Nell’opera di riassetto e di unificazione della previgente disciplina regolamentare, l’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è intervenuto anche sulla formazione e l’aggiornamento di Rspp e Aspp (art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008), ossia quelle figure specialistiche che costituiscono il servizio di prevenzione e protezione aziendale che, com’è noto, il datore di lavoro deve obbligatoriamente organizzare al fine di disporre di una struttura consulenziale interna, di staff, per assisterlo continuamente sia nel processo di valutazione dei rischi che nell’identificazione di idonee misure di prevenzione e protezione da mettere in campo (art. 31 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008).
Per comprendere a pieno la portata delle nuove disposizioni appare necessario, quindi, compiere alcune osservazioni preliminari sull’evoluzione della normativa in materia.
In primo luogo, è indispensabile ricordare che, rispetto a quanto prevedeva originariamente il D.Lgs. n. 626/1994, con il D.Lgs. n. 195/2003, è stato compiuto un importante passo verso la professionalizzazione e la qualificazione di questi ruoli, che ha trovato un valido supporto attraverso la disciplina regolamentare sulla formazione e l’aggiornamento contenuta negli accordi Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e dell’8 ottobre 2006; tuttavia, la riforma operata dal D.Lgs. n. 81/2008, che ha valorizzato il concetto di sicurezza organizzata, li aveva resi bisognosi di una revisione in quanto non più pienamente rispondenti alle nuove esigenze formative di queste figure.
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