Carburanti per la navigazione: cambiano le regole

Il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 5 ottobre 2023, n. 171 ha modificato il D.M. 15 dicembre 2015, n. 225

Carburanti per la navigazione: cambiano le regole con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 5 ottobre 2023, n. 171 sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2023, n. 280.

Le disposizioni si applicano ai prodotti energetici e agli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 5 ottobre 2023, n. 171.

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Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 5 ottobre 2023, n. 171 

Regolamento recante modifica al decreto 15  dicembre  2015,  n.  225,
concernente  le  norme  per  disciplinare  l'impiego   dei   prodotti
energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione
nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne. (23G00179)
(Gazzetta del 30 novembre 2023, n. 280)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.

400;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e

amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504 e successive modificazioni, testo unico delle  accise,  ed  in

particolare:

l'articolo  21,  che  individua,  tra   i   prodotti   energetici

sottoposti ad accisa, i gas di petrolio liquefatti  (GPL)  e  il  gas

naturale, anche liquefatto (GNL);

l'articolo 24, comma 1, che prevede  che  i  prodotti  energetici

destinati agli usi elencati nella  Tabella  A  allegata  al  medesimo

testo unico sono ammessi ad esenzione o  all'aliquota  ridotta  nella

misura ivi prevista;

l'articolo 24-bis, comma 1, che  dispone  che  le  formule  e  le

modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o

variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane  e

dei monopoli;

l'articolo 26, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che  il

gas naturale destinato all'autotrazione e' sottoposto  ad  accisa  al

momento della fornitura ai consumatori finali;

il punto 3 della Tabella A allegata al medesimo testo unico delle

accise, che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici

qualora impiegati come carburanti  per  la  navigazione  nelle  acque

marine  comunitarie,  compresa  la  pesca,   con   esclusione   delle

imbarcazioni private da diporto e impiegati come  carburanti  per  la

navigazione nelle acque interne,  limitatamente  al  trasporto  delle

merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;

Visto  il  regolamento  adottato  con  il  decreto   del   Ministro

dell'economia  e  delle  finanze  15  dicembre  2015,  n.  225,   che

disciplina l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti

nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque  marine  comunitarie  e

nelle acque interne;

Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,

emanato in attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio del 22 giugno 1998, che reca disposizioni concernenti

la  separazione  contabile  e  societaria  per  le  imprese  del  gas

naturale;

Visto l'articolo 67,  comma  1,  del  predetto  testo  unico  delle

accise, che prevede che con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le  norme  regolamentari

per l'applicazione delle disposizioni  in  esso  contenute,  comprese

quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni,  abbuoni

o restituzioni;

Ritenuto quindi necessario aggiornare le  disposizioni  di  cui  al

predetto regolamento del Ministro dell'economia e  delle  finanze  n.

225 del 2015 al fine di stabilire le  modalita'  per  consentire,  ai

soggetti  che  ne  hanno   diritto,   la   fruizione   dell'esenzione

dall'accisa, stabilita dal  punto  3  della  Tabella  A  allegata  al

predetto testo unico delle  accise,  anche  per  i  gas  di  petrolio

liquefatti (GPL) e per il gas  naturale  liquefatto  (GNL)  impiegati

nelle attivita' di cui al punto 3 della predetta Tabella A;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2023;

Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri

effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della  legge  n.

400 del 1988, con nota n. 36213 del 1° settembre 2023;

 

Adotta

 

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

Modifiche  al  regolamento  adottato  con  il  decreto  del  Ministro

  dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225

 

1.  Al  regolamento  adottato   con   il   decreto   del   Ministro

dell'economia  e  delle  finanze  15  dicembre  2015,  n.  225,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le  seguenti

definizioni:

a) TUA: il testo unico delle accise, recante le  disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e

relative sanzioni penali e amministrative, approvato con  il  decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) carburanti esenti  per  la  navigazione:  il  gasolio,  la

benzina,  i  gas  di  petrolio  liquefatti  (GPL),  il  gas  naturale

liquefatto (GNL) e l'olio combustibile impiegati per le attivita' per

le  quali  il  punto  3  della  Tabella  A  allegata  al  TUA,   come

interpretato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.

16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,

e dall'articolo 34-bis del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,

inserito  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   116,   e   successive

modificazioni, prevede l'esenzione dall'accisa, previa  denaturazione

dei carburanti se prevista;

c) oli lubrificanti esenti: gli  oli  lubrificanti  impiegati

per la navigazione marittima, esentati  dall'imposta  di  consumo  ai

sensi dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA;

d) soggetti beneficiari: i soggetti che impiegano  carburanti

esenti ovvero oli lubrificanti esenti;

d-bis)  impianto  di  stoccaggio  di   GNL:   l'impianto   di

stoccaggio di GNL, ubicato nel  territorio  nazionale,  che  effettua

rifornimenti di GNL alle imbarcazioni per conto di venditori  di  GNL

di cui alla lettera d-quater), anche in esenzione dall'accisa  ovvero

detiene GNL destinato  al  rifornimento  di  imbarcazioni,  anche  in

esenzione dall'accisa, per conto dei medesimi venditori;

d-ter) punto di rifornimento di GNL: il punto di rifornimento

per il GNL di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16

dicembre  2016,  n.  257  che  effettua  rifornimenti  di  GNL   alle

imbarcazioni anche in esenzione dall'accisa;

d-quater) venditori di GNL: i soggetti  di  cui  all'articolo

26, comma 7, lettera a) del TUA, autorizzati ai sensi  del  comma  10

del medesimo articolo 26, che procedono  alla  fatturazione  del  GNL

ceduto al gestore di cui  alla  lettera  f-bis)  del  presente  comma

ovvero  ai  soggetti  beneficiari  avvalendosi  di  un  impianto   di

stoccaggio ovvero di un'autocisterna, di una bettolina o di un  altro

mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL, anche proveniente  da

un impianto non ubicato nel territorio nazionale;

e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane competente  per

territorio in relazione all'ubicazione:

1) dell'impianto di distribuzione dei carburanti esenti per

la navigazione diversi dal GNL ovvero del punto  di  rifornimento  di

GNL;

2) dell'impianto di stoccaggio di GNL;

3) del deposito fiscale mittente, nel caso di  rifornimento

diretto di cui alla lettera l);

4) della sede legale del venditore di GNL;

5) della sede legale o del luogo in cui i soggetti  di  cui

all'articolo 6-bis, commi 1 e 7,  sono  stabiliti  o  del  centro  di

attivita' commerciale in  cui  staziona  abitualmente  l'imbarcazione

utilizzata dai medesimi soggetti;

f) esercente: il soggetto autorizzato dal competente  Ufficio

delle dogane a gestire un impianto  di  distribuzione  di  carburanti

esenti per la navigazione ad esclusione del GNL;

f-bis) gestore del punto di rifornimento di GNL: il  soggetto

che gestisce un punto di rifornimento di  GNL  e  che,  ai  fini  del

presente regolamento, e' assimilato  al  consumatore  finale  di  gas

naturale al pari dell'esercente l'impianto di  distribuzione  di  cui

all'articolo 26, comma 9, del TUA;

g) documento e-AD: il documento amministrativo elettronico di

cui all'articolo 6, comma 5, del TUA;

h) codice ARC: il codice unico di riferimento  amministrativo

di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA attribuito al documento  e-AD

a seguito della convalida informatica della relativa bozza, ovvero il

numero di riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico

attribuito al documento  e-AD  dallo  speditore,  che  identifica  la

spedizione nella contabilita' dello speditore stesso;

i)   documento   DAS:   il   documento   di   accompagnamento

semplificato di cui all'articolo 12 del TUA;

l) rifornimento diretto: il rifornimento di carburanti esenti

per la navigazione, ad esclusione del GNL,  effettuato,  direttamente

da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina  o  a  mezzo

tubazione;

m) scontrino: la ricevuta emessa, a seguito del  rifornimento

effettuato,  dai  misuratori  installati   sull'autocisterna,   sulla

bettolina o su altro mezzo di rifornimento navale utilizzato  per  il

trasporto dei carburanti esenti per la navigazione.

2. Il presente regolamento disciplina l'impiego dei  carburanti

esenti per la navigazione  nonche'  degli  oli  lubrificanti  esenti.

L'esenzione  e'  applicata  ai  prodotti  energetici  impiegati  come

carburanti  per  la  navigazione  nelle  acque  marine   comunitarie,

compresi  il  trasporto  passeggeri  e  merci  e  la  pesca,  per  la

navigazione nelle  acque  interne,  limitatamente  alla  pesca  e  al

trasporto delle merci, nonche' per il dragaggio di vie  navigabili  e

porti.  Le  imbarcazioni  rifornite  con  carburanti  esenti  per  la

navigazione  e  oli  lubrificanti  esenti  sono  utilizzate  in   via

esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle  attivita'  per  le

quali e' concessa  l'esenzione.  Le  acque  marine  comunitarie  sono

costituite dalle acque territoriali e dalle acque  marittime  interne

degli  Stati  membri,  incluse  quelle  lagunari  ed  escluse  quelle

appartenenti a territori che non sono parte del  territorio  doganale

della Comunita'.»;

2) nel comma 5, dopo le parole «Relativamente al  trasporto»,  le

parole «merci nelle acque marine comunitarie e» sono sostituite dalle

seguenti: «di passeggeri o di merci nelle acque marine comunitarie  e

al trasporto di merci»;

3) il comma 6 e' abrogato;

b) all'articolo 2:

1) nel comma 1, dopo la parola: «navigazione», sono  inserite

le seguenti: «, ad eccezione degli oli  combustibili  e  del  GNL,  e

fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis,»;

2)  nel  comma  2,   nell'alinea   le   parole:   «e   l'olio

combustibile», sono soppresse;

3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. La formula di denaturazione dei  GPL  e'  stabilita

con il provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma  1,  del  TUA.

Fino  all'adozione  del   predetto   provvedimento   possono   essere

effettuati, con le modalita' di cui all'articolo 10-bis, rifornimenti

ad accisa assolta di GPL non denaturati alle imbarcazioni  utilizzate

nelle attivita'  aventi  titolo  all'esenzione  di  cui  al  presente

regolamento.»;

4) nel comma 4, dopo le parole: «commi 2 e 3», sono  inserite

le seguenti: «e a quelli delle sostanze stabilite ai sensi del  comma

3-bis»;

c) all'articolo 3:

1) nella rubrica,  dopo  le  parole:  «la  navigazione»  sono

aggiunte le seguenti: «diversi dal GNL»;

2) nel comma 1, dopo le parole: «distribuzione di  carburanti

esenti», sono inserite le seguenti: «per la navigazione  diversi  dal

GNL»;

3) nel comma 5, e' aggiunto in fine il seguente periodo:  «Il

medesimo esercente  comunica  all'ufficio  competente  la  cessazione

della propria attivita' almeno trenta  giorni  prima  che  la  stessa

avvenga.»;

4) nel comma 6, dopo la parola: «navigazione», sono  inserite

le seguenti: «diversi dai GPL e dal GNL»;

d) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art.  3-bis (Disposizioni  per  i  gestori  dei   punti   di

rifornimento di GNL). - 1. Il soggetto che intende gestire  un  punto

di rifornimento di GNL  denuncia  prima  dell'inizio  dell'attivita',

l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i  propri

dati identificativi, la denominazione della ditta e  la  sede  legale

della stessa, il codice fiscale, il  numero  della  partita  IVA,  le

generalita' del rappresentante legale e  l'ubicazione  del  punto  di

rifornimento  di  GNL;  la  denuncia  e'  sottoscritta  dal  predetto

soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se  persona  da

esso diversa.

