Aria: in Gazzetta il “decreto legge clima”

Decreto legge clima
Per la piena entrata in vigore delle disposizioni sarà necessario attendere la conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2019, n. 241, il cosiddetto "decreto legge clima". Si tratta, in particolare, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

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Queste le misure.

Art. 1 - Contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria

Entro sessanta giorni  dalla data  di  entrata  in vigore  del decreto, con un apposito D.P.C.M. sarà approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.

Art. 2 - Incentivi alla mobilità sostenibile nelle aree metropolitane

Previsti:

  • 5 milioni € per l'anno 2019
  • 70 milioni € per l'anno 2020;
  • 70 milioni € per l'anno 2021;
  • 55 milioni € per l'anno 2022;
  • 45 milioni € per l'anno 2023;
  • 10 milioni € per l'anno 2024.

Tra le azioni finanziabili, la rottamazione di autovetture omologate fino alla classe "Euro  3"  o di motocicli omologati fino alla classe "Euro 2" ed "Euro 3" a due tempi, nonché l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita.

Art. 3 - Promozione del trasporto scolastico sostenibile

Autorizzata la spesa di 10 milioni € per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti  necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione  o l'implementazione del servizio  di trasporto  scolastico.

Art. 4 - Azioni per la riforestazione

Autorizzata la spesa di 15 milioni € per ciascuno degli anni 2020 e  2021.

Art. 5 - Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale 

Possibilità per il Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte  di giustizia dell'Unione europea del  2 dicembre  2014,  relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, di avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e del sistema nazionale a rete per la  protezione dell'ambiente (Snpa).

Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento,  fognatura e depurazione nominato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del "D.L. clima", di un commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente commissario.

Art. 6 - Pubblicità dei dati ambientali 

Obbligo, per gli enti pubblici e i concessionari di  servizi pubblici di rendere noti, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33, anche i  dati   ambientali risultanti da rilevazioni effettuate  dai medesimi  ai  sensi della normativa vigente.

Art. 7 - Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina 

Contributo economico a fondo perduto pari alla spesa  sostenuta  e documentata per  un  importo massimo di euro  5.000 ciascuno agli esercenti commerciali di  vicinato  e  di
media struttura che attrezzano spazi dedicati alla  vendita  ai consumatori  di  prodotti alimentari  e detergenti, sfusi o alla spina.

Art. 8 - Proroghe di termini

Prorogate le sospensioni di termini e misure in materia fiscale a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Per la piena entrata in vigore delle disposizioni sarà necessario attendere la conversione in legge del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, che dovrà avvenire, come da prassi, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito il testo integrale del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.

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Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 

Misure  urgenti  per  il  rispetto  degli  obblighi  previsti   dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229. (19G00125) 

in Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2019, n. 241

Vigente al: 15-10-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  una

politica  strategica   nazionale   che   permetta   di   fronteggiare

l'emergenza climatica, tenuto  conto  dei  lavori  svolti  a  livello

internazionale dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),

in  ambito  Nazioni  Unite,  che  evidenziano  come  la  variabilita'

climatica sia strettamente legata alle  attivita'  umane  e  come  le

temperature e le emissioni di CO2  continueranno  progressivamente  a

crescere con impatti negativi su numerose aree del  pianeta  e  sulla

salute pubblica;

Ritenuta, altresi', la necessita' di prevedere, in coerenza con gli

impegni derivanti dalla normativa europea, misure  straordinarie  per

consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle  emissioni

nazionali di determinati inquinanti atmosferici;

