Cambiamenti climatici: al via un programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano con la pubblicazione del decreto ministero della Transizione ecologica 15 aprile 2021 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2021, n. 135).
Il programma, recita l'art. 1, «è finalizzato ad aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità».
Destinatari dei finanziamenti per l'attuazione del programma sono i Comuni con popolazione uguale o superiore ai 60.000 abitanti, risultanti dai dati Istat riferiti all'anno 2019.
Il D.M. 15 aprile 2021 definisce anche:
- i criteri di ripartizione dei fondi;
- le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di finanziamento e di rendicontazione degli interventi;
- le spese ammissibili;
- l'istituzione di un tavolo di monitoraggio;
- la durata degli interventi e le proposte di modifica;
- le condizioni per la revoca dei finanziamenti.
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Negli allegati sono invece riportati:
- le tipologie di attività ammesse;
- l'elenco dei Comuni ammessi;
- la modulistica.
A seguire il testo integrale del decreto ministero della Transizione ecologica 15 aprile 2021.
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Decreto ministero della Transizione ecologica 15 aprile 2021
Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti
climatici in ambito urbano. (21A03373)
in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2021, n. 135
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA
Visto l'accordo di Parigi sul clima raggiunto all'esito della XXI
Conferenza delle Parti della Convenzione quadro sui cambiamenti
climatici (CoP21, Parigi dicembre 2015) e in particolare l'art. 7 che
promuove l'adattamento come aspetto fondamentale delle politiche
relative ai cambiamenti climatici e tal fine prevede, in particolare,
l'impegno di «ogni parte in processi di pianificazione e
nell'attuazione delle azioni di adattamento»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.
95/46/CE;
Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella
Comunita' e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio;
Vista la direttiva n. 2009/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva n. 2003/87/CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Vista la direttiva (UE) n. 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva n. 2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse
emissioni di carbonio e la decisione (UE) n. 2015/1814;
Viste le conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2013 «strategia
dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e in particolare che
gli impatti dei cambiamenti climatici come le alluvioni, siccita', le
ondate di calore, l'innalzamento del livello del mare e le erosioni,
possono variare considerevolmente nei vari territori e localita' di
tutta Europa, e, pertanto, la maggior parte delle misure di
adattamento dovra' essere definita a livello nazionale, regionale e
locale, oltre che transfrontaliero, nonche' basata sulle migliori
conoscenze e pratiche disponibili e sulle condizioni specifiche degli
Stati membri;
Vista la comunicazione del 24 febbraio 2021 COM(2021) 82 final
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni avente ad
oggetto «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La
nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici»;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l'art. 12,
secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio
1992;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre
1997;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, che all'art. 3 contiene
disposizioni volte a garantire la tracciabilita' dei flussi
finanziari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e
all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 229
del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni
di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato
contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere
pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 di attuazione
della direttiva (UE) n. 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva n. 2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse
emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) n. 2015/1814 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato;
Visto in particolare l'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sopra citato, che prevede tra
l'altro la possibilita' di finanziare iniziative per favorire
l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione
europea;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con
il quale, tra l'altro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' stato ridenominato Ministero della
transizione ecologica e sono state definite le relative funzioni e i
relativi compiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
gennaio 2020, di conferimento alla dott.ssa Giusy Lombardi
dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di
direttore della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria,
registrato dalla Corte dei conti il 19 febbraio 2020, reg. 1, fog.
498;
Visto il decreto ministeriale n. 19 del 18 gennaio 2021, recante
«Atto di indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2021 e il
triennio 2021-2023», in coerenza con le note integrative a legge di
bilancio 2021-2023;
Vista la direttiva generale recante indirizzi generali
sull'attivita' amministrativa e sulla gestione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno
2021, approvata con decreto ministeriale n. 37 del 25 gennaio 2021
registrato dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2021, al n. 782;
Richiamata la direttiva dipartimentale sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021 e recante gli
indirizzi generali per l'azione amministrativa delle Direzioni
generali per l'anno 2021, adottata con decreto del Dipartimento per
la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) n. 9 del 25
febbraio 2021, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 59
in data 15 marzo 2021;
Visto il decreto direttoriale del 16 giugno 2015, n. 86 di
approvazione del documento «Strategia nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici»;
Considerato che con DRGS n. 248755, emanato in attuazione dell'art.
