Pensione di inabilità per esposizione all’amianto: criteri e le modalità per la concessione

Le istruzioni nel decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2019

Definiti i criteri e le modalità per la concessione della pensione di inabilità per esposizione all'amianto. Sono i contenuti del decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2020, n. 34.

Definiti, tra gli altri:

  • i requisiti per l'accesso;
  • la comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio;
  • casi di incompatibilità e incumulabilità.

Le domande di accesso al beneficio devono essere presentate all'Ines entro e non oltre il 31 marzo.

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Di recente l'Inail, con la circolare 7 febbraio 2020, n. 4, ha specificato le modalità per accedere ai finanziamento previsto dal fondo per le vittime dell'amianto per i lavoratori portuali.

Di seguito il testo integrale del D.M. 16 dicembre 2019.

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Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2019

Criteri e modalita' per la concessione della pensione  di  inabilita'
in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a
causa dell'esposizione all'amianto. (20A00837) 

in Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2020, n. 34

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di bilancio 2017)» ed in

particolare  l'art.  1,  comma  250,  in  materia   di   diritto   al

conseguimento della pensione di inabilita' per il lavoratore  affetto

da malattie connesse all'esposizione all'amianto;

Visto il decreto del 31 maggio 2017 con cui sono stati disciplinati

i criteri e le modalita' attuative delle disposizioni di cui all'art.

1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232,  art.  1,  comma  250-bis,

inserito dall'art. 41-bis del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,

recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di

specifiche situazioni di crisi», convertito  dalla  legge  28  giugno

2019, n. 58, che riconosce la pensione di  inabilita'  ai  lavoratori

affetti da patologia asbesto-correlata, accertata e  riconosciuta  ai

sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232,  art.  1,  comma  250-ter,

inserito dall'art. 41-bis del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,

convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale  prevede  che,

con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano emanate

le disposizioni per l'applicazione del comma 250-bis;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

di stabilita' 2015)» ed in particolare l'art. 1, comma 117 in materia

di benefici previdenziali in  favore  degli  ex  lavoratori  occupati

nelle  imprese  che  hanno  svolto  attivita'  di  scoibentazione   e

bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di  lavoro  per  effetto

della chiusura, dismissione  o  fallimento  dell'impresa  presso  cui

erano occupati e il cui sito e interessato dal piano di  bonifica  da

parte dell'ente territoriale, che  non  hanno  maturato  i  requisiti

anagrafici e  contributivi  previsti  dalla  normativa  vigente,  che

risultano  ammalati  con  patologia  asbesto-correlata  accertata   e

riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7,  della  legge  27  marzo

1992, n. 257, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

di stabilita' 2016)», art. 1, comma  276,  che  istituisce  un  fondo

finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro  l'anno  2020,

dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 117, della legge 23  dicembre

2014,  n.  190,  che  non  maturino  i  requisiti  previsti  da  tale

disposizione;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1,  comma  275,  come

modificato dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre  2018,  n.

145, in materia di benefici previdenziali riconosciuti ai  lavoratori

di cui al richiamato art. 1, comma 275,  che  abbiano  effettuato  la

ricongiunzione contributiva di cui all'art. 2 della legge 7  febbraio

1979, n. 29;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative  alla

cessazione dell'impiego dell'amianto» ed in particolare l'art. 13  in

materia di trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  e

pensionamento anticipato;

Vista la legge 12 giugno 1984, n.  222,  recante  «Revisione  della

disciplina dell'invalidita' pensionabile»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge

di stabilita' 2013)», ed in particolare l'art. 1,  comma  240,  nella

parte in cui riconosce ai soggetti iscritti a due  o  piu'  forme  di

assicurazione obbligatoria e  alle  forme  sostitutive  ed  esclusive

della medesima, la liquidazione del trattamento di inabilita' di  cui

all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, tenendo conto di tutta

la contribuzione disponibile nelle  gestioni  interessate,  ancorche'

tali soggetti  abbiano  maturato  i  requisiti  contributivi  per  la

pensione di inabilita' in una di dette gestioni;

 

Decreta:

                     Art. 1 

                         Oggetto e finalita' 

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita'  per  la

concessione, ai sensi dell'art. 1,  comma  250-bis,  della  legge  11

dicembre 2016, n. 232, della pensione  di  inabilita'  ai  lavoratori

indicati nel seguente art. 2.

