Dragaggio: le regole tecniche per i SIN

Nel D.M. n. 172/2016 anche le modalità di reimpiego dei materiali dragati e la gestione ambientale del processo di movimentazione dei sedimenti

In Gazzetta Ufficiale le modalità e le regole tecniche per effettuare le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale (SIN). In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 172, stabilisce:

- i requisiti che deve possedere il progetto di dragaggio;

- le modalità di reimpiego dei materiali dragati;

- la gestione ambientale del processo di movimentazione dei sedimenti (trasporto, collocazione del materiale);

- le misure di mitigazione;

- il monitoraggio.

Di seguito il testo integrale del D.M. n. 172/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 172 


Regolamento recante la  disciplina  delle  modalita'  e  delle  norme

tecniche per  le  operazioni  di  dragaggio  nei  siti  di  interesse

nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis,  comma  6,  della  legge  28

gennaio 1994, n. 84. (16G00183)


in Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2016, n. 208


 Vigente al: 21-9-2016 


              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA

                      DEL TERRITORIO E DEL MARE


                           di concerto con


                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI



  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  successive  modificazioni,

recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

  Visto l'articolo 5-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84

e successive modificazioni, che prevede che il progetto  relativo  ad

operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino  costiere  poste

in siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale  sia

approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sotto il

profilo tecnico-economico, e poi trasmesso al Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare  ai  fini  dell'approvazione

definitiva;

  Visto l'articolo 5-bis, comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n.  84

e successive  modificazioni,  ai  sensi  del  quale  il  progetto  di

dragaggio deve basarsi su tecniche idonee ad evitare  la  dispersione

del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle  casse

di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui  al

comma 3 del medesimo articolo;

  Visto che l'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28  gennaio  1994,

n. 84, prevede che il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare,  di  concerto   con   il   Ministro   delle

infrastrutture e trasporti,  adotti  con  proprio  decreto  le  norme

tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali

e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al

fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati  ed  al  fine  di

quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 5-bis;

  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione

comunitaria in materia di acque ed, in particolare, l'articolo 1, che

pone l'obiettivo di proteggere, rafforzare  e  migliorare  l'ambiente

acquatico;

  Vista  la  direttiva  2006/118/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio  del  12  dicembre  2006  sulla  protezione   delle   acque

sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, ed in particolare

l'articolo 4, comma 3 riferimento ai criteri di definizione dei corpi

idrici artificiali o fortemente modificati;

  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 19  novembre  2008  sui  rifiuti,  che  ha  abrogato  e

sostituito la direttiva 2006/12/CE;

  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di «Istituzione del Ministero

dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle

regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15

marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 80, comma 1,  lettera

s), che individua tra i compiti di rilievo nazionale  in  materia  di

inquinamento delle acque l'autorizzazione agli scarichi  in  mare  da

parte di navi e aeromobili;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni ed,  in

particolare, l'articolo 109, comma 2, che prevede  l'adozione  di  un

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo  economico,  delle

infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e

forestali, per la definizione di  modalita'  tecniche  ed  i  criteri

generali per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione  in  mare

di materiale derivante da attivita' di escavo dei  fondali  marini  o

salmastri o di terreni litoranei emersi;

  Visto l'articolo 252, comma 4, del  citato  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, che attribuisce  al  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare la competenza sulla  procedura

di bonifica dei siti di interesse nazionale;

  Visto  il  decreto  7  novembre  2008  recante  «Disciplina   delle

operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse  nazionale,

ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n.

296»;

  Acquisito il formale concerto del Ministro delle  infrastrutture  e

dei trasporti, reso con nota n. 0018553 del 9 maggio 2016;

  Udito il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato,  espresso

dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  28

gennaio 2016, nonche' il parere  del  Consiglio  di  Stato,  espresso

nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  24

marzo 2016;

  Vista la nota n. 12837 del 13 giugno 2016, con cui  e'  stata  resa

alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione ai  sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;




                               Adotta

                        il presente decreto:


                               Art. 1

                  Finalita' e ambito di applicazione


  1. In attuazione dell'articolo  5-bis,  comma  6,  della  legge  28

gennaio 1994, n. 84, il presente decreto disciplina le modalita' e le

norme tecniche delle operazioni di dragaggio nelle  aree  portuali  e

marino costiere poste in siti di  bonifica  di  interesse  nazionale,

anche al fine del reimpiego dei  materiali  dragati  ovvero  per  gli

utilizzi di cui al comma 2 del medesimo articolo 5-bis.

  2. Tutte le operazioni di dragaggio, inclusa la movimentazione  del

sedimento, il trasporto, la collocazione finale secondo le  modalita'

di cui all'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio  1994,  n.

84, devono essere realizzate secondo modalita' tali  da  prevenire  o

ridurre al  minimo  gli  impatti  sull'ambiente  circostante,  ed  in

particolare escludendo ogni deterioramento significativo e misurabile

delle risorse naturali interessate e  delle  loro  utilita',  nonche'

eventuali dispersioni e rilasci accidentali di materiale.

  3. Le operazioni di deposito, trasporto e trattamento del materiale

che non rispetta i requisiti di qualita' stabiliti per l'utilizzo  ai

sensi dell'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84  restano

soggette al regime dei rifiuti di  cui  alla  Parte  IV  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  4. Il presente decreto non si applica alle  operazioni  inerenti  i

materiali provenienti dai siti di interesse nazionale  risultanti  da

operazioni di  dragaggio  nelle  aree  portuali  e  marino  costiere,

destinati  ad  essere  gestiti  al  di  fuori  di  detti  siti.  Tali

operazioni sono autorizzate nel rispetto delle modalita'  discendenti

dall'applicazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152.


                               Art. 2

                              Definizioni


  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  a) sito di interesse  nazionale:  sito  oggetto  di  interventi  di

bonifica ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni;

  b) area portuale:  struttura  naturale  o  artificiale,  posta  sul

litorale in grado di fornire protezione da avverse condizioni meteo e

di   consentire   l'approdo   e   l'ormeggio   a   imbarcazioni,   il

carico/scarico merci e l'imbarco/sbarco di persone;

  c) area marino costiera: area  compresa  tra  la  linea  di  costa,

ovvero la zona di interfaccia o di transizione tra terra e mare,  che

puo' presentare  forme  e  dinamiche  diverse,  non  prestandosi  per

definizione  a  rigidi  confini   spaziali,   e   il   limite   della

perimetrazione del sito di interesse nazionale;

  d) corpo idrico di provenienza: elemento distinto  e  significativo

di acque superficiali e relativi fondali di un bacino artificiale, di

un fiume o canale o parte di essi nonche' di ambienti di  transizione

o di aree marino costiere, posti in sito di interesse nazionale e dal

quale provengono i materiali dragati;

  e)  reimpiego:  immissione  o  refluimento  dei  materiali  dragati

nell'ambito  del  corpo  idrico  di  provenienza  anche  al  fine  di

rifacimento degli arenili, per la formazione di terreni costieri, per

il miglioramento dello stato  dei  fondali  attraverso  attivita'  di

capping o per il riempimento di casse di colmata, vasche di  raccolta

o strutture di contenimento ovvero impieghi a terra  o  in  aree  con

falda naturalmente salinizzata;

  f) deposito temporaneo: temporaneo stoccaggio dei materiali dragati

in  strutture  appositamente  create  nella  zona  di  intervento  ed

autorizzate con provvedimento dell'autorita' competente in  cui  sono

indicate le specifiche prescrizioni  tecniche  atte  a  garantire  il

corretto contenimento  del  materiale  e  la  durata  che,  ai  sensi

l'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n.  84  non  puo'

eccedere il periodo massimo di trenta mesi.


