Definizione di zona umida: i chiarimenti del minAmb

La misura si ricollega al regolamento della Commissione (UE) 2021/57 di modifica del Reach, per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di queste aree

Definizione di zona umida: i chiarimenti del minAmb sono stati forniti tramite la circolare 9 febbraio 2023, n. 72, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2023, n. 67.

La misura si ricollega al regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.

Il chiarimento si è reso necessario perché, al momento dell'approvazione del regolamento, «la nozione di "zona umida" non descriveva in maniera quantificata la dimensione minima di essa o la durata minima della sua  esistenza, tale da rispondere alla natura temporanea  della  medesima  zona».

Di seguito il testo della circolare minAmb 9 febbraio 2023, n. 72.

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Circolare del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 9 febbraio 2023, n. 72 

Circolare applicativa del regolamento della Commissione (UE)  2021/57
del  21  gennaio  2021  recante  modifica  dell'allegato   XVII   del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione  e  la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per  quanto  riguarda  il
piombo  contenuto  nelle  munizioni  utilizzate  all'interno   o   in
prossimita' di zone umide - Definizione di «zona umida». (23A01804) 

(Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2023, n.67)

 

Vigente al: 20-3-2023

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

e

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA

SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Premessa 

Con  la  presente   circolare   si   forniscono   indicazioni   per

l'applicazione del regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57  del

21 gennaio 2021 recante modifica dell'allegato XVII  del  regolamento

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  concernente

la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e  la  restrizione

delle  sostanze  chimiche  (REACH)  per  quanto  riguarda  il  piombo

contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimita'  di

zone umide - (di  seguito  regolamento),  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea del 26 gennaio  2021,  con  particolare

riferimento alla definizione di «zona umida».

 

1. La  Normativa  prevista  dal  regolamento  e  le  sue  difficolta'

  interpretative. 

In data 25 gennaio  2021  la  Commissione  europea  ha  emanato  il

regolamento (UE) n. 2021/57 recante modifica dell'allegato  XVII  del

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione  e  la

restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per  quanto  riguarda  il

piombo  contenuto  nelle  munizioni  utilizzate  all'interno   o   in

prossimita' di zone umide (di seguito regolamento). Il regolamento e'

gia' in vigore e si applichera' sul  territorio  dell'Unione  europea

dal 15 febbraio 2023.

Il regolamento della  Commissione  2021/57  e'  stato  adottato  da

Berlaymont a seguito di una procedura in ambito  Comitologia  che  ha

visto il coinvolgimento  del  Comitato  che  assiste  la  Commissione

nell'attuazione  del  regolamento   REACH   e   a   cui   partecipano

direttamente le amministrazioni competenti degli Stati membri.

Il 3 settembre 2020, il Comitato  ha  approvato  il  regolamento  a

maggioranza qualificata, nonostante l'astensione e il voto  contrario

di diversi Stati membri; in quella  occasione,  il  Governo  italiano

voto' a favore, prospettando, al contempo, ai portatori di  interessi

(ANPAM/Confindustria, Federcaccia ed altri), l'apertura di un  tavolo

di confronto per assicurare  un'attuazione  chiara  ed  efficace  del

regolamento.

In particolare, nell'allegato XVII del regolamento e'  aggiunto  il

paragrafo 13 con la seguente definizione:

a) «zone umide»,  superfici  di  paludi,  pantani  e  torbiere  o

distese d'acqua naturali o artificiali, permanenti o  temporanee,  in

cui l'acqua e' stagnante  o  corrente,  dolce,  salmastra  o  salata,

comprese le distese di acqua marina la cui profondita' non  supera  i

sei metri durante la bassa marea.

Tale nozione di «zona umida» non descrive in  maniera  quantificata

la dimensione minima di essa o la durata minima della sua  esistenza,

tale da rispondere alla natura temporanea  della  medesima  zona.  E'

necessario invece che una disposizione sia sufficientemente chiara  e

precisa affinche' i destinatari della sua applicazione possano  darvi

applicazione con ragionevole certezza.

Per la Commissione europea chiamata - anche con atti  di  sindacato

ispettivo parlamentare europeo (P-004575/2020, risposta  fornita  dal

Commissario Breton per la Commissione europea il 26 ottobre 2020) - a

fornire l'interpretazione autentica della normativa,  il  regolamento

vieta l'uso del piombo nelle zone umide, al fine  di  proteggere  gli

uccelli acquatici e la salute umana,  riconoscendo  peraltro  che  le

autorita'  nazionali  sono  meglio  posizionate  sul  territorio  per

prendere nella dovuta  considerazione  le  specificita'  dei  diversi

contesti morfologici, ai  fini  dell'individuazione  specifica  della

nozione di «zona umida». Lo scopo del regolamento e' limitare l'uso e

il rilascio intenzionali o anche volontari e  comunque  evitabili  di

piombo.

Il Considerando 24 del regolamento specifica, in  particolare,  che

ai fini della restrizione e' opportuno attenersi alla definizione  di

«zona umida» utilizzata nella Convenzione relativa  alle  zone  umide

d'importanza internazionale (Convenzione di Ramsar), firmata a Ramsar

il 2 febbraio 1971, come proposto dall'Agenzia ECHA.  L'elenco  delle

zone umide contenuto  nell'Allegato  XVII  del  regolamento  richiede

alcune precisazioni interpretative in considerazione  del  fatto  che

alla violazione della normativa de quo sono comminate sanzioni.

Cio' e'  vero  se  si  considera  che  a  seguito  della  imminente

applicazione del regolamento sul territorio dell'Unione europea, e  a

seguito della sua  adozione,  gli  organi  di  giustizia  dell'Unione

europea sono  gia'  stati  chiamati  a  pronunciarsi  sull'ambito  di

applicazione  della  normativa  (Tribunale  dell'Unione  europea,   V

sezione, 21 dicembre 2022, causa T-187/21 Firearms United  Network  e

altri contro Commissione europea).

Al fine quindi di fornire agli operatori del settore e  ai  diretti

interessati maggiore chiarezza  sulla  portata  del  regolamento,  in

specie sulla nozione di «zona umida», si rende necessario precisare i

seguenti  chiarimenti,  ai  fini  della  corretta  applicazione   del

regolamento.

 

2. Nozione di «zona umida» ai fini dell'applicazione del  regolamento

  e conseguenti esclusioni. 

Va innanzitutto chiarito che per «zona umida» si deve intendere  la

zona  acquitrinosa  che  per  dimensioni,  instabilita'  morfologica,

natura sia in grado di fornire un habitat  stabile  e  duraturo  agli

uccelli acquatici. Nelle zone umide cosi' individuate il  legislatore

comunitario ha sancito il divieto, anche  solo  temporaneo,  dell'uso

del piombo. Di converso, sono escluse dalla nozione di  «zona  umida»

come disciplinata dal legislatore comunitario le  aree  che  a  causa

delle  loro  dimensioni  o  della   loro   instabilita',   non   sono

suscettibili di fornire habitat per gli uccelli acquatici.

Appare opportuno ricordare che la superficie delle  zone  umide  in

Italia e' inferiore al 20 %  del  territorio  nazionale  complessivo,

corrispondente a circa 300.000 km²;  d'altro  canto,  le  zone  umide

Ramsar italiane risultano attualmente estese per un totale di  73.982

ettari, pari a circa 740 km², come  riportato  nell'inventario  delle

zone umide del territorio italiano dell'ISPRA.

In  tal  senso,  sono  da  considerare  «zona   umida»:   le   zone

classificabili come  aree  Ramsar  all'interno  dello  Stato  membro;

quelle umide ricadenti nei siti  di  interesse  comunitario  (SIC)  e

nelle zone di protezione speciale (ZPS) discendenti  dalla  direttiva

n. 92/43/CEE - (habitat) e dalla direttiva n.  79/409/CEE  (uccelli);

le zone umide ricadenti all'interno di riserve  naturali  e  oasi  di

protezione istituite a livello nazionale e regionale.

Sono escluse  conseguentemente  dalla  precitata  nozione  di  zona

umida, e quindi dalla applicazione del  regolamento,  tutte  le  aree

idriche  effimere,  soggette  a  variazioni  temporanee  del  livello

dell'acqua o del  contenuto  di  umidita',  prive  del  carattere  di

stabilita' e permanenza, da individuarsi nel rispetto  del  principio

di proporzionalita', in linea con gli obiettivi delle misure previste

dal regolamento.

L'accertamento della violazione del divieto  deve  essere  compiuto

tenendo conto di tutte le informazioni e  circostanze  necessarie  ad

attestare l'effettivo e concreto pericolo  attuale  della  diffusione

nell'ambiente di piombo. Nel rispetto del  regolamento,  il  soggetto

trovato in o intorno a zone umide, come sopra definite, che porti con

se' pallini di piombo durante la battuta di caccia, o in relazione ad

essa, potra' dimostrare, se richiesto, che  intendeva  effettivamente

sparare altrove, essendo solo in transito nella suddetta zona umida.

E' esclusa dal campo di  applicazione  del  regolamento  n. 2021/57

l'attivita' di tiro sportivo a prescindere dall'arma  utilizzata,  in

considerazione del fatto che presso le strutture di tiro a segno vige

l'obbligo di raccolta del piombo secondo la normativa vigente.

La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, comma sesto,  della  legge

11 dicembre 1984, n. 839.

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