Considerata altresi' la straordinaria  necessita'  di  disporre  di

prime misure aventi carattere di urgenza per  la  composizione  delle

procedure  di  infrazione  in  tema  ambientale  che  direttamente  e

indirettamente contribuiscono al cambiamento climatico e  ai  livelli

di qualita' dell'aria, e in particolare al  rispetto  degli  obblighi

previsti dalla direttiva 2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio  del  21  maggio  2008  relativa  alla  qualita'  dell'aria

ambiente e per un'aria piu' pulita in  Europa,  in  relazione  a  cui

l'Unione europea ha aperto nei  confronti  dell'Italia  le  procedure

d'infrazione nn. 2014/2147 e 2015/2043, anche alla luce degli impegni

assunti dal  Governo  italiano  e  dalle  Regioni  e  dalle  Province

autonome con il Protocollo "Aria Pulita" firmato il 4 giugno  2019  a

Torino, a  margine  del  "Clean  Air  Dialogue"  con  la  Commissione

europea;

Considerata altresi' la necessita' di prorogare il termine  di  cui

all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.

229;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 10 ottobre 2019;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo

economico, delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, per  gli  affari  europei,  per  gli

affari regionali e le autonomie e per la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1 

Misure  urgenti  per  la  definizione  di  una  politica   strategica

  nazionale  per  il  contrasto  ai  cambiamenti   climatici   e   il

  miglioramento della qualita' dell'aria 

 

1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e  gli  altri

Ministri interessati, e' approvato il Programma strategico  nazionale

per il contrasto ai cambiamenti climatici e  il  miglioramento  della

qualita' dell'aria in cui sono individuate le  misure  di  competenza

nazionale da porre in essere al fine  di  assicurare  la  corretta  e

piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo  e

del  Consiglio  del  21  maggio  2008  e  contrastare  i  cambiamenti

climatici e sono identificate le  risorse  economiche  disponibili  a

legislazione vigente per ciascuna misura con la  relativa  tempistica

attuativa.

2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1,  comma

2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001  n.  165,  conforma  le

attivita' di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi  di

contrasto ai cambiamenti climatici  e  miglioramento  della  qualita'

dell'aria.

 

                               Art. 2 

Misure  per  incentivare  la   mobilita'   sostenibile   nelle   aree

                            metropolitane 

1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  il  fondo

denominato  "Programma  sperimentale  buono   mobilita'",   con   una

dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni  per

l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021,  euro  55  milioni  per

l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro  10  milioni  per

l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma. Alla relativa

copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per  ciascuno

degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024  di  quota  parte  dei

proventi  delle  aste  delle  quote  di  emissione  di  CO2  di   cui

all'articolo 19  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,

destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare, versata dal GSE ad apposito  capitolo  del  bilancio  dello

Stato, che resta acquisita definitivamente  all'erario.  Al  fine  di

ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul  suddetto  programma

sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure  di

infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043

del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli  obblighi

previsti dalla  direttiva  2008/50/CE  che  rottamano,  entro  il  31

dicembre 2021, autovetture  omologate  fino  alla  classe  Euro  3  o

motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e'

riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e  fino  ad

esaurimento delle risorse, un "buono mobilita'" pari  ad  euro  1.500

per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni  motociclo  rottamato  da

utilizzare, entro i successivi tre  anni,  per  l'acquisto,  anche  a

favore di persone conviventi, di abbonamenti  al  trasporto  pubblico

locale e regionale, nonche' di biciclette anche a pedalata assistita.

Il  "buono  mobilita'"  non  costituisce   reddito   imponibile   del

beneficiario  e  non  rileva  ai  fini   del   computo   del   valore

dell'indicatore  della  situazione   economica   equivalente.   Entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il

