Deposito temporaneo di sfalci e potature: i chiarimenti del Mase

Deposito temporaneo di sfalci e potature
Il dicastero ha risposto a un interpello ambientale di un Comune della Provincia di Verbania

Deposito temporaneo di sfalci e potature: chiarimenti sono stati forniti dal Mase tramite un parere reso a un interpello ambientale posto dal Comune di Brovello-Carpugnino (Vb).

In particolare, è stato chiesto se:

  • il luogo in cui questa tipologia di rifiuti sono prodotti debba essere inteso come tutto il territorio comunale o se invece vada inteso come la zona di produzione degli stessi, cioè la via o il parco giochi specifico da cui deriva il materiale vegetale;
  • nell’ipotesi in cui dovesse identificare un’area verde lontana dalle abitazioni, il Comune abbia la facoltà di depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del proprio verde, secondo il disposto dell’art. 185-bis, D.Lgs. n. 152/2006, e chiamare, ove necessario, per lo smaltimento del materiale vegetale di scarto, la ditta affidataria del servizio di raccolta.

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Di seguito i testi dell'interpello del Comune di Brovello-Carpugnino e del parere del Mase.

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Interpello ambientale del Comune di Brovello-Carpugnino 3 aprile 2023, n. 50589

Gentile referente,

al fine di procedere nel migliore dei modi nella gestione dei rifiuti derivanti dalle manutenzioni del verde sul territorio comunale, sono a porre il seguente quesito:

Premesso che il nostro Comune ospita circa 700 residenti e si sviluppa su una superficie di circa 8kmq ricoperta principalmente da boschi e terreni verdi.

Premesso che il nostro Comune non dispone di un centro di raccolta e smaltimento del verde.

Premesso che per garantire la sicurezza stradale e il decoro urbano il Comune deve effettuare, soprattutto nei mesi non invernali, tagli di erba a cadenza giornaliera.

Premesso che la situazione economica del Comune non permette di esternalizzare il lavoro di manutenzione del verde, così da risolvere il problema dello smaltimento dello scarto vegetale prodotto.

Premesso che per i cittadini garantiamo il servizio di raccolta del verde tramite posizionamento di un cassone dal venerdì al lunedì a cadenza bimensile durante la

Premesso che lo scarto vegetale prodotto dalla manutenzione del verde pubblico non può essere gestito tramite il cassone di raccolta del verde messo a disposizione dei cittadini, sia per assenza di questo durante i giorni della settimana sia per il quantitativo di materiale di scarto prodotto dal Comune.

Premesso che il Comune è obbligato ad aderire al Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola e i servizi di raccolta sono affidati all’azienda (...omissis...).

Premesso che dopo vari colloqui telefonici con la ditta (...omissis...) non è stata trovata una soluzione.

Premesso che l’unica soluzione proposta è stata quella di portare gli scarti appena prodotti direttamente al centro di raccolta più vicino ubicato nel Comune di San Bernardino Verbano (VB), distante 24 km dal nostro Comune.

Premesso che il Comune di Brovello-Carpugnino, per motivi economici e di limiti di spesa, imposti dallo Stato dispone di un solo operaio comunale part time e che se questo dipendente dovesse compiere il viaggio a San Bernardino Verbano (VB), ogni volta che deve scaricare il furgone dal verde prodotto durante gli sfalci, perderebbe ad ogni viaggio 1,5 ore delle 4 ore di lavoro disponibili giornalmente.

Premesso che è intenzione di questa Amministrazione creare un centro di raccolta per il verde e per i materiali ingombranti ma che questo richiede fondi economici e tempo per essere sviluppato.

Premesso che per trovare una soluzione condivisa è stato richiesto un tavolo tecnico congiunto con Provincia ed enti di controllo ma dal verbale allegato si evince che non è stata trovata una soluzione.

Premesso che è forte volontà di questa Amministrazione rispettare la gestione del rifiuto vegetale per il rispetto dell’ambiente a garanzia del futuro della collettività e che questa Amministrazione vuole evitare assolutamente l’utilizzo di pratiche poco sostenibili che spesso la precedente Amministrazione di questo Comune, come molte altre di questi territori, usavano per liberarsi del rifiuto verde tra cui, una fra tutte, lo sversamento nelle scarpate.

Considerata l’urgenza, visto la stagione primaverile già in corso e le temperature sopra la media

Considerato il d.lgs. n. 152/2066 (T.U. ambiente) art. 185-bis
Tutto ciò premesso e considerato, chiedo un chiarimento riguardo la definizione di luogo in cui i rifiuti sono prodotti

1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

Il deposito dei prodotti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde sul territorio comunale viene indicato che può avvenire nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, inteso come tutto ilterritorio comunale o inteso come la zona di produzione degli stessi, cioè la via o il parco giochi specifico da dove deriva il materiale vegetale?

In relazione alla precedente domanda, se il Comune dovesse identificare
lontana dalle abitazioni ha la facoltà di depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del proprio -bis, e chiamare quando necessario la ditta (...omissis...) per lo smaltimento del materiale vegetale di scarto?

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 1° febbraio 2024, n. 18331

Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in materia di deposito temporaneo di sfalci e potature.

 

Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comune di Brovello-Carpugnino ha richiesto di chiarire il disposto di cui all’art. 185- bis del D.lgs. 152/2006 nella parte in cui prevede che il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento sia effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, tra il resto, “nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti” e in particolare:

- se il “luogo in cui i rifiuti sono prodotti” nel caso di deposito dei prodotti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde sul territorio comunale debba essere inteso come tutto il territorio comunale o se invece vada inteso come la zona di produzione degli stessi, cioè la via o il parco giochi specifico da cui deriva il materiale vegetale;

- si chiede, inoltre, di chiarire se, nell’ipotesi in cui il Comune dovesse identificare un’area verde lontana dalle abitazioni, avrebbe la facoltà di depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del proprio verde, secondo il disposto dell’art. 185-bis, D.lgs. 152/2006, e chiamare, ove necessario, per lo smaltimento del materiale vegetale di scarto, la ditta affidataria del servizio di raccolta.

Riferimenti normativi

In relazione al quesito proposto, si riportano i seguenti riferimenti normativi: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare:

- articolo 183, comma 1, lettera bb);
- articolo 185-bis, rubricato “Deposito temporaneo prima della raccolta”.

 

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

L’articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce il deposito temporaneo prima della raccolta come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis”. Il successivo articolo 185-bis dello stesso decreto legislativo, disciplina le modalità e i limiti del deposito temporaneo, stabilendo che “Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci (...omissis...)

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

Come si evince dalla lettura delle disposizioni, per “luogo di produzione dei rifiuti” deve intendersi l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

Al fine di chiarire l’interpretazione di detta formulazione, è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale, seppur con riguardo ad un diverso disposto normativo, ha chiarito che per “luogo di produzione dei rifiuti”, rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, deve intendersi “non (...) solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione” (Cass. Pen., sez. III, 22/09/2015, n. 41056). Ancora, con la sentenza n. 16441 del 31 marzo 2017, la Corte di cassazione penale ha precisato che per luogo di produzione, rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, “deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero che si trovi nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza”.

Ne consegue che, per poter qualificare un sito come “luogo di produzione dei rifiuti”, è necessario che si tratti, alternativamente, del luogo ove gli stessi sono stati materialmente prodotti ovvero di un luogo a quest’ultimo funzionalmente collegato e nella disponibilità del produttore dei rifiuti. In quest’ultima ipotesi, è necessario che sussistano i requisiti della “disponibilità” del luogo da parte del produttore e del “collegamento funzionale” tra i siti, oltre alla presenza dei necessari presidi di sicurezza.

Con riferimento al primo quesito posto e alla luce di quanto sopra esposto, il luogo di produzione dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde non sembra coincidere, come prospettato dall’Ente locale, con tutto il territorio comunale, inteso quale l’intero spazio delimitato dai confini dell’ente locale, ma deve, piuttosto, essere individuato nella singola area (es. via, parco giochi), in cui i rifiuti vegetali sono prodotti ovvero in un’area a quest’ultima funzionalmente collegata, nella disponibilità del produttore e dotata dei necessari presidi di sicurezza.

Fermo quanto sopra, risulta nella possibilità dell’Ente locale l’identificazione di un’area nella quale depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del verde pubblico, purché tale area risponda ai requisiti sopra descritti, ed in particolare, che la stessa sia nella sua disponibilità, che sia funzionalmente collegata al sito di produzione e che tale deposito avvenga, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, in uno spazio dotato dei necessari presidi di sicurezza e in ossequio alle condizioni e ai limiti (anche temporali) prescritti dal citato articolo 185 bis.

Successivamente, con riferimento al secondo quesito, l’Ente locale potrà avvalersi dell’operatore economico affidatario del servizio pubblico di raccolta per le successive fasi di prelievo dal deposito

temporaneo, di trasporto e di avvio al recupero dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde, ovvero l’Ente potrà avvalersi di un soggetto terzo ai fini dell’avvio al recupero o smaltimento del materiale vegetale di scarto, purché lo stesso sia individuato nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e di appalti pubblici.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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