Con la legge 3 ottobre 2025, n. 147 novità in materia di Raee, con particolare riferimento ai distributori, e di pene accessorie per le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di  cui agli articoli  452-bis,  452-quater,  452-sexies  e 452-quaterdecies del codice penale

Gestione illecita di rifiuti: convertito in legge il D.L. n. 116/2025 per effetto della pubblicazione della legge 3 ottobre 2025, n. 147 (Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2025, n. 233).

Gestione illecita di rifiuti

Per effetto, sono stati aggiunti:

  • l'art. 1-bis che modifica il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 in materia di Raee. Tra le tante, si segnalano le disposizioni su:

- ritiro dell'apparecchiatura usata da parte dei distributori;

- mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal centro di coordinamento dei luoghi ove avviene il deposito preliminare;

  • l'art. 2-bis «Misure urgenti in materia di pene accessorie», relative alle interdizioni per lepersone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di  cui agli articoli  452-bis,  452-quater,  452-sexies  e 452-quaterdecies del codice  penale.

 

Di seguito il testo del D.L. n. 116/2025 coordinato con la legge di conversione; a breve commenti su Ambiente&Sicurezza e sulla Banca Dati degli articoli.

Gestione illecita di rifiuti

Testo del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116

Testo del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 183 dell'8  agosto  2025),  coordinato  con  la
legge di conversione  3  ottobre  2025,  n.  147  (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni  urgenti  per
il contrasto alle attivita' illecite in materia di  rifiuti,  per  la
bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi  e  per  l'istituzione
del Dipartimento per il Sud, nonche' in materia  di  assistenza  alla
popolazione colpita da eventi calamitosi.». (25A05414)

 

(Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2025, n. 233)

 

Vigente al: 7-10-2025

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

                               Art. 1

       Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a)  all'articolo  212,  dopo  il  comma  19-bis  e'  aggiunto  il

seguente:

«19-ter. Ferme restando le sanzioni previste per  il  reato  di

cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di  cose

per conto di  terzi  che,  essendovi  tenuta,  non  risulta  iscritta

all'Albo e commette una  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al

Titolo  VI  della  presente  parte  nell'ambito   dell'attivita'   di

trasporto, e' soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica

violazione, alla  sanzione  accessoria  della  sospensione  dall'Albo

nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano

l'autotrasporto di cose per conto di  terzi,  di  cui  alla  legge  6

giugno 1974, n. 298 da  quindici  giorni  a  due  mesi.  In  caso  di

reiterazione delle violazioni  ai  sensi  dell'articolo  8-bis  della

legge 24 novembre 1981, n. 689 o di recidiva ai  sensi  dell'articolo

99 del  codice  penale,  si  applica  la  sanzione  accessoria  della

cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e  giuridiche

che esercitano l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,  con

divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;

b) all'articolo 255:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave   reato,

chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192,  commi

1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti

ovvero li immette nelle acque superficiali o  sotterranee  e'  punito

con  l'ammenda  da  millecinquecento  a  diciottomila  euro.   Quando

l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante  l'utilizzo  di

veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi',  la

sanzione accessoria della  sospensione  della  patente  di  guida  da

quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI,

Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1.1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  i

titolari di imprese e  i  responsabili  di  enti  che  abbandonano  o

depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono  nelle

acque superficiali o sotterranee in violazione  del  divieto  di  cui

all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a

due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.

1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in  violazione

delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti,  abbandona  o

deposita rifiuti  urbani  accanto  ai  contenitori  per  la  raccolta

presenti lungo le strade e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro.  Se

la violazione e'  commessa  facendo  uso  di  veicoli  a  motore,  si

applica, altresi', la sanzione amministrativa  accessoria  del  fermo

del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del  codice  della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

3) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,

lettera f-bis), del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,

quando l'abbandono o il deposito  riguarda  rifiuti  ai  sensi  degli

articoli 232-bis e  232-ter  del  presente  decreto,  si  applica  la

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma  da  80

euro a 320 euro.»;

4) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e

1-bis puo'  avvenire  senza  contestazione  immediata  attraverso  le

immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza  posti  fuori  o

all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata

commessa  la  violazione  di  cui  al  comma  1-bis   e'   competente

all'applicazione    della    correlata    sanzione     amministrativa

pecuniaria.»;

5) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Abbandono  di

rifiuti non pericolosi»;

c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:

«Art. 255-bis (Abbandono di  rifiuti  non  pericolosi  in  casi

particolari). - 1. Chiunque, in violazione delle  disposizioni  degli

articoli 192, commi 1 e 2,  226,  comma  2,  e  231,  commi  1  e  2,

abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li  immette  nelle

acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione  da  sei

mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per  l'incolumita'

delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o

significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,

della flora o della fauna;

b) il fatto e' commesso in siti contaminati o  potenzialmente

contaminati ai sensi dell'articolo 240 o  comunque  sulle  strade  di

accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti  che,  ricorrendo

taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano  in  modo

incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle  acque

superficiali  o  sotterranee  in  violazione  del  divieto   di   cui

all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da  nove

mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il  deposito  vengono  effettuati  mediante

l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica,

altresi', la sanzione accessoria della sospensione della  patente  di

guida da due a sei mesi. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al

Titolo VI, Capo II, Sezione II  del  decreto  legislativo  30  aprile

1992, n. 285.

Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). - 1.  Chiunque,

in violazione delle disposizioni degli articoli 192,  commi  1  e  2,

226, comma 2, e 231, commi  1  e  2,  abbandona  o  deposita  rifiuti

pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali  o  sotterranee

e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena e' della reclusione da un anno e sei  mesi  a  sei  anni

quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per  la  incolumita'

delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni   estese   o

significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un  ecosistema,  della  biodiversita',  anche  agraria,

della flora o della fauna;

b) il fatto e' commesso in siti  contaminati  o  potenzialmente

contaminati ai sensi dell'articolo 240 o  comunque  sulle  strade  di

accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o

depositano  in  modo  incontrollato  rifiuti  pericolosi  ovvero   li

immettono nelle acque superficiali o sotterranee  in  violazione  del

divieto di cui all'articolo 192, commi 1  e  2  sono  puniti  con  la

reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno

dei casi di cui al comma 2, la pena e' della reclusione da due anni a

sei anni e sei mesi.»;

d) all'articolo 256:

1) al comma 1, le parole da: «e' punito:» fino alla fine del  comma

sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la  pena  dell'arresto

da tre mesi a un anno o  con  l'ammenda  da  duemilaseicento  euro  a

ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la  pena

e' della reclusione da uno a cinque anni»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La pena per i  fatti  di  cui  al  comma  1,  primo

periodo, e' della reclusione da uno a cinque anni quando:

a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per  la  vita  o  per  la

incolumita'  delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione   o

deterioramento:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o

significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,

della flora o della fauna;

b)  il  fatto   e'   commesso   in   siti   contaminati   o

potenzialmente contaminati ai  sensi  dell'articolo  240  o  comunque

sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al  periodo  che  precede,  i

fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena e' della  reclusione  da

due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui  ai  commi  1  e  1-bis

siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente

del veicolo  si  applica,  altresi',  la  sanzione  accessoria  della

sospensione della patente di guida da tre a nove mesi.  Si  applicano

le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti

di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo  utilizzato

per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea

al reato.»;

3) il comma 2 e' abrogato;

4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3.  Fuori  dai  casi  sanzionati  ai   sensi   dell'articolo

29-quattuordecies,  comma  1,  chiunque  realizza  o   gestisce   una

discarica non autorizzata e' punito con la reclusione da uno a cinque

anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni  e

sei  mesi  se  la  discarica  e'  destinata,  anche  in  parte,  allo

smaltimento di rifiuti pericolosi.»;

5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La realizzazione o  gestione  di  una  discarica  non

autorizzata e' punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per  la  vita  o  per  la

incolumita'  delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione   o

deterioramento:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o

significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,

della flora o della fauna;

b) il fatto e' commesso in siti  contaminati  o  potenzialmente

contaminati ai sensi dell'articolo 240 o  comunque  sulle  strade  di

accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo  che  precede,  la

discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento  di  rifiuti

pericolosi, la pena e' della reclusione da due  anni  e  sei  mesi  a

sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza  emessa  ai  sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti

di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale

e' realizzata la discarica abusiva, salvo che  appartenga  a  persona

estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di

ripristino dello stato dei luoghi.»;

6) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo  che  il  fatto

costituisca piu' grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro

6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei  confronti  di

colui che, pur  essendo  titolare  di  autorizzazioni,  iscrizioni  o

comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214,  215

e 216, non osservi  le  prescrizioni  contenute  o  richiamate  nelle

autorizzazioni o nelle ipotesi  di  carenza  dei  requisiti  e  delle

condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il

fatto riguardi rifiuti non  pericolosi  e  quando  non  ricorrono  le

condizioni di cui al comma 1-bis, lettera  a),  numeri  1)  e  2),  e

lettera b)»;

7) al comma 5, le parole: «di cui al  comma  1,  lettera  b)»  sono

sostituite dalle seguenti: «dell'arresto da sei mesi a due anni o con

l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»;

e) all'articolo 256-bis:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Le stesse pene  si  applicano  a  colui  che  tiene  le

condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e  1.1  in  funzione  della

successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti  di  cui  agli

articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione  della

successiva combustione illecita di rifiuti, le pene  per  i  predetti

reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»;

2) il comma 3 e' abrogato;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi e'  punita

con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per  la  vita  o  per  la

incolumita'  delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione   o

deterioramento:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o

significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,

della flora o della fauna;

b)  il  fatto   e'   commesso   in   siti   contaminati   o

potenzialmente contaminati ai  sensi  dell'articolo  240  o  comunque

sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi,  quando  ricorre  taluno  dei

casi di cui al periodo che precede, e' punita con  la  reclusione  da

tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le  pene

ivi previste sono aumentate sino alla meta'.»;

4) al comma 4, le parole: «il fatto di  cui  al  comma  1  e'

commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi  1

e 3-bis sono commessi»;

5) al comma 6, il primo periodo e' soppresso;

f) all'articolo 258:

1) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  «da  duemila  a

diecimila euro» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  quattromila  a

ventimila euro»;

2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2

consegue in ogni caso la  sanzione  amministrativa  accessoria  della

sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta

di rifiuti non pericolosi e da due  a  otto  mesi  se  si  tratta  di

rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI,

Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.

All'accertamento della violazione consegue  altresi'  la  sospensione

dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di  cui  all'articolo  212

per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non

pericolosi e da quattro  a  dodici  mesi  se  il  trasporto  riguarda

rifiuti pericolosi.»;

3) al comma 4, il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

«Fatta  salva  l'applicazione  del  comma  5,  chiunque  effettua  il

trasporto  di  rifiuti  pericolosi  senza  il   formulario   di   cui

all'articolo 193 o senza i  documenti  sostitutivi  ivi  previsti  e'

punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei

reati di cui al  comma  4,  secondo  e  terzo  periodo,  consegue  la

confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che

appartenga a persona estranea al reato.»;

g) all'articolo 259:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente

spedizione  illegale  ai  sensi  dell'articolo  2,   punto   35   del

regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del  regolamento  (UE)

2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024,

e' punito con la  reclusione  da  uno  a  cinque  anni.  La  pena  e'

aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»;

2) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Spedizione

illegale di rifiuti»;

h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti:

«Art. 259-bis (Aggravante dell'attivita' di impresa). - 1. Le

pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259  sono

aumentate  di  un  terzo  se  i  fatti  sono   commessi   nell'ambito

dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata.

Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). - 1. Se

taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259  e'

commesso per colpa, le  pene  previste  dai  medesimi  articoli  sono

diminuite da un terzo a due terzi.».

 

                             Art. 1-bis

        Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

1. Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti  e

intercettare  maggiori  quantita'  di  rifiuti   da   apparecchiature

elettriche ed elettroniche, al decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.

49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:

«Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori

possono effettuare il ritiro presso il domicilio  dell'acquirente  di

RAEE provenienti dai nuclei  domestici  a  titolo  gratuito  e  senza

obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente»;

2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ovvero presso  altri

luoghi,» sono inserite le seguenti: «in entrambi i casi»;

b) all'articolo 38, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La mancata comunicazione, da parte  del  distributore,  nel

portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi

ove  avviene  il  deposito  preliminare  alla   raccolta   ai   sensi

dell'articolo 11, comma 4, comporta l'applicazione  di  una  sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.

1-ter. La violazione da parte del distributore  degli  obblighi  di

cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione  di

una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro  10.000.

L'inesatta o incompleta  comunicazione  dei  medesimi  dati  comporta

l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative  ridotte  della

meta'».

 

                               Art. 2

                     Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 131-bis, terzo comma, dopo il  numero  4-bis)  e'

aggiunto il seguente:

«4-ter) per  i  delitti  consumati  o  tentati  previsti  dagli

articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e  3-bis,  256-bis  e  259  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

b) all'articolo 452-sexies:

1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma e' aumentata sino  alla  meta'

quando:

a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per   la   vita   o   per

l'incolumita' delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione  o

deterioramento:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o

significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,

della flora o della fauna;

b)  il  fatto   e'   commesso   in   siti   contaminati   o

potenzialmente contaminati ai sensi  dell'articolo  240  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso

ai predetti siti e relative pertinenze.»;

2) il terzo comma e' abrogato;

c)  all'articolo  452-quaterdecies,  dopo  il  secondo  comma  e'

inserito il seguente:

«Le pene previste dai commi che precedono sono  aumentate  fino

alla meta' quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita'

delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o

significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,

della flora o della fauna;

b) il fatto e' commesso in siti contaminati o  potenzialmente

contaminati ai sensi dell'articolo  240  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso  ai  predetti

siti e relative pertinenze.».

 

                             Art. 2-bis

            Misure urgenti in materia di pene accessorie

1. Le persone  condannate  con  sentenza  definitiva  per  uno  dei

delitti di  cui  agli  articoli  452-bis,  452-quater,  452-sexies  e

452-quaterdecies del codice  penale  non  possono  ottenere,  per  un

periodo non inferiore ad un anno ne' superiore a cinque anni:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di  acque  pubbliche  e  diritti  ad  esse  inerenti

nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano  richieste  per

l'esercizio di attivita' imprenditoriali;

c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere,

beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei  registri

della camera di commercio per l'esercizio del commercio  all'ingrosso

e nei registri di commissionari astatori presso  i  mercati  annonari

all'ingrosso;

d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

e) altre iscrizioni o  provvedimenti  a  contenuto  autorizzatorio,

concessorio  o  abilitativo   per   lo   svolgimento   di   attivita'

imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre  erogazioni

dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati  da  parte

dello Stato, di altri enti pubblici o  dell'Unione  europea,  per  lo

svolgimento di attivita' imprenditoriali.

2. L'interdizione di cui al  comma  1  determina  la  decadenza  di

diritto  dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,   iscrizioni,

attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al medesimo comma  1,

nonche' il  divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di  lavori,

servizi e forniture, di cottimo fiduciario e  relativi  subappalti  e

subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo  e

le forniture con posa in opera. Le licenze, le  autorizzazioni  e  le

concessioni sono ritirate e  le  iscrizioni  sono  cancellate  ed  e'

disposta  la  decadenza  delle  attestazioni  a  cura  degli   organi

competenti.

 

                               Art. 3

                   Modifiche all'articolo 382-bis

                   del codice di procedura penale

1. All'articolo 382-bis del codice di  procedura  penale,  dopo  il

comma 1 e' inserito il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',

nei  casi  di  cui  agli  articoli  452-bis,   452-ter,   452-quater,

452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e  nei  casi  di  cui

agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis,

3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152.».

 

                               Art. 4

                      Modifiche all'articolo 9

                  della legge 16 marzo 2006, n. 146

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo  2006,

n. 146,  dopo  la  parola:  «353-bis,»  sono  inserite  le  seguenti:

«452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,» e le parole: «nonche'  ai

delitti previsti dal testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «ai

delitti previsti dagli  articoli  255-bis,  255-ter,  256,  commi  1,

secondo periodo,  1-bis,  3  e  3-bis,  256-bis  e  259  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti  previsti  dal  testo

unico».

 

                               Art. 5

Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi  antimafia  e  delle

  misure di prevenzione, di cui al decreto  legislativo  6  settembre

  2011, n. 159

1. All'articolo 34, comma 1, del codice  delle  leggi  antimafia  e

delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6

settembre 2011, n. 159, le parole: «di  cui  agli  articoli  603-bis,

629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale» sono sostituite  dalle

seguenti: «di cui  agli  articoli  452-bis,  452-quater,  452-sexies,

452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis  e  648-ter  del  codice

penale, nonche' per i delitti di  cui  agli  articoli  255-ter,  256,

commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1-bis. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e

delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6

settembre 2011,  n.  159,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il

seguente: « Nei casi di cui al periodo precedente, in relazione  alle

ipotesi in cui sussistono sufficienti  indizi  per  ritenere  che  il

libero  esercizio  delle   attivita'   economiche   possa   agevolare

l'attivita' di persone sottoposte a procedimento  penale  per  taluno

dei delitti di cui gli articoli  452-bis,  452-quater,  452-sexies  e

452-quaterdecies del  codice  penale,  per  i  delitti  di  cui  agli

articoli  255-ter,  256,  comma  1,  secondo  periodo,  del   decreto

legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  nonche',  limitatamente  alle

condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti  di  cui

agli articoli 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo

decreto, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria  delle

aziende o dei beni puo' essere formulata anche dal procuratore  della

Repubblica  presso  il  tribunale  nel  cui  circondario  dimora   la

persona».

 

                               Art. 6

Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo  8  giugno

  2001, n. 231

1. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno  2001,

n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1)  alla  lettera  a),  la   parola:   «duecentocinquanta»   e'

sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

2) alla lettera b), le parole:  «da  quattrocento  a  ottocento

quote» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  seicento  a  novecento

quote»;

3) alla lettera d), le parole: «da  trecento»  sono  sostituite

dalle seguenti: «da quattrocentocinquanta»;

4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) per la violazione dell'articolo 452-sexies,  la  sanzione

pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto  dal

primo comma e da seicento a milleduecento quote per i  casi  previsti

dal secondo comma;»;

5) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis)  per  la  violazione  dell'articolo  452-septies,  la

sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per  la  violazione  dell'articolo  452-terdecies,  la

sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione  dell'articolo  452-quaterdecies,

la sanzione pecuniaria da quattrocento a  seicento  quote,  nel  caso

previsto   dal    primo    comma,    da    quattrocentocinquanta    a

settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo  comma  e  da

cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;»;

b) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1, lettere a) e b)»  sono

sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere a),  b),  d),  e)  ed

e-quater)» e le parole: «, per un periodo non superiore a un anno per

il delitto di cui alla citata lettera a)» sono soppresse;

c) al comma 2:

