Controlli su mangimi e alimenti: le nuove tariffe

D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32

Controlli su mangimi e alimenti.

Con il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021) sono state dettate le disposizioni in materia di finanziamento e tariffe per i controlli su mangimi e alimenti. Il tema dell'adeguamento dei controlli è regolamentato dal D.Lgs. 2 febbraio 20121 n. 27 che ha allineato la disciplina italiana con quello dell'Unione europea.

Controlli su mangimi e alimenti: che cosa stabilisce il decreto

Più nel dettaglio stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali - e delle altre attività ufficiali - effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (Moca), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari,

Controlli su mangimi e alimenti: il perimetro del provvedimento

Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali  anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del regolamento. Il  decreto determina anche la tariffa per l'ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

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Qui di seguito il testo del provvedimento i in coda gli allegati con le tariffe e la modulistica.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00035)

(Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021)
Vigente al: 28 marzo 2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera g);
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(Regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del
10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i
controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito,
trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica
i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009,
(UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012
della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della
Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della
Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di
certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati
ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall'Unione e
destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte
dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della
NATO o degli Stati Uniti;
Vista la decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile
2007, relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre a
controlli presso i posti di ispezione frontaliera a norma delle
direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE;
Visto il regolamento (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18
novembre 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE)
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale
germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati,
fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo
frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del
23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento
sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e
merci fino alla loro destinazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della
Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo
dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano
l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni
Paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i
regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE)
2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del
10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i
controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e
merci, le misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali
controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai
controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri;
Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene
dei mangimi;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
(Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25
febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli
non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della
Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il
funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i
controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento
IMSOC»);
Visto il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e
che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la
direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97;
Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni
ingredienti alimentari con proprieta' aromatizzanti destinati a
essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il
regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n.
2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante
attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti
surgelati destinati all'alimentazione umana, limitatamente
all'articolo 10 recante importazione alimenti surgelati provenienti
da Paesi non appartenenti alla CEE;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante
disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari
ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante
attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le
modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni
stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione
degli animali, e, in particolare, l'articolo 4, comma 3;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante
disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.
178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza
alimentare;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante
attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
europei nel medesimo settore e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e
91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il
regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in
materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai
regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n.
282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti;
Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 27, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui
al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice
del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice
della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.
719, recante regolamento per la disciplina igienica della produzione
e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche
gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, la parte IV:
articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244 a 248 e da 252 a
256, che prevede un sistema nazionale di identificazione e
registrazione degli operatori, inclusi i trasportatori, degli
stabilimenti, degli animali e dei loro movimenti, sostituendo, a
partire dal 21 aprile 2021, ogni altra modalita' di identificazione e
registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi;
Visto l'articolo 109, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/429 che
prevede una Banca Dati per la registrazione delle informazioni per la
registrazione e identificazione degli animali;
Visto che il Ministero della salute gestiste la BDN, gia' istituita
con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 per
la tenuta del registro nazionale previsto all'articolo 101 del
regolamento (UE) 2016/429;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991,
recante determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al
Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per
prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991;
Visto il regolamento (UE) 2017/625, Titolo II, Capo VI, relativo al
finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali
e, in particolare, l'articolo 80 che prevede che, per coprire i
relativi costi, gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti
diversi da quelle obbligatorie armonizzate di cui all'articolo 79 del
regolamento stesso;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nella riunione del 3 dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021,
recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa
Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad
interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei
ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali ad interim, della giustizia, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei
controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e
sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a
contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti
di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali,
immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione
del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625, di seguito
«regolamento». Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre
attivita' ufficiali di cui al presente comma anche quelli effettuati
con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato
elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto
degli articoli 8 e 11 del regolamento. Il presente decreto determina
altresi' la tariffa per l'ispezione in caso di macellazione di
animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali
selvatici oggetto di attivita' venatoria per autoconsumo o per
cessione diretta.
2. Le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, applicano e riscuotono
le tariffe previste dal presente decreto.
3. Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati
e sono destinate e vincolate alle Autorita' competenti e agli altri
enti di cui agli articoli 14 e 15, e concorrono, in aggiunta alle
risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il
sistema dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali,
nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.
4. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, per i controlli ufficiali e le altre attivita'
ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel
presente decreto, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto
del titolo II, capo VI, del regolamento e fatte salve le esclusioni
di cui al comma 6 e le maggiorazioni stabilite dall'articolo 8 del
presente decreto.
5. In attuazione dell'articolo 78 del regolamento, per assicurare
risorse finanziarie adeguate alle Autorita' competenti per i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, il presente
decreto prevede l'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui
all'articolo 79 del regolamento e determina tariffe diverse ai sensi
dell'articolo 80 del regolamento.
6. Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano:
a) agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117;
b) alle associazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
7. Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni
associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e
d), sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:
a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;
b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6,
comma 13;
c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali su richiesta di
cui all'articolo 9;
d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15 del presente
decreto, ove previste.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del
regolamento e le seguenti:
a) «prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria
compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e
della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, articolo 2,
paragrafo 1, lettera b);
b) «produzione primaria»: tutte le fasi della produzione,
dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi
il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la
macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di
prodotti selvatici, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002,
articolo 3, punto 17. Per il settore della pesca la produzione
primaria comprende le operazioni di allevamento, pesca, raccolta di
prodotti vivi della pesca in vista dell'immissione sul mercato,
nonche' le operazioni connesse di macellazione, dissanguamento,
decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e
confezionamento, qualora svolte a bordo di navi da pesca o in una
azienda di acquacoltura;
c) «operazioni associate alla produzione primaria»: ai sensi del
regolamento (CE) n. 852/2004, allegato I, parte A, capitolo I,
paragrafo 1:
1) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di
prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che cio' non
alteri sostanzialmente la loro natura;
2) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il
raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 852/2004;
3) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della
pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di
prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente
modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento;
d) e' considerata operazione associata alla produzione primaria
anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative
e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri
imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari
depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi
ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i
depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.

Art. 3
Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali di
competenza del Ministero della salute eseguiti dai Posti di
controllo frontaliero e per il riconoscimento dei depositi di cui
all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124.

1. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali eseguiti
presso i Posti di controllo frontaliero (PCF) sugli animali e sulle
merci ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b) del
regolamento, applica le tariffe di cui allegato 1, sezione 1, Tabella
A, Tabella D e Tabella E del presente decreto, in conformita'
all'articolo 79, paragrafo 1, e all'articolo 80 del regolamento.
2. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali eseguiti
presso i PCF o i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo
1, lettera a) del regolamento sugli animali e sulle merci, ai sensi
dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del regolamento,
applica le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 1, Tabella B del
presente decreto, in conformita' all'articolo 79, paragrafo 2,
lettera a) del regolamento.
3. Per il finanziamento dei controlli periodici di cui agli
articoli da 44 a 46 del regolamento, la tariffa di cui all'allegato
1, sezione 1, Tabella C, del presente decreto, si applica, in
conformita' all'articolo 80 del regolamento, a tutte le partite di
merci diverse da quelle soggette ai controlli di cui agli articoli 47
e 48 del regolamento, notificate dall'operatore attraverso il sistema
informativo TRACES.
4. Le tariffe relative alle prestazioni rese per i controlli
ufficiali di cui al titolo II, capo V del regolamento effettuati dal
PCF presso i depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE)
2019/2124 sono stabilite nell'allegato 1, sezione 2, in conformita'
all'articolo 80 del regolamento.
5. Sono a totale carico dell'operatore responsabile della partita
le analisi di laboratorio derivanti dai:
a) controlli intensificati di cui al regolamento di esecuzione
(UE) 2019/1873 della Commissione del 7 novembre 2019;
b) controlli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793
della Commissione del 22 ottobre 2019;
c) controlli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo
65, paragrafo 4 e agli articoli 66, 67, 137 e 138 del regolamento.
6. L'importo dei costi delle analisi deve essere corrisposto
dall'operatore direttamente al laboratorio ufficiale che effettua
l'analisi. L'importo degli eventuali costi di trasporto dei campioni
al laboratorio deve essere corrisposto dall'operatore direttamente al
PCF.
7. Per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali
eseguiti presso i PCF, i punti di controllo e i depositi doganali,
l'operatore versa la tariffa di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 e
fornisce anticipatamente al PCF l'attestazione dell'avvenuto
versamento.
8. Le spese per il trattamento di trasferta del personale dei PCF
impiegato su richiesta dell'operatore nelle attivita' di controllo di
cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, presso i depositi
doganali di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 e
presso i punti di controllo, sono a totale carico dell'operatore
interessato.
9. Le tariffe relative alle prestazioni rese dal Ministero della
salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del
regolamento (UE) 2019/2124 sono stabilite nell'allegato 1, sezione 3,
in conformita' all'articolo 80 del regolamento.
10. Ai fini del riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23
del regolamento (UE) 2019/2124 gli operatori presentano al Ministero
della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono le tariffe
di cui all'allegato 1, sezione 3, del presente decreto. Gli operatori
allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento.
Il sopralluogo e' effettuato entro novanta giorni dalla ricezione
dell'istanza da parte del Ministero.

 

Art. 4
Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali di
competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca.

1. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati
al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle
navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che
si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate
nell'allegato 1, sezione 4, Tabelle A e B del presente decreto. Le
tariffe sono determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del
regolamento.
2. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati
alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto
dall'articolo 148, paragrafo 5 del regolamento, delle navi officina,
delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in
acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1,
sezione 4, tabella A del presente decreto. Le tariffe di cui
all'allegato 1, sezione 4, tabella A del presente decreto, sono
determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento.
3. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati
al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle
navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che
si trovano in acque nazionali, applica la tariffa individuata
nell'allegato 1, sezione 4, tabella B, del presente decreto. Tale
tariffa e' determinata ai sensi degli articoli 81 e 82 del
regolamento.
4. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati
alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto
dall'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento, delle navi officina,
delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in
acque nazionali, applica le tariffe forfettarie annuali individuate
in base a tre fasce di rischio, di cui all'allegato 1, sezione 4,
tabella C, del presente decreto. Le tariffe forfettarie, ai sensi
dell'articolo 80 del regolamento, sono determinate secondo quanto
previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento
medesimo e sono differenziate in tre fasce in relazione al livello di
rischio riferito ad ogni stabilimento/nave. Tali tariffe vengono
applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.
5. Il Ministero della salute stabilisce la frequenza dei controlli
ufficiali successivi al riconoscimento di cui ai commi 2 e 4; in
funzione della categoria di rischio assegnata allo stabilimento puo'
essere previsto un sopralluogo con periodicita' variabile da uno
all'anno fino ad uno ogni cinque anni.
6. Il Ministero della salute per i controlli di cui ai commi 1 e 2
comunica all'operatore la data di esecuzione del controllo ufficiale.

