Biometano e Pnrr: i requisiti per l’accesso ai fondi

Biometano e Pnrr
I criteri sono riportati nel decreto del ministero della Transizione ecologica 5 agosto 2022

Biometano e Pnrr: i requisiti per l'accesso ai fondi sono riportati nel decreto del ministero della Transizione ecologica 5 agosto 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2022, n. 192).

I riferimenti sono alla missione 2, componente 2, investimento 1.4 relativa, appunto, allo sviluppo del biometano  secondo criteri per la promozione dell'economia  circolare, con particolare riferimento alla produzione secondo quanto previsto dal D.M. 2 marzo 2018.

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Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 5 agosto 2022.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 5 agosto 2022 

 

Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4  -  Sviluppo  del  biometano  secondo
criteri per la promozione dell'economia  circolare  -  produzione  di
biometano  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  2   marzo   2018.
(22A04725) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2022, n.192)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17

giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con

il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del

Trattato (Gazzetta Ufficiale L 187 del 26 giugno 2014);

Visto la comunicazione della Commissione europea su «Disciplina  in

materia di aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,  dell'ambiente  e

dell'energia  2022»,  (2022/C  80/01),  pubblicata   nella   Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2022;

Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la comunicazione COM(2022) 230  final  del  18  maggio  2022,

della Commissione al Parlamento europeo,  al  Consiglio  europeo,  al

Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato

delle regioni, Piano REPowerEU in cui e' previsto  un  obiettivo  sul

biometano di incrementare la produzione di biometano a 35 miliardi di

m³ entro il 2030 rispetto ai 17 miliardi di  m³  che  erano  previste

dalla proposta del pacchetto «Pronti per il 55%» (Fit for 55);

Visto il Piano d'azione  contenuto  nel  documento  di  lavoro  dei

servizi della Commissione che accompagna la  comunicazione  COM(2022)

230 final del 18 maggio  2022,  in  cui  la  Commissione  propone  di

affrontare i  principali  ostacoli  all'aumento  della  produzione  e

dell'uso di biometano sostenibile e di facilitarne l'integrazione nel

mercato interno del gas dell'UE nei modi seguenti:

a) istituendo un partenariato industriale  per  il  biogas  e  il

biometano  per  dare  impulso  alla  catena  del   valore   dei   gas

rinnovabili;

b) adottando misure supplementari per incoraggiare  i  produttori

di biogas a creare comunita' energetiche;

c) fornendo incentivi per passare dal biogas al biometano;

d) promuovendo l'adattamento e l'adeguamento delle infrastrutture

esistenti e  la  realizzazione  di  nuove  infrastrutture  per  poter

trasportare piu' biometano attraverso la rete del gas dell'UE;

e)  colmando  le  lacune  in  materia  di  ricerca,  sviluppo   e

innovazione;

f) facilitando l'accesso ai finanziamenti e mobilitando fondi  UE

nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, della politica  di

coesione, del dispositivo per la ripresa  e  la  resilienza  e  della

politica agricola comune;

Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante

«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso

dell'energia da  fonti  rinnovabili  recante  modifica  e  successiva

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali, 2 marzo 2018 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2018) recante disposizioni  in

materia  di  promozione  dell'uso  del  biometano   e   degli   altri

biocarburanti  avanzati  nel  settore  dei  trasporti  (nel  seguito:

decreto ministeriale 2 marzo 2018), il cui schema di aiuto  e'  stato

approvato con la decisione della Commissione europea  C  (2018)  1379

final del 1° marzo 2018;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei

Ministeri che, all'art. 2, comma 2, ha previsto  tra  i  compiti  del

Ministero  della   transizione   ecologica   quelli   relativi   alle

«agro-energie»;

Visto il Piano  nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima,

inviato alla Commissione europea nel dicembre 2019;

Visto il Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (di  seguito

«PNRR»)  approvato  con  valutazione  positiva  con   decisione   del

Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021  notificata  all'Italia  dal

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14  luglio

2021;

Visto  l'allegato  della  decisione  di  esecuzione  del  Consiglio

relativa all'approvazione del piano per la ripresa  e  la  resilienza

dell'Italia,  ST  10160  2021  ADD  1  REV  2,  dell'8  luglio  2021,

concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari,  sulla  base  della

proposta della Commissione COM(2021) 344, e in particolare la Riforma

2 - «Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo

di gas rinnovabile» e la scheda  specifica  dell'Investimento  1.4  -

«Sviluppo  del  biometano   secondo   criteri   per   la   promozione

dell'economia circolare», appartenente alla Missione 2, Componente  2

(M2C2) - transizione energetica e mobilita' sostenibile;

Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e

milestone e degli obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR  ed  in

particolare:

a) il target M2C2- 4 che prevede, nell'ambito della misura M2C2 I

1.4, entro il 31 dicembre  2023,  lo  sviluppo  della  produzione  di

biometano da  impianti  nuovi  e  riconvertiti  fino  ad  almeno  0,6

miliardi  di  m³.  Il  biometano  deve  essere  conforme  ai  criteri

stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001  sulle  energie  rinnovabili

(direttiva RED II) affinche' la misura possa rispettare il  principio

«non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui

all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I  produttori

di biocarburanti  e  biometano  gassosi  devono  fornire  certificati

(prove di sostenibilita') rilasciati da valutatori indipendenti, come

disposto dalla direttiva RED II;

b) il target  M2C2-  5  che  prevede,  nell'ambito  della  misura

M2C2-I1.4, entro il 30 giugno 2026, lo sviluppo della  produzione  di

biometano da  impianti  nuovi  e  riconvertiti  fino  ad  almeno  2,3

miliardi  di  m³.  Il  biometano  deve  essere  conforme  ai  criteri

stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001  sulle  energie  rinnovabili

(direttiva RED II) affinche' la misura possa rispettare il  principio

«non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui

all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I  produttori

di biocarburanti  e  biometano  gassosi  e  di  biocarburanti  devono

fornire  certificati  (prove   di   sostenibilita')   rilasciati   da

valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II;

Considerato che l'allegato 1 agli operational arrangment associa ai

suddetti target il seguente meccanismo di verifica:  «a)  elenco  dei

certificati  di  completamento  rilasciati  in  conformita'  con   la

legislazione  nazionale;  b)  report  di  un  ingegnere  indipendente

approvato dal ministero competente, compresa la  giustificazione  che

le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti)  sono  in  linea

con la descrizione dell'investimento e  dell'obiettivo  del  CID;  c)

valutazione specifica  del  principio  Do  No  Significant  Harm  che

include  riferimenti  ai  testi  che  dimostrano  il   rispetto   del

principio»;

Considerato che in  base  a  quanto  previsto  dal  regolamento  UE

2021/241 i progetti di  riforma  e  di  investimento  possono  essere

sostenuti da altri programmi e strumenti  dell'Unione,  a  condizione

che tale sostegno non copra lo stesso costo e che  tale  disposizione

debba intendersi  estesa  ai  programmi  o  strumenti  nazionali  per

massimizzarne la complementarita' e sinergia;

Visto il decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare:

a) l'art. 11, recante disposizioni sugli incentivi in materia  di

biogas e produzione  di  biometano  che  ha  previsto,  fra  l'altro,

l'erogazione di uno specifico incentivo sul biometano immesso in rete

di  durata  e  valore  definiti  con  decreto  del   Ministro   della

transizione ecologica, prevedendo le condizioni di cumulabilita'  con

altre forme di sostegno;

b) l'art. 14 che, al comma 1, lettera b),  ha  previsto  che,  in

attuazione della misura Missione 2, Componente  2,  Investimento  1.4

«Sviluppo del biometano, secondo criteri  per  promuovere  l'economia

circolare», sono definiti criteri e  modalita'  per  la  concessione,

attraverso procedure competitive, di un contributo  a  fondo  perduto

sulle    spese    ammissibili    connesse    all'investimento     per

l'efficientamento, la riconversione parziale  o  totale  di  impianti

esistenti a biogas, per nuovi impianti di  produzione  di  biometano,

per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato

e  dei  reflui  zootecnici,  per  l'acquisto  di  trattori   agricoli

alimentati esclusivamente a biometano; con il medesimo decreto,  sono

definite le condizioni di cumulabilita' con gli  incentivi  tariffari

di cui all'art. 11 e sono  dettate  disposizioni  per  raccordare  il

regime incentivante con quello  previsto  dal  decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico 2 marzo 2018;

Considerato che il biometano di produzione nazionale,  in  coerenza

con quanto previsto dalla  comunicazione  REPowerEU:  azione  europea

comune per un'energia piu' sicura, piu' sostenibile e a  prezzi  piu'

accessibili, del 8 marzo 2022, puo' costituire un elemento importante

per la sicurezza degli approvvigionamenti e, in  ottica  di  completa

decarbonizzazione,  uno  strumento  per  la   copertura   con   fonti

rinnovabili di settori difficilmente elettrificabili o anche hard  to

abate;

Ritenuto  quindi,  in  attuazione   del   sopra   indicato   quadro

programmatico e normativo nazionale ed europeo e  in  attuazione  del

Piano nazionale di ripresa e Resilienza,  di  dover  chiarire  alcuni

aspetti rilevanti circa la definizione del momento in cui  matura  il

diritto  al  riconoscimento  dell'incentivo  per  la  produzione  del

biometano  e  del  limite  entro  cui  tale  diritto   debba   essere

esercitato, pena la sua decadenza;

