Gestione del Pnrr: le procedure per l’utilizzo delle risorse

I punti fondamentali del decreto

Gestione del Pnrr.

Con il decreto 11 ottobre 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021 - il ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del Pnrr in merito alle risorse messe in campo.

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Gestione del Pnrr: i punti all'attenzione

I punti posti all'attenzione del decreto per quanto riguarda la gestione del Pnrr sono i seguenti:

  • gestione del "Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation Eu - Italia";
  • gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation Eu - Italia;
  • risorse relative agli interventi che comportano minori entrate o riguardano assunzioni di personale dei ministeri;
  • trasferimenti alle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali;
  • flusso degli accrediti Ue per l'iniziativa Next Generation Eu;
  • flusso degli accrediti UE per l'iniziativa Next Generation Eu;
  • sistema informatico di supporto alla gestione del "Fondo";
  • modalita' di rendicontazione dei conti correnti di Tesoreria centrale e delle contabilita' speciali.

Qui di seguito, il testo integrale del decreto sulla gestione del Pnrr.

Per l'Osservatorio Pnrr, clicca qui

Ministero dell'Economia e delle finanze decreto 11 ottobre 2021

Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste
nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge
30 dicembre 2020, n. 178. (21A06969)

(Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23-11-2021)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7
aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009,
n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in
materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati
membri»;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
giugno 2019, n. 103, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, con cui e' stata
definita la nuova struttura del Ministero dell'economia e delle
finanze, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, le
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1037 a 1050, concernenti
l'istituzione del Fondo di rotazione recante le risorse finanziarie
per l'attuazione dell'iniziativa della Commissione europea «Next
generation UE» e, in particolare, del Piano nazionale per la ripresa
e la resilienza - PNRR;
Visto il comma 1042 del citato art. 1 della legge n. 178/2020 che
prevede quanto segue: «con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai
commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della
gestione del Fondo di cui al comma 1037»;
Visto l'art. 15, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
ai sensi del quale «Le procedure relative alla gestione finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di
emanazione dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di
cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare,
l'art. 6 con il quale e' istituito, presso il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato
Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento
operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
Viste le istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato approvate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio
2007;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che ha reso
parere favorevole nella seduta del 22 settembre 2021;
Considerata la necessita' di procedere alla definizione delle
procedure amministrativo-contabili concernenti la gestione delle
risorse del citato Fondo di rotazione, ivi comprese le modalita'
della relativa rendicontazione ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041;

Decreta:

Art. 1

Gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next
Generation EU - Italia

1. Le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione
dell'iniziativa Next Generation EU - Italia, istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, nonche' le risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate ad
interventi del PNRR, sono versate, entro il 15 febbraio di ciascun
anno, distintamente per la parte relativa a contributi a fondo
perduto o prestiti, sui due seguenti conti correnti infruttiferi
aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato denominati,
rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo
perduto» (n. 25091) e «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di
prestito» (n. 25092), alla cui gestione provvede il Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il
PNRR. Per l'esercizio 2021, il predetto versamento viene effettuato
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le risorse affluite· in ciascun anno nei conti correnti di cui
al comma 1 sono assegnate dal Servizio centrale del PNRR agli
interventi che compongono l'iniziativa Next Generation EU ed in
particolare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per
quest'ultimo distintamente per la parte relativa ai contributi a
fondo perduto (grants) e per la parte relativa ai prestiti (loans),
sulla base del rispettivo cronoprogramma di spesa.

Art. 2

Gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione
dell'iniziativa Next Generation EU - Italia

1. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili
le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa
Next Generation EU - Italia assegnate, in particolare, a ciascun
intervento del PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 2, fino alla
concorrenza della relativa spesa totale, sulla base delle richieste
presentate dalle rispettive amministrazioni centrali titolari,
attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di
conseguimento dei relativi target e milestone in coerenza con i dati
risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili
le risorse con le seguenti modalita':
anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del
singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma
di spesa e, comunque, nel limite della disponibilita' di cassa
assegnata ai sensi dell'art. 1, comma 2. L'importo dell'anticipazione
puo' essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali,
debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento.
Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione
titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operativita'
dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche
alla fase di operativita';
una o piu' quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa
l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa
dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate
dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle
spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti
dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30
dicembre 2020, n. 178;
una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa
dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di
pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa
in opera della riforma, nonche' il raggiungimento dei relativi target
e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di
monitoraggio di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.
3. Le quote di risorse di cui al comma 1 sono trasferite o
direttamente alle amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione
dei singoli progetti su indicazione delle amministrazioni titolari e
secondo le modalita' indicate al comma 4, ovvero alle amministrazioni
titolari di interventi su apposite contabilita' speciali da aprire
presso la Tesoreria dello Stato intestate alle medesime
amministrazioni.
4. Le amministrazioni titolari di interventi, utilizzando le
funzionalita' del sistema informatico di supporto alla gestione
finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR che assicura
il costante monitoraggio e la tracciabilita' dei relativi movimenti
finanziari, dispongono i relativi pagamenti in favore dei destinatari
finali delle risorse, ovvero i trasferimenti in favore delle altre
amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli
progetti, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti
assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per le
amministrazioni statali i trasferimenti sono disposti su apposite
contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato. Per
i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti
sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

Art. 3

Trasferimenti alle regioni, Province autonome
di Trento e Bolzano e altri enti locali

1. Per i progetti del PNRR alla cui attuazione provvedono le
regioni, le province autonome e/o altri enti locali (province,
comuni, citta' metropolitane, ecc.), i trasferimenti delle risorse
effettuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto confluiscono sui
rispettivi conti di Tesoreria unica ovvero, se non intestatari di
conti di Tesoreria unica, sui rispettivi conti correnti
bancari/postali.
2. Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari, le risorse trasferite a tale titolo agli enti
territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere:
a) utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione,
senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante. Tali
accertamenti sono imputati all'esercizio di esigibilita' indicato
nella delibera di riparto o di assegnazione.
3. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici
progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali
in contabilita' finanziaria accendono appositi capitoli all'interno
del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale
al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite
relative al finanziamento specifico. Con riferimento alle risorse del
PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e
province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa
sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta
imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento
specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118.
4. Gli enti di cui al comma 1 che provvedono all'attuazione degli
interventi previsti dal PNRR per il tramite di altre amministrazioni
o enti pubblici, comprese le societa' partecipate, trasferiscono le
risorse in favore dei predetti soggetti attuatori, sui rispettivi
conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla legge 29
ottobre 1984, n. 720. Per le amministrazioni statali i trasferimenti
sono disposti su apposite contabilita' speciali da aprire presso la
Tesoreria dello Stato. Per i soggetti non intestatari di conti di
Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti
correnti bancari/postali.

Art. 4

Risorse relative agli interventi che comportano minori entrate o
riguardano assunzioni di personale dei ministeri.

1. Le risorse destinate in favore di interventi aventi natura di
crediti d'imposta o che comunque comportino minori entrate per il
bilancio dello Stato sono assegnate dal Servizio centrale per il PNRR
in favore del singolo intervento sulla base delle indicazioni fomite
dalle amministrazioni interessate e conseguentemente registrate nel
sistema contabile del Servizio centrale per il PNRR.
2. Le medesime risorse sono versate dal Servizio centrale per il
PNRR in favore della contabilita' speciale n. 1778 intestata «Agenzia
delle entrate - Fondi di bilancio», ovvero versate all'entrata del
bilancio dello Stato.
3. Le risorse destinate in favore di interventi che comportino
assunzioni di personale autorizzate a favore dei ministeri sono
iscritte su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa
dei ministeri interessati, in misura pari all'onere da sostenere nei
corrispondenti anni, mediante corrispondente utilizzo delle risorse
del Fondo NGEU che, a tal fine, vengono versate dai conti correnti di
tesoreria di cui all'art. 1 all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5

Flusso degli accrediti UE
per l'iniziativa Next Generation EU

1. Le risorse erogate dall'Unione europea in favore dell'Italia per
la realizzazione del Next Generation EU sono accreditate sul conto
corrente di tesoreria centrale n. 23211 intestato «Ministero del
tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie - Finanziamenti CEE» gestito dall'IGRUE. Le risorse
destinate al PNRR sono versate dall'IGRUE, tramite girofondo, sulla
base delle indicazioni fornite dal Servizio centrale del PNRR, sui
due conti correnti di tesoreria intestati al Ministero dell'economia
e delle finanze, di cui all'art. 1:
attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo
perduto» (n. 25091);
attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di
prestito» (n. 25092).
2. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a registrare nel
sistema contabile i singoli accrediti imputandoli al PNRR con
distinzione tra la quota di contributo a fondo perduto e la quota di
contributo a titolo di prestito, ed eventualmente ad iniziative NGEU
laddove applicabile.
3. Le risorse contabilizzate ai sensi del precedente comma 2 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 1041, della legge n. 178/2020, attraverso apposite
disposizioni di pagamento, che indicano i due capitoli di entrata
dedicati ai contributi a fondo perduto ed ai contributi a titolo di
prestito.
4. Le altre risorse europee del dispositivo NGEU, accreditate
secondo le procedure ordinarie sul conto corrente di tesoreria
centrale n. 23211, sono trasferite dall'IGRUE in favore del conto
corrente n. 25091 MEF - NGEU Italia Contributo a fondo perduto, sulla
base delle richieste inoltrate dal Servizio centrale per il PNRR, che
provvede alla loro contabilizzazione ed al relativo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, nei seguenti casi:
a) nel caso di anticipazioni nazionali di cui all'art. 1, comma
1041, della legge n. 178/2020;
b) nel caso di accrediti europei riconducibili. a rendicontazione
di spese connesse con le misure contenute nella legge di bilancio
2021 con copertura a carico dell'iniziativa ReactUE, tenuto conto
delle informazioni fornite dalle Autorita' di gestione dei programmi
dei fondi strutturali europei ovvero dalle Autorita' nazionali
capofila o di coordinamento dei medesimi fondi.

Art. 6

Sistema informatico di supporto alla gestione del Fondo

1. Il Servizio centrale per il PNRR provvede alle operazioni di
gestione delle risorse affluite sui conti correnti di tesoreria di
cui all'articolo I, comma I, attraverso apposite funzionalita' del
sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria del Fondo
Next Generation EU.
2. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, sono censiti i
singoli interventi del PNRR e Programmi che compongono l'iniziativa
Next Generation EU, con la relativa dotazione finanziaria, a cui sono
imputate le operazioni analitiche di assegnazione, a titolo di
anticipazione, pagamento intermedio e saldo effettuate dal Servizio
centrale per il PNRR, distintamente per la quota di contributi a
fondo perduto e per la quota di contributi a titolo di prestito,
nonche' i pagamenti o trasferimenti effettuati dalle amministrazioni.
3. Il sistema informativo di cui al presente articolo supporta, con
apposite funzionalita', la gestione delle risorse da parte delle
amministrazioni che, attraverso utenze specificamente profilate,
potranno effettuare le operazioni di gestione finanziaria di
rispettiva competenza.
4. I dati relativi alla gestione finanziaria a livello di ciascun
intervento sono altresi' resi disponibili nell'ambito del citato
sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, al fine di supportare il processo di
monitoraggio e rendicontazione finanziaria, nonche' l'elaborazione
delle analisi dell'unita' di Missione istituita presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi
dell'art. 1, comma 1050 della medesima legge.

Art. 7

Richiesta di pagamento alla Commissione europea

1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241,
il Servizio centrale per il PNRR presenta alla Commissione europea la
richiesta semestrale di pagamento della quota di contributo a carico
dell'Unione europea, corredata della situazione sul conseguimento dei
relativi target e milestone, nonche' dell'attestazione prevista
nell'annex III dell'Accordo di finanziamento sottoscritto con l'UE.
2. Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento di cui
al comma 1, le amministrazioni titolari dell'intervento presentano al
Servizio centrale per il PNRR un'attestazione contenente i seguenti
elementi:
a) il raggiungimento dei target e milestone per gli interventi di
competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza,
fornendo la relativa documentazione;
b) lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di
competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli
interventi cui e' stato assegnato un marcatore climatico positivo in
base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce
agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici;
c) una dichiarazione di gestione debitamente firmata;
d) una sintesi degli esiti dei controlli effettuati da parte
dell'amministrazione titolare dell'intervento, compresi i punti
deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate.
Contestualmente le amministrazioni presentano una dichiarazione
attestante il rispetto delle condizioni collegate al principio del
DNSH (Do No Significant Harm) previsto dall'all'art. 17 del sistema
di «Tassonomia per la finanza sostenibile» (regolamento UE 2020/852),
secondo quanto dichiarato dalle stesse nelle schede di valutazione
trasmesse alla Commissione europea come parte integrante del PNRR.
Le amministrazioni adottano ogni iniziativa necessaria per
assicurare· il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da
consentire la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione
europea secondo il calendario indicativo stabilito nell'Accordo
operativo.
Nel caso di ritardi riscontrati nel corso dell'attuazione, le
amministrazioni titolari degli interventi comunicano tempestivamente
al Servizio centrale per il PNRR i dati relativi a:
gli scostamenti temporali/o quantitativi;
le conseguenze degli scostamenti individuati;
l'individuazione delle cause degli scostamenti;
le azioni correttive adottate.

Art. 8

Irregolarita' e recuperi

1. Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del PNRR
provvedono ad adottare ogni iniziativa finalizzata a prevenire,
sanzionare e rimuovere eventuali frodi, irregolarita', conflitti di
interesse, assicurando il corretto utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate ed il conseguimento dei relativi target e milestone
intermedi e finali, necessari a garantire il corrispondente rimborso
delle spese da parte della Commissione europea, anche ai sensi
dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del PNRR
provvedono a rimuovere/correggere eventuali irregolarita' e/o non
conformita' rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento,
ovvero in esito ad audit, suscettibili di compromettere il
raggiungimento degli obiettivi target e milestone intermedi e/o
finali ed il rimborso delle spese da parte della Commissione europea.
3. Nel caso di persistenza della situazione di non regolarita'
nonche' del mancato conseguimento dei target e milestone con impatto
diretto sul rimborso delle spese da parte della Commissione europea,
l'amministrazione titolare dell'intervento, su richiesta del Servizio
centrale del PNRR, provvede a restituire gli importi eventualmente
percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei
confronti dei soggetti attuatori.
4. Se le risorse non possono essere recuperate nonostante
l'amministrazione titolare dell'intervento abbia attivato tutte le
iniziative necessarie, l'importo in questione puo' essere addebitato
all'Amministrazione mediante compensazione con altre risorse dovute,
prioritariamente: per interventi del PNRR, per altri programmi
europei.
5. Le risorse oggetto di recupero e restituzione ai sensi dei commi
precedenti sono riassegnate nella disponibilita' finanziaria
dell'iniziativa Next Generation EU per essere riprogrammate a favore
di altri interventi secondo le specifiche procedure di
riprogrammazione previste per gli strumenti inclusi nell'iniziativa
Next Generation EU.
6. Il responsabile dell'esecuzione del PNRR presso ciascuna
amministrazione monitora la situazione delle irregolarita', dei
recuperi e delle restituzioni ed assume le relative determinazioni,
dandone apposita comunicazione al Servizio centrale per il PNRR per
gli adempimenti di competenza.
7. Per quanto attiene ai programmi a gestione concorrente inclusi
nell'iniziativa Next Generation si applica per la disciplina delle
irregolarita' e recuperi la normativa UE pertinente e l'ulteriore
regolamentazione nazionale e regionale integrativa inclusa nei
sistemi di gestione e controllo adottati per i rispettivi programmi.

Art. 9

Controlli di regolarita' amministrativo contabile

1. Agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next
Generation EU a titolarita' delle amministrazioni centrali si applica
l'art. 5, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 30 giugno
2011. n. 123, in base al quale sono soggetti a controllo preventivo i
contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri
provvedimenti riguardanti interventi a titolarita' delle
amministrazioni centrali, cofinanziati in tutto o in parte con
risorse dell'Unione. europea. Ai predetti interventi si applicano,
altresi', gli articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123.
2. Agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next
Generation EU a titolarita' o attuazione di altre amministrazioni
dello Stato, organi di rilevanza costituzionale, regioni, Province
autonome di Trento e Bolzano, comuni, province, citta' metropolitane
o altri organismi pubblici si applicano i controlli amministrativo
contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 10

Modalita' di rendicontazione dei conti correnti
di Tesoreria centrale e delle contabilita' speciali

1. I conti correnti di tesoreria di cui all'art. 1 del presente
decreto hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori
bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.
2. Per ciascuno dei predetti conti correnti di tesoreria il
Servizio centrale per il PNRR provvede a predisporre il relativo
rendiconto ed all'invio alla Corte dei conti ed all'Ufficio centrale
di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il rendiconto e' predisposto utilizzando le funzionalita' del
sistema informatico del Dipartimento della RGS - Servizio centrale
per il PNRR.
4. Nel caso di gestione delle risorse attraverso apposite
contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato, alla
relativa rendicontazione provvedono le singole amministrazioni
intestatarie delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente. Alle rendicontazioni predisposte dalle amministrazioni,
organismi e organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e
contabile si applicano i controlli amministrativo-contabili previsti
dai rispettivi ordinamenti.
5. Alle contabilita' speciali intestate alle Presidenza del
Consiglio dei ministri per la gestione delle risorse rese disponibili
ai sensi dell'art. 2 del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana

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