2. Alla denuncia di cui al comma 1 sono allegati:

a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47  del

decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,

attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di  natura  non

fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attivita';

b) il nulla  osta  del  Capo  del  compartimento  marittimo

competente per territorio, per  la  navigazione  nelle  acque  marine

comunitarie o di altra autorita' competente per la navigazione  nelle

acque interne;

c) le tabelle di taratura dei  serbatoi  e  la  descrizione

dell'assetto tecnico del punto di rifornimento di GNL;

d) i certificati di verifica  metrica  degli  strumenti  di

misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il  rifornimento

delle imbarcazioni.

3. L'Ufficio competente esegue la verifica tecnica del  punto

di rifornimento  di  GNL  e,  riscontrata  la  completezza  dei  dati

relativi alla denuncia, rilascia al soggetto di cui al comma 1, entro

sessanta giorni  dalla  data  di  presentazione  della  medesima,  la

licenza fiscale di cui all'articolo 25 del TUA, attribuendo al  punto

di rifornimento di GNL un codice ditta.

4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma

3 viene redatto processo verbale in duplice  originale,  sottoscritto

anche dal soggetto di cui al comma  1  o,  se  persona  diversa,  dal

rappresentante legale della ditta di cui al medesimo comma  1  ovvero

da persona da questi espressamente delegata con atto scritto,  a  cui

e' consegnato uno degli originali.

5. Il gestore del  punto  di  rifornimento  di  GNL  comunica

all'ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi  1  e

2, intervenuta successivamente al rilascio della licenza  di  cui  al

comma 3, entro trenta giorni dalla  data  in  cui  la  stessa  si  e'

verificata. Il medesimo soggetto comunica all'ufficio  competente  la

cessazione della propria attivita' almeno trenta giorni prima che  la

stessa avvenga.

6. Gli erogatori del punto di rifornimento di GNL sono dotati

di misuratori, aventi i  requisiti  di  cui  all'allegato  MI-005  al

decreto  legislativo  2  febbraio   2007,   n.   22,   e   successive

modificazioni, atti a determinare la quantita' di GNL rifornita.

Art. 3-ter (Disposizioni per gli impianti  di  stoccaggio  di

GNL). - 1. Il soggetto che intende gestire un impianto di  stoccaggio

di  GNL  presenta,   prima   dell'inizio   dell'attivita',   apposita

comunicazione  all'ufficio  competente  indicando   i   propri   dati

identificativi, la denominazione della ditta e la sede  legale  della

stessa, il codice fiscale, gli estremi del provvedimento con cui sono

stati autorizzati la realizzazione e  l'esercizio  dell'impianto,  il

numero della partita IVA e le generalita' del rappresentante  legale.

La comunicazione e' sottoscritta dal  predetto  soggetto  ovvero  dal

rappresentante legale della ditta, se persona da esso diversa.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1, sono allegati:

a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47  del

decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,

attestante il possesso delle autorizzazioni  di  natura  non  fiscale

occorrenti per l'esercizio dell'attivita';

b) i certificati di verifica  metrica  degli  strumenti  di

misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il  rifornimento

delle imbarcazioni.

3. L'Ufficio competente, riscontrata la completezza dei  dati

comunicati ai sensi del comma 1, rilascia, entro 30 giorni dalla data

di ricevimento della comunicazione di cui al  comma  1,  al  soggetto

istante un codice ditta in relazione a ciascun impianto dallo  stesso

gestito.

4. Il  soggetto  di  cui  al  comma  1  comunica  all'ufficio

competente ogni variazione dei dati forniti ai sensi dei commi 1 e  2

entro trenta giorni dalla data  del  loro  verificarsi.  Il  medesimo

soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attivita'

almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.

5. Le linee per lo scarico adibite  al  rifornimento  di  GNL

sono dotate di misuratori, aventi i  requisiti  di  cui  all'allegato

MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.  22,  e  successive

modificazioni, atti a determinare la quantita' di GNL rifornita.

6. Il titolare dell'impianto di stoccaggio  di  GNL  comunica

all'ufficio  competente,  con  cadenza   semestrale,   l'elenco   dei

venditori di GNL per conto dei quali ha  detenuto,  nel  semestre  di

riferimento, il medesimo prodotto nel proprio impianto.

Art. 3-quater (Disposizioni per i venditori di GNL). - 1.  Il

soggetto che intende operare come venditore di  GNL  denuncia,  prima

dell'inizio dell'attivita', l'esercizio  della  medesima  all'ufficio

competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui  all'art.

26, comma 10, del TUA.

2. Nella denuncia di cui al comma 1 il  soggetto  di  cui  al

medesimo comma indica i propri dati identificativi, la  sede  legale,

il codice fiscale, il numero della partita IVA e le  generalita'  del

rappresentante legale. Alla denuncia e' allegata  una  dichiarazione,

resa ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con  cui  il  predetto  soggetto

attesta di non  essere  stato  condannato  con  sentenza  passata  in

giudicato  ovvero  con  sentenza  di  applicazione  della   pena   su

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,

per reati connessi all'accertamento e al  pagamento  dell'accisa  sui

prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e'  prevista

la pena della reclusione.

3.  L'Ufficio  competente,  effettuati   i   controlli   di

competenza, provvede a rilasciare, ai sensi dell'articolo  26,  comma

10,  del  TUA,  previa  prestazione  della  cauzione  ivi   prevista,

l'autorizzazione ad operare come soggetto  obbligato  e  il  relativo

codice ditta.

4. Il soggetto di  cui  al  comma  1  comunica  all'Ufficio

competente ogni variazione dei dati di cui al  comma  2,  intervenuta

successivamente all'autorizzazione di cui al comma  3,  entro  trenta

giorni dalla data in cui la stessa  si  e'  verificata.  Il  medesimo

soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attivita'

almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.»;

e) all'articolo 4:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL,

destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3,  sono

trasferiti dai depositi fiscali mittenti a seguito dell'emissione del

documento  e-AD   nel   quale   e'   altresi'   indicata   la   targa

dell'autocisterna adibita al trasporto dei medesimi carburanti ovvero

i  dati  identificativi  della  bettolina  che  in  talune  localita'

sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna. Il predetto

trasferimento  e'  effettuato  previa  denaturazione  dei  carburanti

qualora prevista ai sensi dell'articolo 2.

2. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal  GNL,

destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo  3,  che

provengono dal territorio della Unione europea, circolano, denaturati

qualora previsto dall'articolo 2, con la scorta di una copia stampata

dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che  indichi  in

modo chiaramente identificabile il codice ARC.»;

2) nel comma 3, dopo la parola: «navigazione», sono  inserite

le seguenti: «diversi dal GNL»;

3)  nel  comma  4,  le  parole:  «esenti  trasportati»   sono

sostituite dalle seguenti: «esenti  per  la  navigazione  trasportati

diversi dal GNL»;

f) all'articolo 5:

1) nella  rubrica,  dopo  le  parole:  «dell'esercente»  sono

aggiunte le seguenti:  «l'impianto  di  distribuzione  di  carburanti

esenti per la navigazione diversi dal GNL»;

2) nel comma 1, nell'alinea, dopo la parola: «distribuzione»,

sono inserite le seguenti: «di carburanti esenti per  la  navigazione

diversi dal GNL»;

3) nel comma 3, dopo la parola: «scontrini», sono inserite le

seguenti: «di cui al comma 1, lettera a)»;

g) dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art.  5-bis  (Adempimenti  amministrativi  e  contabili  del

gestore del punto di rifornimento di GNL). - 1. Il gestore del  punto

di rifornimento di GNL tiene una contabilita' nella  quale  provvede,

in relazione ad ogni singola operazione di introduzione  di  GNL,  ad

annotare nella parte del carico i quantitativi di prodotto introdotti

nel serbatoio  del  proprio  impianto,  con  l'indicazione  dei  dati

riportati  nello   scontrino   emesso   dal   misuratore   installato

sull'autocisterna che trasporta il GNL. Nella parte dello scarico  il

medesimo gestore provvede, per ogni erogazione di GNL, ad annotare  i

quantitativi  di  prodotto  erogati  con   l'indicazione   dei   dati

risultanti dall'erogatore installato presso l'impianto nonche', per i

quantitativi di  GNL  esente  per  la  navigazione,  del  numero  del

memorandum di cui all'articolo 7.  Il  memorandum  e  le  fatture  di

vendita sono conservati a corredo della  contabilita'  del  punto  di

rifornimento di GNL, da tenersi con le modalita' di cui  all'articolo

5, commi 3 e 4.

2. Per ciascun rifornimento di GNL esente per la navigazione,

il gestore di cui al comma 1 cede il prodotto ad  un  prezzo  ridotto

che tenga conto dell'importo inerente all'accisa relativa al medesimo

GNL; tale importo e' riportato nella corrispondente fattura emessa in

relazione al rifornimento effettuato.

3. Al fine di consentire, al venditore di GNL che  ha  ceduto

tale prodotto al gestore del punto di rifornimento di  effettuare  le

opportune  operazioni  di  riliquidazione  a  conguaglio  dell'accisa

applicata, il gestore del punto di rifornimento di  GNL  comunica  al

venditore i quantitativi di  GNL  esente  riforniti,  indicando,  per

ciascuna operazione, il soggetto beneficiario e la  data  in  cui  la

medesima e' avvenuta. Tale comunicazione ha cadenza mensile  e  viene

inviata sia al venditore di GNL che all'ufficio  competente  rispetto

al punto di rifornimento entro il giorno 15  del  mese  successivo  a

quello in cui sono state effettuate le operazioni di rifornimento.

4.  Il  venditore  del  GNL  di  cui  al  comma  3  indica  i

quantitativi di GNL esente riforniti nella  dichiarazione  presentata

ai sensi dell'articolo 26, comma 13, del TUA.

Art. 5-ter (Adempimenti contabili del titolare  dell'impianto

di stoccaggio di GNL). - 1. Il titolare dell'impianto  di  stoccaggio

di GNL tiene una contabilita' nella quale annota, per ogni operazione

di rifornimento  a  mezzo  bettolina,  la  data  in  cui  avviene  il

riempimento della stessa, la quantita' di GNL caricata per  conto  di

ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo codice  ditta

nonche' gli estremi identificativi della medesima bettolina. Nel caso

in cui venga caricata un'autocisterna,  nella  medesima  contabilita'

sono annotati la data in cui e' effettuato il carico, la quantita' di

GNL caricata per conto di ciascun venditore del GNL con l'indicazione

del  relativo  codice  ditta  nonche'  gli   estremi   identificativi

dell'autocisterna. Le predette annotazioni sono effettuate  entro  la

fine della giornata in cui avvengono le operazioni di cui al presente

comma.

2.  Qualora  il  rifornimento   venga   effettuato   mediante

strutture dell'impianto di cui al comma 1 senza  avvalersi  di  altri

mezzi, nella contabilita' ivi indicata sono annotati, oltre alla data

in cui avviene il rifornimento e alla quantita' di GNL rifornita  per

conto di ciascun venditore di  GNL  con  l'indicazione  del  relativo

codice ditta, i dati relativi alle imbarcazioni rifornite.

