Aria: convertito in legge il D.L. “clima”

legge D.L. clima
Accanto alle misure già previste dal decreto, spuntano altre novità come l'istituzione di un tavolo interministeriale permanente sull'emergenza climatica. Le disposizioni entrano in vigore dal 13 dicembre 2019

Convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 14 ottobre  2019, n. 111 (cosiddetto D.L. clima). In particolare, la legge di conversione 12 dicembre  2019, n. 141 (in Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2019, n. 292) ha introdotto alcune novità come:

  • la previsione di fondi per:

- il sostegno di campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole;

- il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne;

- il finanziamento di un programma sperimentale "Mangiaplastica";

  • la costituzione di una zona economica ambientale (Zea) all'interno di ciascuno dei  parchi nazionali al fine di contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani;
  • l'avvio di un programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente» con lo scopo di realizzare,  d'intesa  con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione  internazionale,  iniziative di collaborazione internazionale volte  alla  tutela e  salvaguardia ambientale.

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Modifiche anche per le misure già previste dal D.L. n. 111/2019:

  • definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria;
  • misure a sostegno della mobilità sostenibile;
  • azioni per la riforestazione;
  • misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina.

Di seguito il testo coordinato del D.L. n. 111/2019 con la legge di conversione n. 141/2019.

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Testo coordinato del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 

Testo  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019),  coordinato
con la legge di conversione 12  dicembre  2019,  n.  141  (in  questa
stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante:  «Misure  urgenti
per il rispetto degli obblighi previsti  dalla  direttiva  2008/50/CE
sulla qualita' dell'aria e proroga del termine  di  cui  all'articolo
48, commi 11 e  13,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.
229.». (19A07885)

in Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2019, n. 292

 

Vigente al: 13-12-2019

 

Avvertenza:

 

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle leggi,  sull'emanazione  dei

decreti del  Presidente  della Repubblica  e  sulle  pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma 3,  del  medesimo testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle  richiamate  nel decreto,  trascritte

nelle note. Restano invariati il  valore e  l'efficacia  degli atti

legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono  stampate

con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

 

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

                               Art. 1

Misure urgenti  per  la definizione  di  una politica   strategica

  nazionale  per il  contrasto  ai cambiamenti   climatici   e   il

  miglioramento della qualita' dell'aria.

 

  1. (( In  coordinamento con  il  Piano nazionale  integrato  per

l'energia e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il

dissesto idrogeologico,))entro  ((novanta  giorni))  dalla data  di

entrata in vigore del presente decreto, con  decreto del  Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare,  sentiti il  Ministro  della

salute  e  gli altri  Ministri  interessati, ((nonche'  sentita  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano,))e' approvato il Programma

strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici  e  il

miglioramento della qualita' dell'aria in  cui sono  individuate  le

misure di competenza  nazionale  da porre  in  essere al  fine  di

((assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e

nazionale in materia di contrasto al cambiamento  climatico  e della

direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21

maggio 2008, e sono identificate))le risorse economiche  disponibili

a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica

attuativa.

  1. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1,comma

2, del decreto legislativo  30  marzo 2001,  n.  165, conforma  le

attivita' di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi  di

contrasto ai cambiamenti climatici  e miglioramento  della  qualita'

dell'aria.

((2-bis. E' istituito presso il Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela  del   territorio   e  del   mare   il  tavolo   permanente

interministeriale   sull'emergenza   climatica,  composto   da    un

rappresentante del Ministero medesimo e  di ciascuno  dei  Ministeri

delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute,  dello

sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di

monitorare,  e adeguare  ai  risultati, le  azioni  del  Programma

strategico nazionale, senza ulteriori oneri a  carico  della finanza

pubblica. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non  sono

corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese

o altri emolumenti comunque denominati.))

                            ((Art. 1 bis

Coordinamento delle politiche pubbliche per il  raggiungimento  degli

 obiettivi di sviluppo sostenibile.

 

  1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche

in vista del perseguimento degli obiettivi  in  materia di  sviluppo

sostenibile   indicati  dalla    risoluzione    A/70/L.I   adottata

dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25

settembre 2015,  a  decorrere dal  1°  gennaio 2021  il   Comitato

interministeriale  per la   programmazione   economica  assume   la

denominazione di Comitato  interministeriale  per la  programmazione

economica e lo  sviluppo sostenibile  (CIPESS).  A decorrere  dalla

medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in  ogni  altra

disposizione    vigente,   qualunque    richiamo     al    Comitato

interministeriale per la  programmazione  economica deve  intendersi

riferito al  Comitato  interministeriale   per  la   programmazione

economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).))

