Gestione illecita di rifiuti: convertito in legge il D.L. n. 116/2025 per effetto della pubblicazione della legge 3 ottobre 2025, n. 147 (Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2025, n. 233).
Per effetto, sono stati aggiunti:
- l'art. 1-bis che modifica il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 in materia di Raee. Tra le tante, si segnalano le disposizioni su:
- ritiro dell'apparecchiatura usata da parte dei distributori;
- mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal centro di coordinamento dei luoghi ove avviene il deposito preliminare;
- l'art. 2-bis «Misure urgenti in materia di pene accessorie», relative alle interdizioni per lepersone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale.
Di seguito il testo del D.L. n. 116/2025 coordinato con la legge di conversione; a breve commenti su Ambiente&Sicurezza e sulla Banca Dati degli articoli.
Testo del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116
Testo del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2025), coordinato con la
legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per
il contrasto alle attivita' illecite in materia di rifiuti, per la
bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione
del Dipartimento per il Sud, nonche' in materia di assistenza alla
popolazione colpita da eventi calamitosi.». (25A05414)
(Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2025, n. 233)
Vigente al: 7-10-2025
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 212, dopo il comma 19-bis e' aggiunto il
seguente:
«19-ter. Ferme restando le sanzioni previste per il reato di
cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose
per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta
all'Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al
Titolo VI della presente parte nell'ambito dell'attivita' di
trasporto, e' soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica
violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della
legge 24 novembre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo
99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della
cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con
divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;
b) all'articolo 255:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi
1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti
ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito
con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando
l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di
veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da
quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI,
Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle
acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui
all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a
due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.
1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione
delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o
deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta
presenti lungo le strade e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se
la violazione e' commessa facendo uso di veicoli a motore, si
applica, altresi', la sanzione amministrativa accessoria del fermo
del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
3) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1,
lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli
articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80
euro a 320 euro.»;
4) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e
1-bis puo' avvenire senza contestazione immediata attraverso le
immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o
all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata
commessa la violazione di cui al comma 1-bis e' competente
all'applicazione della correlata sanzione amministrativa
pecuniaria.»;
5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Abbandono di
rifiuti non pericolosi»;
c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:
«Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi
particolari). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli
articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2,
abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle
acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni se:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita'
delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo
taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo
incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque
superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui
all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove
mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante
l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica,
altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al
Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). - 1. Chiunque,
in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2,
226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti
pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita'
delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del
divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la
reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno
dei casi di cui al comma 2, la pena e' della reclusione da due anni a
sei anni e sei mesi.»;
d) all'articolo 256:
1) al comma 1, le parole da: «e' punito:» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la pena dell'arresto
da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena
e' della reclusione da uno a cinque anni»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo
periodo, e' della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i
fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena e' della reclusione da
due anni a sei anni e sei mesi.
1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis
siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente
del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano
le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti
di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato
per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea
al reato.»;
3) il comma 2 e' abrogato;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo
29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una
discarica non autorizzata e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e
sei mesi se la discarica e' destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi.»;
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non
autorizzata e' punita con la reclusione da due a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la
discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi, la pena e' della reclusione da due anni e sei mesi a
sette anni.
3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti
di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale
e' realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona
estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di
ripristino dello stato dei luoghi.»;
6) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro
6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di
colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o
comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215
e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il
fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le
condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e
lettera b)»;
7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'arresto da sei mesi a due anni o con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»;
e) all'articolo 256-bis:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli
articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti
reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi e' punita
con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei
casi di cui al periodo che precede, e' punita con la reclusione da
tre anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene
ivi previste sono aumentate sino alla meta'.»;
4) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 e'
commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1
e 3-bis sono commessi»;
5) al comma 6, il primo periodo e' soppresso;
f) all'articolo 258:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «da duemila a
diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da quattromila a
ventimila euro»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta
di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di
rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI,
Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
All'accertamento della violazione consegue altresi' la sospensione
dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212
per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non
pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda
rifiuti pericolosi.»;
3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il
trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui
all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti e'
punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la
confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che
appartenga a persona estranea al reato.»;
g) all'articolo 259:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente
spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE)
2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024,
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena e'
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Spedizione
illegale di rifiuti»;
h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti:
«Art. 259-bis (Aggravante dell'attivita' di impresa). - 1. Le
pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono
aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito
dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata.
Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). - 1. Se
taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 e'
commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono
diminuite da un terzo a due terzi.».
Art. 1-bis
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
1. Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e
intercettare maggiori quantita' di rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n.
