Depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate: ripartiti i fondi per i finanziamenti alle regioni. A renderlo noto è il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con il decreto 24 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 20206, n. 38.
La dotazione del fondo è pari a 60 milioni di euro, di cui:
- 12 milioni di euro per l'anno 2025;
- 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 24 dicembre 2025.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 24 dicembre 2025
Determinazione degli importi per l'attivita' di asseverazione e la
redazione delle prescrizioni tecniche ambientali. (26A00675)
(Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2026, n. 38)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce gli importi da corrispondere a
carico del contravventore per le attivita' previste dall'art.
318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il presente decreto definisce altresi' gli obblighi in capo
all'ente accertatore per la riscossione degli importi di cui al comma
1, nonche' le modalita' operative di versamento delle somme di cui
all'art. 318-quater, comma 2, destinate all'entrata del bilancio
dello Stato.
Art. 2
Importi a carico del contravventore
1. Gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le
attivita' di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 sono quantificati nell'allegato 1, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Eventuali aggiornamenti degli importi definiti nell'allegato 1
del presente decreto sono adottati con decreto direttoriale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Gli importi di cui all'allegato 1 sono versati all'ente
accertatore secondo le modalita' indicate nel verbale di ammissione a
pagamento.
Art. 3
Obblighi a carico dell'ente accertatore
1. Qualora l'attivita' di asseverazione tecnica della prescrizione
sia svolta da ente specializzato diverso dall'organo di vigilanza che
l'ha rilasciata, l'ente accertatore riscuote l'importo dovuto anche
per conto dell'ente specializzato stesso.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ente specializzato, che ha
svolto l'attivita' di asseverazione tecnica, provvede a comunicare
all'ente accertatore l'importo dovuto per l'attivita' svolta, entro
quindici giorni dall'avvenuta esecuzione, indicando le modalita' per
il pagamento.
3. L'ente accertatore procede alla riscossione dell'importo
relativo alle attivita' proprie e dell'ente specializzato di cui al
comma 2 del presente articolo, cui provvede a trasferire l'importo di
competenza, entro trenta giorni dall'avvenuto incasso.
Art. 4
Modalita' operative di versamento allo Stato degli importi delle
sanzioni di cui all'art. 318-quater, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006
1. Gli importi delle sanzioni pecuniarie che, al fine
dell'estinzione del reato, il contravventore deve versare al bilancio
dello Stato in base all'art. 318-quater, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
sono destinati al Capitolo di entrata 2596 avente la seguente
denominazione: «Entrate di pertinenza del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica per versamento delle sanzioni
amministrative deflattive di reati ambientali, ai sensi dell'art.
318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006»:
Capitolo 2596 art 01 - Somme riscosse in via ordinaria; Capitolo 2596
art 02 - Somme riscosse a mezzo ruoli.
2. L'elenco dei codici IBAN da utilizzare per i versamenti di cui
al comma 1 e' pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero
dell'economia e delle finanze. La causale da indicare nel versamento
e' la seguente «Importo pagato per l'estinzione della contravvenzione
di cui all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo. n. 152
del 2006».
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato 1
Importi da corrispondere a carico del contravventore per le attivita'
di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n.
152 del 2006
Sono definiti, nella seguente tabella, gli importi per
l'attivita' di asseverazione tecnica e di redazione della
prescrizione, previste dall'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, condotte dagli enti appartenenti al
Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.
=============================================================== | Cod. | Prestazione | Costo prestazione | +=========+===========================+=======================+ | |Attivita' di asseverazione | | | a | tecnica | euro 255,00 | +---------+---------------------------+-----------------------+ | | Redazione della | | | b | prescrizione rilasciata | euro 322,00 | +---------+---------------------------+-----------------------+ | |Verifica della prescrizione| | | |(ammissioni a pagamento per| | | | condotta esaurita e | | | | adempimento spontaneo - | | | | prescrizioni ora per | | | c | allora) | euro 92,00 | +---------+---------------------------+-----------------------+
Gli importi individuati si basano su criteri omogenei che
valorizzano l'effettivo costo delle risorse necessarie agli enti
appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per
garantire le varie attivita' di prescrizione e asseverazione.
Si precisa che, nel caso in cui l'ente rediga sia la prescrizione
che l'asseverazione tecnica, i relativi importi vanno sommati.
Gli importi ivi definiti non possono, comunque, essere superiori
ad una percentuale della somma, pari a un quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, che il
contravventore deve pagare in sede amministrativa ai fini
dell'estinzione del reato, in base a quanto indicato dall'art.
318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale
percentuale e' stabilita nel 10 per cento nel caso di redazione, da
parte dell'ente, sia della prescrizione che dell'asseverazione
tecnica e nel 7 per cento nel caso di sola asseverazione tecnica, di
sola prescrizione o di sola ammissione a pagamento per condotta
esaurita e adempimento spontaneo (prescrizioni ora per allora).
Le medesime percentuali si utilizzano anche per quantificare gli
importi per le attivita' previste dall'art. 318-ter, comma 4-bis, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, condotte dagli enti non
appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.