19, comma 3 del decreto legislativo n. 30/2013 e del D.I. del 31
dicembre 2020, vengono assegnati, in termini di competenza e di
cassa, sul capitolo 8421 denominato «Programma di interventi per
l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano» dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, euro 15.874.411,90 sull'esercizio finanziario
2021, euro 39.686.028,00 sull'esercizio finanziario 2022 ed euro
23.811.618,00 sull'esercizio finanziario 2023;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto istituisce il «Programma sperimentale di
interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito
urbano».
2. Il programma e' finalizzato ad aumentare la resilienza dei
sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti
climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai
fenomeni di precipitazioni estreme e di siccita' attraverso la
realizzazione di interventi riconducibili alle tipologie di cui
all'allegato 1, parte I e II del presente decreto.
3. Il presente decreto stabilisce le modalita' e i termini di
presentazione delle domande per il finanziamento degli interventi
nell'ambito del programma di cui al comma 1.
Art. 2
Destinatari del programma
di finanziamento
1. I destinatari del programma di cui all'art. 1 sono i comuni con
popolazione uguale o superiore ai 60.000 abitanti, risultanti dai
dati ISTAT riferiti all'anno 2019.
2. L'entita' della popolazione di cui al precedente comma e'
determinata secondo i criteri previsti dall'art. 156, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 3
Finanziamento del programma
e criteri di ripartizione
1. L'onere derivante dall'attuazione del programma e' fissato nel
limite massimo di euro 79.372.058,00 a cui si provvede mediante
utilizzo delle risorse di cui all'art. 23, comma 4 del decreto
legislativo n. 47 del 2020, stanziate sul capitolo 8421 denominato
«Programma di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici
in ambito urbano» dello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica e pari a euro 15.874.412,00 sull'esercizio
finanziario 2021, euro 39.686.028,00 sull'esercizio finanziario 2022
ed euro 23.811.618,00 sull'esercizio finanziario 2023.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in proporzione al
numero di residenti dei comuni di cui all'art. 2, comma 1, per unita'
di superficie, risultanti dai dati ISTAT riferiti all'anno 2019,
secondo i seguenti criteri:
a. nella misura del 40 per cento in favore dei comuni capoluogo
delle citta' metropolitane;
b. nella misura del 30 per cento in favore degli altri comuni con
popolazione residente non inferiore a 100.000 abitanti;
c. nella misura del 30 per cento in favore dei comuni con
popolazione residente minore a 100.000 abitanti e non inferiore a
60.000 abitanti.
3. I comuni di cui all'art. 1, comma 2 ed il riparto delle risorse
ai sensi del precedente comma sono riportati nell'allegato 2.
Art. 4
Modalita' e termini di presentazione
dell'istanza di finanziamento
1. I comuni di cui all'art. 2, comma 1 presentano istanza di
finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, al
Ministero della transizione ecologica trasmettendo la seguente
documentazione:
a) domanda di finanziamento firmata dal rappresentante legale o
da un funzionario delegato del comune istante con l'indicazione del
dirigente responsabile dell'ufficio competente e i relativi recapiti
istituzionali;
b) una scheda progetto (di seguito anche S.P.) riferita ad una o
piu' tipologie di interventi di cui all'allegato 1, parte I e II, che
rispetti le specifiche tecniche di cui al medesimo allegato, redatto
esclusivamente sulla base dell'apposito modulo di cui all'allegato 3
e debitamente compilato in tutte le sue parti;
c) l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP) afferente
alla scheda progetto riepilogativa degli interventi;
d) la rappresentazione cartografica a scala adeguata della
localizzazione degli interventi inseriti nella S.P.;
e) l'attestazione del dirigente responsabile dell'ufficio
competente che il comune istante non beneficia di altri finanziamenti
provenienti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione degli
interventi descritti nella S.P.;
f) la dichiarazione del dirigente responsabile dell'ufficio
competente che attesta la coerenza della S.P. con gli esistenti
strumenti di pianificazione in vigore.