 

Art. 5
Tariffe per i controlli ufficiali e le
altre attivita' ufficiali per l'esportazione

1. I controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali finalizzati
all'attivita' di esportazione, compresa la verifica dei requisiti
richiesti dai Paesi terzi, costituiscono un compito istituzionale
delle autorita' competenti e sono effettuati nell'interesse e su
richiesta dell'operatore.
2. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati
all'abilitazione all'esportazione, incluso l'eventuale sopralluogo,
applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera a), del
presente decreto. Tale tariffa e' determinata ai sensi dell'articolo
82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento.
3. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati
alla verifica della risoluzione di una non conformita' rilevata nel
corso del controllo ufficiale per l'esportazione, applica la tariffa
di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera b) del presente decreto.
Tale tariffa e' determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1,
lettera a) del regolamento.
4. Il Ministero della salute, ai fini della ricertificazione
annuale per il mantenimento dello stabilimento in liste per
l'esportazione applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5,
lettera c) del presente decreto. Tale tariffa e' determinata ai sensi
dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. E'
responsabilita' dell'operatore provvedere a trasmettere al Ministero
della salute l'evidenza dell'avvenuto pagamento.
5. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali e le altre
attivita' ufficiali, nell'interesse e su richiesta dell'operatore,
finalizzati all'attivita' di esportazione, applica la tariffa su base
oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. La tariffa di cui al
presente comma deve essere calcolata separatamente rispetto alle
altre tariffe.
6. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attivita'
ufficiali di cui al comma 5 quelli per l'inserimento e il
mantenimento degli stabilimenti nelle liste export compresi il
campionamento e i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali
finalizzati al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali.
7. Il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e
diagnosi, finalizzate all'esportazione sono a carico dell'operatore,
che provvede al pagamento all'Azienda sanitaria locale. Tale costo e'
aggiunto alla tariffa di cui al comma 5 del presente articolo.

 

Art. 6
Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali
dell'Azienda sanitaria locale

1. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento,
l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati nei
macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, applica
su base mensile la tariffa piu' favorevole all'operatore tra quelle
previste rispettivamente all'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente
decreto e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10,
comma 2 del presente decreto. Per il calcolo della tariffa su base
oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e
all'articolo 9, comma 1, del presente decreto si fa riferimento alla
somma del numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore
6,00 alle ore 18,00 per la visita ante mortem e l'ispezione post
mortem, relativamente all'attivita' di macellazione o di lavorazione
della selvaggina, e del numero di ore del controllo ufficiale
programmato effettuato nell'arco delle 24 ore. Fatto salvo quanto
previsto all'articolo 8, comma 1, del presente decreto l'operatore
responsabile dello stabilimento come individuato dall'allegato 2,
sezioni 1 e 3 del presente decreto deve concordare con l'Azienda
sanitaria locale la programmazione delle giornate e degli orari
rispettivamente di macellazione e di lavorazione della selvaggina, al
fine di ottimizzare la programmazione dei controlli ufficiali.
2. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento
l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati nei
laboratori di sezionamento e negli stabilimenti della produzione di
latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto all'articolo
8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, applica
su base mensile la tariffa piu' favorevole all'operatore tra quelle
individuate dall'allegato 2 del presente decreto, rispettivamente
nelle sezioni 2, 4 e 5 e quella calcolata su base oraria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2 del presente decreto. La tariffa su base
oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e
all'articolo 9 comma 1, del presente decreto, e' riferita al numero
di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle
24 ore.
3. Per i laboratori di sezionamento annessi ai macelli o ai centri
di lavorazione della selvaggina, l'Azienda sanitaria locale, fatto
salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma
1, applica la tariffa piu' favorevole all'operatore tra:
a) la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti dalle
tariffe di cui all'allegato 2, sezione 2, sommate alle tariffe delle
sezioni 1 e 3 oppure delle sezioni 1 o 3, e
b) la tariffa su base oraria calcolata ai sensi dei commi 1 e 2
del presente articolo per il controllo ufficiale rispettivamente nel
macello, nel centro di lavorazione della selvaggina e nel laboratorio
di sezionamento.
4. Ai fini del calcolo della tariffa di cui al comma 3, lettera a),
del presente articolo l'Azienda sanitaria locale calcola la tariffa
di cui all'allegato 2, sezione 2, sulla base dei quantitativi di
carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati.
5. Qualora in uno stabilimento si effettuino diverse attivita' di
cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, l'Azienda sanitaria locale
applica come tariffa la somma delle tariffe determinate ai sensi dei
commi 1, 2 e 3 per ciascuna sezione.
6. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati
sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A,
del presente decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri
operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da
quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore
finale - una quantita' superiore al 50 per cento della propria merce
derivante da una o piu' attivita' di cui alla medesima tabella del
presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue
differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni
previste nella medesima tabella.
7. Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui al comma 6, il
livello di rischio degli stabilimenti definito nella relativa
categorizzazione regionale deve essere ricondotto dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano alle fasce di cui
all'allegato 2, sezione 6, tabella A.
8. Le tariffe, determinate in conformita' all'articolo 82,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento sono applicate a prescindere
dall'esecuzione del controllo ufficiale.
9. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o piu' attivita'
registrate o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella
A, l'Azienda sanitaria locale applica un'unica tariffa corrispondente
a quella dell'attivita' della medesima sezione con il livello di
rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento.
10. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 6, i
broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno
stabilimento fisico. Le piattaforme di distribuzione alimenti della
grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti,
i depositi per attivita' di commercio all'ingrosso di alimenti e
bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di
cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.
11. E' assoggettato alle tariffe di cui al comma 6 lo stabilimento
che ha iniziato una o piu' attivita' di cui al medesimo comma in data
antecedente al 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui
l'operatore trasmette l'autodichiarazione di cui all'allegato 4,
modulo 6.
12. Qualora in uno stabilimento si effettuino sia attivita' di cui
all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, sia attivita' di cui all'allegato
2, sezione 6, tabella A, l'Azienda sanitaria locale applica
rispettivamente quanto previsto al comma 5, e la pertinente tariffa
prevista all'allegato 2, sezione 6, tabella A, fatte salve le
indicazioni nella medesima tabella A. Per gli stabilimenti
riconosciuti per l'attivita' sia dell'allegato 2, sezione 2 sia
dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, «VI Prodotti a base di carne:
Impianto di lavorazione - PP», la tariffa dell'allegato 2, sezione 2,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, e all'articolo
9, comma 1, viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne
commercializzate come carne fresca anziche' sulle tonnellate di carni
introdotte; non si applica, pertanto, la previsione di cui al comma
2, in relazione all'applicazione della tariffa piu' favorevole
all'operatore rispetto alla tariffa su base oraria.
13. Sono calcolate su base forfettaria ai sensi dell'articolo 82,
paragrafo 1, lettera a) del regolamento, inclusive degli eventuali
sopralluoghi, le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 8 del
presente decreto, per il riconoscimento condizionato e definitivo,
per la registrazione e per i relativi aggiornamenti degli
stabilimenti dei settori:
a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE) n.
852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in relazione al
riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai regolamenti (CE)
n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004;
b) dei mangimi di cui agli articoli 9 e 10, del regolamento (CE)
n. 183/2005 e di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del
regolamento;
c) dei sottoprodotti di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento
(CE) n. 1069/2009;
d) della sanita' animale, limitatamente al riconoscimento
condizionato e definitivo degli stabilimenti di cui agli articoli da
94 a 100 e da 176 a 184 del regolamento (UE) 2016/429.
14. Ove previsto nella tabella di cui all'allegato 2, sezione 8, ai
sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), del regolamento,
alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base
oraria di cui all'articolo 10, comma 2 del presente decreto, qualora
il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse
nella tariffa forfettaria, in relazione alla tipologia,
all'organizzazione e alla capacita' gestionale dello stabilimento. Le
tariffe per gli aggiornamenti della registrazione e del
riconoscimento non sono dovute nei seguenti casi:
a) sospensione o revoca del riconoscimento;
b) sospensione o cessazione dell'attivita' di un operatore o
stabilimento registrato;
c) variazione della toponomastica;
d) variazione di rappresentate legale di societa' di capitali.
15. La tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, per le
autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti di cui al comma 13,
previste dalle normative dei settori di cui all'articolo 1, comma 1,
e' determinata su base oraria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
16. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio per la ricerca
della Trichinella e gli importi delle analisi di laboratorio
effettuate nell'ambito dell'ispezione post mortem degli animali
sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal macello sono a carico
dell'operatore dello stabilimento di macellazione o di lavorazione
della selvaggina che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale.
Qualora l'operatore dello stabilimento di macellazione o di
lavorazione della selvaggina allestisca il laboratorio per la ricerca
della Trichinella all'interno del proprio stabilimento, le spese
relative all'allestimento ed alla gestione dello stesso restano a suo
carico e nessuna riduzione e' prevista sulle tariffe per i controlli
ufficiali calcolate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 del
presente decreto.

