Amianto e pensioni di inabilità: definiti i criteri

I contenuti e le indicazioni del D.M. Lavoro 16 dicembre 2019. Il provvedimento - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2020 – si riferisce ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione ai Mca. La norma base è rappresentata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, entrata in vigore il 1° gennaio 2017. Le risorse messe in campo, i criteri di priorità, i casi di non ammissione al beneficio e le tempistiche

Amianto e pensioni di inabilità: definiti i criteri

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2020, è stato pubblicato il D.M. Lavoro 16 dicembre 2019, di concerto con il ministero dell’Economia recante «Criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto».

Amianto e pensioni di inabilità: la legge di riferimento

Innanzi tutto, in tema di amianto e pensioni di inabilità, occorre fare riferimento alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 («Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019») pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 297 del 21 dicembre 2016, entrata in vigore il 1° gennaio 2017).

In particolare, occorre considerare il comma 250 dell’articolo 1. In base a questo comma, a decorrere data del 1° gennaio 2017, sussiste per il lavoratore iscritto all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive, il diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, anche se non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, qualora sia affetto dalle seguenti patologie, riconosciute di origine professionale, ovvero quale causa di servizio [1]:

  • mesotelioma pleurico (c45.0);
  • mesotelioma   pericardico (c45.2);
  • mesotelioma peritoneale (c45.1);
  • mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7);
  • carcinoma polmonare (c34);
  • asbestosi (j61) [2].

Hai già rinnovato l'abbonamento ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui!

La legge precisa altresì che, per poter conseguire il diritto alla pensione di inabilità, è necessario che siano stati versati contributi a favore dell’assicurato per almeno cinque anni nel corso della sua intera vita lavorativa. Inoltre, questo beneficio non deve essere cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente e può essere riconosciuto a seguito di domanda da presentarsi all’Inps, nei limiti di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2017 e di 30 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2018.

Il suddetto comma 250 prevede inoltre che, nel caso di scostamenti, anche in via prospettica, tra le domande presentate e accolte e le suddette risorse finanziarie, il riconoscimento del trattamento pensionistico viene differito in base a criteri di priorità stabiliti in funzione dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva nonché, a parità di queste due, della data di presentazione della domanda.

TAB 1 –AMIANTO E PENSIONI DIINABILITÁ: QUALI PATOLOGIE

Patologia Codice Icd-10
Mesotelioma pleurico (c45.0)
Mesotelioma pericardico (c45.2)
Mesotelioma peritoneale (c45.1)
Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7)
Carcinoma polmonare (c34)
Asbestosi (j61)

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 250

TAB 2 – AMIANTO E PENSIONI DI INABILITÁ: I LIMITI DI SPESA ANNUALI…

Anno Euro
2017 20 milioni
2018 e successivi 30 milioni

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 250

I commi 250-bis e 250-ter dell’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 inseriti dal Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

Inoltre, il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, affrontando il tema "amianto e pensioni di inabilità", all’articolo 41 bis «Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto», entrata in vigore il 30 giugno 2019, prevede l’inserimento del comma 250-bis e del comma 250-ter, all’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In base al comma 250-bis, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019, le disposizioni del su indicato comma 250 si applicano ai lavoratori in servizio o cessati dall’attività alla medesima data che risultano affetti da patologia asbesto correlata, accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, in conseguenza di esposizione professionale all’amianto, come documentato dall’Inail. Questa disposizione vale anche per i soggetti che:

  • a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’Inps, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, recante «Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali», non possano far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria;
  • siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020, riconosciuto ai sensi dell’articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», secondo i criteri e le modalità indicate nel D.M. Lavoro 29 aprile 2016, «Regolamento recante modifica del regolamento adottato con il decreto 5 dicembre 1997, n. 489, recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile», che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 del su indicato articolo 1.

Inoltre, ai sensi del comma 250-ter, entro sessanta giorni dalla suddetta data del 30 giugno 2019, con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell’Economia, sono emanate le disposizioni per l’applicazione del comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis è riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l’anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l’anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l’anno 2024, di 10 milioni di euro per l’anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

TAB 3 – …E QUELLI PER L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

7,7 milioni di euro per il 2019
13,1 milioni di euro per il 2020
12,6 milioni di euro per il 2021
12,3 milioni di euro per il 2022
11,7 milioni di euro per il 2023
11,1 milioni di euro per il 2024
10,0 milioni di euro per il 2025
9,2 milioni di euro per il 2026
8,5 milioni di euro per il 2027
7,5 milioni di euro per il 2028 e successivi
7,7 milioni di euro per il 2019

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 250-bis

È altresì precisato che, agli oneri derivanti dai comma 250 bis e 250 ter si provvede:

  • riguardo a 7,7 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1,1 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 [3];
  • con riferimento a 12 milioni di euro per l’anno 2020, a 12,6 milioni di euro per l’anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l’anno 2022, a 11,7 milioni di euro per l’anno 2023, a 11,1 milioni di euro per l’anno 2024, a 10 milioni di euro per l’anno 2025, a 9,2 milioni di euro per l’anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l’anno 2027 e a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 [4];
  • riguardo a 3.734.500 euro per l’anno 2019 e a 533.500 euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto [5].

TAB 4 – DA DOVE PROVENGONO LE RISORSE

 
Risorse Provenienza delle risorse
7,7 milioni per l’anno 2019 e 1,1 milioni per l’anno 2020 Corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
12 milioni di euro per l’anno 2020, a 12,6 milioni di euro per l’anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l’anno 2022, a 11,7 milioni di euro per l’anno 2023, a 11,1 milioni di euro per l’anno 2024, a 10 milioni di euro per l’anno 2025, a 9,2 milioni di euro per l’anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l’anno 2027 e a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 Corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3.734.500 euro per l’anno 2019 e a 533.500 euro per l’anno 2020 Corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2008, n. 189

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 250-bis e 250-ter

Amianto e pensioni di inabilità: il D.M. 16 dicembre 2019

Il decreto 16 dicembre 2019 disciplina i criteri e le modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto, come previsto all’art. 1, comma 250-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Inoltre, come previsto, i soggetti destinatari del dispositivo legislativo sono i lavoratori in servizio o cessati dall’attività alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 250-bis, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 [6], che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Inail), ivi compresi coloro che:

  • a seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione diversa da quella dell’Inps, inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possono far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria;
  • siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020, riconosciuto ai sensi dell’art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il decreto poi precisa i due requisiti che devono essere posseduti dal richiedente la pensione di inabilità, vale a dire:

  • requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa;
  • riconoscimento, da parte dell’Inail, secondo la normativa vigente, di una patologia asbestocorrelata di origine professionale, come previsto dall’art. 2, anche qualora l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

TAB 5 – AMIANTO E PENSIONI DI INABILITÁ: I REQUISITI

Requisiti Descrizione
Requisito contributivo Versamento o accreditamento contributivo a favore dell’assicurato per almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa
Riconoscimento da parte dell’Inail secondo la normativa vigente Riconoscimento di una patologia asbesto correlata di origine professionale, anche qualora l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa

D.M. 16 dicembre 2019

Amianto e pensioni di inabilità: la domanda

Come previsto dal decreto 16 dicembre 2019, le domande di accesso al beneficio della pensione di inabilità devono essere presentata all’Inps:

  • per l’anno 2019, entro il 31 dicembre 2019 (la data è già scaduta, la si riporta per dovere di completezza);
  • dal 1° gennaio 2020, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Inoltre, è ribadito, come previsto dal comma 250-ter dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come inserito dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che queste domande di accesso al beneficio sono accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l’anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l’anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l’anno 2024, di 10 milioni di euro per l’anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

Amianto e pensioni di inabilità: il monitoraggio

Il decreto 16 dicembre 2019 prevede che l’Inps è tenuta a effettuare il monitoraggio delle domande di accesso al beneficio, al fine di verificare il raggiungimento, anche in via prospettica, dei su indicati limiti di spesa annuali.

È pertanto previsto il differimento del riconoscimento del beneficio in tutti i casi nei quali dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerge che sussistono scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa previsti.

In questi casi, nell’esame delle domande, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

  • età anagrafica;
  • anzianità contributiva;
  • data di presentazione della domanda, in caso di parità di queste due condizioni.

TAB 6 – AMIANTO E PENSIONI DI INABILITÁ: I CRITERI DI PRIORITÀ

 
Criterio Età anagrafica
Anzianità contributiva
Data di presentazione della domanda, in caso di parità di queste due condizioni

D.M. 16 dicembre 2019

Amianto e pensioni di inabilità: accettata o respinta?

A seguito del monitoraggio delle domande presentate, l’Inps è tenuta a comunicare all’interessato:

  • qualora sia stata accertata, la sussistenza della relativa copertura finanziaria, la concessione della pensione di inabilità;
  • nel caso di differimento del beneficio per superamento del limite annuale di spesa, la concessione della pensione di inabilità, con indicazione della sua prima decorrenza utile;
  • in assenza dei requisiti previsti, il rigetto della domanda di accesso al beneficio.

TAB 7 – AMIANTO E PENSIONI DI INABILITÁ: LA COMUNICAZIONE DELL’INPS

Casistica Comunicazione
Accertata sussistenza della relativa copertura finanziaria Concessione della pensione di inabilità
Differimento per superamento limiti annuali di spesa Concessione pensione di inabilità e indicazione della prima decorrenza utile
Il richiedente non risulta in possesso dei requisiti previsti Rigetto della domanda di accesso al beneficio

D.M. 16 dicembre 2019

Amianto e pensioni di inabilità: e le incompatibilità?

Il decreto 16 dicembre 2019 prevede che la pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare della stessa pensione di qualsiasi attività lavorativa sia in qualità di dipendente sia come autonomo.

Amianto e pensioni di inabilità: casi di non cumulabilità

Il medesimo decreto precisa che la pensione di inabilità non è cumulabile:

  • con la rendita vitalizia liquidata, con riferimento allo stesso evento invalidante, secondo le norme del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante il «Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»; [7]
  • con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.

TAB 8 –AMIANTO E PENSIONI DI INABILITÁ: LE LIMITAZIONI

Limitazione Descrizione
Incompatibilità Con lo svolgimento da parte del titolare della pensione di qualsiasi attività lavorativa sia come dipendente sia come autonomo
Incumulabilità Con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Incumulabilità Con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente

D.M. 16 dicembre 2019

Amianto e pensioni di inabilità: le istruzioni operative

Il decreto 16 dicembre 2019 stabilisce inoltre che l’Inps, d’intesa con l’Inail, è tenuta a predisporre apposite istruzioni operative utili per la definizione degli aspetti tecnici e procedurali, ai fini dell’accesso alla suddetta pensione di inabilità.

Amianto e pensioni di inabilità: conclusioni

Infine, il decreto in questione prevede che le amministrazioni pubbliche debbano provvedere alle attività di cui al decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dall’articolo 1, commi 250 e 250-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto 31 maggio 2017, alla pensione di inabilità in questione si applica la disciplina generale sulla pensione di inabilità prevista dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della disciplina della invalidità pensionabile», la quale precisa in particolare all’articolo 2 («Pensione ordinaria di inabilità»), comma 1, che «Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicuratore il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

A questo proposito, come visto, sia la legge di bilancio 2017 sia il decreto 16 dicembre 2019 non considerano l’assenza della condizione di «assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa» come elemento negativo ai fini dell’assegnazione del beneficio previdenziale in questione, ancorché nel contempo il decreto 16 dicembre 2019 chiarisce che la pensione di inabilità, come su riportato, è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare della stessa pensione di qualsiasi attività lavorativa sia in qualità di dipendente sia come autonomo.

Alla tabella 9, è riportato un prospetto riepilogativo riguardo al tema amianto e pensioni di inabilità per soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto, così come disciplinata dal D.M. 16 dicembre 2019.

TAB 9 – AMIANTO E PENSIONI DI INABILITÁ: IL PROSPETTO DI SINTESI

Norme di riferimento Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», articolo 1, commi 250, 250-bis, 250-ter
D.M Lavoro 16 dicembre 2019 recante «Criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto».
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’articolo 41-bis «Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto».
Limiti annuali di spesa ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo1, comma 250 bis 7,7 milioni di euro per il 2019
13,1 milioni di euro per il 2020
12,6 milioni di euro per il 2021
12,3 milioni di euro per il 2022
11,7 milioni di euro per il 2023
11,1 milioni di euro per il 2024
10,0 milioni di euro per il 2025
9,2 milioni di euro per il 2026
8,5 milioni di euro per il 2027
7,5 milioni di euro per il 2028 e successivi
Finanziamento per l’accoglimento delle domande di accesso alla pensione di inabilità

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo1, commi 250-bis e 250-ter

Risorse Provenienza risorse
7,7 milioni per l’anno 2019 e 1,1 milioni per l’anno 2020 Corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
12 milioni di euro per l’anno 2020, a 12,6 milioni di euro per l’anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l’anno 2022, a 11,7 milioni di euro per l’anno 2023, a 11,1 milioni di euro per l’anno 2024, a 10 milioni di euro per l’anno 2025, a 9,2 milioni di euro per l’anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l’anno 2027 e a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 Corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
3.734.500 euro per l’anno 2019 e a 533.500 euro per l’anno 2020 Corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154
Destinatari del beneficio previdenziale ex decreto 16 dicembre 2019

 

Lavoratori in servizio o cessati dall’attività alla medesima data che risultano affetti da patologia asbesto correlata, accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, in conseguenza di esposizione professionale all’amianto, come documentato dall’Inail.

La disposizione vale anche per i soggetti che:

in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’Inps, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria;

siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020, riconosciuto ai sensi dell’articolo 1, comma 276, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del ministro del Lavoro 29 aprile 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 del su indicato articolo 1

Patologie ammesse e codici Icd-10 Mesotelioma pleurico (c45.0)
Mesotelioma pericardico (c45.2)
Mesotelioma peritoneale (c45.1)
Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7)
Carcinoma polmonare (c34)
Asbestosi (j61)
Requisiti per l’accesso alla pensione di inabilità Riconoscimento da parte dell’INAIL di una patologia asbesto correlata di origine professionale, anche qualora l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
Presentazione della domanda all’Inps per l’accesso al beneficio Entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per l’anno 2019
Entro e non oltre il 31 marzo per il 2020 e anni successivi
Limiti di spesa per domande di accesso alla pensione di inabilità ex decreto 16 dicembre 2019 Anno Euro
2019 7,7 milioni
2020 13,1 milioni
2021 12,6 milioni
2022 12,3 milioni
2023 11,7 milioni
2024 11,1 milioni
2025 10,0 milioni
2026 9,2 milioni
2027 8,5 milioni
2028 e successivi 7,5 milioni
Comunicazioni all’interessato a seguito del monitoraggio annuale da parte dell’Inps Concessione della pensione di inabilità, dopo che sia stata accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria.
Concessione della pensione di inabilità, con indicazione della sua prima decorrenza utile, in caso di differimento del beneficio in funzione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa.
Rigetto della domanda di accesso al beneficio nel caso in cui non risulti in possesso dei requisiti previsti
Incompatibilità della pensione di inabilità Con lo svolgimento da parte del titolare della pensione di inabilità di qualsiasi attività lavorativa sia come dipendente sia come autonomo
Casi di incumulabilità della pensione di inabilità Con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.
Istruzioni operative

 

Da emanarsi da parte di Inps, d’intesa con l’Inail, utili per la definizione degli aspetti tecnici e procedurali ai fini dell’accesso alla pensione di inabilità in questione
Risorse umane, strumentali e finanziarie per l’attuazione del decreto Le amministrazioni pubbliche sono tenute a provvedere alle attività di cui al decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi
Disciplina generale sulla pensione di inabilità Per tutto quanto non espressamente previsto dall’articolo 1, commi 250 e 250-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto 31 maggio 2017, alla pensione di inabilità di cui trattasi, si applica la disciplina generale sulla pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222

 

(Amianto e pensioni di inabilità)

[1] Tra parentesi è riportato il codice della «Classificazione internazionale delle malattie», Icd, «International Classification of Diseases», che rappresenta un sistema di classificazione nel quale le malattie e i traumatismi sono ordinati in gruppi sulla base di criteri definiti, dato che la classificazione Icd fornisce un linguaggio comune per codificare le informazioni relative alla morbilità e mortalità in modo da disporre di dati comparabili per le statistiche e il monitoraggio epidemiologico La versione attuale della «Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati», a cura del «Dipartimento per l’ordinamento sanitario, la ricerca e l’organizzazione del Ministro della Sanità» è la decima Icd-10. L’Organizzazione mondiale della sanità ha ultimato nel 1994 la pubblicazione dei tre volumi della Icd-10, di cui l’«Ufficio di Statistica del Ministro della salute», congiuntamente all’Istat, ha curato la traduzione in lingua italiana. Al momento, la classificazione Icd-10 è adottata in Italia per la codifica delle cause di morte nella rilevazione Istat sui decessi. Il processo di revisione della classificazione Icd è già avviato e la versione undicesima è in corso di sviluppo

[2] Nella legge di bilancio 2017 questo codice è errato in quanto è riportato c61 al posto del codice corretto j61

[3] Il comma 6 dell’articolo 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stabilisce che: «In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'Inps (come rideterminata ai sensi del presente comma), a decorrere dall'anno 2019 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'Inps al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto. La dotazione organica del personale di Area C dell'Inps è incrementata di n. 1003 unità»

[4] Il comma 255 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 precisa che: «Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza », con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

[5] Il comma 2 dell’articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, stabilisce che: «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti».

[6] Il comma 7 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 prevede che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall’Inail, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5»

[7] Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 prevede al titolo I «L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria», capo V “Prestazioni”, punto 124 e al titolo II «L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura», capo III «Prestazioni», punto 235, che, a decorrere dal 1° luglio 1967, rispettivamente agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria e agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già titolari di rendita vitalizia con grado di inabilità non inferiore al 50%, sono concessi assegni continuativi mensili in funzione del grado di inabilità

(Amianto e pensioni di inabilità)

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome