Fondo Ipcei per l’idrogeno: come presentare l’istanza

Attenzione alle scadenze

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 19 dicembre 2022 sono stati definiti il riparto delle risorse finanziarie, i termini e le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo del fondo Ipcei a sostegno della realizzazione dell'Ipcei
Idrogeno 2 (anche denominato «Ipcei H2 Industry»), a valere sulle risorse e nel rispetto delle procedure, delle condizioni e delle disposizioni previste dal decreto del ministro dello Sviluppo economico 27 giugno 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022) fissa i termini per la presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni dal 22 dicembre 2022 al 23 febbraio 2023.

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Ministero delle Imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto 19 dicembre 2022, recante i termini e le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'Ipcei Idrogeno 2

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in applicazione del quale la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021, recante i “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo”, che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione è chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa in forza della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, inerente alla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI l’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, e l’articolo 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui al predetto articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea;
VISTO il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI in attuazione del citato articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo;
VISTO, in particolare, l’articolo 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2021 che prevede: - al comma 1 che, preliminarmente all’attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell’individuazione dei soggetti partecipanti alle iniziative da sostenere e della costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attività da realizzare sul territorio italiano; - al comma 3 che, nel rispetto del richiamato articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’intervento del Fondo IPCEI è disposto con decreto di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata per il progetto interessato in esito alle procedure di pre-notifica e notifica di cui al comma 2 del medesimo articolo 6;
VISTO altresì l’articolo 8 del medesimo decreto 21 aprile 2021, che prevede in particolare: - al comma 2 che il sostegno fornito attraverso il Fondo IPCEI può essere combinato a risorse messe a disposizione da istituzioni e programmi europei, nel rispetto delle disposizioni concernenti l’utilizzazione delle stesse;
VISTO l’invito pubblicato in data 7 febbraio 2019 sul sito del Ministero dello sviluppo economico a manifestare interesse alla presentazione di proposte relative ad importanti progetti di comune interesse europeo;
VISTO, in particolare, l’avviso dedicato alle proposte nazionali per la costituzione di uno o più IPCEI nella catena del valore dell’idrogeno, pubblicato in data 5 febbraio 2021 sul sito del Ministero;
VISTA la notifica dell’aiuto n. SA.64645 del 25 agosto 2022, relativo al progetto nell’ambito dell’industria della catena strategica del valore dell’idrogeno (c.d. IPCEI H2 Industry) individuato in esito alla valutazione preliminare di cui all’articolo 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021, effettuata dal Ministero dello sviluppo economico sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 5 febbraio 2021;
VISTO il decreto 27 giugno 2022 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, recante, ai sensi dell’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI a sostegno, tra l’altro, del predetto IPCEI c.d. “H2 Industry” notificato con SA.64645;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, del predetto decreto 27 giugno 2022, che prevede: - al comma 1 che l’attivazione del Fondo IPCEI è effettuata nel rispetto delle procedure e per le finalità stabilite dal decreto interministeriale 21 aprile 2021, dei contenuti della richiamata Comunicazione C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021 e delle successive decisioni di autorizzazione degli aiuti di Stato adottate dalla Commissione europea, nonché delle norme, disposizioni e procedure applicabili previste per il finanziamento nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); - al comma 2 che, per l’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI, sono rese disponibili, a valere sulle disponibilità destinate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021 e recante l’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR, risorse pari a euro 1.500.000.000,00 (unmiliardocinquecentomilioni,00) dell’intervento del PNRR M4C2-I2.1 – Missione 4 “Istruzione, formazione, ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 2.1 “Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)”, nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico;
VISTO, altresì, l’articolo 4 del predetto decreto 27 giugno 2022, che prevede in particolare: - al comma 1 che, entro 90 giorni dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di autorizzazione degli aiuti di Stato e fermi restando i termini necessari per l’attivazione delle eventuali risorse integrative previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 2 ove applicabili, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico procede ad aprire i termini per la presentazione delle istanze, indicando la relativa data nei provvedimenti direttoriali di attuazione adottati entro il predetto termine; - al comma 8 che i medesimi provvedimenti attuativi riportano per ciascun intervento agevolativo oggetto del decreto 27 giugno 2022 la modulistica, le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, le disposizioni per il trattamento dei dati personali e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi, ed effettuano il riparto delle risorse di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 27 giugno 2022 nei limiti dei fabbisogni emergenti dalle decisioni di autorizzazione, tenuto conto delle risultanze relative all’avanzamento degli interventi e dei vincoli previsti nell’ambito del PNRR per il soddisfacimento del principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale;
VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTA, in particolare, la Misura M4C2-I2.1 del PNRR inerente all’Investimento 2.1 del PNRR, dal titolo “Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI, Important Project of Common European Interest)”, previsto nell’ambito della Missione 4 “Istruzione, formazione, ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, che prevede l’integrazione del Fondo IPCEI, di cui all’art. 1 comma 232, della legge di bilancio 2020, con risorse aggiuntive destinate ai nuovi progetti autorizzati secondo le indicazioni contenute nell’allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; VISTA, altresì, la milestone M4C2-12 dell’Investimento 2.1 e le ulteriori disposizioni definite dal medesimo allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea – ECOFIN del 13 luglio 2021, il quale stabilisce, in particolare, che “L'elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI è finalizzato entro il 30.6.2023”, la cui descrizione prevede che “L'elenco dei soggetti ammessi a partecipare ai progetti IPCEI, a seguito delle verifiche e delle valutazioni dei progetti presentati, è conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale”;
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
VISTO, in particolare, l’articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, con il quale è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
VISTO il Regolamento UE 2020/852 (regolamento Tassonomia) relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tra cui, in particolare, l’articolo 17 recante il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) agli obiettivi ambientali di cui al medesimo Regolamento;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 che all’articolo 5 stabilisce che tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi al principio del DNSH e ai sei obiettivi ambientali di cui all’art. 9 regolamento Tassonomia, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale a non arrecare un danno significativo a nessun obiettivo ambientale;
VISTA la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
VISTO il regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (regolamento InvestEU), recante all’Allegato V, punto B, le attività che sono escluse dal Fondo InvestEU;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) di cui agli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, che stabiliscono rispettivamente i coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, agli obiettivi ambientali ed il coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
VISTO, in particolare, il contributo previsto nel CID per la Misura M4C2-I2.1 del 40 per cento al climate tag (campo di intervento 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici), e del 60 per cento al digital tag (campo di intervento 021quarter - Investimenti in tecnologie avanzate quali: capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico/capacità di comunicazione quantistica compresa la crittografia quantistica; progettazione, produzione e integrazione dei sistemi di microelettronica; la prossima generazione di dati, cloud e capacità europee all'avanguardia in infrastrutture, piattaforme e servizi; realtà virtuale e aumentata, Deeptech e altre tecnologie digitali avanzate. Investimenti volti a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento digitale); VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTI, in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea»;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ed in particolare l’art. 10, comma 4, che stabilisce che, laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell’attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
VISTO, in particolare, l’articolo 53 del predetto regolamento (UE) n. 2021/1060 che, al paragrafo 1, lettera e), stabilisce che le sovvenzioni possono assumersi come combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un’operazione o per fasi successive di un’operazione, e che al paragrafo 3, lettera c), prevede la possibilità di ricorso ai costi unitari, alle somme forfettarie e ai tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni per stabilire l’importo delle sovvenzioni; VISTO il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 170/1 del 12 maggio 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013, e in particolare, l’articolo 35 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili;
TENUTO CONTO che, in attuazione dell’articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, la predetta modalità di calcolo mediante tasso forfettario prevista dall’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/695 per il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa risulta applicabile ai fini della determinazione dei costi indiretti nell’ambito delle operazioni a valere sui bandi per ricerca e sviluppo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo 1 del predetto decreto del 23 dicembre 2021, secondo quanto previsto dalle richiamate disposizioni dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 2021/1060 e nel rispetto del parimenti richiamato paragrafo 1 dell’articolo 7 del regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
VISTO, in particolare l’articolo 2, comma 2, del predetto decreto 11 ottobre 2021, che prevede che l’anticipazione, finalizzata a consentire l’avvio delle attività di realizzazione degli interventi PNRR, viene erogata, di norma, fino ad un massimo del 10 per cento dell’importo assegnato;
VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
VISTA la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
VISTA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
VISTA la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - RGS, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;
VISTA la circolare del 4 luglio 2022, n. 28 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”; VISTA la circolare del 26 luglio 2022, n. 29 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;
VISTA la circolare RGS-MEF 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”; VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTO in particolare l’art 3, comma 1, lettera g-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell’invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”; VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”, e in particolare l’articolo 7 relativo alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.260 del 30 ottobre 2021, che reca il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2021 che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del 28 gennaio 2022, con il quale il dott. Giuseppe Bronzino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) del Ministero;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ed in particolare l’articolo 2 che al comma 1 prevede che il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy, e al comma 4 che le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico», e l’articolo 4 che al comma 1 prevede che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e al comma 3 che le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica»;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTA la decisione della Commissione europea C(2022) 6847 final del 21 settembre 2022, di autorizzazione della proposta di aiuti presentata congiuntamente da tredici Stati membri – Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svezia – per il sostegno all’importante progetto di interesse comune europeo sulla catena del valore della tecnologia dell'idrogeno, comprensiva del predetto aiuto n. SA.64645 inerente alla predetta misura dell’Italia notificata in data 25 agosto 2022;
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere all’adozione del provvedimento di attuazione dell’intervento del Fondo IPCEI attivato dal decreto 27 giugno 2022 a sostegno della realizzazione del c.d. IPCEI H2 Industry, nel seguito IPCEI Idrogeno 2, notificato con n. SA.64645 ed autorizzato agli aiuti di Stato con la citata decisione della Commissione europea C(2022) 6847 final del 21 settembre 2022, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 4, comma 8, del decreto 27 giugno 2022;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto interministeriale 21 aprile 2021, le proposte di aiuto a sostegno della realizzazione di un progetto per le quali si è provveduto alla notifica preventiva alla Commissione europea possono essere oggetto di decreti di attivazione che, sulla base delle risorse disponibili, permettano di agevolare le iniziative entro il massimale di aiuto approvato, nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione;
TENUTO CONTO che il citato decreto interministeriale 21 aprile 2021 non prevede l’applicazione al Fondo IPCEI dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazione dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che dispone che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzate alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, siano disposti anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente, e che il parimenti richiamato decreto 27 giugno 2022, disponendo l’attivazione degli interventi del Fondo IPCEI ai sensi dell’articolo 1, comma 232, della legge n. 160/2019 nel rispetto del decreto interministeriale 21 aprile 2021 e delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, non prevede l’applicazione agli stessi interventi agevolativi delle previsioni dell’articolo 2, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, relative all’allocazione, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, alle regioni del Mezzogiorno salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;
TENUTO CONTO che, ai sensi delle richiamate disposizioni finanziarie concernenti l’attuazione del PNRR, le risorse dello stesso sono erogabili in anticipazione nel limite del 10 per cento degli interventi finanziati;
DECRETA: Articolo 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) Amministrazione centrale titolare d’intervento: il Ministero dello sviluppo economico, responsabile per l'attuazione dell’investimento (Misura) del PNRR M4C2-I2.1; b) Comunicazione IPCEI: la Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021, recante i “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo”, che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione è chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa; c) Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli; d) CUP: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici; e) Decisione di autorizzazione: la decisione della Commissione europea C(2022) 6847 final del 21 settembre 2022, di autorizzazione della proposta di aiuti presentata congiuntamente da Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svezia, comprensiva degli aiuti SA.64645 per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 2, ed eventuali successive decisioni della Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell’ambito dell’IPCEI medesimo; f) Decreto interministeriale: il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, di cui all’articolo 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli IPCEI; g) Decreto ministeriale: il decreto 27 giugno 2022 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, che recepisce e attiva il Fondo IPCEI per il sostegno alla realizzazione, tra l’altro, dell’IPCEI Idrogeno 2; h) Deficit di finanziamento (o “funding gap”): differenza, secondo la definizione di cui al punto 33 della Comunicazione IPCEI, tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente sulla base di un appropriato fattore di attualizzazione, che riflette il tasso di rendimento necessario affinché il beneficiario realizzi il progetto, in particolare in considerazione dei rischi connessi; i) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli IPCEI; j) Frode sospetta: irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l’esistenza di una frode ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea; k) Frode: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; l) Gazzetta ufficiale: la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; m) IPCEI: importante progetto di interesse comune europeo di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea n) IPCEI Idrogeno 2: l’IPCEI integrato nel settore dell’industria nell’ambito della catena del valore dell’idrogeno, anche denominato “IPCEI Hy2Use” o “IPCEI H2 Industry” come richiamato dal decreto ministeriale, notificato dall’Italia con SA.64645 ed approvato dalla Decisione di autorizzazione, che si compone del documento comune (“Chapeau”), degli allegati tecnici comuni e dei project portfolio dei singoli partecipanti relativi alle tecnologie di produzione dell’idrogeno, alle tecnologie per le celle a combustibile, alle tecnologie di stoccaggio, trasporto, e distribuzione e alle tecnologie per l’utilizzo finale in cui si articola l’iniziativa; o) Milestone: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.); p) Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy, operante in qualità di Soggetto attuatore relativamente all’implementazione degli interventi agevolativi di cui al presente provvedimento; q) OLAF: Ufficio europeo per la lotta antifrode; r) Organi di governo: le competenti strutture della “governance” dell’IPCEI, individuate nella Decisione di autorizzazione; s) PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; t) Principio “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali (anche solo DNSH): Principio definito all’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;Project portfolio: il progetto individuale dell’impresa e/o dell’organismo di ricerca partecipante ad un IPCEI, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalità di esecuzione da parte del soggetto, comprensivo del piano finanziario del progetto secondo il prospetto recante il deficit di finanziamento autorizzato. In caso di progetto integrato, i project portfolio rispondono ai requisiti previsti dalla Comunicazione IPCEI; u) Servizio centrale per il PNRR: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l’attuazione del Piano ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241; v) Soggetto attuatore: soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR che ai fini del presente decreto corrisponde alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, essendo la modalità attuativa della Misura del PNRR a titolarità; w) Soggetto beneficiario: soggetto rientrante tra i destinatari selezionati per beneficiare delle agevolazioni del Fondo IPCEI per la realizzazione delle attività dell’IPCEI Idrogeno 2, nel rispetto dei requisiti e condizioni stabiliti dal decreto interministeriale e dal decreto ministeriale; x) Target: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato. Articolo 2 (Ambito di applicazione e risorse disponibili) 1. Il presente decreto definisce il riparto delle risorse, i termini e le modalità di attuazione dell’intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 2, a valere sulle risorse e nel rispetto delle procedure, condizioni e disposizioni previste dal decreto ministeriale. 2. Per la misura agevolativa del Fondo IPCEI di cui al comma 1, in attuazione dell’articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale, sono destinati euro 350.000.000,00 (trecentocinquantamilioni,00) a valere sulle risorse dell’intervento del PNRR M4C2-I2.1 – Missione 4 “Istruzione, formazione, ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 2.1 “Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)”, rese disponibili dall’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale. 3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 saranno incrementate sulla base delle disponibilità integrative attivate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale, ai fini della concessione delle agevolazioni ai sensi del presente provvedimento. Articolo 3 (Soggetti, interventi e spese ammissibili) 1. Sono ammissibili alla misura agevolativa i seguenti soggetti beneficiari: a) imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale che sono state ammesse al sostegno delle autorità italiane nella fase di valutazione preliminare e sono individuate dalla decisione di autorizzazione quali destinatarie degli aiuti di Stato approvati per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 2; b) organismi di ricerca, rientranti nella definizione prevista dalla disciplina europea degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, partecipanti alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 2 e selezionati dal Ministero nella fase di valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale, ove presenti. 2. Le iniziative sono ammissibili nel rispetto delle condizioni, dei criteri e delle modalità previste dal decreto ministeriale. Possono concorrere alle attività agevolabili i soggetti individuati nei project portfolio per la realizzazione dell’iniziativa nell’ambito delle attività autorizzate. 3. Le agevolazioni sono concedibili per la realizzazione delle attività ammesse nell’ambito dell’IPCEI Idrogeno 2 conformemente ai contenuti della decisione di autorizzazione, nel rispetto dei limiti, dei requisiti e delle condizioni applicabili di ammissibilità delle attività e delle spese progettuali stabiliti dal decreto ministeriale e dal decreto interministeriale. È garantito il rispetto del contributo per il digitale e per il clima previsto per il finanziamento del PNRR; i progetti assicurano il “contributo sostanziale” alla mitigazione del cambiamento climatico secondo quanto previsto dalla misura di riferimento nel CID e nel rispetto della metodologia di calcolo prevista dall’Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. 4. Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese e i costi approvati nell’ambito dei project portfolio, rientranti nelle categorie di cui all’allegato “Costi ammissibili” alla Comunicazione IPCEI e determinati secondo i criteri riportati nel disciplinare di cui all’allegato n. 10 al presente decreto. Nei casi consentiti dal predetto allegato, le spese e i costi ammissibili possono essere determinati ricorrendo alle opzioni semplificate di costo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale, nel rispetto dei piani finanziari di progetto autorizzati nell’ambito dell’IPCEI Idrogeno 2. 5. I progetti devono essere avviati e attuati in conformità al project portfolio autorizzato, e rispettare i termini di realizzazione e completamento previsti dalla decisione di autorizzazione e per il finanziamento delle attività agevolate con le risorse del PNRR. 6. Le variazioni progettuali sono consentite nei limiti previsti dall’articolo 7 del decreto ministeriale. Non sono ammesse eventuali variazioni della tempistica di realizzazione dell’intervento ammesso al finanziamento, tali da comportare il mancato rispetto dei vincoli temporali e di conseguimento dei target PNRR associati. Non sono altresì ammesse eventuali variazioni che comportino il mancato rispetto dei principi e gli obblighi specifici del PNRR. 7. Il soggetto beneficiario è tenuto a riferire in merito all’attuazione dell’intervento al termine delle attività e deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate e dei ricavi generati dall’iniziativa. Il soggetto beneficiario dovrà dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, riportando il CUP associato al progetto finanziato sui documenti amministrativi e contabili dell’operazione. Inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attività di prima applicazione industriale (FDI), e devono essere comprovati i ricavi generati alle attività agevolate attraverso idonee forme di riconducibilità alle stesse. 8. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. Le spese e i costi sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione delle categorie di spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo semplificate. Articolo 4 (Termini e modalità di presentazione delle istanze) 1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, devono presentare apposita istanza al Ministero. L’istanza di accesso alle agevolazioni per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 2 deve essere presentata a partire dal 22 dicembre 2022 e non oltre il 23 febbraio 2023, con le modalità indicate sulla pagina del sito del Ministero dedicata all’IPCEI Idrogeno 2. 2. L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, deve essere redatta secondo il facsimile di schema cui all’allegato n. 1 e corredata della seguente documentazione: a) project portfolio approvato, comprensivo del piano finanziario recante il deficit di finanziamento autorizzato; b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 2; c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione; e) dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico del legale rappresentante (e procuratore speciale ove presente) e del titolare effettivo, redatte secondo il modello di cui all’allegato n. 11. 3. La mancata presentazione dell’istanza nei termini indicati dal comma 1 comporta la decadenza dalle agevolazioni del Fondo IPCEI per il soggetto beneficiario nell’ambito dell’IPCEI Idrogeno 2. 4. Il soggetto che presenta domanda assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, art.1, commi 591 e 592 per le istanze presentate per via telematica. L’annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell’articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell’apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli. Articolo 5 (Valutazione della domanda e concessione delle agevolazioni) 1. Le agevolazioni sono concesse a seguito del positivo completamento dell’istruttoria e delle verifiche di ammissibilità previste dall’articolo 4 del decreto ministeriale, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 3 dello stesso. 2. Per la concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse del PNRR di cui all’articolo 2, comma 2, il Ministero individua le iniziative coerenti con i vincoli realizzativi, di risultato e di finanziamento previsti per la misura di cui al comma a), e destina le risorse di cui alla lettera b) alle iniziative selezionate dal Ministero della transizione ecologica sulla base dei provvedimenti richiamati in premessa. 3. Le istanze di accesso che risultino ammissibili sono accolte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il finanziamento integrale delle iniziative agevolabili, il Ministero procede al riparto delle disponibilità nel rispetto delle condizioni di finanziamento e degli obiettivi previsti in ragione delle fonti utilizzate, adottando un criterio di proporzionalità nella determinazione degli importi di agevolazione spettanti a ciascuna istanza risultata eleggibile. 4. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto interministeriale, in forma di contributo alla spesa, a positivo completamento delle procedure individuate dall’articolo 4 del decreto ministeriale. Alle agevolazioni costituenti aiuti di Stato si applicano tutte le condizioni e limiti stabiliti previsti nella decisione di autorizzazione, ivi compresa la clausola di recupero stabilita all’allegato I della stessa ove applicabile. 5. È fatta salva la possibilità di integrare gli importi destinati alla concessione delle agevolazioni in conseguenza delle disponibilità emergenti dalle ulteriori attivazioni previste dall’articolo 2, comma 3, anche a seguito dell’emanazione dei provvedimenti di concessione di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale. Articolo 6 (Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese) 1. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari trasmettono apposita istanza al Ministero, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 6 del decreto ministeriale. Le richieste di erogazione devono essere predisposte dal soggetto beneficiario secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 3 ed essere trasmesse nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto di concessione, con le modalità indicate sulla pagina del sito del Ministero dedicata all’IPCEI Idrogeno 2. 2. Ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: a) scheda di rendicontazione dei costi redatta secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 6; b) relazione tecnica di consuntivo, elaborata secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 4, da cui risultino lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, la valutazione di congruità e pertinenza dei costi sostenuti, il dettaglio delle attività svolte e dei relativi costi con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto; c) dichiarazione che i costi esposti nell’allegato di cui alla precedente lettera a) sono congrui e pertinenti al progetto, regolarmente sostenuti e integralmente pagati ovvero determinati nel rispetto delle opzioni semplificate di costo ammissibili, redatta secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 7; d) schede di rendicontazione dei costi del personale, redatte secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 8; e) l’ulteriore documentazione prevista dall’allegato n. 5. 3. Le spese devono essere determinate e rendicontate conformemente ai criteri e alle modalità di cui all’allegato n. 10. 4. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale, a seguito del positivo completamento dell’istruttoria e delle verifiche di ammissibilità ivi previste, compatibilmente con la natura giuridica del soggetto beneficiario e con il regime applicabile alle agevolazioni concesse ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato. 5. Le rendicontazioni delle operazioni destinatarie delle agevolazioni concesse a valere sul PNRR sono presentate entro i termini previsti dal programma di finanziamento e sono sottoposte alle verifiche amministrative da parte del Ministero, che potranno essere svolte anche in conformità a quanto previsto dalla Linee guida per gli stati membri sulle verifiche di gestione EGESIF_14-0012_02 final, al fine di accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa oggetto del rendiconto a valere sul PNRR. 6. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, nell’ambito degli adempimenti istruttori di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 6 del decreto ministeriale, il Ministero effettua le verifiche e controlli previsti per il finanziamento del PNRR, ivi comprese le valutazioni relative alle condizionalità e requisiti applicabili, al contributo ai principi generali di tagging climatico e digitale, al rispetto del divieto di cumulo e di doppio finanziamento di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale, e al rispetto del principio DNSH in conformità agli orientamenti tecnici di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 2021/C58/01 e alle disposizioni applicative adottate in ambito nazionale. 7. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nei limiti e alle condizioni previsti dall’articolo 6, comma 9, del decreto ministeriale, per un importo non superiore al 10 per cento del totale delle agevolazioni concesse a valere sul PNRR. L’anticipazione può essere erogata esclusivamente previa richiesta del soggetto beneficiario, redatta utilizzando il facsimile di schema di cui all’allegato n. 9 e dietro presentazione: a) nel caso delle imprese, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare, redatta secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 9-bis; b) nel caso degli organismi di ricerca, di idonea garanzia, costituita dall’impegno all’accantonamento nel primo bilancio di esercizio utile di una somma di importo pari alla prima quota di contributo richiesta a titolo di acconto, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del progetto. 8. La rendicontazione a saldo dovrà essere riferita al complesso delle spese sostenute, recando la relazione di consuntivo dell’avanzamento corredata del rapporto tecnico finale redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 4-bis; dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla data di ultimazione ed essere accompagnata dalla relazione finale di progetto, dalla documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi, dalla dichiarazione del legale rappresentante di ciascun soggetto beneficiario di aderenza al principio DNSH, dalla dichiarazione del legale rappresentante di ciascun soggetto beneficiario di assenza di doppio finanziamento e dall’ulteriore documentazione richiesta dal Ministero per comprovare il rispetto dei vincoli e condizioni di finanziabilità delle iniziative e l’avanzamento degli indicatori di realizzazione di particolare interesse per il PNRR. In aggiunta a quella già prodotta negli stati di avanzamento lavori intermedi, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile l’ulteriore documentazione relativa al personale che ha svolto attività nell’ambito del progetto (libro unico del lavoro, buste paga, registro presenze aziendale, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), insieme alle evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale) e ricavi generati dall’iniziativa agevolata. Il soggetto beneficiario è tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti, e deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l’effettiva realizzazione delle attività agevolate. 9. Ulteriori specifiche circa le modalità di rendicontazione delle attività sostenute e dei risultati raggiunti, la documentazione a corredo, lo svolgimento delle verifiche attuative finalizzate alla valutazione di ammissibilità e finanziabilità delle attività progettuali e all’erogazione e conferma delle agevolazioni spettanti, anche in relazione ai contenuti di cui al comma 6, potranno essere indicate dal Ministero nelle successive fasi di attuazione del procedimento agevolativo. Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti di gestione e controllo, reportistica, monitoraggio e valutazione previsti per il finanziamento sul PNRR e quelli stabiliti ai fini del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. 10. Per il rispetto del principio DNSH, nella fase attuativa degli interventi è necessario dimostrare che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, anche in funzione della lista di esclusione e note di dettaglio di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale, fornendo le relative evidenze in sede di monitoraggio e rendicontazione degli interventi ai fini della verifica e controllo della spesa in conformità agli orientamenti tecnici di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 2021/C58/01 e alle disposizioni applicative adottate in ambito nazionale. Articolo 7 (Obblighi dei soggetti beneficiari) 1. I soggetti beneficiari sono tenuti a: a) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi, comunicando al Ministero, con una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la data di avvio entro 30 giorni dalla stessa o comunque in allegato all’istanza di concessione laddove il progetto sia stato avviato antecedentemente. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale, a seconda di quale condizione si verifichi prima; b) concludere l’attività progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal project portfolio approvato, rispettare le tempistiche di realizzazione previste nel caso di finanziamento a valere sul PNRR, e sottoporre al Ministero le eventuali variazioni ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale; c) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto per il finanziamento del PNRR dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; d) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto agevolato per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse pubbliche concesse; e) rilevare separatamente i costi sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) da quelli sostenuti per attività di prima applicazione industriale (FDI), e comprovare i ricavi generati dalle attività agevolate attraverso idonee forme di riconducibilità alle stesse; f) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241; g) assicurare il rispetto della legislazione e delle disposizioni nazionali applicabili per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni pubbliche concesse; h) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute – o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – nei tempi e nei modi previsti dal decreto ministeriale, dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative; i) presentare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, nel rispetto delle tempistiche stabilite, delle procedure e delle richieste del Ministero; j) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all’Amministrazione centrale titolare d’intervento; k) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ove applicabili; l) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, e in particolare: i. mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’Unione europea con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”; ii. mostrare l’emblema dell’Unione europea, quando esso viene mostrato in associazione con un altro logo, almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’Unione europea; m) provvedere alle richieste di informazioni, documentazione e dati del Ministero per il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente; n) corrispondere alle richieste del Ministero e adottare il sistema utilizzato dallo stesso per la raccolta, registrazione e archiviazione in formato elettronico dei dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione centrale titolare di intervento e degli obblighi di implementazione del sistema informatico unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS);assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046); o) rispettare l’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti al progetto ammesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e il codice identificativo di gara (CIG) ove pertinente; p) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali rispetti il principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852; q) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e obblighi specifici del PNRR, ove applicabili, del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; r) adempiere, ove ne ricorrano le condizioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall’articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza; s) garantire una tempestiva diretta informazione al Ministero e agli organi preposti sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati; t) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero; u) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi; v) rispondere direttamente della realizzazione del progetto agevolato nonché dell’adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti dal medesimo anche per le attività svolte da soggetti terzi; w) assicurare la conformità alla pertinente normativa ambientale dell’Unione europea e nazionale; x) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento; y) garantire il rispetto delle condizioni e dei contenuti stabiliti dalla decisione di autorizzazione; z) assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato e, con particolare riguardo agli organismi di ricerca, le condizioni previste dalla Disciplina per ricerca, sviluppo e innovazione richiamata in premessa per l’agevolazione degli stessi al di fuori del campo di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato. 2. Il decreto di concessione delle agevolazioni recepisce gli obblighi previsti per i soggetti beneficiari nell’ambito degli elementi di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale, e indica le cause di revoca e gli ulteriori vincoli realizzativi e condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Articolo 8 (Trattamento dei dati personali) 1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione delle istanze e dei relativi allegati a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata all’intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno dell’IPCEI Idrogeno 2. Articolo 9 (Disposizioni finali) 1. In allegato n. 12 sono riportati gli oneri informativi a carico dei soggetti beneficiari derivanti dal presente provvedimento. 2. Il Soggetto attuatore garantisce: a) il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente; b) la raccolta, registrazione e archiviazione in formato elettronico dei dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione centrale titolare di intervento e degli obblighi di implementazione del sistema informatico unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS); c) il rispetto dell’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali associati agli Investimenti del PNRR interessati e fornire, su richiesta dell’Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti; d) la tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l’Amministrazione centrale titolare d’intervento, sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241; e) in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall’Amministrazione centrale titolare d’intervento; f) l’adempimento degli adempimenti sulla trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e quelli ulteriori in materia di trasparenza e comunicazione richiesti dalla normativa europea e nazionale applicabile. 3. Ai sensi dell’articolo 18-ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa di cui al presente provvedimento. 4. Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, risoluzione, interpretazione e/o esecuzione del presente atto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

I dodici allegati sono consultabili qui.

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