Depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate: ripartiti i fondi per i finanziamenti

Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 24 dicembre 2025

Depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate: ripartiti i fondi per i finanziamenti alle regioni. A renderlo noto è il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con il decreto 24 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 20206, n. 38.

Depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate

La dotazione del fondo è pari a 60 milioni di euro, di cui:

  • 12 milioni di euro per l'anno 2025;
  • 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 24 dicembre 2025.

Depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 24 dicembre 2025

Determinazione degli importi per l'attivita' di  asseverazione  e  la
redazione delle prescrizioni tecniche ambientali. (26A00675)
(Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2026, n. 38)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1

                               Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce gli importi  da  corrispondere  a

carico  del  contravventore  per  le  attivita'  previste   dall'art.

318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il presente decreto definisce  altresi'  gli  obblighi  in  capo

all'ente accertatore per la riscossione degli importi di cui al comma

1, nonche' le modalita' operative di versamento delle  somme  di  cui

all'art. 318-quater, comma  2,  destinate  all'entrata  del  bilancio

dello Stato.

 

                               Art. 2

                 Importi a carico del contravventore

1. Gli importi da corrispondere a carico del contravventore per  le

attivita'  di  cui  all'art.  318-ter,  comma  4-bis,   del   decreto

legislativo n. 152 del 2006 sono quantificati  nell'allegato  1,  che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Eventuali aggiornamenti degli importi definiti  nell'allegato  1

del presente decreto  sono  adottati  con  decreto  direttoriale  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  previa  intesa

con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3.  Gli  importi  di  cui  all'allegato  1  sono  versati  all'ente

accertatore secondo le modalita' indicate nel verbale di ammissione a

pagamento.

 

                               Art. 3

               Obblighi a carico dell'ente accertatore

1. Qualora l'attivita' di asseverazione tecnica della  prescrizione

sia svolta da ente specializzato diverso dall'organo di vigilanza che

l'ha rilasciata, l'ente accertatore riscuote l'importo  dovuto  anche

per conto dell'ente specializzato stesso.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ente specializzato, che ha

svolto l'attivita' di asseverazione tecnica,  provvede  a  comunicare

all'ente accertatore l'importo dovuto per l'attivita'  svolta,  entro

quindici giorni dall'avvenuta esecuzione, indicando le modalita'  per

il pagamento.

3.  L'ente  accertatore  procede  alla   riscossione   dell'importo

relativo alle attivita' proprie e dell'ente specializzato di  cui  al

comma 2 del presente articolo, cui provvede a trasferire l'importo di

competenza, entro trenta giorni dall'avvenuto incasso.

 

                               Art. 4

Modalita' operative di versamento  allo  Stato  degli  importi  delle

  sanzioni  di  cui  all'art.  318-quater,  comma  2,   del   decreto

  legislativo n. 152 del 2006

1.  Gli  importi   delle   sanzioni   pecuniarie   che,   al   fine

dell'estinzione del reato, il contravventore deve versare al bilancio

dello Stato  in  base  all'art.  318-quater,  comma  2,  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla  legge  29  giugno

2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,

sono destinati  al  Capitolo  di  entrata  2596  avente  la  seguente

denominazione: «Entrate di pertinenza del Ministero  dell'ambiente  e

della   sicurezza   energetica   per   versamento   delle    sanzioni

amministrative deflattive di reati  ambientali,  ai  sensi  dell'art.

318-quater, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006»:

Capitolo 2596 art 01 - Somme riscosse in via ordinaria; Capitolo 2596

art 02 - Somme riscosse a mezzo ruoli.

2. L'elenco dei codici IBAN da utilizzare per i versamenti  di  cui

al comma 1 e' pubblicato sul sito  web  istituzionale  del  Ministero

dell'economia e delle finanze. La causale da indicare nel  versamento

e' la seguente «Importo pagato per l'estinzione della contravvenzione

di cui all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo. n.  152

del 2006».

 

                               Art. 5

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo

e pubblicato sul sito istituzionale  del  Ministero  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica e nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

  Allegato 1

Importi da corrispondere a carico del contravventore per le attivita'

  di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, del  decreto  legislativo  n.

  152 del 2006

Sono  definiti,  nella  seguente   tabella,   gli   importi   per

l'attivita'  di  asseverazione   tecnica   e   di   redazione   della

prescrizione, previste dall'art. 318-ter, comma  4-bis,  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006,  condotte  dagli  enti  appartenenti  al

Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

       ===============================================================

   |  Cod.   |        Prestazione        |   Costo prestazione   |

   +=========+===========================+=======================+

   |         |Attivita' di asseverazione |                       |

   |    a    |          tecnica          |      euro 255,00      |

   +---------+---------------------------+-----------------------+

   |         |      Redazione della      |                       |

   |    b    |  prescrizione rilasciata  |      euro 322,00      |

   +---------+---------------------------+-----------------------+

   |         |Verifica della prescrizione|                       |

   |         |(ammissioni a pagamento per|                       |

   |         |    condotta esaurita e    |                       |

   |         |  adempimento spontaneo -  |                       |

   |         |   prescrizioni ora per    |                       |

   |    c    |          allora)          |      euro 92,00       |

   +---------+---------------------------+-----------------------+

 

Gli  importi  individuati  si  basano  su  criteri  omogenei  che

valorizzano l'effettivo costo  delle  risorse  necessarie  agli  enti

appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per

garantire le varie attivita' di prescrizione e asseverazione.

Si precisa che, nel caso in cui l'ente rediga sia la prescrizione

che l'asseverazione tecnica, i relativi importi vanno sommati.

Gli importi ivi definiti non possono, comunque, essere  superiori

ad una  percentuale  della  somma,  pari  a  un  quarto  del  massimo

dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione  commessa,  che  il

contravventore  deve  pagare   in   sede   amministrativa   ai   fini

dell'estinzione del  reato,  in  base  a  quanto  indicato  dall'art.

318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152  del  2006.  Tale

percentuale e' stabilita nel 10 per cento nel caso di  redazione,  da

parte  dell'ente,  sia  della  prescrizione  che   dell'asseverazione

tecnica e nel 7 per cento nel caso di sola asseverazione tecnica,  di

sola prescrizione o di  sola  ammissione  a  pagamento  per  condotta

esaurita e adempimento spontaneo (prescrizioni ora per allora).

Le medesime percentuali si utilizzano anche per quantificare  gli

importi per le attivita' previste dall'art. 318-ter, comma 4-bis, del

decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  condotte  dagli  enti  non

appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

[photo credits]

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