Finanziamenti per bus elettrici e batterie nell’ambito del “Fondo sviluppo e coesione”

Due miliardi di euro anche per interventi di sviluppo sostenibile

Finanziamenti per bus elettrici e batterie.

Con la delibera 14 aprile 2022, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ha anticipato al Mite risorse per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, nell'ambito delle disponibilità del "Fondo sviluppo o coesione" 2021-2027, per il finanziamento dello strumento dei contratti di sviluppo, secondo il seguente profilo temporale:
- 200 milioni di euro per l'anno 2022;
- 300 milioni euro per l'anno 2023;
- 500 milioni euro per l'anno 2024;
- 500 milioni euro per l'anno 2025;
- 300 milioni euro per l'anno 2026;
- 200 milioni euro per l'anno 2027.

Finanziamenti per bus elettrici e batterie.

Qui di seguito il testo integrale della delibera.

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Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
Delibera 14 aprile 2022  

 

Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero
dello sviluppo economico per i contratti di sviluppo. (Delibera n.
7/2022). (22A03624)
(Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2022)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge
5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone
che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo
per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a
dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in
particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione
territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le
funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di
coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101
del 2013;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 43, relativo alla
semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di
sviluppo d'impresa;
Visto il citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, che
affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia le funzioni relative alla
gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla
ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione,
all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente il
rifinanziamento dei contratti di sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare,
l'art. 3, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per
la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi
di cui all'art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, anche al
fine di accelerare le procedure per la concessione delle
agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi
d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei
programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati
dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la
riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti
produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio
2014 e successive modificazioni, concernente l'attuazione del citato
art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014, concernente l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti
di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento
dei contratti di sviluppo e successive modificazioni ed integrazioni
e, in particolare, l'art. 9, comma 2, il quale prevede che
l'istruttoria delle domande di agevolazioni relative ai contratti di
sviluppo presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia, in qualita' di
soggetto gestore, venga espletata, nel rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione delle istanze, previa verifica della
disponibilita' di risorse finanziarie;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in
particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
(CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche
di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione
di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei
corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento
essenziale dell'atto stesso»;
Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione
dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1,
comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione
aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1, comma
178, concernente il vincolo di destinazione territoriale del
complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per
cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di
euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e
6.000 milioni di euro per l'anno 2030;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del
2020, cosi' come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, il quale prevede le seguenti disposizioni:
lettera a), che la dotazione finanziaria del FSC sia impiegata
per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la
convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla
base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» nonche' in coerenza
con gli obiettivi e le strategie definiti per la programmazione
2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, e con le
politiche settoriali, di investimento e di riforma previste nel Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo principi di
complementarita' e addizionalita' delle risorse;
lettera b), che il Ministro per il sud e la coesione
territoriale, in collaborazione con le amministrazioni interessate,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individui le
aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li
comunichi alle competenti Commissioni parlamentari, e che il Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per
il sud e la coesione territoriale, ripartisca tra le diverse aree
tematiche la dotazione finanziaria del FSC iscritta nel bilancio,
nonche' provveda ad eventuali variazioni della ripartizione della
citata dotazione, su proposta della Cabina di regia;
lettera c), che gli interventi del FSC 2021-2027 siano attuati
nell'ambito di «Piani di sviluppo e coesione» attribuiti alla
titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali, delle citta'
metropolitane e di altre amministrazioni pubbliche individuate con
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile su proposta del Ministro per il
sud e la coesione territoriale;
lettera d), che «nelle more della definizione dei Piani di
sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il
Ministro per il sud e la coesione territoriale puo' sottoporre
all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di
immediato avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso,
cosi' come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di
addizionalita' e di ammissibilita' della spesa a decorrere dal 1°
gennaio 2021, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio.
Tali interventi confluiscono nei piani di sviluppo e coesione, in
coerenza con le aree tematiche cui afferiscono»;
alla lettera f), che il Ministro per il sud e la coesione
territoriale coordini l'attuazione dei piani di sviluppo e coesione
di cui alle lettere c) e d) e individui i casi nei quali, per gli
interventi infrastrutturali di notevole complessita' o per interventi
di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si
debba procedere alla sottoscrizione del Contratto istituzionale di
sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e
3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'art. 9-bis
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Considerato che, nel caso di regimi di aiuto, quale e' quello dei
contratti di sviluppo, il concetto di «immediato avvio dei lavori»,
di cui al citato art. 1, comma 178, lettera d), della legge di
bilancio 2021, non puo' che essere associato a domande presentate,
ancorche' non soddisfatte per mancanza di copertura finanziaria;
Visto che le norme relative ai contratti di sviluppo prevedono,
infatti, che, in assenza di copertura finanziaria, le domande non
possano essere istruite, ferma restando, tuttavia, la possibilita'
per le imprese di avviare comunque gli investimenti a seguito della
presentazione della domanda, ai sensi della previsione di cui
all'art. 6 del citato regolamento (UE) n. 651/2014;
Considerato che le risorse finanziarie assegnate di recente allo
strumento dei contratti di sviluppo provengono da diverse fonti
finanziarie, quali in particolare:
assegnazioni di bilancio per le annualita' dal 2022 al 2036, di
cui 500 milioni di euro sull'annualita' 2022 e i restanti 2.500
milioni di euro progressivamente allocati sulle annualita'
successive;
assegnazione di risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) per complessivi 2.050 milioni di euro derivanti
dagli investimenti relativi a competitivita' e resilienza delle
filiere produttive (750 milioni di euro), bus elettrici (300 milioni
di euro) e rinnovabili e batterie (1 milione di euro);
Considerato che ulteriori possibili incrementi nella dotazione
complessiva dello strumento dei contratti di sviluppo, derivanti
dall'assegnazione di risorse dei fondi strutturali relativi alla
programmazione 2021-2027 nell'ambito del nuovo Programma nazionale a
gestione MISE, troverebbero significative limitazioni negli importi
effettivamente appostabili in ragione dei vincoli di utilizzo
derivanti dalla regolamentazione europea rispetto a investimenti
produttivi realizzabili dalle grandi imprese;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021,
con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna e'
stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la
coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la
coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021,
con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato
segretario del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata
assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento della politica economica e programmazione degli
investimenti pubblici di interesse nazionale;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la
coesione territoriale, prot. n. 1881-A del 1° aprile 2022, con la
quale viene proposta in favore del Ministero dello sviluppo economico
l'assegnazione di risorse per un importo complessivo di 2.000 milioni
di euro, nell'ambito delle disponibilita' FSC 2021-2027, per il
finanziamento dello strumento dei contratti di sviluppo, secondo il
seguente profilo temporale:
200 mln euro per l'anno 2022;
300 mln euro per l'anno 2023;
500 mln euro per l'anno 2024;
500 mln euro per l'anno 2025;
300 mln euro per l'anno 2026;
200 mln euro per l'anno 2027;
Considerato, inoltre, che il finanziamento dei contratti di
sviluppo rientra tra gli obiettivi strategici della Programmazione
FSC 2021-2027 relativamente all'area tematica «Competitivita' e
imprese», che comprende «Interventi a sostegno di strutture,
investimenti e servizi per la competitivita' delle imprese in tutti i
settori, ivi inclusi i settori dell'agricoltura, del turismo e delle
imprese culturali e creative»;
Considerate, altresi', le piu' recenti evoluzioni della normativa
in materia di aiuti di stato, sia nella declinazione temporanea
assunta con la comunicazione della Commissione europea «Temporary
framework for State aid measures to support the economy in the
current COVID-19 outbreak» (COM 2020/C 91 I/01) e successive
modificazioni ed integrazioni, sia nella declinazione ordinaria in
relazione agli aiuti a finalita' regionale, che rendono piu'
favorevoli ed efficaci le possibilita' di finanziamento a favore
delle imprese;
Tenuto conto che la richiesta di assegnazione in questione mira a
finanziare una parte del fabbisogno agevolativo espresso da domande
presentate che risultano, allo stato, sospese per mancanza di
adeguate risorse finanziarie, pari a 211 istanze di programmi di
sviluppo (corrispondenti a 636 singoli progetti) ampiamente e
variamente articolati per area geografica/regione e per settore
economico, rispetto a un ammontare di agevolazioni richieste pari a
circa 3.600 milioni di euro, ripartito tra le forme di finanziamento
agevolato (900 milioni di euro) e di contributo in conto impianti
richiesti (2.700 milioni di euro), di cui oltre 2.000 milioni di euro
assegnabili a iniziative localizzabili nel Mezzogiorno;
Considerato che, con riguardo alle suddette istanze, per le quali
l'iter istruttorio non e' ancora stato avviato, la mancanza dell'atto
di concessione del finanziamento - idoneo a generare l'obbligazione
giuridicamente vincolante - determina l'impossibilita' di richiedere
il CUP;
Tenuto conto che il suddetto CUP verra' generato, per ciascuna
istanza presentata, solo all'esito della positiva conclusione
dell'iter valutativo contestualmente alla concessione delle
agevolazioni e che il Ministero dello sviluppo economico e' impegnato
alla comunicazione del c.d. codice «PRATT» associato alla procedura
di attivazione conseguente l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027 ai
contratti di sviluppo;
Tenuto conto che in data 12 aprile 2022 la Cabina di regia,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del
FSC 2021-2027 previste dalla citata legge n. 178 del 2020, all'art.
1, comma 178, lettera d), si e' espressa favorevolmente;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;
Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini, risulta
essere, tra i presenti, il Ministro componente piu' anziano e che,
dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi
dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 al Ministero dello
sviluppo economico ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
art. 1, comma 178, lettere d)
1.1 Per le finalita' indicate in premessa e in applicazione
dell'art. 1, comma 178, lettera d), della citata legge n. 178 del
2020, e' disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 2.000
milioni euro in favore del Ministero dello sviluppo economico,
nell'ambito delle disponibilita' FSC 2021-2027.
1.2 L'assegnazione e' disposta a valere sulle disponibilita' FSC
2021-2027, secondo il seguente profilo temporale:

+---------+---------+---------+------+------+------+------+---------+
|  Anno |  2022 |  2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totale |
+---------+---------+---------+------+------+------+------+---------+
| Mln euro|  200 |  300 | 500 | 500 | 300 | 200 | 2.000 |
+---------+---------+---------+------+------+------+------+---------+

Tale profilo finanziario costituisce limite annuale compatibilmente
con le disponibilita' di cassa per i trasferimenti dal Fondo sviluppo
e coesione 2021-2027 al Ministero dello sviluppo economico.
1.3 Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene
conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di
riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per
cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC
2021-2027.
1.4 All'attribuzione delle risorse in questione deve corrispondere
l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine
di dodici mesi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione
della presente delibera in relazione alla stipula di un numero di
contratti di sviluppo tale da determinare l'impiego delle risorse FSC
assegnate con la presente delibera per un importo pari ad un miliardo
di euro. In caso contrario, verra' disposta la revoca della quota non
utilizzata nonche' dell'ulteriore quota residua pari ad un miliardo
di euro.
Qualora non si verifichi il presupposto del provvedimento di revoca
nei termini sopra indicati, la restante quota di un miliardo di euro
dovra' essere impiegata nel termine di sei mesi decorrenti dal
termine di cui al primo periodo, a pena della revoca delle risorse
non utilizzate.
2. Attuazione e monitoraggio degli interventi
2.1. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera':
ad assicurare il rispetto del criterio di addizionalita' per le
regioni del Mezzogiorno delle risorse assegnate dalla presente
delibera, per cui le risorse FSC devono finanziare contratti di
sviluppo con il vincolo dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per
cento al Centro Nord, fermo restando che le risorse ordinarie
stanziate per gli scopi per lo stesso periodo 2022-2027 siano
destinate per il 34 per cento alle regioni del Mezzogiorno, in misura
proporzionale alla quota percentuale della popolazione di
riferimento;
a garantire la completa copertura finanziaria, a valere sulle
risorse ordinarie stanziate per tali scopi, dei contratti di sviluppo
da sottoscrivere, ove questi presentino spese effettuate dalle
imprese beneficiarie antecedenti al 1° gennaio 2021 non finanziabili
con le risorse FSC assegnate ai sensi della presente delibera;
a garantire l'assenza di potenziali contenziosi in relazione alla
modalita' seguita nello svolgimento delle istruttorie da parte di
Invitalia, tenuto conto delle diverse fonti di finanziamento e della
loro diversa destinazione territoriale;
a fornire annualmente a questo Comitato una relazione da cui si
evinca il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti.
3. Norme finali
3.1 Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione
2021-2027 e della relativa disciplina, alle risorse 2021-27 assegnate
si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020.

(Finanziamenti per bus elettrici e batterie)

 

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