49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori
possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di
RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza
obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente»;
2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ovvero presso altri
luoghi,» sono inserite le seguenti: «in entrambi i casi»;
b) all'articolo 38, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La mancata comunicazione, da parte del distributore, nel
portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi
ove avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
1-ter. La violazione da parte del distributore degli obblighi di
cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta
l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte della
meta'».
Art. 2
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) e'
aggiunto il seguente:
«4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli
articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
b) all'articolo 452-sexies:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena di cui al primo comma e' aumentata sino alla meta'
quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per
l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso
ai predetti siti e relative pertinenze.»;
2) il terzo comma e' abrogato;
c) all'articolo 452-quaterdecies, dopo il secondo comma e'
inserito il seguente:
«Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino
alla meta' quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita'
delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti
siti e relative pertinenze.».
Art. 2-bis
Misure urgenti in materia di pene accessorie
1. Le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei
delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e
452-quaterdecies del codice penale non possono ottenere, per un
periodo non inferiore ad un anno ne' superiore a cinque anni:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti
nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per
l'esercizio di attivita' imprenditoriali;
c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere,
beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri
della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso
e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,
concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte
dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali.
2. L'interdizione di cui al comma 1 determina la decadenza di
diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al medesimo comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e
le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le
concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e'
disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
Art. 3
Modifiche all'articolo 382-bis
del codice di procedura penale
1. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi',
nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater,
452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui
agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis,
3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 9
della legge 16 marzo 2006, n. 146
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006,
n. 146, dopo la parola: «353-bis,» sono inserite le seguenti:
«452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,» e le parole: «nonche' ai
delitti previsti dal testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «ai
delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1,
secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti previsti dal testo
unico».
Art. 5
Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159
1. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, le parole: «di cui agli articoli 603-bis,
629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies,
452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice
penale, nonche' per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256,
commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
1-bis. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: « Nei casi di cui al periodo precedente, in relazione alle
ipotesi in cui sussistono sufficienti indizi per ritenere che il
libero esercizio delle attivita' economiche possa agevolare
l'attivita' di persone sottoposte a procedimento penale per taluno
dei delitti di cui gli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e
452-quaterdecies del codice penale, per i delitti di cui agli
articoli 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche', limitatamente alle
condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti di cui
agli articoli 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo
decreto, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle
aziende o dei beni puo' essere formulata anche dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la
persona».
Art. 6
Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231
1. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), la parola: «duecentocinquanta» e'
sostituita dalla seguente: «quattrocento»;
2) alla lettera b), le parole: «da quattrocento a ottocento
quote» sono sostituite dalle seguenti: «da seicento a novecento
quote»;
3) alla lettera d), le parole: «da trecento» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattrocentocinquanta»;
4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione
pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal
primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti
dal secondo comma;»;
5) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies,
la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso
previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a
settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da
cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;»;
b) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1, lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere a), b), d), e) ed
e-quater)» e le parole: «, per un periodo non superiore a un anno per
il delitto di cui alla citata lettera a)» sono soppresse;
c) al comma 2:
1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione
pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da
cinquecento a seicentocinquanta quote;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la
sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3,
primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento
quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la
sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta
quote;
3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e
3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille
quote;
3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo,
e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a
milleduecento quote;
3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»;
3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la
sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la
sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»;
4) alla lettera e), le parole: «da centocinquanta a
duecentocinquanta quote» sono sostituite dalle seguenti: «da trecento
a quattrocentocinquanta quote»;
5) la lettera f) e' abrogata;
d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter
del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste
dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un
terzo a due terzi.»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2,
lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati
indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unita'
organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui
agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del
codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto».
Art. 7
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285
1. Al codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e
imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di
qualsiasi specie diversi dai rifiuti;»;
2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:
«f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e
256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o
gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o
in movimento;»;
b) all'articolo 201, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-quater. Le disposizioni del comma 5-ter si applicano
altresi' per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15,
comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le
immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo
le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.».
Art. 8
Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura
1. A tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e delle
produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attivita' di prevenzione
e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni previste
dagli articoli 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' dagli articoli 452-bis,
452-quater, 452-quinquies e 452-sexies del codice penale, al fine
della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e
chimico-fisiche dei suoli, e' possibile avvalersi anche dei dati,
delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella
Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA).
Art. 9
Misure urgenti per il finanziamento della attivita' di ripristino
ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi
1. Al fine di consentire al Commissario unico di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, di realizzare gli
interventi di cui al medesimo comma 5, ivi compresi quelli di
rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, e' autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per
l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse
di cui al primo periodo confluiscono nella contabilita' speciale
intestata al Commissario unico di cui al comma 1.