Ministro dello sviluppo economico, sono definite  le  modalita'  e  i

termini per l'ottenimento e l'erogazione  del  beneficio  di  cui  al

presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,   per   il

finanziamento  di  progetti  per  la  creazione,  il   prolungamento,

l'ammodernamento e la messa a norma di corsie  preferenziali  per  il

trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro 20  milioni

per ciascuno degli anni 2020  e  2021.  Alla  relativa  copertura  si

provvede mediante corrispondente utilizzo, per  ciascuno  degli  anni

2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste  delle  quote  di

emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13

marzo 2013, n. 30,  destinata  al  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio  e  del  mare,  versata  dal  GSE  ad  apposito

capitolo   del   bilancio   dello   Stato,   che   resta    acquisita

definitivamente all'erario. I progetti di cui al presente comma  sono

presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare da uno o piu' comuni, anche in forma associata,  interessati

dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10  luglio

2014 e n. 2015/2043 del  28  maggio  2015  per  la  non  ottemperanza

dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva  2008/50/CE  sulla

qualita'  dell'aria  e  riferiti  a  un   ambito   territoriale   con

popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da  adottarsi

entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e

dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e

d'intesa con la Conferenza unificata che si  pronuncia  entro  trenta

giorni decorso il cui termine il decreto e' emanato anche in mancanza

di  detto  parere,  sono  stabilite  le  modalita'  e  i  termini  di

presentazione delle domande.

 

                               Art. 3 

 Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile 

 

1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e  inquinanti  in

atmosfera e migliorare la qualita' dell'aria, e' autorizzata la spesa

di euro 10 milioni per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  per  il

finanziamento degli  investimenti  necessari  alla  realizzazione  di

progetti sperimentali per la realizzazione  o  l'implementazione  del

servizio  di  trasporto  scolastico  per  i  bambini   della   scuola

dell'infanzia statale e  comunale  e  per  gli  alunni  delle  scuole

statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o

elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare in base alla portata  del  numero  di  studenti

coinvolti e alla stima di  riduzione  dell'inquinamento  atmosferico.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo,

per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  di  quota  parte  dei  proventi

delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,  destinata  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  versata  dal

GSE  ad  apposito  capitolo  del  bilancio  dello  Stato,  che  resta

acquisita definitivamente all'erario.

2. I progetti di cui  al  comma  1  sono  presentati  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o  piu'

comuni, anche in forma  associata,  interessati  dalle  procedure  di

infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043

del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli  obblighi

previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria  e  sono

riferiti  a  un  ambito  territoriale  con  popolazione  superiore  a

centomila abitanti.

3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, sentito  il  Ministro

dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di

presentazione delle domande  e  le  spese  ammissibili  ai  fini  del

finanziamento.

 

                               Art. 4 

                    Azioni per la riforestazione 

1. Per il finanziamento di un programma  sperimentale  di  messa  a

dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione

di foreste  urbane  e  periurbane,  nelle  citta'  metropolitane,  in

coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3  aprile  2018,

n. 34, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno  degli

anni 2020 e  2021.  Alla  relativa  copertura  si  provvede  mediante

corrispondente utilizzo, per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  di

quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di  CO2

di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,

destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare, versata dal GSE ad apposito  capitolo  del  bilancio  dello

Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

2.  Al  fine  di  procedere  a  un  rapido  avvio   del   programma

sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,

d'intesa con la Conferenza unificata che si  pronuncia  entro  trenta

giorni decorso il cui termine il decreto e' emanato anche in mancanza

di detto parere, sulla base  dell'istruttoria  del  Comitato  per  lo

sviluppo del verde pubblico di cui  all'articolo  3  della  legge  14

gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalita' per la  progettazione

degli interventi e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra  le

citta' metropolitane, tenendo conto, quali criteri di  selezione,  in

particolare, della valenza ambientale e  sociale  dei  progetti,  del

livello di riqualificazione e di fruibilita' dell'area,  dei  livelli

di qualita' dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle

procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e

n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.

3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto  di

cui al comma 2, ciascuna citta' metropolitana presenta  al  Ministero

dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   le

progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio  con  i

relativi  costi.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare  provvede  all'approvazione  di  almeno   un

progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti  dal  decreto

di cui al comma 2, per ciascuna citta' metropolitana, con i  relativi

programmi operativi di dettaglio,  e  di  ogni  eventuale  successiva

variazione,  sulla  base  di  apposite  istruttorie  effettuate   dal

Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che,  a  tal  fine,  puo'

avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti  e

senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  del

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla

legge 28 giugno 2016, n. 132.

4. Le autorita' competenti nella gestione del  demanio  fluviale  e

nella  programmazione  degli  interventi  di  contrasto  al  dissesto

idrogeologico introducono, tra  i  criteri  per  l'affidamento  della

realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali  e

delle  aree  demaniali  fluviali,  laddove  ritenuto  necessario  per

prevenire il rischio idrogeologico.

 

                               Art. 5

Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione  in

                         materia ambientale 

1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo  41,  comma

2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  per  la  realizzazione

degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte  di

giustizia dell'Unione europea del  2  dicembre  2014,  relativa  alla

procedura di infrazione europea n. 2003/2077, puo'  avvalersi,  sulla

base di apposite convenzioni,  nei  limiti  della  normativa  europea

vigente, di societa' in house delle  amministrazioni  centrali  dello

Stato, del sistema nazionale a rete per la  protezione  dell'ambiente

di cui alla legge 28  giugno  2016,  n.  132,  delle  amministrazioni

centrali e periferiche dello Stato e degli enti  pubblici  dotate  di

specifica competenza tecnica, nell'ambito delle  aree  di  intervento

utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione

vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i

membri della Struttura di supporto di cui al  comma  3,  puo'  essere

riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di  lavoro

straordinario nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili,  per

un massimo di 70 ore mensili  pro  capite.  Gli  oneri  di  cui  alle

predette convenzioni sono posti a carico dei quadri  economici  degli

interventi da realizzare.

2. Il  Commissario  unico,  scelto  nei  ruoli  dirigenziali  della

pubblica amministrazione, resta in  carica  per  un  triennio  ed  e'

collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo  secondo

i rispettivi ordinamenti.  All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo,

aspettativa o comando e' reso indisponibile, per tutta la durata  del

collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero  di  posti

nella  dotazione  organica   dell'amministrazione   di   provenienza,

equivalente dal punto di vista finanziario. Al  predetto  Commissario

e' corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale  che

rimane a carico dell'amministrazione  di  appartenenza,  un  compenso

accessorio in ragione dei  risultati  conseguiti,  determinato  nella

misura e con le modalita' di cui al  comma  3  dell'articolo  15  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse  assegnate

per la realizzazione degli interventi.

3. Il Commissario unico si avvale  altresi'  di  una  struttura  di

supporto composta da non  piu'  di  dodici  unita'  di  personale  in

posizione di comando, fuori  ruolo  o  aspettativa  o  altro  analogo

istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  appartenenti   alle

amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e  3,  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,

scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle

bonifiche e in materia  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  in

ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di  tutela  ambientale

attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo e'

reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo,

un numero di posti nella dotazione organica  dell'amministrazione  di

provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La  struttura

cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

4. Sulla base di una specifica convenzione, il  Commissario  unico,

unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,

con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o  maggiori  oneri

per la finanza pubblica.

5. Le risorse finanziarie necessarie per le  esigenze  operative  e

per il funzionamento della  struttura,  ivi  compresi  gli  eventuali

oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste  a  valere  su

una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per

la realizzazione degli interventi.

6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione  degli

interventi  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione   di   cui

all'articolo  2  del  decreto-legge  29  dicembre   2016,   n.   243,

convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio  2017,  n.  18,

nonche' degli ulteriori interventi previsti  all'articolo  4-septies,

comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  entro  sessanta

giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'

nominato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,

sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e il  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione  territoriale,  un

Commissario unico che subentra  in  tutte  le  situazioni  giuridiche

attive e passive del precedente  Commissario.  Il  Commissario  unico

nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26

aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5  giugno

2017, cessa dal proprio incarico alla data di nomina del  Commissario

di cui al primo periodo.

7. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,

dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Il Commissario unico

puo' avvalersi fino a un massimo di due sub commissari  in  relazione

alla portata e al numero degli interventi sostitutivi,  nominati  con

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il

Ministro per il sud e  la  coesione  territoriale,  per  i  quali  si

applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a  carico  del

quadro economico degli interventi. Con il  medesimo  procedimento  di

cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o  revoca

dei sub commissari.".

 

                               Art. 6 

                   Pubblicita' dei dati ambientali 

1. In attuazione delle previsioni  della  Convenzione  sull'accesso

alle  informazioni,  la  partecipazione  del  pubblico  ai   processi

decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due

allegati, fatta ad Aarhus  il  25  giugno  1998,  ratificata  e  resa

esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il  diritto

di  accesso  diffuso  dei  cittadini  singoli  e  associati  di   cui

all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle  informazioni

ambientali,  i  soggetti  di  cui  all'articolo  2-bis  del   decreto

legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  i  concessionari  di  servizi

pubblici pubblicano, nell'ambito degli obblighi di  cui  all'articolo

40  del  medesimo  decreto  legislativo,  anche  i  dati   ambientali

risultanti da rilevazioni effettuate  dai  medesimi  ai  sensi  della

normativa vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni  dalla  data

di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline  e

di sistemi di rilevamento automatico  dell'inquinamento  atmosferico,

della qualita' dell'aria e  di  altre  forme  di  inquinamento  ed  i

gestori del servizio idrico pubblicano in rete  le  informazioni  sul

funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e  tutti  i

dati acquisiti.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le  attivita'

di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per

la finanza pubblica.

4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2  sono  acquisiti,

con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e

la  ricerca  ambientale  (ISPRA)   di   cui   all'articolo   28   del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il  medesimo  Istituto  provvede,

altresi', sulla base di una specifica convenzione  con  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad  acquisire

e sistematizzare, in formato aperto  e  accessibile,  ogni  ulteriore

dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata

e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare denominata  "Informambiente",  anche

nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".

5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata una  spesa  di

euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.  Ai  relativi

oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma

"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare.

6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 7 

     Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina 

  1. Al fine di ridurre la produzione  di  rifiuti  e  contenere  gli

effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di  vicinato  e  di

media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e)  del

decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  che  attrezzano  spazi

dedicati  alla  vendita  ai  consumatori  di  prodotti  alimentari  e

detergenti, sfusi o alla spina, e' riconosciuto, in via sperimentale,

un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa  sostenuta  e

documentata  per  un  importo  massimo  di   euro   5.000   ciascuno,

corrisposto  secondo  l'ordine   di   presentazione   delle   domande

ammissibili, nel  limite  complessivo  di  20  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento  delle  predette

risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente  non

sia monouso.

2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del  mare,  d'intesa  con  il  Ministro  dello  sviluppo

economico e sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  termine  di

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono fissate le modalita' per l'ottenimento  del  contributo  nonche'

per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di  vendita  per  un

periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  20

milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede

mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo

speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"

della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel

rispetto delle condizioni  e  dei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.

1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo

all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 8 

Proroga del termine di cui  all'articolo  48,  commi  11  e  13,  del

                decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 

1. All'articolo 48 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 le parole  "entro  il  15  ottobre  2019,  ovvero,

mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari

importo, con il  versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore

delle prime cinque rate entro il 15  ottobre  2019"  sono  sostituite

dalle  seguenti  "entro  il  15  gennaio   2020,   ovvero,   mediante

rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo,

con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15  gennaio

2020";

b) al comma 13  le  parole  "entro  il  15  ottobre  2019,  anche

mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari

importo, con il  versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore

delle prime cinque rate entro il 15  ottobre  2019"  sono  sostituite

dalle  seguenti  "entro  il   15   gennaio   2020,   anche   mediante

rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo,

con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15  gennaio

2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  13,8  milioni  di

euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di

cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 9 

                          Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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