Dragaggi nei SIN: approvata la procedura per le aree marine

Le disposizioni del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 giugno 2016 si applicano ai procedimenti non ancora conclusi

Approvata la procedura per la derivazione dei valori di riferimento per i dragaggi nelle aree marine e salmastre interne alla perimetrazione dei SIN. È quanto recita l'articolo 1 del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 giugno 2016 «Criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti  per  i  materiali  risultanti  dalle attività di dragaggio» (in Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2016, n. 154).

Il testo della procedura è disponibile all'indirizzo http://www.bonifiche.minambiente.it/contenuti/normativa/doc00490620160613142404.pdf e in fondo a questa pagina.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 giugno 2016 


Criteri per la definizione dei valori  di  riferimento  specifici  di

concentrazione degli inquinanti  per  i  materiali  risultanti  dalle

attivita' di dragaggio. (16A04720)


in Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2016, n. 154


                        IL DIRETTORE GENERALE

          per la salvaguardia del territorio e delle acque

  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale»;

  Vista la legge 28 gennaio  1994,  n.  84  recante  «Riordino  della

legislazione in materia portuale» e, nello specifico,  l'art.  5-bis,

recante: «Disposizioni in materia di dragaggio»;

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il

contenimento  dell'uso  eccessivo  di   risorse   naturali»   ed   in

particolare l'art. 78, recante «Modifica all'art. 5-bis della legge 28

gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio»;

  Visto l'art. 5-bis, comma 2, lettera  d)  della  legge  28  gennaio

1994,  n.  84,  in   conformita'   del   quale   «qualora   risultino

caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti  al  di  sotto  dei

valori di riferimento specifici definiti in  conformita'  ai  criteri

approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, l'area o le aree interessate vengono escluse dal  perimetro

del sito  di  interesse  nazionale  previo  parere  favorevole  della

conferenza di servizi di cui all'art.  242,  comma  13,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

  Visti  gli  esiti  dei  lavori  svolti  dal  tavolo  tecnico  sulle

attivita' di dragaggio al'interno dei siti  di  interesse  nazionale,

istituito dalla Direzione salvaguardia del territorio e delle acque e

pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della

tutela     del     territorio     e     del     mare     al      link

http://www.bonifiche.minambiente.it/dragaggi.html;




                              Decreta:

                                Art. 1

  E' approvata  «La  procedura  per  la  derivazione  dei  valori  di

riferimento in aree marine e salmastre  interne  alla  perimetrazione

dei siti di interesse nazionale», allegata al presente decreto,  onde

costituirne parte integrante e sostanziale, recante i criteri per  la

definizione dei valori di  riferimento  specifici  di  concentrazione

degli inquinanti  per  i  materiali  risultanti  dalle  attivita'  di

dragaggio di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettera d) della  legge  28

gennaio 1994, n. 84 all'interno dei siti di interesse nazionale.


                               Art. 2

   Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai

procedimenti non conclusi, nelle forme  previste  dalla  legge,  alla

data dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Allegati

Procedura

D.M. 8 giugno 2016

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