Emission trading: rivisti gli aiuti di Stato

La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA 26 gennaio 2022, n. 10/22/COL, pubblicata sulla G.U.C.E. L del 4 agosto 2022, n. 204, si applica alle quote scambiate dopo il 2021

Emission trading: rivisti gli aiuti di Stato con la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA 26 gennaio 2022, n. 10/22/COL, che integra gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (in G.U.C.E. L del 4 agosto 2022, n. 204).

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In particolare, rileva l'inserimento dell'allegato II «Parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica e tassi annui di riduzione per i prodotti di cui all’allegato I» e la riformulazione dell'allegato III «Fattori di emissione di CO2 massimi per regione nelle diverse zone geografiche» (per l'Italia è pari a 0.46).

Di seguito il testo della decisione; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

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Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 10/22/COL del 26 gennaio 2022 che integra gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l’Autorità»),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

A norma dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità è tenuta a rendere esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità è tenuta a formulare comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.

Il 16 dicembre 2020 l’Autorità ha adottato la decisione n. 156/20/COL che adotta gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 («Orientamenti ETS dell’Autorità»)[1]Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 156/20/COL, del 16 dicembre 2020, che adotta orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 [2021/604] (GU L 130 del 15.4.2021, pag. 1 e supplemento SEE n. 27 del 15.4.2021, pag. 3).

Questi orientamenti corrispondono agli orientamenti della Commissione europea («la Commissione») relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 adottati il 21 settembre 2020 («Orientamenti ETS della Commissione») [2]Comunicazione della Commissione, Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (GU C 317 del 25.9.2020, pag. 5)..

Il 24 novembre 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione che integra gli orientamenti ETS («Integrazioni degli orientamenti ETS della Commissione»)[3]C(2021) 8413 final. L’integrazione degli orientamenti ETS della Commissione non è stata ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea..

L’integrazione degli orientamenti ETS della Commissione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo («il SEE»).

Occorre garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all’obiettivo di omogeneità di cui all’articolo 1 dell’accordo SEE.

È opportuno integrare gli orientamenti ETS dell’Autorità in linea con l’integrazione degli orientamenti ETS della Commissione [4]Documento n. 1254304..

La presente integrazione degli orientamenti ETS dell’Autorità contiene fattori per il calcolo degli importi di compensazione per i costi indiretti sostenuti dai beneficiari a partire dal 2021 e costituisce un elemento importante per garantire la proporzionalità delle misure di aiuto concesse ai sensi degli orientamenti ETS ed è pertanto, in linea con il paragrafo 65 degli orientamenti ETS dell’Autorità, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021.

A norma del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione europea.

Previa consultazione della Commissione europea.

Previa consultazione degli Stati EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

1.   L’Autorità introduce un’integrazione degli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021. L’integrazione è allegata alla presente decisione e ne costituisce parte integrante.

2.   L’Autorità applica l’integrazione ai suoi orientamenti ETS a decorrere dal 1o gennaio 2021.

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Allegati

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Note   [ + ]

1. Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 156/20/COL, del 16 dicembre 2020, che adotta orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 [2021/604] (GU L 130 del 15.4.2021, pag. 1 e supplemento SEE n. 27 del 15.4.2021, pag. 3).
2. Comunicazione della Commissione, Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (GU C 317 del 25.9.2020, pag. 5).
3. C(2021) 8413 final. L’integrazione degli orientamenti ETS della Commissione non è stata ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Documento n. 1254304.

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