Art. 7
Tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda
sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal
macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di
attivita' venatoria per autoconsumo o per cessione diretta

1. Per l'ispezione effettuata, su richiesta dell'interessato,
secondo la disciplina regionale, dal veterinario dell'Azienda
sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello
per autoconsumo, l'Azienda sanitaria locale applica, per seduta di
macellazione, la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione
9, lettera a), comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle
spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato
nella stessa seduta di macellazione, l'Azienda sanitaria locale
applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9,
lettera b). Nel caso dell'ispezione di cui al presente comma, gli
importi per le analisi di laboratorio, ove previste, sono a carico
del privato che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale.
2. Nel caso in cui il privato, per la macellazione di cui al comma
1, non richieda l'intervento dell'Azienda sanitaria locale, l'importo
dell'esame per la ricerca delle Trichinelle, ove prevista, e' a
carico dello stesso privato che lo corrisponde al laboratorio.
3. Per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda
sanitaria locale in caso di animali selvatici oggetto di attivita'
venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, l'Azienda sanitaria
locale applica, per ogni intervento richiesto, la tariffa forfettaria
di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera a), comprensiva
dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni
animale successivo al primo, ispezionato nello stesso intervento,
l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui
all'allegato 2, sezione 9, lettera b).
4. Ai fini del mantenimento del controllo della situazione
epidemiologica sul territorio, nel caso di animali selvatici oggetto
di attivita' venatoria o abbattuti nei piani di controllo, l'analisi
per la ricerca delle Trichinelle e' effettuata gratuitamente
dall'Istituto zooprofilattico sperimentale.

Art. 8
Maggiorazioni

1. Ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali, su
richiesta dell'operatore, effettuati dall'Azienda sanitaria locale,
si applica la tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2,
maggiorata del 30 per cento, quando sono effettuati:
a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;
b) nei giorni festivi;
c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore
rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo
ufficiale o dell'altra attivita' ufficiale.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 e' calcolata separatamente
dalle altre tariffe, con le modalita' di cui all'allegato 5, modulo
12.
3. Quando i controlli ufficiali di cui all'articolo 3, sono
effettuati su richiesta dell'operatore fuori dalla fascia oraria
ordinaria di apertura degli uffici, come determinata nell'articolo 1,
commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, per gli
uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le tariffe di cui
all'allegato 1, sezioni 1 e 2 sono integrate dalla tariffa su base
oraria di cui all'articolo 10, comma 3, maggiorata del 30 per cento.
4. La tariffa applicata all'operatore e' maggiorata dello 0,5 per
cento per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale
previsto dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento. La
maggiorazione di cui al presente comma e' calcolata con le modalita'
di cui all'allegato 5, modulo 12, del presente decreto per le tariffe
di competenza dell'Azienda sanitaria locale e con le modalita' di cui
allegato 5, modulo 14 del presente decreto per le tariffe di
competenza dei PCF e non rientra nella ripartizione di cui agli
articoli 14 e 15 del presente decreto. Sono escluse dalla
maggiorazione dello 0,5 per cento:
a) le tariffe forfettarie e la tariffa su base oraria per il
riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e per
i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni, di cui all'allegato
2, sezione 8, del presente decreto;
b) le tariffe forfettarie per l'ispezione effettuata dal
veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di
animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali
selvatici oggetto di attivita' venatoria per autoconsumo o per
cessione diretta, di cui all'allegato 2, sezione 9 del presente
decreto;
c) le tariffe per la controversia, di cui all'allegato 3, sezione
3 del presente decreto;
d) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero
della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo
23 del regolamento (UE) 2019/2124, stabilite nell'allegato 1, sezione
3 del presente decreto;
e) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero
della salute sulle navi officina - FV, sulle navi deposito
frigorifero - ZV e sulle navi reefer vessel, di cui all'allegato 1,
sezione 4 del presente decreto;
f) le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita'
ufficiali ai fini export, di cui all'allegato 1, sezione 5 del
presente decreto.
5. Per i controlli ufficiali richiamati all'articolo 3, comma 5, le
tariffe di cui allegato 1, sezione 1 del presente decreto sono
integrate dalla tariffa calcolata su base oraria ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 prima di ogni altra maggiorazione.

Art. 9
Controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli
ufficiali e altre attivita' ufficiali su richiesta degli operatori
effettuati dall'Azienda sanitaria locale

1. Per i controlli ufficiali originariamente non programmati di cui
all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del regolamento e per i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali effettuati su
richiesta degli operatori si applica, ai sensi dell'articolo 80 del
regolamento, la tariffa calcolata su base oraria, di cui all'articolo
10, comma 2, del presente decreto, inclusiva degli eventuali
certificati e attestati ufficiali.
2. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali originariamente non
programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari in caso
di accertata non conformita', o sospetta non conformita'
successivamente confermata, da parte dell'Autorita' competente
ufficiale o da parte dell'operatore. Qualora il controllo ufficiale
relativo alla verifica della risoluzione della non conformita', di
cui al comma 1, sia contestuale ad un controllo ufficiale gia'
programmato, non si applica la tariffa prevista per i controlli
ufficiali originariamente non programmati.
3. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali e altre attivita'
ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti dall'operatore
interessato, compresi quelli:
a) per il rilascio di certificati e attestati ufficiali;
b) di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7;
c) per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza.
4. Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi
dell'articolo 6, commi 1 e 3 e' prevista nel caso in cui l'ispezione
ante mortem sia effettuata presso l'azienda di provenienza.
5. Per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al
di fuori del macello, si applica la tariffa forfettaria di cui
all'allegato 2, sezione 7, che include la certificazione prevista. La
tariffa di cui al presente comma e' applicata indipendentemente
dall'esito dell'ispezione ante mortem. Nessuna riduzione delle
tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 e' prevista
nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.
6. La tariffa di cui ai commi 1 e 5 si applica a tutti gli
operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione
primaria, gli operatori del settore dei MOCA, i broker e gli
operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei
prodotti fitosanitari, ove pertinente.
7. Le tariffe per i controlli ufficiali di cui al presente articolo
sono aggiuntive alle altre tariffe, fatto salvo quanto previsto al
comma 2.
8. I controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, inclusi
analisi, prove e diagnosi, effettuati sulla base di un reclamo o di
un sospetto di non conformita' sono tariffati a carico dell'operatore
solo a seguito di conferma della non conformita' ai sensi
rispettivamente dell'articolo 83, paragrafo 1, e dell'articolo 138,
paragrafo 4, del regolamento.
9. Gli importi per le analisi di laboratorio a seguito di
campionamenti effettuati in corso di controlli ufficiali e altre
attivita' ufficiali di cui al comma 1 sono a carico dell'operatore.

Art. 10
Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali
su base oraria

1. La tariffa oraria del controllo ufficiale e delle altre
attivita' ufficiali e' definita sulla base dei costi medi sostenuti
dalle Autorita' competenti, determinati ai sensi dell'articolo 81 del
regolamento. L'importo della tariffa oraria e' riportato
nell'allegato 3, sezione 1.
2. La tariffa del controllo ufficiale e delle altre attivita'
ufficiali su base oraria, effettuati dall'Azienda sanitaria locale,
e' determinata con le modalita' indicate nell'allegato 5, modulo 11
del presente decreto, moltiplicando la tariffa oraria di cui
all'allegato 3, sezione 1 del presente decreto, per le ore o frazioni
di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo
ufficiale, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, per
l'esecuzione delle altre attivita' ufficiali di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, del regolamento e per il rilascio di certificati e
attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare e' il
minuto. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente
articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La
richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve
essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5,
modulo 11 del presente decreto.
3. La tariffa su base oraria del controllo ufficiale e delle altre
attivita' ufficiali, di competenza del Ministero della salute, e'
determinata con le modalita' indicate nell'allegato 5, modulo 14,
moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1, per
le ore e frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per
l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attivita'
ufficiali e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La
frazione oraria minima da considerare e' di quindici minuti. Ai fini
della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non
deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di
pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere
effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo
14.

Art. 11
Tariffe per la controversia

1. In caso di controversia di cui all'articolo 35, paragrafo 3 del
regolamento, qualora l'operatore richieda all'Istituto Superiore di
Sanita' l'esame documentale dell'analisi, della prova o della
diagnosi iniziale e, se del caso, altre analisi, prove o diagnosi, si
applicano le tariffe di cui all'allegato 3, sezione 3 del presente
decreto.
2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 193, la tariffa di cui al comma 1, deve essere versata
anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanita' che
esegue l'esame documentale e le eventuali altre analisi, prove o
diagnosi sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo
13 del presente decreto.

Art. 12
Modalita' di applicazione e riscossione delle tariffe
da parte del Ministero della salute

1. Gli importi complessivi delle tariffe di cui all'allegato 1,
sezioni 1 e 2 sono versati dall'operatore interessato su conto
corrente postale intestato all'Ufficio responsabile del PCF del
Ministero della salute che effettua il controllo, anche avvalendosi
del servizio telematico di conto corrente postale, gestione online.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono versati dall'operatore al
momento della notifica effettuata tramite il sistema TRACES.
3. Ai fini del versamento delle tariffe di cui al comma 1, i PCF
possono consentire all'operatore che si avvale in modo ricorrente
dello stesso Ufficio, il ricorso al criterio del «conto a scalare»;
in tal caso l'operatore interessato versa in anticipo un importo
calcolato dal PCF.
4. Quando e' adottato il criterio del «conto a scalare» e
l'operatore interessato cessa l'attivita', il PCF restituisce, su
richiesta dell'operatore stesso, gli importi residui sul conto.
5. Gli importi del «conto a scalare», che risultassero a fine anno
versati in eccedenza, sono restituiti all'operatore interessato o
accreditati per l'anno successivo.
6. Le spese di cui all'articolo 3, comma 8, sono versate
dall'operatore interessato su conto corrente postale intestato
all'Ufficio responsabile del PCF del Ministero della salute che
effettua il controllo.
7. La tariffa di cui all'allegato 1, sezione 3, e' versata
dall'operatore interessato su conto corrente intestato al Ministero
della salute, al capo XX - capitolo n. 2583 - dell'entrata del
bilancio di previsione dello Stato, mediante bonifico intestato alla
Tesoreria dello Stato, riportando nella causale del versamento il
riferimento al riconoscimento del deposito doganale.
8. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, sono versate, prima
dell'erogazione della prestazione, sul conto corrente postale
11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo,
riportando nella causale del versamento la rispettiva voce per la
quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento
e' spedita dall'interessato al competente Ufficio della Direzione
generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del
Ministero della salute.
9. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi
deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel in acque
internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, gli operatori
presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e
corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, tabelle A
e B. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento
l'attestazione di pagamento. La visita e' effettuata entro novanta
giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.
10. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi
deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel in acque
nazionali di cui all'articolo 4, comma 3, gli operatori presentano al
Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono la
tariffa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella B. Gli operatori
allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento.
Il sopralluogo e' effettuato entro novanta giorni dalla ricezione
dell'istanza da parte del Ministero.
11. Ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 2,
nei trenta giorni successivi alla comunicazione del Ministero della
salute, di cui all'articolo 4, comma 6, l'operatore corrisponde la
tariffa relativa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A. Ai fini
dell'esecuzione del controllo ufficiale, l'operatore deve dare
riscontro al Ministero della salute della corresponsione della
tariffa.
12. Ai fini dell'applicazione della tariffa forfettaria di cui
all'articolo 4, comma 4, entro il 15 gennaio di ogni anno, gli
operatori responsabili delle navi-stabilimento corrispondono al
Ministero della salute la tariffa relativa al livello di rischio di
cui all'allegato 1, sezione 4, tabella C.
13. Le tariffe di cui alla sezione 5 dell'allegato 1, sono versate,
prima dell'erogazione della prestazione, sul conto corrente postale
11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo,
riportando nella causale del versamento la rispettiva voce per la
quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento
e' spedita dall'interessato al competente Ufficio della Direzione
generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del
Ministero della salute.

Art. 13
Modalita' di applicazione e riscossione delle tariffe
da parte dell'Azienda sanitaria locale