3. La contabilita' di  cui  al  comma  1  e'  tenuta  con  le

modalita' previste dall'articolo 5, commi 3 e 4.

4. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di  GNL  trasmette

all'ufficio competente, la dichiarazione riepilogativa annuale di cui

all'articolo 26, comma 14, del TUA.

Art.   5-quater   (Adempimenti   relativi   ai   rifornimenti

effettuati dal venditore di GNL). - 1. Il venditore di GNL annota nel

registro di cui all'articolo 26 comma 10 del TUA, nella  parte  dello

scarico,  anche  le  singole  quantita'   di   GNL   rifornite   alle

imbarcazioni in esenzione dall'accisa con l'indicazione degli estremi

del  relativo  memorandum  di  cui  all'articolo   7   e   dei   dati

identificativi  dell'impianto  da  cui  il  GNL  rifornito  e'  stato

prelevato.

2. Per ogni rifornimento di GNL effettuato, il  venditore  di

GNL  provvede  ad  annotare,  nella  relativa  fattura,   l'ammontare

dell'imposta addebitata a titolo di accisa ovvero  ad  apporre  sulla

medesima, nel caso di rifornimento di GNL esente per la  navigazione,

la dicitura «esente dall'accisa ai sensi del punto 3 della Tabella  A

allegata al decreto legislativo n. 504/7995».

3. Il memorandum, gli scontrini e le fatture di vendita  sono

conservati a corredo della contabilita' di cui al comma 1, da tenersi

con le modalita' di cui all'articolo 5, commi 3 e 4.

4. Il venditore di GNL, qualora effettui rifornimenti di  GNL

alle imbarcazioni avvalendosi di un'autocisterna, di una bettolina  o

di un altro mezzo di rifornimento navale per  il  trasporto  di  GNL,

anche  proveniente  da  un  impianto  non  situato   nel   territorio

nazionale, comunica all'Ufficio competente in relazione al luogo dove

saranno effettuate le operazioni di rifornimento, almeno ventiquattro

ore prima  che  le  stesse  abbiano  inizio,  i  dati  identificativi

dell'imbarcazione da rifornire, il luogo, la data e l'orario previsti

per le  medesime  operazioni  di  rifornimento  nonche'  gli  estremi

identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto del GNL.

5. Il venditore di GNL e'  tenuto  agli  adempimenti  di  cui

all'articolo 26, comma 13, del TUA.»;

h) all'articolo 6:

1) nel comma 2:

1.1) nell'alinea, le  parole  «di  cui  al  comma  1»  sono

sostituite dalle seguenti «di controllo»;

1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)  fatto

salvo quanto previsto ai commi 3 e 3-bis, nella  seconda  parte  sono

annotate, a cura dell'esercente  ovvero  del  gestore  del  punto  di

rifornimento di  GNL,  le  quantita'  di  carburanti  esenti  per  la

navigazione rifornite, con indicazione della data e degli estremi del

memorandum di cui all'articolo 7,  nonche'  le  quantita'  degli  oli

lubrificanti esenti acquistate presso l'impianto di  distribuzione  o

il punto di rifornimento;»;

2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. Per

i rifornimenti alle imbarcazioni di GNL proveniente da un impianto di

stoccaggio di GNL  o  da  un  impianto  non  situato  nel  territorio

nazionale, le  annotazioni  di  cui  al  comma  2,  lettera  b)  sono

effettuate, in relazione alla singola fattispecie, dal  venditore  di

GNL o da un suo delegato.»;

i) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis (Disposizioni specifiche per alcune tipologie  di

soggetti beneficiari) - 1. Il soggetto che intende utilizzare in  via

esclusiva un'imbarcazione, per un periodo  di  tempo  anche  limitato

nell'anno solare e comunque non inferiore a  15  giorni  consecutivi,

impiegando  carburanti  esenti  per   la   navigazione   oppure   oli

lubrificanti esenti allo scopo di  fornire,  a  soggetti  terzi,  una

prestazione  di  servizi  a  titolo  oneroso  diversa  dal  trasporto

regolare di passeggeri e di merci e dalle  altre  attivita'  indicate

all'articolo 1,  commi  4  e  5,  trasmette  all'Ufficio  competente,

mediante posta elettronica certificata, almeno  trenta  giorni  prima

dell'inizio  delle  operazioni  di  navigazione,  apposita   istanza,

contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta

e la sede legale della stessa, il codice  fiscale,  il  numero  della

partita IVA e le generalita' del rappresentante legale, ai  fini  del

rilascio del codice identificativo di cui al comma 3.  Alla  predetta

istanza e' allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.

445, riportante la descrizione della specifica attivita',  ricompresa

nell'oggetto  sociale,  che  si   intende   svolgere,   gli   estremi

identificativi dell'imbarcazione  utilizzata  e  delle  registrazioni

necessarie  ai  fini  dell'esercizio  della  medesima  attivita',  la

quantita' media giornaliera di carburante esente per la navigazione o

di olio lubrificante esente che si intende impiegare nel  periodo  di

tempo di  cui  al  comma  2  nonche'  gli  estremi  delle  specifiche

autorizzazioni  e  licenze,  ove  previste  ai  fini   dell'esercizio

dell'attivita' svolta.

2. Nella dichiarazione  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'

indicati la data di inizio  delle  operazioni  di  navigazione  e  il

periodo   di   tempo   in   cui   l'imbarcazione   sara'   utilizzata

esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo

oneroso.

3. L'Ufficio competente, riscontrata la regolarita' dei  dati

comunicati, rilascia al soggetto  interessato,  entro  trenta  giorni

dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, un codice

identificativo, avente una validita' limitata al periodo  di  cui  al

comma 2, da riportarsi sul libretto di controllo di cui  all'articolo

6, comma 2.

