Danno biologico: rivalutati gli importi degli indennizzi

La circolare Inail 18 maggio 2021, n. 14, definisce la misura e la decorrenza della misura

Danno biologico: rivalutati gli importi degli indennizzi. A renderlo noto è l'Inail tramite la circolare 18 maggio 2021, n. 14, pubblicata sul sito dell'istituto e riportata di seguito.

In particolare, la misura della rivalutazione annuale relativamente ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati è pari allo 0,5%. La misura si applica a far data dal 1° luglio 2020.

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Di seguito il testo della circolare Inail 18 maggio 2021, n. 14; l'allegato è riportato in pdf alla fine della pagina.

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Circolare Inail 18 maggio 2021, n. 14

Oggetto: importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020.
Quadro normativo

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modificazioni.

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 13.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000: “Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57: “Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico”.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. Articolo 1, comma 780.

Legge 24 dicembre 2007, n. 247: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. Articolo 1, commi 23 e 24.

Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2009: “Determinazione, a decorrere dal 2008, dell’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico”.

Circolare Inail 7 luglio 2009, n. 37: “Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico”.

Circolare Inail 20 gennaio 2014, n. 4: “Disposizioni in materia di prestazioni economiche erogate dall’Inail-legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)”. Articolo 1, commi 129, 130 e 131.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2014, concernente l’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico ai sensi della tabella di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 2000.

Circolare Inail 9 maggio 2014, n. 26: “Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014”.

Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, commi 287 e 303”.

Circolare Inail 16 dicembre 2016, n. 49: “Nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale. Rivalutazione annuale. Importo degli indennizzi con decorrenza 1° luglio 2016”.

Circolare Inail 27 settembre 2017, n. 39: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2017”.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, degli importi degli indennizzi del danno biologico”.

Circolare Inail 29 ottobre 2018, n. 41: “Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018”.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Articolo 1, commi 1121-1126”.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2019, n. 45 concernente l’approvazione della nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale.

Circolare Inail 11 ottobre 2019, n. 27: “Adeguamento della Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45”.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2019, n. 147 concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2019, degli importi degli indennizzi del danno biologico.

Circolare Inail 26 marzo 2020, n. 9: “Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2019”.

Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 25 giugno 2020, n. 31 “Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2020”.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2021, n. 60 concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2020, degli importi degli indennizzi del danno biologico.

 

Premessa

La legge di stabilità 20161[1]Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 303. ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail, a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.

La stessa legge di stabilità ha previsto, inoltre, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.

In virtù della predetta norma di salvaguardia, gli importi delle prestazioni economiche degli indennizzi per danno biologico vigenti nell’anno 2015, sono stati confermati con decorrenza 1° luglio 2016[2]Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2016. e 1° luglio 2017[3]Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2017., in relazione alla variazione percentuale negativa registrata dall’indice Istat per i rispettivi anni di osservazione.

Per l’anno 2018, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2016 e il 2017 pari all’1,10% e, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2018, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2018[4]Circolare Inail 29 ottobre 2018, n. 41..

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2019, n. 45 è stata approvata la nuova “Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale”, che sostituisce quella prevista ai sensi del decreto ministeriale del 12 luglio 2000 e trova applicazione per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 commi 1121-1126.

I valori capitali della predetta Tabella, riferiti al grado di menomazione dell’integrità psicofisica dal 6% al 15% e all’età dell’infortunato e del tecnopatico, vengono rivalutati annualmente, secondo i meccanismi previsti dalla legge di stabilità 2016, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento.

Per l’anno 2019, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati pari all’1,10% intervenuta tra il 2017 e il 2018 e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2019, n. 147, su proposta del Presidente dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2019.

 

Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2020

Per l’anno 2020, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - intervenuta tra il 2018 e il 2019 - pari allo 0,5%.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2021, n. 60 (allegato 1), su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2020.

Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale riferiti alla tabella vigente in relazione alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

 

Ambito di applicazione

In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, come sopra delineato, riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2020, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2019. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione, si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2020, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo[5]Per gli indennizzi in capitale relativi a eventi lesivi accaduti a decorrere dal 1° gennaio 2019 si applicano i valori capitali afferenti alla tabella vigente del danno biologico DM 23.04.2019; mentre per gli indennizzi in capitale relativi a eventi lesivi antecedente al 1° gennaio 2019 sono confermati gli importi dei valori capitali previsti dalle previgenti tabelle del danno biologico DM 12.07.2000 nonché i criteri applicativi utilizzati per il calcolo degli aumenti straordinari, a eccezione degli indennizzi in capitale corrisposti a seguito di richieste di aggravamento presentate dall’assicurato a far data dal 1° gennaio 2019 e a seguito delle unificazione dei postumi con ultimo evento la cui data è successiva al 1° gennaio 2019..

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi stessi.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2020, e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2020.

Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del decreto ministeriale del 25 marzo 2021, n. 60, saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza elaborato a livello centrale.

Allegati

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Note   [ + ]

1. Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 303.
2. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2016.
3. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2017.
4. Circolare Inail 29 ottobre 2018, n. 41.
5. Per gli indennizzi in capitale relativi a eventi lesivi accaduti a decorrere dal 1° gennaio 2019 si applicano i valori capitali afferenti alla tabella vigente del danno biologico DM 23.04.2019; mentre per gli indennizzi in capitale relativi a eventi lesivi antecedente al 1° gennaio 2019 sono confermati gli importi dei valori capitali previsti dalle previgenti tabelle del danno biologico DM 12.07.2000 nonché i criteri applicativi utilizzati per il calcolo degli aumenti straordinari, a eccezione degli indennizzi in capitale corrisposti a seguito di richieste di aggravamento presentate dall’assicurato a far data dal 1° gennaio 2019 e a seguito delle unificazione dei postumi con ultimo evento la cui data è successiva al 1° gennaio 2019.

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