Aria: la riduzione delle emissioni nel segno del contenimento dei costi

Nel decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, misure per impianti fissi e trasporto aereo

Aria: la riduzione delle emissioni nel segno del contenimento dei costi è l'oggetto del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (Ue) 2015/1814 del Parlamento europeo e  del  Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato» (in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2020, n. 146).

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Il provvedimento, tra le altre misure:

  • stabilisce la struttura e la funzione del comitato Ets, l'autorità nazionale  competente   per   l'attuazione   delle disposizioni della  direttiva  2003/87/CE  e  dei  relativi  atti  di esecuzione e atti delegati  per  il  supporto  nella  gestione  delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto;
  • definisce i meccanismi di assegnazione quote agli operatori di trasporto aereo in Italia;
  • stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni a emettere e il rilascio di quote per gli impianti fissi;
  • mette a punto una serie di disposizioni comuni ai due ambiti (trasporto aereo e impianti fissi), incluse le sanzioni.

Di seguito il testo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; gli allegati sono riportati in pdf alla fine della pagina.

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Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per
sostenere una  riduzione  delle  emissioni  piu'  efficace  sotto  il
profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse
emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa  nazionale
alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/2392  relativo  alle
attivita' di trasporto aereo e  alla  decisione  (UE)  2015/1814  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  6  ottobre  2015  relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato. (20G00065)

(in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2020, n. 146)

Vigente al: 25-6-2020 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                         Oggetto e finalita'

  1.  Il  presente  decreto  legislativo  reca  le  disposizioni  per

l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva  (UE)

2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del  14  marzo  2018,

dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 13 dicembre 2017 e dalla decisione (UE) 2015/1814 del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015.

                               Art. 2
                        Campo di applicazione

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle

emissioni provenienti dalle attivita' indicate all'allegato I  ed  ai

gas ad effetto serra elencati all'allegato II.

                               Art. 3
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni

che si  intendono  integrate  da  quelle  contenute  nei  regolamenti

delegati e nei regolamenti di  esecuzione  previsti  dalla  direttiva

2003/87/CE:

    a) «analisi del profilo di rischio»:  attivita'  svolta  ai  fini

della determinazione del livello di rischio di non conformita' di  un

impianto fisso;

    b)  «anno  di  controllo»:  e'  l'anno  civile  che  si  conclude

ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento;

    c) «anno di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno

iniziato ad operare nell'Unione dopo il 1°  gennaio  2006,  il  primo

anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno  civile  che

decorre dal 1° gennaio 2006;

    d) «attivita' di attuazione congiunta»: un'attivita' di  progetto

approvata  da  una  o  piu'  parti  incluse  all'allegato   I   della

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  ai

sensi dell'articolo 6 del  Protocollo  di  Kyoto  e  delle  decisioni

successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

    e) «attivita' di meccanismo di sviluppo pulito»: di  seguito  CDM

e' un'attivita' di progetto approvata da una  o  piu'  parti  incluse

all'allegato I della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui

cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 12  del  Protocollo  di

Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo

di Kyoto;

    f) «attivita' di progetto»: attivita' finalizzata alla  riduzione

delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere d) ed  e)

o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e  i  Paesi

terzi o di decisioni adottate  dalla  Conferenza  delle  Parti  della

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui  cambiamenti  climatici  o

del  protocollo  di  Kyoto  e  ammissibili  per   essere   utilizzati

nell'ambito del sistema comunitario;

    g) «Autorita' nazionale competente»: e' il Comitato ETS designato

per l'attuazione delle  disposizioni  della  direttiva  2003/87/CE  a

norma dell'articolo 4, di seguito Comitato;

    h)  «autorizzazione   ad   emettere   gas   a   effetto   serra»:

l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 15;

    i)  «avvio  del  funzionamento  normale»:  il  primo  giorno   di

funzionamento;

    l)     «combustione»:     l'ossidazione     di      combustibili,

indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia  termica,

elettrica o meccanica prodotte in tale processo,  e  altre  attivita'

direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;

    m)  «CORSIA»  -  Carbon  Offsetting  and  Reduction  Scheme   for

International Aviation: misura mondiale basata  sul  mercato  per  la

riduzione  delle  emissioni  di  CO2  derivanti  dalle  attivita'  di

trasporto aereo internazionale;

    n) «credito»: unita' rilasciata a seguito della realizzazione  di

attivita' di riduzione delle emissioni realizzate a norma di  accordi

sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi  o  di  decisioni  adottate

dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro  delle  Nazioni

Unite  sui  cambiamenti  climatici  o  del  Protocollo  di  Kyoto   e

ammissibili   per   essere   utilizzati   nell'ambito   del   sistema

comunitario;

    o) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli  operatori  aerei

approvato ai sensi  dei  pertinenti  regolamenti  adottati  ai  sensi

dell'articolo 18-bis della direttiva;

    p) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra

a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte  di

un aeromobile che esercita una delle  attivita'  di  trasporto  aereo

elencate  all'allegato  I,  dei  gas   specificati   in   riferimento

all'attivita' interessata;

    q)  «emissioni  attribuite  al  trasporto  aereo»:  le  emissioni

imputabili a tutti i voli  che  rientrano  nelle  attivita'  elencate

nell'allegato I, in partenza da un aerodromo situato  nel  territorio

nazionale e quelli che arrivano in siffatto  aerodromo  da  un  Paese

terzo;

    r) «emissioni storiche  del  trasporto  aereo»:  la  media  delle

emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005  e  2006  dagli

aeromobili che  svolgono  una  delle  attivita'  di  trasporto  aereo

elencate nell'allegato I;

    s) «EU ETS»: sistema europeo per lo scambio di quote di emissione

dei gas a effetto serra;

    t) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato  II  e  altri

costituenti gassosi  dell'atmosfera,  sia  naturali  che  di  origine

antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;

    u) «gestore»: la persona che gestisce o controlla un  impianto  o

alla quale e' stato delegato un  potere  economico  determinante  per

quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;

    v) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE S.p.A.;

    z) «ICAO»: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile;

    aa) «impianto»: un'unita' tecnica permanente in cui  sono  svolte

una o piu'  attivita'  elencate  all'allegato  I  e  altre  attivita'

direttamente associate che  hanno  un  collegamento  tecnico  con  le

attivita' svolte nel medesimo sito e che  potrebbero  incidere  sulle

emissioni e sull'inquinamento;

    bb) «impianto di produzione di elettricita'»: un impianto che, al

1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricita'  ai  fini

della vendita a terzi e nel quale non si  effettua  alcuna  attivita'

elencata all'allegato I diversa dalla  attivita'  ivi  indicata  come

«Combustione di carburanti in impianti di  potenza  termica  nominale

totale superiore a 20 MW»;

    cc) «ispezioni»: attivita'  di  monitoraggio  e  controllo  della

conformita' relativa agli impianti fissi basata  su  una  preliminare

analisi del profilo di rischio;

    dd) «nuovo entrante»:

      1) l'impianto  che  esercita  una  o  piu'  attivita'  indicate

all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere  gas  a

effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da  tre  mesi

prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo  25,

comma 2, e termina tre mesi prima  della  data  di  trasmissione  del

successivo elenco;

      2) l'impianto che esercita  per  la  prima  volta  un'attivita'

inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a  norma

dell'articolo 31 e 32;

      3) l'operatore aereo  identificato  dalla  Commissione  europea

previa la pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei  a  cui  e'

associato  un  nuovo  codice  identificativo  Central  Route  Charges

Offices (CRCO) e la cui attivita' di trasporto aereo non e' in  alcun

modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente  individuato.

In caso di fallimento e ricostituzione  di  nuova  societa'  operante

nell'ambito  delle  attivita'  aeree  diversa   e   disgiunta   dalla

precedente,  fara'  fede  quanto  dichiarato   nella   documentazione

notarile e legale;

    ee) «operatore aereo»: l'operatore che opera  un  aeromobile  nel

momento in cui e' esercitata una delle attivita' di  trasporto  aereo

elencate all'allegato I o, nel caso in cui  tale  operatore  non  sia

conosciuto o non identificato dal  proprietario  dell'aeromobile,  il

proprietario stesso dell'aeromobile;

    ff) «operatore aereo amministrato dall'Italia»:

      1) l'operatore aereo in possesso  di  una  licenza  d'esercizio

valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

      2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero  1)  e

non in possesso di una licenza d'esercizio valida  rilasciata  da  un

altro Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle  attivita'  di

trasporto aereo, stimate per l'anno  di  riferimento,  siano  per  la

maggior parte attribuibili all'Italia. Viene fatto salvo il  caso  in

cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non

abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non e' piu'

considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia per il  periodo

di riferimento successivo e deve essere  trasferito  ad  altro  Stato

membro ETS o cessato;

      3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri  1)  e

2) non in possesso di una licenza d'esercizio  valida  rilasciata  da

uno Stato membro, le cui emissioni  provenienti  dalle  attivita'  di

trasporto aereo,  stimate  per  i  primi  due  anni  del  periodo  di

riferimento precedente,  siano  per  la  maggior  parte  attribuibili

all'Italia;

    gg) «operatore di trasporto aereo commerciale»: un  operatore  il

quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o

non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;

    hh)  «organismo   di   accreditamento   nazionale»:   l'organismo

nazionale di accreditamento designato ai sensi del  regolamento  (CE)

n.765/2008;

    ii) «parte inclusa all'allegato I della Convenzione quadro  delle

Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici»:  una   parte   elencata

all'allegato I  alla  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui

cambiamenti climatici che ha ratificato il protocollo di Kyoto,  come

indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;

    ll) «periodo di riferimento»: riferito agli operatori  aerei  che

hanno iniziato ad operare nell'Unione nel periodo compreso tra il 

gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi

a partire dal 1° gennaio 2013;

    mm) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;

    nn) «piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al  Comitato

emissioni  per  un  valore  inferiore  a  25.000  tonnellate  di  CO2

equivalente e che, nei casi in cui effettua attivita' di combustione,

ha potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse  le  emissioni

di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui

all'articolo 25. A tali impianti si applicano misure  finalizzate  ad

ottenere un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni con

riferimento alle condizioni di cui all'articolo 31;

    oo) «piccolissimo emettitore»:  impianto  che  ha  comunicato  al

Comitato emissioni per un valore inferiore a 2500 tonnellate  di  CO2

equivalente, escluse le emissioni di biomassa, in  ciascuno  dei  tre

anni precedenti alla  notifica  di  cui  all'articolo  25  ovvero  un

impianto di riserva di emergenza che non ha funzionato  per  piu'  di

300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui

all'articolo 25 con riferimento alle condizioni di  cui  all'articolo

32;

    pp)  «portale  ETS»:  piattaforma  informatica  che   costituisce

l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e

il Comitato;

    qq) «pubblico»: una o piu' persone nonche', le  associazioni,  le

organizzazioni o gruppi di persone;

    rr) «quantita' di emissioni»: quantita' di emissioni misurate  in

tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

    ss) «quota di emissioni»: il diritto di emettere  una  tonnellata

di biossido di  carbonio  equivalente  per  un  periodo  determinato,

valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto

e cedibile conformemente al medesimo;

    tt) «registro dell'Unione»: banca  dati  in  formato  elettronico

istituita ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE;

    uu) «registro  nazionale»:  banca  dati  in  formato  elettronico

istituita ai sensi dell'articolo 10 del  regolamento  del  Parlamento

europeo e del Consiglio europeo n. 525/2013 del 21 maggio 2013;

    vv) «regolamenti  sui  registri»:  regolamento  (UE)  389/2013  e

regolamento delegato (UE) 1122/2019;

    zz) «riduzione  delle  emissioni  certificate»  (CER):  un'unita'

rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e  delle

decisioni adottate a norma della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni

Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;

    aaa) «riserva speciale»:  quantita'  di  quote  di  emissioni  da

assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello  che

ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8,

comma 1;

    bbb) «Stato membro di riferimento», lo Stato membro incaricato di

gestire l'EU ETS di scambio con riferimento all'operatore aereo;

    ccc)  «tonnellata  di  biossido  di  carbonio  equivalente»,  una

tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una  quantita'  di

qualsiasi altro gas a effetto  serra  elencato  all'allegato  II  che

abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

    ddd)  «unita  di  riduzione  delle  emissioni»  (ERU):  un'unita'

rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto  e  delle

decisioni adottate a norma della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni

Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;

    eee) «verificatore»: soggetto indipendente accreditato  ai  sensi

dell'articolo 41.