                            ((Art. 1 ter

                       Campagne di informazione

                e formazione ambientale nelle scuole

 

  1. Al fine di  avviare campagne  di  informazione, formazione  e

sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare  sugli

strumenti e le azioni di  contrasto, mitigazione  e  adattamento ai

cambiamenti climatici, nelle  scuole di  ogni  ordine e  grado,  e'

istituito presso  il Ministero  dell'ambiente  e della  tutela  del

territorio e del  mare uno  specifico  fondo denominato  «Programma

#iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per  ciascuno

degli anni 2020, 2021 e 2022.

  1. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato afinanziare  progetti,

iniziative, programmi  e campagne,  ivi  comprese le  attivita'  di

volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione  dei  valori

della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' alla

promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito

delle tematiche individuate dall'articolo 3  della legge  20  agosto

2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.

  1. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, le scuole di ogni

ordine e grado, in forma singola o  associata, anche  congiuntamente

alle associazioni di protezione ambientale, al  Sistema  nazionale a

rete per la protezione dell'ambiente, a  universita'  statali e  non

statali, a centri di ricerca pubblici,  a  consorzi universitari  ed

interuniversitari,   presentano  al    Ministero    dell'istruzione,

dell'universita'  e della  ricerca  proprie  proposte   progettuali

coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare

con il fondo di cui al comma 1.

  1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988,  n.  400, da  adottare  con decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca,

entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in vigore  della

legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri

di presentazione e di selezione dei progetti nonche' le modalita'  di

ripartizione e assegnazione del finanziamento.

  1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede  mediante

corrispondente riduzione  delle proiezioni  dello  stanziamento del

fondo speciale di parte  corrente iscritto,  ai  fini del  bilancio

triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva e

speciali» della  missione  «Fondi da  ripartire»  dello stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle finanze  per  l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente  e della  tutela  del territorio  e  del

mare.))

                               Art. 2

          Misure per incentivare la mobilita' sostenibile

                     nelle aree metropolitane

  1. E' istituito,  nello  stato di   previsione   del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio  e del  mare,  il  fondo

denominato «Programma  sperimentale  buono  mobilita'»,   con   una

dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni  per

l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021,  euro 55  milioni  per

l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro  10 milioni  per

l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma. ((Al relativo

onere))si provvede mediante corrispondente utilizzo,  per  ciascuno

degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024  di quota  parte  dei

proventi delle  aste  delle quote  di  emissione di  CO2  di   cui

all'articolo 19 del  decreto  legislativo 13  marzo  2013, n.  30,

destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare, versata ((dal Gestore dei  servizi energetici  (GSE)  ))ad

apposito capitolo del bilancio  dello  Stato, che  resta  acquisita

definitivamente all'erario.  Al  fine di   ridurre   le  emissioni

climalteranti, a valere  sul  suddetto programma  sperimentale,  ai

residenti nei  comuni  interessati dalle  procedure  di infrazione

comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e  n. 2015/2043  del  28

maggio 2015  per  la non  ottemperanza  dell'Italia agli  obblighi

previsti dalla direttiva  2008/50/CE  che rottamano,  entro  il  31

dicembre 2021, autovetture  omologate fino  alla  classe Euro  3  o

motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e'

riconosciuto, ((nei limiti della dotazione del fondo di cui al  primo

periodo))e fino ad esaurimento delle risorse, un «buono  mobilita'»

pari ad euro 1.500 per ogni  autovettura e  ad  euro 500  per  ogni

motociclo ((rottamati))da utilizzare, entro i successivi  tre  anni,

per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di  abbonamenti

al trasporto pubblico locale e regionale nonche' di biciclette  anche

a pedalata assistita ((o per  l'utilizzo dei  servizi  di mobilita'

condivisa a uso individuale.))Il «buono mobilita'»  non  costituisce

reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del  computo

del valore dell'indicatore della  situazione economica  equivalente.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore del  presente

decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della tutela  del

territorio e del mare, di concerto con il  Ministro dell'economia  e

delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  il

Ministro dello   sviluppo   economico,  ((sentita   la   Conferenza

unificata,))sono definite le modalita' e i termini per l'ottenimento

e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai  fini

del rispetto del limite di spesa.

