Discarica per rifiuti non pericolosi: i criteri di ammissibilità

Discarica per rifiuti non pericolosi
In riferimento alle sottocategorie di cui all’art. 7-sexies del D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, la Provincia di Alessandria ha rivolto un interpello ambientale al Mase

Discarica per rifiuti non pericolosi: i criteri di ammissibilità al centro di un interpello ambientale che la Provincia di Alessandria ha rivolto al Mase.

In particolare, il riferimento è alla definizione dei criteri di ammissibilità relativi a specifici parametri secondo le modalità di cui all’allegato 7 del D.Lgs. n. 36/2003 per discariche rientranti nelle sottocategorie di discariche di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, del medesimo decreto.

Clicca qui per altri pareri del Mase

Di seguito, i testi dell'interpello e del parere del Mase.

Discarica per rifiuti non pericolosi

Interpello ambientale della Provincia di Alessandria 13 settembre 2024, n. 166617

Oggetto: Discariche di rifiuti non pericolosi - sottocategorie di cui all’art. 7-sexies del D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020. Deroghe ai limiti di ammissibilità in discarica per specifici parametri. Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nell’ambito del rilascio di autorizzazioni integrate ambientali ex art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 relative ad impianti di discarica di rifiuti non pericolosi di cui al D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, questa Provincia necessita di chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione delle citate norme, e dei relativi allegati, con particolare riferimento alle sottocategorie di cui all’art. 7-sexies del D.Lgs. n. 36/2003.

L’art. 7-sexies (Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi) del D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. 121/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), richiama i contenuti dell’abrogato art. 7 del D.M. 27/09/2010 e contiene la riformulazione e l’aggiornamento dei criteri di ammissibilità nelle discariche sulla base dei nuovi criteri dettati dalla direttiva (UE) 2018/850, che ha modificato la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Tale norma così dispone:

“Art. 7-sexies Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.

1. Nel rispetto delle norme previste dal presente decreto le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;

b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;

c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all'Allegato 7. Le autorizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle sottocategorie di discariche anche rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell'Allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui all'Allegato 7.

3. Le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi sono riportate nell'Allegato 7.

4. Le autorità territorialmente competenti possono, altresì, autorizzare discariche monodedicate per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Il comma 2 della norma, in particolare, prevede che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche indicate al comma 1 siano individuati dall’autorità territorialmente competente, caso per caso, prevedendo deroghe per specifici parametri1; in relazione a tali deroghe, tuttavia, la norma non indica limiti massimi.

Sempre in tema di deroghe, l’art. 16-ter del medesimo D.Lgs. n. 36/2003, al comma 1, dispone che sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7-quater (Discariche per rifiuti inerti), 7-quinquies (Discariche per rifiuti non pericolosi), 7-septies (Discariche per rifiuti pericolosi) e 7- octies (Criteri di ammissibilità in depositi sotterranei) del D.Lgs. n. 36/2003, ma, comunque, nel limite del doppio1, secondo quanto previsto dal comma 1, lett. c-bis2 della norma medesima.

Tanto premesso, con riferimento ad ipotesi di istanze di autorizzazione che presuppongono la definizione di criteri di ammissibilità (c.d. “deroghe”) per specifici parametri secondo le modalità di cui all’Allegato 7 del D.Lgs. 36/2003 per discariche rientranti nelle sottocategorie di cui all’art. 7-sexies, comma 1, del medesimo D.Lgs. 36/2003, si chiede di chiarire:

1)  se la deroga al valore[1] D.Lgs. n. 36/2003, Allegato 4, tabella 5a - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi. dello specifico parametro prevista ai sensi dell'art. 7-sexies del D.Lgs. 36/2003 per le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi possa o meno superare il limite del doppio[2]Art. 16-ter, comma 1, lett. c-bis, del D.Lgs. n. 36/2003: “a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica”. del valore limite della tabella 5a dell’Allegato 4 citato, previsto dall'art. 16-ter per le Discariche per rifiuti non pericolosi di cui all’art. 7-quinquies;

2)  se i limiti in deroga previsti dall'art. 7-sexies del D.Lgs. 36/2003 e dall’Allegato 7 ivi richiamato per una discarica per rifiuti non pericolosi possono o meno essere superiori ai limiti per l'ammissibilità in discarica per i rifiuti pericolosi (Tabella 6 e 6-bis dell’Allegato 4);

3)  se ci debba essere o meno correlazione tra la tipologia di sottocategoria e i parametri derogabili; ossia, se sia consentibile o meno la deroga a tutti parametri elencati nella tabella 5a indipendentemente dal tipo di sottocategoria (ad esempio, se nel caso di una discarica per rifiuti non pericolosi rientranti nella sottocategoria ‘bioreattori’ è possibile derogare -senza limiti- i valori dei parametri relativi ai metalli poco inerenti alla tipologia di sottocategoria);

4)  se la deroga ‘caso per caso’ possa essere genericamente concessa esclusivamente in base ai soli codici EER oppure se debba essere rilasciata, di volta in volta, sulla base della specifica caratterizzazione del singolo rifiuto da conferire in discarica (ossia della “descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti che dovranno essere depositati nella discarica”, di cui all’Allegato 7, punto 7.1, nonché della “Valutazione del rischio” e del “Calcolo delle emissioni dalla sorgente primaria” effettuate sulla base di quanto prescritto dall’Allegato 7, punto 7.2), oltre che in conformità allo stato della discarica, presupponendo, quindi, che le caratteristiche, la specifica provenienza e i quantitativi del rifiuto debbano essere già note al momento della presentazione dell’istanza;

5) se il calcolo del ‘fattore di lisciviazione’ (LF), eseguito secondo i metodi (software di calcolo, ad es. Leach 8) utilizzati nell’ambito delle bonifiche (Titolo V della parte quarta del d.lgs 152/2006), può essere o meno utilizzato ai sensi dell'Allegato 7 (punto 7.2, “Descrizione della procedura”).

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 22 novembre 2024, n. 214096

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti interpretativi sulla definizione dei criteri di ammissibilità per specifici parametri secondo le modalità di cui all’allegato 7 del D.Lgs. n.36/2003 per discariche rientranti nelle sottocategorie di discariche di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, del medesimo decreto.

 

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. n.152/2006 la provincia di Alessandria chiede chiarimenti interpretativi sulla definizione dei criteri di ammissibilità relativi a specifici parametri secondo le modalità di cui all’allegato 7 del D.Lgs. n.36/2003 per discariche rientranti nelle sottocategorie di discariche di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, del medesimo decreto e, in particolare, chiede:

1) se la deroga al valore dello specifico parametro prevista ai sensi dell'art. 7-sexies del D.Lgs. 36/2003 per le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi possa o meno superare il limite del doppio del valore limite della tabella 5a dell’Allegato 4 citato, previsto dall'art. 16-ter per le Discariche per rifiuti non pericolosi di cui all’art. 7-quinquies;
2) se i limiti in deroga previsti dall'art. 7-sexies del D.Lgs. 36/2003 e dall’Allegato 7 ivi richiamato per una discarica per rifiuti non pericolosi possono o meno essere superiori ai limiti per l'ammissibilità in discarica per i rifiuti pericolosi (Tabella 6 e 6-bis dell’Allegato 4);

3) se ci debba essere o meno correlazione tra la tipologia di sottocategoria e i parametri derogabili; ossia, se sia consentibile o meno la deroga a tutti parametri elencati nella tabella 5a indipendentemente dal tipo di sottocategoria (ad esempio, se nel caso di una discarica per rifiuti non pericolosi rientranti nella sottocategoria ‘bioreattori’ è possibile derogare -senza limiti- i valori dei parametri relativi ai metalli poco inerenti alla tipologia di sottocategoria);

4) se la deroga ‘caso per caso’ possa essere genericamente concessa esclusivamente in base ai soli codici EER oppure se debba essere rilasciata, di volta in volta, sulla base della specifica caratterizzazione del singolo rifiuto da conferire in discarica (ossia della “descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti che dovranno essere depositati nella discarica”, di cui all’Allegato 7, punto 7.1, nonché della “Valutazione del rischio” e del “Calcolo delle emissioni dalla sorgente primaria” effettuate sulla base di quanto prescritto dall’Allegato 7, punto 7.2), oltre che in conformità allo stato della discarica, presupponendo, quindi, che le caratteristiche, la specifica provenienza e i quantitativi del rifiuto debbano essere già note al momento della presentazione dell’istanza;

5) se il calcolo del ‘fattore di lisciviazione’ (LF), eseguito secondo i metodi (software di calcolo, ad es. Leach 8) utilizzati nell’ambito delle bonifiche (Titolo V della parte quarta del d.lgs 152/2006), può essere o meno utilizzato ai sensi dell'Allegato 7 (punto 7.2, “Descrizione della procedura”).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

1)  Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
2)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti
3)  Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti in merito alla definizione dei criteri di ammissibilità relativi a specifici parametri secondo le modalità di cui all’allegato 7 del D.Lgs. n.36/2003 per discariche rientranti nelle sottocategorie di discariche di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, del medesimo decreto, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 0169312 del 18/09/2024 e fornito con nota prot. n. 0190303 del 18/10/2024 è emerso quanto segue.

