Fondo vittime dell’amianto nei porti: accesso al sostegno per il 2021 e il 2022

Le istruzioni nella circolare Inail n. 43 del 2 dicembre 2022

Fondo vittime dell'amianto nei porti: anni 2021 e 2022 e accesso autorità portuale
Con la circolare n. 43 del 2 dicembre 2022 sono fornite istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni.

In seguito al finanziamento per gli anni 2021 e 2022 del Fondo per le vittime dell'amianto, la circolare n. 43 del 2 dicembre 2022 fornisce istruzioni per la presentazione delle domande di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti.

L’accesso al Fondo è consentito anche alle Autorità di sistema portuale.
Nel precisare quali siano i destinatari del Fondo, la circolare chiarisce che gli aventi diritto devono presentare la domanda all’Inail entro e non oltre il 16 gennaio 2023.
Le domande per l’anno 2021 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020; quelle per l’anno 2022 le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021.

La circolare definisce, altresì, l’iter per il pagamento delle prestazioni, il cui importo è fissato con delibera del C.d.A. dell’Inail, da adottare entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Infine, viene precisato che le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi.
Per maggiori informazioni, consultare la circolare.

Possono accedere al Fondo vittime dell'amianto nei porti:

a) gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari, sulla base di quanto disposto e liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il diritto alla prestazione in questione può essere esercitato dagli eredi dei soggetti deceduti, così come individuati dagli articoli 536 e seguenti del codice civile;

b) le autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

(Fondo vittime dell'amianto nei porti)

Fonte Inail

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