  1. Per le  medesime  finalita' di  cui  al comma  1,   per  il

finanziamento di  progetti  per la  creazione,  il  prolungamento,

l'ammodernamento e la messa a norma di corsie  preferenziali per  il

trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro 20  milioni

per ciascuno degli anni  2020  e 2021.  ((Al  relativo))  onere si

provvede mediante corrispondente utilizzo, per  ciascuno degli  anni

2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste  delle  quote di

emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto legislativo  13

marzo 2013, n. 30, destinata  al  Ministero dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e  del  mare, versata  dal  GSE ad  apposito

capitolo  del   bilancio   dello  Stato,   che   resta   acquisita

definitivamente all'erario. ((I progetti di  cui  al presente  comma

sono presentati  al  Ministero dell'ambiente  e  della tutela  del

territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore  a  50.000

abitanti, ovvero da  uno o  piu'  comuni finitimi  anche  in forma

associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore

a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, interessati

dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10  luglio

2014 e n. 2015/2043 del  28 maggio  2015  per  la  non ottemperanza

dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva  2008/50/CE  sulla

qualita' dell'aria.))Con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e  del  mare, da  adottarsi  entro  ((novanta

giorni))dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto, di

concerto con il  Ministro  delle infrastrutture  e  dei trasporti,

sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa  con  la

Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni,  ((decorsi

i quali))il decreto e' emanato anche in mancanza di  detto  parere,

sono stabilite le modalita'  e  i termini  di  presentazione delle

domande, ((adottando criteri che  assicurino priorita'  ai  progetti

presentati dai  comuni con  i  piu' elevati  livelli  di emissioni

inquinanti.))

                               Art. 3

                  Disposizioni per la promozione

               del trasporto scolastico sostenibile

  1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti einquinanti  in

atmosfera e migliorare la qualita' dell'aria, e' autorizzata la spesa

di euro 10 milioni per ciascuno  degli  anni 2020  e  2021 per  il

finanziamento degli investimenti  necessari  alla realizzazione  di

progetti sperimentali per la realizzazione  o l'implementazione  del

servizio di  trasporto  scolastico per  i  bambini  della   scuola

dell'infanzia statale e  comunale e  per  gli alunni  delle  scuole

statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o

elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare in base ((all'entita' del numero))di  studenti

coinvolti e alla stima di  riduzione dell'inquinamento  atmosferico.

((Al relativo onere))si provvede mediante corrispondente  utilizzo,

per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  di quota  parte  dei proventi

delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo 13 marzo 2013,  n. 30,  destinata  al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  versata  dal

GSE  ad  apposito capitolo  del  bilancio dello  Stato,  che resta

acquisita definitivamente all'erario.

  1. ((I progetti di cui al comma1  sono  presentati al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con

popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati  dalle  procedure

di infrazione comunitaria n.  2014/2147 del  10  luglio 2014  e  n.

2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli

obblighi previsti  dalla   direttiva  2008/50/CE   sulla   qualita'

dell'aria.))

  1. Con decretodel  Ministro dell'ambiente  e  della tutela  del

territorio e del mare, da adottarsi entro  ((novanta  giorni))  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti ((il Ministro

dell'istruzione, dell'universita'  e della  ricerca  e  il  Ministro

dell'economia  e delle  finanze,  nonche' sentita   la   Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali,))sono stabilite  le  modalita' di

presentazione delle domande  e le  spese  ammissibili ai  fini  del

finanziamento.

                               Art. 4

                   Azioni per la riforestazione

 

  1. Per il finanziamento di un programmasperimentale  di  messa a

dimora di alberi, ((ivi compresi gli impianti  arborei  da legno  di

ciclo medio e lungo, purche' non oggetto  di  altro finanziamento  o

sostegno pubblico,))di  reimpianto  e  di  silvicoltura, e  per  la

creazione di foreste urbane e periurbane, nelle citta' metropolitane,

in coerenza con quanto previsto  dal decreto  legislativo  3  aprile

2018, n. 34, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per  ciascuno

degli anni 2020 e 2021. ((Al relativo onere))  si  provvede mediante

corrispondente utilizzo, per ciascuno degli  anni 2020  e  2021, di

quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di  CO2

di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,

destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare, versata dal GSE ad apposito  capitolo del  bilancio  dello

Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

  1. Al fine  di  procedere a  un  rapido avvio   del   programma

sperimentale di cui al presente articolo,  entro  ((novanta  giorni))

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela  del territorio  e  del mare,

d'intesa con la Conferenza unificata che si  pronuncia entro  trenta

giorni, ((decorsi i quali))il decreto e' emanato anche  in  mancanza

di detto parere, sulla base  dell'istruttoria  del Comitato  per  lo

sviluppo del verde pubblico di cui  all'articolo 3  della  legge 14

gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalita' per la  progettazione

degli interventi ((e di ogni eventuale successiva variazione)) e  il

riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le citta'  metropolitane,

tenendo conto, quali criteri  di selezione,  in  particolare, della

valenza ambientale  e  sociale dei   progetti,   del  livello   di

riqualificazione e di fruibilita' dell'area, dei livelli di  qualita'

dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto  delle  procedure

di infrazione comunitaria n.  2014/2147 del  10  luglio 2014  e  n.

2015/2043 del 28 maggio 2015.

  1. Entro ((centoventi giorni)) dalla data  di  pubblicazione del

decreto di cui al comma 2, ciascuna citta' metropolitana presenta  al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  le

progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio  con  i

relativi costi.  Il  Ministero dell'ambiente  e  della tutela  del

territorio e  del  mare provvede  all'approvazione  di almeno   un

progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti  dal  decreto

di cui al comma 2, per ciascuna citta' metropolitana, con i  relativi

programmi operativi di dettaglio,  e di  ogni  eventuale successiva

variazione, sulla  base  di apposite  istruttorie  effettuate  dal

Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che,  a tal  fine,  puo'

avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti  e

senza nuovi o maggiori oneri a carico  della finanza  pubblica,  del

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla

legge 28 giugno 2016, n. 132.

  1. Le autorita' competenti nella gestione deldemanio  fluviale  e

nella programmazione  degli  interventi di  contrasto  al dissesto

idrogeologico introducono, tra  i criteri  per  l'affidamento della

realizzazione delle opere,  ((la  pulizia, la  manutenzione  e  ))il

rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali  fluviali

((con relativo piano di manutenzione,))laddove  ritenuto  necessario

per prevenire il  rischio  idrogeologico,  ((garantendo  l'opportuno

raccordo con la pianificazione e la  programmazione  delle misure  e

degli interventi per  la sicurezza  idraulica  di competenza  delle

Autorita' di bacino distrettuale di cui all'articolo 63  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.  152. Al  rimboschimento  delle  fasce

ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al primo periodo  si

provvede secondo le modalita' stabilite  con  decreto del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito il

Comitato per lo sviluppo del verde pubblico  di  cui all'articolo  3

della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi  dalla

data di entrata in vigore della legge  di conversione  del  presente

decreto. Le autorita' competenti di cui al primo periodo, quando  non

ritengono necessario  il rimboschimento  per  prevenire il  rischio

idrogeologico,  devono darne  motivatamente  conto negli  atti   di

affidamento, che, agli effetti di quanto  previsto  dall'articolo 46

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati,  entro

trenta giorni dalla loro  adozione, nella  sezione  «Amministrazione

trasparente» del rispettivo sito internet.

  4-bis. Le autorita' competenti di cui al comma 4, tra i criteri per

la programmazione degli interventi di messa a dimora  di  alberi, di

reimpianto e di silvicoltura nelle citta' metropolitane, in  coerenza

con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste  e  filiere

forestali, di cui al  decreto legislativo  3  aprile 2018,  n.  34,

tengono conto principalmente delle aree  che hanno  subito  notevoli

danni da eventi climatici eccezionali.

 4-ter. Lo svolgimento delle attivita' di rimboschimento di  cui  al

comma 4  puo'  essere affidato  dalle  autorita' competenti  nella

gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi

di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli  di

cui all'articolo  2135  del  codice  civile, in  forma  singola  o

associata, nel rispetto della  disciplina prevista  dal  codice dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

 4-quater. Al comma 2 dell'articolo 3 del testo  unico  di  cui  al

decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunta,  in  fine, la

seguente lettera:  «s-bis)   bosco  vetusto:   superficie   boscata

costituita da specie autoctone spontanee  coerenti  con il  contesto

biogeografico,  con una  biodiversita'  caratteristica   conseguente

all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza  di

stadi seriali  legati  alla  rigenerazione   ed   alla  senescenza

spontanee».

 4-quinquies. All'articolo 7 del testo  unico  di  cui  al decreto

legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunto, in fine,  il  seguente

comma: «13-bis. Con decreto del Ministero  delle  politiche agricole

alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare e d'intesa con  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite  disposizioni

per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree

definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro  gestione

e tutela, anche al fine della  creazione della  Rete  nazionale dei

boschi vetusti».

 4-sexies. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies

non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a carico  della  finanza

pubblica.

 4-septies. All'articolo  7  del testo  unico  di cui  al  decreto

legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il  comma 13-bis,  introdotto

dal comma 4-quinquies del presente articolo, e' aggiunto il seguente:

«13-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in

accordo con i  principi di  salvaguardia  della biodiversita',  con

particolare riferimento alla conservazione  delle  specie dipendenti

dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di  alberi

da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito».

