Fondo Kyoto scuole: slittano i termini per le domande

La nuova scadenza è stata fissata per le ore 17,00 del 30 giugno 2018 dal D.M. 27 giugno 2017

Prorogati i termini per la presentazione delle domande al cosiddetto "fondo Kyoto scuole" che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione di interventi di efficienza e risparmio energetico per edifici scolastici.

La nuova scadenza riportata dal decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 giugno 2017 (in Gazzetta ufficiale del 17 luglio 2017, n. 165) è stata fissata per le ore 17,00 del 30 giugno 2018.

Di seguito il testo del D.M. 27 giugno 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
27 giugno 2017 

Proroga dei termini per l'accesso al Fondo Kyoto Scuole. (17A04892)

        
            in Gazzetta ufficiale del 17 luglio 2017, n. 165


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista la legge 8 luglio  1986  n.  349,  recante  «Istituzione  del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

  Visto il Testo unico bancario approvato con il decreto  legislativo

1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per

l'edilizia  scolastica»,  con  particolare  riferimento  all'art.   3

«Competenze  degli  enti  locali»  e  all'art.  8  «Trasferimento  ed

utilizzazione degli immobili»;

  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di

intermediazione finanziaria approvato con il decreto legislativo  del

24 febbraio 1998, n. 58, s.m.i.;

  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508  e  s.m.i.,  Riforma  delle

Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,

dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori

per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli

Istituti musicali pareggiati;

  Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la

revisione delle linee guida per le politiche e  misure  nazionali  di

riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano  di

azione nazionale per la riduzione dei livelli di  emissione  dei  gas

serra e l'aumento del loro assorbimento,  successivamente  modificata

con deliberazione n. 135 dell'11  dicembre  2007  ed  aggiornata  con

delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;

  Vista la direttiva 2002/91 CE  relativa  al  rendimento  energetico

degli edifici;

  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di  recepimento

della direttiva 2002/91/CE relativa al  rendimento  energetico  degli

edifici;

  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e  dal

regolamento di esecuzione adottato  con  il  decreto  del  Presidente

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che  all'art.  1,

comma  1110,  ha  istituito  un  apposito  Fondo  rotativo   per   il

finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del  Protocollo

di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui  cambiamenti

climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre  1997,  reso  esecutivo  dalla

legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del

19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  68  del  22

marzo 2003, e successivi aggiornamenti;

  Visto che l'art. 1, comma 1115, della legge 27  dicembre  2006,  n.

296 ha istituito il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi  e  prestiti

S.p.A., di seguito CDP S.p.A., ed ha previsto la stipula di  apposita

convenzione  tra  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare e la CDP S.p.A. per definire  le  modalita'  di

gestione e la facolta' della  stessa  CDP  S.p.A.  di  avvalersi  per

l'istruttoria, l'erogazione  e  per  tutti  gli  atti  connessi  alla

gestione dei  finanziamenti  concessi  di  uno  o  piu'  istituti  di

credito, scelti sulla base di gare pubbliche in  modo  da  assicurare

una omogenea e diffusa copertura territoriale;

  Vista   la   direttiva   2009/28/CE   sulla   promozione   dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili, recepita con decreto legislativo 3

marzo 2011, n. 28;

  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17

novembre 2009 che, ai sensi dell'art. 1, comma 1111, della  legge  n.

296 del 2006, ha definito il  tasso  di  interesse  da  applicare  ai

finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto;

  Vista la direttiva 2010/31/UE sulla  prestazione  energetica  degli

edifici che abroga con effetto dal  1°  febbraio  2012  la  direttiva

2002/91/CE;

  Visto il decreto-legge del 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con

modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni

urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare  l'art.

33 relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare;

  Vista la Convenzione per le attivita' di gestione del  Fondo  Kyoto

di cui all'art. 1 comma 1115 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296

sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e  del  mare  e  CDP  S.p.A.,  registrata

presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 - Foglio

108;

  Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre  2012  sull'efficienza

energetica recepita con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

  Visto  il  decreto  interministeriale  28  dicembre  2012   recante

«Incentivazione  della  produzione  di  energia  termica   da   fonti

rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza  energetica  di   piccole

dimensioni» (cosiddetto «Conto Termico»), successivamente  aggiornato

dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016;

  Visto il decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, che  recepisce  la

direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica  degli  edifici  ed

integra e modifica il decreto legislativo n. 192 del 2005;

  Visto il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante:

«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e

l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e

universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per

la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa

europea» e in particolare l'art. 9 del citato decreto-legge n. 91 del

2014,  che  dispone   «Interventi   urgenti   per   l'efficientamento

energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici» a valere

sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110 della citata legge n. 296 del

2006 nel limite di euro 350.000.000,00, rinviando ad apposito decreto

interministeriale la definizione dei criteri  e  delle  modalita'  di

concessione, di erogazione  e  rimborso  dei  finanziamenti  a  tasso

agevolato nonche' alle caratteristiche di strutturazione dei fondi di

investimento immobiliare e dei progetti  di  investimenti  da  questi

presentati;

  Visto che ai sensi dell'art. 9, comma 3, del  citato  decreto-legge

n. 91 del 2014, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a

valere sulle risorse del Fondo Kyoto di cui al decreto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 e' ridotto del  50

per cento;

  Visto il  decreto  legislativo  del  4  luglio  2014,  n.  102  che

recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10

luglio 2014, n.  142,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

dell'organismo indipendente di valutazione della performance e  degli

uffici di diretta collaborazione»;

  Visto l'addendum alla convenzione per le attivita' di gestione  del

fondo Kyoto di cui all'art. 1 comma  1115  della  legge  27  dicembre

2006, n. 296, sottoscritto tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare e CDP  S.p.A.  il  10  aprile  2014,

registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre  2014,  Reg.

n. 1 - Foglio 3429;

  Visto il decreto interministeriale del  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare e del Ministero  dell'economia

e   delle   finanze,   di   concerto   con   il    Ministero    dello

sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, del 14 aprile 2015, n. 66, attuativo dell'art.  9  del

decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91  convertito  con  modificazioni

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare l'art. 2,  comma

6 del decreto interministeriale  n.  66  del  2015,  che  prevede  la

possibilita' di  riprogrammare  per  i  medesimi  fini  le  eventuali

risorse non assegnate;

  Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145  del

25 giugno 2015 per l'apertura dello sportello  per  la  presentazione

delle domande per la concessione di finanziamenti a  tasso  agevolato

finalizzati alla realizzazione degli interventi  di  cui  al  decreto

interministeriale n. 66 del 2015, entro il termine del  22  settembre

2015;

  Visto il secondo addendum  alla  citata  Convenzione,  sottoscritto

digitalmente tra il  Ministero  dell'ambiente  e  CDP  e  firmato  in

originale rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e  8  ottobre  2015,

con il quale le Parti intendono definire  le  modalita'  di  gestione

delle  fasi  successive  all'ammissione  ai  finanziamenti  agevolati

(stipula  del  contratto,  erogazioni,  operazioni  di  rimborso  del

prestito, ecc.), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto  3,  registrato

presso la Corte dei conti in data 6 novembre 2015, reg. n. 1 - foglio

3365, contenente la documentazione  necessaria  per  la  stipula  dei

contratti di finanziamento;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40, con il quale  sono

state riprogrammate per i medesimi fini le risorse residue di cui  al

decreto  interministeriale   n.   66   del   2015,   pari   ad   euro

247.093.955,15;

  Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  93  del

21 aprile 2016 che ha fissato al 18 ottobre 2016 il  termine  per  la

presentazione delle domande per la concessione  dei  finanziamenti  a

tasso agevolato finalizzati alla realizzazione  degli  interventi  di

cui al citato decreto ministeriale n. 40 del 2016;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare del 14 ottobre 2016, n. 282, con  il  quale  e'

stata disposta la proroga del citato termine del 18 ottobre  2016  al

30 giugno 2017;

  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 che all'art. 1, comma  485,

assegna spazi finanziari agli enti locali, per il triennio 2017-2019,

nel limite complessivo di 700 milioni  di  euro  annui,  di  cui  300

milioni di euro annui destinati in modo specifico  ad  interventi  di

edilizia scolastica;

  Considerato che la presentazione delle  istanze  per  l'accesso  ai

citati finanziamenti agevolati da parte degli enti locali puo' essere

favorita dall'assegnazione degli spazi finanziari di  cui  al  citato

comma 485, dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016, e che i  termini

per l'attribuzione di tali spazi per  l'anno  2018  sono  attualmente

previsti per il 5 febbraio 2018;

  Considerato che per accedere ai finanziamenti agevolati di  cui  al

decreto ministeriale  del  22  febbraio  2016,  n.  40,  deve  essere

allegata al modulo di domanda la  diagnosi  energetica  dell'immobile

oggetto di intervento e che molte amministrazioni hanno in  corso  di

affidamento  i  contratti  per  l'esecuzione   di   dette   diagnosi,

finanziate con le risorse  del  Fondo  Kyoto,  ai  sensi  del  citato

decreto interministeriale n. 66 del 2015;

  Viste le  note  da  parte  di  Anci  e  Legambiente,  pervenute  al

Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare

rispettivamente in data  13  e  8  giugno,  con  le  quali  e'  stata

richiesta la possibilita' di prorogare i  termini  per  l'accesso  ai

finanziamenti agevolati di cui al decreto  ministeriale  22  febbraio

2016, n. 40;

  Ritenuto  pertanto  opportuno   prorogare   il   termine   per   la

presentazione delle domande  di  accesso  ai  benefici  previsti  dal

citato decreto  ministeriale  n.  40  del  2016,  fissando  la  nuova

scadenza in coerenza con le considerazioni che precedono;

                              Decreta:
                               Art. 1
                              Premesse
  1. Le citate premesse costituiscono parte integrante e  sostanziale
del presente decreto.

                               Art. 2
                         Finalita' ed oggetto
  1. La scadenza del termine per la presentazione delle  domande  per

la concessione di finanziamenti a tasso  agevolato  finalizzati  alla

realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  22

febbraio 2016, n. 40 e' prorogata alle ore 17,00 del 30 giugno 2018.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e sul sito  web  del  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare.

Allegati

D.M. 27 giugno 2017

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