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

                               Art. 4

                   Autorita' nazionale competente
  1.  L'Autorita'  nazionale  competente   per   l'attuazione   delle

disposizioni della  direttiva  2003/87/CE  e  dei  relativi  atti  di

esecuzione e atti delegati  per  il  supporto  nella  gestione  delle

attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto e' il Comitato ETS,  di

seguito  Comitato.  Il  Comitato  ha   sede   presso   il   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da quindici membri,

dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive,

nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare. Dei dieci membri  con  diritto  di  voto  tre,

compreso il Presidente, sono designati dal Ministro  dell'ambiente  e

della  tutela  del  territorio  e  del   mare;   tre,   compreso   il

Vicepresidente,  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico;  uno  dal

Ministro della Giustizia che ha diritto di voto, esclusivamente sulle

questioni inerenti l'attivita' sanzionatoria; tre dal Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti,  di  cui  due  appartenenti  all'Ente

nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC. I membri  designati

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  hanno  diritto  di

voto esclusivamente sulle questioni inerenti il  trasporto  aereo.  I

cinque  membri  con  funzioni  consultive  sono  designati:  uno  dal

Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento  per  le

politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e

due  dal  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione

internazionale e svolgono le funzioni consultive  esclusivamente  con

riferimento alle attivita' di cui al comma 10.

  3. I membri  del  Comitato  sono  scelti  tra  persone  di  elevata

qualifica  professionale  e   comprovata   esperienza   nei   settori

interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in  situazione

di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro  attribuite.  A

tal fine, dichiarano la  insussistenza  di  tale  conflitto  all'atto

dell'accettazione  della  nomina   e   sono   tenuti   a   comunicare

tempestivamente  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del

territorio e del mare ogni sopravvenuta situazione  di  conflitto  di

interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica  dalla

carica di membro del Comitato e il  Ministero  che  lo  ha  designato

provvede  alla  sua  sostituzione.  Resta  ferma  la  disciplina   di

inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto legislativo  8

aprile 2013, n. 39.

  4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il  mandato

puo' essere rinnovato per una sola volta.

  5. Il Comitato opera collegialmente ed e'  regolarmente  costituito

con la maggioranza dei componenti che adottano ogni decisione con  il

voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri con funzioni

consultive partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono

considerati  ai  fini  del  quorum  costitutivo  e  deliberativo  del

Comitato.

  6. La preliminare attivita'  istruttoria,  ai  fini  della  stesura

degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti  fissi  e

al trasporto aereo, e' di competenza del  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, che  a  tal  fine  istituisce

nell'ambito della  Direzione  generale  competente  per  materia  una

Segreteria  tecnica  composta   da   cinque   funzionari   di   ruolo

appartenenti alla stessa Direzione, uno dei  quali  con  funzioni  di

coordinatore. Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie societa'

in house  e  di  ISPRA,  anche  attraverso  la  stipula  di  apposite

convenzioni.

  7. Per le  attivita'  inerenti  il  trasporto  aereo  e  i  piccoli

emettitori, i  procedimenti  istruttori  sono  svolti  dal  Ministero

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche

attraverso il supporto fornito, rispettivamente,  dall'ENAC  mediante

la stipola di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la

stipula di apposite convenzioni.

  8.  Il  Portale  ETS  e'  lo  strumento  utilizzato  dal  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Comitato

per   lo   svolgimento   delle   rispettive   attivita',   ai    fini

dell'interlocuzione con i destinatari  della  disciplina  di  cui  al

presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalita'

di interconnessione con le tecnologie  telematiche  delle  camere  di

commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche

amministrazioni  coinvolte   sono   erogati   in   conformita'   alle

disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  I  costi

delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui  all'articolo  46

comma 2.

  9. Con riferimento al settore aereo,  il  Comitato  svolge  sia  le

attivita' relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema

CORSIA.

  10. Il Comitato puo' proporre al Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare le azioni volte a:

    a) promuovere  le  attivita'  progettuali  legate  ai  meccanismi

flessibili del protocollo di Kyoto;

    b) favorire la conoscenza e promuovere  le  attivita'  svolte  ai

fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera;

    c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica

italiana, i canali divulgativi  ed  operativi  per  fornire  adeguati

punti di riferimento e reti di scambio  di  informazioni  al  sistema

industriale ed imprenditoriale italiano;

    d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a

beneficio del sistema-Paese, le attivita' pianificate  e  le  risorse

allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione  bilaterale  in

attuazione  di  accordi  intergovernativi  legati  ai  meccanismi  di

progetto del protocollo di Kyoto;

    e) supportare le aziende italiane con  suggerimenti  e  linee  di

indirizzo nella preparazione  di  progetti  specifici  corrispondenti

alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

    f)  valorizzare  il  potenziale  dei  vari  settori   tecnologico

industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la

riduzione delle emissioni.

  11. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  della  pubblica

amministrazione, sono definite  le  modalita'  di  funzionamento  del

Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo.

  12. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo

economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti  i  compensi

dei componenti del Comitato. Al personale  della  Segreteria  tecnica

puo'  essere  riconosciuta  la   corresponsione   di   compensi   per

prestazioni di lavoro straordinari, per un  massimo  di settanta  ore

mensili pro-capite.

  13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma  1

presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta  nell'anno

precedente.

Capo III

TRASPORTO AEREO

                               Art. 5
                       Ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del presente capo  si  applicano,  salvo  quanto

previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote  per  le

attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I  svolte  da  un

operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito  all'articolo

3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del

trasporto aereo le attivita' di volo effettuate con aeromobili di cui

all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione.

  2.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano,  inoltre,

all'operatore  di  trasporto  aereo  commerciale,  titolare   di   un

Certificato di  operatore  aereo  (COA)  ovvero  di  una  licenza  di

esercizio per il trasporto aereo e all'operatore di  trasporto  aereo

non commerciale, fatte salve le  esenzioni  di  cui  all'Allegato  1,

lettera J.

  3. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli  operatori

aerei e' ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare,  fatto

salvo il riesame in vista  dell'attuazione  di  una  misura  mondiale

basata sul mercato, a decorrere dal 2021.

  4. In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3,  e

16  della  direttiva  2003/87/CE,  gli  obblighi  precisati  in  tali

disposizioni si  considerano  ottemperati  e  non  si  adotta  nessun

provvedimento  nei  confronti  degli  operatori  aerei   per   quanto

riguarda:

    a) le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi  situati

in paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo in ogni  anno

civile  fino  31  dicembre  2023,  fatto  salvo  il  riesame  di  cui

all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;

    b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una

delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349  del  Trattato

sul funzionamento dell'Unione  europea  e  un  aerodromo  situato  in

un'altra regione dello Spazio economico europeo in ogni  anno  civile

fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui  all'articolo

28-ter della direttiva 2003/87/CE.

                               Art. 6
Assegnazione  delle  quote  di   emissioni   agli   operatori   aerei
  amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta

  1. La messa all'asta  della  quantita'  di  quote  determinata  con

decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies,

paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, e'  disciplinata

dal regolamento unionale in materia di  aste.  A  tale  fine  il  GSE

svolge il ruolo  di  responsabile  per  il  collocamento  di  cui  al

regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attivita'

necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle

finalizzate a consentire alla Piattaforma  d'Asta  di  trattenere  le

risorse necessarie per  il  pagamento  del  Sorvegliante  d'Asta,  in

conformita' al citato regolamento. I proventi delle aste sono versati

al  GSE  sul  conto  corrente  dedicato  «Trans  European   Automated

Real-time Gross Settlement Express Transfer System» (TARGET2). Il GSE

trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su

un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello  Stato,  intestato

al Dipartimento del  Tesoro,  dandone  contestuale  comunicazione  ai

ministeri interessati.

  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sono

stabilite le procedure di versamento all'entrata del  bilancio  dello

Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al  comma

1, e la successiva riassegnazione, per la parte  eccedente  l'importo

di un milione di  euro  limitatamente  alla  quota  da  assegnare  al

Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai   pertinenti

capitoli  di  spesa  per  le  attivita'  destinate  a  finanziare  le

iniziative:

    a) contro i cambiamenti climatici  nella  Unione  europea  e  nei

Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;

    b)  per  dare  attuazione  all'articolo  21-bis  della  direttiva

2003/87/CE;

    c)  per  favorire  l'adattamento  agli  effetti  dei  cambiamenti

climatici nella Unione europea e nei Paesi  terzi,  segnatamente  nei

Paesi in via di sviluppo;

    d) per la ricerca e lo sviluppo,  ai  fini  della  mitigazione  e

dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica

e del trasporto aereo;

    e)  per  ridurre  le  emissioni  attraverso  modi  di   trasporto

scarsamente inquinanti;

    f) per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS;

    g) per combattere la deforestazione;

    h) atte a  consentire  l'ampia  diffusione  del  sistema  per  la

navigazione satellitare;

    i) per garantire i contributi al Fondo globale  per  l'efficienza

energetica e le energie rinnovabili;

    l) per la ricerca e l'innovazione, con particolare riferimento ai

programmi o alle iniziative nell'ambito del Nono programma quadro  di

ricerca («9 o PQ»);

    m) per coprire costi di funzionamento del Comitato e del relativo

supporto in relazione alle attivita' di trasporto aereo.

  3. Il Comitato informa la Commissione sulle  iniziative  intraprese

ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta  di

cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza  e  rendicontati  alla

Commissione europea.

                               Art. 7
Modalita' per  l'assegnazione  delle  quote  di  emissioni  a  titolo
  gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia

  1.  Per  ciascun  periodo  indicato  all'articolo  3-quater   della

direttiva 2003/87/CE ogni operatore aereo  amministrato  dall'Italia,

ai fini dell'attribuzione di quote a  titolo  gratuito,  presenta  al

Comitato  apposita  domanda  corredata   dei   dati   relativi   alle

tonnellate-chilometro per le attivita' di  trasporto  aereo  elencate

nell'allegato I, che abbia svolto nell'anno di controllo,  monitorati

conformemente   alle   disposizioni   sul   monitoraggio   e    sulla

comunicazione delle emissioni  ed  al  piano  di  monitoraggio  delle

«tonnellate-chilometro»,  nonche'  verificati  da   un   verificatore

indipendente, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 41.

  2.  Fatto  salvo  il  riesame  di  cui  all'articolo  28-ter  della

direttiva 2003/87/CE,  per  ciascun  periodo  indicato  nell'articolo

3-quater della direttiva 2003/87/CE,  la  domanda  e'  presentata  al

Comitato dall'operatore almeno ventuno  mesi  prima  dell'inizio  del

periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di controllo e' l'anno

civile  che  si  conclude ventiquattro  mesi  prima  dell'inizio  del

periodo a cui la domanda si riferisce.

  3. Il Comitato trasmette alla Commissione  la  domanda  di  cui  al

comma 1 che deve pervenire almeno diciotto mesi prima dell'inizio del

periodo a cui tale domanda si riferisce.

                               Art. 8
Modalita' per l'assegnazione delle quote di  emissioni  di  cui  alla
  riserva  speciale  a   titolo   gratuito   agli   operatori   aerei
  amministrati dall'Italia
  1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3-quater della direttiva

2003/87/CE, il 3% della quantita' totale di  quote  di  emissioni  da

assegnare e' accantonato  in  una  riserva  speciale  destinata  agli

operatori aerei. Puo' accedere alla riserva speciale, determinata con

la decisione di assegnazione della Commissione  europea  adottata  ai

sensi  dell'articolo  3-sexies,  paragrafo  3,  lettera   c),   della

direttiva 2003/87/CE l'operatore aereo amministrato  dall'Italia  che

si trova in una delle seguenti condizioni:

    a) inizia ad esercitare un'attivita' di trasporto  aereo  di  cui

all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale i dati  relativi

alle tonnellate-chilometro sono  stati  trasmessi  dal  Comitato,  ai

sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, in relazione a un  periodo

di  cui  all'articolo  3-quater,   paragrafo   2,   della   direttiva

2003/87/CE;

    b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono  aumentati

mediamente di oltre il 18% annuo, tra  l'anno  di  controllo  per  il

quale    sono    stati    trasmessi    i    dati    relativi     alle

tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo  1,

della  direttiva  2003/87/CE,  in  relazione  al   periodo   di   cui

all'articolo 3-quater, paragrafo 2,  della  stessa  direttiva  ed  il

secondo anno civile del periodo in questione.

  2. L'attivita' di trasporto aereo di cui alle lettere a) e  b)  del

comma 1, per i quali si richiede  l'accesso  alle  quote  da  riserva

speciale  non  deve  essere  in  alcun  modo  collegata  ad  altra  o

precedente attivita' aerea, esercitata da altro  operatore  sia  esso

operatore aereo nuovo entrante oppure operatore aereo che  ha  subito

modifiche dell'assetto societario.

  3. Al fine  di  evitare  la  doppia  assegnazione,  l'attivita'  di

trasporto aereo  e'  considerata  un  proseguimento  di  un'attivita'

esercitata in precedenza da un altro operatore aereo quando le stesse

attivita' di trasporto aereo mantengono il diritto di ricevere  quote

a titolo gratuito ovvero quando i  dati  delle  tonnellate-chilometro

relative  all'attivita'  oggetto  di  richiesta   sono   gia'   stati

sottoposti al vaglio del Comitato, ottenendo esito positivo.

  4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che  si  trova  nelle

condizioni per accedere alla riserva speciale, ai sensi del comma 1 e

delle eventuali norme specifiche emanate dalla  Commissione  europea,

presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del  terzo  anno  del

periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.

  5. La domanda contiene almeno le seguenti informazioni:

    a) i  dati  relativi  alle  tonnellate-chilometro,  monitorati  e

verificati conformemente alle disposizioni  sulle  verifiche  per  le

attivita'  di  trasporto  aereo  elencate  nell'allegato   I   svolte

dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile

del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;

    b) le prove che i criteri di ammissibilita' ai sensi del comma  1

sono soddisfatti.

  6. Nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia  di  cui

al comma 1, lettera b), la domanda dell'operatore contiene almeno:

    a) l'aumento percentuale delle  tonnellate-chilometro  registrato

dall'operatore aereo in questione tra  l'anno  di  controllo  per  il

quale    sono    stati    trasmessi    i    dati    relativi     alle

tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 7  e  delle  pertinenti

deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di

riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

    b) l'aumento, in termini  assoluti,  delle  tonnellate-chilometro

registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di  controllo

per  il  quale  sono   stati   trasmessi   i   dati   relativi   alle

tonnellate-chilometro ai  sensi  del  medesimo  articolo  7  e  delle

pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente

periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

    c) la quantita', in termini assoluti, eccedente la percentuale di

cui al comma 1, lettera b),  delle  tonnellate-chilometro  registrata

dall'operatore aereo in questione tra  l'anno  di  controllo  per  il

quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro

ai sensi del citato articolo 7 e delle pertinenti  deliberazioni  del

Comitato, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo  anno

civile di tale periodo.

  7. Entro sei mesi dal termine per la  presentazione  della  domanda

indicato al comma 2, il Comitato,  previa  verifica,  trasmette  alla

Commissione europea le domande  degli  operatori  aerei  amministrati

dall'Italia di cui al comma 4 ad essa pervenute.

  8. Entro tre mesi dalla  data  della  decisione  della  Commissione

europea   sull'assegnazione   della   riserva   speciale,   di    cui

dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE,  il

Comitato calcola e pubblica:

    a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate  dalla  riserva

speciale a ciascun operatore aereo per cui  ha  presentato  richiesta

alla Commissione. Tali quote sono calcolate considerando il parametro

di riferimento  di  cui  alla  decisione  della  Commissione  europea

sull'assegnazione  della  riserva  speciale  prevista   dall'articolo

3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:

      1) nel caso di un operatore aereo amministrato  dall'Italia  di

cui  al  comma  1,   lettera   a),   per   i   dati   relativi   alle

tonnellate-chilometro di cui al comma 5,  lettera  a),  che  figurano

nella domanda trasmessa alla Commissione, ai sensi del comma 6;

      2) nel caso di un operatore aereo amministrato  dall'Italia  di

cui al comma 1, lettera b), per  l'aumento  in  termini  assoluti  in

tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui  al  comma  1,

lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione,  ai

sensi del comma 6;

    b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo

amministrato dall'Italia, per ogni anno, e' determinata dividendo  la

sua assegnazione di quote ai sensi del comma 6, lettera  a),  per  il

numero  di  anni   civili   interi   rimanenti   nel   periodo,   cui

l'assegnazione si riferisce.

  9. La singola assegnazione di cui al comma 6 ad un operatore  aereo

amministrato dall'Italia, di cui al comma 1, lettera b),  non  supera

il milione di quote.

  10. Le eventuali quote  contenute  nella  riserva  speciale  e  non

assegnate  sono  messe  all'asta,  secondo  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 6.

                               Art. 9
Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni  a  titolo  gratuito
  agli operatori aerei amministrati dall'Italia

  1. Per i periodi successivi a quello che  ha  avuto  inizio  il 

gennaio  2013,  entro  tre  mesi  dalla  data  della   decisione   di

assegnazione della Commissione europea, di cui all'articolo 3-sexies,

paragrafo 3,  della  direttiva  2003/87/CE,  il  Comitato  calcola  e

pubblica:

    a) la quantita' totale di  quote  da  assegnare  per  il  periodo

interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il

quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo

8,  calcolata  moltiplicando  i  dati   sulle   tonnellate-chilometro

dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui  alla

pertinente  decisione  di  assegnazione  della  Commissione  europea,

prevista  all'articolo  3-sexies   paragrafo   3,   della   direttiva

2003/87/CE;

    b) le quote da assegnare a ciascun operatore  aereo  amministrato

dall'Italia, per ogni anno, determinate dividendo la quantita' totale

di quote relative al periodo  interessato,  calcolata  come  indicato

alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono  il  periodo

nel quale l'operatore aereo in questione svolge una  delle  attivita'

di trasporto aereo elencate all'allegato I.

  2. Per i periodi successivi a quello che  ha  avuto  inizio  il 

gennaio 2013, il Comitato rilascia, entro  il  28  febbraio  di  ogni

anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di

quote che gli sono  state  assegnate  per  quell'anno,  a  norma  del

presente articolo e dell'articolo 8,  ove  applicabile.  Il  Comitato

comunica il rilascio delle quote  di  emissione  all'operatore  aereo

amministrato   dall'Italia   e   all'amministratore   del    registro

dell'Unione.

                               Art. 10
           Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti
  1. Il Comitato  pubblica  annualmente  la  lista  aggiornata  degli

operatori aerei amministrati dall'Italia,  avvalendosi  dei  dati  di

emissione  raccolti  dall'organizzazione  intergovernativa   per   il

controllo del  traffico  aereo  a  livello  europeo,  Eurocontrol,  e

relativi al precedente anno di volo  e  dell'elenco  degli  operatori

aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o).

  2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della lista di cui al  comma

1, l'operatore inserito per la prima volta in  tale  lista  invia  al

Comitato il Piano di monitoraggio.

  3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna ed invia  al

Comitato il Piano di monitoraggio delle emissioni:

    a. in caso di modifica del sistema di monitoraggio, entro  trenta

giorni dal momento in cui la modifica e' stata accertata;

    b. entro il 31 dicembre di ogni anno di inclusione nel  campo  di

applicazione, nel caso di modifiche non  sostanziali,  come  definite

nei relativi regolamenti unionali e, comunque, almeno tre mesi  prima

dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas  ad  effetto

serra.

  4. Il Comitato, entro  il  termine  di  45  giorni  dall'invio  del

suindicato  Piano,  ne  verifica  la  conformita'  alle  disposizioni

vigenti. Il termine e' sospeso nel caso di  richiesta  da  parte  del

Comitato di  ulteriori  informazioni  e  fino  al  ricevimento  delle

stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.

  5. Gli  operatori  aerei  soggetti  alla  disciplina  del  presente

decreto eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana:

    a) in occasione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio,  se

gia' inclusi nell'elenco di cui al comma 1;

    b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui  al

comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1.

                               Art. 11
                          Divieto operativo

  1. Il Comitato, ai fini della  trasmissione  della  richiesta  alla

Commissione europea di applicazione del divieto  operativo  a  carico

dell'operatore  aereo  amministrato   dall'Italia,   predispone   una

relazione contenente:

    a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha

rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni,

le prescrizioni stabilite dal presente decreto;

    b) i dettagli sulle sanzioni applicate;

    c)  la  valutazione  della  eventuale  imposizione  del   divieto

operativo.

  2. Il Comitato trasmette la  relazione  di  cui  al  comma  1  alla

Commissione europea, al Dipartimento per le politiche  europee  della

Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e   ai   Ministeri   delle

infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

                               Art. 12
            Chiusura di conto di deposito di un operatore
                   aereo amministrato dall'Italia

  1. La domanda di chiusura di un conto e' presentata al Comitato dal

titolare  del  conto  contestualmente   ad   una   dichiarazione   di

conformita' agli obblighi del registro dell'Unione.

  2. In allegato alla richiesta l'operatore aereo deve inviare:

    a) una comunicazione della chiusura delle attivita' aeree di  cui

all'allegato I ovvero l'eventuale trasferimento della societa' o  del

ramo d'azienda relativa all'aviazione ad un  altro  operatore  aereo,

comunicando da quale Stato membro e' amministrato quest'ultimo;

    b) una comunicazione della cessazione o revoca del certificato di

operatore aereo;

    c) la richiesta inviata ad Eurocontrol di  chiusura  del  Central

Route Charges Office (CRCO).

  3. La domanda e gli allegati sono sottoscritti dall'operatore aereo

amministrato dall'Italia.

  4. La domanda e gli allegati sono resi in conformita' agli articoli

46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445.

  5. Il Comitato, ai sensi  dell'articolo  26  del  regolamento  (UE)

1122/2019, all'esito positivo della domanda ordina all'Amministratore

nazionale del registro, di cui all'articolo 34, la chiusura del conto

di deposito dell'operatore aereo.

Capo IV
IMPIANTI FISSI
                               Art. 13
                       Ambito di applicazione
  1.  Le  disposizioni  del   presente   capo   si   applicano   alle

autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione  ed

al rilascio di quote, nonche' alle procedure relative alle  attivita'

elencate nell'allegato I diverse dalle attivita' di trasporto aereo.

                               Art. 14
               Procedure per l'inclusione unilaterale
                      di altre attivita' e gas

  1. Il Comitato puo' applicare, su propria iniziativa o su richiesta

di uno o piu' gestori, lo scambio di quote di emissioni ad  attivita'

ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato  I,  tenuto  conto

dei criteri  pertinenti,  in  particolare,  delle  ripercussioni  sul

mercato interno,  della  potenziale  distorsione  della  concorrenza,

dell'integrita' ambientale del sistema unionale e  dell'affidabilita'

del sistema di monitoraggio  e  di  comunicazione  previsto,  purche'

l'inclusione di tali attivita' e gas a effetto  serra  sia  approvata

dalla Commissione europea, in conformita' agli atti delegati  che  la

Commissione stessa adotta.