2. I comuni di cui all'art. 2, comma 1, possono presentare una sola
S.P. che includa uno o piu' tipologie di intervento di cui
all'allegato 1, parte I e II.
3. La documentazione di cui al precedente comma 1 e' trasmessa
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata - pec
all'indirizzo: adattamentoclimatico@pec.minambiente.it entro e non
oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il campo «Oggetto» della pec di trasmissione deve riportare la
seguente dicitura: «Programma sperimentale di interventi di
adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano».
5. E' consentito trasmettere piu' pec relative a un'unica domanda,
fino a un massimo di cinque. In tal caso, di seguito alla dicitura di
cui al precedente comma 4, le singole pec inviate devono riportare
nell'«Oggetto» il numero progressivo rispetto al numero totale degli
invii (es. «1 di 5», «2 di 5», «3 di 5», «4 di 5», «5 di 5»).
Ciascuna pec deve avere una dimensione massima pari a 50 megabyte.
6. In caso di presentazione di piu' domande da parte dello stesso
soggetto di cui all'art. 2, comma 1, e' considerata ammissibile solo
l'ultima domanda pervenuta in ordine temporale e comunque entro i
termini di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 5
Spese ammissibili
1. Nell'ambito di ciascuna scheda progetto, di cui all'art. 4,
comma 1, lettera b), sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
a) spese tecniche documentate risultanti dal livello di
progettazione approvato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50;
b) costi del personale dipendente del comune relativi alle spese
di cui alla precedente lettera a) se documentati da lettere di
incarico con l'indicazione delle attivita' previste nel progetto e
del compenso omnicomprensivo attribuito, e nei limiti previsti dalla
normativa vigente;
c) spese per la realizzazione degli interventi green/blue di cui
alla parte I dell'allegato 1 per un importo non inferiore al 50% del
finanziamento;
d) spese per la realizzazione degli interventi grey di cui alla
parte II dell'allegato 1 per un importo non superiore al 30% del
finanziamento;
e) spese per misure soft di rafforzamento della capacita'
adattiva di cui alla parte III, dell'allegato 1, per un importo non
superiore al 20% del finanziamento.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute a partire
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, pena la loro inammissibilita'.
Art. 6
Tavolo di monitoraggio
1. E' istituito presso la Direzione generale per il clima,
l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica il
Tavolo di monitoraggio per l'attuazione del programma di cui all'art.
1.
2. Il Tavolo di monitoraggio e' costituito da un rappresentante
designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), un
rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) e un rappresentante, con funzioni di
presidente, della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria
del Ministero della transizione ecologica con il compito di:
a) verificare e valutare la scheda progetto di cui all'art. 4,
comma 1, lettera b) presentata dai comuni istanti e redigere l'elenco
delle schede progetto ammissibili a finanziamento;
b) supportare la Direzione generale per il clima, l'energia e
l'aria nella verifica e nella valutazione della documentazione
presentata dai comuni beneficiari, anche ai fini di una eventuale
proroga di cui all'art. 9, comma 2, lettera c);
c) monitorare l'avanzamento del programma di interventi
finanziati con le risorse di cui al presente decreto;
d) promuovere azioni di coordinamento con le altre forme di
finanziamento e supporto alle politiche di adattamento climatico.
3. La partecipazione ai lavori del Tavolo di monitoraggio e' a
titolo gratuito, non prevede compensi, ne' rimborso spese e non
comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Tavolo di monitoraggio, ai fini dello svolgimento delle
attivita' di cui al comma 2, si avvale di un gruppo di lavoro
istituito presso la Direzione generale per il clima, l'energia e
l'aria.
Art. 7
Approvazione delle schede progetto
e trasferimento delle risorse
1. La Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, sulla
base dell'attivita' svolta dal Tavolo di monitoraggio di cui all'art.
6, comma 2, lettera a), notifica ai comuni, entro sessanta giorni
dalla ricezione delle istanze, l'ammissione a finanziamento e puo'
richiedere ai comuni istanti la trasmissione di chiarimenti e/o
integrazioni documentali. A tal fine, la Direzione generale per il
clima, l'energia e l'aria assegna un termine congruo, comunque non
superiore a trenta giorni dall'invio della richiesta, per provvedere
agli adempimenti richiesti ed entro i successivi trenta giorni
notifica ai comuni l'ammissione a finanziamento. La mancata
integrazione documentale comporta la decadenza della domanda di cui
all'art. 4.
2. La Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del
Ministero della transizione ecologica, con distinti decreti
direttoriali, trasferisce ai comuni beneficiari, sui relativi conti
di Tesoreria, le seguenti quote di finanziamento attribuito:
a) una prima quota pari al 20%, a titolo di anticipazione, a
seguito della notifica di cui al comma 1;
b) una seconda quota pari al 50% del finanziamento attribuito, a
seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art.
8, e dalla quale risulti uno stato di avanzamento contabile delle
attivita' pari almeno all'80% della quota di cui alla lettera a),
trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre 2022, secondo
le modalita' che saranno comunicate dalla Direzione generale per il
clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica;
c) il saldo finale del finanziamento attribuito, al netto di
eventuali economie, a seguito di valutazione positiva della
documentazione di cui all'art. 8, e dalla quale risulti anche la
conclusione del progetto, trasmessa dai comuni beneficiari, entro il
31 ottobre 2023, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla
Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero
della transizione ecologica.
Art. 8
Modalita' di rendicontazione
degli interventi
1. Possono essere rendicontate soltanto, se opportunamente
documentate, le spese ammissibili riportate all'art. 5.
2. Ai fini del trasferimento delle quote di finanziamento di cui
all'art. 7, comma 2, lettere b) e c) il rappresentante legale o il
funzionario delegato del comune beneficiario provvede a trasmettere,
secondo le modalita' che saranno comunicate dalla Direzione generale
per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione
ecologica la richiesta di trasferimento allegando la seguente
documentazione:
dichiarazione prodotta tramite uno specifico schema predisposto
dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del
Ministero della transizione ecologica, attestante lo stato di
avanzamento contabile della scheda progetto;
documentazione amministrativo-contabile (provvedimenti di
impegno, fatture e/o altra documentazione ai sensi dell'art. 5, comma
1, lettera b)), determinazioni dirigenziali di liquidazione e
relative quietanze di pagamento che riportino nella causale i
riferimenti alla scheda progetto ammessa a finanziamento;
dichiarazioni rese dal Responsabile unico del procedimento (RUP)
e dal direttore dei lavori, prodotte tramite uno specifico schema
predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria
del Ministero della transizione ecologica, attestanti la conformita'
degli interventi svolti rispetto alla scheda progetto approvata e
l'avvenuta osservanza della normativa vigente sulla tracciabilita'
dei flussi finanziari e della disciplina nazionale e comunitaria in
tema di affidamento di lavori, servizi e forniture;
documentazione fotografica dimostrativa dello stato di
realizzazione degli interventi previsti;
documentazione attestante l'avanzamento dell'attivita' di
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
relazione quali-quantitativa degli impatti, degli elementi
esposti e della vulnerabilita' ai cambiamenti climatici tenuto conto
del set di indicatori riportati nella scheda progetto;
dichiarazione di rinuncia della quota di finanziamento non
rendicontata, nel caso di avanzamento contabile conclusivo inferiore
al 100% del costo complessivo.
Art. 9
Durata degli interventi
e proposte di modifica
1. Gli interventi contenuti nella scheda progetto, di cui all'art.
4, comma 1, lettera b), possono avere una durata massima di
ventiquattro mesi a partire dall'erogazione dell'anticipazione, di
cui all'art. 7, comma 2, lettera a).