1. L'Azienda sanitaria locale, per gli stabilimenti dell'allegato
2, sezioni 1 e 3, sulla base dei dati produttivi e delle ore
impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento,
comunicati dal veterinario ufficiale rispettivamente con i moduli 1 e
3 dell'allegato 4, determina mensilmente la tariffa ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9,
comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle
indicazioni di cui ai relativi moduli 1 e 3 dell'allegato 5, con
periodicita' almeno trimestrale.
2. Gli operatori degli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni
2, 4 e 5, entro il 15 di ogni mese, comunicano all'Azienda sanitaria
locale i dati produttivi del mese precedente, utilizzando
rispettivamente i moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 4. L'Azienda
sanitaria locale, sulla base dei dati produttivi e delle ore
impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento,
determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, commi 2,
3, 4 e 12, dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 9 comma 1 ed
emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui
ai relativi moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 5, con periodicita' almeno
trimestrale.
3. Gli operatori che effettuano le attivita' di cui all'allegato 2,
sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel
mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato
4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite all'anno solare
precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima
autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci fossero
variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sara'
necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni
acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda sanitaria locale applica
la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato
2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso ed emette la
richiesta di pagamento entro il 31 marzo. Per il primo anno di
applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli
operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti
alla trasmissione dell'autodichiarazione con l'esclusione di quelli
di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2. L'autodichiarazione di
cui al presente comma non deve essere trasmessa dagli operatori delle
piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione
organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per
attivita' di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei cash
and carry ai sensi dell'articolo 6, comma 10.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, l'Azienda sanitaria
locale per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali di
cui all'articolo 9, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base
delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10 del presente
decreto. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione ante mortem
presso l'azienda di provenienza di cui all'articolo 9, comma 3,
lettera c), emette richiesta di pagamento sulla base delle
indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 6.
5. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione ante mortem in caso
di macellazione d'urgenza al di fuori del macello di cui all'articolo
9, comma 5, emette richiesta di pagamento sulla base delle
indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 7.
6. L'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento condizionato e
definitivo e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6,
comma 13, emette richiesta di pagamento della relativa tariffa
forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, all'atto della
presentazione dell'istanza da parte dell'operatore, sulla base delle
indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 8. Qualora, al termine dei
procedimenti di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato 2, sezione 8, le ore
impiegate eccedano quelle comprese nella tariffa forfettaria,
l'Azienda sanitaria locale, relativamente alle ore aggiuntive, ai
sensi dell'articolo 6, comma 14, calcola la tariffa come indicato
rispettivamente ai punti 2 e 4 della medesima sezione 8 ed emette
richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui
all'allegato 5, modulo 10. L'Azienda sanitaria locale per le
autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti, di cui all'articolo 6,
comma 15, emette richiesta di pagamento della tariffa di cui
all'allegato 2, sezione 8, punto 6, sulla base delle indicazioni di
cui all'allegato 5, modulo 10. L'Azienda sanitaria locale per la
registrazione e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6,
comma 13, verifica il pagamento da parte dell'operatore della tariffa
forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 7.
7. L'Azienda sanitaria locale, per l'ispezione di cui all'articolo
7, commi 1 e 3, emette richiesta di pagamento sulla base delle
indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 9.
8. L'Istituto Superiore di Sanita', per le attivita' di cui
all'articolo 11, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base
delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13.
9. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui
all'articolo 6, comma 16 devono essere aggiunti alla tariffa di cui
al comma 1.
10. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui
all'articolo 9, commi 8 e 9, sono corrisposti dall'operatore
all'Azienda sanitaria locale.
11. Gli operatori provvedono al pagamento della tariffa entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.
12. Qualora l'importo della richiesta di pagamento sia inferiore a
20 euro, e' possibile emettere tale richiesta al raggiungimento
dell'importo di 20 euro entro l'anno di riferimento. Qualora
l'importo complessivo annuale sia inferiore a 10 euro, la riscossione
non viene effettuata in quanto antieconomica ai sensi dell'articolo
79, paragrafo 4 del regolamento.
13. Le tariffe dell'allegato 2, sezione 6, non sono restituite
all'operatore in caso di cessazione dell'attivita' nel corso
dell'anno. Le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, non sono
applicate all'operatore che subentra nel corso dell'anno solare.
14. Le somme relative alle richieste di pagamento emesse
dall'Azienda sanitaria locale sono rilevate su conti di contabilita'
generale dedicati. Le somme riscosse sono contabilizzate con
periodicita' trimestrale.

Art. 14
Ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute

1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui
all'allegato 1, sezioni 1 e 2, sono destinati e vincolati:
a) la quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello
Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello
Stato competente per territorio sul capitolo n. 2582/articolo 14 del
capo XX per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli del programma
«Sanita' pubblica veterinaria» nell'ambito della missione «Tutela
della salute»- categoria «Funzionamento» di pertinenza del centro di
responsabilita' Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari, per la copertura delle spese connesse ai
controlli ufficiali eseguiti dai PCF e dai punti di controllo, anche
fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui
all'allegato 3, sezione 2, nonche' per ogni altro onere correlato;
b) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici
sperimentali competenti per territorio per l'attivita' di supporto
sulle importazioni; qualora l'analisi richiesta non possa essere
eseguita, l'Istituto zooprofilattico sperimentale si avvale di un
altro Istituto zooprofilattico sperimentale, rimborsandone al
medesimo il costo;
c) la rimanente quota del 15 per cento all'entrata del bilancio
dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del
bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01, capo XX.
2. Gli introiti derivanti dalla maggiorazione di cui all'articolo
8, comma 4 sono versati alla sezione della Tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del
bilancio dello Stato n. 2582/ articolo 17 del capo XX.
3. I PCF provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di
cui al presente articolo. La ripartizione in quote percentuali, a
favore degli aventi diritto, deve avvenire su base mensile e anche il
relativo versamento deve avere cadenza mensile, da effettuare entro
il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le suddette quote
sono state riscosse.
4. Le tariffe di cui all'allegato 1 sezioni 3, 4 e 5, non rientrano
nella ripartizione di cui al presente articolo.

Art. 15
Ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale

1. Le tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale sulla base del
presente decreto, sono ripartite in relazione al livello di
compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attivita'
ufficiali come indicato nel comma 2.
2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe
dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di
cui all'articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe delle
sezioni 8 e 9, sono destinati e vincolati, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, secondo la seguente ripartizione:
a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la
attribuiscono in proporzione all'attivita' svolta dalle singole
strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanita'
pubblica, sanita' pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare
di cui all'articolo 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese correnti e di
investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento
dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali di cui al regolamento,
nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la
copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, anche su
richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18,00 e le
ore 6,00 e nei giorni festivi;
b) la quota del 3,5 per cento alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano per potenziare e migliorare l'efficacia
della programmazione e dell'attuazione dei piani di controllo
regionali pluriennali;
c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilattici
sperimentali o altri laboratori ufficiali designati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di quanto
stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali;
d) la quota dell'1 per cento ai laboratori nazionali di
riferimento per attivita' correlate ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali;
e) la quota del 2 per cento e' versata ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese
relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della
programmazione e dell'attuazione delle attivita' di controllo
ufficiale e delle altre attivita' ufficiali di competenza degli
Uffici del Ministero.
3. Entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento,
l'Azienda sanitaria locale versa agli enti aventi diritto di cui al
comma 2, gli importi spettanti a seguito della ripartizione di cui al
presente articolo.
4. In caso di mancato riparto o trasferimento di cui al comma 2, da
parte dell'Azienda sanitaria locale, la regione o la provincia
autonoma provvede a diffidare l'Azienda sanitaria locale ad adempiere
entro trenta giorni, dandone contestuale comunicazione al Ministero
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di
persistente inadempimento, la regione o provincia autonoma nomina un
commissario ad acta abilitato ad avvalersi delle strutture
dell'Azienda sanitaria locale medesima.
5. La maggiorazione prevista all'articolo 8, comma 4, non rientra
nella ripartizione di cui al presente articolo e deve essere versata
dall'Azienda sanitaria locale al Ministero della salute.
6. L'importo relativo alle analisi di laboratorio riscosso
dall'Azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 6, comma 16,
dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 9, commi 8 e 9, non rientra
nella ripartizione di cui al presente articolo. Tale importo deve
essere versato dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale
al quale e' stato inviato il campione.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
dispongono, a livello regionale o di province autonome, l'eventuale
ripartizione tra regione e province autonome e Azienda sanitaria
locale delle tariffe riscosse dalle Aziende sanitarie locali ai sensi
dell'allegato 2, sezione 8.