  2. Il Comitato puo' richiedere alla Commissione europea  l'adozione

di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle

emissioni per le attivita', gli impianti e i gas a effetto serra  che

non sono  elencati  come  combinazione  all'allegato  I,  qualora  il

monitoraggio  e  la  comunicazione  possono  essere  realizzati   con

sufficiente accuratezza.

                               Art. 15
                   Autorizzazione ad emettere gas
                          ad effetto serra

  1.  Nessun  impianto  puo'   esercitare   le   attivita'   elencate

nell'allegato I che comportino emissioni  di  gas  ad  effetto  serra

specificati nell'allegato II in relazione a tali  attivita',  a  meno

che  il  relativo  gestore  non  sia  munito  dell'autorizzazione  ad

emettere gas ad effetto serra.

  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica,  altresi',  agli

impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14.

  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  agli  impianti

esclusi dal sistema, ai sensi degli articoli 31 e  32,  ai  quali  si

rilascia un'autorizzazione semplificata.

                               Art. 16
                   Domanda di nuova autorizzazioni

  1. I gestori degli impianti che esercitano  le  attivita'  elencate

nell'allegato I che comportano emissioni  di  gas  ad  effetto  serra

specificati  nell'allegato  II  hanno  l'obbligo  di  presentare   al

Comitato domanda di autorizzazione ad emettere  gas  serra  almeno 90

giorni  prima  della  data  dell'avvio  del   funzionamento   normale

dell'impianto.

  2. Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al  comma  1  che

dovra' contenere almeno:

    a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto;

    b) la descrizione dell'impianto e delle sue attivita' compresa la

tecnologia utilizzata;

    c)  la  data  prevista  per  l'avvio  del  funzionamento  normale

dell'impianto;

    d) le materie prime e secondarie il cui impiego  e'  suscettibile

di produrre emissioni elencate nell'allegato II;

    e) le  fonti  di  emissioni  di  gas  elencati  nell'allegato  II

dell'impianto;

    f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;

    g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo

21;

    h)   la   documentazione    attestante    l'avvenuto    pagamento

dell'apposita tariffa;

    i) la geolocalizzazione dell'impianto;

    l) una sintesi non tecnica dei dati  riportati  nelle  precedenti

lettere.

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel  caso  in

cui il gestore degli impianti e'  gia'  in  possesso  di  una  valida

autorizzazione ad emettere gas ad  effetto  serra  per  le  attivita'

elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas  ad  effetto

serra specificati nell'allegato II.

                               Art. 17
               Domanda di modifica dell'autorizzazione

  1.   I   gestori   degli   impianti   che    sono    in    possesso

dell'autorizzazione  ad  emettere  gas  serra  hanno   l'obbligo   di

presentare  al  Comitato   domanda   di   modifica   della   medesima

autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno  sessanta  giorni

prima della data nella quale la modifica ha effetto.

  2. I gestori degli impianti  inviano  al  Comitato  la  domanda  di

modifica della autorizzazione gia' esistente nei seguenti casi:

    a) modifica dell'identita' del gestore comunicata contestualmente

dal nuovo e dal vecchio gestore.  Il  vecchio  gestore  mantiene  gli

obblighi previsti dal sistema EU-ETS fino alla data di  pubblicazione

della deliberazione del Comitato;

    b) modifica alla natura  o  al  funzionamento  dell'impianto  che

determini  un  cambiamento  nell'assegnazione  ovvero  del  piano  di

monitoraggio ovvero della struttura dell'impianto stesso;

    c) ampliamenti e riduzioni della capacita' dell'impianto;

    d) fusioni e scissioni;

    e) modifica del piano di  monitoraggio  a  seguito  di  modifiche

significative;

    f) modifica del Piano della metodologia di monitoraggio a seguito

di modifiche significative.

                               Art. 18
Modalita' di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas
                          ad effetto serra

  1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad  emettere  gas  effetto

serra ad un impianto qualora abbia accertato che  il  gestore  e'  in

grado di controllare e comunicare le emissioni  dell'impianto  a  cui

l'autorizzazione si  riferisce.  Tale  autorizzazione  e'  rilasciata

all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della  documentazione  da

parte dello stesso Comitato.

  2.  Il  rilascio  di  una  nuova  autorizzazione  o  del   relativo

aggiornamento e' effettuato entro 45  giorni  dal  ricevimento  della

istanza. Il suddetto termine e' sospeso  nel  caso  di  richiesta  da

parte del Comitato di ulteriori integrazioni e  fino  al  ricevimento

delle stesse, da presentarsi entro e  non  oltre  il  termine  di  30

giorni.

  3. L'autorizzazione ad emettere gas ad  effetto  serra  di  cui  al

comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:

    a) nome e indirizzo del gestore;

    b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto;

    c) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;

    d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo

21;

    e) dichiarazione dell'obbligo  di  restituzione  delle  quote  di

emissioni;

    f) informazioni utili all'identificazione del soggetto  giuridico

o della persona fisica individuata come gestore.

                               Art. 19
                     Revoca dell'autorizzazione

  1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' revocata:

    a) nel caso in cui  il  gestore  comunichi  la  cessazione  delle

attivita' ai sensi dell'articolo 26;

    b) nel caso di revoca dell'autorizzazione  ambientale  integrata,

di cui alla Parte Seconda del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,

n.152.

                               Art. 20
             Piano di monitoraggio e relative modifiche

  1.  Il   gestore   effettua   il   monitoraggio   delle   emissioni

dell'impianto a cui  l'autorizzazione  si  riferisce  secondo  quanto

stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste  dai  relativi

regolamenti unionali.

  2. Il Piano di monitoraggio e'  inviato  dal  gestore  al  Comitato

contestualmente alla richiesta di  nuova  autorizzazione  ovvero  nel

caso di modifica della stessa.

  3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e,  comunque,

non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica  al  Piano

di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative  norme

unionali.

  4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse  sono

notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e  non  comportano

la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.

  5. Il Comitato verifica e approva il Piano di  monitoraggio  ovvero

le sue modifiche entro 45  giorni  dalla  ricezione  dell'istanza  da

parte del gestore. Detto termine e' sospeso nel caso di richiesta  da

parte del Comitato di ulteriori integrazioni e  fino  al  ricevimento

delle stesse da presentarsi entro  e  non  oltre  il  termine  di  30

giorni.

                               Art. 21
               Piano della metodologia di monitoraggio
                        e relative modifiche

  1.  Il  gestore  effettua  il  monitoraggio   dei   dati   inerenti

l'assegnazione  di  quote  a  titolo  gratuito  dell'impianto  a  cui

l'autorizzazione  si  riferisce  secondo   quanto   stabilito   dalle

disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali.

  2. Il Piano  della  metodologia  di  monitoraggio  e'  inviato  dal

gestore contestualmente alla richiesta di nuova  autorizzazione,  nel

caso di domanda di assegnazione gratuita, ovvero nel caso di modifica

della stessa.

  3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e,  comunque,

non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso ogni  modifica  al  Piano

della metodologia di monitoraggio  ritenuta  significativa  ai  sensi

delle relative norme unionali.

  4. In caso di modifiche ritenute  non  significative,  le  suddette

modifiche dovranno essere notificate entro il 31  dicembre  dell'anno

in  corso  e   non   comportano   la   modifica   dell'autorizzazione

dell'impianto.

  5. Il Comitato verifica e approva il  Piano  della  metodologia  di

monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla  ricezione

dell'istanza da parte del gestore. Detto termine e' sospeso nel  caso

di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni  e  fino

al ricevimento delle stesse, da presentarsi  entro  e  non  oltre  il

termine di 30 giorni.

                               Art. 22
              Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE

  1. Il Comitato mette in atto le opportune azioni volte ad  attivare

un coordinamento con le  attivita'  indicate  nell'Allegato  I  della

direttiva  2010/75/UE.  Tali  azioni   riguardano   lo   scambio   di

informazioni e di dati informatici utili ai  fini  del  coordinamento

delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad emettere  gas

a effetto serra previste dalla direttiva 2003/87/CE.

                               Art. 23
                     Messa all'asta delle quote

  1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione  gratuita  a

norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE  e

che  non  sono  immesse  nella  riserva  stabilizzatrice  di  mercato

istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio o cancellate  a  norma  dell'articolo  36,  sono  collocate

all'asta a norma del relativo regolamento unionale.  Il  quantitativo

delle quote da collocare all'asta e' determinato con decisione  della

Commissione europea.

  2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile  per  il  collocamento  e

pone in essere,  a  questo  scopo,  tutte  le  attivita'  necessarie,

propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate

a  consentire  alla  piattaforma  d'asta  di  trattenere  le  risorse

necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta,  in  conformita'

con le norme unionali.

  3. I proventi delle aste sono versati al  GSE  sul  conto  corrente

dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express

Transfer System» («TARGET2»). Il GSE  trasferisce  i  proventi  delle

aste ed i relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso

presso la  Tesoreria  dello  Stato,  intestato  al  Dipartimento  del

tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  Ministeri  interessati.

Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del  bilancio

dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto  previsto  dal

comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento  degli  stati

di previsione interessati, con  vincolo  di  destinazione  in  quanto

derivante da obblighi unionali, ai sensi  e  per  gli  effetti  della

direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo  periodo

del presente comma sono sottoposte a gestione  separata  e  non  sono

pignorabili.

  4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3  si  provvede,

previa verifica dei proventi derivanti  dalla  messa  all'asta  delle

quote di cui al comma 1, con decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri

dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi

entro il 31 maggio dell'anno successivo  a  quello  di  effettuazione

delle  aste.  Il  50%  dei   proventi   delle   aste   e'   assegnato

complessivamente  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico,  nella

misura  del  70%  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare  e  del  30%  al  Ministero  dello  sviluppo

economico.

  5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 e' riassegnato  al  Fondo

per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui  all'articolo  44  del

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

  6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia  e  delle

finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che

lo  stesso  GSE   sostiene   in   qualita'   di   «responsabile   del

collocamento», ivi compresa la gestione del conto di cui al  presente

articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui  proventi  delle

aste ai sensi del comma 7, lettera n).

  7.  Le  risorse  di  cui  al  comma  4,  assegnate   al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero

dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attivita'  per

misure aggiuntive rispetto agli oneri  complessivamente  derivanti  a

carico della finanza pubblica dalla normativa vigente  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto:

    a)  ridurre  le  emissioni  dei  gas  a  effetto   serra,   anche

contribuendo al  Fondo  globale  per  l'efficienza  energetica  e  le

energie rinnovabili e  al  Fondo  di  adattamento,  cosi'  come  reso

operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti  climatici  (COP

14 e COP/MOP 4);

    b) finanziare attivita' di  ricerca  e  di  sviluppo  e  progetti

dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento

ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle  iniziative

realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie

energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

    c) sviluppare  le  energie  rinnovabili  al  fine  di  rispettare

l'impegno dell'unione europea  in  materia  di  energia  rinnovabile,

nonche'  sviluppare  altre   tecnologie   che   contribuiscano   alla

transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura  e

sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno  dell'Unione  europea  a

incrementare  l'efficienza  energetica,  ai  livelli  convenuti   nei

pertinenti atti legislativi;

    d) favorire  misure  atte  ad  evitare  la  deforestazione  e  ad

accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in  via  di

sviluppo  che  sono  parte  dell'Accordo  di  Parigi  collegato  alla

Convenzione quadro delle Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici,

adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai

sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

    e) trasferire tecnologie e favorire  l'adattamento  agli  effetti

avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;

    f) favorire il sequestro (di CO2 ) mediante silvicoltura;

    g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri  e  marini,  a

partire dalle aree e dai siti protetti  nazionali,  internazionali  e

dell'Unione europea, anche  mediante  l'impiego  di  idonei  mezzi  e

strutture  per  il  monitoraggio,  il  controllo   e   il   contrasto

dell'inquinamento;

    h)   incentivare   la   cattura   e   lo   stoccaggio   geologico

ambientalmente sicuri di CO2,  in  particolare  quello  emesso  dalle

centrali a combustibili fossili solidi e da una serie  di  settori  e

sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;

    i) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto pubblico  a

basse emissioni;

    l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica

e delle tecnologie  pulite  nei  settori  disciplinati  dal  presente

decreto;

    m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica  e

efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento,  la  cogenerazione

ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni  o  a  fornire  un

sostegno finanziario per  affrontare  le  problematiche  sociali  dei

nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il  fondo  nazionale

efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo

4 luglio 2014, n. 102»;

    n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12  e  le

spese amministrative connesse alla gestione del sistema  diverse  dai

costi di cui all'articolo 46, comma 5;

    o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle  linee

guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230

final con priorita' di assegnazione alle  imprese  accreditate  della

certificazione ISO 50001;

    p) finanziare  attivita'  a  favore  del  clima  in  paesi  terzi

vulnerabili, tra  cui  l'adattamento  agli  impatti  dei  cambiamenti

climatici;

    q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento  dei

lavoratori al fine  di  contribuire  a  una  transizione  equa  verso

un'economia a basse  emissioni  di  carbonio,  in  particolare  nelle

regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale,  in

stretto coordinamento con le parti sociali;

    r)  sostenere  le   azioni   e   le   infrastrutture   funzionali

all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica.