Considerato che l'attuale regime, di cui al decreto ministeriale  2

marzo 2018 e' stato approvato nel 2018 dalla Commissione europea  per

una durata fino al  31  dicembre  2022,  sulla  base  dell'art.  107,

paragrafo 3, lettera c), del TFUE alla luce della comunicazione della

Commissione - Disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore

dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, (2014/C 200), scaduta  il  31

dicembre 2021 e  sostituita  dalla  Comunicazione  della  Commissione

europea su «Disciplina in materia di aiuti  di  Stato  a  favore  del

clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», (2022/C 80/01);

Considerato che l'Italia ha notificato alla Commissione europea  un

nuovo schema di decreto ministeriale a sostegno del biometano che  fa

parte della strategia italiana per le  energie  rinnovabili  e  sara'

ammissibile al finanziamento nell'ambito del PNRR;

Considerato che il nuovo regime di aiuti dovra' essere in linea con

le nuove Linee guida in  materia  di  aiuti  di  Stato  di  cui  alla

comunicazione della Commissione europea su «Disciplina in materia  di

aiuti di Stato a  favore  del  clima,  dell'ambiente  e  dell'energia

2022», (2022/C 80/01), che la Commissione europea ha adottato  il  27

gennaio 2022, e che  si  applicano  a  tutti  gli  aiuti  soggetti  a

notifica per il clima, la protezione dell'ambiente e l'energia;

Ritenuto opportuno favorire una transizione graduale tra  l'attuale

regime ed il nuovo e che pertanto sono necessari  alcuni  chiarimenti

sul regime attuale, come di seguito indicati;

Considerato che il decreto 2 marzo 2018 di  disciplina  del  regime

attuale di incentivi individua, all'art. 1, comma 10, ed all'art.  6,

comma 7, nella data del 31 dicembre 2022 l'ultima data possibile  per

la concessione degli aiuti sulla base della  procedura  esistente  di

cui  all'art.  9  del  predetto  decreto  2  marzo  2018,  ovvero  la

qualificazione del GSE;

Ritenuto che sia necessario chiarire che le citate disposizioni  di

cui agli articoli 1, comma 10, e 6, comma 7, del predetto  decreto  2

marzo 2018, relative alla data di entrata in esercizio  dell'impianto

interessato, gia'  contemplano  la  possibilita'  che  l'aiuto  possa

essere erogato dal giorno in cui l'impianto entra in funzione  e  che

detta erogazione debba iniziare al piu' tardi entro  il  31  dicembre

2023;

Considerato che e' necessario chiarire che l'entrata  in  esercizio

entro il 31 dicembre 2023 e' condizione necessaria  per  l'erogazione

dell'aiuto, non verificandosi  la  quale  l'aiuto  andrebbe  perso  e

revocato;

Considerato che i predetti chiarimenti di natura formale, in quanto

non estendono il budget o la  durata  della  misura  gia'  approvata,

poiche'  l'aiuto  sara'  concesso  al  piu'  tardi  entro   la   fine

autorizzata  del  regime  del  31  dicembre  2022,  ne'  ampliano  il

perimetro  dei  beneficiari,  non  necessitano  una   notifica   alla

Commissione europea ai fini di una nuova decisione di  compatibilita'

con la normativa in materia di aiuti di Stato;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                 Finalita' e ambito di applicazione 

1. Possono accedere agli incentivi di cui al decreto ministeriale 2

marzo 2018 gli impianti di produzione  di  biometano  che  rispettano

tutte le seguenti condizioni:

a)  abbiano  presentato  ovvero  presentino  la  domanda  di  cui

all'art. 9, comma 1, del decreto  ministeriale  2  marzo  2018  entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e

abbiano ottenuto ovvero ottengano, entro  il  31  dicembre  2022,  la

qualifica a progetto  dal  GSE  per  il  riconoscimento  del  diritto

all'incentivo;

b)  siano  in  possesso  di  autorizzazione  alla  costruzione  e

all'esercizio degli impianti di produzione del  biometano  rilasciata

entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il diritto all'incentivo  di  cui  al  comma  1  decade  qualora

l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di  biometano  non

avvenga entro il 31 dicembre 2023.

3. Sono fatti salvi eventuali ritardi nella conclusione dei  lavori

relativi all'impianto qualificato non  imputabili  a  responsabilita'

del produttore, causati da provvedimenti  disposti  dalle  competenti

autorita' o da forza maggiore dichiarati dal produttore  medesimo  al

GSE e da questo valutati come tali.

 

                               Art. 2 

                          Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

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