Finanziamenti per il fotovoltaico: criteri e importi

Decreto 25 marzo 2022

Finanziamenti per il fotovoltaico.

Con il decreto 25 marzo 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022) il ministero delle Politiche agricole ha reso noti sia gli importi sia i criteri utili ad accedere ai finanziamenti per il fotovoltaico.

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Finanziamenti per il fotovoltaico: gli importi

I finanziamenti per il fotovoltaico ammontano a un miliardo e 500 mila euro utilizzabili dal 2022 al 2024. Le risorse saranno attinte dal Pnrr (missione 2, componente 1. investimento 2.2).

Finanziamenti per il fotovoltaico: non solo impianti

Contestualmente all'acquisto e alla posa in opera di pannelli fotovoltaici, sono ammessi anche interventi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, per l'isolamento termico degli edifici e per sistemi di aerazione connessi alla sostituzione del tetto.

Osservatorio Pnrr

Finanziamenti per il fotovoltaico: chi ne può beneficiare

I soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti per il fotovoltaico sono imprenditori agricoli, (in forma individuale o societaria), le imprese agroindustriali (in possesso di codice Ateco) e le cooperative agricole.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, l'allegato A.

 

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
DECRETO 25 marzo 2022 

Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da
installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo,
zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR,
Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare».
(22A03720)

(Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020,
registrato alla Corte dei conti il giorno gennaio 2021 al n. 14 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, con
il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla
sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che reca il principio
di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant
harm»);
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione
del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e
notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del menzionato
decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce che «le amministrazioni di
cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione
delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40
per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia
destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il
principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e'
fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere
richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal
sistema informativo ricevente;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
(DNSH)»;
Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio
finanziamento»;
Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce
alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalita', le
condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare
nel relativo quadro economico i costi per il personale da
rendicontare a carico del PNRR per attivita' specificatamente
destinate a realizzare i singoli progetti a titolarita';
Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di
assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e
soggetti attuatori del PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del
PNRR»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma
1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021 (tabella A), relativo all'assegnazione delle risorse in
favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e
corrispondenti milestone e target, che assegna al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali la somma di euro
1.500.000.000,00 per la realizzazione di un «Parco agrisolare»
nell'ambito della missione 2 «Rivoluzione verde e transizione
ecologica», componente 1 «Economia circolare e agricoltura
sostenibile», investimento 2.2 «Parco agrisolare»;
Vista la misura M2C1 - Investimento 2.2 «Parco agrisolare» che
prevede, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro, «il sostegno
agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo,
zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti
esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi
automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare
pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli
accumulatori.»
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in
particolare, per la misura M2C1 - investimento 2.2 «Parco
agrisolare»:
il target M2C1-4, da conseguire entro il 31 dicembre 2022:
«Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari
ad almeno al 30 per cento delle risorse finanziarie assegnate
all'investimento»;
il target M2C1-5, da conseguire entro il 31 dicembre 2023:
«Devono essere individuati i progetti beneficiari con un valore
totale pari ad almeno il 50 per cento delle risorse finanziarie
assegnate all'investimento»;
il target M2C1-6, da conseguire entro il 31 dicembre 2024:
«Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari
al 100 per cento delle risorse finanziarie assegnate
all'investimento»;
il target M2C1-9, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno
375 000 kW di capacita' di generazione di energia solare installata»;
Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi
adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi
e obiettivi;
Visto l'accordo, denominato Operational arrangement
(Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea
e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli
allegati I e II che riportano per il target M2C1-4:
nel campo meccanismo di verifica «la pubblicazione del decreto,
che assegna almeno il 30 per cento delle risorse finanziarie totali,
sul sito web dell'autorita' esecutiva -
https://www.politicheagricole.it/ -. Il decreto individua i
beneficiari di tali risorse finanziarie e vengono fornite copie degli
inviti a presentare proposte.»
nel campo ulteriori specificazioni: «Gli investimenti saranno
attuati mediante inviti a presentare proposte allo scopo di garantire
l'uso efficiente, efficace e pieno delle risorse finanziarie»;
Visto l'avviso di consultazione tecnica «PNRR, Missione 2
"Rivoluzione verde e transizione ecologica" - componente C1 -
"Economia circolare e agricoltura sostenibile" - investimento 2.2 -
"Parco agrisolare"», pubblicato sul sito internet del Ministero fino
al 31 dicembre 2021, avente lo scopo di informare il settore di
riferimento in merito alla realizzazione dell'investimento di che
trattasi e raccogliere osservazioni e proposte dei portatori di
interesse, onde costruire efficaci dispositivi di attuazione dello
stesso;
Preso atto delle risultanze delle consultazioni di cui al suddetto
avviso di consultazione, di cui si e' tenuto conto nella
predisposizione del presente decreto e nella definizione dell'avviso
di partecipazione, da emanarsi a seguito della ricezione, da parte
della Commissione europea, dell'autorizzazione sul regime di aiuto;
Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01) e, in particolare, i punti (135), (137 lettera b),
(143 lettere b e c), (144), dal (165) al (173);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, con incluso
l'allegato 1 per definizione delle piccole e medie imprese;
Visti, in particolare, gli articoli 38 e 41 del predetto
regolamento (UE) n. 651/2014 «General Block Exemption Regulation»
(GBER);
Visto il regolamento UE 2020/972 del 2 luglio 2020 che modifica,
tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la
validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2023;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52
della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, del 31 maggio 2017,
n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario
territoriale;
Atteso che il presente intervento fornisce un importante contributo
al clima, come da allegato VI del regolamento UE 2021/241, e che
nell'ambito della misura saranno selezionati progetti coerenti con i
campi di intervento 029 (energia rinnovabile solare) e 024
(efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di
sostegno);

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette
riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure;
b) Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla
rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio
di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse
proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre
all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un
vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioe'
dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;
c) DNSH: principio «Do No Significant Harm», sancito dall'art. 17
del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non e' ammissibile
finanziare interventi che arrechino un danno significativo
all'ambiente;
d) Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia: fondo di cui
all'art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
e) Frode: comportamento illecito col quale si mira a eludere
precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella
convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunita' europee, la «frode» in materia di spese e'
qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o
la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale
delle Comunita' europee o dai bilanci gestiti dalle Comunita' europee
o per conto di esse;
alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di
un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per
cui essi sono stati inizialmente concessi;
f) Frode sospetta: irregolarita' che, a livello nazionale,
determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario
volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e,
in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'art. 1,
paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa
alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
g) GBER: regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
h) GDPR: regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;
i) Giovane agricoltore: come definito al punto (35)29 degli
orientamenti;
j) Impresa: ogni entita', indipendentemente dalla forma giuridica
rivestita, che eserciti un'attivita' economica, come definita
nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) n.
702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese,
piccole, medie e grandi imprese;
k) Intervento: progetto realizzabile nell'ambito della misura
M2C1. I 2.2, oggetto del presente decreto, per il raggiungimento
degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso
un codice unico di progetto (CUP), esso rappresenta la principale
entita' del monitoraggio quale unita' minima di rilevazione delle
informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
l) Milestone (lett. «pietra miliare»): traguardo qualitativo da
raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o
investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione
europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena
operativita' dei sistemi IT, ecc.);
m) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
n) Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti;
o) Orientamenti: orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti
di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014-2020;
p) Piattaforma informatica: piattaforma telematica allestita ad
hoc per la raccolta delle domande di partecipazione;
q) PNRR (o Piano): Piano nazionale di ripresa e resilienza
approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la proposta della
Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM(2021) 344);
r) Proposta: iniziativa presentata dal soggetto beneficiario
avente ad oggetto la realizzazione di un intervento principale
(l'installazione di pannelli fotovoltaici) e, unitamente a tale
attivita', l'eventuale realizzazione di uno o piu' interventi di
riqualificazione delle strutture oggetto di intervento finalizzate al
conseguimento di un maggior livello di efficientamento energetico
attraverso la rimozione dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente,
sostituito con piu' efficienti e sicuri sistemi di isolamento e/o il
miglioramento della coibentazione e dell'areazione delle coperture
oggetto di intervento cio' in quanto connesse al conseguimento di una
maggiore efficienza energetica. L'iniziativa potra' essere
selezionata e finanziata nell'ambito della misura oggetto del
presente decreto, ove rispondente ai requisiti richiesti dallo
stesso;
s) Provvedimenti: i bandi e gli altri atti emanati dal Ministero
in attuazione del presente decreto o, sulla base dell'atto di
regolazione dei rapporti con il Ministero, emanati dal soggetto
gestore;
t) RPD: responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37
del GDPR;
u) RUP: Responsabile unico del procedimento, ex art. 4 e ss.
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
v) Rendicontazione delle spese: attivita' necessaria a comprovare
la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
w) Settore agricolo: l'insieme delle imprese attive nel settore
della produzione primaria e della trasformazione di prodotti agricoli
di cui ai punti (35)2, (35)10, (35)11 degli orientamenti;
x) Soggetto beneficiario: l'impresa del settore agricolo e
agroalimentare, rientrante nelle categorie di cui all'art. 4 del
presente decreto, che realizza gli interventi di cui al presente
decreto, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilita'
dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola, oggetto
dei predetti interventi, e che riceve il contributo;
y) soggetto attuatore: Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a.,
cui e' affidata la gestione della misura mediante atto che ne regola
i rapporti con il Ministero;
z) Target: traguardo quantitativo da raggiungere mediante
l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o
investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione
europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore
specifico.

Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal
regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la
resilienza, fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura
«Parco agrisolare», missione 2, componente 1, investimento 2.2,
tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la
realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo
nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, come meglio
disciplinati al successivo comma 4 del presente articolo.
2. L'investimento persegue l'obiettivo di creare e migliorare
l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e
all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni
agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari,
l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico di cui al
punto (143) degli orientamenti.
3. Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti
fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo e'
quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la
loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo di
energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare.
La vendita di energia elettrica e' consentita nella rete purche' sia
rispettato il limite di autoconsumo annuale.
4. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che
prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui
tetti di fabbricati strumentali all'attivita' dei soggetti
beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed
ospitalita' nell'ambito dell'attivita' agrituristica. Unitamente a
tale attivita', possono essere eseguiti uno o piu' dei seguenti
interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento
dell'efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso,
dell'eternit) dai tetti, in conformita' alla normativa nazionale di
settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da
ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione
tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare
la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle
specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di
migliorare il benessere animale;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla
sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del
professionista dovra' dare conto delle modalita' di aereazione
previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a
ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato mediante
tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di
migliorare il benessere animale.
5. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento
delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno
essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela
ambientale, nonche' al principio «non arrecare un danno
significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852,
come illustrato nell'avviso da emanarsi in conformita' alle
previsioni dell'art. 13.
6. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi
che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi a: i)
attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii)
attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e
agli impianti di trattamento meccanico biologico ; iv) attivita' nel
cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe
causare un danno all'ambiente.
7. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di
erogazione delle risorse e, in particolare:
a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai
soggetti beneficiari e la relativa entita' dello stesso;
b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalita' di concessione
dell'aiuto.
8. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che
individuano, oltre a quanto previsto nel presente decreto, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, le modalita'
concrete per assicurare il rispetto del principio «non arrecare danno
significativo», i termini e le modalita' per la presentazione delle
domande, i criteri di valutazione (anche al fine di favorire
l'accesso delle aziende agricole di produzione primaria alla misura
del presente decreto), le modalita' per la concessione ed erogazione
degli aiuti, nonche' ogni altro elemento applicativo o integrativo
derivante dagli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea
e, in particolare, dalla decisione di cui all'art. 13 del presente
avviso.
9. I Provvedimenti forniscono inoltre al soggetto attuatore, in
ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed europee, ulteriori
specificazioni sulle modalita':
a) per garantire il pieno rispetto dei target e del
cronoprogramma della misura;
b) per la rilevazione e imputazione dei dati nel sistema
informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento
procedurale, fisico e finanziario dei progetti;
c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare in
materia di prevenzione, identificazione e risoluzione dei conflitti
di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di
recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati, nonche'
per garantire l'assenza di doppio finanziamento;
d) per la rendicontazione delle spese nel rispetto del piano
finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato;
e) per la rendicontazione del contributo al conseguimento di
milestone e target nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR;
f) per garantire il rispetto degli obblighi in materia di
comunicazione e informazione.

Art. 3

Risorse

1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500
milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, missione 2, componente
1, investimento 2.2.
2. Una quota di risorse, pari a 1.200 milioni di euro, e' destinata
alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle
forme di cui all'allegato A, tabella 1A, del presente decreto. La
restante quota di risorse, pari a 300 milioni di euro, e' destinata
alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle
forme di cui all'allegato A, tabelle 2A e 3A, del presente decreto.
3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere oggetto
di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in
relazione all'andamento della stessa.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021
e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno
il 40 per cento delle predette risorse e' destinato al finanziamento
di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
5. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle
regioni di cui al precedente comma 4 non dovessero essere impiegate,
in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i
fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari:
a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui
all'avviso da emanarsi ai sensi dell'art. 13;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative
agricole che svolgono attivita' di cui all'art. 2135 del codice
civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della
contabilita' IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro
7.000,00.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della
domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel
registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e
possedere capacita' di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi
colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni
suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni
in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
e) essere in condizioni di regolarita' contributiva, attestata da
documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi
in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione
del concordato preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per
effetto di una precedente decisione della Commissione europea che
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed
essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a
provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla
domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad
eccezione di quelli derivanti da rinunce;
i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta', cosi' come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento
GBER.

Art. 5

Criteri ed entita' dell'aiuto

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, a concedere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato,
come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, tabelle
1A e 2A;
b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica, come meglio
specificato nell'allegato A al presente decreto, tabella 3A.
2. Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento
in conto capitale con le seguenti intensita' di aiuto rispetto alla
spesa ammessa:
a) per le aziende agricole attive nella produzione primaria: le
intensita' di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto,
tabella 1A, con le maggiorazioni di cui alla medesima tabella;
b) per le imprese attive nel settore della trasformazione di
prodotti agricoli: le intensita' di aiuto di cui all'allegato A al
presente decreto, tabella 2A;
c) per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non
agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui
alle precedenti lettere a) e b): le intensita' di aiuto di cui
all'allegato A al presente decreto, tabella 3A, con le maggiorazioni
di cui alla medesima tabella.
3. Il contributo e' concesso fino ad esaurimento delle risorse
disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita' e i limiti
definiti dall'avviso di cui all'art. 13.
4. La spesa massima ammissibile per singolo progetto e' pari a euro
750.000,00, nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo soggetto
beneficiario.

Art. 6

Interventi e spese ammissibili

1. Gli interventi ammissibili all'agevolazione, da realizzare sui
tetti di fabbricati strumentali all'attivita' agricola, zootecnica e
agroindustriale, devono prevedere l'installazione di impianti
fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non
superiore a 500 kWp. Unitamente a tale attivita', possono essere
eseguiti uno o piu' dei seguenti interventi di riqualificazione ai
fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell'amianto (e, se del caso,
l'eternit) dai tetti, in conformita' alla normativa nazionale di
settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da
ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione
tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare
la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle
specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla
sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del
professionista dovra' dare conto delle modalita' di aereazione
previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a
ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato mediante
tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria.
2. In tutti i casi innanzi elencati, gli interventi eseguiti non
potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e
delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme
nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il
rispetto del principio «non arrecare un danno significativo
all'ambiente».
3. Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e
comprovate, le seguenti spese:
a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di
gestione, ulteriori componenti di impianto;
sistemi di accumulo;
fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla
realizzazione degli interventi;
costi di connessione alla rete;
fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l'installazione
dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni
complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di
scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati
anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo
corrisposto per i sistemi di accumulo non puo' eccedere euro
50.000,00. Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica
per la mobilita' sostenibile e per le macchine agricole, potra'
essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa
fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw a
colonnina, secondo gli importi e le quantita' che saranno
dettagliatamente individuati nell'avviso di cui all'art. 13;
b) per la rimozione e smaltimento dell'amianto, ove presente, e
l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento
dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di
realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione
del tetto (intercapedine d'aria):
demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa
in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi,
fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.
4. Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili - nei
limiti massimi indicati al precedente comma 3 - le spese di
progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste
dal tipo di lavori, comprese quelle relative all'elaborazione e
presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate
da soggetti esterni all'impresa.
5. Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla
consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicita';
b) acquisto di beni usati;
c) acquisto di beni in leasing;
d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili
come connessi all'intervento di efficienza energetica o
all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti
rinnovabili;
e) acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta
da impianti fotovoltaici gia' esistenti;
f) lavori in economia;
g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
h) prestazioni gestionali;
i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da
societa' con rapporti di controllo o di collegamento, come definito
dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci,
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese
potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti,
al momento della presentazione della domanda di partecipazione al
presente bando, che tale societa' e' l'unico fornitore di tale
impianto o strumentazione;
k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in
compensazione.
Per gli ulteriori dettagli in materia si rimanda al menzionato
avviso.
6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo
se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale
di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente
tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.
7. Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova
costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione, nel
rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», di cui
all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento
della circolare n. 32/2021, «Piano nazionale di ripresa e resilienza
- Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (DNSH)», come specificato nell'avviso da
emanare ai sensi del successivo art. 13.
8. E' consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su
coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica
dall'amianto (e, se del caso, dall'eternit), purche' appartenenti
allo stesso fabbricato.
9. E' ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a
quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purche'
appartenenti allo stesso fabbricato.
10. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di
presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.