3. Al Commissario unico di cui al comma 1 sono attribuiti i poteri
di cui agli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi incluso l'esercizio delle
azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei
soggetti responsabili individuati.
Art. 9-bis
Misure per rafforzare lo sviluppo
del Mezzogiorno
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un
dipartimento denominato «Dipartimento per il Sud», da disciplinare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con
il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. Il Dipartimento cura
l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione
dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per
il Sud, come definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2025.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del
comma 1, e' adottato il decreto di organizzazione interna del
Dipartimento per il Sud. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di organizzazione interna di cui al primo periodo, e'
soppressa la Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e le relative
funzioni sono attribuite al Dipartimento per il Sud, che succede a
titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla predetta
Struttura di missione.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, presso
il Dipartimento per il Sud sono istituiti due uffici dirigenziali di
livello generale e cinque uffici di livello dirigenziale non
generale. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' incrementata di tre unita' di personale
dirigenziale generale e di quattro unita' di personale dirigenziale
non generale. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui
al primo periodo e l'incarico di Capo del Dipartimento possono essere
conferiti, in sede di prima applicazione, in deroga alle percentuali
di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tale fine, e' autorizzata la spesa di 275.183
euro per l'anno 2025 e di 1.651.097 euro annui a decorrere dall'anno
2026.
4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento
per il Sud e' assegnato il contingente di sessanta unita' di
personale non dirigenziale della Struttura di missione ZES, che sono
state individuate, nel limite di trenta unita', tra il personale
trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e,
nel limite di trenta unita', anche tra il personale di altre
amministrazioni pubbliche, ivi compresi ordini, organi, enti o
istituzioni, con corrispondente incremento della dotazione organica
del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il personale del predetto contingente e' collocato fuori
ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di
507.108 euro per l'anno 2025 e di 3.042.644 euro annui a decorrere
dall'anno 2026.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, al
Dipartimento per il Sud e' assegnato il contingente di esperti,
nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, gia' attribuito alla Struttura di missione ZES. Con il
decreto di nomina e' altresi' determinato il trattamento economico
per ciascun componente, in base alla fascia professionale di
appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita',
nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al
lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa
complessivo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Il
Dipartimento per il Sud puo' procedere alla stipula di convenzioni
con universita', enti e istituti di ricerca e di accordi di
collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, per lo sviluppo di analisi, studi e ricerche nelle materie di
competenza del Dipartimento. Per le finalita' di cui al precedente
periodo, a decorrere dall'anno 2026, e' autorizzata la spesa nel
limite complessivo annuo di 200.000 euro.
6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in
servizio presso la Struttura di missione ZES alla data di cui al
comma 2, secondo periodo, sulla base di provvedimenti di comando,
collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto
adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza
soluzione di continuita' agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito
del contingente di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di
provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma
2, secondo periodo, della richiesta di revoca dei provvedimenti di
comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo
istituto, adottati in conformita' ai rispettivi ordinamenti, in base
ai quali ne e' stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura
di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 non possono
avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della
Struttura di missione. Gli incarichi di esperti gia' conferiti presso
la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2, secondo
periodo, cessano alla data di soppressione della predetta Struttura
di missione, salvo conferma, fino alla naturale scadenza, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 2, primo periodo.
7. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del presente
articolo, al Dipartimento per il Sud si applica la previsione di cui
all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
162. Conseguentemente, al fine di assicurare la piu' efficace e
tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla
infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, il
medesimo Dipartimento puo' assumere le funzioni di stazione
appaltante e operare secondo le modalita' di cui all'articolo 12,
comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108.
8. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo,
il Dipartimento per il Sud puo' avvalersi, mediante apposite
convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa -
INVITALIA SpA. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 2.444.310
annui a decorrere dall'anno 2026.
9. Fermo restando quanto disposto dal comma 7, a decorrere dalla
data di soppressione della Struttura di missione ZES cessano di avere
efficacia tutte le previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, concernenti la Struttura di missione ZES.
10. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4, 5 e 8, pari a euro 782.291
per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 annui a decorrere dall'anno 2026,
si provvede:
a) quanto a euro 782.291 per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2034, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti ai sensi del comma 9;
b) quanto a euro 7.838.051 annui a decorrere dall'anno 2035,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 10
Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma
sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi
1. All'articolo 22-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, le parole «e alla richiesta dei medesimi per la
concessione del contributo per la ricostruzione» sono sostituite
dalle seguenti: «e, in caso di maturata scadenza del termine per la
presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione,
all'avvenuta richiesta da parte dei medesimi interessati per la
concessione del suddetto contributo per la ricostruzione».
