Carburanti: ribassate le aliquote di accisa con il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 24 giugno 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2022, n. 154).
Le misure, valide dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022, riguardano:
- benzina;
- oli da gas o gasolio usato come carburante;
- gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti;
- gas naturale usato per autotrazione.
Gli esercenti i depositi commerciali dei prodotti energetici di cui sopra e gli impianti di distribuzione stradale di carburanti devono comunicare, entro il 9 agosto 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 2 agosto 2022.
A copertura delle minori entrate sono stanziati 916,03 milioni di euro.
Qui il nuovo regolamento sui criteri di sostenibilità dei biocarburanti
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 24 giugno 2022.
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Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 24 giugno 2022
Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come
carburanti, periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022. (22A03887)
(Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2022, n. 154)
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che
sottopone ad accisa i prodotti energetici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti
energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per
riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le
maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle
variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio
greggio;
Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007,
che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di
cui al comma 290 del medesimo art. 1;
Visto l'art. 1-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che:
al comma 1, ridetermina, per il periodo dal 3 maggio all'8 luglio
2022, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio usato come
carburante, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come
carburanti e sul gas naturale usato per autotrazione nonche'
l'aliquota IVA applicabile al gas naturale usato per autotrazione;
al comma 8, dispone che il decreto di cui all'art. 1, comma 290,
della predetta legge n. 244 del 2007 puo':
essere adottato anche con cadenza diversa da quella prevista
dall'art. 1, comma 291 della medesima legge n. 244 del 2007 per
rideterminare le aliquote di accisa applicate alla benzina, al
gasolio, ai gas di petrolio liquefatti e al gas naturale, ferme
restando le condizioni di cui al medesimo comma 291;
contenere disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita
dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della Tabella A del testo
unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504;
prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalita', da parte
degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del predetto
testo unico delle accise e degli esercenti gli impianti di
distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b),
del medesimo art. 25 di trasmettere i dati relativi alle giacenze,
rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti
energetici per i quali il medesimo decreto dispone la riduzione della
relativa aliquota di accisa;
prevedere anche l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al
gas naturale usato per autotrazione;
Considerato che l'aliquota ridotta sul gasolio commerciale, di cui
al numero 4-bis della Tabella A del predetto testo unico delle
accise, e' stabilita nella misura di 403,22 euro per mille litri;
Considerato inoltre che, con riferimento al periodo 1° aprile 2022
- 31 maggio 2022, si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1,
comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007 per l'adozione del
decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo al
medesimo, in particolare, le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato relativi alla definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi
inerenti precedentemente attribuiti al Ministero dello sviluppo
economico;
Decreta:
Art. 1
Disposizioni in materia accisa e di imposta
sul valore aggiunto su alcuni carburanti
1. A decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono
rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per
mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro
cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio
commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis, della
Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2
agosto 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo art. 25 trasmettono, entro il 9 agosto 2022,
all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, con le modalita' di cui all'art. 19-bis del predetto testo
unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei
prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati
come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e
impianti alla data del 2 agosto 2022.
Art. 2
Compensazione dell'incremento
dell'imposta sul valore aggiunto
1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art.
1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con 916,03 milioni di euro,
relativi al maggior gettito conseguito nel periodo 1° aprile - 31
maggio 2022 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul
valore aggiunto.