Con l’abrogazione del D.M. 27/09/2010, relativamente all’art. 7-sexies “Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi”, il D.Lgs. n.121/2020 ha operato un trasferimento della materia all’interno del corpo normativo del D.Lgs. n. 36/2003.
In particolare l’articolo 7-sexies disciplina le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi. Il comma 1 del suddetto art. 7-sexies prevede che, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto, “le autorità territorialmente competenti possano autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.”
Ai sensi del comma 2, “i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.” Lo stesso comma prevede che “i criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all'allegato 7. Le autorizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle sottocategorie di discariche anche rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell'Allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui all'Allegato 7.”
Le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discarica sono riportate nell'allegato 7.
Pertanto, la norma stabilisce che è l’autorità competente al rilascio dell'autorizzazione delle sottocategorie di discarica ad individuare specifici criteri di ammissibilità sulla base delle informazioni fornite in fase di richiesta dell'autorizzazione e sulla base della valutazione di rischio effettuata in conformità alle previsioni dell’Allegato 7. In particolare, come riportato al punto 7.1 di tale allegato, per effettuare la valutazione di rischio i richiedenti allegano alla domanda di autorizzazione i documenti previsti dall'articolo 8 del D.Lgs. n.36/2003 con riferimento anche alla descrizione di tutte le tipologie e dei quantitativi totali dei rifiuti che dovranno essere smaltiti nella discarica. La valutazione del rischio deve consentire, a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti da ammettere a smaltimento, di stabilire l'idoneità del sito, i possibili effetti delle emissioni della discarica (biogas e percolato), l'idoneità dei presidi ambientali e delle modalità gestionali.
Appare evidente, quindi, che tutti questi elementi devono essere forniti dal richiedente al momento di presentazione dell’istanza per consentire all'autorità competente di effettuare l’istruttoria e di introdurre, nell'atto autorizzativo, eventuali misure aggiuntive di tipo strutturale e gestionale necessarie a garantire che lo smaltimento in discarica avvenga senza rischi per la salute umana e per l’ambiente.

Le sottocategorie di discarica possono avere, infatti, anche la finalità di permettere lo smaltimento in sicurezza di specifiche tipologie di rifiuti attraverso condizioni strutturali e gestionali degli impianti più cautelative.
La norma prevede che sia chiaramente individuata la tipologia di sottocategoria di discarica di cui al comma 1, lettere a), b) o c) dell’articolo 7-sexies e che siano identificati i codici EER dei rifiuti e la natura degli stessi, permettendo così di correlare la tipologia di sottocategoria ai rifiuti da smaltire e, quindi, di definire i criteri di ammissibilità per specifici parametri. La norma, in conformità con le disposizioni comunitarie, non individua limiti massimi alle concentrazioni dei parametri derogati.

Si fa presente, infine, che l'autorizzazione di sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi che, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 7-sexies del D.Lgs. n. 36/2003 costituisce un’autorizzazione concessa, caso per caso, attraverso l'individuazione di criteri di ammissibilità ad hoc è cosa diversa rispetto all’autorizzazione in deroga, di cui all’articolo 16-ter del medesimo decreto. Tale articolo disciplina, infatti, la possibilità di autorizzare in deroga valori limite più elevati per alcuni parametri, nel rispetto di specifiche condizioni, per le tipologie di discariche di cui agli articoli 7-quater “Discariche per rifiuti inerti”, 7- quinquies “Discariche per rifiuti non pericolosi”, 7-septies “Discariche per rifiuti pericolosi” e 7-octies “Criteri di ammissibilità in depositi sotterranei”.

Infine, in considerazione del fatto che i modelli di analisi di rischio utilizzati nell’ambito delle bonifiche dei siti contaminati sono sviluppati sulle sorgenti secondarie di contaminazione, l’autorità competente valuterà la validità degli strumenti utilizzati per effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell’allegato 7, punto 7.2 implementati specificatamente per le discariche.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del D.Lgs. n.152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Note   [ + ]

1. D.Lgs. n. 36/2003, Allegato 4, tabella 5a - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi.
2. Art. 16-ter, comma 1, lett. c-bis, del D.Lgs. n. 36/2003: “a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica”.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome