Energia e imprese: le misure urgenti del D.L. n. 50/2022

Energia e imprese: misure urgenti
Disposizioni in materia di rinnovabili, ma anche Via e Pnrr

Energia e imprese: le misure urgenti del D.L. n. 50/2022 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114.

Tra le tante si segnalano:

  • l'estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale;
  • disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;
  • disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti  di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di  produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
  • disposizioni in materia di Via;
  • disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli  impianti di produzione di energia da fonti fossili;
  • modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza  energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di  veicoli elettrici;
  • sostegno agli obiettivi del Pnrr nelle grandi città.

Clicca qui per le misure urgenti del D.L. n. 17/2022 convertito in legge

Di seguito il testo delle disposizioni in materia di energia e ambiente.

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Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  

 

Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche   nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti,  nonche'
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, n.114) 

 

Vigente al: 18-5-2022

  

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

Capo I
Misure in materia di energia

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure

urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del

gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il

rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  recante  «Misure

urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi

ucraina»;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure

urgenti per contrastare  gli  effetti  economici  della  grave  crisi

internazionale in atto in Ucraina anche in  ordine  allo  svolgimento

delle attivita' produttive;

Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di

adottare misure urgenti per  contenere  il  costo  dei  carburanti  e

dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per  l'accesso  al

credito delle imprese, nonche' integrare le  risorse  per  compensare

l'aumento del costo delle opere pubbliche;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle

riunioni del 2 e del 5 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione  ecologica,

della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della

mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli

affari regionali e le autonomie, di concerto con  il  Ministro  degli

affari esteri e della cooperazione internazionale;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1 

                Bonus sociale energia elettrica e gas 

 

1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le  agevolazioni  relative

alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai

clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici

in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e  la

compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,

comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute  sulla

base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo

2022, n. 21, sono rideterminate  dall'Autorita'  di  regolazione  per

energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il  30  giugno

2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio  della  Cassa

per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022.

2. Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del  decreto-legge

21 marzo 2022, n.  21,  si  interpreta  nel  senso  che  in  caso  di

ottenimento di attestazione  ISEE  che  permette  l'applicazione  dei

bonus sociali elettricita' e gas l'eventuale  intervenuto  pagamento,

nell'anno  in  corso   ma   in   data   antecedente   all'ottenimento

dell'attestazione, di somme eccedenti  a  quelle  dovute  sulla  base

dell'applicazione del bonus, e' oggetto di  automatica  compensazione

da  effettuare  nelle  bollette  immediatamente  successive,   ovvero

qualora  questa  non   sia   possibile,   di   automatico   rimborso,

compensazione e rimborso da effettuarsi entro il  31  dicembre  2022.

Nel caso in  cui  il  pagamento  non  sia  stato  ancora  effettuato,

l'importo e' rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo

periodo.

                               Art. 2 

Incremento  dei  crediti  d'imposta  in  favore  delle  imprese   per

  l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale 

1. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta,

fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella

misura del 20 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  25  per

cento. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  valutati  in  59,45

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo

58.

2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di

cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,   n.   17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,

fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21

del 2022, nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura

del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  valutati

in 235,24 milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 58.

3. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta,

fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21  del  2022,

nella misura del 12 per cento e' rideterminato nella  misura  del  15

per cento. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,  valutati  in

215,89 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 58.

                               Art. 3 

             Credito d'imposta per gli autotrasportatori 

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento

eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come  carburante,  alle

imprese  aventi  sede  legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia

esercenti le attivita' di  trasporto  indicate  all'articolo  24-ter,

comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle  accise  approvato  con

decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  e'  riconosciuto  un

contributo straordinario, sotto forma di credito  di  imposta,  nella

misura del 28 per cento della spesa  sostenuta  nel  primo  trimestre

dell'anno 2022 per l'acquisto  del  gasolio  impiegato  dai  medesimi

soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati  per

l'esercizio delle  predette  attivita',  al  netto  dell'imposta  sul

valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di

cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito

d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'

della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano

ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della

base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,

non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto

della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi

adempimenti  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili.

4. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  euro

496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

5. L'articolo  17  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21  e'

abrogato.

6.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

                        Art. 4 

Estensione  al  primo  trimestre  dell'anno   2022   del   contributo

  straordinario, sotto forma di credito d'imposta,  in  favore  delle

  imprese a forte consumo di gas naturale 

1.  Al  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo  l'articolo  15

e' inserito il seguente:

«Art. 15.1 (Contributo  straordinario,  sotto  forma  di  credito

d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per

il primo trimestre dell'anno 2022). - 1. Alle imprese a forte consumo

di gas naturale di  cui  al  comma  2  e'  riconosciuto,  a  parziale

compensazione dei maggiori oneri sostenuti  per  l'acquisto  del  gas

naturale, un contributo straordinario,  sotto  forma  di  credito  di

imposta, pari al 10 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto

del medesimo gas, consumato  nel  primo  trimestre  solare  dell'anno

2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il

prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,

riferita all'ultimo trimestre 2021, dei  prezzi  di  riferimento  del

Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei  mercati

energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per

cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre

dell'anno 2019.

2. Ai fini del presente articolo e' impresa a  forte  consumo  di

gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui  all'allegato

1 al decreto del Ministro della  transizione  ecologica  21  dicembre

2021, n. 541, della cui adozione e' stata  data  comunicazione  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022

e ha  consumato,  nel  primo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  un

quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore  al  25

per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo  3,  comma

1, del medesimo  decreto,  al  netto  dei  consumi  di  gas  naturale

impiegato in usi termoelettrici.

3. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre

2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della

legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre

alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'

cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile,  solo  per

intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli

istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza

facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due

ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui

al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'

appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui

all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad

operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,

n. 209, ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui

all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche

successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione

del primo periodo  sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito

d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita'

dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei

presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente

articolo.  Il  visto  di   conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi

dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai

soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  3

del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   delle

dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta

regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore

aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri

costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto

legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'  utilizzato  dal

cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato

utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del

31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative

alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da

effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti

previsti dal comma 3  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al

decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  sono

definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in

quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4  a  6,

del decreto-legge n. 34 del 2020.

5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il

monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  427,10

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo

58.

                               Art. 5 

                  Disposizioni per la realizzazione 

               di nuova capacita' di rigassificazione 

1. In considerazione della necessita' di diversificare le fonti  di

approvvigionamento  di  gas  ai  fini  della   sicurezza   energetica

nazionale,  fermi  restando  i  programmi  di  decarbonizzazione  del

sistema energetico nazionale,  le  opere  finalizzate  all'incremento

della  capacita'  di  rigassificazione  nazionale   mediante   unita'

galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete

di trasporto esistente alla data di emanazione del presente  decreto,

incluse  le   connesse   infrastrutture,   costituiscono   interventi

strategici di pubblica utilita',  indifferibili  e  urgenti.  Per  la

realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di  cui  al

primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri

sono nominati uno o piu' Commissari straordinari di Governo.  Per  lo

svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  presente   articolo,   il

Commissario si avvale delle amministrazioni centrali  e  territoriali

competenti, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica e  allo  stesso  non  sono  corrisposti  gettoni,  compensi,

rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma  1,

nonche'  per  la   realizzazione   delle   connesse   infrastrutture,

l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  46  del  decreto-legge  1°

ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29

novembre 2007, n. 222, e' rilasciata dal Commissario di cui al  comma

1 a seguito di procedimento unico, da  concludersi  entro  centoventi

giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5.

3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture

connesse di cui al comma 1,  previa  comunicazione  alla  Commissione

europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4.  Le  amministrazioni  a  qualunque  titolo   interessate   nelle

procedure  autorizzative,  incluso  il  rilascio  della   concessione

demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture  connesse  di

cui al comma 1, attribuiscono  ad  esse  priorita'  e  urgenza  negli

adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai  fini

del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione  di  cui

al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1,

terzo periodo e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del  2007,

convertito, con modificazioni, dalla legge n.  222  del  2007,  tiene

luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della

localizzazione   dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e

paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e

delle relative opere  mitigatrici  e  compensative.  L'autorizzazione

include altresi' l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto

legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali  atti  di  assenso  ai  fini

della realizzabilita' dell'opera  all'interno  di  siti  contaminati,

ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta

ai fini della realizzabilita' dell'opera ivi incluse quelle  ai  fini

antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.  105,

nonche' la verifica preventiva  dell'interesse  archeologico  di  cui

all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove

necessario, la  concessione  demaniale,  fatti  salvi  la  successiva

adozione e l'aggiornamento delle  relative  condizioni  economiche  e

tecnico-operative. L'autorizzazione  ha  effetto  di  variante  degli

strumenti urbanistici vigenti, nonche' di approvazione della variante

al  piano  regolatore   portuale,   ove   necessaria.   La   variante

urbanistica,      conseguente      all'autorizzazione,       comporta

l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai

sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8

giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui

all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  tengono

luogo della fase partecipativa di cui all'articolo  11  del  predetto

decreto del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti

locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia  delle  aree

interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono

autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione

dell'opera.

5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina  del  Commissario

di cui al comma 1, i soggetti interessati  alla  realizzazione  delle

opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la

relativa  istanza  di   autorizzazione   al   medesimo   Commissario,

corredata, ove necessario, dalla soluzione  tecnica  di  collegamento

dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas  naturale,  da

un  cronoprogramma  di  realizzazione   ed   entrata   in   esercizio

dell'impianto,  nonche'  da  una  descrizione  delle  condizioni   di

approvvigionamento del gas.

6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica  alla  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al

Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  le

istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i

progetti   autorizzati   entro    cinque    giorni    dal    rilascio

dell'autorizzazione.

7.  Qualora  l'ubicazione  individuata  per  l'installazione  delle

unita' galleggianti di cui al comma  1  sia  un  sito  militare,  per

l'autorizzazione all'installazione  dei  predetti  impianti  e  delle

connesse  infrastrutture  si  applicano  le   disposizioni   di   cui

all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Al fine di limitare  il  rischio  sopportato  dalle  imprese  di

rigassificazione  che  realizzano  e  gestiscono  le   opere   e   le

infrastrutture di cui  al  comma  1  e'  istituito,  nello  stato  di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo pari

a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2024  al  2043.  Il

fondo e' destinato a coprire la quota dei ricavi per il  servizio  di

rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto  e/o  realizzazione

dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente  per  la  quota

eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi  di  cui

alla delibera  dell'Autorita'  di  regolazione  per  energia  reti  e

ambiente   474/2019/R/gas,   prevista   dalla   vigente   regolazione

tariffaria. L'importo residuo del fondo e'  destinato  a  contribuire

alla   copertura   dei   ricavi   riconosciuti   al    servizio    di

rigassificazione dalla vigente regolazione  tariffaria,  a  beneficio

degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e  le  modalita'

di  impiego  del  fondo  sono  definiti  con  decreto  del  Ministero

dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per

energia reti e ambiente, nel rispetto  della  disciplina  europea  in

materia di aiuti di Stato.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,

qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al

decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento delle attivita'

necessarie alla realizzazione  delle  opere  e  delle  infrastrutture

connesse di cui al medesimo comma 1,  si  opera  in  deroga  ad  ogni

disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il

rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle

misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti  dall'appartenenza

all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive

2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del

26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e  42  del

decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di

subappalto.

10. In ogni caso, in considerazione della necessita' di  realizzare

con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma  1,

nell'ambito delle relative procedure di affidamento:

a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza

e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via

d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo

n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui

all'articolo 80 del medesimo decreto  legislativo  n.  50  del  2016,

nonche'   dei   requisiti   di   qualificazione   previsti   per   la

partecipazione alla procedura;

b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1,  2,

3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

c) non si applicano le previsioni  di  cui  all'articolo  22  del

decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione

dalla procedura, l'obbligo per  l'operatore  economico  di  procedere

alla visita dei luoghi, nonche'  alla  consultazione  sul  posto  dei

documenti di gara e relativi allegati ai  sensi  e  per  gli  effetti

dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del  2016

esclusivamente   laddove   detto   adempimento    sia    strettamente

indispensabile in ragione della  tipologia,  del  contenuto  o  della

complessita' dell'appalto da affidare;

e)  in  relazione  alle  procedure  ordinarie,  si  applicano  le

riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza  previsti

dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3,

del decreto legislativo n. 50 del 2016,  nonche'  i  termini  ridotti

ovvero i termini minimi  previsti,  per  i  settori  speciali,  dagli

articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del  decreto

legislativo  n.  50  del  2016,  la  proroga  dei  termini   per   la

presentazione delle offerte non puo' superare sette giorni;

g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo

periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto  a  cinque

giorni. In ogni caso, e'  esclusa  la  possibilita'  di  esperire  la

procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle  mancanze,  alle

incompletezze e ad ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi

rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;

h) in caso di presentazione di  offerte  anormalmente  basse,  il

termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del  decreto  legislativo

n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle  spiegazioni

non puo' essere superiore a sette giorni.

11. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  10,  e'  possibile

altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del  decreto

legislativo n. 50  del  2016,  per  i  settori  ordinari,  e  di  cui

all'articolo 125, per i settori speciali, nella  misura  strettamente

necessaria, quando, per  ragioni  di  estrema  urgenza  derivanti  da

circostanze imprevedibili, non imputabili alla  stazione  appaltante,

ivi comprese quelle derivanti dalla  grave  crisi  internazionale  in

atto  in  Ucraina,  l'applicazione  dei  termini,  anche  abbreviati,

previsti  per  le   procedure   ordinarie   puo'   compromettere   la

realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.  Al  solo  scopo  di

assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza

dell'avvio  delle  procedure  negoziate  di  cui  al  presente  comma

mediante i rispettivi siti internet istituzionali.

12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli  atti  relativi

alle procedure di affidamento di cui ai commi, 9, 10 e 11 si  applica

l'articolo 125 del codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

13. Le opere autorizzate e le connesse  infrastrutture  di  cui  al

presente articolo sono identificate  dal  codice  unico  di  progetto

(CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al

comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario,  fisico  e

procedurale e' svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle  opere

attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29  dicembre

2011,   n.   229,   classificandole   sotto   la   voce   «Opere   di

rigassificazione».  Il  Commissario  di  cui  al  comma  1   verifica

l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni  desumibili  dal

predetto sistema di monitoraggio.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  30  milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto

a 30 milioni per ciascuno degli  anni  dal  2024  al  2026  ai  sensi

dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni

dal 2027 al 2043 mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307  e  quanto  a  15

milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2027  al  2043  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

                               Art. 6 

Disposizioni in materia di procedure autorizzative per  gli  impianti

  di produzione di energia da fonti rinnovabili 

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al comma 4:

1.1) dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Il

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza

del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini

dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»;

1.2) al  secondo  periodo,  le  parole  «di  cui  al  periodo

precedente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al   primo

periodo»;

2) al comma 8, dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente:

«c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere  a),  b),

c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono  ricomprese  nel  perimetro

dei beni sottoposti a tutela ai  sensi  del  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni

sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo

136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della  presente

lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata  considerando  una

distanza  dal  perimetro  di  beni  sottoposti  a  tutela  di   sette

chilometri per gli  impianti  eolici  e  di  un  chilometro  per  gli

impianti fotovoltaici. Resta ferma  l'applicazione  dell'articolo  30

del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica  anche,  ove

ricadenti  su  aree  idonee,  alle   infrastrutture   elettriche   di

connessione  degli  impianti  di  produzione  di  energia  da   fonti

rinnovabili  e  a  quelle  necessarie  per  lo  sviluppo  della  rete

elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente  funzionale

all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.».

2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della

cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione

dei progetti di impianti di energia da fonti  rinnovabili,  idonei  a

facilitare  la  conclusione  dei  procedimenti,  assicurando  che  la

motivazione  delle  eventuali  valutazioni  negative   dia   adeguata

evidenza della  sussistenza  di  stringenti,  comprovate  e  puntuali

esigenze di tutela degli interessi  culturali  o  paesaggistici,  nel

rispetto  della  specificita'  delle  caratteristiche   dei   diversi

territori.

                               Art. 7 

Semplificazione dei procedimenti di  autorizzazione  di  impianti  di

  produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 

1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione  di

energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo

12 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  qualora  il

progetto sia  sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale  di

competenza statale, le  eventuali  deliberazioni  del  Consiglio  dei

ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera  c-bis),

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto  il

provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i  commi  3,  4  e  5

dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonche' quelle adottate  dal

Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma  6,

della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  confluiscono  nel  procedimento

autorizzatorio    unico,    che    e'    perentoriamente     concluso

dall'amministrazione competente entro i successivi  sessanta  giorni.

Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio

del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il  prescritto  termine

di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

3.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei  ministri   convocate   per

l'adozione delle deliberazioni di  cui  al  comma  2  possono  essere

invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni  e  delle

province  autonome  interessate,  che  esprimono  definitivamente  la

posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni

non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

 

                               Art. 8 

          Incremento della produzione di energia elettrica 

            da fonti rinnovabili per il settore agricolo 

1. Nell'applicazione degli «Orientamenti  dell'Unione  europea  per

gli aiuti di Stato nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone

rurali 2014-2020» di cui alla Comunicazione della Commissione europea

2014/C 204/01, al fine di aumentare la  capacita'  di  produzione  di

energia elettrica da fonti rinnovabili, e' ammissibile la concessione

di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo,  zootecnico  e

agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle

coperture  delle  proprie  strutture   produttive,   aventi   potenza

eccedente il consumo  medio  annuo  di  energia  elettrica,  compreso

quello familiare. Ai  medesimi  soggetti,  beneficiari  dei  predetti

aiuti,  e'  altresi'  consentita  la  vendita  in  rete  dell'energia

elettrica prodotta.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche  alle  misure

di aiuto in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, incluse quelle finanziate a valere sul  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza.

3.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata

all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

                               Art. 9 

                Disposizioni in materia di comunita' 

                       energetiche rinnovabili 

1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  il

comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa

e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire

comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche

amministrazioni centrali e locali anche per impianti  superiori  a  1

MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e  c),

dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199  e

con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del  medesimo  decreto

legislativo anche per la quota di energia  condivisa  da  impianti  e

utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina  primaria,

previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione

pubblica.».

2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,

alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento

della  resilienza  energetica  nazionale,  le  Autorita'  di  sistema

portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo

6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  costituire  una  o

piu' comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31  del

decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  in  coerenza  con  il

documento  di  pianificazione  energetica   e   ambientale   di   cui

all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi

previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021  si  applicano  agli

impianti da  fonti  rinnovabili  inseriti  in  comunita'  energetiche

rinnovabili costituite dalle Autorita' di sistema portuale, ai  sensi

del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

 

                               Art. 10 

                   Disposizioni in materia di VIA 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2-bis,  nono  periodo,  le  parole  «con

diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti:  «senza  diritto  di

voto»;

b) all'articolo 23, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal

seguente: «Entro i successivi quindici giorni, la Commissione di  cui

all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo  8,

comma 2-bis, nonche' la competente Direzione generale  del  Ministero

della cultura avviano la propria attivita' istruttoria e, qualora  la

documentazione  risulti  incompleta,  richiedono  al  proponente   la

documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio  per  la

presentazione non superiore a trenta giorni.»;

c) all'articolo 25, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente

periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di

riferimento, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi

del secondo periodo non contiene  prescrizioni  diverse  e  ulteriori

rispetto  a  quelle  gia'   previste   nel   provvedimento   di   VIA

originario.»;

d) all'allegato II alla Parte Seconda, il punto 4) e' soppresso.

 

                               Art. 11 

            Semplificazioni autorizzative per interventi 

                  di ammodernamento asset esistenti 

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,  n.  290,

dopo il comma 4-sexiesdecies e' inserito il seguente:

«4-septiesdecies.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  che

comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio  di  linee

esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti  in

corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili,

si applicano i regimi di semplificazione di cui  al  presente  comma.

Gli interventi su  linee  aeree  esistenti  realizzati  sul  medesimo

tracciato ovvero che se ne discostano per  un  massimo  di  60  metri

lineari e che non comportano una variazione  dell'altezza  utile  dei

sostegni superiore al  30  per  cento  rispetto  all'esistente,  sono

realizzati mediante denuncia di inizio  attivita'  di  cui  al  comma

4-sexies.  Nel  caso  di  linee  in  cavo  interrato  esistenti,  gli

interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il  margine

della strada impegnata o entro i 5 metri dal  margine  esterno  della

trincea di posa. Qualora,  per  gli  interventi  volti  a  consentire

l'esercizio  in  corrente   continua,   si   rendano   necessari   la

realizzazione  di  nuove   stazioni   elettriche,   l'adeguamento   o

l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime  di  cui  al  comma

4-sexies e' applicabile, anche per detti impianti, a condizione che i

medesimi siano localizzati in aree o  siti  industriali  dismessi,  o

parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come  idonee  ai

sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.

199. L'esercizio delle linee autorizzate ai sensi del presente  comma

avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia  di  campi

elettromagnetici gia' applicabili alla linea esistente,  in  caso  di

mantenimento della tecnologia  di  corrente  alternata,  nonche'  nel

rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di

corrente continua nel caso di modifica tecnologica.».

 

                               Art. 12 

Disposizioni in materia  di  autorizzazione  unica  ambientale  degli

  impianti di produzione di energia da fonti fossili 

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio  2022,  n.  14,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole «nonche'  assimilandoli

alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema  elettrico»  sono

soppresse;

b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

«3. Tenuto conto della finalita' di cui  al  comma  1  e  della

situazione  di  eccezionalita'  che  giustifica  la   massimizzazione

dell'impiego degli impianti di  cui  al  comma  2,  i  gestori  degli

impianti medesimi comunicano  all'autorita'  competente  al  rilascio

dell'autorizzazione integrata ambientale di  cui  al  Titolo  III-bis

della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le

deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un  periodo  di

sei mesi dalla notifica di cui al  comma  3-bis.  Alla  scadenza  del

termine  di  sei  mesi,  qualora  la  situazione  di   eccezionalita'

permanga, i gestori  comunicano  all'autorita'  competente  le  nuove

deroghe  necessarie  alle  condizioni  autorizzative,  indicando   il

periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore  a

sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi  del  comma  3-bis.

Con la medesima comunicazione di cui al primo e  secondo  periodo,  i

gestori indicano  le  motivazioni  tecniche  che  rendono  necessaria

l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative  temporanee.

I valori limite in deroga non possono  in  ogni  caso  eccedere,  per

ciascun impianto, i  riferimenti  derivanti  dai  piani  di  qualita'

dell'ambiente e dalla  normativa  unionale,  nonche'  i  valori  meno

stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle  BAT  di  cui

all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

3-bis. Le autorita' competenti al rilascio  dell'autorizzazione

integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al  comma  3

al Ministero  della  transizione  ecologica  e  predispongono  idonee

misure di controllo nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo

29-decies del decreto legislativo n. 152  del  2006,  adeguando,  ove

necessario,  il  piano  di   monitoraggio   e   controllo   contenuto

nell'autorizzazione  integrata   ambientale.   Il   Ministero   della

transizione  ecologica  notifica  le  predette   comunicazioni   alla

Commissione  europea,  al   fine   di   consentire   la   valutazione

dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al

comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore dell'impianto

interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni

vigenti per il periodo di cui  al  comma  3.  L'autorita'  competente

assicura adeguata pubblicita' alle comunicazioni di cui al comma 3  e

agli esiti dei relativi controlli.».

 

                               Art. 13 

             Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure 

         per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 

1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo  1,

comma 421, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  limitatamente  al

periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di  Roma

Capitale, tenuto anche conto di quanto  disposto  dall'articolo  114,

terzo comma, della Costituzione,  esercita  le  competenze  assegnate

alle  regioni  ai  sensi  degli  articoli  196  e  208  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti  di  Roma

Capitale, nel rispetto  dei  criteri  di  cui  all'articolo  199  del

decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  degli  indirizzi  del

Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di  cui  all'articolo

198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) regolamenta le attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa

la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) elabora  e  approva  il  piano  per  la  bonifica  delle  aree

inquinate;

d) approva i progetti  di  nuovi  impianti  per  la  gestione  di

rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti

e autorizza le modifiche degli impianti  esistenti,  fatte  salve  le

competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e  195,  comma

1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e)  autorizza  l'esercizio  delle  operazioni  di  smaltimento  e

recupero di rifiuti, anche  pericolosi,  fatte  salve  le  competenze

statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n.

152 del 2006.

2. Ai fini  dell'esercizio  dei  compiti  di  cui  al  comma  1  il

Commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere a mezzo di

ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di

legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle

disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di

prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,

delle disposizioni del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di

cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei

vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea.

Le   ordinanze   adottate   dal   Commissario   straordinario    sono

immediatamente efficaci e sono pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana. La  regione  Lazio  si  esprime  entro  il

termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale  termine  si

procede anche in mancanza della pronuncia.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa

con il Commissario straordinario e la regione Lazio,  possono  essere

nominati uno o piu' subcommissari. Il  Commissario  straordinario  si

avvale di una struttura commissariale anche sulla  base  di  apposite

convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente

nominati non spettano compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di

spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Per le condotte poste in essere ai sensi del  presente  articolo

l'azione di responsabilita' di cui  all'articolo  1  della  legge  14

gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in  cui  la  produzione  del

danno conseguente  alla  condotta  del  soggetto  agente  e'  da  lui

dolosamente voluta. La limitazione di  responsabilita'  prevista  dal

primo periodo non si applica per i danni  cagionati  da  omissione  o

inerzia del soggetto agente.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4

non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per  ogni  intervento

il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale,  il

soggetto attuatore e la percentuale  dell'importo  complessivo  lordo

dei lavori che in sede  di  redazione  o  rielaborazione  del  quadro

economico di ogni singolo intervento deve  essere  riconosciuta  alla

societa' "Giubileo 2025" di cui al comma  427.  L'ammontare  di  tale

percentuale e' determinato in  ragione  della  complessita'  e  delle

tipologie di servizi affidati alla societa'  "Giubileo  2025"  e  non

puo' essere superiore al 2 per cento dell'importo  complessivo  lordo

dei  lavori  ovvero  alla  percentuale   prevista   dalla   normativa

applicabile tenuto conto delle risorse  utilizzate  a  copertura  dei

suddetti interventi.».

 

                               Art. 14 

Modifiche alla disciplina in materia di  incentivi  per  l'efficienza

  energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine  di  ricarica  di

  veicoli elettrici 

1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a)  all'articolo  119,  comma  8-bis,  il  secondo   periodo   e'

sostituito dal seguente: «Per gli  interventi  effettuati  su  unita'

immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la

detrazione del 110 per cento spetta  anche  per  le  spese  sostenute

entro il 31  dicembre  2022,  a  condizione  che  alla  data  del  30

settembre 2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  30  per

cento dell'intervento complessivo, nel  cui  computo  possono  essere

compresi  anche  i  lavori  non  agevolati  ai  sensi  del   presente

articolo.»;

b) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole  «alle  banche  in  relazione  ai

crediti per i quali e' esaurito il numero  delle  possibili  cessioni

sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente  a

favore dei soggetti con i quali abbiano  stipulato  un  contratto  di

conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite

dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un

gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del  decreto

legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e'  sempre  consentita  la

cessione  a  favore  dei  clienti  professionali   privati   di   cui

all'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del  decreto  legislativo   24

febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato  un  contratto  di  conto

corrente con la banca stessa, ovvero con la banca  capogruppo,  senza

facolta' di ulteriore cessione»;

2) alla lettera b), le parole: «alle banche,  in  relazione  ai

crediti per i quali e' esaurito il numero  delle  possibili  cessioni

sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente  a

favore dei soggetti con i quali abbiano  stipulato  un  contratto  di

conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite

dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un

gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del  decreto

legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e'  sempre  consentita  la

cessione  a  favore  dei  clienti  professionali   privati   di   cui

all'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del  decreto  legislativo   24

febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato  un  contratto  di  conto

corrente con la banca stessa, ovvero con la banca  capogruppo,  senza

facolta' di ulteriore cessione».

2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  1,2

milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni  di  euro  per  l'anno

2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9  milioni  di  euro

per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per  l'anno

2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

(omissis)

 

Capo II

Misure a sostegno della liquidita' delle imprese

 

(omissis)

 

                               Art. 19 

Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese

  agricole, della pesca e dell'acquacoltura 

1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo  sviluppo  e  il

sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»  di

cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,

e' incrementata di 20 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  20  milioni  di  euro  per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

 

                               Art. 20 

Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole,  della  pesca  e

  dell'acquacoltura  che  hanno  subito  un  incremento   dei   costi

  energetici 

1.  Previa  autorizzazione  della  Commissione  europea  ai   sensi

dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di  servizi  per

il mercato agricolo alimentare (ISMEA),  con  copertura  al  100  per

cento,  i  nuovi  finanziamenti  concessi  da  banche,   intermediari

finanziari di cui all'articolo 106 del testo  unico  delle  leggi  in

materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°

settembre 1993,  n.  385,  e  dagli  altri  soggetti  abilitati  alla

concessione di credito in favore di piccole e medie imprese  agricole

e della pesca che abbiano registrato  un  incremento  dei  costi  per

l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022

come da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  purche'  tali

finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non  prima

di ventiquattro mesi dall'erogazione e  abbiano  una  durata  fino  a

centoventi  mesi  e  un  importo  non  superiore  al  100  per  cento

dell'ammontare  complessivo  degli  stessi  costi,  come   risultante

dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima  dichiarazione  fiscale

presentata alla data della  domanda  di  garanzia,  ovvero  da  altra

idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa  ai

sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.

445 del 2000 e, comunque, non superiore a 35.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  180  milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni,  ai

sensi dell'articolo  58  e,  quanto  ad  euro  80  milioni,  mediante

utilizzo delle risorse disponibili sul conto  corrente  di  tesoreria

centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile

2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno

2020, n. 40, che sono trasferite su un conto  corrente  di  tesoreria

centrale appositamente  istituito,  intestato  a  ISMEA,  per  essere

utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione

delle garanzie di cui al presente articolo.

 

(omissis)

Titolo II
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

(omissis)

 

Capo II

Misure in favore degli enti territoriali

                               Art. 42 

                Sostegno obiettivi PNRR grandi citta' 

 

1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'

istituito un fondo con una dotazione  di  325  milioni  di  euro  per

l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di

euro  per  l'anno  2025  e  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,

finalizzato a  rafforzare  gli  interventi  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza (PNRR)  da  parte  dei  comuni  con  popolazione

superiore a seicentomila abitanti. Gli importi  spettanti  a  ciascun

comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in

proporzione alla popolazione  residente  al  1°  gennaio  2021,  sono

indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  per  gli

affari regionali e le autonomie, da  adottare  entro  novanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con  i

comuni destinatari del  finanziamento,  e'  individuato  per  ciascun

comune il Piano degli interventi e sono adottate le  relative  schede

progettuali  degli  interventi,  identificati  dal  Codice  Unico  di

Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali

determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con

gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.

3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresi', le modalita'

di erogazione delle risorse, le modalita' di monitoraggio, attraverso

il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,

nonche' di  eventuale  revoca  delle  risorse,  in  caso  di  mancato

utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun  intervento,

dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano

degli interventi.

4. Agli interventi ricompresi nel  Piano  di  cui  al  comma  2  si

applicano, in quanto compatibili, le procedure di  semplificazione  e

accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello  stato

di avanzamento stabilite per il PNRR.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  325  milioni

di euro per l'anno 2023, 220 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  70

milioni per l'anno 2025, 50 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si

provvede ai sensi dell'articolo 58.

 

(omissis)

 

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