Contributi Emas per i Raee: le modalità e i criteri per l’attribuzione

Emas Raee
Sul sito del ministero dell'Ambiente e della transizione energetica è stato pubblicato il decreto direttoriale 3 aprile 2023, n. 21

Contributi Emas per i Raee: le modalità e i criteri per l’attribuzione sono riportati nel decreto direttoriale del ministero dell'Ambiente e della transizione energetica 3 aprile 2023, n. 21.

Il bando è stato promosso con il decreto dell'allora ministero della Transizione ecologica, d’intesa con il ministero dell’Economia e delle finanze, il ministero dello Sviluppo economico e il ministero della Salute, 15 giugno 2022.

Scopo del bando è promuovere misure per incentivare l’introduzione volontaria dei sistemi di gestione ambientale registrati Emas, di cui al regolamento (Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2009, n. 1221/2009, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).

Queste, in sintesi, le caratteristiche:

  • dotazione: 500 mila euro annui;
  • tempistica della presentazione: dalle ore 12.00 del 4 settembre 2023 fino alle ore 23.59 del 18 settembre 2023;
  • destinatario delle domande: ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica attraverso l’apposita piattaforma informatica rinvenibile al seguente link: https://padigitale.invitalia.it/

Di seguito il testo del decreto direttoriale 3 aprile 2023, n. 21. L'allegato contenente la modulistica per l'inoltro della domanda è disponibile in pdf alla fine della pagina.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Decreto direttoriale del ministero dell'Ambiente e della transizione energetica 3 aprile 2023, n. 21

(omissis)

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

a) “Ministero”: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

b) “decreto”: il decreto del Ministro della transizione ecologica, di intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della salute del 15 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2022, recante “Misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal Regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009”

c) “procedura informatica”: le modalità, con strumenti digitali, per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione per l’erogazione della stessa, disponibile presso l’apposita sezione dedicata presente sul sito internet del Ministero;

d) “soggetto istante”: l’impresa che effettua operazioni di trattamento di RAEE, autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui all’articolo 3 del decreto;

e) “soggetto attuatore”: il soggetto di cui all’articolo 6 del decreto;

f) “verificatore ambientale”: un organismo di valutazione della conformità a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008, un’associazione o un gruppo di tali organismi che abbia ottenuto l’accreditamento ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);

g) “SPID”: il Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente l’accesso ai servizi on line della Pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web, ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni;

h) “CIE”: Carta d’Identità Elettronica, il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni;

i) “CNS”: Carta Nazionale dei Servizi, il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal Regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

2. L’agevolazione concedibile è pari a un massimo di 15.000,00 euro, come stabilito dall’art.5, comma 2, del decreto; salvo il caso richiamato al comma 3 del medesimo articolo.

3. L’accesso all’agevolazione di cui al presente provvedimento è attivata annualmente, nel primo semestre di ciascuna annualità, con avviso sul sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione “News” e “Bandi e Avvisi”.

Articolo 3

(Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione)

1. Ai fini dell’accesso al contributo, di cui all’articolo 1 del presente provvedimento, il soggetto istante presenta al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile all’indirizzo che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto istante, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione, attraverso l’apposita funzionalità prevista dalla procedura informatica.

Le domande di accesso alle agevolazioni, debitamente sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del soggetto istante ovvero da altro soggetto appositamente delegato, e i relativi allegati, si potranno presentare trascorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso inerente alla presente agevolazione sul sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione “News” e “Bandi e Avvisi”. La procedura informatica di presentazione delle domande sarà aperta per quindici giorni.

3. Per l’accesso alla procedura informatica, al soggetto istante è richiesto l’utilizzo di SPID, CNS o CIE e il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, che deve risultare censita nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.

4. Nel caso in cui il soggetto istante, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese, non risulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2 lettere a) e d), del decreto, la procedura informatica non consente il completamento dell’iter di presentazione della stessa. A tal fine, è cura del soggetto istante accertarsi, prima dell’accesso alla procedura informatica, che i dati comunicati e riportati sul predetto Registro siano corretti e aggiornati. Nel caso in cui le informazioni desumibili dal Registro delle imprese non risultino aggiornate, il soggetto istante è tenuto ad effettuare i relativi adempimenti presso il predetto Registro ai fini dell’espletamento della procedura di presentazione della domanda.

5. Il soggetto istante, ai fini dell’accesso al contributo, è tenuto a compilare la domanda di accesso alle agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, tramite la procedura informatica, e a trasmettere la seguente documentazione:

a) autorizzazione all’esercizio delle attività di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 208 o dell’articolo 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) attestazione dell’avvio della procedura per l’ottenimento della registrazione EMAS, mediante la trasmissione dei documenti di seguito riportati, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto:

i. dichiarazione del verificatore ambientale (accreditato) sulle attività di verifica e convalida ai sensi dell’allegato VII del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);
ii. dichiarazione ambientale convalidata in conformità all’allegato IV del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);

accompagnati dalle spese sostenute relative a:

iii. contratto stipulato con il verificatore ambientale (accreditato) per le attività di verifica
iv. eventuale contratto di consulenza per la realizzazione di una o più attività previste per l’ottenimento della registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 - EMAS (analisi ambientale, sistema di gestione ambientale, dichiarazione ambientale);
e convalida ai sensi dell’allegato VII del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);
Il soggetto istante, pena l’inammissibilità della domanda di accesso al contributo, è tenuto

7. Ai fini della compilazione e invio della domanda di accesso alle agevolazioni, il soggetto istante è tenuto a:

a) accedere alla procedura informatica, attraverso l’utilizzo di SPID, CIE o CNS;

b) selezionare la misura “RAEE EMAS”;

c) inserire le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda;

d) generare il modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto istante e apporre la firma digitale;

e) caricare il modulo di domanda firmato digitalmente con i previsti allegati;

f) inviare la domanda; il sistema genera il codice identificativo della stessa. A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione della domanda, il sistema rilascia un’attestazione di avvenuta presentazione della domanda di agevolazione.

8. Le domande di accesso al contributo si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui al comma 8, lettera f) del presente articolo.

9. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto, ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni.

10. Ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del decreto sono escluse dall'attribuzione dei contributi economici le imprese che abbiano già ottenuto la certificazione EMAS o abbiano concluso il procedimento per l'ottenimento della registrazione EMAS al momento di presentazione dell'istanza.

11. Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti proponenti sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria assegnata per l’intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto.

12. Le domande di agevolazione presentate fuori dai termini di cui al comma 3, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle descritte nel presente articolo, ovvero tramite canali diversi dalla procedura informatica, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

13. Ai fini della quantificazione delle spese agevolabili, nell’ambito della domanda di agevolazione, sono ammesse al contributo unicamente le spese riferibili alla lettera b), punto iii) e iv) del comma 5 del presente articolo, connessi all’ottenimento della certificazione ambientale. Non sono comunque ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse, nonché quelle riferite ai costi di mantenimento della certificazione.
6.
a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 4

(Istruttoria della domanda)

1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso al contributo, il Ministero, tramite il soggetto attuatore, esegue le attività istruttorie, di cui all’articolo 7 del decreto, delle domande presentate ai sensi del precedente articolo 3.

2. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 1, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto istante, il Ministero può richiederli mediante l’invio di una comunicazione scritta che il soggetto istante è tenuto a riscontrare nei termini indicati nella comunicazione stessa.

Articolo 5

(Concessione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Articolo 6

(Ulteriori verifiche propedeutiche all’erogazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto, il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, verifica se il soggetto istante rientra nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita “visura Deggendorf” rilasciata dal RNA. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica, il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, provvede, in deroga all’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all’erogazione al beneficiario del contributo al netto dell’importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

2. Il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, verifica che il soggetto istante sia iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) tenuto dalle Prefetture, in attuazione del combinato disposto dei commi 52 e 53 dell’art. 1 della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e degli artt. 83 e 67 del D.lgs. 159/2011, da cui si evince l’obbligo di iscrizione in capo al soggetto istante.

3. Il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, verifica che il soggetto istante sia iscritto nell’elenco previsto dal comma 2 dell’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Articolo 7
(Controlli successivi all’erogazione)

1. Fermi restando i controlli previsti dall’art. 10 e le cause di revoca del contributo previsti dall’art. 11 del decreto, trascorsi 90 giorni dall’erogazione del contributo, il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, verifica che il soggetto istante abbia effettuato la richiesta di registrazione presso Ispra.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, il soggetto istante è tenuto a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 2 al presente provvedimento. Tale informativa è resa, inoltre, disponibile nell’ambito procedura informatica per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e dei relativi allegati. Il soggetto istante è tenuto a compilare l’apposito campo di presa visione della stessa informativa ai fini del completamento della procedura di trasmissione e invio della domanda.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’Allegato 3 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

 

↓ CLICCA QUI SOTTO PER L'ALLEGATO ↓

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome