La legge di conversione del “DL sicurezza” è intervenuta inaspettatamente anche nel settore dei rifiuti.
L’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018) in sede di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ha introdotto, infatti, per gli impianti di trattamento rifiuti, l’obbligo di predisporre un apposito “piano di emergenza interna”.
Il provvedimento è stato evidentemente adottato sulla spinta emotiva degli episodi incidentali che hanno interessato negli ultimi mesi alcuni impianti di stoccaggio rifiuti e che hanno avuto un ampio risalto mediatico, suscitando preoccupazione nell’opinione pubblica.
Si tratta, tuttavia, di un intervento assai discutibile nel merito e nel metodo, dal momento che rende ancor più incerto, frammentario e disorganico il quadro normativo riguardante il settore dei rifiuti.
Il nuovo adempimento, peraltro, si applica indiscriminatamente a tutti gli impianti (la norma si riferisce espressamente agli impianti di stoccaggio e – con una terminologia che non trova riscontro nel D.Lgs. n. 152/2006 – a quelli di «lavorazione» dei rifiuti), a prescindere dalla dimensione e dal regime autorizzatorio (Aia, ordinario o semplificato), nonché dalla tipologia dei rifiuti trattati e dalle operazioni svolte; non solo, esso riguarda sia gli impianti esistenti sia quelli di nuova costruzione.
Per i primi, il piano di emergenza interna andrà predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia, entro il 4 marzo 2019).
Il piano (che andrà riesaminato e, se necessario, aggiornato dal gestore almeno ogni tre anni) ha il dichiarato scopo di:
«a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante».
La norma prevede, inoltre, che il prefetto debba, a propria volta, elaborare un “piano di emergenza esterna”, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti; a tal fine, un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà stabilire le linee guida per la predisposizione del predetto piano e per la relativa informazione alla popolazione.
Si noti, infine, che il richiamo agli “incidenti rilevanti” appare del tutto atecnico, non essendo stato previsto alcun coordinamento con la disciplina relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose di cui al D.Lgs. n. 105/2015 (cosiddetta normativa “Seveso”).
Di seguito il testo dell'articolo 26-bis, legge 1° dicembre 2018, n. 132
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Testo coordinato del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata». (18A07702)
(in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281)
(omissis)
Art. 26-bis
Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio lavorazione dei rifiuti
1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna é riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 é predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 e' predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 é riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.