2. Le proposte di modifica della scheda progetto, ammesse solo per
aspetti non sostanziali e non tecnicamente rilevanti, possono essere
richieste da parte dei comuni beneficiari almeno sessanta giorni
prima della scadenza di cui al precedente comma 1, nei casi:
a) disciplinati dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, in tema di «Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia»;
b) di assestamenti contabili tra le voci di costo previste dagli
interventi;
c) di necessita' di proroga per la conclusione degli interventi,
previa presentazione di motivata istanza alla Direzione generale per
il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione
ecologica e per un massimo di ulteriori dodici mesi.
3. Le proposte di modifica della scheda progetto, di cui al
precedente comma 2, sono presentate dal comune beneficiario alla
Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero
della transizione ecologica, secondo le modalita' che saranno
comunicate dalla medesima Direzione generale per il clima, l'energia
e l'aria con la seguente documentazione:
a) nota di trasmissione della richiesta di modifica firmata dal
rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune
beneficiario;
b) scheda progetto redatta sulla base dell'apposito modulo
predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria
del Ministero della transizione ecologica (allegato 3).
4. Le proposte di modifica della scheda progetto di cui al comma 2
sono autorizzate dalla Direzione generale per il clima, l'energia e
l'aria del Ministero della transizione ecologica a seguito di
positiva valutazione, entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta presentata ai sensi del comma 3.
Art. 10
Revoca totale o parziale
del finanziamento
1. Qualora si ravvisi la presenza di criticita' nell'esecuzione
degli interventi da parte dei comuni beneficiari, la Direzione
generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della
transizione ecologica avvia un procedimento istruttorio, dandone
tempestiva comunicazione al rappresentante legale del comune
beneficiario che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa,
invia i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione richiesta.
2. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento istruttorio di
cui al comma 1, la Direzione generale per il clima, l'energia e
l'aria del Ministero della transizione ecologica puo' disporre la
revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi, anche tenendo
conto delle risorse gia' trasferite, se e' accertato il verificarsi
di una delle seguenti condizioni:
a) mancata o parziale esecuzione degli interventi entro il
termine di ventiquattro mesi dalla erogazione dell'anticipazione di
cui all'art. 9, comma 2, ovvero nel maggior termine previsto
dall'art. 9, comma 2, lettera c) in caso di eventuale proroga;
b) difformita' tra gli interventi realizzati e quelli previsti
nella scheda progetto approvata;
c) mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria
vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e
servizi oggetto di finanziamento;
d) richiesta, da parte del rappresentante legale o da un
funzionario delegato del comune beneficiario, di trasferimento del
saldo del finanziamento concesso, a fronte di un avanzamento
contabile degli interventi inferiore al 100% del costo complessivo
degli interventi previsti dalla scheda progetto.
3. Le risorse per cui e' stata disposta la revoca, qualora gia'
erogate, sono versate dal comune beneficiario in apposito
capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato i cui estremi
sono comunicati dalla Direzione generale per il clima, l'energia e
l'aria del Ministero della transizione ecologica e restano acquisite
definitivamente all'erario.
Art. 11
Divulgazione dei risultati
1. Il Ministero della transizione ecologica puo' divulgare i
risultati conseguiti per la realizzazione degli interventi previsti
dalla scheda progetto, attraverso la pubblicazione di informazioni
riguardanti, tra le altre: i comuni beneficiari, gli obiettivi, gli
interventi realizzati, i benefici ambientali conseguiti, il costo
totale e il finanziamento concesso.
2. I comuni beneficiari sono tenuti a dare la massima informazione
e diffusione dei risultati conseguiti con gli interventi finanziati
nell'ambito del presente programma.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative concernenti gli
interventi finanziati devono evidenziare la fonte del finanziamento e
il logo del Ministero della transizione ecologica.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
e norme finali
1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento
dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e nei limiti
strettamente inerenti alla realizzazione degli scopi specifici di cui
al presente decreto.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.