 4-octies. Dalla disposizione di cui al comma 4-septies  non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle  aree  interessate

da elevata criticita' idraulica, come definite dalle  norme  tecniche

di attuazione dei relativi  Piani di  bacino,  non sono  consentiti

incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.))

                            ((Art. 4 bis

        Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale

                 e idrogeologica delle aree interne

 

  1. Al fine di favorire la tutela ambientale epaesaggistica  e  di

contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e  marginali

del Paese e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle

politiche agricole  alimentari  e forestali,  un  fondo  volto   a

incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del  suolo

e rimboschimento attuati dalle  imprese agricole  e  forestali, con

dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni  di

euro per l'anno 2021.

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare e sentita la  Conferenza unificata,  entro  il

termine di sessanta giorni dalla data  di entrata  in  vigore della

legge di  conversione  del presente  decreto,  sono stabiliti   le

condizioni, i criteri e le modalita' di  ripartizione  delle risorse

del fondo.

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per  l'anno

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale 2019-2021,  nell'ambito  del programma

«Fondi di riserva e speciali» della  missione «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali

e del turismo.

  1. I finanziamenti degli interventi a  valere sulle  risorse  del

fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento  (UE)  n.

1408/2013 della  Commissione,  del 18   dicembre   2013,  relativo

all'applicazione  degli articoli  107  e  108   del  Trattato   sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore

agricolo.

  1. Il Ministro dell'economia e delle  finanze e'  autorizzato  ad

apportare, con  propri  decreti,  le   occorrenti   variazioni  di

bilancio.))

                            ((Art. 4 ter

Misure per contrastare  i  cambiamenti climatici  e  migliorare la

qualita' dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani

 

  1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a

livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e

di assicurare  il  rispetto dei  limiti  previsti dalla  direttiva

2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, nonche' di favorire in tali aree

investimenti  orientati al  contrasto  ai  cambiamenti   climatici,

all'efficientamento   energetico,  all'economia   circolare,    alla

protezione della biodiversita' e alla coesione sociale e territoriale

e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il

territorio di ciascuno dei  parchi nazionali  costituisce  una zona

economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette  zone  possono

essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a  legislazione

vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di

Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle gia' esistenti

che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di

investimenti di natura incrementale compatibile con le  finalita'  di

cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis)  e  h), del

decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese

beneficiarie mantengano la loro attivita' nell'area  ZEA  per almeno

sette anni dopo  il completamento dell'investimento  oggetto  delle

agevolazioni di cui al presente comma, pena la  revoca  dei benefici

concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che

le attivita' oggetto di sostegno siano coerenti con le  finalita'  di

cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394. Con  decreto  del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988, n.

400, sono stabiliti criteri e  modalita' per  la  concessione delle

misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il  rispetto

del limite delle risorse disponibili.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1,  nell'ambito dei  progetti

finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere  a),  b), d),

d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una  quota

dei proventi delle aste di competenza del Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022

e' destinata a contributi in favore  delle micro,  piccole  e  medie

imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi  almeno  il  45

per cento della propria superficie compreso all'interno di  una  ZEA,

che svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo  modalita'

e condizioni definite ai sensi del comma 1.

  1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensidell'articolo  19,

comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota  dei

proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021  e  2022 e'

destinata al rifinanziamento del fondo  per  le esigenze  di  tutela

ambientale connesse  al  miglioramento della  qualita'   ambientale

dell'aria e alla riduzione delle  emissioni di  polveri  sottili in

atmosfera nei centri urbani, di cui  all'articolo 1,  comma  1,  del

decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalita'  di  riduzione

delle emissioni  climalteranti  e di  adattamento  ai  cambiamenti

climatici mediante   interventi   di  riduzione   delle   emissioni

climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a  biomassa,

di diffusione  del  trasporto pubblico  a   basse  emissioni,   di

efficientamento energetico degli edifici, nonche'  per  la riduzione

delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.))

                           ((Art. 4 quater  

                       Programma Italia verde

 

  1. Al  fine di  favorire  e accelerare  progetti,  iniziative e

attivita' di  gestione  sostenibile delle  citta'  italiane e   di

diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e  di

competizione tra le  diverse realta'  territoriali,  promuovendo la

crescita verde e i relativi investimenti,  nonche'  il miglioramento

della qualita'  dell'aria  e della   salute   pubblica,  ai   fini

dell'adesione ai programmi europei «Capitale europea verde» e «Foglia

verde», il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di

«Capitale verde  d'Italia» ad  una  citta' italiana,  capoluogo  di

provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione  definita

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del  verde  pubblico,

previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di «Capitale

verde d'Italia» e' conferito, in  via sperimentale,  a  tre diverse

citta' italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  1. Ai fini di cui al comma 1, le  citta' capoluogo  di  provincia

possono presentare al Ministero  dell'ambiente e  della  tutela del

territorio e  del mare  un  dossier di  candidatura  che raccoglie

progetti cantierabili volti a incrementare  la  sostenibilita'  delle

attivita' urbane, migliorare la qualita'  dell'aria  e della  salute

pubblica, promuovere la mobilita' sostenibile e l'economia circolare,

con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.

  1. I progetti contenuti nel dossier di  candidatura della  citta'

proclamata «Capitale verde d'Italia» sono  finanziati  dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno  del

conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.

  1. Il  titolo di  «Capitale   verde  d'Italia»   nell'anno   del

conferimento rappresenta requisito premiale in  tutti  gli avvisi  e

bandi per il finanziamento di  misure di  sostenibilita'  ambientale

avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare.

  1. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma  2

sono presentate entro il 31 dicembre 2019.

  1. Agli oneri di cui al comma 3, pari  a 3 milioni  di  euro per

ciascuno degli  anni  2020, 2021  e  2022, si  provvede   mediante

corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo

1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  1. Il Ministro dell'economia e delle  finanze e'  autorizzato  ad

apportare, con  propri  decreti,  le   occorrenti   variazioni  di

bilancio.))

                         ((Art. 4 quinquies

                Programma sperimentale Mangiaplastica

 

  1.  E'  istituito,  nello stato  di   previsione  del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del mare,  il  fondo

denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», con una dotazione

pari a euro 2 milioni per l'anno  2019, euro 7  milioni  per l'anno

2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022,

euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024,  al

fine di contenere la produzione di  rifiuti in  plastica  attraverso

l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi  oneri,  pari a  euro  2

milioni per l'anno 2019, euro 7  milioni per  l'anno  2020, euro  7

milioni per l'anno 2021, euro 5  milioni per  l'anno  2022, euro  4

milioni per l'anno 2023  ed euro  2  milioni per  l'anno  2024, si

provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di

cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n.  208.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare,  sentita la  Conferenza  unificata, sono  stabilite  le

modalita' per il riparto del fondo.

  1. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui  al

comma 1, i comuni  presentano al  Ministero  dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di

eco-compattatori,  ai fini   dell'ottenimento   di  un   contributo

corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e  nel  limite

di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.

  1. Il Ministro dell'economia e delle  finanze e'  autorizzato  ad

apportare, con  propri  decreti,  le   occorrenti   variazioni  di

bilancio.))

                               Art. 5

        Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure

                d'infrazione in materia ambientale

  1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma

2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, per  la  realizzazione

degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte  di

giustizia dell'Unione europea del  2 dicembre  2014,  relativa alla

procedura di infrazione europea n. 2003/2077, puo'  avvalersi,  sulla

base di apposite convenzioni,  nei limiti  della  normativa europea

vigente, di societa' in house delle  amministrazioni  centrali dello

Stato, del sistema nazionale a rete per la  protezione dell'ambiente

di cui alla legge 28 giugno  2016,  n. 132,  delle  amministrazioni

centrali e periferiche dello Stato e ((degli enti  pubblici  dotati))

di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento

utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione

vigente, senza  nuovi  o maggiori  oneri  a carico  della  finanza

pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i

membri della Struttura di supporto di cui al  comma 3,  puo'  essere

riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di  lavoro

straordinario nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili, per

un massimo di 70 ore mensili  pro capite.  Gli  oneri di  cui  alle

predette convenzioni sono posti a carico dei quadri  economici  degli

interventi da realizzare.

  1. Il Commissario unico ((di cui al comma 1,))  scelto nei  ruoli

dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica  per  un

triennio ed e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori

ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto  del  ((collocamento

fuori ruolo, in aspettativa o in comando))e' reso indisponibile, per

tutta la durata del ((collocamento fuori ruolo, in aspettativa  o  in

comando,))   un   numero  di   posti   nella  dotazione    organica

dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto  di vista

finanziario. Al predetto Commissario e' corrisposto  in  aggiunta al

trattamento  economico   fondamentale   che   rimane    a    carico

dell'amministrazione di  appartenenza,  un compenso  accessorio  in

ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e  con  le

modalita' di cui al comma 3  dell'articolo 15  del  decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla legge  15

luglio 2011, n.  111,  a valere  sulle  risorse assegnate  per  la

realizzazione degli interventi.

  1. Il Commissario unico ((di cui al comma 1))si avvale altresi' di

una struttura di supporto composta da non piu' di  dodici unita'  di

personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o  altro

analogo istituto previsto  dai rispettivi  ordinamenti  appartenenti

alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e  3,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati  con  decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,

scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle

bonifiche e in materia di  affidamento  dei contratti  pubblici  in

ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di  tutela ambientale

attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo e'

reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo,

un numero di posti nella dotazione organica  dell'amministrazione  di

provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La  struttura

cessa alla scadenza dell'incarico del ((Commissario unico.))

  1. Sulla base di una specifica convenzione,il  Commissario unico

((di cui al comma 1,))unitamente alla struttura di supporto di  cui

al comma 3, opera presso il Ministero dell'ambiente  e  della tutela

del territorio e del mare, con sede  presso il  medesimo  Ministero,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  1. Le risorse finanziarie necessarie per leesigenze  operative  e

per il funzionamento della  struttura, ivi  compresi  gli eventuali

oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste  a valere  su

una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per

la realizzazione degli interventi.

  1. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazionedegli

interventi di  collettamento,  fognatura e   depurazione   di  cui

all'articolo 2  del  decreto-legge 29  dicembre   2016,  n.   243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n. 18,

nonche' degli ulteriori interventi previsti  all'articolo 4-septies,

comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n. 32,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019, n.  55,  entro sessanta

giorni dalla data di entrata  in  vigore del  presente  decreto e'

nominato con decreto del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri,

sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e il Ministro  per  il sud  e  la coesione  territoriale,  un

Commissario unico che subentra  in tutte  le  situazioni giuridiche

attive e passive del Commissario  unico  nominato con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, ((il quale))cessa

dal proprio incarico alla data di nomina ((del nuovo Commissario.))

  1. ((All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,

dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Il Commissario unico

puo' avvalersi fino a un massimo di due  subcommissari  in relazione

alla portata e al numero degli interventi sostitutivi,  nominati  con

decreto del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri, sentiti  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il

Ministro per il Sud e la coesione  territoriale, che  operano  sulla

base di specifiche deleghe definite dal Commissario  unico  e per  i

quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e  3,  con oneri  a

carico del  quadro  economico degli  interventi.  Con il  medesimo

procedimento di  cui al  primo  periodo si  provvede  all'eventuale

sostituzione o revoca dei subcommissari».))

                            ((Art. 5 bis

     Attivita' di supporto dell'Unita' Tecnica-Amministrativa

 

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.

136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.

6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «31

dicembre 2022».

  1. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.))

                            ((Art. 5 ter

       Programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente»

 

  1. E' istituito presso il Ministero dell'ambientee  della  tutela

del territorio e del mare il programma sperimentale «Caschi verdi per

l'ambiente» con lo scopo di realizzare,  d'intesa  con il  Ministero

degli affari esteri e della cooperazione  internazionale,  iniziative

di collaborazione internazionale volte  alla  tutela e  salvaguardia

ambientale delle  aree  nazionali protette  e  delle  altre   aree

riconosciute in  ambito internazionale  per  il particolare  pregio

naturalistico, anche rientranti nelle riserve  di  cui al  programma

«L'uomo e la  biosfera» - MAB  dell'Unesco,  e  di  contrastare gli

effetti derivanti  dai  cambiamenti climatici.  A  tali  fini   e'

autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  per ciascuno  degli  anni

2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  2

milioni di euro per  ciascuno degli  anni  2020, 2021  e  2022, si

provvede mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di

spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002,  n.  120. Il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

                               Art. 6

                   Pubblicita' dei dati ambientali

 

  1. In attuazione delle previsioni della  Convenzione sull'accesso

alle informazioni,  la  partecipazione  del pubblico  ai   processi

decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due

allegati, fatta ad Aarhus  il 25  giugno  1998, ratificata  e  resa

esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il  diritto

di accesso diffuso dei cittadini singoli ((nonche' delle associazioni

di protezione ambientale riconosciute dal Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del  mare,))  di cui  all'articolo  13

della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle  informazioni ambientali,  i

soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo  14  marzo

2013,  n.  33,  ((i  concessionari  di servizi  pubblici  nonche' i

fornitori che svolgono servizi  di pubblica  utilita'))  pubblicano,

nell'ambito degli obblighi  di  cui all'articolo  40  del medesimo

decreto legislativo,  anche  i  dati   ambientali   risultanti  da

rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

  1. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giornidalla  data

di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline  e

di sistemi di rilevamento automatico  dell'inquinamento  atmosferico,

della qualita' dell'aria e  di altre  forme  di inquinamento  ed  i

gestori del servizio idrico pubblicano in rete  le informazioni  sul

funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e  tutti  i

dati acquisiti.

