Concorsi vigili del fuoco per ispettore sanitario, vice direttore tecnico-scientifico e ispettore tecnico scientifico

Tre decreti del ministero dell'Interno

Concorsi vigili del fuoco.

Con tre decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2022) il ministero dell'Interno ha reso noti i regolamenti con le modalità di svolgimento dei concorsi per altrettante figure dei vigili del fuoco.

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Concorsi vigili del fuoco: le figure

Le figure per le quali sono stati indetti i concorsi sono le seguenti:

 

  • ispettore sanitario (D.M. 22 marzo n. 47);
  • vice direttore tecnico-scientifico (D.M. 22 marzo n. 48);
  • ispettore tecnico scientifico (D.M. 22 marzo, n. 49).

Qui di seguito i testi integrali dei provvedimenti e, in coda, i relativi allegati.

Ministero dell'Interno
Decreto 22 marzo 2022, n. 47  

Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico e
del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
(22G00056)

(Gazzetta Ufficiale n.111 del 13 maggio 2022)
  Vigente al: 28-5-2022

 

Capo I
Concorso pubblico per esami

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e
successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 114, comma 1,
lettere a) e b), disciplinante l'accesso, rispettivamente, mediante
concorso pubblico per esami e concorso interno per titoli ed esami,
alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 7 del suddetto articolo 114 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare, del concorso pubblico
per esami e del concorso interno per titoli ed esami, le prove di
esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici e i criteri per la formazione delle
graduatorie finali;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in
materia di professioni sanitarie», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visti i decreti del Ministro della sanita' del 27 luglio 2000,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195
del 22 agosto 2000, con cui si e' provveduto all'individuazione dei
titoli relativi alle professioni sanitarie riconosciuti equipollenti
ai diplomi universitari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge 26 febbraio 1999, n. 42, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree
universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 155 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea
magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 gennaio 2009, recante «Determinazione delle classi
delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio
2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 19 febbraio 2009, recante «Determinazione delle classi
dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 25 maggio
2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 11 novembre 2011, recante «Equiparazione dei diplomi
delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e
dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990,
della medesima durata, alle lauree ex D.M. n. 509/99 e alle lauree ex
D.M. n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 22 febbraio 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante
«Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166,
concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 2
aprile 2020, recante «Adeguamento dell'ordinamento didattico della
classe di laurea magistrale LM/41 - Medicina e chirurgia, di cui al
decreto del 16 marzo 2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 103 del 20 aprile 2020;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un
unico regolamento per la disciplina sia del concorso pubblico per
esami, sia del concorso interno per titoli ed esami, per l'accesso
alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari del Corpo
nazione dei vigili del fuoco;
Effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7
maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo
per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008, l'informazione alle
organizzazioni sindacali per le modalita' di espletamento del
concorso pubblico e la concertazione per le modalita' di espletamento
del concorso interno;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del 2 dicembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
riscontrata con nota n. 2358 del 7 marzo 2022 del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo
nazionale», ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante
concorso pubblico per esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le
categorie riservatarie di cui all'articolo 114, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti
riservati alle predette categorie, si applica il criterio
dell'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unita' intera
piu' vicina.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in
via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno
venti volte il numero complessivo dei posti messi a concorso,
l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto
del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
a) fisiologia;
b) patologia generale;
c) elementi di anatomia;
d) elementi di medicina interna.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate
in selezione di personale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche
mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati
pari a venti volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando
che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva
non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi) o frazione equivalente.
Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 7 redige,
secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, l'elenco dei
candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e'
approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data
notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della
pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it,
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.

Art. 3

Prove di esame del concorso pubblico


1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale. Le due prove scritte sono svolte, senza l'ausilio di
strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate ai
commi 2 e 3.
2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato
oppure nella risposta sintetica a quesiti e verte su infermieristica
generale e clinica.
3. La seconda prova scritta consiste in un elaborato vertente sulla
descrizione di procedure di applicazione di protocolli assistenziali
in ambito sanitario e di interventi clinici infermieristici.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato in
ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle
prove scritte di cui ai commi 2 e 3, anche sulle seguenti materie:
a) igiene e medicina del lavoro;
b) elementi di medicina legale;
c) primo soccorso;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo
nazionale.
6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione
della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Capo II
Concorso interno per titoli ed esami

Art. 4

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario del Corpo
nazionale, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante
concorso interno per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it.
3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 114 e 118, comma 1, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in
via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di
autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 5

Prove di esame del concorso interno

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una
prova orale.
2. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a quesiti,
senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte su infermieristica
generale e clinica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulla materia oggetto della
prova scritta di cui al comma 2, anche sulle seguenti materie:
a) igiene e medicina del lavoro;
b) elementi di medicina legale;
c) primo soccorso;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo
nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione
della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 6

Titoli

1. La commissione esaminatrice valuta i titoli di studio elencati,
con i relativi punteggi, nel comma 2 e l'anzianita' di effettivo
servizio, secondo i punteggi di cui al comma 4.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi
punteggi, sono:
a) laurea per le professioni sanitarie di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19
febbraio 2009, ulteriore rispetto a quella fatta valere come
requisito di ammissione al concorso: punti 3,00;
b) laurea diversa da quelle indicate alla lettera a): punti 1,50;
c) laurea magistrale delle professioni sanitarie di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 8 gennaio 2009: punti 4,00;
d) laurea magistrale in medicina e chirurgia: punti 3,50;
e) laurea magistrale diversa da quelle indicate alle lettere c) e
d): punti 2,00;
f) master universitario di I livello avente come requisito di
accesso il possesso di una laurea universitaria per le professioni
sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009: punti 0,30;
g) master universitario di I livello diverso da quelli di cui
alla lettera f): punti 0,15;
h) master universitario di II livello avente come requisito di
accesso il possesso di una delle lauree magistrali di cui alle
lettere c) e d): punti 0,50;
i) master universitario di II livello diverso da quelli di cui
alla lettera h): punti 0,25;
l) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso
di specializzazione istituito dalle Universita', correlato al
possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti
0,75;
m) dottorato di ricerca correlato al possesso di una delle lauree
magistrali di cui alla lettera c): punti 2,00.
3. Sono, altresi', valutabili i diplomi universitari, conseguiti
secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 11 novembre 2011, nonche' le lauree, le lauree specialistiche
e i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici
previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009. Il
punteggio da attribuire e' quello dei titoli di studio cui sono
equiparati.
4. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro
cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo
pari a punti 6,00. Non sono cumulabili tra loro i punteggi per lauree
e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea,
considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale.
5. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti 0,10 punti,
cumulabili fino ad un massimo di punti 1,00. Le frazioni di anno sono
valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
Non e' computabile l'anzianita' di servizio richiesta quale requisito
per la partecipazione al concorso.
6. Sono valutabili esclusivamente i titoli di studio e l'anzianita'
di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine
previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di
partecipazione.
7. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Capo III
Disposizioni comuni

Art. 7

Commissione esaminatrice

1. Per ciascuna procedura concorsuale di cui ai capi I e II, la
commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente del Dipartimento, con
qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore ed e'
composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto
delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno
non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno e
individuati tra professori universitari. Con il medesimo decreto e'
nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun
componente effettivo, un membro supplente, che abbia gli stessi
requisiti del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera
e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con
l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel
bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia
disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai
ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di
equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le
sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle
stesse.

Art. 8

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
dei concorsi

1. Nel concorso pubblico di cui al capo I, la commissione
esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle
risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti
conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo
conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine,
del criterio di preferenza di cui all'articolo 115, comma 4, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui
documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di
concorso oppure che siano pervenuti all'amministrazione dopo la
scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di
regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa.
2. Nel concorso interno di cui al capo II, la commissione
esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti riportati sia nella
prova scritta sia nella prova orale. L'amministrazione redige la
graduatoria finale del concorso tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217.
3. Con decreti del Capo del Dipartimento sono approvate le
graduatorie finali di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nelle graduatorie medesime. Detti
decreti sono pubblicati sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it - Limitatamente al concorso pubblico di cui al capo
I, l'avviso relativo alla graduatoria dei vincitori e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 9

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

 

Ministero dell'Interno
Decreto 22 marzo 2022, n. 48  

Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico
per l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 173
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (22G00057)

(Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2022)
Vigente al: 28 maggio 2022

