È possibile nominare più medici competenti in caso di smart working?

La commissione interpelli risponde al quesito di sì, ma in tre casi specifici: quando sussistono particolari esigenze organizzative a fronte di aziende con più unità produttive, in presenza di gruppi di imprese e, infine, qualora emerga questa necessità in relazione alla valutazione dei rischi

È possibile nominare più medici competenti in caso di smart working?
Superata, almeno formalmente, la fase emergenziale causata dalla diffusione planetaria di Del Covid19, il ricorso al lavoro agile, il cosiddetto smart working, continua ancora a essere molto diffuso, non solo per mitigare i rischi di contagio negli ambienti di lavoro ma anche perché la sua sperimentazione massiva, in quest’ultimo triennio, ha consentito sia alle aziende sia ai lavoratori di verificare direttamente sul campo i benefici “promessi” dall’art. 18, comma 1, della legge n. 81/2017, ossia la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e il miglioramento della competitività aziendale.

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Indubbiamente, però, sono venute a galla anche diverse problematiche gestionali derivanti essenzialmente dal fatto che la prestazione di lavoro è resa all’esterno in un luogo che, magari, è del tutto ignoto al datore di lavoro.

Tra queste spicca, in particolare, non solo quella ormai ben nota della valutazione dei rischi ma, a ben vedere, anche quella della sorveglianza sanitaria che, secondo quanto stabilisce l’art. 173, comma 1, lett c), del D.Lgs. n. 81/2008, è obbligatoria qualora il lavoratore utilizzi un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175 dello stesso decreto.

La sorveglianza sanitaria

In particolare, proprio per quanto riguarda il controllo sanitario va ricordato che non comprende solo i rischi per la vista e per gli occhi, ma anche quelli per l’apparato muscolo-scheletrico e nel caso dello smart working proprio perché la prestazione è resa nel luogo prescelto dal lavoratore diventa più complesso da attuare.

Per altro, non va nemmeno dimenticato che, salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età mentre è quinquennale negli altri casi (art. 176, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008).

Di conseguenza questi profili intrecciandosi con quelli propri del lavoro agile, con gli smart worker videoterminalisti spesso ubicati in aree geografiche molto diverse e distanti dalle sedi aziendali, hanno indotto non poche aziende a trovare soluzioni organizzative per lo svolgimento delle prescritte visite, adottando un modello basato su una pluralità di medici competenti presenti nei vari territori, anche per agevolare gli stessi lavoratori.

Il quesito

In ordine alla conformità normativa di questa soluzione praticata, la Confcommercio-Imprese per l'Italia ha presentato un’istanza di interpello, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008, alla commissione del ministero del Lavoro, chiedendo di sapere se, considerato l’utilizzo sempre maggiore del lavoro agile, sia possibile per il datore di lavoro individuare, con un’apposita nomina, medici competenti «(…) diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree».

Al riguardo viene anche precisato che questa possibilità pare coerente sia con il fatto che la pandemia non è ancora cessata sia con il fatto che ancora oggi si registra un ricorso massivo allo smart working; per altro, viene anche sottolineato che la nomina di ulteriori medici competenti risponde anche all’esigenza di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul lavoro a beneficio anche dei lavoratori videoterminalisti in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro.

Il coordinamento

In merito, la commissione ministeriale, dopo una lunga disamina sulla disciplina in materia contenuta nel D.Lgs. n.  81/2008, ha sottolineato - con la risposta 1° febbraio 2023 n. 1/2023 - che, a suo avviso, stante il tenore dell’art. 39 del Tusl, il datore di lavoro ha la facoltà di nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, nelle tre ipotesi previste al comma 6.

La prima è quella in cui sussistano particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive; la seconda, invece, è nei casi di gruppi di imprese, mentre la terza ipotesi è qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi.

Pertanto, precisa ancora la commissione, la nomina di più medici competenti «(…) non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa».

La prima ipotesi…

Alla luce, pertanto, di questa posizione interpretativa appare necessario compiere qualche breve riflessione su queste tre ipotesi nelle quali il datore di lavoro può conferire nomine plurime.

Come rilevato, la prima è quella dell’azienda articolata su più unità produttive; invero, nella prassi non di rado il concetto di “unità produttiva”, richiamato in diversi punti del D.Lgs. n. 81/2008, non viene compreso nella sua effettiva portata.

Infatti, non è unità produttiva una qualsiasi unità operativa o qualunque stabilimento o sede dell’azienda, ma solo lo «stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale» (art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. n. 81/2008).

Di conseguenza, mentre l’azienda rappresenta, secondo la derivazione della classica nozione civilistica dell’art. 2555 del codice civile il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, l’unità produttiva, invece, può rappresentare o meno un segmento dell’azienda, ma ai fini prevenzionali è tale solo se lo stabilimento o, comunque, la struttura produttiva – si pensi, ad esempio, a una business unit – è dotata di una propria autonomia non solo di tipo finanziario, ma anche tecnico funzionale.

E, in merito all’autonomia, va anche osservato che la Cassazione ha avuto modo di evidenziare che l’unità produttiva è tale quando è dotata di una rilevante autonomia «(…) che deve essere espressamente prevista negli atti della impresa o società», precisando anche, in un modo non del tutto limpido e condivisibile, che l’organismo, pure restando un’emanazione della stessa impresa, deve avere una sua fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio e possa deliberare, in condizioni di relativa indipendenza, il riparto delle risorse disponibili, operando così le scelte organizzative ritenute più confacenti alle proprie caratteristiche funzionali e produttive 1 .

Di conseguenza, proprio alla luce di questi indirizzi appare chiaro che, al fine di poter nominare più medici competenti, è importante che in questa ipotesi sussistano effettivamente più unità produttive, secondo la definizione del testo unico della sicurezza sul lavoro, a cui appartengono i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile secondo quanto prevede la legge n. 81/2017.

…la seconda…

La commissione, poi, come accennato ha richiamato anche un’altra ipotesi contemplata dall’art.  39, comma 6, del D.Lgs. n.81/2008, ossia quella che prevede la possibilità di nominare più medici competenti anche nel caso di gruppi d’imprese.

Invero, il D.Lgs. n. 81/2008 non fornisce però una definizione legale di gruppo d’imprese ma, secondo la dottrina aziendalistica, si tratta di un insieme di imprese direttamente collegate tra loro sul piano finanziario e organizzativo.

Si osservi che, per altro, nemmeno in ambito civilistico il legislatore ha fornito una definizione organica di “gruppo d’imprese” o di “gruppo aziendale”, ma solitamente lo stesso è fatto coincidere con un insieme di unità tra loro autonome dal punto di vista giuridico, assoggettate ad un unico soggetto economico; e sotto tale profilo appare anche importante l’art. 2359 del codice civile che definisce i concetti di società controllate e di società collegate.

…e la terza

Inoltre, come accennato, l’ultimo caso in cui sono ammesse nomine plurime di medici competenti è quello in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità; in effetti, in merito a questo caso la commissione non ha fornito ulteriori elementi utili per stabilire quando ciò si verifica.

In linea di massima, già il fatto stesso che la pandemia non sia ancora cessata – quindi sussiste ancora un significativo rischio di contagio – unitamente alla dislocazione dei lavoratori sul territorio – che potrebbe comportare la necessità di spostamenti anche lunghi per raggiungere la sede aziendale con una penalizzazione in termini di benessere organizzativo e rischi connessi agli spostamenti – possono essere alcuni degli elementi giustificatrici della scelta di nominare più medici competenti.

E, come giustamente rileva ancora la commissione, è chiaro che in questo caso «(…)  dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008», giustificando quindi questa scelta nel Dvr.

Gli effetti

Box 1

Va osservato che la commissione nell’esprimere il proprio parere ha compiuto anche un’altra precisazione che non appare di poco conto; infatti, ha anche sottolineato che in queste ipotesi «(…)  ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente».

Questa precisazione deve essere necessariamente letta anche alla luce dell’interpello 7 giugno 2022, n. 1, nel quale la stessa commissione ha affermato che, in riferimento alla partecipazione del medico competente alla riunione periodica di prevenzione di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, l’attuale disciplina pone in capo a questa figura «(…) puntuali prerogative e responsabilità (…)» e non si rileva «(…) la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva(…)»; pertanto, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica l’invito deve « (…) essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati».

Si tratta, quindi, anche di un altro stringente vincolo normativo che, nel valutare se nominare o meno più medici competenti per la sorveglianza sanitaria degli smart worker, deve essere attentamente tenuto in debita considerazione perché evidentemente può generare ulteriori complicazioni pratiche sul piano della gestione della safety aziendale.

 

1 Vedere Cass. pen. sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 45068.

 

 

 

 

 

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