Contenitori per alimenti: più controlli sui materiali

Con il D.Lgs. n. 29/2017 prende il via la disciplina sanzionatoria per le violazioni di una serie di regolamenti relativi a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti

Al via la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni relative a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

In particolare, il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 (in gazzetta ufficiale del 18 marzo 2017, n. 65) disciplina le sanzioni per le violazione dei regolamenti (Ce) nn. 1935/2004, 1895/2005, 2023/2006, 282/2008, 450/2009 e 10/2011.

Le sanzioni riguardano:

  • produzione, commercializzazione e utilizzo;
  • etichettatura;
  • obblighi di comunicazione;
  • rintracciabilità;
  • buone pratiche di fabbricazione;
  • requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti;
  • materiali e oggetti di plastica (anche riciclata);
  • utilizzo di alcuni derivati epossidici.

Di seguito il testo integrale del D.Lgs. n. 29/2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29


Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui  ai

regolamenti  (CE)  n.  1935/2004,  n.  1895/2005,  n.  2023/2006,  n.

282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti

destinati a venire a contatto con  prodotti  alimentari  e  alimenti.

(17G00040)


         in gazzetta ufficiale del 18 marzo 2017, n. 65

Vigente al: 2-4-2017 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;

  Vista la  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  ed  in  particolare

l'articolo 33;

  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2013 - secondo

semestre ed in particolare l'articolo 2;

  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al

sistema penale;

  Vista la legge 30 aprile  1962,  n.  283,  recante  modifica  degli

articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  Testo  Unico  delle  leggi

sanitarie approvato con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,

recante disciplina igienica della produzione e  della  vendita  delle

sostanze alimentari e delle bevande;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.

777, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893  relativa  ai

materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti

alimentari e successive modifiche;

  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante

depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25  giugno  1999,

n. 205;

  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i

requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce

l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel

campo della sicurezza alimentare;

  Visto il decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  190,  disciplina

sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002  che

stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione

alimentare,  istituisce  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza

alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;

  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  193,  recante

attuazione  della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in

materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti

comunitari nel medesimo settore,  in  particolare  l'articolo  2  che

definisce le autorita' competenti ai controlli ufficiali;

  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a

verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di

alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e  gli  oggetti

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga

le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e,  in  particolare,  l'articolo

25;

  Visto il regolamento (CE) n. 1895/2005  della  Commissione  del  18

novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di  alcuni  derivati

epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con

prodotti alimentari;

  Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006  della  Commissione  del  22

dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei  materiali  e

degli  oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con   i   prodotti

alimentari;

  Visto il regolamento (CE) n.  282/2008  della  Commissione  del  27

marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata

destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il  regolamento

(CE) n. 2023/2006;

  Visto il regolamento (CE) n. 450/2009  della  Commissione,  del  29

maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti  destinati

a venire a contatto con i prodotti alimentari;

  Visto il regolamento (UE)  n.  10/2011  della  Commissione  del  14

gennaio 2011, concernente materiali e  oggetti  di  materia  plastica

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano

nella seduta del 3 agosto 2016;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 10 febbraio 2017;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro della giustizia, di concerto con i  Ministri  della  salute,

dello sviluppo  economico,  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;


                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                  Campo di applicazione e definizioni

  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la

violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004

riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire  a  contatto

con i prodotti alimentari e che  abroga  le  direttive  80/590/CEE  e

89/109/CEE, di seguito denominato «regolamento».

  2. Il presente decreto reca altresi'  la  disciplina  sanzionatoria

del  regolamento  (CE)  n.  2023/2006   sulle   buone   pratiche   di

fabbricazione dei materiali e degli  oggetti  destinati  a  venire  a

contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n.  282/2008

relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata  destinati

al contatto con  gli  alimenti,  del  regolamento  (CE)  n.  450/2009

concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a  venire  in

contatto  con  gli  alimenti,  del  regolamento   (CE)   n.   10/2011

riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire  in

contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 1895/2005

relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati  epossidici  in

materiali e oggetti destinati a  entrare  in  contatto  con  prodotti

alimentari  e  di  altre   misure   specifiche   emanate   ai   sensi

dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

  3. Le sanzioni del presente decreto si  riferiscono  all'oggetto  e

all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento e di

cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2023/2006.

  4. Ai fini del presente decreto si assumono le definizioni  di  cui

all'articolo 2 del regolamento, all'articolo 3 del  regolamento  (CE)

n. 2023/2006,  all'articolo  3  del  regolamento  (CE)  n.  450/2009,

all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 282/2008, all'articolo  3  del

regolamento (CE) n.  10/2011  e  all'articolo  1,  paragrafo  2,  del

regolamento (CE) n. 1895/2005.

                               Art. 2

        Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3

                  del regolamento (CE) n. 1935/2004

  1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  l'operatore  economico,

che, in violazione dell'articolo  3,  lettera  a),  del  regolamento,

produce o immette sul mercato o  utilizza  in  qualunque  fase  della

produzione, della trasformazione o della  distribuzione  materiali  o

oggetti, che  trasferiscono  ai  prodotti  alimentari  componenti  in

quantita' tale da costituire un pericolo  per  la  salute  umana,  e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da euro 10.000 a euro 80.000.

  2.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  paragrafo  1,   del

regolamento, l'operatore economico che, in  violazione  dell'articolo

3, lettera b),  del  regolamento,  produce,  immette  sul  mercato  o

utilizza in qualunque fase della produzione, della  trasformazione  o

della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti

alimentari componenti in quantita' tale da comportare una  violazione

dei limiti di migrazione globale  laddove  previsti  o,  qualora  non

previsti, il mancato rispetto  delle  norme  di  buona  fabbricazione

della loro composizione, e' soggetto, salvo che il fatto  costituisca

reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una

somma da euro 7.500 a euro 60.000.

  3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  paragrafo  1,   del

regolamento, l'operatore economico che, in  violazione  dell'articolo

3, lettera c),  del  regolamento,  produce,  immette  sul  mercato  o

utilizza in qualunque fase della produzione, della  trasformazione  o

della  distribuzione  materiali  o  oggetti,  che,  trasferiscono  ai

prodotti alimentari componenti in quantita'  tale  da  comportare  un

deterioramento  delle   loro   caratteristiche   organolettiche,   e'

soggetto,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000  a

euro 27.000.

  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in  violazione  dell'articolo  3,  paragrafo  2,   del   regolamento,

etichetta, pubblicizza o presenta materiali  o  oggetti  destinati  a

venire a contatto con i prodotti alimentari con modalita'  idonee  ad

indurre in errore i consumatori circa l'impiego sicuro e corretto dei

materiali  e  degli  oggetti  in   conformita'   della   legislazione

alimentare e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  del

pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.

                               Art. 3

Violazione degli obblighi di comunicazione di  cui  all'articolo  11,

  paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004

  1.  Il  richiedente  l'autorizzazione  comunitaria  o   l'operatore

economico che non effettua la comunicazione  ai  sensi  dell'articolo

11,  paragrafo  5,  del  regolamento,  e'  soggetto   alla   sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a

euro 30.000.

                               Art. 4

Violazione  degli  obblighi  in  materia  di  etichettatura  di   cui

  all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004

  1. Per il commercio  in  Italia  l'operatore  economico  indica  in

lingua italiana le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo  1,

del regolamento.

  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo  2,  del

regolamento,   l'operatore   economico   che   non   ottempera   alle

disposizioni di  cui  al  comma  1,  ed  alle  prescrizioni  previste

dall'articolo 15, paragrafi 1, 3, 7 e 8, del regolamento e'  soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500

a euro 15.000.

                               Art. 5

 Violazione  degli  obblighi  in  materia  di  rintracciabilita'   dei

  materiali e degli oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i

  prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento (CE)

  n. 1935/2004

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

avendo  importato,  prodotto,  trasformato,  lavorato  o  distribuito

materiali o oggetti destinati a venire  a  contatto  con  i  prodotti

alimentari, essendo a conoscenza o potendo presumere,  in  base  alle

informazioni proprie del  professionista  di  settore,  la  loro  non

conformita' al regolamento  ed  alle  normative  vigenti,  non  avvia

immediatamente  o  comunque  prima   che   intervenga   la   verifica

dell'autorita' competente,  le  operazioni  di  ritiro  dei  prodotti

difettosi, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  del

pagamento di una somma da euro 3.000  ad  euro  25.000.  La  medesima

sanzione si applica  all'operatore  economico  che  non  fornisce  ai

consumatori immediatamente e, in ogni caso, prima che  intervenga  la

verifica dell'autorita' competente, adeguate informazioni  sui  gravi

rischi per la salute  umana  che  possono  derivare,  direttamente  o

indirettamente, dai materiali o oggetti di cui al periodo precedente.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico  che

non dispone di sistemi e di  procedure  conformi  a  quanto  previsto

dall'articolo 17, paragrafo 2,  del  regolamento,  e'  soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro

5.000 a euro 60.000.

