Alternanza scuola lavoro: minIstruzione e Inail fanno chiarezza

Alternanza scuola lavoro
Nella "buona scuola" il legislatore aveva sottovalutato l'impatto del nuovo strumento sui temi della tutela

Alternanza scuola lavoro. La legge 13 luglio 2015, n. 107, meglio conosciuta come la legge sulla “buona scuola” ha riformato il sistema nazionale d’istruzione e di formazione e ha introdotto una nuova disciplina organica. Si tratta dell’integrazione tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Lo strumento? L'attuazione di specifici percorsi in convenzione che prevedono l’inserimento temporaneo di studenti all’interno della realtà aziendale (o di altri enti ospitanti). Obiettivo: far acquisire agli studenti conoscenze e competenze e per realizzare, in prospettiva, potenziali opportunità di lavoro. Da qui il nome: alternanza scuola lavoro, appunto.

Alternanza scuola lavoro, ma la sicurezza?

L'alternanza scuola lavoro, tuttavia, è anche un particolare strumento che, pur incontrando un sempre più crescente riscontro da parte delle imprese (da non trascurare i nuovi incentivi contributivi messi a disposizione delle realtà produttive e dei servizi) pone diversi problemi gestionali soprattutto per i servizi di prevenzione e protezione per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, specie con l’approssimarsi ormai della fine dell’anno scolastico. Il motivo? Il legislatore in modo molto superficiale si è limitato solo a disegnare in generale le coordinate fondamentali dell’istituto inserito nella "buona scuola" senza prevedere, però, disposizioni specifiche per quanto riguarda l’ambito antinfortunistico.

Le indicazioni di MinIstruzioni e Inail

Recentemente, comunque, sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti e indicazioni. In particolare, dal ministero dell’Istruzione, con la lettera circolare 28 marzo 2017, n. 3355. La circolare ministeriale si aggiunge alle istruzioni operative emanate dall’Inail con la circolare 21 novembre 2016, n. 44. Queste due circolari consentono ora di avere un quadro più chiaro sugli adempimenti in materia d’informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, fornitura dei dpi ecc., cui il soggetto ospitante deve far fronte.

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