Carburanti: ribassate le aliquote di accisa

Le disposizioni, valide dal 9 luglio al 2 agosto 2022, nel decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 24 giugno 2022

Carburanti: ribassate le aliquote di accisa con il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 24 giugno 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2022, n. 154).

Le misure, valide dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022, riguardano:

  • benzina;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante;
  • gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti;
  • gas naturale usato per autotrazione.

Gli esercenti i depositi commerciali dei prodotti energetici di cui sopra e gli impianti di distribuzione stradale di carburanti devono comunicare, entro il 9 agosto 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi  dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 2 agosto 2022.

A copertura delle minori entrate sono stanziati 916,03  milioni  di  euro.

Qui il nuovo regolamento sui criteri di sostenibilità dei biocarburanti

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 24 giugno 2022.

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Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 24 giugno 2022 

 

Riduzione delle imposte su  taluni  prodotti  energetici  usati  come
carburanti, periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022. (22A03887) 

(Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2022, n. 154)

 

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Visto l'art. 21 del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative

concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative

sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  che

sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,

n. 633;

Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,

con  il  quale  si  stabilisce  che,   con   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello

sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa  sui  prodotti

energetici  usati  come  carburanti  ovvero  come  combustibili   per

riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare  le

maggiori entrate dell'imposta sul  valore  aggiunto  derivanti  dalle

variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del  petrolio

greggio;

Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n.  244  del  2007,

che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di

cui al comma 290 del medesimo art. 1;

Visto l'art.  1-bis,  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,

convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che:

al comma 1, ridetermina, per il periodo dal 3 maggio all'8 luglio

2022, le aliquote di accisa sulla benzina,  sul  gasolio  usato  come

carburante,  sui  gas  di  petrolio  liquefatti  (GPL)   usati   come

carburanti  e  sul  gas  naturale  usato  per  autotrazione   nonche'

l'aliquota IVA applicabile al gas naturale usato per autotrazione;

al comma 8, dispone che il decreto di cui all'art. 1, comma  290,

della predetta legge n. 244 del 2007 puo':

essere adottato anche con cadenza diversa  da  quella  prevista

dall'art. 1, comma 291 della medesima  legge  n.  244  del  2007  per

rideterminare le  aliquote  di  accisa  applicate  alla  benzina,  al

gasolio, ai gas di petrolio  liquefatti  e  al  gas  naturale,  ferme

restando le condizioni di cui al medesimo comma 291;

contenere disposizioni necessarie a  coordinare  l'applicazione

dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante,  diminuita

dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa  sul

gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della Tabella A del  testo

unico delle accise approvato con il decreto  legislativo  26  ottobre

1995, n. 504;

prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalita', da parte

degli  esercenti  i  depositi  commerciali  di  prodotti   energetici

assoggettati ad accisa di cui all'art.  25,  comma  1,  del  predetto

testo  unico  delle  accise  e  degli  esercenti  gli   impianti   di

distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2,  lettera  b),

del medesimo art. 25 di trasmettere i dati  relativi  alle  giacenze,

rilevate presso  i  rispettivi  depositi  e  impianti,  dei  prodotti

energetici per i quali il medesimo decreto dispone la riduzione della

relativa aliquota di accisa;

prevedere anche l'applicazione di un'aliquota  IVA  ridotta  al

gas naturale usato per autotrazione;

Considerato che l'aliquota ridotta sul gasolio commerciale, di  cui

al numero 4-bis della  Tabella  A  del  predetto  testo  unico  delle

accise, e' stabilita nella misura di 403,22 euro per mille litri;

Considerato inoltre che, con riferimento al periodo 1° aprile  2022

- 31 maggio 2022, si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1,

comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007  per  l'adozione  del

decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,

come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,

convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n.  55,  che

ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo  al

medesimo, in particolare, le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo

Stato relativi alla definizione degli  obiettivi  e  delle  linee  di

politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi

inerenti  precedentemente  attribuiti  al  Ministero  dello  sviluppo

economico;

 

Decreta:

                               Art. 1 

             Disposizioni in materia accisa e di imposta 

              sul valore aggiunto su alcuni carburanti 

1. A decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del  testo  unico

delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

approvato con il decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504  e

successive  modificazioni,   dei   sotto   indicati   prodotti   sono

rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per

mille litri;

3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:

182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro

cubo;

b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per

autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul

gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),

numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio

commerciale usato come carburante, di  cui  al  numero  4-bis,  della

Tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.

504 del 1995, non si applica per il periodo dal 9 luglio  2022  al  2

agosto 2022.

3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici

assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del  testo  unico

di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995  e  gli  esercenti  gli

impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma  2,

lettera b), del medesimo art. 25 trasmettono, entro il 9 agosto 2022,

all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli, con le modalita' di cui all'art. 19-bis del predetto  testo

unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi  dei

prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente  articolo  usati

come  carburante  giacenti  nei  serbatoi  dei  relativi  depositi  e

impianti alla data del 2 agosto 2022.

 

                               Art. 2 

                    Compensazione dell'incremento 

                  dell'imposta sul valore aggiunto 

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art.

1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma  290,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con  916,03  milioni  di  euro,

relativi al maggior gettito conseguito nel periodo  1°  aprile  -  31

maggio 2022 in relazione ai  versamenti  periodici  dell'imposta  sul

valore aggiunto.

 

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