Art. 16
Modalita' di rendicontazione delle tariffe

1. L'Azienda sanitaria locale rendiconta alla regione o provincia
autonoma le somme riscosse, ripartite e trasferite ai sensi
dell'articolo 15, con periodicita' semestrale entro la fine del mese
successivo al semestre di riferimento, sulla base delle indicazioni
di cui al modulo 1 dell'allegato 6.
2. La regione o la provincia autonoma, entro il 31 marzo di ciascun
anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale il modulo 2 di cui
all'allegato 6, con i dati relativi alle somme riscosse dalle Aziende
sanitarie locali nell'anno precedente.
3. La regione o provincia autonoma trasmette, entro il 30 aprile,
il modulo di cui al comma 2, al Ministero della salute ed al
Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica degli
adempimenti di cui al presente decreto.
4. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori
ufficiali designati, trasmettono al Ministero della salute e al
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni
anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c), sulla base delle
indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 3.
5. I laboratori nazionali di riferimento trasmettono al Ministero
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il
31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno
precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), sulla base
delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 4.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano vigilano
sulla rendicontazione di cui al comma 1.
7. Gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata al
bilancio dello Stato, rendono il conto della gestione ai sensi
dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli
articoli 621, 622 e 623 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
comunicano semestralmente al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e finanze la ripartizione, di cui all'articolo 14 del
presente decreto, delle tariffe riscosse, utilizzando il modulo 5
dell'allegato 6 del presente.

Art. 17
Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento

1. In caso di omessa comunicazione da parte dell'operatore di cui
all'articolo 13, comma 2, l'Azienda sanitaria locale applica la
tariffa calcolata sulla base della tariffa oraria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2.
2. In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o
dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, come da modulo 6
dell'allegato 4, da parte dell'operatore di cui all'articolo 13,
comma 3, l'Azienda sanitaria locale applica, ai sensi dell'articolo
6, per ogni anno di riferimento in cui non e' stata pagata, la
tariffa dovuta dell'allegato 2, sezione 6, tabella A.
3. Nel caso in cui l'operatore, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda
sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento
all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli
interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, in
caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica
la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione
coattiva.
5. Contestualmente all'avvio della procedura di cui al comma 4, per
gli stabilimenti riconosciuti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3,
l'Azienda sanitaria locale sospende il controllo ufficiale e dispone,
rispettivamente, la sospensione dell'attivita' di macellazione e di
lavorazione della selvaggina.
6. Contestualmente all'avvio della procedura prevista al comma 4,
per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4, 5 e 6,
l'Azienda sanitaria locale sospende i controlli ufficiali su
richiesta.

Art. 18
Modalita' di aggiornamento e modifica degli allegati

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto
al titolo II, capo VI del regolamento (UE) 2017/625, previa intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, si puo' provvedere a:
a) aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e
2, gli importi della tariffa oraria di cui all'allegato 3 nonche' gli
allegati 4, 5 e 6 del presente decreto relativi alle modalita' di
comunicazione, calcolo e rendicontazione delle tariffe;
b) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie
animali emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE)
2016/429.
2. Con decreto del Ministro della salute previa intesa della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si puo' provvedere ad
aggiornare l'elenco delle attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6,
tabella A.

Art. 19
Adempimenti dell'Unione

1. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera e) del
regolamento, il Ministero della salute entro il 31 agosto di ogni
anno comunica alla Commissione, nella relazione annuale, il link alla
pagina web con le informazioni pubbliche relative alle tariffe
secondo quanto disposto dall'articolo 85 del regolamento.

Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provvederanno
all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 21
Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, e' abrogato il decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e cessano di avere efficacia il
decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2011, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011, il decreto del Ministro
della salute 3 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
138 del 17 giugno 2015 e le tariffe di cui all'allegato 1, parte II,
settore «certificazioni e nulla osta», punto 17 del decreto del
Ministro della sanita' 14 febbraio 1991 pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991.
2. Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le
disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province
autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

ALLEGATO 3

Sezione 1 - Tariffa oraria.
L'importo della tariffa oraria di cui all'articolo 10, comma 1 del
presente decreto e' di Euro 80.

Sezione 2 - Fascia oraria ordinaria di apertura dei PCF del Ministero
della salute.
Per le finalita' di cui al presente decreto, la fascia oraria
ordinaria di apertura degli uffici e' determinata in conformita' a
quanto stabilito per gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle
imposte dirette, nell'articolo 1, commi 1 e 4, del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni.

Sezione 3 - Tariffe per la controversia.
Le tariffe di cui alla presente sezione dovranno essere versate
anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanita'.

=====================================================================
| | Tariffa |
| Attivita' richiesta | (Euro) |
+=========================================================+=========+
|Esame documentale (dell'analisi, della prova o della | |
|diagnosi iniziale) | 500 |
+---------------------------------------------------------+---------+
|Altre analisi, prove o diagnosi | 500 |
+---------------------------------------------------------+---------

Allegati

ALLEGATO 6

ALLEGATO 5

ALLEGATO 4

ALLEGATO 2

ALLEGATO 1

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