  8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,  eccedente  il

valore di 1000 milioni di euro, e' destinata, nella misura massima di

100 milioni di euro per il 2020 e di 150  milioni  di  euro  annui  a

decorrere dal 2021, al  «Fondo  per  la  transizione  energetica  nel

settore industriale» di cui al successivo articolo 29, per finanziare

interventi di decarbonizzazione e di efficientamento  energetico  del

settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni

di euro annui per gli anni  dal  2020  al  2024,  al  «Fondo  per  la

riconversione  occupazionale  nei  territori  in  cui  sono   ubicate

centrali a carbone» istituito con decreto legislativo 13 marzo  2013,

n. 30, presso il Ministero dello sviluppo economico.  I  criteri,  le

condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del «Fondo per

la riconversione occupazionale nei  territori  in  cui  sono  ubicate

centrali a carbone» sono stabiliti con  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e  delle

politiche sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,

anche ai fini del rispetto del limite  di  spesa  degli  stanziamenti

assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si

utilizzano le quote dei proventi delle aste  assegnate  al  Ministero

dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua  copertura

si  utilizzano  le  quote  dei  proventi   assegnate   al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  9.  Al   fine   di   consentire   alla   Commissione   europea   la

predisposizione della relazione sul  funzionamento  del  mercato  del

carbonio  di  cui  all'articolo  10,  paragrafo  5,  della  direttiva

2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni  informazione  pertinente

sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima

approvi la relazione. A tale fine, fermo  restando  gli  obblighi  di

riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni  necessarie

al GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di  responsabile  per  il

collocamento.

                               Art. 24
            Criteri generali per l'assegnazione gratuita
                   delle quote in capo al Comitato

  1.  Il  Comitato  determina  il  quantitativo  annuo  di  quote  da

assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente  alle

norme  unionali,  con  particolare  riferimento   alle   regole   per

l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di

riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato

rischio di rilocalizzazione.

  2. Il Comitato:

    a) non assegna quote a  titolo  gratuito  per  la  produzione  di

elettricita', fatta eccezione per l'elettricita' prodotta  a  partire

dai gas di scarico;

    b) non assegna quote a titolo  gratuito  agli  impianti  deputati

alla cattura di CO2, alle condutture per il trasporto  di  CO2  o  ai

siti di stoccaggio di CO2;

    c) assegna quote a titolo gratuito al  teleriscaldamento  e  alla

cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE,

in caso  di  domanda  economicamente  giustificabile,  rispetto  alla

generazione  di  energia  termica  e  frigorifera.  Per   ogni   anno

successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti  per  la

produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare  di

riduzione, tranne che per gli anni in  cui  dette  assegnazioni  sono

adeguate in modo  uniforme  in  conformita'  con  le  norme  unionali

sull'assegnazione;

    d) non assegna quote a  titolo  gratuito  agli  impianti  la  cui

autorizzazione  e'  stata  revocata  successivamente  all'invio  alla

Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima  dell'adozione

dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito;

    e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i  quali

la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui  all'articolo

25;

    f) non assegna quote a titolo gratuito agli  impianti  che  hanno

adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32.

  3. Il Comitato, con le modalita' e le forme previste dalle relative

norme unionali, determina e propone alla  Commissione  l'assegnazione

di quote gratuite:

    a) agli impianti esistenti;

    b) agli impianti nuovi entranti;

    c) in caso di modifiche del funzionamento di un impianto;

    d) in caso di fusione e scissione di impianti.

  4. Il Comitato, con le modalita' e le forme previste dalle relative

norme  unionali,  determina  e  propone  alla   Commissione   europea

l'adeguamento dell'assegnazione di quote gratuite:

    a) agli impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia  presentato

rinuncia all'assegnazione che riguarda gli anni  successivi  all'anno

della domanda;

    b) agli impianti che abbiano cessato le proprie attivita'.

  5.  Il  Comitato  modifica  la  quantita'  di  quote  di  emissione

assegnate  a  titolo  gratuito  agli  impianti  il  cui  livello   di

attivita', valutato sulla  base  della  media  mobile  dei  due  anni

precedenti, e' aumentato o diminuito di  oltre  il  15%  rispetto  al

valore del livello di attivita' storico  utilizzato  per  determinare

l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A  tal  fine

il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attivita' che  i

gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali  entro  il

31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le

modalita' di modifica della quantita' di quote di emissione assegnate

a titolo gratuito agli impianti sono stabilite nelle  relative  norme

unionali.

  6. Gli adeguamenti di cui ai commi 3, 4 e  5  sono  effettuati  con

quote aggiunte o prelevate dal quantitativo di quote  accantonate  ai

sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

                               Art. 25
                   Misure nazionali di attuazione

  1. Il Comitato trasmette  alla  Commissione,  mediante  un  modello

elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco  di  impianti

disciplinati dal presente decreto, valido per un  periodo  di  cinque

anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli

impianti  di  produzione  di  energia  elettrica,  gli  impianti   di

dimensioni ridotte che possono essere esclusi  dall'EU-ETS  ai  sensi

degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU  ETS  ai  sensi

dell'articolo 14.

  2. L'elenco aggiornato e' trasmesso ogni cinque anni ed  ha  valore

per i successivi cinque anni.

  3. L'elenco include informazioni sulle attivita' di produzione, sui

trasferimenti di calore e gas, sulla produzione di energia  elettrica

e sulle emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque  anni

civili  che  precedono  la  presentazione  dell'elenco  stesso,  come

previsto dalla direttiva.

  4. Qualora l'inclusione di ciascun  impianto  dell'elenco  non  sia

rifiutata dalla Commissione,  i  relativi  dati  sono  usati  per  il

calcolo dei valori dei parametri di riferimento.

  5. Il Comitato stabilisce  e  notifica,  per  ciascun  impianto,  i

quantitativi  annui  preliminari  di   quote   a   titolo   gratuito,

utilizzando i valori riveduti dei parametri  di  riferimento  per  il

periodo di assegnazione, secondo le modalita' indicate  nei  relativi

regolamenti unionali.

  6. Il Comitato delibera l'assegnazione finale delle quote assegnate

a titolo gratuito a  ciascuno  degli  impianti  ricompresi  in  detto

elenco, con l'esclusione degli impianti di cui agli articoli 31 e 32,

applicando le norme unionali anche  con  riferimento  al  fattore  di

correzione transettoriale e al fattore di riduzione lineare.

  7. Le quote  a  titolo  gratuito  sono  assegnate  unicamente  agli

impianti ricompresi nell'elenco che include le informazioni di cui al

comma 3.

  8. L'elenco degli impianti per i quali sono  state  trasmesse  tali

informazioni e' inviato alla Commissione  europea  e  pubblicato  sul

sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare.

  9. Nei casi di revisione dell'assegnazione,  il  Comitato  comunica

alla Commissione  europea  il  quantitativo  annuo  totale  di  quote

rivisto conformemente a quanto stabilito dalle  misure  unionali  per

l'assegnazione, comprese tutte le informazioni utili  al  fine  della

determinazione del nuovo quantitativo annuo.

  10. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea  respinge  il

quantitativo di cui al  comma  precedente,  il  Comitato  assegna  il

quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni.

                               Art. 26
               Cessazione di attivita' di un impianto
                       interruzione e ripresa

  1. Il gestore di un impianto comunica  al  Comitato  la  cessazione

delle attivita'  entro  trenta  giorni  dall'avvenuta  cessazione  e,

comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui  e'  avvenuta  la

cessazione di attivita' stessa, nei seguenti casi:

    a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1,  lettera  b)  del

regolamento 331/2019;

    b) nel caso in cui l'impianto  non  esercita  piu'  le  attivita'

previste dall'allegato 1 o non rispetta le  soglie  di  attivita'  in

esso previste;

    c) nel caso in cui l'impianto  interrompe  le  attivita'  di  cui

all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.

  2. Il comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di  riserva

o di  emergenza  e  agli  impianti  che  funzionano  in  base  ad  un

calendario stagionale, quando le condizioni elencate di seguito  sono

soddisfatte:

    a) il gestore e' titolare di un'autorizzazione ad emettere gas  a

effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;

    b)  e'  tecnicamente  possibile  riprendere  le  attivita'  senza

apportare modifiche fisiche all'impianto;

    c) l'impianto e' oggetto di una manutenzione periodica.

  3. Il Comitato puo' estendere il periodo di cui al comma 1, lettera

c), di sei mesi e fino ad un massimo di 24  mesi,  su  richiesta  del

gestore e purche' lo stesso sia in grado di dimostrare che  non  puo'

riprendere l'attivita' entro  i  sei  mesi  a  causa  di  circostanze

eccezionali e imprevedibili. A  tal  fine  il  gestore  trasmette  la

documentazione a supporto della domanda di estensione citata.

  4. Il gestore comunica al Comitato, entro il  31  gennaio  di  ogni

anno, ogni interruzione delle attivita' di cui all'allegato I in atto

al 1° gennaio dello stesso anno.

  5. Il gestore e' tenuto a comunicare al Comitato la  ripresa  delle

attivita' di cui all'allegato I conseguente all'interruzione  di  cui

al  comma  4,  entro  30   giorni   dal   riavvio   delle   attivita'

dell'impianto.

  6.  Nel  caso  in  cui  l'omessa  comunicazione  di  cessazione  di

attivita' abbia comportato l'indebito rilascio di quote di  emissioni

nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere

alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un  termine  non

superiore a 45 giorni.

  7. Il gestore dell'impianto  che  funziona  secondo  un  calendario

stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non e' in  grado

di prevedere con certezza se nel corso dell'anno  seguente  svolgera'

la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio

dell'anno seguente, una richiesta  di  sospensione  del  rilascio  di

quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la

campagna di attivita' effettivamente non si svolga e si  verifica  la

cessazione totale dell'attivita' dell'impianto, il gestore  trasmette

al  Comitato,  entro  il  31  dicembre  di  quello  stesso  anno,  la

comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la  campagna  di

attivita' si svolga, il gestore trasmette al Comitato  una  richiesta

di sblocco del rilascio sospeso  e  lo  stesso  Comitato  provvede  a

rilasciare  le  quote  spettanti  per  l'anno  in   corso   entro   i

successivi 30 giorni.

                               Art. 27
                   Rilascio delle quote assegnate
                          a titolo gratuito

  1. Entro il 28 febbraio di ogni anno,  il  Comitato  rilascia,  per

l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi  regolamenti

unionali agli impianti aventi diritto.

