AIA: le modalità e le tariffe delle istruttorie e dei controlli

AIA
Tra le varie, definita anche la tariffa per le attività di accertamento degli obblighi di comunicazione e della regolarità dei controlli a carico del gestore

Novità in materia di AIA. Con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 marzo 2017, n. 58 è stato dato il via al «Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis» (commissione aia-ippc).

Tra le misure disposte, la determinazione della tariffa :

  • per le istruttorie connesse a rilascio di una nuova aia, nonché all’aggiornamento di una aia in esito a richiesta di modifica sostanziale o generico riesame;
  • per le istruttorie connesse a riesame con valenza di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale (art. 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
  • per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali;
  • relativa alle attività di accertamento del rispetto delle condizioni dell'aia, degli obblighi di comunicazione e della regolarità dei controlli a carico del gestore;
  • relativa alla esecuzione di prelievi e analisi.

Di seguito il terso integrale del D.M. 6 marzo 2017, n. 58, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
6 marzo 2017, n. 58


Regolamento recante le modalita', anche contabili, e  le  tariffe  da

applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli  previsti  al

Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi  spettanti  ai

membri della  commissione  istruttoria  di  cui  all'articolo  8-bis.

(17G00079)


            in Gazzetta ufficiale dell’11 maggio 2017, n. 108

 Vigente al: 26-5-2017 



  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il decreto legislativo del 3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in

particolare l'articolo 33, comma 3-bis, che prevede che  con  decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,

di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e

delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,

sono disciplinate le modalita', anche  contabili,  e  le  tariffe  da

applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo

stesso decreto legislativo, nonche' i compensi dei  componenti  della

Commissione incaricata di condurre le istruttorie per le  domande  di

autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, in cui  si

specifica, tra l'altro che gli oneri per istruttoria e controlli sono

quantificati sulla base del numero e della tipologia delle  emissioni

e delle componenti  ambientali  interessate,  nonche'  dell'eventuale

presenza di sistemi di gestione registrati o certificati;

  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  208,  convertito  con

modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e  in  particolare

l'articolo 4-bis;

  Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

  Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  14  maggio

2007, n. 90, recante il regolamento per il riordino  degli  organismi

operanti  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, e in particolare l'articolo 10, che istituisce

la   Commissione   istruttoria   per   l'autorizzazione    ambientale

integrata-IPPC, definendone i compiti;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio del 23 novembre 2001 e, in particolare, le  tabelle  1.6.4

ed 1.6.5 dell'allegato I che riportano le  sottoliste  di  inquinanti

tipici in aria ed in acqua per le attivita' oggetto della  disciplina

IPPC;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze del 5 marzo 2008, recante definizione  dei  trattamenti

economici relativi alla commissione istruttoria per  l'autorizzazione

integrata ambientale-IPPC;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo

economico e dell'economia  e  delle  finanze,  del  24  aprile  2008,

recante  modalita',  anche  contabili,  e  tariffe  da  applicare  in

relazione alle istruttorie  ed  ai  controlli  previsti  dal  decreto

legislativo 18 febbraio  2005,  n.  59  «Attuazione  integrale  della

direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione  e  riduzione  integrate

dell'inquinamento»;

  Considerato che le  attivita'  ispettive,  ai  sensi  dell'articolo

29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo del 3  aprile  2006,

n. 152, sono  definite  in  un  piano  d'ispezione  ambientale  dalle

regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per

garantire il coordinamento con quanto previsto  nelle  autorizzazioni

integrate ambientali statali;

  Considerato che alcune regioni e le Province autonome di  Trento  e

di Bolzano, in considerazione delle specificita' rilevate sui  propri

territori e in piena coerenza con i principi di cui all'articolo  119

della Costituzione, si sono  dotate,  ai  sensi  di  quanto  previsto

dall'articolo 9, comma 4, del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio  e  del  mare  del  24  aprile  2008,  di

provvedimenti volti a disciplinare  le  modalita'  e  le  tariffe  da

applicare alle istruttorie e ai  controlli  delle  attivita'  di  cui

all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo del 3  aprile

2006, n. 152;

  Considerato che ove trovino applicazione i  requisiti  generali  di

cui all'articolo 29-bis, comma  2,  del  decreto  legislativo  del  3

aprile 2006, n. 152, le attivita' istruttorie per la definizione  dei

contenuti   delle   autorizzazioni    integrata    ambientali    sono

significativamente semplificate, con conseguente economia dell'azione

amministrativa;

  Riconosciuta  l'opportunita'  di  incentivare  l'applicazione   dei

citati requisiti  generali  anche  attraverso  specifici  adeguamenti

degli oneri tariffari;

  Ritenuto opportuno prevedere un termine entro il quale le regioni e

le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  devono  adeguare  ai

principi stabiliti nel  presente  provvedimento  le  disposizioni  in

materia di tariffe da applicare alle istruttorie e ai  controlli  per

le attivita' di loro competenza di cui al Titolo III-bis, della Parte

II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla  base  delle

specifiche realta' rilevate nei  rispettivi  territori  e  dei  Piani

d'ispezione ambientale  redatti  ai  sensi  dell'articolo  29-decies,

comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

  Acquisita l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra Stato, regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;

  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  dello  sviluppo   economico

espresso con nota prot. 0019880 del 6 settembre 2016;

  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai

sensi dell'articolo 17-bis della legge  8  agosto  1990,  n.  241,  a

seguito di richiesta di concerto di cui alla nota prot.  0011168  del

20 maggio 2016;

  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016;

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

con nota prot. 0013012/GAB del 15 giugno 2016;


                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
             Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente decreto disciplina le modalita', anche contabili,  e

le  tariffe  da  applicare  ai  procedimenti  previsti  dal   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in relazione:

  a)   all'istruttoria   necessaria   allo   svolgimento   da   parte

dell'autorita' competente delle  attivita'  previste  dagli  articoli

29-bis, comma 2,  29-ter,  29-quater,  29-sexies  e  29-septies,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  il  primo  rilascio

dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) relativa a

impianti  nuovi  o  ad  impianti  esistenti,  comprese  le  eventuali

attivita' di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo

29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in

caso di conclusione del procedimento ai sensi  dell'articolo  17  del

decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,   successiva   alla

conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione  integrata

ambientale;

  b)   all'istruttoria   necessaria   allo   svolgimento   da   parte

dell'autorita' competente delle  attivita'  previste  dagli  articoli

29-bis, comma 2,  29-ter,  29-quater,  29-sexies  e  29-septies,  del

decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  per  il  riesame,  con

valenza di rinnovo  dell'AIA,  gia'  rilasciata,  disposto  ai  sensi

dall'articolo 29-octies, comma 3, del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152;

  c)   all'istruttoria   necessaria   allo   svolgimento   da   parte

dell'autorita'  competente  delle  attivita'  previste  in  caso   di

domanda, presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies,  comma  2,  del

decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  di  autorizzazione  ad

esercire modifiche sostanziali in una  istallazione  gia'  dotata  di

AIA, ovvero in caso di riesame dell'AIA gia' rilasciata, o avviato su

istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento, ai  sensi

dell'articolo 29-octies, comma 4, dello stesso decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152 o disposto nella stessa AIA, alla luce di  lacune

nell'istanza che non si e' ritenuto tecnicamente  possibile  superare

nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali  da

poter giustificare un diniego;

  d) all'istruttoria necessaria alla valutazione della  comunicazione

di cui all'articolo 29-nonies, comma 1,  del  decreto  legislativo  3

aprile  2006,  n.  152,  e  all'eventuale  conseguente  aggiornamento

dell'AIA gia' rilasciata in caso di modifica non sostanziale;

  e) alle attivita' di  controllo  previste  ai  sensi  dell'articolo

29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,

basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore,

sia  sulle  visite  ispettive  effettuate   presso   l'installazione,

programmate sulla base di  quanto  previsto  dall'articolo  29-decies

comma 11-bis e comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152;

  f) alle visite di verifica presso l'installazione  da  effettuarsi,

ai  sensi  dell'articolo  29-decies,  comma   11-ter,   del   decreto

legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  entro  sei   mesi   per   le

installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una

grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

  2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente  decreto  le

ispezioni straordinarie di cui all'articolo 29-decies, comma  4,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  3. Il presente decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla

Commissione istruttoria per l'AIA  -  IPPC  (di  seguito  Commissione

AIA-IPPC) di cui all'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90.

  4. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  valgono  le

definizioni di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152.
                             
                               Art. 2
                   Tariffe relative all'istruttoria

  1.  Ai  fini  della  determinazione  della  tariffa  relativa  alle

attivita' istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1,  lettere  a)  e

b), il gestore assevera, con dichiarazione allegata alla  domanda  di

autorizzazione:

  a) l'elenco delle attivita' di cui all'allegato VIII alla Parte  II

del  decreto  legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,   condotte

nell'installazione (nel seguito indicate come attivita' IPPC) e,  nel

caso di domanda presentata al Ministero dell'ambiente e della  tutela

del territorio e del mare, il tipo di impianto  di  cui  all'allegato

XII, alla Parte II del medesimo decreto legislativo, specificando  se

alcune di tali attivita' IPPC sono gestite da diversi soggetti;

  b) la presenza  di  ulteriori  attivita'  o  impianti  soggetti  ad

autorizzazione integrata ambientale localizzati nel medesimo  sito  e

funzionalmente connessi ad una o piu' attivita' di cui  alla  lettera

a)  (nel  seguito  indicati  come  attivita'  non   IPPC   connesse),

specificando se si tratta di impianti gestiti dal medesimo gestore  o

da diversi soggetti;

  c) il numero di fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e  non)

di emissione significativa in aria  di  sostanze  inquinanti  oggetto

della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di  tali

fonti ad una o piu' attivita' di cui alle lettere a) e b);

  d) il  numero  di  fonti  di  emissione  liquida  significativa  di

sostanze inquinanti (nel  seguito  indicate  come  scarichi)  oggetto

della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di  tali

fonti ad una o piu' attivita' di cui alle lettere a) e b);

  e) la presenza di emissioni in  aria,  non  contenenti  in  maniera

significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione;

  f) il numero di fonti di emissione  di  acqua,  non  contenente  in

maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di

autorizzazione;

  g) la quantita' giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi  la

cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione;

  h) la quantita' giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi

la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione;

  i) la presenza di un sistema di gestione  ambientale  registrato  o

certificato per l'intera installazione  oggetto  dell'autorizzazione,

segnalando la eventuale certificazione di  tale  sistema  secondo  la

norma  UNI  EN  ISO  14001  o  la  sua  registrazione  ai  sensi  del

regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);

  l) se l'installazione e' soggetta alle disposizioni della normativa

in materia di rischi  da  incidente  rilevante  (di  cui  al  decreto

legislativo  n.  105/2015)   o   ricade   in   un'area   ad   elevata

concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;

  m) se  l'installazione  e'  collocata  in  un  sito  dichiarato  di

interesse nazionale ai sensi della normativa vigente  in  materia  di

bonifiche, nonche' se e' soggetto alla presentazione della  relazione

di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera  m),  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

  n) se  nell'istanza  e'  richiesta  l'applicazione  di  deroghe  al

rispetto dei BAT-AEL, in applicazione dell'articolo 29-quater,  comma

9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificando in

tal caso quali punti di emissione e quali scarichi  sono  interessati

dalla richiesta;

  o) se l'installazione rientra nelle categorie cui sono  applicabili

i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  2. La tariffa dell'istruttoria di  cui  all'articolo  1,  comma  1,

lettera a), e' pari alla tariffa cosi' come  calcolata  nel  punto  7

dell'allegato I, adottando nel caso  di  applicazione  dei  requisiti

generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo

3  aprile  2006,  n.  152,  le  specifiche  riduzioni   espressamente

indicate.

  3. La tariffa dell'istruttoria di  cui  all'articolo  1,  comma  1,

lettera b), e' pari alla tariffa cosi' come  calcolata  nel  punto  7

dell'allegato II, operando nel caso  di  applicazione  dei  requisiti

generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo

3  aprile  2006,  n.  152,  le  specifiche  riduzioni   espressamente

indicate.

  4. La tariffa dell'istruttoria di  cui  all'articolo  1,  comma  1,

lettera c), e' pari alla tariffa cosi' come  calcolata  nel  punto  7

dell'allegato I, con riferimento alle  sole  attivita'  di  cui  alle

lettere a) e b) del comma 1, oggetto di  modifica  sostanziale  o  di

riesame, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di

cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, le riduzioni indicate.

  5. La tariffa dell'istruttoria di  cui  all'articolo  1,  comma  1,

lettera d), e' determinata in conformita' all'allegato III.

  6. Nel caso in cui il riesame disposto  dall'autorita'  competente,

ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, non fa  prevedere  l'applicazione  di  modifiche

impiantistiche, ma solo un adeguamento dei sistemi di gestione o  del

piano di monitoraggio o dei valori limite fissati, la tariffa di  cui

al comma 4 fa riferimento alle attivita' di cui alle lettere a) e  b)

del comma 1 per le quali si modifica la gestione, ovvero associate ai

sensi delle lettere c)  e  d)  ai  punti  di  emissione  per  cui  si

prevedono modifiche al piano di monitoraggio o ai limiti emissivi.

  7. Le tariffe istruttorie  di  cui  al  presente  articolo  per  le

installazioni in cui non sono presenti impianti di  cui  all'allegato

XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono

adeguate secondo  quanto  disposto  all'articolo  10,  comma  3,  del

presente decreto e determinate nella misura massima del 50% di quelle

stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti  di  cui

al citato allegato XII alla Parte II.

  8. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare di concerto con i Ministri  dello  sviluppo

economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo  Stato  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano, cosi'  come  previsto  dall'articolo

33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si

provvede ogni due anni all'aggiornamento  delle  tariffe  di  cui  al

presente articolo, da determinarsi con il  criterio  della  copertura

dei costi necessari a  garantire  la  conduzione  delle  istruttorie,

attraverso la revisione degli allegati I , II e III.



                               Art. 3
                     Tariffe relative ai controlli

  1. La tariffa dovuta per le attivita' dell'autorita'  di  controllo

di cui all'articolo 29-decies, comma 3,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, nel corso dell'anno  o  secondo  le  tempistiche

previste dal piano  di  ispezione  ambientale  predisposto  ai  sensi

dell'articolo 29-decies, comma  11-bis,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006,  n.  152,  sia  tramite  verifica  della  documentazione

trasmessa  dal  gestore,  sia   tramite   eventuale   visita   presso

l'installazione,  e'  indicata  all'allegato   IV.   Tali   attivita'

consistono, come  indicato  nell'articolo  29-decies,  comma  3,  del

decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  nell'accertamento  del

rispetto delle condizioni dell'AIA, della regolarita' dei controlli a

carico del gestore, del rispetto degli obblighi di comunicazione e ad

esse consegue la relativa relazione all'autorita'  competente,  anche

se  la  programmazione  non  prevede  visite  in  loco  nell'anno  di

riferimento. L'eventuale visita presso  l'installazione  puo'  essere

finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure puo'

consistere  in  un   controllo   parziale   relativo   a   specifiche

problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base

della verifica documentale o di un'analisi di rischio.

  2. Le eventuali  attivita'  previste  durante  la  visita  in  loco

consistenti in prelievi, analisi delle  emissioni  degli  impianti  e

misure degli effetti sull'ambiente  delle  emissioni,  contenute  nel

piano di monitoraggio e controllo o  comunque  disposte  in  aggiunta

alle attivita' di cui al precedente comma, sono soggette alle tariffe

di  cui  all'allegato  V.  Le  tariffe  dovranno,  comunque,   essere

corrisposte prima dell'effettuazione dei controlli o  secondo  quanto

diversamente  specificato  nei   provvedimenti   emanati   ai   sensi

dell'articolo 10, comma 3, per quanto attiene alle  installazioni  di

competenza regionale.

  3. Nel caso in cui il piano di  monitoraggio  e  controllo  prevede

prelievi ed analisi da parte dell'autorita' di controllo non previste

nell'allegato V, nel provvedimento di AIA, su proposta dell'autorita'

di  controllo,  l'autorita'  competente,  salvo  quanto  diversamente

previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo  10,  comma

3, introduce  indicazioni  su  quali  prelievi  ed  analisi  previsti

nell'allegato V devono essere considerati equivalenti ai  fini  della

determinazione della tariffa di cui al comma 2 del presente articolo,

dandone segnalazione al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare  al  fine   del   successivo   aggiornamento

dell'Allegato V.

  4. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati  ai

sensi dell'articolo  10,  comma  3,  la  tariffa  annua  relativa  ai

controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)  e'  determinata

facendo  riferimento  alla  programmazione  delle  attivita'  di  cui

all'articolo 1, comma 1, lettera e), come segue:

  a)  se  la  programmazione  non  prevede  nell'anno  visite  presso

l'installazione e' dovuta la tariffa di cui al comma 1,  ovvero,  ove

cosi' disposto nei provvedimenti emanati ai sensi  dell'articolo  10,

comma 3,  una  tariffa  opportunamente  ridotta  o  ricompresa  nella

tariffa di cui alla successiva lettera b);

  b)  se  la  programmazione  prevede  una  o  piu'   visite   presso

l'installazione nell'anno e'  dovuta  una  tariffa  annua  pari  alla

tariffa di cui al comma  1  moltiplicata  per  il  numero  di  visite

programmate;

  c) ove la programmazione preveda, nel  corso  delle  visite  presso

l'installazione, l'esecuzione di prelievi ed analisi, ad integrazione

della tariffa di cui alla lettera b), e' dovuta anche la  tariffa  di

cui al comma 2, determinata con riferimento al numero e  al  tipo  di

prelievi  ed   analisi   programmati   durante   le   visite   presso

l'installazione.

  5. La tariffa relativa alle visite presso  l'installazione  di  cui

all'articolo 1, comma 1,  lettera  f),  e'  determinata  sommando  la

tariffa, calcolata come indicato al comma  1,  considerando  solo  le

sostanze ed i parametri monitorati, i tipi di rifiuto e le  ulteriori

componenti   del   controllo   interessati   da   precedente    grave

inosservanza, con  la  tariffa  di  cui  al  comma  2  relativa  alla

ripetizione dei soli controlli per le quali la precedente  esecuzione

di prelievi ed analisi ha evidenziato una  grave  inosservanza  delle

condizioni di autorizzazione.


                               Art. 4
                            Rimborsi spese

  1. Le tariffe determinate ai sensi degli articoli 2 e 3 comprendono

le somme dovute per rimborsi spese relative  allo  svolgimento  delle

attivita' ivi previste.


                               Art. 5
      Modalita' di versamento per le tariffe delle istruttorie

  1. All'istanza di  AIA,  alle  comunicazioni  di  cui  all'articolo

29-nonies del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'

all'invio della documentazione a seguito di richiesta per il  riesame

ai sensi dell'articolo 29-octies del medesimo decreto, e' allegata la

quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario  dovuto  ai

sensi dell'articolo 2 del presente decreto ovvero una  corrispondente

attestazione nel caso di pagamenti  effettuati  per  via  telematica,

entro  il   medesimo   anno   fiscale   dell'istanza,   a   pena   di

irricevibilita' delle stesse.

  2. Al fine di garantire l'espletamento  delle  istruttorie  di  cui

all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), le somme di cui  al

comma 1 del presente articolo  sono  versate  in  conto  entrata  del

bilancio delle  autorita'  competenti  individuate  dalle  regioni  o

province autonome territorialmente competenti o, per gli impianti  di

cui all'allegato XII, Parte II,  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, ad apposito capitolo dell'entrata  del  bilancio  dello

Stato, indicato nell'allegato VIII al presente  decreto,  per  essere

integralmente riassegnate con decreti del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, entro sessanta giorni, esclusivamente per le attivita'

di cui all'articolo 1, comma  1,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  alle

pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il

versamento al bilancio dello Stato deve essere effettuato  presso  la

Sezione  di  Tesoreria  provinciale  dello   Stato   territorialmente

competente, con l'indicazione del capitolo d'entrata e della  causale

del  versamento,  che  specifichi   l'installazione   interessata   e

l'istanza di riferimento. L'individuazione del capitolo di entrata al

bilancio dello Stato di  cui  all'allegato  VIII  e'  aggiornata  dal

Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.

  3. In caso di istanze presentate prima dell'entrata in  vigore  del

presente decreto resta ferma l'applicazione dell'articolo  33,  comma

3-ter, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  anche  in

relazione alla determinazione dell'importo tariffario con riferimento

al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del  mare  del  24  aprile  2008  e,  negli  ambiti   di   rispettiva

applicazione, anche  ai  provvedimenti  regionali  emanati  ai  sensi

dell'articolo 9, comma 4, di tale decreto.


                               Art. 6
                        Modalita' di versamento
                     delle tariffe dei controlli

  1. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati  ai

sensi dell'articolo 10, comma 3, le tariffe relative  alle  attivita'

di controllo di cui all'articolo 3 devono essere versate dai  gestori

come segue:

  a) prima  della  comunicazione  prevista  dall'articolo  29-decies,

comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegando  la

relativa  quietanza  a  tale  comunicazione,  per  le  attivita'   di

controllo relative al periodo che va  dalla  data  di  attuazione  di

quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale  al  termine

del relativo anno solare;

  b) entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quanto previsto

alla lettera a), per le attivita'  di  controllo  del  relativo  anno

solare, dandone immediata comunicazione  all'autorita'  di  controllo

individuata dall'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152;

  c)  entro  60  giorni  dalla  notifica  della  relazione   di   cui

all'articolo 29-decies, comma 5, del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, per le visite in loco di cui all'articolo 1,  comma  1,

lettera  f),  dandone  immediata   comunicazione   all'autorita'   di

controllo individuata dall'articolo 29-decies, comma 3,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  2. Al  fine  di  garantire  l'espletamento  dei  controlli  di  cui

all'articolo 1, comma 1, lettera e), e lettera f), le somme di cui al

comma  1  sono  versate  e  riassegnate  con  le  modalita'  di   cui

all'articolo  5,  comma  2,  del  presente  decreto  per  poi  essere

trasferite agli enti di controllo.

  3. In caso di chiusura definitiva dell'installazione il gestore  ne

da' tempestiva comunicazione all'autorita' competente e all'autorita'

di controllo di cui all'articolo  29-decies,  comma  3,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire di  adeguare

la programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione

i gestori sono tenuti ad effettuare i versamenti delle somme previste

per i controlli dall'articolo 3 nei tempi indicati nel  comma  1  del

presente articolo.

  4. In caso di piani di controllo avviati anteriormente  all'entrata

in vigore del presente decreto, per i controlli di  cui  all'articolo

1, comma 1, lettera e), il  presente  decreto  trova  applicazione  a

partire dal primo anno solare successivo alla sua entrata in vigore e

i gestori versano le somme  relative  all'anno  in  corso  applicando

l'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152.

                               Art. 7
                    Interessi per tardivo pagamento

  1. In caso di ritardo nell'effettuazione  dei  versamenti  previsti

dall'articolo 6 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove

pertinenti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle sanzioni  previste

dall'articolo 29-quattuordecies, dello  stesso  decreto,  il  gestore

dello stabilimento e'  tenuto  al  pagamento  degli  interessi  nella

misura del tasso legale  vigente  con  decorrenza  dal  primo  giorno

successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6,  comma

1.


                               Art. 8
            Conduzione delle istruttorie e dei controlli

  1. Le modalita' generali non  contabili  inerenti  alla  conduzione

delle istruttorie e dei controlli sono disciplinate nell'allegato VI.


                               Art. 9
                   Compensi spettanti ai componenti
                     della Commissione AIA-IPPC

  1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152, nonche' dell'articolo 13, comma 2, del decreto

del Presidente della  Repubblica  del  14  maggio  2007,  n.  90,  ai

componenti  della  Commissione  AIA-IPPC,   nominati   dal   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  spetta  un

compenso complessivo pari al 60% della  tariffa  istruttoria  versata

per ogni singola istanza di cui agli articoli 2 e 5.

  2. I compensi spettanti  a  ciascun  componente  della  Commissione

AIA-IPPC sono determinati sulla base dei criteri di riparto  indicati

nell'allegato VII  al  presente  decreto,  nel  rispetto  del  limite

complessivo indicato nel comma 1.

  3. I compensi di cui al  presente  articolo  sono  omnicomprensivi,

comprendendo anche gli eventuali oneri previdenziali e tributari (IVA

compresa)  a  carico  dell'amministrazione  erogante  e  ogni   costo

sostenuto  dai  componenti  della   Commissione   AIA-IPPC   per   lo

svolgimento  dei  compiti  assegnati  sulla  base  del  decreto   del

Presidente della Repubblica del 14 maggio  2007,  n.  90,  istitutivo

della Commissione.

  4. Il pagamento  dei  compensi  di  cui  al  presente  articolo  e'

effettuato con cadenza bimestrale, tenendo conto dei procedimenti  di

autorizzazione integrata  ambientale  avviati  e  conclusi  nei  mesi

precedenti. Per ciascuna istruttoria avviata  e'  corrisposto,  anche

per la copertura delle spese, un anticipo del compenso pari al 50%  e

per ciascun procedimento concluso e' corrisposto il rimanente 50% del

compenso.

  5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 nonche' per

garantire il supporto tecnico-logistico alla Commissione AIA-IPPC, il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si

puo' avvalere dell'Istituto Superiore per la Ricerca  Ambientale  (di

seguito ISPRA).


                               Art. 10
                 Norme finali e disciplina transitoria

  1. Gli allegati al presente decreto costituiscono parte  integrante

del presente regolamento.

  2. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze  del  5  marzo  2008  di  definizione  dei  trattamenti

economici della Commissione AIA-IPPC cessa  di  avere  efficacia  dal

giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

  3. Nel rispetto dei principi  del  presente  decreto  ed  entro 180

giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e

le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento

adeguano le tariffe e le modalita' di versamento di cui  al  presente

decreto da applicare alle istruttorie e alle attivita'  di  controllo

di propria competenza, in  considerazione  delle  specifiche  realta'

rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino

alla emanazione di tale provvedimento, continuano  ad  applicarsi  le

tariffe gia' vigenti nella regione o provincia autonoma.

  4. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare i provvedimenti di cui al comma  3,  i  cui  contenuti  sono

considerati in sede di aggiornamento del tariffario di cui al comma 8

dell'articolo 2 ed al comma 6 dell'articolo 3.

  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e farlo osservare.

                                                           Allegato I
                                               (articolo 2, comma 2)1

              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                                                          Allegato II
                                                 (articolo 2, comma 3)²
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                        Allegato III 
                                                  (articolo 2, comma 5)³ 
  Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche
 non sostanziali 
   La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
d) e' pari a 4050 € per ogni attivita' di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a ) oppure b), oggetto di modifica non sostanziale e che
non comporta necessariamente l'aggiornamento del provvedimento
autorizzativo. 
 Nel caso, invece, in cui l'Autorita' competente, nel riconoscere
che la modifica progettata non comporta effetti negativi
significativi sull'ambiente, riconosce pero' necessario un
approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso
del provvedimento autorizzativo (ad esempio per coerenza con le
disposizioni di legge applicabili ad impianti non soggetti ad AIA) la
tariffa istruttoria da corrispondere e' determinata con le formule
relative alla tariffa Tr di cui al punto 7 del precedente allegato
II, facendo riferimento, per la quantificazione dei coefficienti,
alle sole attivita' oggetto di modifica che determinano l'esigenza di
aggiornamento, e non all'intera installazione. 
 ---------- 
 ³ NB: importi tariffari riportati in unita' di euro, privi di
decimali. 
 
                                                          Allegato IV
                                                (articolo 3, comma 1)4
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato V
                                                (articolo 3, comma 2)5

               Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato VI
                                                 (articolo 8, comma 1)

 Modalita'  generali  per  la  conduzione  delle  istruttorie  e   dei
                               controlli
 
1. Istruttoria per primo  rilascio  o  per  riesame  con  valenza  di

rinnovo

    L'istruttoria  e'   specificamente   finalizzata   a   consentire

all'autorita' competente di acquisire, in tempo utile per il rilascio

dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  un  parere   istruttorio

conclusivo e un  piano  di  monitoraggio  e  controllo  in  merito  a

ciascuna domanda di autorizzazione che diano evidenza, tra l'altro:

    delle   autorizzazioni   sostituite   (ai   sensi   dell'articolo

29-quater, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

    delle    condizioni    che    garantiscono     la     conformita'

dell'installazione ai requisiti previsti dal  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152 (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 12 dello

stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

    delle modalita' previste per conseguire  un  livello  elevato  di

protezione dell'ambiente nel suo complesso  secondo  quanto  indicato

dall'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152;

    dei valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti

che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantita'

significativa o,  se  del  caso,  dei  parametri  o  misure  tecniche

equivalenti che integrano  o  sostituiscono  tali  valori  limite  di

emissione (ai sensi dell'articolo  29-sexies,  comma  3  del  decreto

legislativo  3  aprile   2006,   n.   152),   tenendo   conto   delle

caratteristiche tecniche dell'installazione in questione,  della  sua

ubicazione geografica, delle condizioni locali  dell'ambiente  e  con

riferimento all'applicazione  delle  migliori  tecniche  disponibili,

senza peraltro prevedere l'obbligo di utilizzare una  tecnica  o  una

tecnologia specifica;

    dei valori limite ai sensi della vigente normativa in materia  di

inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

    della coerenza (ai sensi dell'articolo  29-sexies,  comma  4-bis,

del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152)  dei  valori  limite

fissati,  con  i  BAT-AEL  definiti  nelle  «Conclusioni  sulle  BAT»

applicabili, emanate a livello comunitario, ovvero delle  motivazioni

per le quali appare necessario derogare da tale requisito  (ai  sensi

dell'articolo 29-sexies, commi 4-ter o 9-bis, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152);

    delle  eventuali  ulteriori  disposizioni  che  garantiscono   la

protezione del suolo e delle  acque  sotterranee  e  delle  opportune

disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti  dall'installazione

e per la riduzione dell'inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo

29-sexies, comma 3-bis, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152);

    delle disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a  grande

distanza o attraverso le frontiere (ai sensi dell'articolo 29-sexies,

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

    degli opportuni  requisiti  di  controllo  delle  emissioni,  che

specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa

procedura di valutazione, nonche' gli obblighi di  comunicazione  (ai

sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152);

    delle misure  relative  alle  condizioni  diverse  da  quelle  di

normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e  di  arresto

dell'installazione,   per   le    emissioni    fuggitive,    per    i

malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo  dell'installazione  (ai

sensi dell'articolo 29-sexies, comma  7  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152);

    della eventuale indicazione del  numero  massimo,  della  massima

durata e della massima intensita' di superamenti dei valori limite di

emissione,  dovuti  ad  una  medesima  causa,  che   possono   essere

senz'altro  considerati  (ai  sensi  dell'articolo  29-sexies,  comma

7-bis, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152)  situazioni

diverse dal normale esercizio;

    delle prescrizioni ai fini della sicurezza  e  della  prevenzione

dei rischi di incidenti rilevanti da riportare  nella  autorizzazione

(ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8 del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152);

    delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del

regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265  acquisite  in  Conferenza  di

Servizi (ai sensi  dell'articolo  29-quater,  comma  6,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

    degli esiti dell'eventuale procedimento di valutazione di impatto

ambientale conclusosi sull'installazione;

    delle eventuali valutazioni circa la applicabilita' di specifiche

misure alternative o aggiuntive (ai  sensi  dell'articolo  29-sexies,

comma 4, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152)  e  delle

eventuali altre condizioni  di  autorizzazione  specifiche  giudicate

opportune (ai sensi dell'articolo 29-sexies,  comma  9,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

    delle eventuali misure supplementari particolari piu' rigorose di

quelle ottenibili con  le  migliori  tecniche  disponibili,  valutate

necessarie ai sensi dell'articolo 29-septies del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152;

    delle determinazioni rese  dalle  amministrazioni  coinvolte  nel

procedimento  in  Conferenza  di  Servizi  (ai  sensi   dell'articolo

29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

    delle osservazioni del pubblico di  cui  all'articolo  29-quater,

comma 4 del decreto legislativo n. 152/06;

    delle valutazioni effettuate in merito al ripristino del  sito  e

al rischio di inquinamento al  momento  della  cessazione  definitiva

delle attivita' (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

    delle valutazioni effettuate in  merito  all'efficiente  utilizzo

dell'energia.

    A tal fine l'organismo istruttorio competente conduce i necessari

sopralluoghi,  predispone  pareri  intermedi  debitamente   motivati,

nonche' cura la redazione approfondimenti tecnici.

    Nei casi in cui l'installazione ricomprende attivita' gestite  da

diversi gestori, l'autorita' competente assicura  l'unificazione  del

procedimento istruttorio.  Nel  caso  in  cui  siano  coinvolte  piu'

autorita' competenti e' garantito il  coordinamento  istruttorio,  se

possibile gestendolo nell'ambito di una unica conferenza di servizi.

2. Istruttoria per riesame

    Nel caso di riesame disposto ai  sensi  dell'articolo  29-octies,

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  il  gestore

invia all'autorita' competente una nuova  domanda  di  autorizzazione

corredata  da  una  relazione  contenente  un   aggiornamento   delle

informazioni  gia'  presentate  per   il   precedente   rilascio   di

autorizzazione integrata ambientale alle  attivita'  interessate  dal

riesame.

    In tal caso si  applicano  le  modalita'  gia'  indicate  per  le

istruttorie relative al primo rilascio alle attivita' interessate dal

riesame.

    Nel caso di riesame disposto ai  sensi  dell'articolo  29-octies,

comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  il  gestore

invia all'autorita' competente  un  aggiornamento  della  domanda  di

autorizzazione per il precedente rilascio di autorizzazione integrata

ambientale.

    In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate  per  riesame

con valenza di rinnovo relativo all'intera installazione.

3. Istruttoria per modifiche sostanziali

    Nel caso in cui  progetti  di  effettuare  modifiche  sostanziali

all'installazione, il  gestore  invia  all'autorita'  competente  una

nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente

un aggiornamento delle informazioni gia' presentate per il precedente

rilascio   di   autorizzazione   integrata   ambientale   ai    sensi

dell'articolo 29-nonies, comma 2 del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, alle attivita' interessate dalle modifiche progettate.

    In tal caso si  applicano  le  modalita'  gia'  indicate  per  le

istruttorie relative al primo  rilascio  alle  attivita'  interessate

dalle modifiche progettate.

    A riguardo  va  annotato  che  le  modifiche  che  comportano  la

necessita' di un riesame approfondito delle funzionalita'  di  intere

parti di impianto, e conseguentemente significativi oneri istruttori,

generalmente dovrebbero  essere  classificate  come  sostanziali.  La

necessita' di tale estensione istruttoria, difatti, in genere dipende

dal fatto che in mancanza di essa non e' possibile verificare che gli

effetti negativi della modifica sull'ambiente non sono significativi.

    Inoltre  nel  valutare  la  sostanzialita'  di  una  modifica  e'

necessario considerare gli effetti cumulati  di  tutte  le  modifiche

precedentemente intervenute,  gia'  giudicate  non  sostanziali,  per

evitare  che  interventi   significativi   sull'installazione   siano

giudicati «non sostanziali» solamente perche' parcellizzati.

4. Istruttoria per modifiche non sostanziali

    Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche non  sostanziali

all'installazione, il gestore le comunica all'autorita' competente ai

sensi dell'articolo 29-nonies, comma  1  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152.

    In tal caso le attivita' istruttorie  si  articolano  secondo  le

seguenti modalita':

    analisi delle modifiche progettate al fine di verificare che  non

siano sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  lettera  l-bis,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  attivando,  in  caso

contrario, le procedure previste all'articolo 29-nonies, comma 1, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    eventuale aggiornamento  espresso  dell'autorizzazione  integrata

ambientale o delle relative condizioni.

    Nel caso in cui il gestore, nella comunicazione di cui al  citato

articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152,  segnali  che  tale  seconda  attivita'  e'  a  suo  giudizio

propedeutica all'esercizio  della  modifica  progettata,  l'autorita'

competente ne tiene opportunamente conto, sia ai fini tariffari,  sia

nella individuazione delle priorita' istruttorie.

5. Controlli

    Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n.

152/06, costituiscono oggetto delle attivita' di controllo soggette a

tariffa  le  azioni   svolte   dall'autorita'   di   controllo   (ivi

individuata)  volte  ad  accertare  il  rispetto   delle   condizioni

dell'autorizzazione integrata ambientale.

    In particolare tali attivita' consistono in:

    verifica e valutazione in ufficio della documentazione  trasmessa

dal gestore in attuazione dell'AIA;

    verifica dei controlli  a  carico  del  gestore  con  particolare

riferimento alla  regolarita'  delle  misure  e  dei  dispositivi  di

prevenzione dell'inquinamento e al  rispetto  dei  valori  limite  di

emissione;

    verifica della regolare trasmissione  dei  dati  e  del  rispetto

degli obblighi di comunicazione;

    eventuali visite  in  loco  presso  l'installazione,  programmate

sulla base di  quanto  previsto  dall'art.  29-decies  comma  11-bis,

programmate ai sensi del  comma  11-ter  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, o altrimenti disposte;

    eventuali visite in loco presso l'installazione,  da  effettuarsi

entro  6  mesi  dalla  precedente  ispezione,  in   caso   di   grave

inosservanza, ai sensi dell'articolo  29-decies,  comma  11-ter,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    eventuale verifica, durante  le  visite  in  loco,  del  corretto

posizionamento,   funzionamento,   taratura,    manutenzione    degli

strumenti;

    eventuali prelievi, analisi  delle  emissioni  degli  impianti  e

misure degli effetti  sull'ambiente  delle  emissioni,  eventualmente

contenuti nel piano di monitoraggio e  controllo  dell'autorizzazione

integrata ambientale o nella programmazione delle visite in  loco  ai

sensi dall'art. 29-decies comma  11-ter  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

    comunicazione ai soggetti interessati degli esiti delle attivita'

di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e trasmissione dei  relativi  atti

necessari.

    A  tale  proposito  si  evidenzia  che  le  misure  di  controllo

sull'installazione sono di  norma  oggetto  specifico  del  piano  di

monitoraggio, attuato autonomamente dal gestore e cui risultati  sono

inviati anche all'autorita' di controllo per le opportune  verifiche.

Ferma restando la facolta' per l'autorita' di  controllo  di  fissare

autonomamente, di concerto con il gestore, la data di ciascuna visita

in sito, il numero delle visite in  sito  effettuate  annualmente  da

parte dell'ente di controllo, nonche'  il  numero  e  il  tipo  degli

eventuali prelievi,  analisi  e  misure  da  condurre  nel  corso  di

ciascuna visita in sito da parte dell'ente di controllo, deve  essere

preventivamente determinato, ai sensi dell'articolo 29-sexies,  comma

6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in coerenza  con  la

programmazione a livello regionale  di  cui  all'articolo  29-decies,

comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Cio'

anche al  fine  di  poter  predeterminare  con  certezza  la  tariffa

annualmente dovuta per tali attivita'. Non rientra nei compiti propri

dell'autorita' di controllo, ne' tanto meno dell'ente  di  controllo,

modificare tale programmazione annuale, a  meno  di  cause  di  forza

maggiore.  In  tale  ultimo  caso,  sentita  l'autorita'  competente,

l'autorita' di controllo valutera' se poter rimandare  all'annualita'

successiva  le  attivita'  eventualmente  non   condotte   nell'anno,

garantendone,  nell'ambito  della  sua  autonomia  amministrativa   e

contabile, la copertura  finanziaria  a  valere  sulle  tariffe  gia'

versate.

    Nel caso in cui il piano  di  monitoraggio  e  controllo  prevede

prelievi ed analisi da parte dell'autorita' di controllo non previste

nell'allegato V, la conferenza di servizi per il  rilascio  dell'AIA,

anche su proposta dell'autorita' di controllo, introduce nel piano di

monitoraggio e controllo stesso  indicazione  su  quali  prelievi  ed

analisi  previsti  nell'allegato   V   debbano   essere   considerati

equivalenti ai fini della determinazione della tariffa.
                                                          Allegato VII
                                                  (articolo 9, comma 2)

 Compensi  omnicomprensivi  spettanti  ai  singoli  componenti   della

  Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -

  IPPC di cui all'articolo  10,  del  decreto  del  Presidente  della

  Repubblica n. 90/07




    Il  20%  dell'importo  destinato  ai  compensi  complessivi   dei

componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1,

del presente decreto, e'  ripartito  in  parti  uguali  tra  tutti  i

componenti di nomina ministeriale.

    Il  30%  dell'importo  destinato  ai  compensi  complessivi   dei

componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1,

del presente decreto, e' ripartito tra i  componenti  del  Nucleo  di

coordinamento della Commissione, garantendo al Presidente  una  quota

pari al 150% di quella corrisposta agli altri componenti.

    Il  50%  dell'importo  destinato  ai  compensi  complessivi   dei

componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1,

e' ripartita tra i componenti del gruppo istruttore  che  formula  il

parere  istruttorio  conclusivo   relativo   al   singolo   impianto,

garantendo al Referente del Gruppo Istruttore una quota pari al  150%

di quella corrisposta agli altri componenti.

    Il Presidente della Commissione nomina i referenti e  costituisce

i gruppi istruttori relativi ai singoli impianti secondo  criteri  di

rotazione tra i componenti della Commissione stessa,  in  maniera  da

garantire la tendenziale omogeneita' dei trattamenti  economici,  ove

cio' non osti al tempestivo ed efficace  espletamento  e  conclusione

delle istruttorie stesse.

    Per ciascun commissario una quota  del  compenso  omnicomprensivo

sopra indicato  non  superiore  al  30%  puo'  essere  destinata,  su

richiesta del commissario stesso, al rimborso delle spese di missione

effettuate  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  della   Commissione

(Partecipazione  a  riunioni  della  Commissione,   del   Nucleo   di

Coordinamento, dei Gruppi Istruttori, delle Conferenze di  Servizi  e

per  gli  eventuali  sopralluoghi  sugli  impianti).  Ai  fini  della

determinazione  dell'importo  di  tali  spese   ciascun   commissario

effettuera' le missioni previa autorizzazione  del  Presidente  della

Commissione e  dara'  annualmente  evidenza  dei  costi  di  missione

sostenuti. Il trattamento di missione  e'  equiparato  a  quello  dei

dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare.

    Per  ciascun  commissario  una  quota  variabile   del   compenso

omnicomprensivo sopra indicato e' riservata al versamento degli oneri

fiscali e previdenziali obbligatori che la norma pone  a  carico  del

datore di lavoro. Ai fini della determinazione dell'importo  di  tali

oneri   ciascun   Commissario   fornira'   tramite    ISPRA,    prima

dell'erogazione  dei  pagamenti,  le   necessarie   informazioni   al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

                                                         Allegato VIII
                                                  (articolo 5, comma 2)
 Individuazione  del  capitolo  di  entrata  relativo   alle   tariffe

  istruttorie  connesse  alle  istanze  di  autorizzazione  integrata

  ambientale presentate allo Stato
  
    Le  tariffe  di  cui  all'articolo  5,  comma   2,   relative   a

procedimenti  istruttori  di  competenza  statale   dovranno   essere

imputate al Capo XXXII di entrata  -  capitolo  2592  -  articolo  20

denominato «INTROITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE PER  I

CONTROLLI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE DEI PROCEDIMENTI  DI

COMPETENZA  STATALE  FINALIZZATI  AL   RILASCIO   DELL'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE».

 

Allegati

D.M. 6 marzo 2017, n. 58

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

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