1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione

pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da

quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da

cinquecento a seicentocinquanta quote;»;

2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per  la  violazione  del  comma  1,  primo  periodo,  la

sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1,  secondo  periodo,  e  3,

primo periodo, la sanzione  pecuniaria  da  quattrocento  a  seicento

quote;

3) per la violazione  del  comma  3,  secondo  periodo,  la

sanzione pecuniaria da  quattrocentocinquanta  a  settecentocinquanta

quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo,  e

3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento  a  mille

quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo  periodo,

e 3-bis, secondo  periodo,  la  sanzione  pecuniaria  da  seicento  a

milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo,

la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»;

3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:

«b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per  la  violazione  del  comma  1,  primo  periodo,  la

sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione  del  comma  1,  secondo  periodo,  la

sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma  3-bis,  primo  periodo,  la

sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo  periodo,  la

sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»;

4)  alla  lettera  e),  le   parole:   «da   centocinquanta   a

duecentocinquanta quote» sono sostituite dalle seguenti: «da trecento

a quattrocentocinquanta quote»;

5) la lettera f) e' abrogata;

d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di  cui  all'articolo  259-ter

del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le  sanzioni  previste

dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite  da  un

terzo a due terzi.»;

e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Nei casi di condanna per  i  reati  indicati  al  comma  2,

lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le

sanzioni interdittive previste dall'articolo  9,  comma  2,  per  una

durata non superiore a sei mesi. Nei casi di  condanna  per  i  reati

indicati dal comma 2, lettere b),  b-bis)  ed  e),  si  applicano  le

sanzioni interdittive previste dall'articolo  9,  comma  2,  per  una

durata  non  superiore  a  un  anno.  Se  l'ente  o  una  sua  unita'

organizzativa vengono  stabilmente  utilizzati  allo  scopo  unico  o

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di  cui

agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies  del

codice  penale,  agli  articoli  256,  256-bis  e  259  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  all'articolo  8  del  decreto

legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  si  applica  la   sanzione

dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita'  ai  sensi

dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto».

 

                               Art. 7

Modifiche al codice della strada, di cui al  decreto  legislativo  30

  aprile 1992, n. 285

1. Al codice della strada, di cui  decreto  legislativo  30  aprile

1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1:

1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) fuori dai casi di  cui  all'articolo  20,  insudiciare  e

imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o  materiali  di

qualsiasi specie diversi dai rifiuti;»;

2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:

«f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli  255,  255-bis  e

256 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  depositare  o

gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o

in movimento;»;

b) all'articolo 201, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-quater.  Le  disposizioni  del  comma  5-ter  si   applicano

altresi' per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo  15,

comma 1, lettera f-bis). A tal  fine  possono  essere  utilizzate  le

immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo

le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.».

 

                               Art. 8

Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le

  erogazioni in agricoltura

1. A tutela e salvaguardia  dell'ambiente,  della  salute  e  delle

produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attivita' di prevenzione

e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni  previste

dagli articoli 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche'  dagli  articoli  452-bis,

452-quater, 452-quinquies e 452-sexies del  codice  penale,  al  fine

della   rilevazione   di   eventuali   variazioni   morfologiche    e

chimico-fisiche dei suoli, e' possibile  avvalersi  anche  dei  dati,

delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto  nella

Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni  in

agricoltura (AGEA).

 

                               Art. 9

Misure urgenti per il finanziamento  della  attivita'  di  ripristino

  ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi

1. Al fine di consentire al Commissario unico di  cui  all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69,  di  realizzare  gli

interventi di cui  al  medesimo  comma  5,  ivi  compresi  quelli  di

rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie,  e'  autorizzata  la

spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  15  milioni  di  euro  per

l'anno 2025, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.  Le  risorse

di cui al primo  periodo  confluiscono  nella  contabilita'  speciale

intestata al Commissario unico di cui al comma 1.

3. Al Commissario unico di cui al comma 1 sono attribuiti i  poteri

di cui agli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  ivi  incluso  l'esercizio  delle

azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei  confronti  dei

soggetti responsabili individuati.

 

                             Art. 9-bis

                  Misure per rafforzare lo sviluppo

                           del Mezzogiorno

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  un

dipartimento denominato «Dipartimento per il  Sud»,  da  disciplinare

con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi

dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  con

il quale sono apportate  modifiche  al  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 1° ottobre  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale  n.  288  dell'11  dicembre  2012.  Il  Dipartimento   cura

l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e  promozione

dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per

il Sud, come definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente  del

Consiglio dei ministri  7  luglio  2025,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2025.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare  ai  sensi  del

comma 1,  e'  adottato  il  decreto  di  organizzazione  interna  del

Dipartimento per il Sud. A decorrere dalla data di entrata in  vigore

del decreto di organizzazione interna di cui  al  primo  periodo,  e'

soppressa la Struttura di missione ZES di  cui  all'articolo  10  del

decreto-legge  19   settembre   2023,   n.   124,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,  e  le  relative

funzioni sono attribuite al Dipartimento per il Sud,  che  succede  a

titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla  predetta

Struttura di missione.

3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, presso

il Dipartimento per il Sud sono istituiti due uffici dirigenziali  di

livello  generale  e  cinque  uffici  di  livello  dirigenziale   non

generale. Conseguentemente, la dotazione  organica  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri e' incrementata di tre unita' di personale

dirigenziale generale e di quattro unita' di  personale  dirigenziale

non generale. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di  cui

al primo periodo e l'incarico di Capo del Dipartimento possono essere

conferiti, in sede di prima applicazione, in deroga alle  percentuali

di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165. A tale fine, e' autorizzata la spesa  di  275.183

euro per l'anno 2025 e di 1.651.097 euro annui a decorrere  dall'anno

2026.

4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento

per il  Sud  e'  assegnato  il  contingente  di  sessanta  unita'  di

personale non dirigenziale della Struttura di missione ZES, che  sono

state individuate, nel limite di  trenta  unita',  tra  il  personale

trasferito alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai  sensi

dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,  e,

nel limite  di  trenta  unita',  anche  tra  il  personale  di  altre

amministrazioni  pubbliche,  ivi  compresi  ordini,  organi,  enti  o

istituzioni, con corrispondente incremento della  dotazione  organica

del  personale  di  prestito  della  Presidenza  del  Consiglio   dei

ministri. Il personale del predetto contingente  e'  collocato  fuori

ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai

rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma  14,

della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del  collocamento  fuori

ruolo   e'    reso    indisponibile    nella    dotazione    organica

dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del

collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di

vista finanziario. A tale fine e' autorizzata  la  spesa  massima  di

507.108 euro per l'anno 2025 e di 3.042.644 euro  annui  a  decorrere

dall'anno 2026.

5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi  1  e  2,  al

Dipartimento per il Sud  e'  assegnato  il  contingente  di  esperti,

nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto  legislativo

30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre

2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  dicembre

2022, n. 204, gia' attribuito alla Struttura di missione ZES. Con  il

decreto di nomina e' altresi' determinato  il  trattamento  economico

per  ciascun  componente,  in  base  alla  fascia  professionale   di

appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita',

nel limite massimo annuo di 50.000  euro  per  singolo  incarico,  al

lordo dei contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri

fiscali  a  carico  dell'amministrazione,  e  nel  limite  di   spesa

complessivo annuo di 500.000 euro  a  decorrere  dall'anno  2026.  Il

Dipartimento per il Sud puo' procedere alla  stipula  di  convenzioni

con  universita',  enti  e  istituti  di  ricerca  e  di  accordi  di

collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.

241, per lo sviluppo di analisi, studi e ricerche  nelle  materie  di

competenza del Dipartimento. Per le finalita' di  cui  al  precedente

periodo, a decorrere dall'anno 2026,  e'  autorizzata  la  spesa  nel

limite complessivo annuo di 200.000 euro.

6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale  in

servizio presso la Struttura di missione ZES  alla  data  di  cui  al

comma 2, secondo periodo, sulla base  di  provvedimenti  di  comando,

collocamento fuori ruolo o applicazione  di  altro  analogo  istituto

adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza

soluzione di continuita' agli uffici di cui al  comma  3  nell'ambito

del contingente di cui al comma 4,  salva  comunicazione,  effettuata

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alle  amministrazioni  di

provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma

2, secondo periodo, della richiesta di revoca  dei  provvedimenti  di

comando, collocamento fuori ruolo o  applicazione  di  altro  analogo

istituto, adottati in conformita' ai rispettivi ordinamenti, in  base

ai quali ne e' stata disposta l'assegnazione alla predetta  Struttura

di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 non possono

avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione  della

Struttura di missione. Gli incarichi di esperti gia' conferiti presso

la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2,  secondo

periodo, cessano alla data di soppressione della  predetta  Struttura

di missione, salvo conferma, fino alla naturale scadenza, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 2, primo periodo.

7. Tenuto conto  di  quanto  disposto  dal  comma  2  del  presente

articolo, al Dipartimento per il Sud si applica la previsione di  cui

all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge  19  settembre  2023,  n.

124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,  n.

162. Conseguentemente, al fine  di  assicurare  la  piu'  efficace  e

tempestiva  attuazione  degli  interventi  del  PNRR  relativi   alla

infrastrutturazione della ZES unica, fino al  31  dicembre  2026,  il

medesimo  Dipartimento  puo'  assumere  le   funzioni   di   stazione

appaltante e operare secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  12,

comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.

77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.

108.

8. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al  presente  articolo,

il  Dipartimento  per  il  Sud  puo'  avvalersi,  mediante   apposite

convenzioni, del supporto  tecnico-operativo  dell'Agenzia  nazionale

per l'attrazione degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di  impresa  -

INVITALIA SpA. A tal fine e' autorizzata la spesa di  euro  2.444.310

annui a decorrere dall'anno 2026.

9. Fermo restando quanto disposto dal comma 7,  a  decorrere  dalla

data di soppressione della Struttura di missione ZES cessano di avere

efficacia tutte le previsioni dell'articolo 10 del  decreto-legge  19

settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

novembre 2023, n. 162, concernenti la Struttura di missione ZES.

10. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4, 5 e 8, pari a euro 782.291

per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 annui a decorrere  dall'anno  2026,

si provvede:

a) quanto a euro 782.291 per l'anno  2025  ed  euro  7.838.051  per

ciascuno degli anni dal 2026 al 2034, mediante utilizzo delle risorse

rivenienti ai sensi del comma 9;

b) quanto a  euro  7.838.051  annui  a  decorrere  dall'anno  2035,

mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

                               Art. 10

Misure  urgenti  per  l'erogazione   del   contributo   di   autonoma

  sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi

1. All'articolo 22-ter, comma 1, ultimo periodo, del  decreto-legge

27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

marzo 2022, n. 25, le parole «e alla richiesta dei  medesimi  per  la

concessione del contributo  per  la  ricostruzione»  sono  sostituite

dalle seguenti: «e, in caso di maturata scadenza del termine  per  la

presentazione della  domanda  di  contributo  per  la  ricostruzione,

all'avvenuta richiesta da  parte  dei  medesimi  interessati  per  la

concessione del suddetto contributo per la ricostruzione».

1-bis. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge  27  gennaio

2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,

n. 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «La  sopravvenuta

agibilita' dell'immobile o la mancata presentazione, nel  termine  di

cui al  precedente  periodo,  della  domanda  di  contributo  per  la

ricostruzione determinano la decadenza dalle misure di cui  al  primo

periodo gia'  riconosciute  al  soggetto  interessato  nel  perdurare

dell'inagibilita' dell'immobile  e  nelle  more  della  scadenza  del

predetto termine. In tali casi, non si da'  luogo  alla  restituzione

delle somme percepite ai sensi del presente comma».

 

                               Art. 11

Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici

  verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche

1. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11  giugno  2024,

n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2024,  n.

111, le parole: «17 settembre 2025» sono sostituite  dalle  seguenti:

«31 dicembre 2025».

1-bis. Alla realizzazione dei  primi  interventi  di  ricostruzione

pubblica  e  privata  nei  territori  dei  comuni  di  Chieti  e   di

Bucchianico,  in  relazione  agli  eccezionali  eventi  meteorologici

verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, per i quali  e'  stato

dichiarato lo stato di emergenza di rilievo  nazionale  con  delibera

del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella  Gazzetta

Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, si provvede nei  limiti  delle

risorse disponibili di cui al comma 1-septies, nell'osservanza  delle

procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri  di  cui

agli articoli 2, commi 3 e 4, e 3 e seguenti, ove compatibili,  della

legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, la  durata  dello  stato  di

ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei comuni di Chieti

e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo  periodo  e'

fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto ed e' prorogabile fino  a  ulteriori

cinque anni. La proroga e' disposta con deliberazione  del  Consiglio

dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio  dei  ministri

o,  ove   nominata,   dell'Autorita'   politica   delegata   per   la

ricostruzione,  formulata  anche   su   richiesta   del   Commissario

straordinario alla ricostruzione da nominare ai sensi dell'articolo 3

della legge n. 40 del 2025, acquisita l'intesa della regione Abruzzo.

1-ter. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma

7, della legge n. 40 del 2025, in coerenza con i criteri stabiliti ai

sensi dell'articolo 9, comma 2, della medesima legge n. 40 del  2025,

sulla  base  dei  danni  effettivamente  verificatisi,  sono  erogati

contributi, fino all'80 per cento delle spese occorrenti  e  comunque

nei limiti delle risorse disponibili di cui al  comma  1-septies  del

presente  articolo,  per  far  fronte  alle  seguenti  tipologie   di

intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi calamitosi

di cui al comma 1-bis  nei  territori  dei  comuni  di  Chieti  e  di

Bucchianico:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione in sito  degli  immobili

di edilizia abitativa e a uso produttivo e  per  servizi  pubblici  e

privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali  e  delle

attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno

effettivamente   subito,   attestato    con    perizia    asseverata.

Limitatamente alle unita'  immobiliari  residenziali  non  destinate,

alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale,  abituale

e continuativa, il  contributo  e'  concesso,  in  deroga  al  limite

percentuale di cui all'alinea del presente  comma,  fino  al  50  per

cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000

euro. I contributi  di  cui  alla  presente  lettera  possono  essere

concessi anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un

edificio residenziale e  per  eventuali  adeguamenti  obbligatori  da

riportare nel computo estimativo della perizia. Alle parti comuni  di

un edificio residenziale il contributo e' concesso  fino  all'80  per

cento  delle  spese  occorrenti  se  nell'edificio   risulta   almeno

un'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad

abitazione principale, abituale e continuativa, ovvero fino al 50 per

cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000

euro se  nell'edificio  risultano  soltanto  unita'  immobiliari  non

destinate,  alla   data   dell'evento   calamitoso,   ad   abitazione

principale, abituale e continuativa;

b) gravi danni a scorte e beni mobili  strumentali  alle  attivita'

produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,

artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative

agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle

organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine

solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi  sociali,

socio-sanitari  e   sanitari,   previa   presentazione   di   perizia

asseverata;

c) danni alle strutture private  adibite  ad  attivita'  sociali,

socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive  e

religiose;

d) oneri, adeguatamente documentati,  sostenuti  dai  soggetti  che

abitano  in  locali  sgomberati  dalle  competenti   autorita',   per

l'autonoma   sistemazione,   per   traslochi   o   depositi   e   per

l'allestimento di alloggi temporanei;

e)  delocalizzazione  temporanea  delle  attivita'   economiche   o

produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi

di cui al comma 1-bis al fine  di  garantirne  la  continuita';  allo

scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e  zootecnica  e

di  ottimizzare  l'impiego  delle  risorse  a  cio'   destinate,   la

delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e zootecniche in

strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere

utilizzate in via definitiva e' assentita, su richiesta del  titolare

dell'impresa, dal competente ufficio regionale;

f)  interventi  sociali  e  socio-sanitari,  attivati  da  soggetti

pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a

ritornare al proprio domicilio;

g) interventi per far fronte a interruzioni di  attivita'  sociali,

socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi  comprese

le aziende pubbliche di servizi alla  persona,  nonche'  di  soggetti

privati, senza fine di lucro, direttamente  conseguenti  agli  eventi

calamitosi di cui al comma 1-bis.

1-quater. I  contributi  di  cui  al  comma  1-ter  possono  essere

altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili  di  cui  al

comma 1-septies:

a)  all'acquisto  di  aree  alternative,  gia'  individuate   dagli

strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere  alla

delocalizzazione,  parziale   o   totale,   di   edifici   gravemente

danneggiati  per  i  quali  non   sia   possibile   provvedere   alla

ricostruzione nel medesimo luogo;

b) all'acquisto  di  immobili  immediatamente  disponibili  per  la

destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui  e'  ubicato

l'immobile danneggiato,  nelle  ipotesi  in  cui  tale  immobile  sia

gravemente danneggiato e non si possa provvedere  alla  ricostruzione

nel medesimo luogo.

1-quinquies. Le  aree  di  sedime  degli  immobili  demoliti  o  da

demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai

sensi  del  comma  1-quater,  lettera  a),   nonche'   gli   immobili

danneggiati di cui al comma 1-quater, lettera b), sono  gratuitamente

acquisiti, secondo quanto  previsto  con  ordinanza  del  Commissario

straordinario, al patrimonio disponibile  del  comune,  che  provvede

alla  relativa  demolizione  con  oneri  a   carico   delle   risorse

disponibili di cui al comma 1-septies.

1-sexies. I contributi di cui al comma  1-quater  sono  alternativi

rispetto ai contributi per  la  riparazione  e  il  ripristino  o  la

ricostruzione di cui al comma 1-ter e non possono essere concessi per

importi superiori rispetto a  quanto  a  tale  titolo  sarebbe  stato

conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione,  per  i

quali e' concesso un ulteriore contributo fino a 10.000 euro.

1-septies. Per il finanziamento degli interventi di  cui  al  comma

1-bis e' autorizzata la spesa di  12,5  milioni  di  euro  annui  per

ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai sensi del primo periodo, il fondo

per la ricostruzione di conto capitale di cui all'articolo  6,  comma

1, della legge n. 40 del 2025 e' incrementato nella  misura  di  12,5

milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anni  2026  e  2027.  Ai

relativi oneri si provvede:

a) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,5 milioni  di

euro   per   l'anno   2027,   mediante    corrispondente    riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898,  della

legge  30  dicembre  2024,  n.  207,  per  la  quota   assegnata   al

Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei  ministri

con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  30

maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione

degli edifici ubicati nelle  aree  urbanizzate  del  quartiere  Santa

Maria  di  Chieti  e  alla  messa  in   sicurezza   del   territorio,

relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e

giugno 2023;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro

per    l'anno     2027,     mediante     corrispondente     riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della

legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al

capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226

del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del  rischio

sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri.

 

                               Art. 12

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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