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e
successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 173,
disciplinante l'accesso mediante concorso pubblico, per esami, alla
qualifica di vice direttore tecnico-scientifico del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 173 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove
di esame, le categorie dei titoli valutabili, a parita' di punteggio,
ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della
graduatoria finale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea
magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre
2009;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166,
concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2019,
recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle
qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo II del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile 10 settembre 2020, con il
quale, ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, e' stata individuata la materia della fisica quale
ulteriore disciplina di interesse del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco afferente all'ambito professionale tecnico-scientifico;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 settembre 2020, che
apporta modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'interno 16 dicembre 2019, individuando, ai sensi dell'articolo
172 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la classe delle
lauree magistrali in fisica (LM-17) per l'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ad integrazione delle classi di
laurea magistrale ad indirizzo tecnico-scientifico ivi previste nelle
materie delle scienze biologiche, chimiche, geologiche,
agro-forestali e psicologiche;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168
del 19 luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 dicembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
riscontrata con nota n. 2360 del 7 marzo 2022 del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato
«Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per
esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il bando di concorso indica il numero di posti attribuito a
ciascun ambito professionale tecnico-scientifico che si intende
attivare, assicurando l'assunzione di almeno una unita' di personale
per ciascun ambito tra quelli individuati nell'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 173 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le
categorie riservatarie di cui all'articolo 173, comma 3, del medesimo
decreto legislativo.
5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in
via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate per il singolo ambito
professionale tecnico-scientifico previsto dal bando superi di almeno
dieci volte il numero dei posti messi a concorso per il medesimo
ambito, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con
decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova
preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla vertenti, con riferimento a ciascun ambito
professionale tecnico-scientifico, sulle materie oggetto delle prove
scritte ed orali indicate nell'allegato 1.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate
in selezione di personale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche
mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame per il singolo ambito
professionale tecnico-scientifico un numero di candidati pari a dieci
volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la
votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo'
essere inferiore a 6/10 (sei/decimi) o frazione equivalente. Sono
ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. Per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico previsto
dal bando, le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 3
redigono, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno,
l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Gli
elenchi sono approvati con decreto del Capo del Dipartimento. Con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della
pubblicazione, sul sito internet istituzionale
http://www.vigilfuoco.it/, degli elenchi dei candidati ammessi a
sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.

Art. 3

Commissioni esaminatrici

1. Per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, la
commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale
del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti
nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro,
dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante e
individuati tra i professori universitari. Con il medesimo decreto e'
nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun
componente, un membro supplente, che abbia gli stessi requisiti del
componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di
informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con
l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel
bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia
disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai
ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 4

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale.
2. Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato,
ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di
strumenti informatici, e vertono sulle materie indicate, con
riferimento a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico,
nell'allegato 1.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte:
a) per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico: sulle
specifiche materie delle prove scritte e della prova orale indicate
nell'allegato 1;
b) per tutti gli ambiti professionali tecnico-scientifici: sulla
normativa inerente alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
sull'ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento; sull'ordinamento del personale del Corpo
nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione
della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 5

Titoli

1. La commissione esaminatrice di ciascun ambito professionale
tecnico-scientifico valuta, a parita' di punteggio, i seguenti
titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria di
merito di cui all'articolo 6, del seguente ordine di preferenza:
a) abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di
cui all'allegato 1;
b) dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali di cui
all'allegato 1;
c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale
requisito di partecipazione al concorso.

Art. 6

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
dei concorsi

1. La commissione esaminatrice di ciascun ambito
tecnico-scientifico previsto nel bando forma la graduatoria di merito
sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media
dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella
prova orale, e valutando, in caso di parita' di punteggio, i titoli
di cui all'articolo 5. L'amministrazione redige le graduatorie finali
del concorso, per ciascun ambito tecnico-scientifico, tenendo conto,
in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del
criterio di preferenza di cui all'articolo 173, comma 5, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non
sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che
siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine
stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale
da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione
stessa.
2. Con decreti del Capo del Dipartimento sono approvate le
graduatorie finali del concorso, distinte per ambito
tecnico-scientifico, e sono dichiarati vincitori i candidati
utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Detti decreti sono
pubblicati sul sito internet istituzionale http://www.vigilfuoco.it/,
previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Art. 7

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

 

Ministero dell'Interno
Decreto 29 marzo 2022, n. 49  

Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico e
del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore
tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217. (22G00058)

 

(Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2022)
Vigente al: 28-5-2022

Capo I
Concorso pubblico per esami

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e
successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 102, comma 1,
lettere a) e b), disciplinante l'accesso, rispettivamente, mediante
concorso pubblico per esami e concorso interno per titoli ed esami,
alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 7 del suddetto articolo 102 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare, del concorso pubblico
per esami e del concorso interno per titoli ed esami, le prove di
esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici e i criteri per la formazione delle
graduatorie finali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree
universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 155 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea
magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante
«Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166,
concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un
unico regolamento per la disciplina sia del concorso pubblico per
esami, sia del concorso interno per titoli ed esami, per l'accesso
alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-scientifici
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7
maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo
per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008, l'informazione alle
organizzazioni sindacali per le modalita' di espletamento del
concorso pubblico e la concertazione per le modalita' di espletamento
del concorso interno;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 dicembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
riscontrata con nota n. 2835 del 17 marzo 2022 del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di accesso e bandi del concorso pubblico

1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo
nazionale», ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante
concorso pubblico per esami.
2. Il bando di concorso, per ciascun ambito tecnico-scientifico
individuato al comma 3, e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. I bandi di concorso indicano il numero di posti attribuito a
ciascun ambito tecnico-scientifico che si intende attivare,
assicurando l'assunzione di almeno una unita' di personale per
ciascuno tra gli ambiti di seguito specificati, fermo restando il
rispetto del limite numerico complessivo della dotazione organica:
a) ambito bio-chimico;
b) ambito energetico;
c) ambito costruzioni e impianti.
4. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le
categorie riservatarie di cui all'articolo 102, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti
riservati alle predette categorie, si applica il criterio
dell'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unita' intera
piu' vicina.
5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in
via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate per il singolo ambito
tecnico-scientifico previsto dal bando superi di almeno dieci volte
il numero complessivo dei posti messi a concorso per il medesimo
ambito, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con
decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova
preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla finalizzati ad accertare le capacita'
logico-deduttive e analitiche e la conoscenza delle materie di
seguito specificate distintamente per ciascun ambito professionale
tecnico-scientifico:
a) ambito bio-chimico: elementi di chimica ed elementi di
biologia;
b) ambito energetico: elementi di fisica ed elementi di chimica;
c) ambito costruzioni e impianti: elementi di matematica (algebra
e geometria) ed elementi di fisica.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate
in selezione di personale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche
mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame, per il singolo ambito
professionale tecnico-scientifico, un numero di candidati pari a
dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la
votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo'
essere inferiore a 6/10 (sei/decimi) o frazione equivalente. Sono
ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. Per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto dal bando, le
commissioni esaminatrici di cui all'articolo 7 redigono, secondo
l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un distinto elenco
dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Ciascun
elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data
notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della
pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it,
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.

Art. 3

Prove di esame del concorso pubblico

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale. Le due prove scritte sono svolte, senza l'ausilio di
strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate ai
commi 2 e 3.
2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato
oppure nella risposta sintetica a quesiti sulle materie,
differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico
previsto nel bando, nell'allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto, ed afferenti al gruppo A.
3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato
oppure nella risposta sintetica a quesiti sulle materie,
differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico
previsto nel bando, nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo B.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato in
ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle
prove scritte di cui ai commi 2 e 3, differenziate in funzione dello
specifico ambito tecnico-scientifico, anche sulle seguenti materie
comuni a tutti gli ambiti:
a) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo
nazionale.
6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione
della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

 

Capo II
Concorso interno per titoli ed esami

Art. 4

Modalita' di accesso e bandi del concorso interno

1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del
Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante
concorso interno per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso, per ciascun ambito tecnico-scientifico
individuato al comma 3, e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it.
3. I bandi di concorso indicano il numero di posti attribuito a
ciascun ambito tecnico-scientifico che si intende attivare,
assicurando l'assunzione di almeno una unita' di personale per
ciascuno tra gli ambiti di seguito specificati, fermo restando il
rispetto del limite numerico complessivo della dotazione organica:
a) ambito bio-chimico;
b) ambito energetico;
c) ambito costruzioni e impianti.
4. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 102, commi 1, lettera b)
e 3, e 106, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in
via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di
autenticazione in uso presso il Dipartimento.

 

Art. 5

Prove di esame del concorso interno

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una
prova orale.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure
nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti
informatici, sulle materie, differenziate e specificate per ciascun
ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1 ed
afferenti al gruppo A.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte sulle materie, differenziate e specificate
per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando,
nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo A e al gruppo B, nonche' sulle
seguenti materie comuni a tutti gli ambiti:
a) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo
nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione
della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 6