                               Art. 3

                         Progetto di dragaggio


  1. Ai fini di non pregiudicare le operazioni di bonifica  del  sito

di interesse nazionale, il progetto di dragaggio, presentato ai sensi

dell'articolo 5-bis comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, deve

contenere:

  a) i risultati della caratterizzazione dell'area da dragare, e  ove

necessario,  i  risultati  della  caratterizzazione   del   sito   di

reimpiego;

  b) l'individuazione dell'area  da  dragare  mediante  l'indicazione

delle coordinate geografiche dei vertici che  compongono  l'area  nel

sistema di riferimento WGS84;

  c) le metodologie prescelte per l'intero processo di  gestione  del

sedimento  dragato  o  delle  singole  frazioni  dello  stesso,   dal

dragaggio fino alla collocazione  o  riutilizzo  finali,  secondo  le

indicazioni dell'allegato A  al  presente  decreto,  ed  il  relativo

cronoprogramma delle attivita';

  d) i metodi e le misure previste per la mitigazione  degli  effetti

attesi derivanti dalle modalita' operative  e  gestionali  prescelte,

secondo le indicazioni dell'allegato A al presente decreto;

  e) il piano di  monitoraggio  previsto  per  l'intero  processo  di

movimentazione e  gestione  del  sedimento,  secondo  le  indicazioni

dell'allegato A al presente decreto;

  f) le modalita' di verifica dei fondali dragati;

  g) il progetto di realizzazione  di  eventuali  casse  di  colmata,

vasche  di  raccolta  o  strutture  di  contenimento   destinate   ad

accogliere il sedimento dragato o le singole frazioni dello stesso;

  h) le modalita' di gestione dei sedimenti dragati a  terra  secondo

quanto previsto dall'articolo 5-bis comma 2, della legge  28  gennaio

1994, n. 84.

  2. Nel caso in cui la Commissione di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  consideri  che  il  progetto  di

dragaggio vada assoggettato a valutazione di impatto  ambientale,  il

termine  di  30  giorni  di  cui  all'articolo  5-bis,  comma  1,  e'

interrotto nelle more della presentazione  dello  studio  di  impatto

ambientale  da  parte  del  proponente  e  del  completamento   della

procedura di VIA da parte dell'autorita' competente, nel rispetto dei

termini fissati dalla normativa vigente.

  3.  La  documentazione  e'  depositata  su  supporto   informatico,

contestualmente, presso gli uffici  competenti  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del  mare.  I  predetti  Ministeri  hanno  la

facolta'  di  chiedere  un'integrazione  della  documentazione,   una

verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  o  un   approfondimento

d'indagine al proponente o, una  richiesta  di  parere  agli  enti  e

agenzie deputati al monitoraggio ambientale e sanitario. In tale caso

il termine di cui all'articolo 5-bis, comma 1,  e'  interrotto  nelle

more della trasmissione, entro il termine fissato dalla  richiesta  e

non oltre 30 giorni, dalle relative integrazioni o pareri.

  4. Ai fini del reimpiego dei sedimenti dragati e  per  la  relativa

autorizzazione  all'utilizzo  degli  stessi  in  ambiente  marino   o

terrestre, e fatte salve le eventuali competenze  delle  regioni,  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo'

convocare un apposito tavolo tecnico per la valutazione del  progetto

e delle documentazioni integrative pervenute,  finalizzato  all'esame

congiunto degli  aspetti  ambientali  con  le  autorita'  ed  agenzie

ambientali competenti in materia.



                               Art. 4

             Modalita' di reimpiego dei materiali dragati


  1. Ai fini del reimpiego  dei  materiali  dragati  nell'ambito  del

corpo  idrico  di  provenienza  e  per  la  relativa   autorizzazione

all'utilizzo degli stessi, ai sensi  dell'articolo  5-bis,  comma  2,

della legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  il  progetto  di  dragaggio

individua:

  a) l'idoneita' dei sedimenti a essere immessi o refluiti nei  corpi

idrici dai quali provengono, ovvero  utilizzati  per  il  rifacimento

degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare  lo

stato dei fondali attraverso attivita' di capping;

  b) l'idoneita' dei sedimenti ad essere impiegati a terra o in  aree

con falda naturalmente salinizzata;

  c) l'idoneita' dei sedimenti ad essere  refluiti  in  strutture  di

contenimento.


                               Art. 5
                      
                        Forme di pubblicita'


  1. Al fine di garantire idonea forma di pubblicita' al procedimento

di cui ai precedenti articoli, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1,

della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il  decreto  di  approvazione  e'

pubblicato   sul   sito   internet   istituzionale   del    Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

                               Art. 6

                          Norme transitorie


  1. Le caratterizzazioni dei  fondali  in  aree  diverse  da  quelle

portuali,  e  comunque  interne  alla  perimetrazione  dei  siti   di

interesse  nazionale,  realizzate  con  criteri  analoghi  a   quelli

riportati nell'allegato A del decreto ministeriale 7 novembre 2008  e

verificate dall'ARPA territorialmente  competente  restano  valide  e

efficaci ai fini di cui all'articolo 2 purche' realizzate prima della

data di entrata in vigore del presente decreto.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo

osservare.










                                                           Allegato A




       Modalita' e norme tecniche per i dragaggi dei materiali




1. Ambito di applicazione.

    Le modalita' e le norme tecniche contenute nel presente  allegato

si applicano ai progetti di dragaggio dei sedimenti  marini  di  aree

portuali e marino - costiere incluse nelle perimetrazioni dei Siti di

Interesse Nazionale (SIN) individuati ai sensi dell'articolo 252  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  ai  fini  della  corretta

esecuzione  delle  attivita'  di  dragaggio  e   trasporto   per   la

collocazione del materiale dragato.

2. Gestione ambientale del processo di movimentazione dei sedimenti.

    I sedimenti dragati all'interno  di  aree  portuali  e  marino  -

costiere incluse nella perimetrazione dei Siti di Interesse Nazionale

(SIN), devono essere preliminarmente  caratterizzati  sulla  base  di

metodologie e criteri  stabiliti  dall'Allegato  A  del  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7

novembre 2008. In esito a tale  caratterizzazione  possono  risultare

possibili una o piu' delle modalita'  di  gestione  di  cui  all'art.

5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

    Le  scelte  progettuali,  effettuate  in  conformita'  di  quanto

previsto  dall'articolo  3  del  presente  decreto,  possono   essere

adottate in funzione delle caratteristiche e peculiarita' delle  aree

oggetto d'intervento  ed  anche  sulla  base  di  modelli  matematici

adeguatamente implementati in  grado  di  prevedere,  per  i  diversi

scenari ipotizzati, il comportamento  del  sedimento  movimentato  in

ambiente acquatico e i processi di dispersione e/o  diffusione  della

contaminazione eventualmente presente. I risultati di  tali  modelli,

ove applicati, devono costituire parte  integrante  del  progetto  di

dragaggio di cui all'articolo 3 del presente decreto.

3. Dragaggio del materiale.

    3.1. Dragaggio convenzionale.

    La rimozione del  sedimento  dai  fondali  marini  puo'  avvenire

principalmente mediante draghe convenzionali di  tipo  «meccanico»  o

«idraulico»   o,   piu'   raramente,   con   sistemi   di   dragaggio

«idrodinamico».

    Le draghe meccaniche di tipo convenzionale (draghe a  secchie,  a

benna o a cucchiaio, a benna mordente  o  a  grappo)  utilizzano  una

strumentazione  meccanica  per  lo  scavo  ed  il  sollevamento   del

materiale.  Le  draghe  idrauliche  di  tipo  convenzionale   (draghe

aspiranti stazionarie con  o  senza  disgregatore,  draghe  aspiranti

semoventi   con   pozzo   di   carico)   sollevano   ed   allontanano

idraulicamente, mediante pompaggio, il materiale smosso  (miscela  di

sedimento  e  acqua).  Il   dragaggio   idrodinamico   consiste   nel

«disturbare» ovvero sollevare, con forze meccaniche o idrauliche,  il

sedimento che, a seconda della  tecnologia  di  dragaggio  prescelta,

viene semplicemente  trasportato  via  dalle  correnti  (tecniche  di

agitazione), ad opera della forza di gravita' (tecniche d'impiego  di

getti d'acqua sotto pressione)  o  grazie  ad  una  spinta  meccanica

fornita dal sistema dragante (tecniche di aratura).

    Numerosi sono i potenziali effetti del dragaggio  sull'ecosistema

marino-costiero,  principalmente   connessi   con   l'aumento   della

torbidita' delle acque e  la  dispersione,  ovvero  diffusione  delle

sostanze   contaminanti   presenti   nei    sedimenti:    alterazione

dell'equilibrio  ecosistemico   ovvero   produttivo   di   ecosistemi

sensibili,   compromissione    di    usi    legittimi    del    mare,

biomagnificazione degli inquinanti nella catena trofica.

