capo  IV  della

direttiva 2010/75/UE.

    11. Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti:

    11.1 Individuare gli impianti per i quali le autorita' competenti

hanno autorizzato l'esercizio applicando  le  disposizioni  contenute

nell'art. 237-nonies comma 1 del decreto  legislativo  n.  152/06  ed

indicare  le  condizioni  effettive  di  esercizio  autorizzate  e  i

risultati  delle  verifiche  effettuate  in  tale  ambito  ai   sensi

dell'art. 237-nonies comma 2 del medesimo decreto legislativo.

    11.2 Per ogni impianto di  incenerimento  e  coincenerimento  dei

rifiuti con una capacita' pari a 2 o piu' tonnellate/ora fornire:

    a)  informazioni   sul   funzionamento   e   sulla   sorveglianza

dell'impianto;

    b) una relazione sul funzionamento del processo di  incenerimento

e coincenerimento (che indichi le ore operative di esercizio,  ed  il

numero e la durata dei guasti se disponibili);

    c) il livello delle emissioni nell'aria e nell'acqua, rispetto ai

valori limite di emissione;

    d) una descrizione del modo in cui tali informazioni  sono  state

rese disponibili al pubblico, tra cui un link a  eventuali  siti  web

creati a tale scopo.

    12. Emissioni di solventi:

    Riportare le informazioni previste dal paragrafo 5 della parte  I

dell'allegato III  alla  parte  quinta  del  decreto  legislativo  n.

152/06.
                                                          Allegato II

Integrazione  dell'allegato  III  alla  parte  quinta   del   decreto

                  legislativo 3 aprile 2006, n. 152

    1. Nella parte I dell'allegato III alla parte quinta del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente  paragrafo

5:

    5. Comunicazioni alla Commissione europea.

    5.1 La comunicazione alla Commissione europea prevista  dall'art.

29-terdecies, comma 1, e dai relativi decreti di  attuazione  prevede

le seguenti  informazioni  inerenti  agli  stabilimenti  disciplinati

dall'art. 275:

      lista degli stabilimenti per i quali sono  state  applicate  le

prescrizioni alternative di cui  all'allegato  III,  parte  IV,  alla

parte quinta del decreto legislativo n.  152/2006  (emissioni  totali

equivalenti a quelle  conseguibili  applicando  i  valori  limite  di

emissione  convogliata  e  i  valori  limite  di  emissione  diffusa,

definite emissioni bersaglio), corredata delle seguenti informazioni:

    nome del gestore,

    indirizzo dello stabilimento,

    attivita' svolta (secondo l'allegato III, parte  II,  alla  parte

quinta del decreto legislativo n. 152/2006),

    autorizzazione che ha applicato l'emissione bersaglio e autorita'

che ha rilasciato l'autorizzazione,

    descrizione  del  processo  di  conseguimento   delle   emissioni

bersaglio che e' stato autorizzato e dei  risultati  ottenuti,  negli

anni di riferimento, in termini di ottenimento di una riduzione delle

emissioni equivalente  a  quella  conseguibile  applicando  i  valori

limite di emissione  convogliata  e  i  valori  limite  di  emissione

diffusa.

      lista degli stabilimenti per i quali  sono  state  concesse  le

deroghe previste dall'art. 275, comma 12 e comma 13, corredata  delle

seguenti informazioni:

    nome del gestore,

    indirizzo dello stabilimento,

    attivita' svolta (secondo l'allegato III, parte  II,  alla  parte

quinta del decreto legislativo n. 152/2006),

    tipo di deroga concessa (comma 12 o comma 13),

    autorizzazione che ha concesso  la  deroga  e  autorita'  che  ha

rilasciato l'autorizzazione,

    motivazioni della concessione della deroga.

Allegati

D.M. 31 maggio 2016

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