Danno biologico: la nuova tabella Inail per l’indennizzo

Con la circolare n. 27/2019 viene chiarito che si applica agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019

Con la circolare 11 ottobre 2019, n. 27, Inail ha definito la tempistica di decorrenza e l’ambito di applicazione della nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale di cui al precedente decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2019, n. 45.

La nuova tabella diventa unica  per uomini e per donne, ma gli importi continuano ad essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%.

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I nuovi importi del valore degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle due precedenti tabelle distinte per sesso, sulla base degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000-2017).

A seguire il testo della circolare Inail 11 ottobre 2019, n. 27 e in allegato il testo del decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2019, n. 45.

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Circolare Inail 11 ottobre 2019, n. 2

Adeguamento della Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45

 

Quadro normativo 
  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modificazioni.
  • Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 13.
  • Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000: “Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
  • Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57: “Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico”.
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. Articolo 1, comma 780.
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 247: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. Articolo 1, commi 23 e 24.
  • Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2009: “Determinazione, a decorrere dal 2008, dell’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico”.
  • Circolare Inail 7 luglio 2009, n. 37: “Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico”.
  • Circolare Inail 20 gennaio 2014, n. 4: “Disposizioni in materia di prestazioni economiche erogate dall’Inail, legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014)”. Articolo 1, commi 129, 130 e 131.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2014, concernente l’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico ai sensi della tabella di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 2000.
  • Circolare Inail 9 maggio 2014, n. 26: “Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014”.
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, commi 287 e 303.
  • Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 22 novembre 2016: “Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”.
  • Circolare Inail 16 dicembre 2016, n. 49: “Nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale. Rivalutazione annuale. Importo degli indennizzi con decorrenza 1° luglio 2016”.
  • Circolare Inail 27 settembre2017, n.39: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2017”.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, degli importi degli indennizzi del danno biologico.
  • Legge 30 dicembre 2018, n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021 (legge di bilancio 2019)”. Articolo 1, comma 1121 e seguenti.
  • Determina del Presidente Inail 9 gennaio 2019, n.2: Decreto legislativo n. 38/2000, art. 13. Adeguamento della “Tabella indennizzo danno biologico” approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45 concernente l’approvazione della nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale.
1. Premessa 

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45[1]Il decreto, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 maggio 2019, recepisce la determina del Presidente dell’Inail 9 gennaio 2019, n. 2, con cui era stato proposto l’adeguamento della Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000. (allegato 1) ha approvato, per il triennio 2019-2021, la nuova “Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale” che sostituisce quella in vigore ai sensi del decreto ministeriale del 12 luglio 2000.

La nuova tabella per gli indennizzi in capitale fa seguito, in particolare, al decreto ministeriale 22 novembre 2016, con cui sono state approvate le tabelle[2]L’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 prevede che le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali annui delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti siano sottoposte a revisione almeno ogni quinquennio. dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti che hanno sostituito quelle approvate con decreto ministeriale del 1° aprile 2008[3]Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2008. e alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha regolato gli effetti sulla finanza pubblica della revisione delle Tariffe dell’Istituto e i miglioramenti delle prestazioni.

2. La nuova Tabella 

La nuova Tabella è stata elaborata secondo i principi fondamentali con cui sono state formulate le precedenti tabelle, riportati nella circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57[4]Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57, punto 3.2.1 “...I principi sui quali è impostata la tabella sono tre: l'indennizzo è areddituale, prescinde cioè dalla retribuzione dell'assicurato, in quanto la menomazione in sé produce lo stesso pregiudizio alla persona per tutti gli esseri umani; l'indennizzo è crescente al crescere della gravità della menomazione in misura più che proporzionale sia in termini assoluti che relativi. Infatti, al crescere della percentuale di invalidità, aumenta il peso di ciascun punto percentuale aggiuntivo, in quanto va ad incidere su di un quadro clinico maggiormente compromesso; l'indennizzo è variabile in funzione dell'età (decresce al crescere dell'età)”.con l’unica eccezione riguardante la differenziazione di genere.

La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, infatti, è unica[5]La nuova Tabella consente, inoltre, all’Istituto di conformarsi al principio stabilito dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-318/13, che vieta l’utilizzo dei dati attuariali differenziati in base al sesso nei regimi di previdenza sociale. sia per gli uomini sia per le donne, mentre gli importi continuano a essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%.

I nuovi importi del valore degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle due precedenti tabelle distinte per sesso, sulla base degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000-2017).

Tale ponderazione ha tenuto conto, altresì, per la definizione dei nuovi importi differenziati per grado di menomazione e classe di età delle basi tecnico-attuariali e dell’adeguamento della speranza di vita degli assicurati desunte dalle nuove tavole di mortalità, in linea con i coefficienti di capitalizzazione relativi alle rendite di inabilità e di quelli a favore dei superstiti.

Gli importi indicati nella nuova Tabella risultano, altresì, comprensivi della maggiorazione corrispondente ai due aumenti straordinari, fissati nella misura dell’8,68 % dal 1° gennaio 2008, e nella misura del 7,57%, dal 1° gennaio 2014[6]Decreto ministeriale 27 marzo 2009 decreto ministeriale 14 febbraio 2014.(aliquota complessiva 16,25%) da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000.