  2. In deroga al comma 1, il Comitato  sospende  il  rilascio  delle

quote di emissione agli impianti che:

    a) hanno comunicato l'interruzione delle attivita';

    b) sono in stato di cessazione e la  cui  autorizzazione  non  e'

stata ancora revocata;

    c) non hanno comunicato, con esito valutato positivo dal Comitato

il livello annuale di attivita';

    d) hanno  aperta  una  delle  procedure  concorsuali  attualmente

regolate dall'ordinamento giuridico nazionale.

  3. Il Comitato rilascia le quote di emissione  gratuita  spettanti,

ricalcolate, laddove pertinente, alla ripresa delle attivita' secondo

quanto previsto dalla norma unionale.

                               Art. 28
Misure di sostegno transitorie a favore di  determinate  industrie  a
  elevata   intensita'   energetica    nell'eventualita'    di    una
  rilocalizzazione delle emissioni di  carbonio  a  causa  dei  costi
  diretti

  1. Il Comitato determina e propone alla Commissione  l'assegnazione

di quote gratuite agli impianti compresi nella lista  dei  settori  e

sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione  delle

emissioni  di  carbonio  individuati  con  decisione  delegata   (UE)

2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 per  quanto  concerne

la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di

rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo  dal  2021  al

2030.

                               Art. 29
Misure di sostegno transitorie a favore di  determinate  industrie  a
  elevata   intensita'   energetica    nell'eventualita'    di    una
  rilocalizzazione delle emissioni di  carbonio  a  causa  dei  costi
  indiretti
  1. Il fondo denominato «Fondo per  la  transizione  energetica  nel

settore industriale», istituito  con  decreto  legislativo  13  marzo

2013, n. 30, e' alimentato secondo le  previsioni  dell'articolo  23,

comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di

Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio  di  quote

di  emissione  dei  gas  a  effetto  serra  di  cui  alla   direttiva

2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE)  2018/410.

Con uno o piu' decreti del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono

stabiliti i criteri, le condizioni  e  le  procedure  per  l'utilizzo

delle risorse del Fondo, anche ai fini del  rispetto  del  limite  di

spesa degli stanziamenti assegnati e previa  notificazione  ai  sensi

dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea.

  2. Le misure finanziarie a favore  di  settori  o  di  sottosettori

considerati esposti a un rischio elevato  di  rilocalizzazione  delle

emissioni di carbonio a  causa  dei  costi  indiretti  connessi  alle

emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui  prezzi  dell'energia

elettrica,  al  fine  di  compensare  tali  costi,  sono  basate  sui

parametri  di  riferimento  nei  due  anni  precedenti  la  data   di

presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di  CO2  per

unita' di produzione e successivamente ogni cinque anni. I  parametri

di riferimento sono calcolati per un dato settore o sottosettore come

il prodotto del consumo di energia elettrica per unita' di produzione

corrispondente alle tecnologie disponibili piu'  efficienti  e  delle

emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia  elettrica

in Europa.

  3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del

mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle  finanze,  per

ogni anno nel quale, nel rispetto delle disposizioni di cui al  comma

1, utilizzano piu' del 25% delle  risorse  dei  proventi  delle  aste

relative ai soggetti impianti fissi, predispongono e  pubblicano  una

relazione nella quale si espongono i motivi per cui e' stata superata

la predetta soglia.

                               Art. 30
                       Fondo per l'innovazione

  1. Il funzionamento e il finanziamento del  Fondo  di  Innovazione,

istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva

2003/87/CE sono definiti a livello unionale.

  2. Il Comitato adotta le misure necessarie per dare attuazione agli

atti delegati adottati dalla Commissione europea per la gestione  del

fondo di cui al comma 1.

                               Art. 31
Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione
                        di misure equivalenti

  1. A richiesta del gestore interessato il Comitato  puo'  escludere

dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato  allo  stesso  Comitato

emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei

casi in cui effettuano attivita' di combustione,  hanno  una  potenza

termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa,

in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui  alla  lettera

a), e ai  quali  si  applicano  misure  finalizzate  ad  ottenere  un

contributo equivalente alle  riduzioni  delle  emissioni  ovvero  una

proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato

stesso:

    a) notifichi alla Commissione tutti  gli  impianti  in  questione

specificando per ciascuno di essi le misure  equivalenti  finalizzate

ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle  emissioni

che sono state poste in atto prima del  termine  della  presentazione

dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al piu' tardi, all'atto  della

presentazione dell'elenco stesso alla Commissione;

    b)  confermi  l'applicazione   di   modalita'   di   monitoraggio

finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000  o

piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa,

in ogni anno civile. Il Comitato puo' autorizzare misure semplificate

di monitoraggio,  comunicazione  e  verifica  per  gli  impianti  con

emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e  il  2010  che  sono

inferiori a 5.000 tonnellate l'anno;

    c) confermi  che,  qualora  un  impianto  emetta  25.000  o  piu'

tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da  biomassa,  in

un determinato anno civile o  qualora  all'impianto  non  siano  piu'

applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente

alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU

ETS;

    d) pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c)  per

consentire al pubblico di presentare osservazioni.

  2. L'esclusione dall'EU ETS di cui al comma  1  e'  valida  per  il

relativo periodo di cinque anni di cui all'articolo 25.

  3. L'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle  quote

di emissione di gas ad effetto serra puo' essere applicata anche agli

ospedali che  rientrano  nel  sistema  ai  sensi  delle  disposizioni

dell'allegato I.  Tale  esclusione  e'  applicata  qualora  anch'essi

adottino le misure equivalenti di cui al comma  5,  indipendentemente

dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia  individuata  nel

comma 1.

  4.  Le  installazioni  termiche  possono  essere   escluse   quando

forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal

caso si provvede ad  applicare  i  criteri  aggiuntivi  per  la  loro

selezione ed individuazione. Una  installazione  termica  ospedaliera

puo' essere esclusa dal sistema ETS a condizione  che,  in  qualsiasi

anno del periodo, esporti  non  piu'  del  15%  del  calore  prodotto

dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale.

  5. Ai fini della consultazione dei gestori di  cui  al  comma  1  e

della notifica di cui al comma 1, lettera a), e' predisposta  a  cura

del Comitato una proposta di misure nazionali  equivalenti,  ai  fini

dell'applicazione dell'articolo 27  della  direttiva  2003/87/CE  per

ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.

  6. Gli impianti di dimensioni ridotte sono iscritti in una apposita

sezione del Portale ETS.

                               Art. 32
Esclusione facoltativa degli impianti con  un  livello  di  emissioni
  inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con  funzionamento
  inferiore a 300 ore/anno
  1. A richiesta del gestore interessato il Comitato  puo'  escludere

dall'EU-ETS ed  iscriverli  in  una  apposita  sezione  speciale  del

Portale ETS, gli impianti  che  hanno  comunicato  emissioni  per  un

valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2  equivalente,  escluse  le

emissioni da  biomassa,  in  ciascuno  dei  tre  anni  precedenti  la

notifica di cui  alla  lettera  a),  a  condizione  che  il  Comitato

medesimo:

    a)  notifichi  alla  Commissione  europea  tutti   gli   impianti

rientranti nei  limiti  di  cui  alla  linea  prima  del  termine  di

presentazione dell'elenco degli impianti  alla  Commissione  europea,

previsto  all'articolo  25  o,  al   piu'   tardi,   all'atto   della

presentazione dell'elenco alla Commissione;

    b)  confermi  l'applicazione   di   modalita'   di   monitoraggio

semplificate finalizzate  a  valutare  se  gli  impianti  interessati

emettono 2.500 o piu'  tonnellate  di  CO2  equivalente,  escluse  le

emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

    c)  confermi  che,  qualora  un  impianto  emetta  2.500  o  piu'

tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da  biomassa,  in

un  determinato  anno  civile,  rientra   negli   impianti   di   cui

all'articolo 31,  se  dispone  delle  caratteristiche  richieste  nel

medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS;

    d) metta le informazioni di cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  a

disposizione del pubblico.

  2. Allorche' l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del  comma  1,

lettera c), del presente articolo, le quote ad  esso  assegnate  sono

concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale

impianto sono detratte dal quantitativo messo  all'asta  dallo  Stato

membro in cui l'impianto e' situato.

  3. Il Comitato puo', inoltre,  escludere  dall'EU-ETS  impianti  di

riserva o di emergenza che non hanno funzionato per piu' di  300  ore

l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti  la  notifica  di  cui  al

comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui al comma 1.

  4. Ai fini della richiesta del  gestore  di  cui  al  comma  1,  il

Comitato predispone una proposta di misure nazionali  equivalenti  di

applicazione   nazionale   dell'articolo   27-bis   della   direttiva

2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.

  5. Laproposta di misure nazionali  equivalenti  e'  pubblicata  sul

Portale  ETS.  I  gestori  degli   impianti   che   rientrano   nelle

caratteristiche di cui  al  comma  1  possono  chiedere  allo  stesso

comitato di essere ammessi al  regime  previsto  nella  Proposta  nei

termini e nelle modalita' in essa definite.

                               Art. 33
             Analisi del profilo di rischio ed ispezioni

  1. Il Comitato,  anche  sulla  base  dell'analisi  del  profilo  di

rischio di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  puo'  svolgere

attivita' ispettive anche per determinare se  un  impianto  fisso  e'

conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e  dai  suoi

regolamenti derivati. Tali attivita' possono prevedere  anche  visite

in loco. Sono escluse le attivita' svolte dai  verificatori  e  dagli

organismi di accreditamento.

  2. Il Comitato redige un apposito programma annuale  che  definisce

le modalita' con le quali il Comitato stesso svolge le  attivita'  di

cui al comma 1.

  3. Sono esclusi dall'applicazione del  comma  1  gli  impianti  che

rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.

  4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai  commi  1  e  2  il

Comitato  puo'  essere  supportato  dall'Istituto  superiore  per  la

protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca.

  5. Il Comitato puo' avvalersi della collaborazione della guardia di

finanza per le attivita' di  controllo  concernenti  gli  aspetti  di

natura finanziaria correlati alla gestione e al  trasferimento  delle

quote di emissione di gas a effetto serra.

  6. I costi relativi alle attivita' di cui al presente articolo sono

a carico dei soggetti ispezionati.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI E OPERATORI AEREI

                               Art. 34
                         Sistema di registri

  1. Le quote rilasciate, a  decorrere  dal    gennaio  2012,  sono

conservate nel registro dell'Unione  ai  fini  dell'esecuzione  delle

procedure relative alla gestione dei conti di deposito  aperti  nella

sezione italiana del  registro  dell'Unione,  all'assegnazione,  alla

restituzione  e  all'annullamento  delle  quote  e  ad   ogni   altra

disposizione prevista dal regolamento relativo al  funzionamento  del

registro dell'Unione.

  2. L'ISPRA svolge  le  funzioni  di  amministratore  della  sezione

italiana  del  Registro   dell'Unione,   nonche'   le   funzioni   di

amministratore  del  Registro  nazionale,   senza   ulteriori   oneri

amministrativi. Il Registro dell'Unione e'  accessibile  al  pubblico

secondo le modalita' e nei limiti previsti dal  relativo  regolamento

unionale.

  3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il registro

dell'Unione contiene separata contabilita' delle quote  di  emissioni

possedute da ciascuna persona. Nei casi in  cui  una  stessa  persona

rivesta il ruolo di gestore di piu'  impianti  o  di  piu'  operatori

aerei amministrati dall'Italia, il registro dell'Unione contiene  una

contabilita' separata per ciascun impianto o  per  ciascun  operatore

aereo amministrato dall'Italia.