    3.2. Dragaggio ambientale.

    Rispetto  al  dragaggio  convenzionale,  il  dragaggio  di   tipo

«ambientale» utilizza le migliori  tecnologie  disponibili  integrate

con opportune misure di mitigazione degli effetti sull'ecosistema.

    Il dragaggio «ambientale» deve soddisfare i seguenti requisiti:

      misure per ridurre al minimo la risospensione dei  sedimenti  e

dell'incremento della torbidita';

    La  testa  dragante  deve  essere  progettata  e  successivamente

manovrata in modo tale da ridurre  il  disturbo  al  sedimento  e  la

conseguente formazione di una nube di torbida. Devono inoltre  essere

adottati opportuni accorgimenti  per  la  fase  di  sollevamento  del

materiale.

      della Misure per prevenire la perdita di materiale (Spill);

    La testa dragante e, nel caso specifico di un dragaggio  di  tipo

idraulico, la pompa di aspirazione,  devono  essere  dimensionate  in

modo  appropriato  e  manovrate  opportunamente  affinche'  tutto  il

materiale tagliato o smosso dalla testa dragante sia poi allontanato,

evitando la perdita di sedimento e la  successiva  dispersione  dello

stesso. Devono inoltre essere adottati opportuni accorgimenti per  la

fase di sollevamento del materiale.

      della Misure per ottimizzare la densita' del materiale dragato,

in relazione alla sua destinazione finale;

    Il processo di dragaggio deve minimizzare  la  quantita'  d'acqua

rimossa insieme al sedimento. A tal fine, in funzione della tipologia

di dragaggio, il sistema dragante deve consentire il monitoraggio  (e

l'adattamento) in tempo reale di  parametri  quali:  posizione  della

testa dragante  rispetto  al  fondale,  volume  dragato,  portata  di

aspirazione,  densita'  del  fango   di   dragaggio,   velocita'   di

avanzamento o rotazione, grado di riempimento delle benne/secchie.

      misure per garantire un'elevata precisione nel posizionamento e

accuratezza del profilo di scavo;

    In funzione della qualita'  dei  sedimenti  e  delle  opzioni  di

gestione, il sistema di dragaggio e in particolare la testa  dragante

possono essere dotati di  un  sistema  di  posizionamento  a  elevata

precisione, in modo da realizzare un monitoraggio in tempo reale  del

profilo di scavo, attraverso il confronto  con  un  accurato  modello

digitalizzato del fondale costruito sulla  base  di  una  dettagliata

batimetria dell'area d'intervento e dei risultati della  campagna  di

caratterizzazione. La precisione richiesta deve essere  coerente  con

l'accuratezza della caratterizzazione svolta.

    Le draghe di tipo «ambientale» possono essere:

    a)  ottenute  da  draghe  convenzionali  mediante  l'adozione  di

opportuni accorgimenti costruttivi e operativi, mirati principalmente

all'automazione del processo di dragaggio e  del  suo  controllo,  ad

impedire le perdite di materiale in colonna  d'acqua  (incapsulamento

della catenaria delle draghe a secchie,  sistemi  di  chiusura  delle

benne) ed a minimizzare l'aggiunta di acqua al materiale dragato e la

produzione  di  torbidita'  (sistema  di  degassificazione,  overflow

controllato  o  ricircolo  dell'overflow   nelle   draghe   aspiranti

refluenti con pozzo di carico, etc.);

    b) appositamente costruite per la rimozione selettiva, accurata e

sicura di sedimenti altamente contaminati.

    3.3. Scelta della tecnologia di dragaggio.

    La scelta tra il dragaggio convenzionale  e  quello  «ambientale»

deve essere effettuata in funzione dei valori di  riferimento  per  i

sedimenti  elaborati  su  base  sito-specifica,  secondo  i   criteri

stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare,  e  approvati  dalla  Conferenza  di  Servizi  nonche'  dei

potenziali effetti sull'ecosistema marino-costiero,  con  particolare

attenzione a biocenosi sensibili ed usi legittimi del mare.

    La selezione della tecnologia di dragaggio  si  deve  basare  sui

seguenti fattori:

    caratteristiche    fisiche,    chimiche,    microbiologiche    ed

ecotossicologiche del sedimento da dragare, definite sulla base della

caratterizzazione (cfr. par. 2);

    caratteristiche  morfologiche  ed  idrodinamiche   dell'area   di

dragaggio;

    obiettivi del progetto;

    presenza di obiettivi sensibili e/o aree a vario titolo protette;

    specifiche opzioni di gestione per il materiale dragato;

    risultati  dell'applicazione  di  eventuali  modelli  matematici,

adeguatamente implementati, in grado  di  prevedere,  per  i  diversi

scenari ipotizzati, il comportamento del sedimento risospeso  durante

le attivita' di dragaggio e i processi di dispersione e/o  diffusione

della contaminazione eventualmente presente.

    Qualunque tipologia di draga venga prescelta,  e'  indispensabile

la presenza a bordo di strumentazione idonea al  controllo  in  tempo

reale  dell'efficacia   delle   modalita'   esecutive   applicate   e

dell'evoluzione  dell'intervento,  e  che  i  mezzi  utilizzati   non

costituiscano di per se' una fonte di contaminazione  per  l'ambiente

circostante.

    In particolare, nel caso di selezione  di  sistemi  di  rimozione

meccanica di tipo «ambientale» deve essere previsto:  la  regolazione

del grado di riempimento della benna (o delle secchie); l'adozione di

una velocita' adeguata di lavoro; la chiusura ermetica  della  benna;

in funzione della qualita' dei sedimenti,  la  presenza  a  bordo  di

dispositivi per il lavaggio dei mezzi d'opera.

    Nel caso di selezione di sistemi di rimozione idraulica  di  tipo

«ambientale» deve essere previsto: la regolazione  della  portata  di

aspirazione e della velocita' di avanzamento della testa dragante; in

funzione della qualita' dei sedimenti,  sistemi  di  ricircolo  delle

acque di trasporto.

    Preliminarmente  all'avvio  delle  attivita'  di  rimozione   dei

sedimenti,  deve  essere  effettuata  una  ricognizione  al  fine  di

individuare e rimuovere eventuali ordigni bellici e trovanti di varia

natura,  escludendo  alterazioni  significative  e  misurabili  delle

risorse naturali interessate.

4. Trasporto del materiale dragato.

    Le operazioni di trasporto di sedimenti dragati in aree  portuali

e marino-costiere incluse nella perimetrazione dei Siti di  Interesse

Nazionale devono avvenire  secondo  modalita'  tali  da  prevenire  o

ridurre al minimo dispersioni e rilasci accidentali di materiale.

    Il  trasporto  del  materiale  dragato  puo'  avvenire   mediante

tubazioni, bette o direttamente utilizzando il sistema  dragante,  se

dotato  di  pozzo  di  carico,  o  con  una  combinazione  di  queste

modalita'.

    Nel caso in cui venga selezionato il trasporto mediante  betta  o

direttamente per mezzo  del  sistema  dragante  dotato  di  pozzo  di

carico, devono essere adottate tutte le accortezze al fine  prevenire

o ridurre al minimo la perdita di materiale durante il tragitto,  tra

cui: il controllo, anche automatizzato, dell'effettiva chiusura delle

porte di scarico; la copertura del carico; la limitazione  del  grado

di riempimento, adottando un adeguato franco di sicurezza.

    Nel  caso  in  cui  venga  selezionato  il   trasporto   mediante

tubazioni, deve essere eseguita la regolare manutenzione delle stesse

e verificata accuratamente l'assenza di perdite di materiale lungo il

percorso. Deve  essere  valutata  la  fattibilita'  dell'adozione  di

sistemi di ricircolo delle acque di trasporto.

    Nel caso di adozione di  combinazioni  di  sistemi  di  trasporto

differenti, deve essere previsto un controllo su  tutte  le  fasi  di

passaggio da un sistema all'altro.

5. Collocazione del materiale dragato.

    Ogni fase di collocazione  del  materiale  dragato  o  delle  sue

singole frazioni, che avviene nel rispetto dell'art. 5-bis,  comma  2

della legge 28 gennaio 1994,  n.  84  deve  essere  condotta  secondo

modalita' tali da prevenire o ridurre al minimo eventuali dispersioni

e rilasci accidentali di materiale.

    La compatibilita'  ambientale  degli  specifici  interventi  deve

essere valutata alla luce di tutti gli elementi informativi acquisiti

ed in relazione alle particolari modalita' operative prescelte.

    La scelta delle modalita' di gestione dei  sedimenti,  effettuata

tra le possibili soluzioni risultanti a seguito delle  operazioni  di

caratterizzazione, deve  avvenire  secondo  criteri  che  privilegino

l'utilizzo degli stessi ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2 lettera

a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (ad esempio,  ricostruzione  di

strutture naturali, opere di difesa costiera)  ovvero  interventi  di

valorizzazione ambientale (ad esempio, creazione  e/o  ripristino  di

habitat,   mantenimento   del   bilancio   sedimentario,    strutture

ricreative), in un'ottica di gestione integrata.

    Di seguito sono riportate le modalita' e  le  norme  tecniche  ai

fini  della  tutela  ambientale  per  le  seguenti  collocazioni  del

sedimento:

    ripascimento di spiaggia emersa ovvero  sommersa,  formazione  di

terreni costieri,  immersione  nel  corpo  idrico  di  provenienza  e

miglioramento di fondali tramite capping;

    collocazione  a  terra  (per  invio  a   discarica   autorizzata,

riutilizzo a terra o invio ad impianto di trattamento per  successivo

riutilizzo secondo le opzioni di gestione previste);

    refluimento all'interno di casse di colmata, vasche di raccolta o

strutture di contenimento poste in ambito costiero.

    5.1 Ripascimento di spiaggia emersa e/o sommersa,  formazione  di

terreni costieri,  immersione  nel  corpo  idrico  di  provenienza  e

miglioramento di fondali tramite capping.

    Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera  a),  della  legge  28

gennaio 1994, n. 84, il materiale dragato puo' essere utilizzato per:

    a) ripascimento di spiaggia emersa ovvero sommersa  e  formazione

di terreni costieri per interventi di protezione e/o  gestione  della

costa e di valorizzazione ambientale;

    b) immissione o refluimento nel corpo idrico di provenienza  per:

ripristino morfologico,  opere  di  difesa  costiera,  interventi  di

valorizzazione ambientale, mantenimento  del  bilancio  sedimentario,

riempimento di strutture di contenimento sommerse;

    c) miglioramento di fondali tramite capping.

    Tutte le tipologie di intervento devono essere realizzate secondo

modalita' tali da escludere impatti misurabili e significativi  sulle

risorse  naturali  interessate,  prevenendo  e  limitando   eventuali

dispersioni  e  rilasci  accidentali  di  materiale,   salvaguardando

altresi' obiettivi sensibili o aree a vario titolo  protette,  e  nel

rispetto della pertinente normativa regionale.

    In funzione della complessita'  dell'intervento  e  del  contesto

ambientale in  cui  si  opera,  la  valutazione  degli  effetti  deve

interessare l'intera area potenzialmente influenzata dalle attivita',

tenendo conto di:

    caratteristiche    chimiche,    fisiche,    microbiologiche    ed

ecotossicologiche del sedimento dragato o delle sue singole frazioni;

    caratteristiche   chimiche   e   fisiche,   microbiologiche    ed

ecotossicologiche dei sedimenti nell'area di intervento;

    caratteristiche  biocenotiche  nell'area   di   intervento,   con

particolare  attenzione  alla  presenza   di   biocenosi   bentoniche

sensibili e/o di elevato pregio naturalistico  ed  alla  presenza  di

aree di nursery e/o di specie di interesse commerciale;

    caratteristiche idrodinamiche e morfo-batimetriche  dell'area  di

intervento;

    presenza di obiettivi sensibili e/o aree a vario titolo protette;

    risultati  dell'applicazione  di  eventuali  modelli  matematici,

adeguatamente implementati, in grado  di  prevedere,  per  i  diversi

scenari ipotizzati, il comportamento del sedimento  movimentato  e  i

processi  di  dispersione   e/o   diffusione   della   contaminazione

eventualmente presente.

    L'area interessata dalla collocazione deve essere preliminarmente

caratterizzata ai sensi del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008.

    Le modalita' operative degli interventi  devono  essere  tali  da

minimizzare  la  risospensione  dei  sedimenti,  l'incremento   della

torbidita' e non devono causare danno alla flora e fauna locali.

    Deve essere verificata la possibilita' di attuare gli  interventi

in corrispondenza di finestre temporali in cui gli  effetti  presunti

sull'ambiente siano minori.

    Inoltre, nel caso di cui alla lettera  c)  il  sedimento  dragato

deve essere posizionato  in  modo  tale  da  formare  uno  strato  di

materiale in grado di:

    garantire l'isolamento  del  sedimento  ricoperto,  prevenendo  o

riducendo l'assunzione di eventuali contaminanti da parte  del  biota

ovvero la migrazione degli eventuali contaminanti in colonna d'acqua;

    essere stabile rispetto all'azione erosiva di onde e correnti.

    Per l'utilizzo dei materiali nelle modalita' di cui alla  lettera

a) la documentazione deve essere corredata di  informazioni  relative

agli elementi progettuali (avanzamento stimato della linea  di  riva,

disegno del nuovo profilo  di  equilibrio,  profondita'  di  chiusura

della spiaggia attiva, eventuali strutture fisse di protezione) e del

piano di manutenzione.

    Per gli interventi di cui alla lettera b) e c), in  funzione  dei

potenziali    impatti    ambientali,    devono    essere     adottate

prioritariamente modalita' di collocazione del materiale direttamente

in prossimita' o sul fondale. In particolare, nel caso di svuotamento

idraulico  dei  mezzi   contenenti   il   materiale   da   collocare,

l'estremita' della tubazione di scarico in  prossimita'  del  fondale

deve  essere  preferibilmente  dotata  di  un   diffusore   sommerso,

progettato per la trasformazione del flusso verticale  del  materiale

dragato in flusso orizzontale di ridotta velocita'.

    Per lo svolgimento degli interventi di tipo c), la documentazione

deve  essere  corredata  di  informazioni  relative   agli   elementi

progettuali    (caratteristiche     tecniche     della     copertura,

consolidamento) ed al programma di  controllo  per  la  verifica  nel

tempo dell'efficacia dell'isolamento della  copertura  dal  materiale

sottostante e della stabilita' della stessa.

    5.2 Collocazione a terra.

    Il deposito temporaneo dei materiali che rispettano  i  requisiti

di cui all'articolo 5-bis,  comma  2,  lettera  b),  della  legge  n.

84/1994, in attesa dell'utilizzo previsto dal medesimo  articolo,  e'

autorizzato con provvedimento rilasciato dall'Autorita' competente in

cui sono specificate, caso  per  caso,  oltre  a  quelle  di  seguito

indicate, ulteriori modalita' tecniche di contenimento  e  stoccaggio

temporaneo del materiale nonche'  la  durata  temporale  fino  ad  un

massimo di trenta  mesi  in  applicazione  delle  previsioni  di  cui

all'articolo 5-bis, comma 5 della legge n. 84/1994. .

    L'area di deposito deve avere una pendenza tale da convogliare le

acque reflue, che  possono  drenare  dai  sedimenti  stoccati,  verso

sistemi  di  canalizzazione  dotati  di  pozzetti  di   raccolta   di

dimensioni idonee. Le acque  raccolte  se  necessario  devono  essere

avviate ad impianti di trattamento. Al fine di proteggere i sedimenti

dall'azione di dilavamento esercitata dalle acque meteoriche  possono

essere previsti opportuni sistemi di copertura anche mobili.

    Le strutture destinate al deposito devono  essere  realizzate  in

modo idoneo e fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7.5

devono  essere  adottati  sistemi   di   controllo   per   verificare

l'integrita' e l'efficienza degli eventuali sistemi  di  confinamento

dell'area di deposito, per tutte le fasi di riempimento e nelle  fasi

successive ad esso.

    Le aree destinate allo stoccaggio dei sedimenti da reimpiegare  o

da  sottoporre  a  trattamento  prima  del  reimpiego  devono  essere

distinte da quelle destinate allo stoccaggio dei  rifiuti  in  attesa

dello smaltimento.

    E'  vietata  la  miscelazione  dei  sedimenti  classificati  come

pericolosi ai  sensi  dell'Allegato  D  alla  parte  IV  del  decreto

legislativo n. 152/06 con sedimenti non pericolosi e la  miscelazione

tra sedimenti non pericolosi al  fine  di  raggiungere  i  valori  di

concentrazione idonei agli utilizzi previsti dall'articolo 5.

    La  collocazione  a  terra  del  materiale  dragato  puo'  essere

realizzata mediante svuotamento idraulico (con  pompaggio  e  scarico

mediante tubazione, nel caso di trasporto con  betta  o  con  sistema

dragante con pozzo di carico) o meccanico (con escavatori con benna o

a grappo, manovrati da terra o da pontone, nel caso di trasporto  con

betta).

    Indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, la collocazione  a

terra del sedimento  dragato  deve  avvenire  in  aree  appositamente

identificate   ed   autorizzate   all'utilizzo   con    provvedimento

dell'Autorita' competente. Nel progetto di  dragaggio  devono  essere

elencate tutte le misure atte a prevenire  o  ridurre  al  minimo  la

perdita di materiale e il trasferimento  degli  eventuali  inquinanti

nel suolo e nelle acque.

    5.3 Refluimento  all'interno  di  casse  di  colmata,  vasche  di

raccolta o strutture di contenimento poste in ambito costiero.

    Una volta dragato, il materiale compatibile ad  essere  collocato

all'interno di casse di colmata, vasche di raccolta  o  strutture  di

contenimento, ai sensi dell'art. 5-bis, comma  2,  lettera  c)  della

legge 28 gennaio 1994,  n.  84  puo'  essere  refluito  con  tecniche

idrauliche o meccaniche.

    Qualunque  sia  la   modalita'   (idraulica   o   meccanica)   di

riempimento, devono essere adottate tutte le accortezze  al  fine  di

prevenire o  ridurre  al  minimo  la  perdita  di  materiale.  A  tal

proposito,  devono  essere  adottati  sistemi  di  controllo  per  la

verifica dell'integrita' dei sistemi  di  confinamento  dell'area  di

collocazione e  per  la  salvaguardia  dell'ambiente  circostante  in

relazione ai potenziali impatti, sia nel breve che nel lungo periodo.

    Nella  scelta  della  modalita'   di   dragaggio   e   successivo

riempimento di casse di colmata, vasche di raccolta  o  strutture  di

contenimento poste in ambito costiero,  si  deve  tener  conto  delle

dimensioni delle vasche e dei tempi di  consolidamento  richiesti  in

relazione alla destinazione  d'uso  finale,  anche  in  funzione  dei

sistemi  previsti  per  il  drenaggio,   il   consolidamento   e   la

stabilizzazione del materiale di riempimento delle vasche. Al fine di

favorire, all'interno della struttura di contenimento, i processi  di

attenuazione  naturale  o  la  disidratazione   del   materiale,   il

riempimento puo' essere alternato con materiale pulito  (sandwiching)

o strati drenanti (sabbie), questi ultimi  anche  in  abbinamento  ai

sistemi di drenaggio convenzionali.

    In particolare, nel caso di refluimento idraulico,  il  tasso  di

riempimento e le modalita' operative devono essere compatibili con le

dimensioni  della  struttura  di  contenimento  e  gli   accorgimenti

costruttivi  in  essa  realizzati  (settorializzazione   in   bacini,

percorsi di  sedimentazione  alternativi,  sistemi  di  sfioro  delle

acque, etc.) al fine di agevolare la sedimentazione all'interno della

struttura della frazione solida del fango di dragaggio  e  quindi  lo

sfioro di acque con basso contenuto  di  solidi  sospesi,  prevedendo

all'occorrenza  appropriate  misure  di   mitigazione   (impiego   di

diffusori per il refluimento all'interno della struttura, etc.).

    Nel  caso  di  dragaggio  meccanico,  devono  essere  selezionati

sistemi meccanici per lo svuotamento  della  betta  o  del  pozzo  di

carico ed il conferimento all'interno della struttura di contenimento

per mantenere la densita' del carico;  in  alternativa,  deve  essere

valutata la fattibilita' dell'adozione di sistemi di ricircolo  delle

acque.

6. Misure di mitigazione.

    Il dragaggio e la  relativa  gestione  del  sedimento  richiedono

l'adozione di opportune misure di mitigazione degli eventuali impatti

sull'ambiente circostante, da dimensionare sulla base di:

    caratteristiche    fisiche,    chimiche,    microbiologiche    ed

ecotossicologiche del materiale dragato, definite  sulla  base  della

caratterizzazione (cfr. par. 2);

    caratteristiche idrodinamiche e morfo-batimetriche delle aree  di

intervento;

    presenza di obiettivi sensibili e/o aree a vario titolo protette;

    modalita' di dragaggio, trasporto e collocazione prescelte;

    opzioni di gestione selezionate.

    In funzione dell'entita' degli impatti ambientali  attesi  devono

essere selezionate misure di mitigazione:

    che agiscano  sulle  diverse  sorgenti  dell'impatto  (dragaggio,

trasporto, collocazione), quali, ad esempio:  accorgimenti  operativi

nelle diverse fasi del processo, limitazioni temporali,  utilizzo  di

barriere fisiche attorno al sistema dragante;

    che  agiscano  sui  possibili  bersagli,   quali,   ad   esempio:

limitazioni  temporanee  d'uso,  utilizzo  di  barriere   fisiche   a

protezione degli obiettivi sensibili.

    In alcuni casi e' possibile mitigare gli impatti delle  attivita'

di dragaggio mediante l'utilizzo di barriere fisiche per limitare  la

diffusione  della  nube  di  torbida  e/o   ridurre   le   potenziali

interazioni acqua-sedimento e  la  conseguente  mobilizzazione  degli

eventuali contaminanti presenti.

    Le barriere di tipo strutturale  (palancole  e  sistemi  modulari

portatili)  possono  essere  utilizzate  in  situazioni  in  cui  sia

necessario evacuare l'acqua dall'area di intervento,  per  consentire

lavori di scavo in ambiente asciutto.

    Le  barriere  non  strutturali  (silt   curtains,   completamente

impermeabili, e silt  screens,  filtranti),  composte  da  una  parte

emersa galleggiante (barriera), con funzione portante, di ormeggio ed

eventualmente anche contenitiva rispetto a schiume, oli  e  materiale

disperso in galleggiamento, e da una parte immersa (draft) con azione

di contenimento, opportunamente zavorrata e bilanciata, eventualmente

anche a lunghezza regolabile, possono essere utilizzate:

    per l'inglobamento totale  del  sistema  dragante,  nel  caso  di

sistemi di dragaggio di tipo stazionario e di sedimenti  estremamente

contaminati;

    per la chiusura parziale dell'area di escavo;

    per la chiusura totale dell'area di escavo, solitamente nel  caso

di utilizzo di draghe di tipo meccanico, con eventuale  realizzazione

di un'intercapedine per consentire il passaggio delle imbarcazioni di

appoggio;

    in corrispondenza degli sfiori di casse  di  colmata,  vasche  di

raccolta o strutture di contenimento poste in ambito costiero;

    per la protezione di un obiettivo potenzialmente impattato  dalle

attivita' di movimentazione.

    In aree d'intervento di dimensioni ridotte ed  in  condizioni  di

relativa calma idrodinamica e' ammesso l'utilizzo di barriere a bolle

(bubble   screens   o   bubble   curtains),   previa    dimostrazione

dell'efficacia  delle  stesse  in  relazione  al  contenimento  della

dispersione dei contaminanti  eventualmente  presenti  nei  sedimenti

movimentati.

    L'utilizzo di eventuali barriere fisiche deve  essere  supportato

da una valutazione della  stabilita'  ed  effettiva  efficacia  delle

stesse sulla base di uno studio delle condizioni idrodinamiche locali

ed in relazione  alla  tipologia  di  contaminazione  presente.  Deve

inoltre essere prevista l'esecuzione di regolari ispezioni  in  campo

al fine di verificare l'eventuale  presenza  di  lacerazioni,  tagli,

fori o altri problemi che ne compromettano l'efficacia.

7. Monitoraggio.

    Costituiscono requisito essenziale per la corretta esecuzione del

progetto di dragaggio di cui all'articolo 3 del presente decreto,  la

progettazione e l'esecuzione di un piano di  monitoraggio  ambientale

dell'intero processo di gestione del sedimento,  dal  dragaggio  alla

collocazione (o riutilizzo) finale  del  materiale  dragato  e  delle

singole frazioni che lo compongono. Tale monitoraggio  e'  funzionale

alla verifica degli effetti attesi sulle diverse  matrici  ambientali

interessate da tali attivita' e dell'efficacia delle eventuali misure

introdotte per la loro mitigazione. Il piano di monitoraggio deve:

    fornire criteri e strumenti  per  la  valutazione  degli  impatti

sulle diverse matrici ambientali,  con  particolare  attenzione  alle

biocenosi bentoniche sensibili e/o di elevato pregio naturalistico;

    verificare l'idoneita' delle modalita' operative adottate ai fini

della minimizzazione degli effetti;

    segnalare in tempo utile la necessita'  di  introdurre  eventuali

misure correttive  e/o  di  mitigazione  in  relazione  agli  impatti

monitorati  e/o  alle  modalita'  operative  adottate,  e   valutarne

l'efficacia;

    verificare, dopo il completamento delle attivita', la tendenza al

ripristino delle condizioni iniziali nelle matrici ambientali oggetto

del monitoraggio.

    Sono da considerarsi strumenti di supporto modelli matematici  in

grado di prevedere il comportamento del  sedimento  movimentato  e  i

relativi processi di dispersione e/o diffusione della  contaminazione

ad  essi  eventualmente  associata.  Tali   modelli   devono   essere

opportunamente  implementati  in   funzione   delle   caratteristiche

ambientali  del  sito  e   delle   specifiche   modalita'   operative

individuate, e successivamente calibrati in corso d'opera mediante il

monitoraggio stesso.

    Il  piano  di  monitoraggio  deve  inoltre  prevedere  la  rapida

divulgazione e valutazione degli esiti dello  stesso,  prevedendo  la

predisposizione   di   una   banca   dati    ambientale    specifica,

preferibilmente basata su Sistemi Informativi Territoriali.

    Il piano di monitoraggio deve altresi' contenere  la  descrizione

del  contesto  ambientale  in  cui   si   svolgono   gli   interventi

(caratteristiche morfologiche ed idrodinamiche, presenza di obiettivi

sensibili e/o aree a vario titolo protette), degli impatti  attesi  e

della strategia di indagine da adottare.

    7.1 Strategia di monitoraggio per le attivita' di  movimentazione

dei sedimenti.

    Il piano di monitoraggio, definito sulla base di  un'approfondita

conoscenza dell'area di intervento e  commisurato  all'entita'  degli

impatti attesi, deve essere articolato in tre fasi distinte:

    una fase di monitoraggio «ante operam», antecedente  le  previste

attivita' di movimentazione  dei  sedimenti,  avente  come  obiettivo

principale quello di definire i valori di riferimento dell'area per i

parametri   di   interesse   e   la   loro   relativa    variabilita'

spazio-temporale. Tale  fase  prevede  anche  l'individuazione  e  la

caratterizzazione delle stazioni di monitoraggio, incluse  specifiche

stazioni  «di  controllo»,  rappresentative   delle   caratteristiche

ambientali  dell'area  e  della  loro  variabilita'  naturale  e  non

influenzabili dalle attivita' di movimentazione;

    una fase di monitoraggio «in corso d'opera», durante  l'attivita'

di movimentazione dei sedimenti propriamente  detta,  finalizzata  ad

individuare e quantificare gli impatti attesi  nei  diversi  comparti

ambientali, verificare l'idoneita' delle modalita' operative adottate

e valutare l'efficacia  delle  eventuali  misure  correttive  e/o  di

mitigazione introdotte;

    infine, una fase di monitoraggio «post operam»,  successiva  alla

conclusione  delle  attivita'  di  movimentazione,  finalizzata  alla

verifica della tendenza al  ripristino  delle  condizioni  ambientali

ante operam. Nel caso di capping, deve essere verificata  l'efficacia

dell'intervento stesso.

    Sulla base dei risultati ottenuti durante  le  diverse  fasi  del

monitoraggio, la strategia puo' essere modificata in  corso  d'opera,

sia nel senso di una semplificazione delle attivita', sia  nel  senso

di una intensificazione dei controlli. Nel  caso  di  eventi  critici

(rottura  di  panne,  perdite  di  materiale,   eventi   meteo-marini

eccezionali, etc.) devono  essere  eseguite  attivita'  di  controllo

aggiuntive rispetto a quelle previste regolarmente.

    7.1.1 Stazioni di monitoraggio.

    In  generale,  le  stazioni   di   monitoraggio   devono   essere

posizionate in modo tale da:

    rilevare tutti i processi  in  corso  connessi  con  gli  impatti

attesi e valutarne la significativita';

    controllare gli obiettivi sensibili individuati  in  relazione  a

tali impatti.

    La strategia di monitoraggio deve pertanto prevedere  un  sistema

integrato di stazioni «fisse» e  «mobili»,  in  corrispondenza  delle

quali acquisire i dati  relativi  a  parametri  fisico-chimici  della

colonna d'acqua e  prelevare  campioni  per  le  diverse  matrici  da

monitorare, nel corso di specifiche «campagne di indagine».

    Le stazioni di monitoraggio definite «fisse»,  la  cui  posizione

rimane costante per l'intera durata del monitoraggio,  devono  essere

individuate in punti significativi, funzionali alla comprensione  dei

processi in atto, quali, ad esempio, all'imboccatura  del  porto,  in

corrispondenza di obiettivi sensibili, ai limiti  areali  d'influenza

dell'intervento, esternamente all'area di  influenza  dell'intervento

(stazioni «di controllo»).

    Le stazioni di monitoraggio «mobili» devono essere  riposizionate

durante ciascuna campagna d'indagine in  funzione  dell'estensione  e

dell'andamento del pennacchio di torbida (plume).

    L'ubicazione  delle  stazioni  deve  essere  inoltre   funzionale

all'acquisizione di dati utili alla calibrazione, in  corso  d'opera,

dei modelli matematici eventualmente utilizzati  per  lo  studio  dei

processi di trasporto, dispersione e/o diffusione.

    7.1.2 Frequenza di monitoraggio.

    La frequenza delle attivita' di monitoraggio deve essere definita

sulla  base  della  qualita'  del  materiale  da  movimentare,  delle

modalita' e  tempistica  degli  interventi  e  delle  caratteristiche

ambientali dell'area.

    Le attivita' di monitoraggio della fase ante operam devono essere

avviate con sufficiente anticipo rispetto all'avvio  delle  attivita'

di movimentazione.

    La frequenza delle indagini in corso d'opera deve essere maggiore

nella fase iniziale ed in concomitanza di ogni nuova  attivita',  per

poi ridimensionarsi una  volta  comprese  dinamiche  ed  entita'  dei

processi in corso.

    7.1.3 Elementi da monitorare.

    Gli elementi da monitorare devono essere selezionati in  funzione

dei volumi  e  della  contaminazione  riscontrata  nei  sedimenti  da

movimentare, delle caratteristiche delle aree  di  intervento,  della

tipologia di movimentazione prevista e relative modalita' operative e

della presenza  di  obiettivi  sensibili  e/o  aree  a  vario  titolo

protette.

    Essi possono essere:

    caratteristiche meteomarine e  regime  correntometrico  specifici

delle aree oggetto del monitoraggio (direzione  ed  intensita'  delle

correnti);

    caratteristiche    chimico-fisiche    della    colonna    d'acqua

(conducibilita',  temperatura,  pressione,  pH,   potenziale   redox,

concentrazione di ossigeno disciolto,  concentrazione  di  nutrienti,

clorofilla «a»);

    livelli di torbidita' in situ e concentrazione di solidi  sospesi

in colonna d'acqua;

    concentrazione  dei  contaminanti   significativi   sui   diversi

componenti  della   colonna   d'acqua   (tal   quale,   particellato,

disciolto);

    concentrazione dei contaminanti  biodisponibili  nei  tessuti  di

organismi    bioindicatori,    selezionati    in    funzione    delle

caratteristiche  ambientali  dell'area  di  intervento,  da  abbinare

eventualmente all'analisi di biomarkers per  la  valutazione  precoce

degli effetti;

    struttura delle biocenosi bentoniche  sensibili  e/o  di  elevato

pregio naturalistico potenzialmente influenzate  dalle  attivita'  di

movimentazione.