Art. 7

Procedura di richiesta del contributo

1. Il soggetto beneficiario richiede il contributo, nelle modalita'
e nei termini fissati nei provvedimenti e nell'avviso di cui all'art.
13 del presente decreto, esclusivamente attraverso la piattaforma
informatica, pena l'irricevibilita' della domanda.
2. Con i provvedimenti e' stabilita la data di apertura e chiusura
per la presentazione delle domande.
3. Le istanze di ammissione al contributo potranno essere
presentate personalmente dai soggetti beneficiari o per il tramite
dei centri di assistenza agricola o di professionisti abilitati, come
disciplinati dall'avviso di cui all'art. 13.
4. Alla domanda di agevolazione dovra' essere allegata la seguente
documentazione:
a) modulo informatizzato con anagrafica del soggetto
beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di
intervento, descrizione di massima dell'intervento, richiesta di
contributo, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000;
b) relazione tecnica asseverata da parte del professionista
abilitato, contenente:
descrizione del sito e dei lavori oggetto dell'istanza di
contributo;
stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per
tipologie di intervento come elencate all'art. 6;
cronoprogramma delle attivita' tecnico-amministrative
necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si
chiede l'agevolazione, dal momento della concessione del contributo
sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche
previste dal PNRR;
descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche
tecniche dei materiali utilizzatiper ciascuno degli interventi per
cui si chiede l'agevolazione, nel rispetto del principio «non
arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento
(UE) 2020/852, come meglio specificato nell'avviso di cui al
successivo art. 13;
visura del catasto fabbricati;
documentazione atta all'identificazione del fabbricato;
dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei
luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di presentazione
della domanda;
ogni altra richiesta presente nella modulistica del soggetto
attuatore e disciplinata nei provvedimenti e nell'avviso di cui
all'art. 13.
5. Le autorizzazioni ex lege, eventualmente necessarie, distinte
per tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate
al soggetto attuatore entro il termine di richiesta della prima
erogazione finanziaria, come disciplinata al successivo art. 10.

Art. 8

Istruttoria delle domande e criteri

1. Il soggetto attuatore procede alla verifica di ammissibilita'
delle domande secondo le modalita' e i criteri stabiliti nei
provvedimenti.
2. Sulla base delle informazioni contenute nelle domande ricevute
ai sensi dell'art. 7, il soggetto attuatore provvede a redigere
l'elenco dei potenziali destinatari delle risorse, con specificazione
del contributo da ciascuno richiesto.
3. Sui siti del Ministero e del soggetto attuatore e' pubblicato
l'elenco dei soggetti beneficiari ammessi al contributo.

Art. 9

Realizzazione degli interventi

1. I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e
rendicontare gli interventi entro diciotto mesi dalla data della
pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 8, salvo
richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta
all'approvazione a cura del soggetto attuatore, d'intesa con il
Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo
e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
2. Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a
condizione che le stesse non comportino un peggioramento della
prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in
sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino
l'importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche
predefinite dal Piano.
3. Nel caso di interventi che non rispettino le suddette
condizioni, il contributo assegnato verra' revocato integralmente e
la parte gia' erogata dovra' essere restituita ai sensi della
normativa vigente in materia.

Art. 10

Modalita' di erogazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo e' emanato entro
trenta giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della domanda.
2. L'erogazione del contributo avverra' a mezzo bonifico bancario
alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della
domanda.
3. L'ammontare massimo del contributo e' erogato in un'unica
soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facolta' di
concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della
disponibilita' delle risorse, un'anticipazione fino al trenta per
cento, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria
rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di
solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a fronte
di cauzione costituita, a scelta del soggetto beneficiario, in
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni
circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione.
4. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto
beneficiario e' tenuto a trasmettere al Ministero, tramite il sistema
informativo, entro trenta giorni dall'inizio dell'intervento, la
seguente documentazione firmata digitalmente dal legale
rappresentante:
a) idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie
che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese
assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del
soggetto beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero,
ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
b) documentazione di legge per le verifiche antimafia;
c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche,
documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori;
d) in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di
beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo
pari almeno al 5 per cento dell'investimento ammesso.
5. Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario e'
tenuto a trasmettere al Ministero, entro sessanta giorni dalla data
di conclusione dell'intervento:
a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti
dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero al fine di dare
diffusione dei risultati delle attivita', sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa e da un professionista abilitato, ai
sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili,
effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall'avviso;
c) una rendicontazione del contributo fornito dal progetto al
conseguimento dei target associati all'investimento;
d) documentazione di legge per le verifiche antimafia.
6. L'erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo, previo
espletamento delle verifiche previste, avverra' entro il termine di
novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa.
7. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste
per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine
massimo di dieci giorni solari e consecutivi.
8. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di
erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della
documentazione integrativa.
9. Sia le integrazioni attinenti ai giustificativi di spesa e di
pagamento sia tutte le altre integrazioni (attinenti ad esempio la
relazione tecnica, gli allegati richiesti ed altri ancora) dovranno
essere trasmesse direttamente nel sistema informativo a seguito di
ricezione della richiesta di modifica.
10. In ogni caso, l'erogazione del finanziamento e' subordinata:
a) all'approvazione, da parte delle competenti autorita' in
materia urbanistica, del progetto presentato dal soggetto
beneficiario;
b) alla verifica, in capo al medesimo soggetto, della regolarita'
contributiva e fiscale;
c) all'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa
antimafia ed in materia di procedure concorsuali in atto;
d) all'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e
dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
11. Resta inteso che l'erogazione del contributo in favore dei
soggetti beneficiari e' subordinata all'effettiva erogazione delle
risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in
favore del Ministero e all'adozione, da parte della Commissione
europea, della decisione con cui autorizza il regime di aiuto.
12. Il monitoraggio e la rendicontazione finanziaria e
amministrativa relativa alla realizzazione degli interventi
finanziati sono effettuati sulla base di dati forniti dai soggetti
beneficiari, secondo le modalita' che saranno definite nell'avviso di
cui all'art. 13, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti
dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

Art. 11

Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in
relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato,
compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio
finanziamento e purche' tale cumulo non porti al superamento
dell'intensita' di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di
investimento di cui al presente decreto.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere altresi'
cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con
risorse pubbliche, purche' tale cumulo non riguardi gli stessi costi
ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e
non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di
intervento di cui al presente decreto.

Art. 12

Controlli e revoche

1. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto attuatore, ha
facolta' di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi
agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di
verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle
agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi
secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio
finanziamento ed il mantenimento in efficienza e in esercizio gli
interventi per i cinque anni successivi alla data di erogazione
dell'ultima agevolazione.
2. In relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento, il
Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o
parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari, nei
seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero
documentazione irregolare per fatticomunque imputabili al soggetto
beneficiario e non sanabili;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della
concessione delle agevolazioni;
c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali
indicati al precedente art. 9;
e) mancato rispetto delle previsioni, puntualizzate nell'avviso
di cui all'art. 13, relative al rispetto del principio «non arrecare
un danno significativo»;
f) impossibilita' di effettuare i controlli per cause imputabili
ai soggetti beneficiari;
g) esito negativo dei controlli;
h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal
provvedimento di concessione del finanziamento;
i) ulteriori casi previsti nei provvedimenti.
3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha
diritto al contributo e deve restituire l'anticipazione eventualmente
erogata, maggiorata degli interessi previsti per legge.
4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea
in conformita' col regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE)
n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.

Art. 13

Avviso di adesione, entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi
dell'art. 108 del medesimo Trattato, di cui all'allegato A al
presente decreto, tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data della
decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A
seguito di detta decisione, sara' emanato l'avviso di adesione e
identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.
2. Le agevolazioni concesse in conformita' all'allegato A del
presente decreto, tabella 3A, sono esenti dall'obbligo di notifica di
cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187 e sue
successive modificazioni.
3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui
all'allegato A del presente decreto, tabella 3A, sono inviate alla
Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa
sugli aiuti di stato.

Art. 14

Pubblicazione e trasparenza, disposizioni finali

1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del
Ministero http://www.politicheagricole.it/ ai sensi della sezione
3.7, punto (128), degli orientamenti e dell'art. 9, comma 1, del
GBER. Le informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono
accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione
3.7, punto (131), degli orientamenti e all'art. 9, comma 4, del GBER.
2. All'espletamento delle attivita' connesse al presente decreto,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Allegati

ALLEGATO A

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