La sospensione dell’Aia come effetto della mancata comunicazione di una modifica apportata all’impianto è illegittima se l’amministrazione non ha motivato la relazione tra l’inottemperanza all’Aia e il verificarsi di un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente. Così il Tar Veneto, sez. II, nella sentenza 22 marzo 2022, n. 481
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