    Devono  inoltre  essere  acquisite,  per  l'intera  durata  delle

attivita' di movimentazione dei sedimenti, informazioni  relative  a:

condizioni meteo-marine e parametri idrografici in corrispondenza  di

stazioni mareografiche, meteorologiche e idrografiche di riferimento;

dati operativi delle attivita' di  movimentazione  (area  di  lavoro,

cicli di  lavoro,  modalita'  specifiche,  attuazione  di  misure  di

mitigazione, eventi particolari, etc.); traffico navale.

    7.1.4 Strumentazione di monitoraggio.

    Per il monitoraggio degli elementi di  cui  al  par.  7.1.3  puo'

essere utilizzata la strumentazione descritta di seguito.

    Le misure di intensita' e direzione delle correnti possono essere

rilevate mediante l'uso di correntometri puntuali o  profilatori,  da

utilizzare  nel  corso  delle   «campagne   di   indagine»   e/o   in

corrispondenza di stazioni «fisse» di monitoraggio, in «modalita'  di

registrazione autonoma». In quest'ultimo caso,  le  stazioni  possono

essere anche allestite per l'acquisizione congiunta delle  variazioni

del livello e delle onde. Le  variazioni  di  livello  medio  possono

essere rilevate anche mediante utilizzo di celle di pressione.

    Per l'acquisizione dei principali parametri chimico-fisici  della

colonna d'acqua possono essere  utilizzate  sonde  multiparametriche,

nel corso delle «campagne  di  indagine»  e/o  in  corrispondenza  di

stazioni «fisse» di  monitoraggio,  in  «modalita'  di  registrazione

autonoma», su cui puo' essere installato anche il sensore ottico  per

la lettura della torbidita'. L'acquisizione dei  dati  deve  avvenire

una  volta  raggiunta  la  condizione  di  equilibrio.  Nel  caso  di

acquisizione lungo verticali di indagine,  la  velocita'  di  discesa

della sonda deve essere adeguata  alle  impostazioni  strumentali  di

acquisizione  dei  dati,  alla  profondita'  di  indagine   ed   alla

variabilita' dei processi in corso. Nel  caso  di  utilizzo  di  piu'

unita', si raccomanda di adottare la medesima tipologia di strumento.

    Per il rilevamento della  torbidita'  possono  essere  utilizzati

sensori  ottici  (trasmissometri   o   nefelometri),   opportunamente

calibrati, in grado  di  fornire  una  lettura  diretta  in  situ,  e

conseguentemente,  una  lettura  indiretta  della  concentrazione  di

solidi sospesi in colonna d'acqua, nel caso in cui venga costruita  e

regolarmente aggiornata, mediante prelievo ed analisi in  laboratorio

di campioni d'acqua, una curva  di  regressione  affidabile.  Per  la

determinazione indiretta dei  solidi  sospesi  possono  essere  anche

utilizzati profilatori di corrente  del  tipo  ADCP,  che  consentono

l'acquisizione di dati istantanei e continui lungo l'intero  battente

idrico, da abbinare sempre a prelievi periodici di  campioni  d'acqua

per le analisi dei solidi sospesi ed, eventualmente, all'utilizzo  di

sensori ottici.

    La calibrazione della strumentazione deve essere effettuata prima

di ogni campagna di indagine o, nel caso di utilizzo in modalita'  di

registrazione autonoma, periodicamente.

    La determinazione dei  nutrienti  puo'  essere  effettuata  anche

mediante analisi di laboratorio su campioni d'acqua,  cosi'  come  la

determinazione della clorofilla «a».

    Il  prelievo  di  campioni   d'acqua   deve   essere   effettuato

utilizzando un campionatore del tipo Niskin. Nel caso di  prelievi  a

piu' profondita' e' consigliabile  l'utilizzo  del  campionatore  del

tipo  «Rosetta».  Il  prelievo  di  campioni  d'acqua   deve   essere

effettuato in condizioni di equilibrio.

    Il prelievo degli organismi filtratori puo' essere effettuato per

mezzo di un operatore subacqueo. Nel caso di  utilizzo  di  organismi

trapiantati devono essere utilizzate gabbie  opportunamente  ancorate

al fondo e segnalate.  Gli  organismi  bioindicatori  possono  essere

selezionati tra organismi filtratori  naturali  e/o  trapiantati  e/o

presenti in  impianti  di  maricoltura  ed  organismi  bentonici  e/o

necto-bentonici stanziali  nell'area  e/o  presenti  in  impianti  di

maricoltura.

    Il  campionamento  delle  specie  necto-bentoniche  puo'   essere

effettuato mediante l'utilizzo di attrezzi appositamente  predisposti

per finalita' scientifiche.

    Il  prelievo  di  sedimento   per   l'analisi   della   comunita'

macrozoobentonica  deve  essere   effettuato   mediante   benna.   Le

alterazioni  biocenotiche  nell'area  di  intervento  possono  essere

determinate anche mediante videoriprese con operatore subacqueo o ROV

(Remotely Operated Vehicle).

    Ogni attivita' di monitoraggio deve essere riportata su  apposite

schede,   contenenti   informazioni   relative   alle   stazioni   di

campionamento e/o acquisizione dati  (denominazione  della  stazione;

coordinate  geografiche,  rilevate  tramite  GPS   differenziale,   e

profondita'; data ed ora  dell'indagine;  tipologia  di  indagine  ed

informazioni tecniche; denominazione dei campioni prelevati e/o files

acquisiti;  note  generali)  ed  alle  caratteristiche  operative  ed

ambientali al contorno.

    7.1.5 Prelievo, conservazione e analisi dei campioni.

    Le procedure per i corretti prelievo, preparazione, conservazione

ed analisi dei campioni per le diverse matrici ambientali, inclusi  i

parametri relativi al  controllo  della  qualita'  del  dato,  devono

essere concordate con gli enti di controllo  prima  dell'avvio  delle

attivita' di campionamento, nell'ambito di procedure  riconosciute  a

livello nazionale e/o internazionali (UNICHIM, ISO,  ASTM,  IRSA/CNR,

EPA, etc.).

    7.2 Monitoraggio delle attivita' di dragaggio.

    I potenziali impatti delle attivita' di dragaggio sull'ecosistema

marino-costiero sono principalmente connessi con:

    l'aumento della torbidita' delle acque nell'intorno dell'area  di

dragaggio e nelle aree limitrofe;

    la diminuzione temporanea del livello di ossigeno disciolto e  la

variazione della concentrazione dei nutrienti in colonna d'acqua;

    la  dispersione  e/o  diffusione  delle   sostanze   contaminanti

presenti nei sedimenti dragati;

    la risospensione e la  conseguente  dispersione,  a  causa  delle

correnti al fondo o del passaggio di navi, del materiale «smosso»  ma

non allontanato dal sistema dragante («spill»).

    Per  la  valutazione   degli   impatti   attesi   sull'ecosistema

marino-costiero, il piano di monitoraggio deve considerare:

    le  caratteristiche   fisiche,   chimiche,   microbiologiche   ed

ecotossicologiche del sedimento da dragare, definite sulla base della

caratterizzazione (cfr. par. 2);

    le caratteristiche morfo-batimetriche ed idrodinamiche  dell'area

di dragaggio;

    gli obiettivi del progetto di dragaggio;

    la tipologia dei sistemi di dragaggio prescelti;

    le eventuali misure di mitigazione previste (cfr. par. 6);

    la presenza di  obiettivi  sensibili  e/o  aree  a  vario  titolo

protette.

    In funzione di quanto sopra elencato  il  piano  di  monitoraggio

puo' prevedere il controllo dei seguenti elementi (cfr. par. 7.1.3):

    caratteristiche meteomarine e regime  correntometrico  (direzione

ed intensita' delle correnti);

    caratteristiche chimico-fisiche della colonna d'acqua;

    livelli di torbidita' in situ e concentrazione di solidi  sospesi

in colonna d'acqua;

    concentrazioni dei contaminanti significativi, emersi in fase  di

caratterizzazione, presenti in colonna d'acqua e/o in associazione ai

solidi sospesi;

    concentrazioni di  contaminanti  biodisponibili  nei  tessuti  di

organismi bioindicatori ed eventualmente analisi di biomarkers;

    struttura delle biocenosi bentoniche  sensibili  e/o  di  elevato

pregio naturalistico potenzialmente influenzate  dalle  attivita'  di

movimentazione.

    Il numero delle campagne di indagine  da  eseguirsi  ante  operam

deve essere  rappresentativo  delle  condizioni  meteoclimatiche.  Il

numero delle campagne di indagine da eseguirsi in corso d'opera  deve

essere  scelto  in  funzione  della   qualita'   dei   sedimenti   da

movimentare, della tipologia  di  draga,  delle  modalita'  operative

prescelte (produttivita', cicli, durata, misure di mitigazione, etc.)

e dell'entita' degli effetti attesi.  Il  numero  delle  campagne  di

indagine da eseguirsi post operam  deve  essere  scelto  in  funzione

dell'entita' degli impatti riscontrati e della  tipologia  di  specie

coinvolte, ma non deve comunque essere inferiore a 2.

    Una o piu' stazioni «mobili» per la lettura della torbidita'  e/o

il  prelievo  di  campioni  d'acqua  per  la   determinazione   della

concentrazione  dei  solidi  sospesi  devono   essere   previste   in

prossimita' del mezzo dragante.

    7.3 Monitoraggio delle attivita' di trasporto.

    Il monitoraggio delle attivita' di trasporto deve essere previsto

nel caso di utilizzo di una  combinazione  di  sistemi  di  trasporto

differenti e  nel  caso  di  trasporto  idraulico,  per  la  verifica

dell'assenza di perdite.

    I  potenziali  effetti  ambientali  del  trasporto  di  materiale

dragato sull'ecosistema marino-costiero sono principalmente  connessi

a rilasci o perdite di materiale, con:

    l'aumento della torbidita' delle acque;

    la  dispersione  e/o  diffusione  delle   sostanze   contaminanti

presenti nei sedimenti.

    Per  la  valutazione   degli   impatti   attesi   sull'ecosistema

marino-costiero, il piano di monitoraggio deve considerare:

    le  caratteristiche   fisiche,   chimiche,   microbiologiche   ed

ecotossicologiche del materiale dragato (cfr. par. 2);

    le caratteristiche idrodinamiche lungo il percorso  previsto  per

il trasporto;

    la tipologia dei sistemi di trasporto prescelti;

    le eventuali misure di mitigazione previste (cfr. par. 6);

    la presenza lungo le rotte di navigazione  o  lungo  il  percorso

delle tubazioni o in aree limitrofe di obiettivi sensibili e/o aree a

vario titolo protette.

    In funzione di quanto sopra elencato  il  piano  di  monitoraggio

puo' prevedere il controllo dei seguenti elementi (cfr. par. 7.1.3):

    caratteristiche  meteomarine  (direzione  ed   intensita'   delle

correnti);

    caratteristiche chimico-fisiche della colonna d'acqua;

    livelli di torbidita' in situ e concentrazione di solidi  sospesi

in colonna d'acqua;

    concentrazioni dei contaminanti significativi, emersi in fase  di

caratterizzazione, presenti in colonna d'acqua e/o in associazione ai

solidi sospesi.

    La strategia  di  monitoraggio  per  la  fase  di  trasporto  del

materiale dragato deve essere commisurata con quella definita per  il

monitoraggio delle attivita' di dragaggio (cfr. par. 7.2).

    7.4 Monitoraggio delle  attivita'  di  ripascimento  di  spiaggia

emersa e/o sommersa, formazione di terreni costieri,  immersione  nel

corpo idrico di  provenienza  e  miglioramento  dei  fondali  tramite

capping.

    Il monitoraggio  delle  attivita'  di  ripascimento  di  spiaggia

emersa e/o sommersa, formazione di terreni costieri e  immersione  in

ambiente acquatico deve tener conto dei potenziali impatti  che  tale

attivita'   puo'   determinare    sull'ecosistema    marino-costiero,

principalmente connessi con:

    la variazione della morfologia e della batimetria dei fondali;

    l'aumento della torbidita' delle acque nell'area di intervento  e

nelle aree limitrofe;

    la diminuzione temporanea del livello di ossigeno disciolto e  la

variazione della concentrazione dei nutrienti in colonna d'acqua.

    Per  la  valutazione   degli   impatti   attesi   sull'ecosistema

marino-costiero, il piano di monitoraggio deve considerare:

    le  caratteristiche   fisiche,   chimiche,   microbiologiche   ed

ecotossicologiche del materiale dragato (cfr. par. 2);

    le caratteristiche morfo-batimetriche ed idrodinamiche  dell'area

di intervento;

    gli obiettivi del progetto di dragaggio;

    la  tipologia  dei  sistemi  prescelti   per   la   realizzazione

dell'intervento;

    le eventuali misure di mitigazione previste (cfr. par. 6);

    la presenza di  obiettivi  sensibili  e/o  aree  a  vario  titolo

protette.

    La strategia di monitoraggio deve essere commisurata  con  quella

definita  per  il  monitoraggio  delle  operazioni  di  dragaggio   e

trasporto (cfr. par. 7.2 e 7.3).

    7.5 Monitoraggio delle attivita' di collocazione a terra.

    Il monitoraggio durante la collocazione  a  terra  del  materiale

dragato deve essere volto principalmente al controllo dell'assenza di

perdite  accidentali  nell'intorno  dell'area  di  destinazione,  con

potenziale:

    aumento della torbidita' delle acque;

    dispersione e/o diffusione delle sostanze  contaminanti  presenti

nei sedimenti.

    Per  la  valutazione   degli   impatti   attesi   sull'ecosistema

marino-costiero, il piano di monitoraggio deve considerare:

    le  caratteristiche   fisiche,   chimiche,   microbiologiche   ed

ecotossicologiche del materiale dragato (cfr. par. 2);

    le  caratteristiche  idrodinamiche  nell'intorno   dell'area   di

destinazione;

    gli obiettivi del progetto di dragaggio;

    la tipologia del sistema di collocazione prescelto;

    le eventuali misure di mitigazione previste (cfr. par. 6);

    la presenza nelle vicinanze del sito di destinazione di obiettivi

sensibili e/o aree a vario titolo protette.

    7.6 Monitoraggio delle attivita' di  refluimento  all'interno  di

casse di colmata, vasche di  raccolta  o  strutture  di  contenimento

poste in ambito costiero.

    Il monitoraggio delle  attivita'  di  refluimento  del  materiale

dragato all'interno di  vasche  di  colmata,  vasche  di  raccolta  o

strutture di contenimento poste in ambito costiero deve essere  volto

principalmente  al  controllo  dell'assenza  di  perdite  accidentali

durante il riempimento della struttura ed al controllo dell'effluente

dalla struttura stessa, con conseguente:

    aumento della torbidita' delle acque  nell'intorno  dell'area  di

refluimento e di quella di efflusso;

    dispersione e/o diffusione delle sostanze  contaminanti  presenti

nei sedimenti dragati.

    Per  la  valutazione   degli   impatti   attesi   sull'ecosistema

marino-costiero, il piano di monitoraggio deve considerare:

    le  caratteristiche   fisiche,   chimiche,   microbiologiche   ed

ecotossicologiche del materiale dragato (cfr. par. 2);

    le caratteristiche morfo-batimetriche ed idrodinamiche  dell'area

circostante la vasca di colmata, vasca di  raccolta  o  struttura  di

contenimento;

    gli obiettivi del progetto di dragaggio;

    le caratteristiche progettuali dell'opera di contenimento;

    la tipologia dei sistemi di refluimento prescelti;

    le eventuali misure di mitigazione previste (cfr. par. 6);

    la presenza di  obiettivi  sensibili  e/o  aree  a  vario  titolo

protette.

    In funzione di quanto sopra elencato  il  piano  di  monitoraggio

puo' prevedere il controllo dei seguenti elementi (cfr. par. 7.1.3):

    caratteristiche meteomarine e regime  correntometrico  (direzione

ed intensita' delle correnti);

    caratteristiche chimico-fisiche della colonna d'acqua;

    livelli di torbidita' in situ e concentrazione di solidi  sospesi

in colonna d'acqua;

    concentrazioni dei contaminanti significativi, emersi in fase  di

caratterizzazione, presenti in colonna d'acqua e/o in associazione ai

solidi sospesi.

    Nella strategia di monitoraggio una stazione «fissa» deve  essere

posizionata in prossimita' dell'area di efflusso dalla vasca.

    La strategia di monitoraggio deve essere commisurata  con  quella

definita  per  il  monitoraggio  delle  operazioni  di  dragaggio   e

trasporto (cfr. par. 7.2 e 7.3).

Allegati

D.M. n. 172/2016

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