Titoli

1. La commissione esaminatrice di ciascun ambito professionale
tecnico-scientifico valuta, in base alle categorie e ai punteggi
indicati nel presente articolo, i titoli di studio e le abilitazioni
professionali, nonche' l'anzianita' di effettivo servizio secondo i
punteggi di cui al comma 4.
2. I titoli di studio e le abilitazioni professionali ammessi a
valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree ad indirizzo tecnico-scientifico di seguito indicate o
equiparate: punti 3,00
1. biotecnologie (classe L-02);
2. scienze biologiche (classe L-13);
3. scienze e tecnologie agrarie e forestali (classe L-25);
4. scienze e tecnologie chimiche (classe L-27);
5. scienze e tecnologie farmaceutiche (classe L-29);
6. scienze e tecnologie fisiche (classe L-30);
7. scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (classe
L-32);
8. scienze geologiche (classe L-34);
9. laurea conseguita al termine di un corso di laurea in
ingegneria o in architettura (tutte le classi);
b) lauree diverse da quelle indicate alla lettera a): punti 1,50;
c) lauree magistrali ad indirizzo tecnico-scientifico di seguito
indicate o equiparate: punti 4,00
1. biologia (classe LM-06);
2. biotecnologie agrarie (classe LM-07);
3. biotecnologie industriali (classe LM-08);
4. biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe
LM-09);
5. fisica (classe LM-17);
6. scienze chimiche (classe LM-54);
7. scienze della natura (classe LM-60);
8. scienze e tecnologie agrarie (classe LM-69);
9. scienze e tecnologie della chimica industriale (classe
LM-71);
10. scienze e tecnologie forestali e ambientali (classe LM-73);
11. scienze e tecnologie geologiche (classe LM-74);
12. scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (classe
LM-75);
13. scienze geofisiche (classe LM-79);
14. laurea magistrale conseguita al termine di un corso di
laurea magistrale in ingegneria o in architettura (tutte le classi);
d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera c):
punti 2,00;
e) master universitario di I livello avente come requisito di
accesso il possesso di una delle lauree di cui alla lettera a): punti
0,30;
f) master universitario di I livello diversi da quelli di cui
alla lettera e): punti 0,15;
g) master universitario di II livello avente come requisito di
accesso il possesso di una delle lauree magistrali di cui alla
lettera c): punti 0,50;
h) master universitario di II livello diversi da quelli di cui
alla lettera g): punti 0,25;
i) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso
di specializzazione istituito dalle Universita', correlato al
possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti
0,75;
l) dottorato di ricerca correlato al possesso di una delle lauree
magistrali di cui alla lettera c): punti 2,00;
m) abilitazione professionale correlata al titolo di studio
costituente requisito di partecipazione al concorso, oppure
abilitazione professionale correlata alle lauree di cui alle lettere
a) e c): punti 0,50. Tale punteggio non e' cumulabile qualora il
candidato sia in possesso di piu' abilitazioni.
3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro
cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo
pari a punti 6,00. Non sono cumulabili tra loro i punteggi per lauree
e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea,
considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale.
4. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti 0,10 punti,
cumulabili fino a un massimo di punti 1,00. Le frazioni di anno sono
valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
Non e' computabile l'anzianita' di servizio richiesta quale requisito
per la partecipazione al concorso.
5. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di
effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine
previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di
partecipazione.
6. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Capo III
Disposizioni comuni

Art. 7

Commissioni esaminatrici

1. Per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, la
commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente del Dipartimento, con
qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e
composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto
delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno
non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno e
individuati tra docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado o tra professori universitari. Con il
medesimo decreto e' nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento
di ciascun componente effettivo, un membro supplente, che abbia gli
stessi requisiti del componente effettivo. Per le prove di lingua
straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione
con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste
nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia
disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai
ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di
equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 8

Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. Nel concorso pubblico di cui al capo I, la commissione
esaminatrice di ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando
forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle
prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove
scritte al voto conseguito nella prova orale. L'amministrazione
redige la graduatoria finale del concorso, distinta per ciascun
ambito tecnico-scientifico, tenendo conto, in caso di parita' nella
graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui
all'articolo 103, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di
preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal bando di concorso oppure che siano pervenuti all'amministrazione
dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi
di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa.
2. Nel concorso interno di cui al capo II, la commissione
esaminatrice di ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando
forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli ai voti riportati sia nella prova scritta sia
nella prova orale. L'amministrazione redige le graduatorie finali del
concorso per ciascun ambito tecnico-scientifico, tenendo conto di
quanto previsto dall'articolo 102, comma 4, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
3. Con decreti del Capo del Dipartimento sono approvate le
graduatorie finali di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Detti
decreti sono pubblicati sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana limitatamente al concorso pubblico di cui
al capo I.

Art. 9

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

 

 

Allegati

ALLEGATO D.M. n 48/2022

ALLEGATO D.M. 49/2022

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