Misure urgenti per l’energia: convertito il D.L. n. 17/2022

Misure urgenti per l'energia
Tante le novità introdotte dalla legge n. 34/2022 (requisiti degli impianti termici, installazione di impianti fotovoltaici flottanti e di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale, requisiti degli impianti termici) accanto ad alcune conferme come quelle relative alla sorveglianza radiometrica e alle commissioni Via/Vas. Fissate le condizioni per l'utilizzo di determinati sottoprodotti negli impianti per la produzione di biogas e biometano

Misure urgenti per l'energia: convertito, con modifiche, il D.L. n. 17/2022 sul contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

In particolare, la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022, n. 98) ha introdotto nuovi articoli relativi a:

  • rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia;
  • strategia nazionale contro la povertà energetica;
  • requisiti degli impianti termici;
  • semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti;
  • installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale;
  • misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici;
  • riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli;
  • sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano;
  • semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche;
  • integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali;
  • disposizioni in  materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica;
  • disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici.

Al titolo II sono riportate disposizioni in materia di politiche industriali orientate alla transizione ecologica, il titolo III è dedicato a misure per regioni ed enti locali, mentre il titolo IV, rubricato "Altre misure urgenti", contiene disposizioni sui piani del Pnrr e conferma gli articoli, già presenti nel D.L. n. 17/2022, su commissioni Via/Vas e sorveglianza radiometrica.

Di seguito il testo del D.L. n. 17/2022 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Testo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (in Gazzetta Ufficiale -

Serie Generale - n. 50 del 1° marzo 2022), coordinato con la legge di

conversione  27  aprile  2022,  n.  34  (in  questa  stessa  Gazzetta

Ufficiale alla pag. 5), recante: «Misure urgenti per il  contenimento

dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo  sviluppo

delle  energie  rinnovabili  e  per  il  rilancio   delle   politiche

industriali.». (22A02680)

 

(Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022, n.98)

 

 Vigente al: 28-4-2022 

 

Titolo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI
RINNOVABILI
Capo I
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

 

Avvertenza:

 

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte

nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti

legislativi qui riportati.

 

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

 

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

    Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022  si  procedera'  alla

ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle

relative note.

 

                               Art. 1

 

                 Azzeramento degli oneri di sistema

                    per il secondo trimestre 2022

 

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore

elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente

(ARERA) provvede ad annullare, per  il  secondo  trimestre  2022,  le

aliquote relative agli  oneri  generali  di  sistema  applicate  alle

utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per

altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

  2. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore

elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per  il  secondo  trimestre

2022, le aliquote relative agli oneri generali di  sistema  applicate

alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche

connesse  in  media  e  alta/altissima  tensione   o   per   usi   di

illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici  in  luoghi

accessibili al pubblico.

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari

a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno  2022,  da  trasferire

alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il  31

maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

                               Art. 2

 

              Riduzione dell'IVA e degli oneri generali

                         nel settore del gas

 

  1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano

usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui

all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e

relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture

emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e

giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5  per  cento.

Qualora  le  somministrazioni  di  cui   al   primo   periodo   siano

contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5

per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi

ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche

percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni  di

euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

  3. Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli

effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore  del  gas  naturale,

l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo  trimestre,  le  aliquote

relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a

concorrenza dell'importo di 250 milioni  di  euro.  Tale  importo  e'

trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

                             Art. 2-bis

 

Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento

  degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia

 

  1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle  risorse

destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi  nei

settori elettrico e del gas  naturale,  con  particolare  riferimento

alle disponibilita' in conto residui  trasferite  alla  Cassa  per  i

servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra:

  a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:

  1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

  2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

  3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

  4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n.

130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021,  n.

171;

  5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n.

234;

  6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

  7) articolo 1 del presente decreto;

  b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni:

  1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n.

130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021,  n.

171;

  2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n.

234;

  3) articolo 2 del presente decreto.

  2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di

cui al comma  1  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al

Ministero della transizione ecologica e alle  competenti  Commissioni

parlamentari.

  3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni  dalla  data

di entrata in  vigore  di  ulteriori  misure  di  contenimento  degli

effetti degli aumenti dei prezzi nei  settori  elettrico  e  del  gas

naturale, l'ARERA effettua  la  rendicontazione  dell'utilizzo  delle

risorse destinate a tali misure,  con  particolare  riferimento  alle

disponibilita' in conto residui trasferite alla Cassa per  i  servizi

energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra  il  comparto

elettrico e  il  comparto  del  gas,  e  la  trasmette  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze,  al  Ministero  della   transizione

ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

  4. Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  l'ARERA  trasmette  al

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   al   Ministero   della

transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari  una

relazione  sull'effettivo  utilizzo  delle   risorse   destinate   al

contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei  prezzi  nei  settori

elettrico e del gas naturale per l'anno  in  corso,  con  particolare

riferimento alle disponibilita'  in  conto  residui  trasferite  alla

Cassa  per  i  servizi  energetici  e  ambientali,  distinguendo  nel

dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas.

                               Art. 3

 

           Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

 

  1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative

alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai

clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici

in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 41 del 18 febbraio  2008,  e  la  compensazione  per  la

fornitura di gas  naturale  di  cui  all'articolo  3,  comma  9,  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  rideterminate

dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per  la

fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza

dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo e' trasferito  alla

CSEA entro il 31 maggio 2022.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

                             Art. 3-bis

 

          Strategia nazionale contro la poverta' energetica

 

   

  1. Dopo il comma 6  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:

  «6-bis. Sulla base dei dati forniti  dall'Osservatorio  di  cui  al

comma  6,  il  Ministro  della  transizione  ecologica,  con  proprio

decreto, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente disposizione,  adotta  la  Strategia  nazionale

contro la poverta' energetica.

  6-ter. La Strategia di cui  al  comma  6-bis  stabilisce  obiettivi

indicativi periodici per  l'elaborazione,  a  livello  nazionale,  di

misure strutturali e di lungo  periodo  e  per  l'integrazione  delle

azioni in corso di esecuzione e  di  quelle  programmate  nell'ambito

delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo  ed

efficace il fenomeno della poverta' energetica.

  6-quater. Lo schema della  Strategia  di  cui  al  comma  6-bis  e'

sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti  della  consultazione

sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della

Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla

Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo  da

favorire    un'ampia    partecipazione,    per     la     valutazione

dell'aggiornamento della Strategia medesima.

  6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi

6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a

carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma

6-bis e' attuata con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica».

                               Art. 4

 

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore

  delle imprese energivore

 

  1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della

cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  i  cui  costi

per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base

della media del primo trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e

degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh

superiore al 30 per cento  relativo  al  medesimo  periodo  dell'anno

2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di

durata  stipulati  dall'impresa,  e'   riconosciuto   un   contributo

straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti,

sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento  delle  spese

sostenute per la componente energetica acquistata  ed  effettivamente

utilizzata nel secondo trimestre 2022.

  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto anche in

relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese

di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata  nel  secondo

trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia

elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento  alla

variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed

utilizzati dall'impresa per  la  produzione  della  medesima  energia

elettrica e il credito di imposta  e'  determinato  con  riguardo  al

prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa

al secondo trimestre 2022, del prezzo  unico  nazionale  dell'energia

elettrica.

  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di

cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito

d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'

della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano

ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della

base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,

non porti al superamento del costo sostenuto.

  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di

cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per  l'anno

2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  5-bis. Al fine di  mitigare  gli  aumenti  dei  costi  delle  fonti

energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in  particolare,  per

le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei  limiti  tecnici

impiantistici previsti dalle disposizioni in materia  di  prevenzione

degli incendi e dalle disposizioni in  materia  di  elaborazione  dei

piani di emergenza di cui all'articolo  26-bis  del  decreto-legge  4

ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°

dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti  atti  autorizzativi,  in

caso  di  impianti  di  produzione  di   cemento   autorizzati   allo

svolgimento  delle  operazioni  R1  con  limiti  quantitativi  orari,

giornalieri o  riferiti  ad  altro  periodo  inferiore  all'anno,  si

considera  vincolante  soltanto  il  quantitativo  massimo  annuo  di

utilizzo limitatamente  ai  quantitativi  effettivamente  avviati  al

recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di  cui  al

periodo precedente, previa comunicazione all'autorita' competente che

ha  rilasciato  l'autorizzazione  e  all'agenzia  regionale  per   la

protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di

cui al presente comma trovano applicazione dalla data di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente  decreto  fino  al  31

dicembre 2022.

                               Art. 5

 

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore

  delle imprese a forte consumo di gas naturale

 

  1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al  comma  2

e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei   maggiori   oneri

sostenuti  per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un   contributo

straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari  al  15  per

cento  della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del  medesimo   gas,

consumato nel  secondo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per  usi

energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di

riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo

trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    Mercato

Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del   mercati

energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per

cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre

dell'anno 2019.

  2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte consumo di  gas

naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al

decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n.

541, della cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del  8  gennaio  2022  e  ha

consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo

di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento  del

volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo

decreto, al netto dei  consumi  di  gas  naturale  impiegato  in  usi

termoelettrici.

  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di

cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito

d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'

della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano

ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della

base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,

non porti al superamento del costo sostenuto.

  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di

cui al presente articolo, valutati  in  522,2  milioni  di  euro  per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

                               Art. 6

 

         Interventi in favore del settore dell'autotrasporto

 

  1.   In   considerazione   degli   effetti   economici    derivanti

dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici  e  al

fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione  di

spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28  dicembre

1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio

1999, n. 40, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, e' incrementata di 5 milioni di euro per  l'anno  2022.  Tali

risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfetaria,  per  il

medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1,  comma

106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  3. Al fine di promuovere la sostenibilita' d'esercizio nel  settore

del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede  legale  o

stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita' logistica e  di

trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima

generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonche'  Euro

VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V,  e'  riconosciuto,  per  l'anno

2022, nel limite massimo  di  spesa  di  29,6  milioni  di  euro,  un

contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15  per

cento del  costo  di  acquisto,  al  netto  dell'imposta  sul  valore

aggiunto, del  componente  AdBlue  necessario  per  la  trazione  dei

predetti mezzi, comprovato mediante le relative  fatture  d'acquisto.

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in  compensazione

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.

241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della

legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre

alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'

cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

  4. Le disposizioni di cui al comma  3  si  applicano  nel  rispetto

della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi

adempimenti europei provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e

della  mobilita'  sostenibili.  Con  decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il

Ministro della transizione ecologica e con il Ministro  dell'economia

e delle finanze, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e  le

modalita' di attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  3,  con

particolare  riguardo  alle  procedure  di  concessione  del  credito

d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa  previsto,

nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni  di  revoca  e

all'effettuazione dei controlli.

  5. Al  fine  di  promuovere  la  sostenibilita'  d'esercizio  e  di

compensare  parzialmente  i  maggiori  oneri  sostenuti,  promuovendo

altresi' il processo di  incremento  dell'efficienza  energetica  nel

settore del trasporto di merci su strada, alle  imprese  aventi  sede

legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia,  esercenti  attivita'

logistica e di trasporto delle merci in  conto  terzi  con  mezzi  di

trasporto ad elevata sostenibilita' ad  alimentazione  alternativa  a

metano liquefatto, e'  riconosciuto,  per  l'anno  2022,  nel  limite

massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di

credito d'imposta nella misura pari  al  20  per  cento  delle  spese

sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per  l'acquisto

di gas naturale liquefatto utilizzato per la  trazione  dei  predetti

mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito

d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in  compensazione  ai  sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241  senza

l'applicazione dei limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge

23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla

formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'

cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

  6. Le disposizioni di cui al comma  5  si  applicano  nel  rispetto

della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi

adempimenti europei provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e

della  mobilita'  sostenibili.  Con  decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il

Ministro della transizione ecologica e con il Ministro  dell'economia

e delle finanze, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e  le

modalita' di attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  5,  con

particolare  riguardo  alle  procedure  di  concessione  del  credito

d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa  previsto,

nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni  di  revoca  e

all'effettuazione dei controlli.

  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  complessivi

79,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  ai   sensi

dell'articolo 42.

                               Art. 7

 

Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento

                          sportivo italiano

 

  1. Per far fronte alla crisi economica  determinata  dagli  aumenti

dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le

risorse del Fondo unico a sostegno del  potenziamento  del  movimento

sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369,  della  legge  27

dicembre  2017,  n.  205,  possono  essere   parzialmente   destinate

all'erogazione di contributi a fondo perduto per  le  associazioni  e

societa'  sportive  dilettantistiche   maggiormente   colpite   dagli

aumenti, con  specifico  riferimento  alle  associazioni  e  societa'

sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.

  2. Con decreto  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di

sport, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i  termini

di presentazione delle richieste  di  erogazione  dei  contributi,  i

criteri  di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione,  nonche'  le

procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

  3. Il Fondo  unico  a  sostegno  del  potenziamento  del  movimento

sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369,  della  legge  n.

205 del 2017 e' incrementato di 40 milioni di euro  per  l'anno  2022

per le finalita' di cui al comma 1.

  3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali,  gli

enti di promozione sportiva e le  associazioni  e  societa'  sportive

professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio  fiscale,

la sede legale o la sede  operativa  nel  territorio  dello  Stato  e

operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento,

ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24

ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo  1,  comma

923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,

compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022  al  31

luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.

  3-ter.  I  versamenti  sospesi  ai  sensi  del  comma  3-bis   sono

effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in  un'unica

soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a  un

massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento

del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022  pari  al  valore

residuo. Il versamento della prima rata avviene entro  il  31  agosto

2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022

devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa

luogo al rimborso di quanto gia' versato.

  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a  40  milioni  di

euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

                               Art. 8

 

Sostegno alle esigenze di liquidita' delle imprese  conseguenti  agli

                   aumenti dei prezzi dell'energia

 

  1.  Al  decreto-legge  8  aprile  2020  n.  23,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n.  40,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1,  dopo  il  comma  14-sexies,  e'  inserito  il

seguente:

      «14-septies. Fino al 30 giugno 2022  le  garanzie  di  cui  al

presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime

condizioni  ivi  previste,  a  sostegno  di  comprovate  esigenze  di

liquidita' delle imprese  conseguenti  ai  maggiori  costi  derivanti

dagli aumenti dei prezzi dell'energia.»;

    b) all'articolo 13, comma 1,  lettera  a),  dopo  le  parole  «A

decorrere dal 1°  aprile  2022,  le  garanzie  sono  concesse  previo

pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui  all'articolo

2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono

inserite le  seguenti:  «.  Fino  al  30  giugno  2022  la  predetta

commissione non e' dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti

concessi a  sostegno  di  comprovate  esigenze  di  liquidita'  delle

imprese conseguenti ai maggiori costi  derivanti  dagli  aumenti  dei

prezzi dell'energia».

Capo II
Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica

                               Art. 9

 

 Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

 

  01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 3 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Nel

caso di interventi di modifica non  sostanziale  che  determinino  un

incremento della potenza installata  e  la  necessita'  di  ulteriori

opere connesse senza incremento dell'area occupata, la  realizzazione

delle medesime opere connesse e' soggetta alla procedura semplificata

di cui all'articolo 6-bis. Per le aree  interessate  dalle  modifiche

degli impianti non precedentemente valutate sotto  il  profilo  della

tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25  del

codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18

aprile 2016, n. 50»;

  b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:

  «3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

  a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il  nuovo  impianto

e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione  massima  di

un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una tolleranza

pari al 20  per  cento  della  lunghezza  dell'impianto  autorizzato,

calcolata tra gli assi dei due  aerogeneratori  estremi,  arrotondato

per eccesso;

  b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la superficie

planimetrica complessiva del nuovo impianto e' al massimo  pari  alla

superficie autorizzata piu' una tolleranza  complessiva  del  20  per

cento;  la  superficie  autorizzata   e'   definita   dal   perimetro

individuato, planimetricamente,  dalla  linea  che  unisce,  formando

sempre angoli  convessi,  i  punti  corrispondenti  agli  assi  degli

aerogeneratori autorizzati piu' esterni»;

  c) il comma 3-quater e' sostituito dal seguente:

  «3-quater. Per "altezza massima  dei  nuovi  aerogeneratori"  (h2)

raggiungibile dall'estremita' delle pale si intende il  prodotto  tra

l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremita'  delle

pale dell'aerogeneratore gia' esistente e il rapporto tra i  diametri

del  rotore  del  nuovo  aerogeneratore  (d2)  e  dell'aerogeneratore

esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)».

  1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo  3  marzo

2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:

  «5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa

sull'energia elettrica,  l'installazione,  con  qualunque  modalita',

anche  nelle  zone  A  degli  strumenti  urbanistici  comunali,  come

individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2

aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli

edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato  A  al  regolamento

edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza

unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU,  o  su  strutture  e  manufatti

fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture,  manufatti

ed edifici gia' esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la

realizzazione delle  opere  funzionali  alla  connessione  alla  rete

elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle

relative  pertinenze,  compresi   gli   eventuali   potenziamenti   o

adeguamenti della  rete  esterni  alle  aree  dei  medesimi  edifici,

strutture e manufatti, sono considerate  interventi  di  manutenzione

ordinaria  e  non  sono  subordinate  all'acquisizione  di  permessi,

autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque  denominati,

ivi compresi quelli previsti dal codice  dei  beni  culturali  e  del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  a

eccezione degli  impianti  installati  in  aree  o  immobili  di  cui

all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di  cui

al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante  apposito

provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a  141  e

fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157  del  medesimo

codice.  In  presenza  dei  vincoli  di  cui  al  primo  periodo,  la

realizzazione degli interventi  ivi  indicati  e'  consentita  previo

rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente

ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del

2004. Le  disposizioni  del  primo  periodo  si  applicano  anche  in

presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera  c),

del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,  ai

soli fini dell'installazione di pannelli  integrati  nelle  coperture

non visibili dagli spazi  pubblici  esterni  e  dai  punti  di  vista

panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano  realizzati  in

materiali della tradizione locale».

  1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6  del  decreto  legislativo  3

marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:

  «9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed  esercizio  di  impianti

fotovoltaici di potenza fino a  20  MW  e  delle  relative  opere  di

connessione alla rete elettrica di alta e media tensione  localizzati

in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale  nonche'

in discariche o lotti di discarica chiusi e  ripristinati  ovvero  in

cave o lotti di cave non suscettibili di  ulteriore  sfruttamento,  e

delle relative opere connesse  e  infrastrutture  necessarie,  per  i

quali l'autorita' competente al  rilascio  dell'autorizzazione  abbia

attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero  e  di

ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto

delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al

comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  ai

progetti di nuovi impianti  fotovoltaici  da  realizzare  nelle  aree

classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo

8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello

stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW,  nonche'  agli  impianti

agro-voltaici  di  cui   all'articolo   65,   comma   1-quater,   del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  che  distino  non  piu'  di  3

chilometri  da  aree  a  destinazione  industriale,   artigianale   e

commerciale.  Il  limite  di  cui  alla  lettera  b)  del   punto   2

dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152, per il procedimento di  verifica  di  assoggettabilita'

alla valutazione di impatto ambientale di  cui  all'articolo  19  del

medesimo decreto,  e'  elevato  a  20  MW  per  queste  tipologie  di

impianti, purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui  al

comma  2  del  presente  articolo  un'autodichiarazione  dalla  quale

risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese  tra

quelle specificamente elencate e individuate ai sensi  della  lettera

f) dell'allegato 3 annesso al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.

219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con

edificazione diretta degli impianti  fotovoltaici  e  delle  relative

opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche  qualora

la  pianificazione   urbanistica   richieda   piani   attuativi   per

l'edificazione».

  1-ter. Al fine di conseguire celermente  gli  obiettivi  del  Piano

nazionale  di  ripresa  e  resilienza  previsti  dalla   missione   2

(M2-Rivoluzione  verde  e  Transizione   ecologica),   componente   1

(Economia circolare  e  agricoltura  sostenibile),  investimento  3.1

(Isole Verdi),  e  di  raggiungere  entro  il  31  dicembre  2026  la

copertura totale del fabbisogno energetico  delle  isole  minori  non

interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili,  entro  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto

adottato sentita l'ARERA  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al

decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  14  febbraio  2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017.

  1-quater. La revisione del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere:

  a) la conversione, entro l'anno 2026, degli impianti di  produzione

energetica a combustibili fossili da parte delle societa'  elettriche

di  cui  all'allegato  1  al  medesimo  decreto,  mediante  piani  di

investimenti,  comprendenti  anche  le  reti  di  distribuzione,   da

trasmettere al Ministero della  transizione  ecologica  e  agli  enti

locali competenti entro il 31 dicembre 2022;

  b) l'inserimento  dell'isola  di  Giannutri,  come  territorio  del

comune dell'Isola del Giglio,  nell'elenco  delle  isole  di  cui  al

citato allegato 1 al medesimo decreto.

  1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a  terra  la  cui

potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonche' le opere connesse

e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e  all'esercizio

degli stessi impianti situati in aree  idonee,  non  sottoposte  alle

norme di tutela, ai  sensi  del  codice  dei  beni  culturali  e  del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al

di fuori delle zone A di cui  al  decreto  del  Ministro  dei  lavori

pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui  realizzazione  non  sono

previste   procedure   di   esproprio,   sono   realizzati   mediante

dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo  6-bis,

comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

  1-sexies. Al comma 2-quater dell'articolo  1  del  decreto-legge  7

febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9

aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla lettera  a),  le  parole:  «da  fonte  fossile  di»  sono

sostituite dalle seguenti: «da fonte rinnovabile o da fonte  fossile

che abbiano»;

  b) alla lettera c), alinea, le parole: «o meno» sono soppresse.

                             Art. 9-bis

 

                  Requisiti degli impianti termici

 

  1. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del  Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: «installati»  sono

inserite le seguenti: «pompe di calore a gas o»;

  b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: «installare»  sono

inserite le seguenti: «pompe di calore a gas o» e  le  parole:  «e

pompe di  calore  il  cui  rendimento  sia»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «e pompe di calore a gas, comprese quelle  dei  generatori

ibridi, che abbiano un rendimento».

                             Art. 9-ter

 

Semplificazioni  per   l'installazione   di   impianti   fotovoltaici

                              flottanti

 

   

  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa

sull'energia  elettrica,  per  l'attivita'  di  realizzazione  e   di

esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino  a  10  MW,

comprese le opere funzionali alla connessione  alla  rete  elettrica,

collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di  invasi  e

di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave  dismesse,  o

installati a copertura dei  canali  di  irrigazione,  si  applica  la

procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo  6,  comma  1,

del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  fatte  salve  le

disposizioni in materia di valutazione di  impatto  ambientale  e  di

tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo  3  aprile

2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua

che si trovano all'interno delle aree previste all'articolo  136  del

codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali  protette  di

cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della  rete  Natura

2000.

  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di

concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, previa intesa in  sede  di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i  criteri  per  l'inserimento  e

l'integrazione degli impianti di cui al  comma  1  sotto  il  profilo

ambientale, anche al fine di  assicurare  un'adeguata  superficie  di

soleggiamento  dello  specchio  d'acqua  e  una  corretta   posizione

dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondita' del bacino.

                            Art. 9-quater

 

Modifica all'articolo 13 del testo unico delle  leggi  costituzionali

  concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di  cui

  al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,

  in  materia  di  concessioni  per  grandi   derivazioni   a   scopo

  idroelettrico

 

  1.  All'articolo  13,  comma  6,  del  testo  unico   delle   leggi

costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto

Adige, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto

1972, n. 670, le  parole:  «ancorche'  scadute,  sono  prorogate  di

diritto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «o  a  data  successiva

individuata  dallo  Stato  per   analoghe   concessioni   di   grandi

derivazioni idroelettriche situate  nel  territorio  nazionale,  sono

prorogate di diritto, ancorche' scadute,».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e  per

gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

                               Art. 10

 

Definizione di un modello unico per impianti di potenza  superiore  a

                        50 kW e fino a 200 kW

 

  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro   della   transizione

ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e  le

autonomie,  sono  individuate  le  condizioni  e  le  modalita'   per

l'estensione del modello unico semplificato di cui  all'articolo  25,

comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,

agli impianti di  potenza  superiore  a  50  kW  e  fino  a  200  kW,

realizzati  ai  sensi  dell'articolo  7-bis,  comma  5,  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9  del

presente decreto.

                             Art. 10-bis

 

            Installazione di impianti a fonti rinnovabili

                 in aree a destinazione industriale

 

  1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli  indici  di

copertura  esistenti,  nelle  aree  a  destinazione  industriale   e'

consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e  termici

che coprano una superficie non superiore al 60  per  cento  dell'area

industriale di pertinenza.

  2. Gli impianti di cui al comma  1  possono  essere  installati  su

strutture di sostegno appositamente realizzate.

                             Art. 10-ter

 

           Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili

             e per il contenimento dei prezzi energetici

 

  1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo  8  novembre

2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente:

  «2) con uno o piu' impianti di  produzione  da  fonti  rinnovabili

ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli  presso  il  quale

l'autoconsumatore opera, fermo  restando  che  tali  edifici  o  siti

devono essere nella disponibilita'  dell'autoconsumatore  stesso.  In

tal caso:

  2.1) l'impianto puo' essere direttamente  interconnesso  all'utenza

del cliente finale con  un  collegamento  diretto  di  lunghezza  non

superiore a 10 chilometri, al quale  non  possono  essere  allacciate

utenze diverse da quelle dell'unita' di produzione e  dell'unita'  di

consumo.  La  linea  diretta  di  collegamento  tra   l'impianto   di

produzione e l'unita' di consumo, se interrata, e' autorizzata con le

medesime procedure di  autorizzazione  dell'impianto  di  produzione.

L'impianto dell'autoconsumatore puo' essere di proprieta' di un terzo

o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

  2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare  la  rete  di  distribuzione

esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti  a  fonti

rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare

lo stesso autoconsumatore»;

  b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

  «c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera a),

numero 2.2), puo' accedere agli strumenti di  incentivazione  di  cui

all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma  3,

lettera a); nel caso in cui  operi  con  le  modalita'  di  cui  alla

lettera a), numeri  1)  e  2.1),  puo'  accedere  agli  strumenti  di

incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8».

  2. Dopo il comma 1  dell'articolo  30  del  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199, come  modificato  dal  comma  1  del  presente

articolo, e' inserito il seguente:

  «1-bis.  Gli  oneri  generali  afferenti  al  sistema   elettrico,

compresi  quelli  di  cui  all'articolo  3,  comma  11,  del  decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle  configurazioni

di cui al numero 2.1) della lettera  a)  del  comma  1  del  presente

articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui  al

numero 2.2) della  medesima  lettera.  In  sede  di  aggiornamento  e

adeguamento della regolazione dei sistemi semplici  di  produzione  e

consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto  legislativo

8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalita' con le quali

quanto previsto dal primo periodo del  presente  comma  e'  applicato

all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova  costruzione

di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo».

                               Art. 11

 

  Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

 

  1. All'articolo  65  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «realizzazione di sistemi

di monitoraggio» sono inserite le seguenti:  «,  da  attuare  sulla

base di  linee  guida  adottate  dal  Consiglio  per  la  ricerca  in

agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione  con

il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro  trenta  giorni  dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

  b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

  «1-septies. Il comma 1  non  si  applica  altresi'  agli  impianti

solari fotovoltaici flottanti  da  realizzare  su  superfici  bagnate

ovvero su invasi artificiali di  piccole  o  grandi  dimensioni,  ove

compatibili con altri usi.

  1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti  fotovoltaici

di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a

seguito di frazionamento  o  trasferimento  a  qualsiasi  titolo  dei

terreni,  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriori  richieste  di

installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni  successivi  al

rilascio degli incentivi statali di  cui  al  decreto  legislativo  3

marzo 2011, n. 28».

                             Art. 11-bis

 

        Riconversione e incremento dell'efficienza energetica

                      degli impianti serricoli

 

  1. Al fine di contrastare il  degrado  ambientale  e  paesaggistico

derivante dal progressivo deterioramento strutturale  del  patrimonio

serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente

reimpiego, il  Ministro  della  transizione  ecologica,  con  proprio

decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali e con il Ministro  dello  sviluppo  economico,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di

conversione del presente decreto, predispone un piano  nazionale  per

la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.

  2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalita' piu'  idonee

al perseguimento delle seguenti finalita':

  a)  rinnovare  strutturalmente  gli  impianti  serricoli  ai   fini

dell'adeguamento  alle  nuove  metodologie   di   produzione,   quali

l'agricoltura  integrata  e  la  coltivazione  fuori  suolo,  nonche'

dell'aggiornamento in materia di sicurezza;

  b)  indirizzare  gli  investimenti  verso  apprestamenti   protetti

progettati   per   assicurarne   la   sostenibilita'   ambientale   e

l'efficienza agronomica;

  c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione  colturale

e  climatica,  sostenendo   gli   investimenti   per   la   riduzione

dell'impatto delle attivita' agricole sull'ambiente;

  d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture

di consumo a strutture di produzione e di condivisione  dell'energia,

rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria  al

proprio funzionamento;

  e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti

climatici;

  f) favorire  il  recupero  delle  acque  piovane  dai  tetti  degli

impianti serricoli;

  g)  favorire  gli  investimenti  nel   settore   del   fotovoltaico

semitrasparente da installare sui tetti degli  impianti  serricoli  a

duplice  utilizzo  sia  energetico  sia   agricolo   per   le   nuove

installazioni e per il rinnovo e la manutenzione straordinaria  delle

installazioni esistenti;

  h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;

  i) favorire  la  diffusione  di  impianti  di  riscaldamento  e  di

raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da  trasformazione  di

biomasse e da centrali a biogas;

  l)  incentivare  la  dismissione  degli  impianti   serricoli   con

caratteristiche di  vetusta'  e  di  inefficienza  energetica,  anche

attraverso la concessione di  contributi  per  la  demolizione  delle

strutture,  per  la  bonifica  dei  terreni  sottostanti  e  per   la

rinaturalizzazione nonche' per il rinnovamento  delle  strutture  con

finalita'  produttive,  prevedendo  l'elaborazione  di  un  piano  di

gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;

  m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti  serricoli

mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine  nonche'

il  miglioramento  delle  caratteristiche  strutturali  al  fine   di

garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza  ai  mutamenti

climatici;

  n) incentivare  il  rinnovamento  delle  coperture  degli  impianti

serricoli e l'eventuale sostituzione delle  coperture  in  vetro  con

impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee  a

incrementare la coibentazione degli ambienti di  coltivazione,  quali

la riduzione dei ponti termici e l'impiego di  teli  e  di  strutture

termicamente isolanti;

  o)  favorire  il  rinnovamento  delle  coperture  plastiche   degli

impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di  lunga

durata, con caratteristiche di efficienza termica  o  con  specifiche

capacita' di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini

della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

  p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale,

quali  gli  impianti  di  raffrescamento,  di  riscaldamento   e   di

illuminazione,  attraverso  l'impiego  di  sistemi  interattivi   con

l'operatore e con gli impianti di controllo;

  q) incentivare  il  rinnovamento  degli  impianti  di  coltivazione

mediante l'introduzione di sistemi di  coltivazione  fuori  suolo  in

ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di  energia  da  fonti

rinnovabili;

  r)  favorire  l'introduzione  di  sistemi  di  raccolta  dell'acqua

piovana e gli investimenti in sistemi e impianti  di  raccolta  e  di

riutilizzo delle acque  meteoriche,  quali  gli  invasi  di  raccolta

superficiali o  sotto-  superficiali,  per  un'ottimale  integrazione

delle riserve idriche del suolo.

  3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e  le  modalita'

per il raccordo tra le finalita' di cui al presente  articolo  e  gli

obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto

agricolo, anche mediante il ricorso  agli  strumenti  finanziari  per

l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonche'  ai  contratti  di

filiera come strumento di programmazione complementare.

  4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si  provvede  con  le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

                               Art. 12

 

       Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

 

  01. All'articolo 18, comma 3, del decreto  legislativo  8  novembre

2021, n. 199, dopo le parole: «ai  sensi  dell'articolo  20,»  sono

inserite le seguenti: «con decreto del Ministero  della  transizione

ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa  intesa

in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

  02. All'articolo 20, comma 3, del decreto  legislativo  8  novembre

2021,  n.  199,  dopo  la  parola:  «parcheggi»  sono  inserite  le

seguenti:  «,  nonche'   di   aree   a   destinazione   industriale,

artigianale, per servizi e logistica».

  03. All'articolo 20, comma 8, del decreto  legislativo  8  novembre

2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,

nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla

data di entrata in vigore della presente disposizione, sono  presenti

impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area  occupata

o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di  cui  alla

lettera c-ter), numero  1),  sono  eseguiti  interventi  di  modifica

sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione,

anche  con  l'aggiunta  di  sistemi  di  accumulo  di  capacita'  non

superiore  a  3  MWh   per   ogni   MW   di   potenza   dell'impianto

fotovoltaico»;

  b) dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente:

  «c-ter) esclusivamente per gli impianti  fotovoltaici,  anche  con

moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi  della  parte  seconda

del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

  1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro  i  cui

punti  distino  non  piu'  di  300  metri  da  zone  a   destinazione

industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di  interesse

nazionale, nonche' le cave e le miniere;

  2) le aree interne agli impianti industriali e  agli  stabilimenti,

questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1,  lettera  h),

del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le  aree

classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui  punti  distino

non piu' di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

  3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza  non

superiore a 150 metri».

  1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  8

novembre  2021,  n.  199,  dopo  le  parole:  «nei  procedimenti  di

autorizzazione  di  impianti  di  produzione  di  energia   elettrica

alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,»  sono  inserite  le

seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione  del  provvedimento  di

valutazione di impatto ambientale,».

  1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  3

marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis,

6-bis e 7-bis, comma 5,  nelle  aree  idonee  identificate  ai  sensi

dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,

comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi

di autorizzazione  per  la  costruzione  e  l'esercizio  di  impianti

fotovoltaici di nuova costruzione e  delle  opere  connesse  nonche',

senza variazione dell'area  interessata,  per  il  potenziamento,  il

rifacimento e l'integrale ricostruzione degli  impianti  fotovoltaici

esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

  a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione

di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su  aree

nella disponibilita' del proponente;

  b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e  fino  a  10  MW:  si

applica la procedura abilitativa semplificata;

  c) per impianti di  potenza  superiore  a  10  MW:  si  applica  la

procedura di autorizzazione unica.

  2-ter. Ai  fini  del  comma  2-bis  resta  fermo  quanto  stabilito

all'articolo 22, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199».

  1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4  del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal  comma  1-bis

del presente articolo, si applicano,  su  richiesta  del  proponente,

anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto.

  1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee  di  cui

all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli

impianti che si  trovino  in  aree  non  soggette  a  vincolo  e  non

rientranti in aree dichiarate non idonee  ai  sensi  della  normativa

regionale, per i quali,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente

decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione,  si  applica

la procedura  autorizzativa  di  cui  all'articolo  22  del  medesimo

decreto legislativo n. 199 del 2021.

                             Art. 12-bis

 

              Sottoprodotti utilizzabili negli impianti

               per la produzione di biogas e biometano

 

  1. Al fine di semplificare il processo  produttivo  negli  impianti

per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti  di  cui  ai

punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro

dello sviluppo economico 23 giugno 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 150 del  29  giugno  2016,  possono  essere  ammessi  in

ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano  e  si

intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma  1,

lettera  i),  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato  nel  supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  90  del  18  aprile  2016,  se

rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  se  l'utilizzo  agronomico  del

digestato prodotto rispetta altresi'  le  disposizioni  previste  dal

titolo IV del citato decreto del Ministro  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali 25 febbraio 2016.

                               Art. 13

 

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per

                        gli impianti offshore

 

  1. All'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo  29  dicembre

2003, n. 387, il quarto periodo  e'  soppresso,  all'ultimo  periodo,

dopo le parole: «Per  gli  impianti  off-shore»  sono  inserite  le

seguenti: «, incluse le opere per la connessione alla rete,» ed  e'

aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  gli  impianti  di

accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione  e'

rilasciata dal Ministero  della  transizione  ecologica,  sentito  il

Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e

d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma

4».

  2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli

ambientali  nelle  more  dell'individuazione   delle   aree   idonee,

all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4, alinea, dopo le  parole:  «commi  2  e  3»  sono

inserite le seguenti: «, nonche' nelle aree non sottoposte a vincoli

incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore»;

    b) al comma 5, dopo la parola:  «moratorie»  sono  inserite  le

seguenti: «, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di

produzione di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili

localizzati in  aree  non  sottoposte  a  vincoli  incompatibili  con

l'insediamento di impianti off-shore,»;

    c) al comma 6, le parole: «con i Ministeri della cultura e delle

infrastrutture e delle mobilita' sostenibili» sono sostituite  dalle

seguenti: «con il Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'

sostenibili, sentiti, per gli aspetti  di  competenza,  il  Ministero

della cultura e il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e

forestali».

                             Art. 13-bis

 

       Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche

 

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate

le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

  «1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa  paesaggistica,

si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli

elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1,  fatta  salva

la possibilita' che la regione, o un comune da essa  delegato,  possa

esprimere  caso  per  caso  una  diversa  valutazione,  con   congrua

motivazione,   nell'ambito   del   procedimento   autorizzativo   per

l'adozione  del  provvedimento  che  dichiara  la  pubblica  utilita'

dell'infrastruttura.

  1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica,

si intendono sempre compatibili con l'esercizio  dell'uso  civico  le

ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, gia'  esistenti,  di

cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per

ragioni di obsolescenza, purche' siano  realizzate  con  le  migliori

tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato  della

linea gia' esistente o nelle sue immediate adiacenze»;

  b) all'articolo 13, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita'  dell'opera

puo' disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per  casi

di forza maggiore o  per  altre  giustificate  ragioni.  Le  proroghe

possono essere disposte, anche d'ufficio, prima  della  scadenza  del

termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro

anni».

  2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,  n.  290,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 3:

  1) al quarto periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle

seguenti: «cinque anni» e le parole: «, salvo il caso  in  cui  il

Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una  sola  volta,

la proroga di un anno per sopravvenute  esigenze  istruttorie»  sono

soppresse;

  2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «La regione  o

le  regioni  interessate  esprimono  il  proprio   parere   ai   fini

dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza  di  servizi.

Nel caso  di  mancata  espressione  del  parere  di  cui  al  periodo

precedente, la compatibilita'  dell'opera  con  l'esercizio  dell'uso

civico si intende confermata»;

  b) al  comma  4-sexies,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il

seguente:  «Nel  rispetto  dei  medesimi  limiti  dimensionali  sono

realizzabili, mediante denuncia  di  inizio  attivita',  le  varianti

consistenti nel passaggio da linee  aeree  a  cavo  interrato,  fermo

restando quanto previsto dall'articolo 25 del  codice  dei  contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» e, al

secondo periodo, le  parole:  «strettamente  necessari  alla»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «necessari  per  lo   svolgimento   di

attivita' o la»;

  c) al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole: «sia

in fase di realizzazione delle opere,» sono  inserite  le  seguenti:

«compreso l'interramento in cavo,  fermo  restando  quanto  previsto

dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,»  e,  al  secondo  periodo,  le

parole: «di tracciato» sono soppresse;

  d) al comma  4-quinquiesdecies,  primo  periodo,  dopo  le  parole:

«realizzate con le migliori tecnologie esistenti» sono inserite  le

seguenti: «, compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici,  di  cui

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;

  e) dopo il comma 4-quinquiesdecies e' inserito il seguente:

  «4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee  elettriche  esistenti,

che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate  con  le

migliori tecnologie esistenti e  aventi  caratteristiche  diverse  da

quelle indicate dal  comma  4-quinquiesdecies,  sono  autorizzate  ai

sensi del comma 1. Tutti  gli  interventi  di  ricostruzione  possono

essere realizzati senza necessita' di previo inserimento in  piani  e

programmi»;

  f) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

  «9-bis. Per  le  opere  di  rete  per  la  connessione  alla  rete

elettrica   di   trasmissione   nazionale,   autorizzate   ai   sensi

dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,

unitamente  agli  impianti  di  produzione   di   energia   elettrica

alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori  della

rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la

rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione  per

tali opere di connessione sia stata trasferita  mediante  voltura  in

favore del gestore della rete elettrica nazionale».

                               Art. 14

 

Contributo  sotto  forma  di  credito  d'imposta   per   l'efficienza

                  energetica nelle regioni del Sud

 

  1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni  Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e  Sicilia

volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a  promuovere

la produzione di energia  da  fonti  rinnovabili,  anche  tramite  la

realizzazione  di  sistemi  di  accumulo   abbinati   agli   impianti

fotovoltaici, fino al 30 novembre 2023 e'  attribuito  un  contributo

sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni  di  euro

per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima  consentita

dal regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno

2014,  utilizzabile  esclusivamente   in   compensazione   ai   sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza

l'applicazione dei limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge

23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla

formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'

cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

  2.  I  costi  ammissibili  all'agevolazione  di  cui  al  comma   1

corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per

conseguire un livello piu' elevato di  efficienza  energetica  e  per

l'autoproduzione di energia da fonti  rinnovabili  nell'ambito  delle

strutture produttive. Con decreto  del  Ministro  per  il  Sud  e  la

coesione territoriale, di concerto con il Ministro della  transizione

ecologica,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il  Ministro

dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti

i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di  cui  al

presente articolo, con  particolare  riguardo  ai  costi  ammissibili

all'agevolazione, alla documentazione richiesta,  alle  procedure  di

concessione, anche ai  fini  del  rispetto  del  limite  degli  oneri

annuali di cui al comma  1,  nonche'  alle  condizioni  di  revoca  e

all'effettuazione dei controlli.

  3. L'agevolazione di cui al comma 1 e'  concessa  ai  sensi  e  nel

rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)

n. 651/2014.

  3-bis. Al fine di  assicurare  il  completamento  del  progetto  di

risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres,

nell'ambito degli obiettivi in materia di  transizione  ecologica  ed

energetica previsti dal Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto e' convocata, presso  la  Presidenza

del Consiglio dei ministri, d'intesa  con  la  regione  Sardegna,  la

Cabina di regia di cui al  Protocollo  di  intesa  per  la  «chimica

verde» a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le

istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori  economici,  per

procedere alla  revisione,  all'aggiornamento  e  alla  ridefinizione

degli obiettivi  del  medesimo  Protocollo  di  intesa  nonche'  alla

trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti

e non ancora adempiuti in accordo di programma.

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  145  milioni

di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di

cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

                               Art. 15

 

         Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali

                        di calore geotermico

 

   

  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.  199,

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

    «6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore

della  presente  disposizione,  con  decreto   del   Ministro   della

transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la  posa  in

opera degli impianti di produzione di calore da  risorsa  geotermica,

destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici  e  alla

produzione di energia elettrica.

    6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis sono inoltre

individuati i  casi  in  cui  si  applica  la  procedura  abilitativa

semplificata di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo  3  marzo

2011, n. 28, nonche'  i  casi  in  cui  l'installazione  puo'  essere

considerata attivita' edilizia libera, a condizione che tali impianti

abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia  termica

con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite

sonde geotermiche poste a contatto con il terreno,  senza  effettuare

prelievi o immissione di fluidi  nel  sottosuolo,  oppure  utilizzino

fluidi geotermici limitatamente al caso  in  cui  il  prelievo  e  la

restituzione delle acque sotterranee  restino  confinati  nell'ambito

della falda superficiale.

  6-quater. Sono fatte salve le modalita' operative individuate dalle

regioni  che   abbiano   liberalizzato   l'installazione   di   sonde

geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo».

  1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma  1

rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per

gli impianti geotermici di cui alle lettere  b)  e  c)  del  medesimo

comma 1».

                               Art. 16

 

Misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei  prezzi

  dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza

  di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi

 

  1. Al fine di contribuire al rafforzamento  della  sicurezza  degli

approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli per i clienti

finali e, contestualmente, alla  riduzione  delle  emissioni  di  gas

climalteranti, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore

del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici  (GSE)  o  le

societa' da esso controllate (di seguito «Gruppo GSE») avviano,  su

direttiva del Ministro della  transizione  ecologica,  procedure  per

l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale  di  produzione

nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

  2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni  di  coltivazione

di gas naturale, situate nella terraferma, nel  mare  territoriale  e

nella piattaforma continentale, a manifestare  interesse  ad  aderire

alle procedure di cui al  comma  1,  comunicando  i  programmi  delle

produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli  anni

dal 2022 al 2031, nonche' un elenco di possibili sviluppi, incrementi

o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo  stesso  periodo

nelle concessioni di cui sono titolari, dei tempi massimi di  entrata

in erogazione, del  profilo  atteso  di  produzione  e  dei  relativi

investimenti necessari. La disposizione di cui al  primo  periodo  si

applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione sono  situati

in tutto o in parte in aree considerate compatibili  nell'ambito  del

Piano per la transizione energetica sostenibile  delle  aree  idonee,

approvato con decreto del Ministro  della  transizione  ecologica  28

dicembre  2021,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di  concessioni

improduttive  o  in  condizione  di  sospensione   volontaria   delle

attivita'. La predetta comunicazione e' effettuata nei confronti  del

Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica  e  dell'ARERA,

entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di  interesse  ai

sensi del primo periodo.

  3. I procedimenti  di  valutazione  e  autorizzazione  delle  opere

necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma

2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio  dei

procedimenti medesimi. Le procedure di  valutazione  ambientale  sono

svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di  cui  all'articolo  8,

comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di

durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla  fine

del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e

prezzi definiti  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, di concerto con il Ministro della  transizione  ecologica  e

sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce  la  copertura  dei

costi totali effettivi delle singole produzioni,  inclusi  gli  oneri

fiscali, e un'equa remunerazione, ferma  restando  la  condizione  di

coltivabilita' economica del giacimento. Lo schema di contratto  tipo

di acquisto e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato  dai  Ministeri

dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

  5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre i volumi  di  gas

di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui  al  comma  4  a

clienti finali industriali a forte consumo di gas, come definiti  dal

decreto del Ministro  della  transizione  ecologica  n.  541  del  21

dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorita' per le imprese

a prevalente consumo termico, secondo criteri di assegnazione su base

pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e  delle

finanze e della transizione ecologica, di concerto  con  il  Ministro

dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole

e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione

europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo

di offerta e' predisposto dal Gruppo GSE e  approvato  dai  Ministeri

dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

  6. Il Gruppo GSE e' autorizzato a rilasciare garanzie  a  beneficio

dei concessionari di  cui  al  comma  2  in  relazione  ai  contratti

stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai  clienti

finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai  contratti

stipulati ai sensi del comma 5.

                             Art. 16-bis

 

Integrazione stabile delle fonti rinnovabili  nel  mercato  elettrico

  con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali

 

  1. Al fine di garantire la piena integrazione  e  remunerazione  di

medio termine degli investimenti in  fonti  rinnovabili  nel  mercato

elettrico  nonche'  di  trasferire  ai  consumatori  partecipanti  al

mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta  integrazione,

il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica

da fonti rinnovabili prodotta da impianti  stabiliti  nel  territorio

nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine  di

durata pari ad almeno tre anni.

  2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio,  alla

stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da  fonti

rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del  presente  articolo  di

durata pari a quella dei contratti di acquisto  di  cui  al  medesimo

comma 1, attraverso  gli  strumenti  informativi  e  di  negoziazione

predisposti dal Gestore dei mercati energetici  Spa  (GME)  ai  sensi

dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

  3. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica,

da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

  a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del  comma  2  del

presente articolo, valorizzando opportunamente i  differenti  profili

di produzione degli impianti a fonti rinnovabili,  tenuto  conto  dei

valori di investimento standard  delle  singole  tecnologie  e  della

redditivita' dell'investimento nonche' in coerenza con  i  valori  di

cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a),  del  decreto-legge  27

gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

marzo 2022, n. 25;

  b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere l'energia nella sua

disponibilita'  derivante  da  impianti  a  fonti   rinnovabili   che

beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal  servizio  di  ritiro  e

vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del  presente  articolo

nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato  dell'energia  di  cui

all'articolo 13, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  29  dicembre

2003, n. 387, o dello scambio sul posto di  cui  all'articolo  6  del

medesimo decreto legislativo  n.  387  del  2003,  ai  quali  non  si

applicano i commi 1, 2, 3, 4 e  5  del  citato  articolo  15-bis  del

decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima  energia  sia

ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e  medie

imprese, come definite dalla  raccomandazione  n.  2003/361/CE  della

Commissione europea, del 6 maggio  2003,  e  ai  clienti  localizzati

nelle   isole   maggiori   e   che   partecipino   al   servizio   di

interrompibilita'  e  riduzione  istantanea  insulare  di  cui   alla

deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL;

  c) le modalita' con le quali il GSE cede l'energia di cui al  comma

1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano  direttamente

praticati ai clienti  finali  con  priorita'  per  i  clienti  finali

energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;

  d) le modalita' di coordinamento del meccanismo di cui al  comma  1

del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo

II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.

  4. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

                               Art. 17

 

        Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza

 

  1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.  199,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al  comma  1,  a

decorrere dal 2023 la  quota  di  biocarburanti  liquidi  sostenibili

utilizzati in purezza e' pari ad  almeno  500.000  tonnellate  ed  e'

incrementata  di   100.000   tonnellate   all'anno   nel   successivo

triennio»;

  b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. Al fine di promuovere la  riconversione  delle  raffinerie

tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica  di  interesse

nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da  utilizzare  in

purezza,  la  produzione  di  biocarburanti  liquidi  sostenibili  in

purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui  al  comma  1  del

presente  articolo,  e'  incentivata  mediante  l'erogazione  di   un

contributo assegnato tramite procedure competitive per una  durata  e

un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a

garantire  un'adeguata  remunerazione  dei  costi   di   investimento

dell'impianto, comunque nei limiti delle  disponibilita'  finanziarie

del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.

  3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e'  istituito  nello

stato di previsione del  Ministero  della  transizione  ecologica  il

Fondo per la decarbonizzazione e per  la  riconversione  verde  delle

raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con

una dotazione pari a euro 205 milioni per  l'anno  2022,  a  euro  45

milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con  uno

o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di  concerto

con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro

centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, sono definiti i quantitativi di  biocarburanti  liquidi

oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le  modalita'  di

attuazione del comma 3-bis nonche'  le  modalita'  di  riparto  delle

risorse. Ai relativi oneri si provvede:

  a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno  2022,  mediante  utilizzo

delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti  capitoli

dello stato di previsione del Ministero della transizione  ecologica,

iscritte ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  del  decreto-legge  14

ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12

dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro,  e  dell'articolo  2,

comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per  20  milioni

di euro, che sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per

restare acquisite all'erario;

  b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad  euro  45  milioni

per l'anno 2023 e ad  euro  10  milioni  per  l'anno  2024,  mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui  all'articolo  2,

comma  1,  del  decreto-legge  n.  111  del  2019,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato

ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di

bilancio».

                               Art. 18

 

Individuazione  di  ulteriori  aree  idonee  per  l'installazione  di

              impianti alimentati da fonti rinnovabili

 

  1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo  8  novembre

2021, n. 199, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

    «c-bis)  i  siti  e  gli  impianti  nelle  disponibilita'  delle

societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e  dei  gestori  di

infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle  societa'  concessionarie

autostradali».

  2. Gli interventi realizzati sulle aree  di  cui  all'articolo  20,

comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.

199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative

opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale  e

di distribuzione sono dichiarati di pubblica utilita' ed  i  relativi

termini autorizzativi sono  regolati  dall'articolo  22  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze  in

materia paesaggistica e archeologica  in  capo  alle  amministrazioni

competenti.

  2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.

199, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

  «5-bis.  I  gestori  delle  infrastrutture   ferroviarie   possono

stipulare accordi di compravendita  di  energia  elettrica  da  fonti

rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti  nel

presente articolo».

                             Art. 18-bis

 

Modifica all'articolo 2 della legge 14  novembre  1995,  n.  481,  in

  materia di Autorita' per i servizi di pubblica utilita'

 

  1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della  legge  14  novembre

1995, n. 481,  dopo  le  parole:  «in  relazione  all'andamento  del

mercato»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  del  reale  costo   di

approvvigionamento della materia prima».

                               Art. 19

 

Disposizioni di  supporto  per  il  miglioramento  della  prestazione

  energetica degli immobili della pubblica amministrazione

 

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, dopo  le  parole  «Provveditorati  interregionali

opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti» sono

inserite le seguenti: «ovvero dell'Agenzia del  demanio,  attraverso

la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di  cui

all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

      «8. La realizzazione degli interventi compresi  nei  programmi

definiti ai sensi del comma 2 e'  gestita,  senza  nuovi  o  maggiori

oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali  per

le  opere  pubbliche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita'   sostenibili,   dalle   amministrazioni   interessate    e

dall'Agenzia  del  demanio,  in  considerazione  della  tipologia  di

intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento  adottate

per  il  medesimo  immobile,  al  fine   di   promuovere   forme   di

razionalizzazione e di coordinamento tra gli  interventi,  anche  tra

piu' amministrazioni, favorendo economie di scala e  contribuendo  al

contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le  opere

pubbliche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili  realizzano  gli  interventi  ricompresi  nei   programmi

predisposti  ai  sensi  del  comma  2,  secondo  le  modalita'   piu'

innovative, efficienti ed economicamente  piu'  vantaggiose,  nonche'

utilizzando  metodi  e  strumenti  elettronici  di  modellazione  per

l'edilizia e le infrastrutture.  Su  richiesta  del  Ministero  della

transizione  ecologica,  d'intesa  con  le  strutture  operative  dei

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,  l'Agenzia  del

demanio puo' curare anche l'esecuzione degli interventi gia'  oggetto

di convenzionamento con le medesime strutture  operative  nell'ambito

dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi  del  comma  2.  I

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,  l'Agenzia  del

demanio e il Ministero della  difesa  o  gli  organi  del  genio  del

medesimo Ministero possono fare ricorso agli strumenti di acquisto  e

negoziazione telematici, ivi inclusi  il  mercato  elettronico  della

pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione

della pubblica amministrazione (SDAPA).».

                             Art. 19-bis

 

Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli

  stili di vita sostenibili

 

  1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata  nazionale

del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili,  al  fine

di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio  di

risorse mediante la riduzione degli sprechi,  la  messa  in  atto  di

azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.

  2. La Giornata nazionale di  cui  al  comma  1  non  determina  gli

effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

  3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma  1,  senza

nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   le

istituzioni pubbliche, negli edifici e negli  spazi  aperti  di  loro

competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e  azioni  di

risparmio  nell'uso  delle  risorse,  anche  attraverso  pratiche  di

condivisione;  possono  altresi'  promuovere  incontri,  convegni   e

interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico

e degli stili di vita sostenibili.

  4. Il Ministero della transizione ecologica, con il  coinvolgimento

di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le  nuove

tecnologie, l'energia  e  lo  sviluppo  economico  sostenibile  e  in

collaborazione  con  le  regioni  e  gli  enti  locali,  assicura  il

coordinamento delle iniziative di cui al comma 3.

                             Art. 19-ter

 

Disposizioni in  materia  di  incremento  dell'efficienza  energetica

  degli impianti di illuminazione pubblica

 

  1. Al fine di contenere la spesa per  i  servizi  di  illuminazione

pubblica  degli  enti  locali  e  di  perseguire  una  strategia   di

incremento dell'efficienza energetica basata sulla  razionalizzazione

e sull'ammodernamento delle  fonti  di  illuminazione  pubblica,  con

decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con  il

Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con  il

Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti  gli

standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi

dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto  dei  livelli  di

tutela della sicurezza pubblica e  della  circolazione  negli  ambiti

stradali, secondo i seguenti criteri:

  a)  utilizzo  di  appositi   sensori   di   movimento   dotati   di

temporizzatore variabile che garantiscano, durante le  ore  notturne,

l'affievolimento dell'intensita' luminosa e il ripristino della piena

luminosita' al rilevamento di pedoni o veicoli;

  b) individuazione delle modalita' di ammodernamento o  sostituzione

degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al  fine  di

garantire che gli  impianti  o  dispositivi  siano  economicamente  e

tecnologicamente  sostenibili  ai  fini  del  perseguimento  di   una

maggiore efficienza energetica;

  c) individuazione della rete viaria ovvero  delle  aree,  urbane  o

extraurbane, idonee e  non  idonee  all'applicazione  e  all'utilizzo

delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).

  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle

disposizioni di cui al comma 1 con le risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                           Art. 19-quater

 

Disposizioni in  materia  di  riduzione  dei  consumi  termici  degli

                               edifici

 

  1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere

un risparmio energetico annuo immediato, dal 1°  maggio  2022  al  31

marzo 2023 la media ponderata delle temperature  dell'aria,  misurate

nei  singoli  ambienti  di  ciascuna  unita'   immobiliare   per   la

climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli  edifici  pubblici,   a

esclusione  degli  edifici  di  cui  all'articolo  3,  comma  4,  del

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16

aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi

centigradi, piu' 2 gradi centigradi di tolleranza, ne' inferiore,  in

estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.

                               Art. 20

 

Contributo del Ministero  della  difesa  alla  resilienza  energetica

                              nazionale

 

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,

alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento

della resilienza energetica nazionale,  il  Ministero  della  difesa,

anche per il tramite della societa' Difesa Servizi S.p.A., affida  in

concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni  del

demanio militare o a qualunque titolo in uso al  medesimo  Ministero,

per  installare  impianti  di  produzione   di   energia   da   fonti

rinnovabili, anche ricorrendo, per la  copertura  degli  oneri,  alle

risorse del Piano Nazionale di  Ripresa  e  Resilienza,  Missione  2,

previo accordo fra il Ministero della difesa  e  il  Ministero  della

transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in  termini

di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita'  ai

relativi principi di attuazione.

  2.  Le  articolazioni  del  Ministero  della  difesa  e   i   terzi

concessionari dei beni di cui al  comma  1  possono  provvedere  alla

fornitura dell'energia prodotta dagli impianti di cui al comma  1  ai

clienti finali organizzati in Comunita'  energetiche  rinnovabili  ai

sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.

199. Alle Comunita' energetiche rinnovabili possono  partecipare  gli

enti militari territoriali.

  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee

ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.

199  e  sono  assoggettati  alle  procedure  autorizzative   di   cui

all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo  n.  199  del  2021.

Competente ad esprimersi in  materia  culturale  e  paesaggistica  e'

l'autorita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio  2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.

108.

                               Art. 21

 

Disposizioni per  aumentare  la  sicurezza  delle  forniture  di  gas

                              naturale

 

  1. Al fine di  accrescere  la  sicurezza  delle  forniture  di  gas

naturale con particolare riferimento  alle  esigenze  di  tutela  dei

clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  il  Ministro  della  transizione

ecologica adotta, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo  1,  comma

1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonche'  misure  di

salvaguardia di cui all'articolo 4 del medesimo  decreto  legislativo

n. 93 del 2011, finalizzate a:

    a) ottimizzare il ciclo  di  iniezione  di  gas  negli  stoccaggi

nazionali, anche mediante particolari condizioni di  esercizio  degli

stoccaggi, le relative  modalita'  di  allocazione  dello  spazio  di

stoccaggio di modulazione e i relativi  obblighi  di  iniezione,  per

portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per  cento  delle

capacita'  di  stoccaggio  nazionali  disponibili,  in  funzione  dei

possibili scenari  di  utilizzo  del  gas  in  stoccaggio  nel  ciclo

invernale  di  erogazione,  a  partire  dall'anno   contrattuale   di

stoccaggio 2022-2023;

    b) assicurare che il servizio di modulazione di cui  all'articolo

18 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  sia  assicurato

prioritariamente  attraverso  l'utilizzo  dello  stoccaggio  di   gas

naturale;

    c) promuovere, nel corso del ciclo di  erogazione  invernale,  il

mantenimento  dello  stato  di  riempimento  degli  stoccaggi,  anche

mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;

    d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili  volumi

aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti

non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei  terminali  di

rigassificazione  di  gas  naturale   liquefatto,   allo   scopo   di

contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

  2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro  della  transizione

ecologica adotta le misure di cui  al  comma  1  ove  ne  ricorra  la

necessita'. Le misure di cui al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  sono

adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e  le  misure  di  cui  al

comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre  di  ciascun

anno.

  3. Le misure di  cui  al  comma  1  sono  adottate  anche  mediante

specifici indirizzi  alle  imprese  di  trasporto  e  di  stoccaggio,

nonche' ai gestori di impianti di gas  naturale  liquefatto  operanti

sul territorio nazionale, sentita  l'ARERA.  L'ARERA  da'  attuazione

alle misure di cui al  primo  periodo  rientranti  nell'ambito  delle

proprie competenze.

  3-bis. All'articolo 9  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «5-sexies.  Per  gli  interventi  di  metanizzazione  ammessi   ai

finanziamenti  di  cui  al   presente   articolo,   il   termine   di

presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni  competenti

e' di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte

dell'amministrazione comunale».

  3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre

2013, n. 147, e' inserito il seguente:

  «319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma

319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio

si  trovano  i  comuni  o  i  consorzi  di  comuni   beneficiari   di

finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione

del  gas  metano  ai   sensi   della   deliberazione   del   Comitato

interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio

2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno  2015,

e in base alla graduatoria  vigente.  Le  competenze  in  materia  di

istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione

delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che

approvano altresi' l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in

attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo  23

maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione  dei

progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del  progetto

esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei  tempi

di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per  la  parte

dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare,

per l'attivita' di assistenza tecnica, fino  all'1  per  cento  delle

risorse finanziarie di cui al primo periodo non  ancora  erogate.  Le

regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale  per  la

programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile  e  al  Ministero

della  transizione  ecologica  una  relazione   sull'esecuzione   del

programma».

Titolo II
POLITICHE INDUSTRIALI

                               Art. 22

 

                       Riconversione, ricerca

                  e sviluppo del settore automotive

 

  1. Al fine di  favorire  la  transizione  verde,  la  ricerca,  gli

investimenti  nella  filiera  del  settore   automotive   finalizzati

all'insediamento, alla riconversione e  alla  riqualificazione  verso

forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi

europei di riduzione delle  emissioni  nocive  per  l'ambiente  e  di

sviluppo  digitale,  nonche'  per   la   concessione   di   incentivi

all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il  recupero  e

il riciclaggio dei materiali, e' istituito un fondo  nello  stato  di

previsione del Ministero dello sviluppo economico con  una  dotazione

di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro

delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  il  Ministro

della transizione ecologica, da adottare entro  trenta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  definiti  gli

interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al  comma  1

nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i  criteri

e le modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo,  nonche'  il

riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a

700 milioni di euro per l'anno 2022  e  1.000  milioni  di  euro  per

ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2030,  si  provvede  ai   sensi

dell'articolo 42.

                             Art. 22-bis

 

             Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale

 

  1. Al fine  di  garantire  la  continuita'  degli  investimenti  in

ricerca  e  sviluppo  nell'ambito  del  settore  aerospaziale,  anche

rivolti  alla  transizione  ecologica  e  digitale,  nell'area  della

sicurezza  nazionale  gia'  destinatari  dei  finanziamenti  di   cui

all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n.

808,  i  diritti  di  regia  derivanti  dalla  vendita  dei  prodotti

utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti

finanziati  sono  calcolati  sull'incasso  conseguito  dai   soggetti

beneficiari quale ricavato delle vendite effettive  nel  quindicennio

successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo  gli

scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste

nei provvedimenti di ammissione agli interventi. E' comunque  esclusa

l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme gia'

versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai  soggetti

che presentano la dichiarazione di cui al comma  2  nei  termini  ivi

previsti.

  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari  dei

finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge

24 dicembre 1985, n. 808,  presentano  al  Ministero  dello  sviluppo

economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare  dei  diritti

di regia maturati ai sensi del comma 1 nonche' delle somme non ancora

versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.

  3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli,

anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate ai

sensi del comma 2.

                               Art. 23

 

             Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative

 

  1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo  della  tecnologia

dei  microprocessori   e   l'investimento   in   nuove   applicazioni

industriali di tecnologie innovative, anche tramite la  riconversione

di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi  stabilimenti

nel territorio nazionale,  e'  istituito  un  fondo  nello  stato  di

previsione del Ministero dello sviluppo economico con  una  dotazione

di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e  500  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di

concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il

Ministro dell'universita' e della  ricerca  e  con  il  Ministro  per

l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,  da  adottare

entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento,  i

criteri e le modalita' di riparto delle risorse del fondo di  cui  al

comma 1.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a

150 milioni di euro per  l'anno  2022  e  500  milioni  di  euro  per

ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2030,  si  provvede  ai   sensi

dell'articolo 42.

                               Art. 24

 

          Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

 

  1. All'articolo 11-ter, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge

21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole  «transizione  ecologica  e

digitale» sono inserite le seguenti: «nonche' a coloro che  abbiano

sottoscritto  accordi  di  sviluppo  per  progetti  di   investimento

strategico, ai sensi dell'articolo 43  del  decreto-legge  25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al  Fondo  per  il  sostegno  alla

transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge

30 dicembre 2021, n. 234,  in  relazione  ai  quali  conseguentemente

risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei

lavoratori».

                               Art. 25

 

Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e  disposizioni  in

  materia  di  revisione  dei  prezzi  dei  materiali  nei  contratti

  pubblici

 

  1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti

eccezionali  dei  prezzi  di  alcuni  materiali  da  costruzione,  la

dotazione del Fondo di  cui  all'articolo  1-septies,  comma  8,  del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di 150 milioni di

euro per l'anno 2022.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, in relazione ai contratti in

corso di esecuzione alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  entro  il   30   settembre   2022,   il   Ministero   delle

infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili   procede   alla

determinazione, con proprio decreto, sulla  base  delle  elaborazioni

effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione  della

metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29,

comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.  4,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,  delle  variazioni

percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per  cento,

verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022,  dei  singoli  prezzi

dei materiali da costruzione piu' significativi.

  3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2  si  procede  a

compensazioni, in aumento o in diminuzione,  nei  limiti  di  cui  ai

commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche  in  deroga  a  quanto

previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e  6-bis,  del  codice  dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di  cui  al

decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e,  per  i  contratti

regolati dal  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto

legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  in  deroga  alle  disposizioni

dell'articolo  106,  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo   codice,

determinate  al  netto   delle   compensazioni   eventualmente   gia'

riconosciute o liquidate in relazione  al  primo  semestre  dell'anno

2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

  4. La compensazione e' determinata applicando  alle  quantita'  dei

singoli   materiali   impiegati   nelle   lavorazioni   eseguite    e

contabilizzate dal direttore dei lavori,  ovvero  annotate  sotto  la

responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto  delle  misure,

dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in  aumento

o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di  cui  al

comma 2 con riferimento alla data  dell'offerta,  eccedenti  l'8  per

cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per

cento complessivo se riferite a piu' anni.

  5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore

presenta alla stazione appaltante l'istanza  di  compensazione  entro

quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana del decreto di  cui  al  comma  2.  Per  le

variazioni in diminuzione, la procedura e'  avviata  d'ufficio  dalla

stazione appaltante, entro quindici giorni dalla  predetta  data;  il

responsabile del procedimento accerta con  proprio  provvedimento  il

credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

  6.  Per  le  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  negli   anni

precedenti all'anno 2022, restano ferme le  variazioni  rilevate  dai

decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del  codice  di

cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216,  comma

27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n.  50  del  2016  e

dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73  del  2021,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

  7. Ciascuna stazione appaltante  provvede  alle  compensazioni  nel

limite del 50 per cento delle risorse appositamente  accantonate  per

imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,  fatte  salve  le

somme relative agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  nonche'  le

eventuali ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante

per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono,  altresi',

essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta,  qualora  non

ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme

vigenti, nonche' le somme disponibili relative  ad  altri  interventi

ultimati di competenza della medesima stazione  appaltante  e  per  i

quali  siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  ed  emanati   i

certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure

contabili della spesa, nei limiti  della  residua  spesa  autorizzata

disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  8. Per i soggetti tenuti all'applicazione  del  codice  di  cui  al

decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione  dei  soggetti  di

cui  all'articolo  142,  comma  4,  del   medesimo   codice,   ovvero

all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n.  50  del

2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo  164,  comma  5,

del medesimo codice, per i lavori realizzati  ovvero  affidati  dagli

stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7  del

presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino  alla

concorrenza dell'importo di 150  milioni  di  euro,  che  costituisce

limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al  comma  1

del presente articolo e secondo le modalita'  previste  dall'articolo

1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n.  73

del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  aeuro  150  milioni  per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

                             Art. 25-bis

 

      Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale

 

  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1-bis, le parole: «A decorrere dall'anno  2019»  sono

sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2019»;

  b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:

  «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta  di

cui al comma 1 e' concesso, alle  stesse  condizioni  e  ai  medesimi

soggetti ivi contemplati, nella misura unica del  75  per  cento  del

valore  incrementale  degli  investimenti  effettuati   in   campagne

pubblicitarie esclusivamente sulla  stampa  quotidiana  e  periodica,

anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di  euro  in

ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in  ogni  caso  nei

limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1.  Ai

fini  della  concessione  del  credito  d'imposta   si   applica   il

regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 16 maggio 2018, n. 90».

  2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25  maggio  2021,

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.

106, e' abrogato.

  3. A decorrere  dall'anno  2023,  il  Fondo  per  il  pluralismo  e

l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26

ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 15 milioni di euro annui  da

destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

  4. Agli oneri derivanti dal comma 1  e  dal  comma  3,  pari  a  45

milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede

mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  delle

disposizioni di cui al comma 2.

Titolo III
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

                               Art. 26

 

Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e

  dalle province autonome. Differimento  di  termini  in  materia  di

  finanza regionale

 

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma  8-septies,

del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.   146,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e'  incrementata

di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi

dell'articolo 42.

  2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio  di

cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,

sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.

  2-ter. Per le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere  b)  e

c), del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sono  cosi'

differiti, per l'anno 2022:

  a) il rendiconto relativo all'anno 2021 e' approvato da  parte  del

Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione  da

parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;

  b) il bilancio consolidato  relativo  all'anno  2021  e'  approvato

entro il 30 novembre 2022.

  2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo,  della  legge

30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla data  di  entrata  in

vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione».

                               Art. 27

 

              Contributi straordinari agli enti locali

 

  1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del  decreto-legge  22

marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21

maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero

dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del

2022, e' incrementato di 50 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Alla

ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o

piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, da  adottare  entro  il  31  luglio

2022.

  2. Per garantire la continuita' dei servizi erogati e' riconosciuto

agli  enti  locali  un  contributo  straordinario.  A  tal  fine,  e'

istituito, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un

fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per  l'anno  2022,  da

destinare per 200 milioni di euro in  favore  dei  comuni  e  per  50

milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle

province. Alla ripartizione del fondo tra  gli  enti  interessati  si

provvede con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per  gli  affari

regionali e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, da  adottare  entro  trenta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto, in relazione  alla  spesa  per  utenze  di  energia

elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal

SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

  3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di  liquidita'

ai sensi dell'articolo 243-ter del testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  o  che  sono  stati  destinatari

delle anticipazioni disposte con i provvedimenti  adottati  ai  sensi

dell'articolo 243-quinquies del  medesimo  testo  unico  e  che,  per

effetto della sentenza della Corte costituzionale  n.  18  del  2019,

subiscono  un  maggiore  onere  finanziario  dovuto  alla   riduzione

dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni,  e'

destinato un contributo complessivo  di  22,6  milioni  di  euro  per

l'anno 2022. I comuni di  cui  al  periodo  precedente  che  sono  in

dissesto  finanziario  o  che  risultano  beneficiari  di  contributi

concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto  2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,

n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,

n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,

del comma 1-septies dell'articolo  38  del  decreto-legge  30  aprile

2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno

2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge

21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della

legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al

presente comma.

  3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e'  erogato  in  proporzione

all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del  medesimo

comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al  comma  3

nonche' quelli esclusi dal contributo ai  sensi  del  medesimo  comma

possono  restituire  le  rate  scadute  e  non  pagate  nel  triennio

2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3,  in

quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.

  4. Le risorse di cui al comma 3  sono  ripartite  con  decreto  del

Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed

autonomie locali, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

tenendo conto del maggior onere finanziario annuale  derivante  dalla

rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni  di  cui

al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute  nel  triennio

2019-2021.

  4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti  ai  comuni

delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province

autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono  assegnate  alle  predette

autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei  comuni

compresi nel proprio territorio.

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

                               Art. 28

 

                        Rigenerazione urbana

 

  1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana  di  cui

all'articolo 1, comma 42, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,

confluite nella Missione 5  «Inclusione  e  Coesione»,  Componente  2

«Infrastrutture  sociali,  famiglie,  comunita'  e  terzo   settore»,

Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di  rigenerazione  urbana,

volti a ridurre situazioni di emarginazione e  degrado  sociale»  del

Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  e'  autorizzato  lo

scorrimento  della  graduatoria  delle  opere   ammissibili   e   non

finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno  30  dicembre

2021, della cui adozione e' stata data comunicazione  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio  2022.  A  tal

fine e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per  l'anno  2022,

150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285  milioni

di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.

  2. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro  il  31

marzo  2022,  di  concerto  con  la  Presidenza  del  Consiglio   dei

Ministri-Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,

assegna le risorse sulla base  del  cronoprogramma  dichiarato  nella

domanda presentata ai sensi del decreto  del  Ministero  dell'interno

del  2  aprile  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile 2021.

  3. Gli enti locali beneficiari del contributo di  cui  al  comma  2

sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a  9

del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21  gennaio

2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8  del  decreto

del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021.

  4. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede,  quanto  a  40

milioni di euro per l'anno 2022,  mediante  corrispondente  riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  51,  della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a  150  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2023 e 2024,  mediante  corrispondente  riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139,  della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni  di  euro  per

l'anno 2025 e  a  280  milioni  di  euro  per  l'anno  2026  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  5. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.

234, e' abrogato.

  5-bis.  Al   testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  sesto  periodo,  dopo  le

parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»  sono  inserite

le seguenti: «ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate  ai

sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo,»;

    b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in  fine,

le seguenti parole: «, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione

edilizia che comportino la demolizione  e  ricostruzione  di  edifici

situati in aree tutelate ai  sensi  dell'articolo  142  del  medesimo

codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  o  il

ripristino di edifici, crollati o demoliti,  situati  nelle  medesime

aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma  o

dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche  planivolumetriche

e  tipologiche  dell'edificio  preesistente  oppure  siano   previsti

incrementi di volumetria».

  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 46 dopo le parole «, sono individuati  i  criteri  di

riparto» sono inserite le seguenti:  «,  assicurando  il  vincolo  di

almeno  il  40  per  cento  delle  risorse  agli  enti   locali   del

Mezzogiorno,»;

    b) al comma 51 e' inserito, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A

decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle  procedure  di

assegnazione dei contributi, almeno il 40  per  cento  delle  risorse

allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno.».

  7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni  relative

al vincolo di  assicurare  almeno  il  40  per  cento  delle  risorse

allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui  all'articolo  1,

comma  139,  ultimo  periodo,  della  legge  n.  145   del   2018   e

dell'articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della  legge  n.  160

del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene

conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2.

Titolo IV
ALTRE MISURE URGENTI

                            Art. 28 - bis

 

                 Cooperative edilizie di abitazione

 

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n.

59, e' inserito il seguente:

  «1-bis. Ai  fini  della  presente  legge  si  considerano  societa'

cooperative edilizie di abitazione le societa' cooperative costituite

ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile  che  hanno

come  scopo  mutualistico  e  come  oggetto  sociale  principale   la

realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in  proprieta',  in

godimento  ovvero  in  locazione,  nonche',  in  via   accessoria   o

strumentale, attivita' o  servizi,  anche  di  interesse  collettivo,

svolti secondo i principi della mutualita' cooperativa e  senza  fini

di speculazione privata,  a  favore  dei  soci,  dei  loro  familiari

nonche' di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto  sociale

principale   e,   comunque,   sempre   riconducibili    all'attivita'

caratteristica delle cooperative di abitazione».

                               Art. 29

 

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto

  dei terreni e delle partecipazioni

 

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.

27, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite

dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

    b) al  secondo  periodo,  le  parole:  «15  novembre  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;

    c)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «15  novembre  2021»   sono

sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».

  2. Sui valori di acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in

mercati regolamentati e dei terreni edificabili  e  con  destinazione

agricola rideterminati con le modalita' e nei  termini  indicati  dal

comma  2  dell'articolo  2  del  decreto-legge  n.  282   del   2002,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del  2003,  come  da

ultimo modificato dal comma 1  del  presente  articolo,  le  aliquote

delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge

28 dicembre 2001, n. 448, sono  pari  entrambe  al  14  per  cento  e

l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della  medesima  legge  e'

aumentata al 14 per cento.

  3. Alle minori entrate derivanti dal comma  1,  valutate  in  245,4

milioni di euro per  l'anno  2022,  in  278,5  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e in  33  milioni  di  euro  per

l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

                            Art. 29 - bis

 

Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

 

  1. All'articolo 121, comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «;

alle banche, in relazione ai crediti  per  i  quali  e'  esaurito  il

numero  delle  possibili  cessioni  sopra  indicate,  e'   consentita

un'ulteriore cessione esclusivamente a  favore  dei  soggetti  con  i

quali  abbiano  stipulato  un  contratto  di  conto  corrente,  senza

facolta' di ulteriore cessione».

  2. All'articolo 121, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «;

alle banche, in relazione ai crediti  per  i  quali  e'  esaurito  il

numero  delle  possibili  cessioni  sopra  indicate,  e'   consentita

un'ulteriore cessione esclusivamente a  favore  dei  soggetti  con  i

quali  abbiano  stipulato  un  contratto  di  conto  corrente,  senza

facolta' di ulteriore cessione».

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle

comunicazioni della prima cessione del  credito  o  dello  sconto  in

fattura inviate all'Agenzia delle entrate a  partire  dal  1°  maggio

2022.

                            Art. 29 - ter

 

Proroga del termine di comunicazione  dell'opzione  di  cessione  del

  credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul

  reddito delle societa' e per i titolari di partita IVA

 

  1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni  di  sconto

sul corrispettivo o di cessione del credito di cui  all'articolo  121

del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022,  i

soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' e i titolari

di partita IVA, che sono tenuti a  presentare  la  dichiarazione  dei

redditi entro il 30 novembre 2022,  possono  trasmettere  all'Agenzia

delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni

anche successivamente al termine di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022».

                               Art. 30

 

               Risorse relative all'emergenza COVID-19

 

  1. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 200 milioni di  euro,

per gli interventi di competenza del  Commissario  straordinario  per

l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  di  contenimento  e

contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo

122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  da  trasferire

sull'apposita  contabilita'  speciale  allo  stesso  intestata,   per

l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

  3. Per le finalita' di  cui  all'articolo  183,  comma  2,  secondo

periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  sono  conservati,

come residui di stanziamento, nello stato di previsione  della  spesa

del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla

compensazione  del  relativo  onere  in  termini  di   fabbisogno   e

indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42.

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020,  n.  150,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli  adempimenti

di cui al comma 3, puo' avvalersi altresi' delle aziende del servizio

sanitario della regione Calabria, in qualita' di soggetti  attuatori,

nonche' del  supporto  di  strutture  regionali  e  di  personale  in

servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo  a  tempo

pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o enti  di

appartenenza.

  3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle  risorse  trasferite  per  la

realizzazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  3,  e'  autorizzata

l'apertura  di  un'apposita  contabilita'   speciale   intestata   al

Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del

Commissario ad acta, sono autorizzati  a  trasferire  sulla  predetta

contabilita' speciale le residue risorse finanziarie disponibili  per

l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano».

                               Art. 31

 

Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari  degli  esercenti

  le  professioni  sanitarie,  degli  esercenti  la  professione   di

  assistente sociale e degli operatori socio-sanitari

 

  1. All'articolo 22-bis del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

      «1-bis. Il Fondo di cui  al  comma  1  e'  incrementato  di  15

milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  per  essere   destinato   alla

corresponsione di speciali elargizioni a favore  dei  coniugi  e  dei

figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La

dotazione del fondo di  cui  al  comma  1  puo'  essere  incrementata

mediante erogazioni da parte di soggetti o Enti privati.»;

    b) al comma 2, dopo  le  parole  «Consiglio  dei  ministri»  sono

inserite  le  seguenti:  «o  dell'Autorita'  politica  delegata  alla

famiglia, di concerto con il Ministro della salute,»;

    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

      «2-bis. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  la

Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi di  societa'  in

house mediante stipula di apposita convenzione. Gli  oneri  derivanti

dalla  predetta  convenzione  sono  posti  a  carico  delle   risorse

assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due  per

cento delle risorse stesse.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro  per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

                               Art. 32

 

Disposizioni  urgenti  volte  all'incremento   della   capacita'   di

  accoglienza  delle  residenze  per  l'esecuzione  delle  misure  di

  sicurezza

 

  1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento  della  residenza

per l'esecuzione delle misure  di  sicurezza  (REMS)  provvisoria  di

Genova-Pra' e contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice

al Cornoviglio (La Spezia), e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di

euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal  fine  e'

vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo

a valere sulle risorse di cui all'articolo  1,  commi  34  e  34-bis,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente  di  cui

all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.

211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.

9, e all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.

176, puo' essere incrementato in relazione  agli  eventuali  maggiori

fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto

del finanziamento sanitario corrente standard e in  coerenza  con  la

dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede  a

carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis,  della

legge n. 662 del 1996.

                               Art. 33

 

Disposizioni urgenti in materia di  tirocinio  formativo  presso  gli

  uffici giudiziari e di ufficio per il processo

 

  1. All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,

n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «I  soggetti  assunti

dall'amministrazione giudiziaria  nell'ambito  dei  concorsi  per  il

reclutamento a tempo determinato  di  personale  con  il  profilo  di

addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14

del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al  momento

dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere

che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al  primo  periodo,

oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione,  sia  computato

anche il successivo periodo di  lavoro  a  tempo  determinato  presso

l'amministrazione giudiziaria, sino al  raggiungimento  dei  diciotto

mesi di durata complessiva richiesti.».

  2.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

      «2-bis. L'assunzione di  cui  al  presente  articolo  configura

causa di incompatibilita' con l'esercizio della professione forense e

comporta la sospensione dall'esercizio  dell'attivita'  professionale

per tutta la durata del  rapporto  di  lavoro  con  l'amministrazione

pubblica.  L'avvocato  e   il   praticante   avvocato   devono   dare

comunicazione dell'assunzione di cui al primo  periodo  al  consiglio

dell'ordine  presso  il  quale   risultino   iscritti.   La   mancata

comunicazione costituisce  causa  ostativa  alla  presa  di  possesso

nell'ufficio per il processo. Ai  soli  fini  del  conseguimento  del

certificato  di  compiuta  pratica,  il  praticante   avvocato   puo'

ricongiungere il periodo gia' svolto a titolo di  pratica  forense  a

quello di svolgimento della funzione di addetto  all'ufficio  per  il

processo, anche nel caso in cui l'ufficio o  la  sede  siano  diversi

rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il  quale  risulti

iscritto»;

    b) all'articolo 14:

      1) al comma 11 il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:

«Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto

dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i

concorsi  richiesti  dal  Ministero  della  giustizia,  qualora   una

graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a

concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria puo' coprire i

posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie

degli  idonei  non  vincitori  per  il  medesimo  profilo  di   altri

distretti. A tali  ulteriori  procedure  di  scorrimento,  aventi  ad

oggetto uno o piu' distretti che presentano  residue  scoperture  nel

profilo, possono partecipare, presentando domanda per  uno  solo  dei

distretti oggetto della procedura, i candidati risultati  idonei,  ma

non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali  ancora

capienti, tenendosi  conto  per  ciascuno  di  essi  della  votazione

complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo

15.»;

      2) al comma 12-bis, dopo il  secondo  periodo  e'  inserito  il

seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al  bando  di

concorso, puo' ammettere a sostenere la prova scritta  un  numero  di

candidati pari ad un multiplo, non  superiore  a  trenta  volte,  del

numero dei posti messi a concorso nel  distretto,  sulla  base  delle

graduatorie risultanti all'esito  della  valutazione  dei  titoli  ai

sensi dei commi 1, 9 e 10.».

                               Art. 34

 

Modifiche urgenti alla normativa  nazionale  concernente  la  Procura

                           europea «EPPO»

 

  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 5:

      1) al comma 3,  la  parola  «cinquantanovesimo»  e'  sostituita

dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed e'  inserito,  in  fine,  il

seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo

2, del regolamento prevede la  designazione  di  procuratori  europei

delegati addetti  in  via  esclusiva  alla  trattazione  dei  giudizi

innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di  disponibilita'

a ricoprire  tale  incarico  puo'  essere  presentata  unicamente  da

magistrati  che   svolgono   o   che   hanno   svolto   funzioni   di

legittimita'.»;

      2) al comma 4, e' inserito, in fine, il seguente periodo:  «Nel

caso di  cui  al  comma  3,  secondo  periodo,  la  dichiarazione  di

disponibilita'  si  intende  presentata  in  relazione  alla  Procura

generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»;

      3) al comma 5, le parole  «nell'articolo  10»  sono  sostituite

dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le

parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e  5,  del

decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e» sono soppresse e,  dopo

il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nel caso di tramutamento

di funzioni, l'anzianita' di servizio  e'  valutata  unitamente  alle

attitudini specifiche desunte dalle valutazioni  di  professionalita'

periodiche. Fuori del caso di cui al comma  3,  secondo  periodo,  si

osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate  nell'articolo

10, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del  decreto

legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;

      4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono  inserite  le

seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3,  secondo  periodo,  per  la

Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

    b) all'articolo 6:

      1) al comma 1, e'  inserito,  in  fine,  il  seguente  periodo:

«Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo  il

Consiglio superiore della magistratura provvede per  la  destinazione

alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di  cassazione

dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti  in  via

esclusiva  alla  trattazione  dei  giudizi  innanzi  alla  Corte   di

cassazione.»;

      2) al comma 2, secondo periodo,  sono  inserite,  in  fine,  le

seguenti parole: «e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo

periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la  Corte

di cassazione»;

      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

        «3. Alla  cessazione  dall'incarico  di  procuratore  europeo

delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a  domanda,

alla sede di  provenienza,  con  le  precedenti  funzioni,  anche  in

soprannumero da riassorbire con le successive vacanze,  previo  nuovo

conferimento   delle   funzioni   giudicanti   ove   necessario.   La

riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun  caso,

il conferimento delle funzioni  direttive  o  semidirettive,  ove  in

precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione  alla

sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede,  il  magistrato

cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato

alla procura della Repubblica cui e' stato trasferito  ai  sensi  del

comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo  periodo,

alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione,

anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»;

    c) all'articolo 7, comma 3, dopo le  parole:  «aliquote  vigenti»

sono inserite le seguenti: «, ad esclusione  dei  casi  in  cui  tale

quota risulti gia' computata nel trattamento economico erogato  dalla

Procura Europea»;

    d) all'articolo 9, comma 1, e' inserito,  in  fine,  il  seguente

periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati  addetti

in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla  Corte  di

cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76,  comma

1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;

    e) all'articolo 10, comma 3, e' inserito, in  fine,  il  seguente

periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la

Corte di  cassazione  nel  caso  di  nomina  di  procuratori  europei

delegati addetti  in  via  esclusiva  alla  trattazione  dei  giudizi

innanzi alla Corte di cassazione.»;

    f) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      «1. Quando nei confronti del  magistrato  nominato  procuratore

europeo  delegato  occorre  avviare   un   procedimento   che   possa

comportare, per motivi non connessi  alle  responsabilita'  derivanti

dal regolamento, la cessazione  dal  servizio,  il  trasferimento  di

ufficio o  l'adozione,  anche  in  via  cautelare,  di  provvedimenti

disciplinari,  prima  di  dare  inizio  al   procedimento   e'   data

comunicazione al procuratore capo europeo.»;

    g) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      «2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo  europeo

provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso  la  Corte  di

cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini

di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23  febbraio

2006, n. 109, il Ministro della  giustizia  comunica  al  procuratore

generale  presso  la  Corte  di  cassazione  che  intende  promuovere

l'azione disciplinare.».

  2. Alla lettera E. della tabella B, allegata  alla  legge  5  marzo

1991, n. 71, dopo le  parole  «di  legittimita'»,  sono  inserite  le

seguenti: «nonche' magistrati destinati all'esercizio delle  funzioni

di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».

                               Art. 35

 

       Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione

 

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  l'articolo

34-bis, e' inserito il seguente:

    «Art.   34-ter   (Anagrafe   dei   dipendenti   della    pubblica

amministrazione). - 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e

degli  obiettivi  relativi  alla  missione  M1C1:  "Digitalizzazione,

innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di  ripresa  e

resilienza, e per il  completamento  del  fascicolo  elettronico  del

dipendente e' avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica

della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico

permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della  base  di  dati

del  personale   della   pubblica   amministrazione   del   Ministero

dell'economia e delle finanze, strumentale all'erogazione dei servizi

di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per  l'informatica

nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel  rispetto  delle  norme

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 aprile 2016, e del codice di cui  al  decreto  legislativo  30

giugno 2003, n.  196.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica

amministrazione e del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di

concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la

transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di

entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in  sede

di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28  agosto  1997,  n.  281,  sono  disciplinate   le   modalita'   di

funzionamento  e  di  comunicazione   dei   dati   da   parte   delle

amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del

presente decreto e degli  enti  pubblici  economici.  Alle  attivita'

derivanti  dal  presente  articolo  il  Dipartimento  della  funzione

pubblica provvede con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.».

                            Art. 35 - bis

 

Comunicazioni relative  a  bandi  e  avvisi  finanziati  con  risorse

  previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

 

  1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel  proprio

sito internet  istituzionale,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

emanazione  di  bandi  e  avvisi  destinati  agli  enti  territoriali

relativi a infrastrutture e opere pubbliche  finanziati  con  risorse

previste  dal  Piano  nazionale  di   ripresa   e   resilienza,   una

comunicazione contenente:

  a) la tipologia di intervento;

  b) la tempistica;

  c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;

  d) il livello progettuale richiesto;

  e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.

                               Art. 36

 

Semplificazioni alla disciplina delle  Commissioni  tecniche  di  cui

  all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo  3  aprile

  2006, n. 152

 

  01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Con

riferimento alle procedure di valutazione  ambientale  di  competenza

statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale  integrato

per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla  parte

seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi  del  periodo

precedente,  deve  essere  data  precedenza,  hanno  in   ogni   caso

priorita', in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore

di potenza installata o trasportata  prevista.  La  Commissione  puo'

derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e quinto periodo in

caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio

dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di  cui  al

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione

di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma  2-bis

del presente articolo da' precedenza ai progetti connessi alle misure

relative allo stato di emergenza»;

  b) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: «settimo periodo»

sono sostituite dalle seguenti: «ottavo periodo», al  quarto  periodo

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  salvo  che  il  tempo

pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo  quinto

periodo» e dopo il quinto periodo e'  inserito  il  seguente:  «Nelle

more del perfezionamento del decreto di  nomina,  il  commissario  in

esso individuato e' autorizzato a partecipare, con diritto  di  voto,

alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC»;

  c) il comma 2-octies e' sostituito dal seguente:

  «2-octies. Il presidente della Commissione di cui  al  comma  1  si

avvale altresi' di una struttura  di  supporto  composta  da  quattro

unita'  di  personale   dell'Arma   dei   carabinieri,   appartenenti

all'organizzazione   per   la   tutela   forestale,   ambientale    e

agroalimentare   di   cui    all'articolo    174-bis    del    codice

dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo

2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel  settore  della

tutela ambientale o nel coordinamento di  unita'  complesse  o  nella

gestione di fondi. I componenti  della  struttura  di  supporto  sono

individuati dal Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,  di  cui

all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n.  66  del

2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi

di funzionamento  di  cui  all'articolo  8,  comma  5,  del  presente

decreto.  La  struttura  di   supporto   cessa   al   rinnovo   della

Commissione».

  1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Entro  il

medesimo termine, l'autorita' competente avvia la  propria  attivita'

istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede

al proponente la documentazione integrativa,  assegnando  un  termine

perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.».

  1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo  3  aprile

2006, n. 152, al primo periodo, le parole: «l'autorita'  competente,»

sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione di  cui  all'articolo

8, comma 1, ovvero  la  Commissione  di  cui  all'articolo  8,  comma

2-bis,», al secondo periodo, le parole: «l'autorita' competente» sono

sostituite dalle seguenti: «la Commissione  di  cui  all'articolo  8,

comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,»

e, al terzo  periodo,  le  parole:  «all'autorita'  competente»  sono

sostituite dalle seguenti: «alla Commissione di cui  all'articolo  8,

comma 1,  ovvero  alla  Commissione  di  cui  all'articolo  8,  comma

2-bis,».

  1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  3

marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:

  «6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica,  nel  caso

di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti

rinnovabili  afferenti  a   integrali   ricostruzioni,   rifacimenti,

riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento

e  le  prestazioni   ambientali,   il   proponente   puo'   ricorrere

prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo  6,

comma  9,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ove

sussistano i presupposti per  l'applicazione  di  tali  disposizioni;

ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare,  risultino

applicabili  le  procedure  di  verifica   di   assoggettabilita'   a

valutazione  di  impatto  ambientale  o  di  valutazione  di  impatto

ambientale, ovvero  ove  il  proponente  sottoponga  direttamente  il

progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni  caso  a

oggetto solo  l'esame  delle  variazioni  dell'impatto  sull'ambiente

indotte dal progetto proposto».

                               Art. 37

 

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle  esposizioni

                             universali

 

  1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole da «istituito» a «stanziamento di»  sono  sostituite

dalle seguenti: «autorizzata l'erogazione di un contributo statale  a

favore di Roma Capitale pari a» e le parole: «e di»  sono  sostituite

dalle seguenti: «e a»;

    b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per  l'attuazione

del presente comma, Roma Capitale e le societa' in house dalla stessa

controllate operano, in qualita' di stazioni appaltanti, con i poteri

e con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  4,  commi  2  e  3,  del

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri e il Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione

internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un

comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attivita'

di promozione della candidatura della  citta'  di  Roma  ad  ospitare

l'Esposizione  universale  del  2030.  Gli  oneri   derivanti   dalla

costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti  in  capo  a

Roma Capitale. Ai componenti  del  Comitato  promotore  non  spettano

compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti

comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo

e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma  Capitale

e le societa' in house dalla stessa controllate  sono  autorizzate  a

conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di  collaborazione  per

l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico  e

a reclutare un contingente di personale fino a 30  unita'  con  forme

contrattuali flessibili,  con  scadenza  non  oltre  il  31  dicembre

2023.».

  2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, le parole «per l'anno 2023» sono  sostituite

dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

    b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite  dalle

seguenti: «, terzo e quinto»;

    c) sono inseriti, in fine, i seguenti  periodi:  «Al  Commissario

generale di sezione e' attribuito un compenso in misura non superiore

al limite di cui all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto-legge  24

aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23

giugno 2014, n. 89, come  rideterminato  ai  sensi  dell'articolo  1,

comma 68, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234.  Ai  contratti  di

fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione  del  presente

comma si applicano le disposizioni in materia di  contratti  pubblici

applicabili  nello  svolgimento  dei  progetti  inclusi   nel   Piano

nazionale di ripresa e resilienza.».

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a  2  milioni

di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della

cooperazione  internazionale.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle

finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le

occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle  disposizioni

di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede  mediante  le  risorse

finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 38

 

     Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale

 

  1.   Le   quote   restituite   dalle   competenti    organizzazioni

internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e  di

sicurezza afghane,  gia'  erogati  alle  predette  organizzazioni  in

applicazione  dei  provvedimenti  di  autorizzazione  delle  missioni

internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate  all'entrata

del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate,  nel  medesimo

anno, allo stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri  e

della cooperazione internazionale per  l'incremento  delle  dotazioni

finanziarie  delle  rappresentanze  diplomatiche   e   degli   uffici

consolari  di  prima  categoria  nonche'  per  il  finanziamento   di

interventi di aiuto e di assistenza, anche  umanitaria,  in  aree  di

crisi.

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione  dei

contratti di comodato  d'uso  gratuito  con  finalita'  umanitarie  a

favore di cittadini di  nazionalita'  ucraina  e  di  altri  soggetti

provenienti  comunque  dall'Ucraina  sono  esenti   dall'imposta   di

registro di cui all'articolo 5, comma  4,  della  parte  prima  della

tariffa  annessa  al  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti

l'imposta di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

                               Art. 39

 

  Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital

 

  1. La dotazione  del  fondo  rotativo  per  operazioni  di  venture

capital di cui all'articolo 1, comma 932,  della  legge  27  dicembre

2006, n. 296, e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Ai relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera

a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

  1-bis. Al fine di garantire la piena operativita' dei fondi per  il

venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo  economico,

al comma 7-sexies dell'articolo 10  del  decreto-legge  10  settembre

2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre

2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Per  la

gestione degli interventi di cui al  presente  comma  e'  autorizzata

l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale

dello Stato, intestato al Ministero  dello  sviluppo  economico,  cui

affluiscono le risorse ad esso assegnate  e  sul  quale  la  societa'

Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a effettuare  operazioni

di versamento  e  di  prelevamento  per  le  medesime  finalita'.  Il

Ministero dello sviluppo economico  stipula  con  la  societa'  Cassa

depositi e prestiti Spa un'apposita  convenzione  per  la  disciplina

delle modalita' operative di  gestione  delle  risorse  assegnate  al

citato conto corrente».

                               Art. 40

 

                      Sorveglianza radiometrica

 

  1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      «1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano

attivita'  di  importazione,  raccolta,  deposito  o  che  esercitano

operazioni di fusione di  rottami  o  altri  materiali  metallici  di

risulta hanno l'obbligo di effettuare, secondo  quanto  previsto  dal

comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine

di rilevare la presenza di livelli anomali  di  radioattivita'  o  di

eventuali sorgenti dismesse, per garantire  la  protezione  sanitaria

dei lavoratori e della popolazione da eventi che  possono  comportare

esposizioni   alle   radiazioni   ionizzanti   e   per   evitare   la

contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si  applica,  secondo

quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che,  in  grandi  centri  di

importazione di metallo o  presso  i  principali  nodi  di  transito,

esercitano  a  scopo   industriale   o   commerciale   attivita'   di

importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti  finiti

in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti  che  svolgono

attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano

operazioni doganali.»;

    b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

      «3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo e'

effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato  XIX  al  presente

decreto, che disciplina:

        a) le modalita' esecutive  della  sorveglianza  radiometrica,

individuate secondo norme di  buona  tecnica,  e  i  contenuti  della

relativa attestazione;

        b) con riferimento ai soggetti di cui  al  comma  1,  secondo

periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei  prodotti

finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalita',

ivi incluse  le  condizioni  per  l'applicazione  della  sorveglianza

radiometrica ai prodotti finiti  in  metallo,  nonche'  l'elenco  dei

grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;  per

l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede

ai sensi del comma 4;

        c) i contenuti della formazione  da  impartire  al  personale

dipendente per il  riconoscimento  delle  piu'  comuni  tipologie  di

sorgenti  radioattive  ed  al  personale  addetto  alla  sorveglianza

radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

        d) le condizioni di riconoscimento delle  certificazioni  dei

controlli  radiometrici  rilasciate  dai  Paesi  terzi  per  i  quali

esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento

delle formalita' doganali.

  3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX si applicano, nel rispetto

della disciplina europea, decorsi centoventi  giorni  dalla  data  di

entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   ad   eccezione

dell'articolo  10  del  medesimo  allegato  che,  nelle  more,  trova

applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1°

giugno 2011, n. 100, i  cui  rinvii  alle  disposizioni  del  decreto

legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  s'intendono  riferiti   alle

corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;

    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

      «4. Nel rispetto della  disciplina  europea,  con  decreto  dei

Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico,  di

concerto con i Ministeri degli affari  esteri  e  della  cooperazione

internazionale, della salute, del lavoro e delle  politiche  sociali,

sentita l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  e  l'ISIN,  possono

essere apportate modifiche  all'allegato  XIX  con  riferimento  alle

modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle

mutate condizioni di rischio  e  diffusione  o  dell'opportunita'  di

adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure

di controllo, ai contenuti  della  formazione  per  la  sorveglianza,

nonche' alle condizioni di riconoscimento  delle  certificazioni  dei

controlli  radiometrici   rilasciate   da   Paesi   terzi   ai   fini

dell'espletamento delle formalita' doganali.  Le  relative  modifiche

entrano  in  vigore  nel  termine   ivi   previsto.   L'aggiornamento

dell'elenco dei prodotti  semilavorati  in  metallo  e  dei  prodotti

finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica puo' essere

effettuato, anche sulla  base  delle  variazioni  della  nomenclatura

combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea  per  i

medesimi  prodotti,  con  decreto  dei  Ministeri  della  transizione

ecologica  e  dello  sviluppo   economico,   adottato   su   proposta

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi  centri

di importazione di metallo e  dei  principali  nodi  di  transito  e'

definito sulla base dei  dati  statistici  disponibili  per  l'ultimo

triennio per le operazioni di importazione dei prodotti  semilavorati

in  metallo  e  dei  prodotti  finiti  in   metallo   oggetto   della

sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza  biennale,

con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e

dei monopoli,  salva  la  possibilita'  di  modifica  prima  di  tale

scadenza, su  impulso  delle  Autorita'  competenti  o  della  stessa

Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

  2. L'allegato XIX  al  decreto  legislativo  n.  101  del  2020  e'

sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

                               Art. 41

 

Sospensione del pagamento dei mutui concessi  agli  enti  locali  dei

  territori colpiti dal sisma 2016

 

  1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.

229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «Relativamente  ai

mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento  delle

rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019,  2020,  2021  e  2022  e'

altresi' differito,  senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,

rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto

anno immediatamente successivi alla data di scadenza del  periodo  di

ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei

provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».

  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari  a  2,9

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si  provvede  ai

sensi dell'articolo 42.

                            Art. 41 - bis

 

Commissari straordinari per  la  ricostruzione  nei  territori  della

  regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi  sismici  del

  2018

 

  1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile

2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno

2019, n. 55, sono inseriti i seguenti:

  «4-ter. In alternativa a quanto previsto al  comma  2,  nei  limiti

delle risorse  assegnate  allo  scopo  dall'articolo  1,  comma  463,

secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non

oltre il 31 dicembre 2022,  ciascun  Commissario  puo'  avvalersi  di

un'apposita struttura,  costituita  all'interno  dell'amministrazione

regionale,  composta  da   personale   appartenente   alla   medesima

amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonche'  della

collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali,

comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

  4-quater. Puo' essere autorizzata  la  corresponsione,  nel  limite

massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi  al

personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel

numero  massimo  di  quattro  unita',  per  prestazioni   di   lavoro

straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla

normativa  vigente.  Ai  titolari  di  incarichi  dirigenziali  e  di

posizione organizzativa della medesima  struttura,  anche  in  deroga

alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  24  e  45  del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' attribuita,  nei  limiti  delle

risorse finanziarie disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per

cento della retribuzione mensile di posizione o di  rischio  prevista

dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai

giorni di effettivo impiego».

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

                               Art. 42

 

                      Disposizioni finanziarie

 

  1. La deduzione della quota del 12  per  cento  dell'ammontare  dei

componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito  delle

societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,

rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27

giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre

2022, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in  corso

al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi.

  1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n.

145, le parole: «31 dicembre 2026» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«31 dicembre 2022 per il 53 per cento  del  suo  ammontare  e  al  31

dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento».

  1-ter. Nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il  periodo

d'imposta in corso:

  a) al 31 dicembre 2022:

  1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella  che  si

sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4  e  9,  del

decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

  2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis;

  b) al 31 dicembre 2023:

  1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella  che  si

sarebbe determinata non applicando le disposizioni di  cui  al  comma

1-bis;

  2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

  c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:

  1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella  che  si

sarebbe determinata non applicando il comma 1;

  2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

  d) al 31  dicembre  2027  si  assume,  quale  imposta  del  periodo

precedente, quella che  si  sarebbe  determinata  non  applicando  le

disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.

  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23,

25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e  dal  comma  1  del  presente  articolo,

determinati in 7.769,53 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  2.240,6

milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni  di  euro  per  ciascuno

degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031  e

33 milioni di euro per l'anno 2032,  che  aumentano,  in  termini  di

indebitamento netto e fabbisogno, a  7.794,53  milioni  di  euro  per

l'anno 2022, si provvede:

    a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730  milioni

di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040

milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni  di  euro  per  l'anno

2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780  milioni  di  euro

per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280  milioni  di  euro  per

l'anno  2031  e  33  milioni  di  euro  per  l'anno  2032,   mediante

corrispondente riduzione  degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di

cassa, delle Missioni  e  dei  Programmi  per  gli  importi  indicati

nell'allegato B al presente decreto;

    b) quanto a  250  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante

corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da

16 a 27, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.73,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.106,  gia'   nella

disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia

delle  entrate  che,  a  tal  fine,   provvede   ad   effettuare   il

corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

    c) quanto a 1.968,5 milioni di  euro  per  l'anno  2022  e  515,5

milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,  mediante

utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;

    d) quanto a 1.040,2 milioni di  euro  per  l'anno  2022  e  199,1

milioni di euro per l'anno 2027,  mediante  utilizzo  delle  maggiori

entrate e delle minori spese  derivanti  dal  comma  1  del  presente

articolo;

    e) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal

presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,

ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di

tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di

ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

                            Art. 42 - bis

 

                         Disposizioni finali

 

  1. Al fine di tutelare la concorrenza e di  assicurare  la  massima

trasparenza delle voci di  costo  sostenute  dai  consumatori,  nelle

fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei  mesi

successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione

del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la

riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema  nel

settore del gas e il bonus  sociale  elettrico  e  gas  previste  dal

presente decreto,  dal  decreto-legge  27  settembre  2021,  n.  130,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n.  171,

e  dalla  legge  30  dicembre   2021,   n.   234,   sono   riportate,

rispettivamente,  le  seguenti  diciture:  «Importi  rideterminati  a

seguito  di  intervento  del  Governo  e  del  Parlamento»  e  «Bonus

sociale».

                            Art. 42 - ter

 

                      Clausola di salvaguardia

 

  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme

di attuazione.

                               Art. 43

 

                          Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

↓ CLICCA QUI SOTTO PER GLI ALLEGATI ↓

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO A

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 2

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 3

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO B

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome