End of waste inerti: gli ultimi chiarimenti del Mase

End of waste inerti
Il dicastero ha risposto a un interpello ambientale presentato dall'associazione "Amici della Terra"

End of waste inerti: gli ultimi chiarimenti del Mase sono arrivati in risposta a un interpello ambientale presentato dall'associazione "Amici della Terra".

In particolare, è stato chiesto:

  • quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 8, comma 1, D.M. n. 152/2022;
  • se gli impianti oggi autorizzati in forza di previgente disciplina (cosiddetti “produttori”), sia in forma semplificata che ordinaria, entro la suddetta data debbano adeguarsi ai criteri del nuovo regolamento oppure se, sempre entro la suddetta data, debbano semplicemente presentare all’autorità competente rispettivamente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216, D.Lgs. n. 152/2006.

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.

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Interpello ambientale dell'associazione "Amici della Terra" Onlus 23 ottobre 2023, n. 169599

Oggetto: Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006: Decreto MITE n. 152/2022 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006” – Nuova decorrenza termini adeguamento gestioni esistenti.

Come noto con la norma di cui all’art. 11, comma 8-undecies, del D.L. n. 198/2022, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, il legislatore è intervenuto sulla decorrenza dei termini previsti dagli artt. 7 e 8 del Decreto MITE n. 152/2022, recante il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

Detta norma contenuta nel cd. Milleproroghe ha così disposto: “Art. 11, comma 8-undecies. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di sei mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma.”

In particolare per quanto qui interessa, si ricorda come il citato art. 8 del DM n. 152/2022, al comma 1, ebbe a disporre, quale Norma transitoria e finale che “ Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III -bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2.”

Pertanto, in ossequio a quanto previsto, il termine di 180 giorni fissato dall’art. 7 del DM n. 152/2022 per il completamento del monitoraggio e per la valutazione da parte del Ministero dell’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto – considerata l’entrata in vigore del decreto il 04.11.2022, ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, intervenuta il 20.10.2022 – scadeva originariamente il 03.05.2023. Ora, considerati i sei mesi di proroga concessi dal DL 198/2022, il nuovo termine risulta scadere il 03.11.2023.

Quanto, invece, al termine di 180 giorni fissato dall’art. 8 del medesimo DM, un’attenta lettura della norma milleproroghe parrebbe invece far slittare il termine per le imprese in esercizio (I Produttori) al 3 maggio 2024, sulla base del seguente dato testuale: “(...) Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma.” Fermo quindi il termine 03.11.2023 concesso al Dicastero dell’ambiente e della sicurezza energetica per procedere a una revisione del Regolamento, da tale termine parrebbero decorrere ulteriori sei mesi per gli adempimenti a carico delle imprese.

Ma oltre che dal dato letterale, tale interpretazione appare sostenuta anche da una lettura sistematica dei due articoli in parola, ove si consideri come sia ragionevole e corretto che l’adempimento posto a carico delle imprese dall’art. 8, possa avvenire solo a fronte del completamento della revisione auspicata con il conseguente consolidamento del quadro prescrittivo a carico delle imprese, a valersi anche come chiaro e definitivo punto di riferimento per le autorità di preposte al controllo; tale completamento, peraltro, risulta in fase avanzata di chiusura, come noto.

Il tema, peraltro, è stato già sollevato in sede di interpello avanzato dalla Provincia di Trento con nota del 11.01.2023, riscontrato con nota MASE n. 91980 del 06.06.2023 (in sito WEB Ministero), su specifico quesito avanzato al punto 4) “Tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. n. 152/2022”.

La risposta data è, come certamente noto a codesta Direzione Generale, del seguente tenore letterale: “In relazione al quesito 4) su tempi e modalità di adeguamento al nuovo DM 152/2006, si rappresenta sui punti 4°) e 4b che gli articoli 7 e 8 del DM 152/2022 sono stati modificati dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. In particolare, l’articolo 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), comma 8-undecies (Qualifica rifiuti inerti), ha prorogato i termini, previsti dagli art. 7 e 8 del succitato DM, di ulteriori 6 mesi”. Si ritiene però che non sia stato fornito il necessario chiarimento alla esatta decorrenza degli obblighi a carico delle imprese. Donde il presente interpello, anche allo scopo di evitare deleterie aporie e contraddizioni interpretative e conseguenti sanzioni inappropriate a carico delle imprese in sede applicativa.

A fronte di quanto sopra e per dare alle imprese interessate la dovuta e opportuna certezza quanto ai tempi e ai contenuti delle prescrizioni a loro carico, si chiede di chiarire:

  1. quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 8, comma 1, del DM MASE n. 152/2022, in forza della norma di cui all’articolo 11, comma 8-undicies, del D.L. n. 198/2022 come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, che si ritiene essere il 3 maggio 2024;
  2. se gli impianti oggi autorizzati in forza di previgente disciplina (“i Produttori”), sia in forma semplificata che ordinaria, entro la suddetta data debbano adeguarsi ai criteri del nuovo Regolamento oppure se, sempre entro la suddetta data, debba semplicemente presentare all’autorità competente rispettivamente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, in caso di autorizzazione semplificata, ovvero un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III -bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di autorizzazione ordinaria, e se pertanto l’adeguamento debba essere posto in essere decorsi i 90 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 216 citato, nel primo caso, o all’esito della procedura espressa di aggiornamento dell’autorizzazione, nel secondo caso.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023, n. 191718

Oggetto: Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006: Decreto MITE n. 152/2022 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006” – Nuova decorrenza termini adeguamento gestioni esistenti.

 

Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, Associazione Amici della terra ONLUS ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:

a)  quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 8, comma 1, del DM MASE n. 152/2022, in forza della norma di cui all’articolo 11, comma 8-undicies, del D.L. n. 198/2022 come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, che si ritiene essere il 3 maggio 2024.;
b)  Se gli impianti oggi autorizzati in forza di previgente disciplina (“i Produttori”), sia in forma semplificata che ordinaria, entro la suddetta data debbano adeguarsi ai criteri del nuovo Regolamento oppure se, sempre entro la suddetta data, debba semplicemente presentare all’autorità competente rispettivamente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, in caso di autorizzazione semplificata, ovvero un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III -bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di autorizzazione ordinaria, e se pertanto l’adeguamento debba essere posto in essere decorsi i 90 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 216 citato, nel primo caso, o all’esito della procedura espressa di aggiornamento dell’autorizzazione, nel secondo caso.

Riferimenti normativi

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito TUA, e in particolare:

- l’articolo 184-ter recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto;

- Decreto 27 settembre 2022, n. 152 Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- articolo 11, comma 8-undicies, del D.L. n. 198/2022 come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023.

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto nel seguito riportato.

Come noto, il Decreto del Ministero n. 152/2022 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, è entrato in vigore il 4 novembre 2022.

In particolare, l’articolo 7 “Monitoraggio” del DM 152/2022 dispone che “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero della transizione ecologica valuta l'opportunita' di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.” e, invece, l’articolo 8 “Norme transitorie e finali” dispone che “Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III - bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2.”

Dunque, in base al suddetto decreto ministeriale, sia il termine di 180 giorni fissato dall’articolo 7, per il completamento del monitoraggio e per la valutazione da parte del Ministero dell’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, che il termine di 180 giorni fissato dall’articolo 8, per gli adempimenti previsti dalla norma da parte dei produttori, avevano scadenza il 03.05.2023.

Successivamente all’emanazione del DM n. 152/2022, con la norma di cui all’art. 11, comma 8-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, il legislatore è intervenuto sulla modifica della decorrenza dei termini previsti dagli artt. 7 e 8 del Decreto in questione, disponendo “ Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di sei mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma.” Da qui scaturisce che l’articolo 8, così modificato, proroga di ulteriori 6 mesi, rispetto al termine fissato dall’articolo 7 (3 novembre 2023), e precisamente sino al 4 maggio 2024, l’adeguamento da parte dei produttori in riferimento all’aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III - bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Si rammenta, altresì, che questo Dicastero sta lavorando alla predisposizione di un nuovo testo regolamentare che andrà a sostituire il DM n. 152/2022 in vigore.

Infatti, come noto, un primo testo predisposto dal Ministero è stato sottoposto a consultazione pubblica nel periodo dal 26 aprile 2023 al 06 maggio 2023. Le osservazioni pervenute sono state analizzate ed utilizzate per la predisposizione di un ulteriore testo normativo, il cui iter di adozione è oramai avviato. Sulla base di ciò, si evidenzia che sarà proprio la prossima entrata in vigore del regolamento a dettare le nuove tempistiche ai fini dell’adeguamento delle autorizzazioni da parte dei produttori.

Si evidenzia, inoltre, che nel testo sottoposto a consultazione pubblica, questo Ministero ha previsto specifiche modifiche nei termini fissati dagli articoli 7 e 8, rispetto al decreto in vigore. In particolare, all’articolo 7 “Monitoraggio” è stato considerato un termine di 24 mesi, dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto, per valutare l’opportunità di una ulteriore revisione da parte del Ministero; in riferimento, invece, all’articolo 8, è stato considerato l’obbligo da parte dei produttori, di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro 6 mesi a partire dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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