                    Art. 2 

                        Soggetti destinatari 

1. I soggetti destinatari del presente decreto sono i lavoratori in

servizio o cessati dall'attivita' alla  data  di  entrata  in  vigore

della   disposizione   di   cui   al    comma    250-bis,    iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria  o  alle  forme  esclusive  e

sostitutive della medesima, affetti  da  patologia  asbesto-correlata

accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della  legge

27 marzo 1992, n. 257, che abbiano contratto malattie professionali a

causa   dell'esposizione   all'amianto   documentate    dall'Istituto

nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro

(INAIL), ivi compresi coloro che:

a) In seguito  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  siano

transitati in una  gestione  diversa  da  quella  dell'INPS,  inclusi

coloro che per effetto della ricongiunzione  contributiva  effettuata

ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non  possono

far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;

b)  siano  titolari  del  sussidio  per  l'accompagnamento   alla

pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'art. 1,  comma

276, legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalita'

indicate nel decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di  inabilita'  di

cui al comma 250 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

                     Art. 3 

                              Requisiti 

1. La pensione di inabilita' di cui all'art. 1 spetta  a  coloro  i

quali sono in possesso:

a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando

risultino versati  o  accreditati  a  favore  dell'assicurato  almeno

cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa;

b) del riconoscimento, da parte dell'INAIL, secondo la  normativa

vigente, di una patologia asbesto-correlata di origine professionale,

come previsto dall'art. 2, anche qualora l'assicurato  non  si  trovi

nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  a  svolgere   qualsiasi

attivita' lavorativa.

              Art. 4 

                   Domanda di accesso al beneficio 

1. Per l'anno 2019, le domande di accesso al beneficio  di  cui  al

presente decreto  devono  essere  presentate  all'INPS  entro  il  31

dicembre 2019.

2. A decorrere dal 1°  gennaio  2020,  le  domande  di  accesso  al

beneficio  di  cui  al  presente  decreto  devono  essere  presentate

all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

3. Le domande di  accesso  al  beneficio  di  cui  all'art.  1,  da

presentare all'INPS sono accolte entro il  limite  di  spesa  di  7,7

milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro  per  l'anno

2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021,  di  12,3  milioni  di

euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro  per  l'anno  2023,  di

11,1 milioni di euro per l'anno 2024,  di  10  milioni  di  euro  per

l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di  8,5  milioni

di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro  annui  a  decorrere

dall'anno 2028.

4. Al fine  di  verificare  il  raggiungimento,  anche  in  termini

prospettici, del limite di spesa di cui al comma 3, l'INPS procede al

monitoraggio delle domande di accesso al beneficio.

5. Qualora dal monitoraggio  delle  domande  presentate  e  accolte

emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via  prospettica,  del

numero  di  domande  rispetto  ai  limiti  annuali   di   spesa,   il

riconoscimento   del   beneficio   e'   differito    tenendo    conto

prioritariamente dell'eta' anagrafica,  dell'anzianita'  contributiva

e, infine, a parita' delle stesse, della data di presentazione  della

domanda.

          Art. 5 

                   Comunicazione dell'esito della 

                   domanda di accesso al beneficio 

L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande di cui all'art. 4,

comunica all'interessato:

a)  l'accesso  al  beneficio,  accertata  la  sussistenza   della

relativa copertura finanziaria;

b) l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza

utile della pensione  di  inabilita'  di  cui  al  presente  decreto,

differita in ragione  dello  scostamento  del  numero  delle  domande

rispetto ai limiti annuali di spesa;

c) il rigetto della  domanda  di  accesso  al  beneficio  qualora

l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.

      Art. 6 

                 Incompatibilita' e incumulabilita' 

La pensione di inabilita' di cui al presente decreto:

a) e' incompatibile con lo svolgimento da parte del  titolare  di

qualsiasi attivita' lavorativa dipendente o autonoma;

b) e' incumulabile con la  rendita  vitalizia  liquidata  per  lo

stesso evento invalidante, a norma  del  testo  unico  approvato  con

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

c) e' incumulabile  con  altri  benefici  pensionistici  previsti

dalla normativa vigente.

  Art. 7 

                         Disposizioni finali 

1. Per quanta non espressamente previsto dall'art. 1, commi  250  e

250-bis, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e  dal  presente

decreto,  si  applica  la  disciplina  generale  sulla  pensione   di

inabilita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. L'INPS, d'intesa con l'INAIL, provvede alla  predisposizione  di

istruzioni  operative  volte  a  definire  gli  aspetti   tecnici   e

procedurali per l'accesso alla  pensione  di  inabilita'  di  cui  al

presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto.

3. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al

presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo

ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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