Formazione dei datori di lavoro e regime transitorio

Uno dei profili più innovativi dell’accordo Stato-Regioni del 17 aprile è certamente la regolamentazione specifica della formazione e aggiornamento del datore di lavoro per la sicurezza. Infatti, in sede di conversione del D.L. n. 146/2021, la legge n.215/2021 è intervenuta sull’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, stabilendo che oltre ai dirigenti e i preposti anche gli stessi datori di lavoro devono ricevere «(…) un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo». Da molto tempo che chi scrive ha evidenziato, ripetutamente, l’esigenza obiettiva che anche il datore di lavoro, in quanto tale, andasse anch’esso formato al pari delle altre figure della prevenzione: come si poteva pensare, infatti, da parte sua il corretto assolvimento di una vasta gamma di obblighi, che la legge pone a suo carico, senza il possesso delle indispensabili conoscenze e competente sui vari profili gestionali della salute e della sicurezza sul lavoro all’interno dell’azienda.

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