  1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere leattivita'

di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per

la finanza pubblica.

  1. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2sono  acquisiti,

con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e

la  ricerca  ambientale (ISPRA)   di   cui  all'articolo   28   del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il medesimo  Istituto  provvede,

altresi', ((in conformita' a quanto previsto dall'articolo  3,  comma

2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32,))e sulla base  di

una specifica convenzione con  il Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, ad acquisire e  sistematizzare,  in

formato aperto e accessibile, ogni  ulteriore  dato ambientale  e  a

renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito

internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare denominata «Informambiente», anche  nell'ambito

della sezione «Amministrazione trasparente».

  1. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata unaspesa  di

euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.  Ai relativi

oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio triennale  2019-2021,  nell'ambito del  programma

«Fondi di riserva e speciali» della  missione «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare.

  1. Il Ministro dell'economia edelle  finanze e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 7

                    Misure per l'incentivazione

                  di prodotti sfusi o alla spina

  1. Al fine di ridurre la produzionedi  rifiuti e  contenere  gli

effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e  ((di

media e grande struttura))di cui all'articolo 4, comma 1,  ((lettere

d), e) ))ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114, che

attrezzano spazi dedicati alla vendita  ai consumatori  di  prodotti

alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, ((o  per  l'apertura di

nuovi negozi che prevedano  esclusivamente  la vendita  di  prodotti

sfusi ))e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico

a fondo perduto pari alla  spesa  sostenuta e  documentata  per  un

importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo  l'ordine

di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di

20 milioni di euro per ciascuno degli  anni 2020  e  2021, sino  ad

esaurimento delle predette risorse e a condizione che il  contenitore

offerto dall'esercente ((sia riutilizzabile e rispetti  la  normativa

vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.

 1-bis. Ai  clienti  e' consentito  utilizzare  contenitori propri

purche' riutilizzabili,  puliti  e idonei   per   uso  alimentare.

L'esercente  puo' rifiutare  l'uso  di  contenitori   che   ritenga

igienicamente non idonei.))

  1. Con decretodel  Ministro dell'ambiente  e  della tutela  del

territorio e del mare,  d'intesa  con il  Ministro  dello sviluppo

economico e sentita la Conferenza  unificata, entro  il  termine di

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono fissate le modalita' per l'ottenimento  del contributo  nonche'

per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di  vendita  per  un

periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delcomma  1,  pari  a  20

milioni di euro per ciascuno degli anni  2020 e  2021,  si  provvede

mediante riduzione delle  proiezioni dello  stanziamento  del  fondo

speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio triennale

2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo

parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  1. Le disposizioni di cui al presentearticolo  si  applicano nel

rispetto delle condizioni  e dei  limiti  del regolamento  (UE)  n.

1407/2013 della  Commissione,  del 18   dicembre   2013,  relativo

all'applicazione degli  articoli  107 e  108   del  trattato   sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  1. Il Ministro dell'economia edelle  finanze e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 8

     Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13,

             del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

 

  1. All'articolo 48 deldecreto-legge  17 ottobre  2016,  n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 11 le parole«entro  il 15  ottobre  2019, ovvero,

mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari

importo, con il versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore

delle prime cinque rate entro il 15  ottobre 2019»  sono  sostituite

dalle seguenti  «entro  il 15  gennaio   2020,  ovvero,   mediante

rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo,

con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15 gennaio

2020»;

  1. b) al comma 13le parole  «entro  il 15  ottobre  2019, anche

mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari

importo, con il versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore

delle prime cinque rate entro il 15  ottobre 2019»  sono  sostituite

dalle seguenti  «entro  il  15   gennaio   2020,  anche   mediante

rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo,

con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15 gennaio

2020».

  1. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in13,8  milioni  di

euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di

cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  1. Il Ministro dell'economia edelle  finanze e'  autorizzato  ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

                            ((Art. 8 bis  

Clausola di salvaguardia per le  regioni a  statuto  speciale e  le

                          province autonome

 

  1. Le disposizioni del presente  decreto sono  applicabili  nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme

di attuazione, anche con  riferimento all'articolo  10  della  legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))

                               Art. 9

                         Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entrain  vigore il  giorno  successivo a

quello della  sua  pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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