Il nuovo punto Inail è stato rideterminato partendo dal punto base unitario annuale definito nel 2000 sulla base della “speranza di vita” desunta dalle nuove tavole di mortalità. Il valore finanziario del punto Inail, riferito al grado ed alla classe di età iniziali, è pari ad euro 1.430,68 e cresce in misura progressiva all’aumentare del grado, prevedendo indennizzi mediamente più alti di circa il 40% rispetto alle Tabelle del 2000 comprensive degli aumenti straordinari intervenuti.

Tali importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, sono rivalutati annualmente, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ai sensi dell’articolo 1, comma 303, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016[7]Circolare Inail 29 ottobre 2018, n. 41 “Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018”. .

3. Decorrenza e ambito di applicazione 

La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e cioè, per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.

Si evidenzia che per i suddetti eventi, sono confermati i meccanismi applicativi del regime indennitario introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, contenuti nella circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57.

Pertanto, in caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi con data dal 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella nuova Tabella.

Con riferimento, invece, agli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, le rivalutazioni annuali dell’indennizzo del danno biologico in capitale si applicano sul valore capitale indicato nella nuova Tabella già comprensivo degli aumenti straordinari di cui ai decreti ministeriali 27 marzo 2009 e 14 febbraio 2014.

Si precisa, inoltre, che per gli eventi lesivi antecedenti al 1° gennaio 2019 restano confermati i criteri applicativi[8]Circolari Inail 7 luglio 2009, n. 37; 9 maggio 2014, n. 26; 29 ottobre 2018, n. 41 (gli aumenti straordinari e la rivalutazione con decorrenza 2018, si applicano esclusivamente agli importi erogati dall’Inail a seguito di provvedimento emanato con le rispettive decorrenze di legge). utilizzati per i due precedenti aumenti straordinari e per la rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018 applicata agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dalla predetta data.

3.1 Indennizzo in capitale a seguito di unificazione dei postumi. 

Nei casi di unificazione dei postumi, come è noto, ai fini della valutazione medico-legale, si fa riferimento a un’unica menomazione complessiva dove i singoli postumi degli eventi unificati perdono autonoma rilevanza e non possono essere più oggetto di valutazione separata.

Ne consegue che, se il grado complessivo risultante dall’unificazione dei postumi è compreso tra il 6% e il 15%, si eroga il nuovo capitale che costituisce primo pagamento sull’evento unificato.

Tenuto conto che la nuova Tabella trova applicazione per gli eventi infortunistici verificatisi dal 1° gennaio 2019 e le malattie denunciate dalla predetta data, in caso di unificazione dei postumi ai fini della individuazione della tabella da applicare, si deve far riferimento alla data dell’ultimo evento lesivo occorso oggetto di unificazione.

Pertanto, in caso di ultimo evento la cui data sia successiva al 1° gennaio 2019, può accadere che il maggior grado riconosciuto dia luogo per la prima volta ad un indennizzo in capitale o, viceversa, a un nuovo indennizzo in capitale, per essere stato già indennizzato il grado riconosciuto precedentemente alla unificazione.

Nella prima ipotesi, si eroga l’importo del valore capitale applicando la nuova Tabella al nuovo grado e all’età dell’assicurato al momento dell’insorgenza del diritto, cioè la data evento del nuovo infortunio o la data di ricezione della denuncia di malattia professionale.

Nella seconda ipotesi, cioè nella fattispecie di nuovo indennizzo in capitale con precedente indennizzo riconosciuto su eventi pregressi, si utilizza sempre l’importo del valore capitale previsto dalla nuova Tabella, in base al nuovo grado e all’età dell’assicurato al momento della data evento. In tale fattispecie, quest’ultimo importo verrà però decurtato di quanto già corrisposto, ricalcolato con riferimento all’età dell’assicurato e nella misura indicata nella nuova Tabella come sopra indicato.

Si ribadisce che, se per effetto del ricalcolo secondo la nuova Tabella, l’importo dovesse risultare superiore a quello a suo tempo erogato, si dovrà detrarre da quanto dovuto l’importo effettivamente corrisposto. L’importo risultante dalla predetta sottrazione costituisce “primo pagamento” e perciò non preclude il riconoscimento di un ulteriore adeguamento.

Viceversa, si fa riferimento alla Tabella di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000 nel caso in cui tutti gli eventi oggetto di unificazione hanno data antecedente al 1° gennaio 2019.

3.2 Indennizzo in capitale a seguito di revisione. 

Le richieste di aggravamento presentate dall’assicurato a far data dal 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento o dell’adeguamento dell’indennizzo del danno biologico in capitale e che comportano, indipendentemente dalla data dell’evento lesivo, un aumento del grado di menomazione precedentemente indennizzato in capitale, ovvero, un primo indennizzo del danno biologico in capitale, si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova Tabella.

Per le modalità di calcolo dell’indennizzo del danno biologico in capitale, si deve fare riferimento all’età dell’assicurato e alla Tabella indennizzo del danno biologico in capitale vigente al momento delle richieste di adeguamento, come riportato nelle istruzioni vigenti[9]Cfr. Circolare Inail 4 agosto 2000, n.57, punto 3.2.6.1 “...sulla base del principio normativo indicato al comma 7 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, relativo ai casi di soppressione della rendita, ma che può considerarsi di carattere generale, secondo il quale il valore capitale da adeguare, non è quello in precedenza effettivamente erogato, bensì quello ricalcolato prendendo in riferimento l’età dell’assicurato al momento della richiesta di adeguamento. .

Resta ferma, pertanto, la regola che, se per effetto del ricalcolo ottenuto secondo i citati parametri, l’importo attualizzato dovesse risultare superiore a quello a suo tempo effettivamente erogato, si dovrà detrarre da quanto dovuto l’importo effettivamente erogato.

Con riferimento alle situazioni in cui la rendita cessa a seguito di recupero dell’integrità psico-fisica, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nei limiti del 16% e con grado accertato pari o superiore al 6%, l’indennizzo del danno biologico in capitale è liquidato nella misura indicata nella nuova Tabella secondo i citati criteri.

Si determina innanzitutto il capitale corrispondente al grado della menomazione accertato Pertanto, in esito alla domanda di aggravamento, prendendo in riferimento l’età dell’assicurato al momento della richiesta e la Tabella indennizzo del danno biologico vigente al momento medesimo. Dall’importo così determinato si sottrae il capitale corrispondente al grado di menomazione precedentemente indennizzato, ricalcolato prendendo a riferimento l’età dell’assicurato al momento della richiesta e la Tabella indennizzo in danno biologico vigente al momento medesimo. Peraltro, ove detto capitale, per effetto di rivalutazioni della tabella indennizzo in danno biologico, nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l’importo effettivamente corrisposto”.

Trova applicazione il principio di carattere generale e le istruzioni contenute nella circolare Inail n. 4 agosto 2000, n. 57, che prevedono che all’assicurato venga liquidato l’indennizzo in capitale corrispondente al grado di menomazione accertato, utilizzando la Tabella vigente al momento della soppressione della rendita e facendo riferimento all’età dell’assicurato allo stesso momento.

4. Adeguamenti procedurali 

Sono in corso di completamento gli adeguamenti procedurali necessari per l’erogazione degli indennizzi in capitale del danno biologico in linea con le nuove disposizioni. All’esito del rilascio dei predetti adeguamenti procedurali, sarà fornita adeguata informazione alle Strutture territoriali.

Le prestazioni già liquidate secondo gli importi previsti dalle Tabelle previgenti saranno rideterminate automaticamente sulla base della nuova Tabella con l’invio agli interessati anche di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza, elaborato a livello centrale.

Allegati

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Note   [ + ]

1. Il decreto, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 maggio 2019, recepisce la determina del Presidente dell’Inail 9 gennaio 2019, n. 2, con cui era stato proposto l’adeguamento della Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000. 
2. L’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 prevede che le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali annui delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti siano sottoposte a revisione almeno ogni quinquennio.
3. Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2008. 
4. Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57, punto 3.2.1 “...I principi sui quali è impostata la tabella sono tre: l'indennizzo è areddituale, prescinde cioè dalla retribuzione dell'assicurato, in quanto la menomazione in sé produce lo stesso pregiudizio alla persona per tutti gli esseri umani; l'indennizzo è crescente al crescere della gravità della menomazione in misura più che proporzionale sia in termini assoluti che relativi. Infatti, al crescere della percentuale di invalidità, aumenta il peso di ciascun punto percentuale aggiuntivo, in quanto va ad incidere su di un quadro clinico maggiormente compromesso; l'indennizzo è variabile in funzione dell'età (decresce al crescere dell'età)”.
5. La nuova Tabella consente, inoltre, all’Istituto di conformarsi al principio stabilito dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-318/13, che vieta l’utilizzo dei dati attuariali differenziati in base al sesso nei regimi di previdenza sociale.
6. Decreto ministeriale 27 marzo 2009 decreto ministeriale 14 febbraio 2014.
7. Circolare Inail 29 ottobre 2018, n. 41 “Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018”.
8. Circolari Inail 7 luglio 2009, n. 37; 9 maggio 2014, n. 26; 29 ottobre 2018, n. 41 (gli aumenti straordinari e la rivalutazione con decorrenza 2018, si applicano esclusivamente agli importi erogati dall’Inail a seguito di provvedimento emanato con le rispettive decorrenze di legge). 
9. Cfr. Circolare Inail 4 agosto 2000, n.57, punto 3.2.6.1 “...sulla base del principio normativo indicato al comma 7 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, relativo ai casi di soppressione della rendita, ma che può considerarsi di carattere generale, secondo il quale il valore capitale da adeguare, non è quello in precedenza effettivamente erogato, bensì quello ricalcolato prendendo in riferimento l’età dell’assicurato al momento della richiesta di adeguamento. 

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