4. Il soggetto identificato ai sensi  del  comma  3  comunica

all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati  ai  sensi

del comma 1 entro il giorno successivo a quello in cui la  stessa  si

verifica.

5. Prima di ogni rifornimento di  carburanti  esenti  per  la

navigazione oppure di oli lubrificanti esenti, i soggetti di  cui  al

comma 1 presentano all'ufficio competente, mediante posta elettronica

certificata, il modello di cui all'allegato 1, che costituisce  parte

integrante del presente regolamento. Al suddetto modello, debitamente

compilato, l'Ufficio attribuisce, previo riscontro del  possesso  del

codice identificativo di cui al comma 3, un numero di protocollo.  Il

rifornimento di carburanti esenti per la navigazione  oppure  di  oli

lubrificanti esenti e'  effettuato  previa  esibizione  del  predetto

modello su cui e' riportato il numero di protocollo.

6. Nel libretto di controllo di cui all'articolo 6, comma  2,

oltre ai dati ivi previsti, e' altresi'  annotato,  in  relazione  ad

ogni rifornimento, il numero di protocollo di  cui  al  comma  5.  Il

medesimo libretto e' conservato per i  cinque  anni  successivi  alla

scadenza del periodo di validita' del codice identificativo di cui al

comma 3, unitamente ai contratti  stipulati  per  l'esecuzione  delle

prestazioni di servizi a titolo oneroso di cui al comma 1.

7. Il  soggetto  che  intende  utilizzare  in  via  esclusiva

un'imbarcazione, per un  periodo  di  tempo  inferiore  a  15  giorni

consecutivi, allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione

di servizi  a  titolo  oneroso  diversa  dal  trasporto  regolare  di

passeggeri e di merci e dalle altre attivita'  indicate  all'articolo

1, commi 4 e 5, presenta all'ufficio competente, almeno trenta giorni

prima dell'inizio delle operazioni di navigazione, l'istanza  di  cui

al comma 1, con le modalita' ivi indicate, ai fini del  rilascio,  da

parte dell'ufficio competente, di un apposito codice  identificativo.

Alla medesima istanza e' allegata una dichiarazione, redatta ai sensi

dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445,  riportante  la  descrizione  della  specifica

attivita', ricompresa nell'oggetto sociale, che si intende  svolgere,

gli  estremi  identificativi  dell'imbarcazione  utilizzata  e  delle

registrazioni  necessarie  ai  fini  dell'esercizio  della   medesima

attivita', la data di inizio  delle  operazioni  di  navigazione,  il

periodo   di   tempo   in   cui   l'imbarcazione   sara'   utilizzata

esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo

oneroso, la quantita' media  giornaliera  di  carburante  o  di  olio

lubrificante che si intende impiegare nel suddetto periodo di tempo e

per  la  quale  si  intende  ottenere  il  rimborso   dell'accisa   o

dell'imposta di consumo ai sensi del  comma  8  nonche'  gli  estremi

delle specifiche autorizzazioni  e  licenze,  ove  previste  ai  fini

dell'esercizio dell'attivita' svolta. Il codice identificativo di cui

al presente comma, rilasciato dall'ufficio  competente  entro  trenta

giorni  dalla  data  di  presentazione  dell'istanza,  ha   validita'

limitata al periodo di tempo indicato nella  predetta  dichiarazione.

Il  soggetto  identificato  ai  sensi  del  presente  comma  comunica

all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati  entro  il

giorno successivo a quello in cui la stessa si verifica.

8.  Nei  casi  di  cui  al  comma  7,  l'esenzione   di   cui

all'articolo  1,  comma  2,  e'   accordata   mediante   restituzione

dell'accisa e  dell'imposta  di  consumo  versate;  in  tal  caso,  i

carburanti sono riforniti non denaturati e ad accisa  assolta  e  gli

oli lubrificanti sono riforniti ad imposta  di  consumo  assolta.  Il

rimborso dell'accisa sui quantitativi di  carburante  acquistati  dal

soggetto identificato ai sensi del medesimo comma 7 e impiegati dallo

stesso per  fornire  la  prestazione  di  servizi  ivi  indicata,  e'

effettuato con le modalita' di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  del

regolamento adottato con il decreto del  Ministro  delle  finanze  12

dicembre 1996, n. 689; l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e'

rimborsata, con le medesime modalita', in relazione  ai  quantitativi

di olio lubrificante consumato nel periodo di cui al comma 7  per  lo

svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma  2  e  sulla

base dei parametri stabiliti nella determinazione di cui al comma 12.

Ai fini del rimborso delle  imposte  di  cui  al  presente  comma  il

predetto soggetto presenta all'ufficio competente, entro la fine  del

mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare, una domanda

di rimborso riepilogativa dei quantitativi di carburante  e  di  olio

lubrificante  impiegati  nel  medesimo  semestre  in  relazione  alle

prestazioni di servizi fornite e dei dati delle fatture dei  relativi

rifornimenti. Alla medesima domanda e'  allegata  una  dichiarazione,

redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto istante

attesta che i quantitativi di carburante e di olio lubrificante per i

quali chiede il rimborso dell'accisa e dell'imposta di  consumo  sono

stati impiegati esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni  di

servizi a titolo oneroso indicate nell'istanza  presentata  ai  sensi

del comma 7; sono  altresi'  allegate  le  fatture  di  acquisto  dei

predetti carburanti e di oli lubrificanti nelle quali e'  evidenziata

l'accisa o l'imposta di consumo applicata ai relativi quantitativi.