  4. Il gestore di  un  impianto  e  l'operatore  aereo  amministrato

dall'Italia  che  esercita  le  attivita'  elencate  all'allegato  I,

nonche'  qualsiasi  persona  che  intenda  trasferire,  restituire  o

cancellare quote, ha l'obbligo di presentare, all'amministratore  del

Registro dell'Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secondo  le

modalita'  stabilite  dall'amministratore  stesso  sulla   base   del

relativo regolamento unionale.

  5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione

stabilisce, altresi', le procedure per richiedere modifiche  ai  dati

conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto  dal

relativo regolamento unionale.

  6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati

elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati  comuni  che

consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso,  il

trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonche' di

assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario.

  7. L'amministratore del registro attua le norme sul  riconoscimento

reciproco  delle  quote  nell'ambito  di   accordi   finalizzati   al

collegamento  di  sistemi  di  scambio  di  quote  di  emissione,  in

conformita' a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.

                               Art. 35
            Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

  1. Il gestore di  un  impianto  o  l'operatore  aereo  amministrato

dall'Italia monitora le emissioni  rilasciate  durante  ciascun  anno

civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce,  secondo  quanto

previsto  dall'allegato  III  e   dalle   relative   norme   unionali

concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas

a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano  di  monitoraggio

approvato.

  2. Il gestore di  un  impianto  o  l'operatore  aereo  amministrato

dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui  al  comma  1  il

Comitato ed iscrive le stesse nel registro dell'Unione, entro  il  31

marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.

  3. Eventuali variazioni  dei  termini  consentite  dalla  normativa

europea sono deliberate dal  Comitato  e  condivise  con  l'Autorita'

nazionale del Registro.

  4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2,

di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le

emissioni comunicate non sono  state  monitorate  conformemente  alle

disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle  emissioni,

lo stesso Comitato, previo sollecito  nei  confronti  del  gestore  o

dell'operatore aereo ad effettuare una  valutazione  delle  emissioni

rilasciate, in caso di esito  negativo,  procede  ad  effettuare  una

stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro  i

termini temporali fissati dalle norme unionali.

  5. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia  adempie

all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base  della

sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato.

                               Art. 36
             Trasferimento, restituzione e cancellazione
                        di quote di emissioni

  1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:

    a) tra persone all'interno della Unione europea;

    b) tra persone all'interno della Unione  europea  e  persone  nei

Paesi  terzi,  quando  tali  quote  di  emissioni  sono  riconosciute

conformemente  alla  procedura  dell'articolo  25   della   direttiva

2003/87/CE,  nell'osservanza  delle  sole  restrizioni  previste  dal

presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

  2. Le quote di emissioni rilasciate dal Comitato di un altro  Stato

membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli  obblighi  di

cui al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un

impianto fisso.

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, entro  il  30  aprile  di  ogni

anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero  di  quote

di emissioni pari alle emissioni totali  prodotte  da  tale  impianto

ovvero dalle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I nel

corso  dell'anno  civile  precedente  verificate  conformemente  alle

disposizioni previste dalle norme unionali e fatto salvo  il  riesame

previsto dall'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE. Il Comitato

garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.

  4. Al fine di tutelare l'integrita' ambientale  del  sistema,  agli

operatori aerei e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS  e'

fatto divieto di utilizzare quote  di  emissione  rilasciate  da  uno

Stato membro per cui sussistano obblighi estinti  per  gli  operatori

aerei e altri operatori.

  5. Non sussiste  l'obbligo  di  restituzione  delle  quote  per  le

emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il  trasporto  ai

fini dello stoccaggio permanente presso un impianto  per  cui  e'  in

vigore  un'autorizzazione  ai  sensi  del  decreto   legislativo   14

settembre 2011,  n.  162,  relativo  allo  stoccaggio  geologico  del

carbonio.

  6. Il Comitato stabilisce con proprie deliberazioni le modalita'  e

i termini se  del  caso  necessarie  a  garantire  che  le  quote  di

emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta  della

persona che le detiene.  In  caso  di  chiusura  della  capacita'  di

generazione di energia elettrica nel loro territorio,  a  seguito  di

misure nazionali supplementari,  il  Comitato  puo'  provvedere  alla

cancellazione delle quote dal  quantitativo  totale  di  quote  messe

all'asta, di  cui  all'articolo  10,  paragrafo  2,  della  direttiva

2003/87/CE, fino a un ammontare corrispondente alle  emissioni  medie

verificate dell'impianto in questione nel  corso  di  un  periodo  di

cinque  anni  precedente  alla  chiusura.  Il  Comitato  informa   la

Commissione  della  prevista  cancellazione  conformemente  a  quanto

previsto dai regolamenti unionali.

                               Art. 37
Uso di crediti,  utilizzabili  nell'ambito  del  sistema  comunitario
  prima dell'entrata in  vigore  di  un  accordo  internazionale  sui
  cambiamenti climatici

  1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo  di  restituzione  per  il

periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti

nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono

utilizzare  i  crediti  CERs  ed  ERUs  che  rispettano   i   criteri

qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a  4,  della

direttiva 2003/87/CE e fino alla  quantita'  stabilita  dal  Comitato

sulla base di quanto stabilito dallo stesso  articolo  11-bis  e,  in

particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi

dello stesso articolo.

                               Art. 38
               Attivita' di attuazione congiunta (ERU)
               e attivita' di meccanismo pulito (CDM)
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare provvede affinche' le condizioni di riferimento per le attivita'

di progetto,  definite  da  decisioni  successive  adottate  a  norma

dell'Accordo  di  Parigi  collegato  alla  Convenzione  quadro  delle

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  adottato  a  Parigi  il  12

dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai  sensi  della  legge  4

novembre 2016, n. 204 che vengono effettuate  in  Paesi  che  abbiano

firmato un trattato di adesione all'Unione europea, siano  pienamente

conformi  all'acquis  comunitario,  comprese  le  deroghe  temporanee

stabilite nel trattato di adesione.

  2.  Nel  caso  in  cui  sul  territorio  nazionale  siano  ospitate

attivita' di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare garantisce che non siano  rilasciate

quote ERU per le riduzioni o per le limitazioni  delle  emissioni  di

gas a effetto serra ottenute nelle attivita' rientranti nel campo  di

applicazione del presente decreto legislativo.

  3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare autorizzi entita' private o  pubbliche  a  partecipare  ad

attivita' di attuazione congiunta e ad attivita' di meccanismo pulito

garantisce che detta partecipazione  sia  coerente  con  le  relative

linee guida, modalita' e procedure adottate a norma  dell'Accordo  di

Parigi collegato alla Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui

cambiamenti  climatici,  adottato  a  Parigi  il  12  dicembre  2015,

ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016,  n.

204.

  4. Nel caso di attivita' di attuazione congiunta e di attivita'  di

meccanismo pulito per la  produzione  di  energia  idroelettrica  con

capacita'  di  generazione  superiore  ai   20   MW,   il   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in

sede di approvazione di tali  attivita'  di  progetto,  il  rispetto,

durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri  e  delle  linee  guida

internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione

finale del novembre 2000 della World Commission  on  Dams  intitolata

«Dams and Development. A new Framework for Decision-Making».

                               Art. 39
              Norme armonizzate applicabili ai progetti
                    di riduzione delle emissioni

  1. Il Comitato puo' rifiutare il rilascio di quote per  determinati

progetti che riducono  le  emissioni  sul  suo  territorio  ai  sensi

dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.

  2. Il Comitato, ai fini dell'espletamento del  compito  di  cui  al

comma 1, valuta le richieste presentate  e  verifica  la  conformita'

rispetto  alle  misure  di  attuazione  adottate  dalla   Commissione

europea, ai  sensi  del  medesimo  articolo  24-bis  della  direttiva

2003/87/CE.

                               Art. 40
                        Validita' delle quote

  1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono  valide

a tempo indeterminato.

  2. Le quote rilasciate a decorrere dal 1°  gennaio  2021  riportano

un'indicazione da cui risulti  in  quale  periodo  di  dieci  anni  a

decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per

la restituzione delle emissioni  prodotte  dal  primo  anno  di  tale

periodo in poi.

                               Art. 41
                      Verifica e accreditamento
  1.  I  gestori  e  gli  operatori  aerei  amministrati  dall'Italia

trasmettono al Comitato  le  comunicazioni  effettuate  a  norma  del

presente decreto legislativo,  applicando  i  pertinenti  regolamenti

unionali e verificate da un verificatore  accreditato  dall'organismo

di accreditamento nazionale designato.

  2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non puo'

trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione

delle  relative  emissioni  non   sia   riconosciuta   conforme   dal

verificatore, secondo  i  criteri  definiti  nell'allegato  IV  e  le

eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.

  3. Il Comitato provvede affinche' il gestore o  l'operatore  aereo,

la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme  ai  criteri

di cui all'allegato III o alle eventuali disposizioni adottate  dalla

Commissione  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  per  le  emissioni

rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote  di

emissioni  fino  al  momento  in  cui  la   comunicazione   non   sia

riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma.

  4. L'attivita' di controllo  delle  comunicazioni  delle  emissioni

verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata  dal  sistema  di

controllo automatico. Le modalita' ed i  criteri  per  effettuare  il

controllo  automatico  nonche'  le  modalita'  e  le  tempistiche  di

interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti  dal  Comitato

stesso.

  5. Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal  decreto

legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e' gestito, senza nuovi o maggiori

oneri a carico  del  bilancio  dello  Stato,  presso  l'organismo  di

accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento  (CE)  n.

765/2008.

                               Art. 42
                              Sanzioni

  1. Il gestore che esercita una delle attivita' di cui  all'allegato

I,  ad  eccezione  delle  attivita'   di   trasporto   aereo,   senza

l'autorizzazione di cui all'articolo 15, e' soggetto ad una  sanzione

amministrativa pecuniaria del seguente importo:

    a) da 10.000 euro a 100.000  euro,  aumentata  di  100  euro  per

ciascuna tonnellata di biossido di  carbonio  equivalente  emessa  in

mancanza di autorizzazione;

    b) da 5.000 euro  a  50.000  euro,  aumentata  di  100  euro  per

ciascuna tonnellata di biossido di  carbonio  equivalente  emessa  in

mancanza di autorizzazione in  caso  di  dichiarazione  spontanea  al

Comitato da parte  del  trasgressore,  recante  espressa  indicazione

della data a decorrere dalla quale  l'autorizzazione  avrebbe  dovuto

essere richiesta.

  2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma  1,  il

Comitato effettua una stima conservativa delle  emissioni  rilasciate

in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo  conto  di  tutti

gli  elementi  informativi  di  cui  dispone  e  chiedendo  eventuali

integrazioni al trasgressore.

  3. Resta fermo che  il  gestore  che  abbia  esercitato  una  delle

attivita' di cui all'allegato I,  ad  eccezione  delle  attivita'  di

trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui  all'articolo

15, e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:

    a) la differenza tra le  emissioni  rilasciate  in  atmosfera  in

assenza di autorizzazione e la quantita' di quote che  sarebbe  stata

rilasciata a titolo gratuito, nei casi  di  impianti  beneficiari  di

assegnazione di quote a titolo  gratuito.  Il  numero  di  quote  che

sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di  assegnazione

gratuita e' quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce  ogni

necessario elemento informativo anche dal trasgressore.

    b)  le  emissioni  rilasciate  in   atmosfera   in   assenza   di

autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di  assegnazione

di quote a titolo gratuito.

  4. Nei casi di  cui  al  comma  1,  il  trasgressore  e'  tenuto  a

presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16  entro

60   giorni   dall'accertamento   della   violazione   ovvero   dalla

dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato.

  5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che

presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione  ai  sensi  del

comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa  pecuniaria  da

5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b)  nel  caso  in

cui entro 120  giorni  dalla  dichiarazione  spontanea  proceda  alla

restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.

  6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non  presenta  il

Piano di monitoraggio entro i  termini  di  cui  all'articolo  10  e'

soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria   del   seguente

importo:

    a) da 10.000 euro a 100.000  euro,  aumentata  di  100  euro  per

ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e  non

monitorata;

    b) da 5.000 euro  a  50.000  euro,  aumentata  di  100  euro  per

ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e  non

monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma

comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante  il  quale

e' scaduto il termine.

  7. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma  6,  il

Comitato effettua una stima conservativa delle  emissioni  rilasciate

in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio,  tenendo  conto  di

tutti gli elementi informativi di cui dispone e  chiedendo  eventuali

integrazioni al trasgressore.

  8. Resta fermo che l'operatore aereo amministrato  dall'Italia  che

non presenta  il  Piano  di  monitoraggio  entro  i  termini  di  cui

all'articolo 10  e'  tenuto  a  restituire  un  numero  di  quote  di

emissioni pari a:

    a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera  e  non

monitorate e la quantita' di quote che  sarebbe  stata  rilasciata  a

titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di

assegnazione di quote a titolo  gratuito.  Il  numero  di  quote  che

sarebbero state rilasciate all'operatore aereo  e'  quantificato  dal

Comitato  che  a  tal  fine  acquisisce  ogni   necessario   elemento

informativo anche dal trasgressore.

    b) le emissioni rilasciate in atmosfera  e  non  monitorate,  nel

caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione

di quote a titolo gratuito.

  9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore e' comunque tenuto a

trasmettere il Piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 10  entro

60 giorni dall'accertamento della violazione.

  10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera  b),  il  trasgressore

che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120

giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformita' al

comma 9 ovvero entro 120  giorni  dalla  trasmissione  effettuata  ai

sensi del  comma  6,  lettera  b)  e'  soggetto  alla  sola  sanzione

amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

  11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non  indica  nel

Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le  notificazioni

e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto,  e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000  euro  per

ogni anno  civile  in  cui  l'inadempimento  e'  accertato.  Per  gli

operatori aerei gia' compresi nella lista  di  cui  all'articolo  10,

comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non  provvede  al

relativo  adempimento   al   primo   aggiornamento   del   Piano   di

monitoraggio.

  12. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto

munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero

l'operatore  aereo  amministrato  dall'Italia   il   cui   Piano   di

monitoraggio sia stato approvato che, entro il 31 marzo di ogni anno,

non presenta la comunicazione verificata delle emissioni  prodotte  o

che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punito con una sanzione

amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

  13. La sanzione di cui al comma 12 e' ridotta alla  meta'  del  suo

importo nel caso in cui  la  comunicazione  eeffettuata  dopo  il  31

marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno.

  14. Il  gestore  di  un  impianto  munito  di  autorizzazione  alle

emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato  dall'Italia  il  cui

Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 30 aprile  di

ogni anno, non restituisce una quantita' di quote pari alle emissioni

comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non

restituita. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso,

l'obbligo per il gestore o per l'operatore aereo di  restituire,  non

piu' tardi del 30 aprile dell'anno successivo, un numero di quote  di

emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate  con  la  stima

conservativa.

  15.  Il  Comitato  rende  noto  mediante  pubblicazione  sul   sito

istituzionale del Comitato il nome del gestore e dell'operatore aereo

che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui

al comma 14.

  16. Salvo che il fatto costituisca reato, il  verificatore  che  ha

rilasciato attestati di verifica  contenenti  informazioni  false  e'

punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da  10  euro  a  50

euro per ogni tonnellata di gas effetto serra  effettivamente  emesse

in eccesso  rispetto  alle  emissioni  dichiarate  e  verificate.  Il

Comitato informa l'ente nazionale di  accreditamento  della  sanzione

amministrativa adottata nei confronti del verificatore,  al  fine  di

consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie

in considerazione della gravita' della violazione e fino alla  revoca

dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle

linee guida internazionali applicabili.

  17. Il gestore che non  effettua  la  comunicazione  di  cessazione

totale  di  attivita',  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa

pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta  la

diffida di cui all'art. 26 comma  6,  non  effettua  la  restituzione

delle  quote  indebitamente  rilasciate  nel  termine  assegnato,  si

applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari  valore  medio

della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre  da  gennaio  ad

aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.

  18. Al gestore di impianto che non invia al Comitato  la  richiesta

di sospensione del rilascio  di  cui  all'articolo  26  comma  7,  si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000

euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26  comma  6

non effettua la restituzione delle quote indebitamente rilasciate nel

termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per  ciascuna

quota  valore  medio  della  quota  di  biossido  di   carbonio   nel

quadrimestre da gennaio ad aprile  dell'anno  in  corso  fino  ad  un

massimo di 100 euro.

  19. Il gestore che non trasmette le  comunicazioni  o  informazioni

richieste ai sensi degli articoli 17, 20 e 21  e  il  gestore  ovvero

l'operatore  aereo  amministrato   dall'Italia   che   trasmette   le

comunicazioni di  cui  agli  articoli  17,  20,  21  e  35,  comma  5

contenenti  dati  falsi  o   errati   e'   soggetto   alla   sanzione

amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.

  20. Nel  caso  in  cui  la  condotta  di  cui  al  comma  19  abbia

determinato indebito  rilascio  di  quote,  il  Comitato  diffida  il

trasgressore  a  procedere  alla  resa  delle   quote   indebitamente

rilasciate  entro  un  termine  non  superiore  a   45   giorni.   Al

trasgressore che, ricevuta la diffida  non  effettua  la  resa  delle

quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione  di  una

somma pari al valore medio della quota di biossido  di  carbonio  nel

quadrimestre da gennaio ad aprile  dell'anno  in  corso  fino  ad  un

massimo di 100 euro per ciascuna quota.

  21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore  dell'impianto

di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, le

emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia

approvata  dalla  Commissione  europea  e'  punito  con  la  sanzione

amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20

euro per ciascuna  tonnellata  di  biossido  di  carbonio  emessa  in

eccesso per ciascun anno.All'accertamento della violazione  consegue,

in  ogni  caso,  l'obbligo  di  corrispondere  il  pagamento   o   la

restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso.

  22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni e' punito con la

sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a:

    a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale

richiesta del Comitato;

    b) comunicare al Comitato il piano  di  monitoraggio  aggiornato,

entro 30 giorni  dal  verificarsi  di  modifiche  dell'identita'  del

gestore,  ampliamenti  o   riduzioni   dei   livelli   di   attivita'

dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura  e  al

funzionamento  dell'impianto  nonche'  modifiche   significative   al

sistema di monitoraggio;

    c) inviare la comunicazione delle  emissioni  di  gas  a  effetto

serra entro il 30 aprile di ciascun anno.

  23.  Il  Comitato  e'  l'autorita'  competente  ad  effettuare   il

controllo sull'osservanza delle  disposizioni  del  presente  decreto

legislativo, l'accertamento delle relative violazioni,  l'irrogazione

delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal  fine,

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della  legge  24

novembre 1981, n. 689.

  24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal  presente  articolo,

ove piu' favorevoli, si  applicano  anche  alle  violazioni  commesse

prima della sua entrata in vigore per le quali non  siano  decorsi  i

termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 43
          Comunicazione di informazioni, tutela del segreto
               industriale e accesso all'informazione

  1. Le decisioni e  le  comunicazioni  concernenti  la  quantita'  e

l'assegnazione delle quote, nonche' il monitoraggio, la comunicazione

e la verifica  delle  emissioni  sono  immediatamente  divulgate  con

modalita' telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio,  ad

eccezione delle  informazioni  tutelate  dal  segreto  industriale  e

commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti

dalla   legge,   dalle   regolamentazioni   o   dalle    disposizioni

amministrative applicabili.

  2.  Le  decisioni  concernenti  l'assegnazione   delle   quote   di

emissioni, le informazioni sulle attivita'  di  progetto  alle  quali

l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti

ed organizzazioni private o pubbliche,  nonche'  le  notifiche  delle

emissioni  previste  dall'autorizzazione  all'emissione  di  gas   ad

effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione  del

pubblico con modalita' telematiche, ai sensi del decreto  legislativo

19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti

sui registri.

                               Art. 44
                 Relazione alla Commissione europea

  1. Ogni anno il Comitato  presenta  alla  Commissione  europea  una

relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE. La  relazione

fa riferimento, in  particolare,  alle  disposizioni  prese  ai  fini

dell'assegnazione delle quote di  emissioni,  del  funzionamento  dei

registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia  di

monitoraggio    e    di    comunicazione,    della     verifica     e

dell'accreditamento, e del trattamento fiscale delle quote rilasciate

se del caso.

  2. La relazione e' elaborata sulla scorta del questionario o  dello

schema elaborato dalla Commissione europea che viene trasmesso almeno

sei mesi prima del termine della presentazione della prima relazione.

                               Art. 45
               Sistema nazionale per la realizzazione
               dell'Inventario nazionale dei gas serra

  1. L'ISPRA e' responsabile della realizzazione,  della  gestione  e

dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas  serra,

della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma

di controllo e di garanzia della qualita'.

  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare e' responsabile  dell'approvazione,  dell'aggiornamento  annuale

dell'Inventario  nazionale  dei  gas   serra,   nonche'   della   sua

trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui  cambiamenti

climatici e del Protocollo di Kyoto.

  3.  L'ISPRA  predispone,  aggiorna  annualmente  e   trasmette   al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un

progetto  per  l'organizzazione  del   Sistema   nazionale   per   la

realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra,  conformemente

a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione  quadro

sui cambiamenti climatici, senza ulteriori oneri amministrativi.

  4. Sulla  base  del  progetto  di  cui  al  comma  3,  il  Ministro

dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  approva

l'organizzazione  del  Sistema  nazionale,   nonche'   i   successivi

aggiornamenti.

  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici

interessati  provvedono  ad  attuare  le  disposizioni  del  presente

articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili

a legislazione vigente.

                               Art. 46
                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni  e

i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle  attivita'

di cui al presente  decreto  con  le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  2. I costi delle attivita' svolte a  favore  dei  gestori  o  degli

operatori aerei di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7, commi

1e 3, all'articolo 8, commi 4, 7 e 8,  all'articolo  9,  all'articolo

10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 18,

all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi

2 e 5, all'articolo 24, all'articolo 26, commi 1, 3 e 7, all'articolo

27, all'articolo 31, commi 1 e 6,  all'articolo  32,  commi  1  e  5,

all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7,  all'articolo

35, commi 2 e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi  3

e 4, sono a carico degli  stessi,  secondo  tariffe  e  modalita'  di

versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della

tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

  3. Le entrate derivanti  dalle  tariffe  di  cui  al  comma  2,  ad

eccezione di quelle risultanti dalle  tariffe  per  la  gestione  del

Registro  dell'Unione  che  sono  versate  dai  soggetti  interessati

direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del  bilancio  dello

Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi  dell'articolo

30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con  decreto  del  Ministero

dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo  dello  stato  di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare.

  4. Nelle more della definizione del decreto  di  cui  al  comma  2,

resta in vigore il decreto adottato ai sensi dell'articolo 41,  comma

4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

  5. Le tariffe di cui al comma 2, devono coprire il costo  effettivo

dei servizi resi. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche  e  sono

aggiornate, almeno ogni tre anni,  con  il  medesimo  criterio  della

copertura del costo effettivo del servizio.

                               Art. 47
               Abrogazioni e disposizioni transitorie
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e' abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive

modificazioni, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo  periodo

e fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

  2.  Ai  sensi  dell'articolo  4  della  direttiva  (UE)   2018/410,

l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo  20,

comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo  22,  comma

4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo  31

e l'articolo 32  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,

continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato

nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE  continua

ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

  3. Il Comitato di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  13

marzo 2013, n. 30, continua ad operare  fino  alla  costituzione  del

Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini  dell'applicazione  del

presente decreto.

  4. Sono fatti salvi gli  effetti  dei  provvedimenti  adottati  dal

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE  e  per

il supporto delle attivita' di progetto del protocollo di Kyoto.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

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