1-bis. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sopravvenuta
agibilita' dell'immobile o la mancata presentazione, nel termine di
cui al precedente periodo, della domanda di contributo per la
ricostruzione determinano la decadenza dalle misure di cui al primo
periodo gia' riconosciute al soggetto interessato nel perdurare
dell'inagibilita' dell'immobile e nelle more della scadenza del
predetto termine. In tali casi, non si da' luogo alla restituzione
delle somme percepite ai sensi del presente comma».
Art. 11
Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche
1. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.
111, le parole: «17 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2025».
1-bis. Alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione
pubblica e privata nei territori dei comuni di Chieti e di
Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera
del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, si provvede nei limiti delle
risorse disponibili di cui al comma 1-septies, nell'osservanza delle
procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui
agli articoli 2, commi 3 e 4, e 3 e seguenti, ove compatibili, della
legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, la durata dello stato di
ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei comuni di Chieti
e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo e'
fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ed e' prorogabile fino a ulteriori
cinque anni. La proroga e' disposta con deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario
straordinario alla ricostruzione da nominare ai sensi dell'articolo 3
della legge n. 40 del 2025, acquisita l'intesa della regione Abruzzo.
1-ter. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma
7, della legge n. 40 del 2025, in coerenza con i criteri stabiliti ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, della medesima legge n. 40 del 2025,
sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati
contributi, fino all'80 per cento delle spese occorrenti e comunque
nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies del
presente articolo, per far fronte alle seguenti tipologie di
intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi calamitosi
di cui al comma 1-bis nei territori dei comuni di Chieti e di
Bucchianico:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione in sito degli immobili
di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e
privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle
attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito, attestato con perizia asseverata.
Limitatamente alle unita' immobiliari residenziali non destinate,
alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale
e continuativa, il contributo e' concesso, in deroga al limite
percentuale di cui all'alinea del presente comma, fino al 50 per
cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000
euro. I contributi di cui alla presente lettera possono essere
concessi anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un
edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori da
riportare nel computo estimativo della perizia. Alle parti comuni di
un edificio residenziale il contributo e' concesso fino all'80 per
cento delle spese occorrenti se nell'edificio risulta almeno
un'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad
abitazione principale, abituale e continuativa, ovvero fino al 50 per
cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000
euro se nell'edificio risultano soltanto unita' immobiliari non
destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione
principale, abituale e continuativa;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita'
produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative
agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle
organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine
solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e
religiose;
d) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che
abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per
l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per
l'allestimento di alloggi temporanei;
e) delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o
produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi
di cui al comma 1-bis al fine di garantirne la continuita'; allo
scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e
di ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e zootecniche in
strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere
utilizzate in via definitiva e' assentita, su richiesta del titolare
dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
f) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti
pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a
ritornare al proprio domicilio;
g) interventi per far fronte a interruzioni di attivita' sociali,
socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese
le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di soggetti
privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi
calamitosi di cui al comma 1-bis.
1-quater. I contributi di cui al comma 1-ter possono essere
altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui al
comma 1-septies:
a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli
strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla
delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente
danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla
ricostruzione nel medesimo luogo;
b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la
destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui e' ubicato
l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia
gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione
nel medesimo luogo.
1-quinquies. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da
demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai
sensi del comma 1-quater, lettera a), nonche' gli immobili
danneggiati di cui al comma 1-quater, lettera b), sono gratuitamente
acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario
straordinario, al patrimonio disponibile del comune, che provvede
alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse
disponibili di cui al comma 1-septies.
1-sexies. I contributi di cui al comma 1-quater sono alternativi
rispetto ai contributi per la riparazione e il ripristino o la
ricostruzione di cui al comma 1-ter e non possono essere concessi per
importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato
conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione, per i
quali e' concesso un ulteriore contributo fino a 10.000 euro.
1-septies. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma
1-bis e' autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai sensi del primo periodo, il fondo
per la ricostruzione di conto capitale di cui all'articolo 6, comma
1, della legge n. 40 del 2025 e' incrementato nella misura di 12,5
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai
relativi oneri si provvede:
a) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,5 milioni di
euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota assegnata al
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione
degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere Santa
Maria di Chieti e alla messa in sicurezza del territorio,
relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e
giugno 2023;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro
per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al
capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226
del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio
sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.