9. L'esenzione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  non  e'

applicata  ai  carburanti  o  agli  oli  lubrificanti  impiegati   in

imbarcazioni,  incluse  quelle  private   da   diporto,   usate   dal

proprietario o da altro soggetto utilizzatore delle stesse in  virtu'

di un contratto di noleggio, locazione o di qualsiasi  altro  titolo,

che ne determina l'uso finale per scopi diversi dalla prestazione  di

servizi a titolo oneroso.

10. Nel caso in  cui  al  termine  di  validita'  del  codice

identificativo di cui al comma 3 residuino carburanti esenti  per  la

navigazione nel serbatoio dell'imbarcazione oppure  oli  lubrificanti

esenti, su tali  prodotti  sono  dovute  rispettivamente  l'accisa  e

l'imposta di consumo.

11.  I  militari  della  Guardia  di  finanza  accedono  alle

informazioni di cui al presente articolo ai  fini  dello  svolgimento

dei controlli di competenza.

12.  Con  determinazioni  del  Direttore  dell'Agenzia  delle

dogane e dei monopoli  sono  stabiliti  i  dati  da  riportare  nella

domanda di rimborso di cui al comma 8, i parametri da utilizzare  per

il  calcolo  dei  quantitativi  di  oli  lubrificanti  effettivamente

consumati nel periodo di cui al comma  7  per  lo  svolgimento  delle

attivita' di cui  all'articolo  1,  comma  2,  nonche'  le  modalita'

tecnologiche ai fini della semplificazione degli adempimenti previsti

dal comma 5 e per la trasmissione telematica delle istanze di cui  ai

commi 1 e 7, del modello di  cui  al  comma  5  e  della  domanda  di

rimborso di cui al comma 8. Per i soggetti di cui  al  comma  7,  non

sottoposti all'obbligo di tenuta del libretto di  controllo  previsto

dall'articolo  6,  comma  2,   con   determinazione   del   Direttore

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere  specificati,

i dati del consumo medio orario di carburante e di olio  lubrificante

in rapporto alla potenzialita' del motore dell'imbarcazione.»;

l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Compilazione  del  memorandum).  -  1.  Fatto  salvo

quanto indicato ai commi 3 e 4, per ciascun  rifornimento  effettuato

dai  soggetti  beneficiari  e'  compilato  un  memorandum,   numerato

progressivamente,  datato  e  firmato,  in  relazione  alla   singola

fattispecie, dall'esercente o dal gestore del punto  di  rifornimento

di GNL, e dal comandante dell'imbarcazione  rifornita  o  da  un  suo

delegato. Nel memorandum, redatto conformemente all'allegato  2,  che

costituisce parte integrante del presente regolamento, sono indicati:

a) le generalita' dell'esercente o del gestore del punto di

rifornimento di GNL;

b) gli estremi dell'imbarcazione rifornita;

c)  le  numerazioni  iniziale  e  finale  dei  sistemi   di

misurazione  dei  carburanti  atti  a  determinare  il   quantitativo

rifornito alle  imbarcazioni  nonche'  il  quantitativo  di  prodotto

rifornito espresso:

1) in litri, con  indicazione  delle  relative  densita'  e

temperatura reali ovvero in volume di prodotto espresso a 15° C,  per

i carburanti esenti diversi dai GPL e dal GNL;

2) in chilogrammi, per i GPL;

3) in standard metri cubi per il GNL;

c-bis) i quantitativi di oli lubrificanti riforniti  espressi

in chilogrammi;

d)  la  dichiarazione  di  avere  effettuato  le   prescritte

annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione;

e) per i soggetti  beneficiari  di  cui  all'articolo  6-bis,

comma 1, il codice identificativo e il numero di protocollo  previsti

dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 6-bis.

2. Per le  imbarcazioni  battenti  bandiera  di  altri  Stati

membri,  il  rifornimento  e'  effettuato  previa  esibizione   della

documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui dati  identificativi

sono riportati nel memorandum d'imbarco, nonche' dei documenti  utili

a comprovare l'utilizzo diretto  dell'imbarcazione  medesima  per  lo

svolgimento di una delle attivita' indicate all'articolo 1, comma  2,

per le quali e' concessa l'esenzione.

3. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche

per i rifornimenti diretti. Per tali rifornimenti, gli adempimenti di

cui al comma 1 sono espletati dal depositario autorizzato o da un suo

delegato. Per i medesimi rifornimenti nel memorandum di cui al  comma

1 sono indicati altresi' i dati identificativi del  deposito  fiscale

mittente  e  la  targa  dell'autocisterna  o  l'identificativo  della

bettolina  utilizzata;  al  memorandum  e'  allegato   lo   scontrino

rilasciato dai misuratori installati sul medesimo veicolo.

4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano

altresi'   per   i   rifornimenti   di   GNL   effettuati    mediante

un'autocisterna, una bettolina  o  un  altro  mezzo  di  rifornimento

navale che trasporti GNL proveniente da un impianto di stoccaggio  di

GNL o da un impianto di GNL non situato nel territorio nazionale; per

tali rifornimenti gli adempimenti di cui al comma  1  sono  espletati

dal  venditore  di  GNL  o  da  un  suo  delegato.  Per  i   medesimi

rifornimenti, nel memorandum di cui al comma 1 e'  indicata  altresi'

la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina  o  del

mezzo  di  rifornimento  navale  utilizzato   nonche'   gli   estremi

identificativi degli impianti di stoccaggio di GNL o  degli  impianti

di GNL non situati  nel  territorio  nazionale  da  cui  il  medesimo

prodotto proviene; al memorandum e' allegato lo scontrino  rilasciato

dai misuratori installati sull'autocisterna ovvero sulla bettolina  o

altro mezzo di rifornimento navale utilizzato.»;

m) all'articolo 8:

1) nel comma 1, dopo la parola: «energetici» sono inserite le

seguenti: «diversi dal GNL»;

2) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  I  controlli

qualitativi sui carburanti esenti di cui al presente regolamento sono

effettuati, anche con riferimento al tenore  di  zolfo,  dall'Agenzia

delle  dogane  e  dei  monopoli  e  dalla  Guardia  di   finanza   in

applicazione  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e

dell'articolo 8 del decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  66  e

successive modificazioni.»;

n) all'articolo 9:

1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per i  prodotti

di cui al comma 1 del presente articolo, provenienti da  altri  Stati

membri,  trovano  applicazione  le   disposizioni   in   materia   di

circolazione degli oli lubrificanti previste dal decreto del Ministro

dell'economia e  delle  finanze  22  aprile  2020,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 2020.»;

2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Nei  casi  di

rifornimento diretto ai soggetti beneficiari,  gli  oli  lubrificanti

esenti circolano con la  scorta  del  documento  DAS,  sul  quale  e'

apposta  l'attestazione  di  ricezione  da   parte   del   comandante

dell'imbarcazione rifornita. In presenza di condizioni di difficolta'

di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  puo'

autorizzare  il  rifornimento  diretto  effettuato  da  depositi   di

commercializzazione di  oli  lubrificanti  detenuti,  in  quanto  non

immessi in consumo, in distinti  reparti,  previa  prestazione  della

cauzione di cui all'articolo  3,  comma  3,  e  tenuta  del  registro

previsto dall'articolo 5.»;

o) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Disposizioni transitorie per i GPL). - 1.  Fino

all'adozione del provvedimento di cui all'articolo  2,  comma  3-bis,

possono essere effettuati  rifornimenti  di  GPL  non  denaturati  in

esenzione dall'accisa  ai  sensi  del  presente  regolamento  con  le

modalita' di cui al presente articolo.

2. All'atto di ogni singola operazione di rifornimento di GPL

esenti per la navigazione, l'esercente provvede a cedere  i  prodotti

ad un prezzo ridotto che tenga conto del valore dell'accisa  gravante

sugli stessi. Il suddetto esercente  provvede  altresi'  a  indicare,

nella corrispondente fattura, l'ammontare dell'imposta non addebitato

al soggetto beneficiario a titolo di esenzione dall'accisa nonche'  a

riportare il quantitativo rifornito, come risultante  dal  memorandum

di cui  all'articolo  7,  nella  parte  dello  scarico  dell'apposito

registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  b),  annotando  sul

medesimo che trattasi di rifornimento di GPL effettuato in esenzione.

3. Per i  rifornimenti  di  GPL  esenti  per  la  navigazione

effettuati ai sensi del comma 2 si procede  al  rimborso  dell'accisa

versata sui GPL ceduti ai soggetti beneficiari, con le  modalita'  di

cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento adottato con il  decreto

del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996,  n.  689.  A  tal  fine,

l'esercente presenta all'ufficio competente, entro il mese successivo

a ciascun bimestre solare, una domanda di rimborso riepilogativa  dei

rifornimenti effettuati ai sensi del comma 2  del  presente  articolo

con l'indicazione, per ciascuno di essi, del soggetto beneficiario  e

della data del rifornimento. Alla domanda e' allegata:

a) copia dei relativi memorandum di cui all'articolo 7;

b) copia delle fatture di vendita dei  GPL  esenti  per  la

navigazione, nelle quali e' evidenziato l'ammontare  dell'accisa  non

addebitata al soggetto beneficiario.

4. I rifornimenti diretti di GPL esenti  per  la  navigazione

non  denaturati  possono  essere  effettuati  previa   autorizzazione

rilasciata dall'ufficio competente, che stabilisce le  modalita'  per

la loro esecuzione.

5.  Sono  fatti  salvi  gli  altri  adempimenti  contabili  e

amministrativi previsti dal presente regolamento.»;

p) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' aggiunto  il  seguente:

«3-bis. Ai fini del presente  regolamento,  il  valore  convenzionale

medio del coefficiente di trasformazione liquido-gas per il GNL, alle

condizioni normali di 0° C e 1,01325 bar  e'  determinato  in  misura

pari a 600.».

q) l'allegato e' sostituito dai seguenti:

 

Parte di provvedimento in formato grafico
 (l'allegato è disponibile in fondo alla pagina)

                               Art. 2

                      Disposizioni transitorie

1. I soggetti titolari di una infrastruttura per lo  stoccaggio  di

GNL, che  sono  gia'  in  possesso  di  un  codice  ditta  rilasciato

dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che intendono  effettuare

l'attivita' di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  d-bis),  del

regolamento adottato con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, come novellato  dal  presente

regolamento,  integrano  la  documentazione  prevista   dall'articolo

3-ter, commi 1, 2 e in particolare quella inerente agli strumenti  di

misura di cui al medesimo articolo 3-ter, comma 5 del regolamento  n.

225 del 2015, come novellato dal  presente  regolamento,  qualora  la

stessa  documentazione  non  sia  gia'  in  possesso  della  medesima

Agenzia.

2. I soggetti gia' muniti dell'autorizzazione di  cui  all'articolo

26, comma 10, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, che intendono  effettuare  l'attivita'  di  cui

all'articolo 3-quater, comma  1,  del  regolamento  adottato  con  il

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre  2015,

n.  225,  come  novellato  dal  presente  regolamento,  integrano  la

documentazione  prevista  dall'articolo  3-quater,   comma   2,   del

regolamento n. 225 del 2015, come novellato dal presente regolamento,

qualora la stessa non sia gia' in possesso della medesima Agenzia.

 

                               Art. 3

                         Disposizioni finali

1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  hanno  effetto  a

decorrere dal primo giorno del  secondo  mese  successivo  alla  data

della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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