Combustibili: le regole per l’utilizzo dei vinaccioli

Modificato l'allegato X  della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Pubblicato il regolamento relativo all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell'elenco di combustibili di cui all'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, relativa alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera.

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Lo ha disposto il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2019, n. 74 che ha dettato le caratteristiche qualitative di conformità relative a:

  • tasso di umidità;
  • livelli di n-esano;
  • percentuale di ceneri sul secco;
  • potere calorifico inferiore sul secco;
  • potere calorifico inferiore sul tal quale;
  • livello dei solventi organici.

Di seguito il testo integrale del D.M. n. 74/2019.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2019, n. 74

Regolamento  relativo  all'inserimento  della  farina  di  vinaccioli
disoleata nell'allegato X, parte II, sezione IV,  paragrafo  1,  alla
parte  quinta  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152.
(19G00080) 

in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2019, n. 183

 

Vigente al: 21-8-2019

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo  293,  comma  1,

che dispone che negli impianti produttivi  e  civili  previsti  dalla

parte  quinta  del  medesimo  decreto  legislativo,  possono   essere

utilizzati come  combustibili  esclusivamente  i  materiali  elencati

nell'allegato X alla parte quinta, nonche' l'articolo 281,  comma  5,

ai sensi del quale gli allegati alla parte  quinta  di  tale  decreto

possono essere modificati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro

della salute ed il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281;

Visto l'articolo  40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

Considerato che gli accertamenti condotti in  sede  di  istruttoria

tecnica  effettuati  anche  attraverso  la   valutazione   di   studi

scientifici e ricerche nell'ambito dei requisiti gia'  fissati  dalla

norma tecnica UNI 11459 del  2016,  hanno  permesso  di  definire  la

sussistenza di requisiti funzionali  tali  da  assicurare  che  l'uso

della farina di vinaccioli  disoleata  e'  da  ritenersi  compatibile

sotto  il  profilo  ambientale  e  di  tutela  contro  l'inquinamento

atmosferico;

Considerato che ai sensi dell'allegato  X,  parte  II,  sezione  4,

punto 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, la possibilita' di utilizzare la farina  di  vinaccioli  come

biomassa combustibile e' subordinata alla sussistenza  dei  requisiti

previsti per i sottoprodotti dalla parte IV del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 stesso;

Considerato che la disoleazione dei vinaccioli effettuata  mediante

il processo descritto  dall'articolo  1  del  presente  decreto  puo'

costituire  normale  pratica  industriale  ai   sensi   dell'articolo

184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152, e dell'articolo 6 del  Regolamento  di  cui  al  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  del

13 ottobre 2016, n. 264;

Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con  nota  del

19 settembre 2017;

Acquisito il concerto del Ministro dello  sviluppo  economico  reso

con nota del 24 marzo 2017;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza  unificata  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  reso

nella seduta del 25 maggio 2017;

Udito il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione

consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 novembre 2017

e il parere definitivo reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2018;

Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

effettuata con nota del 13 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo  17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della  direttiva  (UE)

2015/1535 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  che  prevede  una

procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche

e delle regole relative ai servizi della societa'  dell'informazione,

con nota del 29 marzo 2018;

 

Adotta

 

il seguente regolamento:

                               Art. 1 

Modifiche alla Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi  1

e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al paragrafo 1, Sezione 4, Parte II, Allegato X  della  parte  V

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h)  e'

aggiunta la seguente lettera:

«h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente  le  caratteristiche

riportate nella tabella seguente,  ottenuta  dalla  disoleazione  dei

vinaccioli con n-esano per l'estrazione di olio di  vinaccioli  e  da

successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti  meccanici  e

lavaggi,  purche'  tutti  i  predetti  trattamenti  siano  effettuati

all'interno del medesimo stabilimento; tali requisiti,  nel  caso  di

impiego del  prodotto  al  di  fuori  dello  stabilimento  stesso  di

produzione,  devono  risultare  da  un  sistema  di   identificazione

conforme a quanto stabilito al paragrafo 3.

 

=====================================================================

|                     |          |       Valori      |              |

|                     |          |minimi/massimi UNI |  Metodi di   |

|    Caratteristica   |  Unita'  |    11459:2016     |   analisi    |

|=====================|==========|===================|==============|

|                     |  % (m di |                   |              |

|                     |  H2O/m   |                   |    UNI EN    |

|       Umidita'      | totale)  |       ≤ 15        | 14774-1/2/3  |

+---------------------+----------+-------------------+--------------+

|       N-Esano       |   mg/kg  |       ≤ 30        |  UNI 22609   |

+---------------------+----------+-------------------+--------------+

|   Ceneri sul secco  |  % (m/m) |       ≤ 5,9       | UNI EN 14775 |

+---------------------+----------+-------------------+--------------+

|  Potere calorifico  |          |                   |              |

| inferiore sul secco | MJ/kg ss |       ≥ 16,5      | UNI EN 14918 |

+---------------------+----------+-------------------+--------------+

|  Potere calorifico  |          |                   |              |

|  inferiore sul tal  |          |                   |              |

|quale (umidita' 15%) | MJ/kg tq |       ≥ 15,7      | UNI EN 14918 |

+---------------------+----------+-------------------+--------------+

|  Solventi organici  |          |                   |  UNI EN ISO  |

|      clorurati      |          |         LR        |    16035     |

+---------------------+----------+-------------------+--------------+

| LR: il valore misurato, espresso in mg/kg, deve essere minore     |

| del Limite di Rilevabilita' specifico per il metodo di analisi    |

| indicato in colonna                                               |

+-------------------------------------------------------------------+


2. Al paragrafo 3, Sezione 4, Parte II, allegato X  della  Parte  V

del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono  apportate  le

seguenti modifiche:

a) nell'epigrafe, dopo le parole «lettera f)», sono  aggiunte  le

seguenti: «e lettera h-bis)»;

b) al paragrafo 3.1, dopo le parole «"sansa di oliva disoleata"»,

sono aggiunte le seguenti: «o la denominazione "farina di  vinaccioli

disoleata"».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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