Coronavirus: ulteriori disposizioni sullo smart working

Le novità nel decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 

Ulteriori misure sullo smart working a fronte dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Le ha disposto la presidenza del consiglio dei ministri con il decreto 25 febbraio 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020, n. 47), con il quale sono state dettate:

  • misure urgenti di contenimento del contagio (sospensione attività scolastiche, sportive, manifestazioni eccetera);
  • modalità di applicazione del cosiddetto "lavoro agile".

Il provvedimento è solo l'ultimo di una serie di provvedimenti urgenti pubblicati nei giorni scorsi (CLICCA QUI).

Nella stessa Gazzetta Ufficiale sono poi stati pubblicate sei ordinanze del ministero della Salute relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rispettivamente in:

  • Lombardia;
  • Veneto;
  • Emilia-Romagna;
  • Friuli-Venezia Giulia;
  • Piemonte;
  • Liguria.

Di seguito il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 febbraio 2020.

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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) 

in Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020, n. 47

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  25  gennaio  2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie

generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23

febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  23

febbraio 2020, n. 45, che  individua  misure  di  contenimento  della

diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  gennaio  2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie

generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  21  febbraio  2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie

generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa  con

il Presidente della Regione Lombardia  e  della  Regione  del  Veneto

rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Viste, altresi', le ordinanze adottate dal  Ministro  della  salute

d'intesa con  i  Presidenti  delle  Regioni  Emilia  Romagna,  Friuli

Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

Vista, inoltre, l'ordinanza  adottata  dal  Ministro  della  salute

d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento

dei casi anche sul territorio nazionale;

Ritenuto   di   adottare   ulteriori   misure    di    contenimento

dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3  del  decreto-legge  23  febbraio

2020, n. 6, in materia di svolgimento delle  manifestazioni  sportive

di ogni  ordine  e  disciplina,  di  organizzazione  delle  attivita'

scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure  di

prevenzione  sanitaria   presso   gli   Istituti   penitenziari,   di

regolazione delle modalita'  di  accesso  agli  esami  di  guida,  di

organizzazione delle attivita' culturali e per il turismo;

Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentito  il   Ministro

dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro  dell'economia  e

delle finanze, nonche' il Ministro per le politiche  giovanili  e  lo

sport, il Ministro dell'istruzione, il  Ministro  dell'universita'  e

della  ricerca,  il  Ministro  della  giustizia,  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita'

culturali e per il turismo, il Ministro del lavoro e delle  politiche

sociali, il Ministro per gli affari regionali, nonche'  i  Presidenti

delle Regioni  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Lombardia,

Veneto, Piemonte, Liguria e  il  Presidente  della  Conferenza  delle

regioni;

 

Decreta:

                                Art. 1 

              Misure urgenti di contenimento del contagio 

1. In  attuazione  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  23

febbraio 2020, n.  6,  allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il

diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le  seguenti  ulteriori

misure di contenimento:

a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia

Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi

e le competizioni sportive di ogni ordine  e  disciplina,  in  luoghi

pubblici o privati. Resta  consentito  lo  svolgimento  dei  predetti

eventi  e  competizioni,  nonche'  delle   sedute   di   allenamento,

all'interno di impianti  sportivi  utilizzati  a  porte  chiuse,  nei

comuni diversi da quelli  di  cui  all'allegato  1  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in

premessa;

b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,

le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate,

programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono

sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4,

del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine  al  diritto

di  recesso  del  viaggiatore  prima  dell'inizio  del  pacchetto  di

viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla  presente

lettera;

c) la riammissione nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per

assenze dovute  a  malattia  di  durata  superiore  a  cinque  giorni

avviene, fino alla data del 15 marzo 2020,  dietro  presentazione  di

certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

d) i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attivita'

didattica  sia  stata  sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono

attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e  per  la

durata della sospensione, modalita' di  didattica  a  distanza  avuto

anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con

disabilita';

e) il giorno domenica 1°  marzo  2020,  su  tutto  il  territorio

nazionale, non avra' luogo il libero  accesso  agli  istituti  ed  ai

luoghi della cultura di cui all'art.  1,  comma  1,  del  decreto  11

dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme  per  l'istituzione

del biglietto d'ingresso ai  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di

antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»;

f) in relazione alle attivita' espletate dagli uffici  periferici

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle

Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano,  Padova,  Parma,

Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia,  Verona  e  Vicenza,  sono

adottate le seguenti misure:

1) sospensione degli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli

uffici periferici della Motorizzazione civile aventi  sede  in  dette

province;

2) regolazione delle modalita'  dell'accesso  dell'utenza  agli

uffici della Motorizzazione civile aventi  sede  in  dette  province,

mediante  predeterminazione   da   parte   del   dirigente   preposto

all'ufficio  del  numero  massimo  degli   accessi   giornalieri   ed

individuazione  di  idonei  spazi  di  attesa   esterni   alla   sede

dell'ufficio medesimo;

g) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta in  favore

dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in

ragione della sospensione di cui  alla  lettera  f)  la  proroga  dei

termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo  30

aprile 1992, n. 285;

h) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione

artistica musicale e coreutica nelle quali non e' consentita, per  le

esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,

la  partecipazione  degli  studenti   alle   attivita'   didattiche o

curriculari,  le  attivita'  medesime  possono  essere  svolte,   ove

possibile, con  modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime

Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche

esigenze  degli  studenti  con  disabilita'.  Le  Universita'  e   le

Istituzioni  di  cui  al  precedente  periodo,   successivamente   al

ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto

necessario ed in ogni caso individuandone le relative  modalita',  il

recupero delle attivita'  formative  nonche'  di  quelle  curriculari

ovvero  di  ogni  altra  prova  o  verifica,  anche  intermedia,  che

risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le

esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,

la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle

Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale

e  coreutica,  queste  possono  essere  svolte,  ove  possibile,  con

modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e

Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli

studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di  cui  al

precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni

caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle

attivita' formative, nonche' di quelle curriculari,  ovvero  di  ogni

altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al

completamento del  percorso  didattico;  le  assenze  maturate  dagli

studenti di cui alla presente lettera  non  sono  computate  ai  fini

della eventuale ammissione ad esami  finali  nonche'  ai  fini  delle

relative valutazioni;

l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di  Corte  di

appello cui appartengono i comuni di cui  all'allegato 1  al  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020,  sino  al

15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in  relazione  alle

attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita'  urgenti,  il

Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il  dirigente  amministrativo,

puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche

in deroga a quanto disposto dall'art.  162  della  legge  23  ottobre

1960, n. 1196;

m) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della

salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il

superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali

del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della

giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del

contagio del Covid-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a

garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione

generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti

penitenziari e negli istituti penali per minorenni,  con  particolare

riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1  al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23  febbraio  2020,

sino al termine dello stato di emergenza.

 

                               Art. 2 

                            Lavoro agile 

1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a

23 della  legge  22  maggio  2017,  n.  81,  e'  applicabile  in  via

provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i  datori  di  lavoro  aventi

sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli  Venezia

Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi

residenti o domiciliati che svolgano attivita'  lavorativa  fuori  da

tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato,  nel  rispetto

dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in  assenza

degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi  di  informativa

di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in

via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile

sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

2. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri

23 febbraio 2020 e' soppresso.

 

                              Art. 3 

                          Disposizioni finali 

1. Sono confermate e restano in vigore, con l'integrazione  di  cui

all'art. 1, lettera a), le  disposizioni  contenute  nelle  ordinanze

adottate dal Ministro della salute d'intesa con  i  Presidenti  delle

Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte  e

Veneto il 23 febbraio 2020 nonche' l'ordinanza adottata dal  Ministro

della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria  il  24

febbraio 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto producono il  loro  effetto

dalla  data  odierna  e  sono  efficaci,  salve  diverse   previsioni

contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto

salvo  quanto  previsto  all'art.  2,  comma  2,  restano  ferme   le

previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  23

febbraio 2020.

 

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