  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico  che

non rende disponibili  alle  autorita'  competenti  che  ne  facciano

richiesta le informazioni di cui all'articolo 17,  paragrafo  2,  del

regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  del

pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.

  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico  che

non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo  3,

del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria

del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.

                               Art. 6

 Violazione delle norme sulle  buone  pratiche  di  fabbricazione  dei

  materiali e degli oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i

  prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006

  1.  Per  consentire  la  effettuazione   di   controlli   ufficiali

conformemente  alle  disposizioni  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.

882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati  a

venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorita' sanitaria

territorialmente  competente  gli  stabilimenti   che   eseguono   le

attivita' di cui al regolamento (CE) 2023/2006,  ad  eccezione  degli

stabilimenti  in  cui  si  svolge   esclusivamente   l'attivita'   di

distribuzione al consumatore finale.

  2. Nel caso in  cui  l'attivita'  posta  in  essere  dall'operatore

economico sia soggetta a registrazione o a  riconoscimento  ai  sensi

dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004  la  comunicazione  di

cui al comma 1 e' riportata nella medesima segnalazione.

  3.  Gli   operatori   economici   che   gia'   operano   provvedono

all'adempimento di cui  ai  commi  1  e  2  entro  centoventi  giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto.

  4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti

ai commi  1,  2  e  3  sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

  5.  L'operatore  economico  che,  in  violazione  dell'articolo  4,

lettera a), e dell'articolo 5, del  regolamento  (CE)  n.  2023/2006,

omette  di  istituire,  attuare  e  far  rispettare  un  sistema   di

assicurazione della qualita' e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

  6. L'operatore economico che, in  violazione  dell'articolo  6  del

regolamento (CE) n. 2023/2006,  non  istituisce  o  non  mantiene  un

efficace  sistema  di  controllo  della  qualita'  e'  soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro

4.000 a euro 30.000.

  7. L'operatore economico che, in violazione delle  disposizioni  di

cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non  elabora  e

non conserva un'adeguata documentazione su  supporto  cartaceo  o  in

formato elettronico riguardante le specifiche, le  formulazioni  e  i

processi di fabbricazione, nonche' relativa alle registrazioni  delle

varie operazioni di fabbricazione  e  ai  risultati  del  sistema  di

controllo della qualita', che siano pertinenti per la  conformita'  e

la  sicurezza  di  materiali  e  oggetti  finiti,  o  non   mette   a

disposizione delle autorita' competenti, qualora  lo  richiedono,  la

predetta documentazione, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 25.000.

  8.  L'operatore  economico  che,  in  violazione  dell'articolo  4,

lettera b), del regolamento (CE) n. 2023/2006, non rispetta le  norme

specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all'allegato

del medesimo regolamento, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

                               Art. 7

 Violazione dei requisiti speciali  per  i  materiali  e  gli  oggetti

  attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n.

  1935/2004 e delle misure specifiche  di  cui  al  regolamento  (CE)

  450/2009

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, produce,

immette sul mercato o utilizza in qualunque  fase  della  produzione,

della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi

che comportino modifiche della composizione o  delle  caratteristiche

organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i

consumatori, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  del

pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, produce,

immette sul mercato o utilizza in qualunque  fase  della  produzione,

della  trasformazione  o  della  distribuzione  materiali  o  oggetti

intelligenti  che  forniscono  informazioni  sulle   condizioni   del

prodotto alimentare idonee ad indurre in  errore  i  consumatori,  e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da euro 2.500 a euro 30.000.

  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione dell'articolo 4, lettera a), del  regolamento  (CE)  n.

450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza  in  qualunque  fase

della  produzione,  della  trasformazione   o   della   distribuzione

materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati  ed  efficaci

per  l'uso  a  cui  sono  destinati   e'   soggetto   alla   sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500  a

euro 25.000.

  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione dell'articolo 4, lettera e), del  regolamento  (CE)  n.

450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza  in  qualunque  fase

della  produzione,  della  trasformazione   o   della   distribuzione

materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai  requisiti

relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento medesimo

e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di

una somma da euro 7.500 a euro 60.000.

  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione dell'articolo 4, lettera d), del  regolamento  (CE)  n.

450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in  qualunque  fase

della  produzione,  della  trasformazione   o   della   distribuzione

materiali o  oggetti  attivi  o  intelligenti  su  cui  sono  apposte

etichettature non conformi ai requisiti  previsti  dall'articolo  15,

paragrafo  1,  lettera  e),  del  regolamento  (CE)  n.  1935/2004  e

dall'articolo 11, del regolamento (CE) n. 450/2009, e' soggetto, alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro

1.500 a euro 15.000.

  6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione dell'articolo 4, lettera f), del  regolamento  (CE)  n.

450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in  qualunque  fase

della  produzione,  della  trasformazione   o   della   distribuzione

materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai  requisiti

relativi alla dichiarazione di conformita' e documentazione di cui al

Capo  IV  del  regolamento  medesimo,  e'  soggetto   alla   sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 ad

euro 15.000.

                               Art. 8

 Violazione delle misure specifiche  riguardanti  i  materiali  e  gli

  oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli  alimenti

  ai sensi del regolamento (UE) n 10/2011

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione dell'articolo 4, lettera e), del  regolamento  (UE)  n.

10/2011, produce, immette sul mercato o utilizza  in  qualunque  fase

della  produzione,  della  trasformazione   o   della   distribuzione

materiali o oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto

con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti di  composizione

di cui ai Capi II e III del regolamento  medesimo  e'  soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro

6.000 a euro 60.000.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione  dell'articolo  4,  lettera  e),  e  dell'articolo  15,

paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 10/2011,  produce,  immette  sul

mercato  o  utilizza  in  qualunque  fase  della  produzione,   della

trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti  di  materia

plastica, destinati a venire a contatto con  i  prodotti  alimentari,

non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di  conformita'

e alla documentazione di cui al Capo IV del regolamento  medesimo  e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da euro 1.500 a euro 15.000.


                               Art. 9

 Violazione delle misure specifiche  riguardanti  i  materiali  e  gli

  oggetti  di  plastica  riciclata  destinati  al  contatto  con  gli

  alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

in violazione  dell'articolo  3,  paragrafo  1,  e  dell'articolo  8,

paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 282/2008, produce,  immette  sul

mercato  o  utilizza  in  qualunque  fase  della  produzione,   della

trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di  plastica

destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica  riciclata

ottenuta da un processo di riciclo che non sia stato  autorizzato  ai

sensi del regolamento (CE) n. 282/2008 o la  cui  autorizzazione  sia

stata sospesa o revocata e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro  60.000  e

alla   sanzione   amministrativa   accessoria    della    sospensione

dell'attivita' fino a sei mesi;  nei  casi  piu'  gravi,  l'autorita'

competente  all'irrogazione  della  sanzione  chiede  altresi'   alla

Commissione  europea   la   revoca   dell'autorizzazione,   a   norma

dell'articolo 8 del predetto regolamento.

  2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, ridotte

della  meta',  si  applicano  al  titolare   dell'autorizzazione,   a

qualsiasi altro operatore economico  che  impiega  sotto  licenza  il

processo  di  riciclo  autorizzato,  al  trasformatore  che   impiega

plastica riciclata proveniente dal processo di  riciclo  autorizzato,

all'operatore economico che utilizzi materiali od oggetti  contenenti

plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato  i

quali, in violazione dell'articolo 7, paragrafo  1,  del  regolamento

(CE) n. 282/2008, non  rispettano  le  condizioni  o  le  restrizioni

stabilite nell'autorizzazione di  cui  all'articolo  6  del  predetto

regolamento. In tal caso, il trasgressore e' altresi'  soggetto  alla

sanzione amministrativa accessoria della  sospensione  dell'attivita'

fino a quattro mesi; nei  casi  piu'  gravi,  l'autorita'  competente

all'irrogazione  della  sanzione  chiede  altresi'  alla  Commissione

europea la revoca dell'autorizzazione, a norma  dell'articolo  8  del

predetto regolamento.

  3. Il titolare  dell'autorizzazione  o  qualsiasi  altro  operatore

economico che impieghi sotto licenza il processo di riciclo, il quale

non effettua la comunicazione a norma dell'articolo 7,  paragrafo  2,

primo comma, del regolamento  (CE)  n.  282/2008,  e'  soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro

5.000 a euro 30.000.

  4. Il titolare dell'autorizzazione del processo di riciclo che  non

effettua la notifica prevista dall'articolo 10 del  regolamento  (CE)

n. 282/2008, al Ministero  della  salute  e  all'Autorita'  sanitaria

territorialmente competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

  5.   L'operatore   economico   che   effettua   l'autodichiarazione

volontaria in violazione di  quanto  previsto  dall'articolo  11  del

regolamento (CE) n. 282/2008 e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

  6. L'operatore economico che, in violazione delle  disposizioni  di

cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 282/2008,  non  ottempera

alle informazioni supplementari che  devono  essere  contenute  nella

dichiarazione  di  conformita'  dei  materiali  e  degli  oggetti  di

plastica  riciclata  e  nella  dichiarazione  di  conformita'   della

plastica  riciclata  ai  sensi  della  Parte  A  e  della   Parte   B

dell'allegato I del predetto regolamento, e' soggetto  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000  a

euro 18.000.

                               Art. 10

 Violazione di altri obblighi posti da misure  specifiche  riguardanti

  la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in  materiali

  e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti  alimentari

  ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico  che

non rispetta le previsioni  di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4  del

regolamento n. 1895/2005/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria di una somma da euro 6.000 a euro 60.000.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,

nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio,

non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento n.

1895/2005/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  di

una somma da euro 5.000 a euro 15.000.


                               Art. 11

                      Violazioni di lieve entita'

  1. Quando l'organo che procede all'accertamento rileva una  o  piu'

violazioni di  lieve  entita',  in  relazione  alle  modalita'  della

condotta e all'esiguita' del  danno  o  del  pericolo,  procede  alla

contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre  1981,

n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni,  ad

adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o

pericolose  dell'illecito,  fornisce  altresi'  al  trasgressore   le

prescrizioni necessarie per ottemperare alla  diffida.  Trascorso  il

termine fissato nella diffida per l'attuazione delle prescrizioni  in

essa  contenute,  l'organo  verifica  l'effettiva  ottemperanza  alla

diffida stessa. L'ottemperanza alla  diffida  determina  l'estinzione

degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto  della  stessa.

In caso  di  mancata  ottemperanza  alla  diffida,  si  procede  alla

contestazione e notificazione della  violazione  e  alla  irrogazione

della sanzione  a  norma  delle  disposizioni  del  Capo  I,  Sezione

seconda, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  2. Il potere di diffida di cui al presente articolo spetta a  tutti

gli organi  che  esercitano  poteri  di  accertamento  nella  materia

oggetto del presente decreto a norma delle  leggi  vigenti.  In  ogni

caso il potere di diffida compete agli ufficiali  e  agli  agenti  di

polizia giudiziaria che procedono a  norma  dell'articolo  13,  della

legge 24 novembre 1981, n. 689.


                               Art. 12

         Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni

  1.  Il  rapporto   relativo   all'accertamento   delle   violazioni

sanzionate   dal   presente   decreto   e'   presentato,   ai    fini

dell'irrogazione   delle   sanzioni,   all'autorita'   amministrativa

competente ai sensi delle leggi regionali.


                               Art. 13
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  del  23  agosto
                            1982, n. 777

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica n.  777  del  1982  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) gli articoli 2; 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 5-ter e 7  sono

abrogati;

    b) all'articolo 6, le parole «di cui al  precedente  articolo  2»

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui   all'articolo   3   del

regolamento (CE) n. 1935/2004».


                               Art. 14
            Norme applicabili al procedimento sanzionatorio

  1. Per quanto non previsto dal presente  decreto  si  applicano  le

disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive

modificazioni.
 
                               Art. 15
                       Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Le attivita' di cui al  presente  decreto  sono  svolte  con  le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente.

  3. I proventi delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  derivanti

dalle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti  secondo

quanto disposto dalle norme regionali in materia.

  4. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal

presente decreto legislativo e' aggiornata ogni due anni, sulla  base

delle variazioni dell'indice nazionale  dei  prezzi  al  consumo  per

l'intera collettivita', rilevato  dall'ISTAT,  mediante  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro

della salute.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Allegati

D.Lgs. n. 29/2017

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