Novità per l'applicazione del CLP (regolamento CE n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, comprese quelle pericolose) ai generatori di aerosol. È l'effetto delle modifiche al D.P.R. n. 741/1982, introdotte dal D.M. Sviluppo economico 18 dicembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2018, n. 29), in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento CLP.
A seguire il testo integrale del D.M. Sviluppo economico 18 dicembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 18 dicembre 2017
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982,
n. 741, in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre
2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto
riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e
adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento
CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele. (18A00782)
in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2018, n. 29
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
741 recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975
relativa ai generatori aerosol», ed in particolare l'art. 7 che
demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, e del
Ministro della sanita', ora Ministro della salute, l'adozione delle
modifiche alle norme tecniche di cui all'allegato del decreto stesso
per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6, 7 e 10
della direttiva 75/324/CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' 8 maggio
1997, n. 208 «Regolamento recante recepimento della direttiva
94/1/CEE della Commissione, riguardante adeguamento tecnico della
direttiva 75/324/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol»;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 352 recante «Disposizioni sui
beni culturali» che all'art. 12 reca «Norme sui generatori aerosol
contenenti vernici»;
Visto il regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12, recante
«Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle
quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.», ed in
particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo che
contiene disposizioni derogatorie dell'art. 4, primo comma, lettera
e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del
1982;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro della salute 25 febbraio 2011, registrato alla Corte
dei conti il 15 aprile 2011, Ufficio controllo atti Ministeri
attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 60, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011, con il quale sono state
apportate ulteriori modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica n. 741 del 1982, in attuazione della direttiva 2008/47/CE
della Commissione in data 8 aprile 2008 che modifica, per adeguarla
al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
aerosol;
Visto il regolamento (CE) 8 maggio 2013, n. 487/2013/UE recante
modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro della salute 24 giugno 2014, registrato alla Corte
dei conti il 18 luglio 2014, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF,
reg.ne prev. n. 2750, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184
del 9 agosto 2014, con il quale sono state apportate ulteriori
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982
relativo agli aerosol, in attuazione della direttiva 2013/10/UE;
Vista la direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione del 21 novembre
2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto
riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e
adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e miscele, ed in particolare l'art. 1 che modifica
l'allegato della direttiva 75/324/CEE;
Considerato l'Allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 - come
modificato dal regolamento (UE) n. 487/2013 - recante «Disposizioni
relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e
delle miscele pericolose» ed in particolare l'esplicazione sulla
tabella recante i nuovi elementi dell'etichetta per aerosol;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea», ed in
particolare l'art. 35, comma 3, secondo cui le direttive dell'Unione
europea possono essere recepite, «ove di contenuto non normativo, con
atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza
prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri
interessati»;
Ritenuto di dover dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2037 con
atto amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 7 del sopra
richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 e
dall'art. 35, comma 3, della legge n. 134 del 2012;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982
1. Il testo dell'allegato al decreto del Presidente della
Repubblica n. 741 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni,
e' ulteriormente modificato come segue:
a) il punto 2.2 e' sostituito dal seguente:
«2.2. Etichettatura
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal
regolamento (UE) n. 487/2013, su ogni generatore aerosol si devono
apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti
indicazioni:
a) quando l'aerosol e' classificato come "non infiammabile" secondo
i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri
elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 3 di cui
all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
b) quando l'aerosol e' classificato come "infiammabile" secondo i
criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi
dell'etichetta per aerosol di categoria 2 di cui all'allegato I,
tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
c) quando l'aerosol e' classificato come "estremamente
infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza
"Pericolo" e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di
categoria 1 di cui all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento
(CE) n. 1272/2008;
d) se l'aerosol e' un prodotto di consumo il consiglio di prudenza
P102 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.1, del regolamento
(CE) n. 1272/2008;
e) le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori
dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol e'
accompagnato da istruzioni d'uso separate, queste devono recare tali
precauzioni d'impiego supplementari.».
b) il punto 3.1.2 e' sostituito dal seguente:
«3.1.2. A 50 °C la pressione nel generatore aerosol non deve
superare i valori indicati nella seguente tabella, in funzione del
tenore dei gas nel generatore aerosol:
=====================================================
| Tenore dei gas | Pressione a 50 °C |
+=============================+=====================+
| Gas liquefatto o miscela di | |
| gas con un campo di | |
|infiammabilita' con l'aria a | |
| 20 °C e a una pressione | |
| normale di 1,013 bar | 12 bar |
+-----------------------------+---------------------+
| Gas liquefatto o miscela di | |
| gas non aventi un campo di | |
|infiammabilita' con l'aria a | |
| 20 °C e a una pressione | |
| normale di 1,013 bar | 13,2 bar |
+-----------------------------+---------------------+
|Gas compressi o gas disciolti| |
|sotto pressione non aventi un| |
|campo di infiammabilita' con | |
| l'aria a 20 °C e a una | |
| pressione normale di 1,013 | |
| bar | 15 bar» |
+-----------------------------+---------------------+
Art. 2
Decorrenza, disposizioni finali
Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 12
febbraio 2018.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee - ai fini della
comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 2, comma 1,
della direttiva (UE) 2016/2037.

