End of waste per carta e cartone: quando si applica?

End of waste carta cartone
Sul punto l'amministrazione provinciale di Barletta - Andria - Trani ha rivolto un interpello al ministero della Transizione ecologica. Vediamo qual è stata la risposta del Mite

End of waste per carta e cartone: quando si applica? Questo, in sintesi, il quesito oggetto di un interpello che un'amministrazione provinciale ha rivolto al ministero della Transizione ecologica.

Di fatto, la Provincia di Barletta, Andria e Trani ha chiesto chiarimenti alla direzione generale per l'economia circolare del Mite in merito alla corretta applicazione del D.M. 22 n. 188/2020 al fine di poter definire l’iter autorizzativo per un impianto che deve sottoporre ad attività di recupero, finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, i rifiuti di carta e cartone mediante l’attività R12 di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Nel porre il quesito, la Provincia ha evidenziato come il regolamento ministeriale sulla cessazione della qualifica di rifiuto non riporti le specifiche operazioni di recupero ammissibili e ha chiesto, pertanto, di valutare la possibilità di autorizzare l’attività di recupero mediante l’operazione R12.

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Qui sotto il testo dell'interpello e, a seguire, quello della risposta del Mite.

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Interpello della  Provincia di Barletta - Andria - Trani 1° dicembre 2021,  n. 0134110

Interpello in materia ambientale, ex art. 3-septies D.Lgs 152/2006,
in merito al DM 188/2020 e attività di recupero R12, all. C, parte IV, D.lgs. 152/20006

Una Società, dotata sia di un Sistema Certificazione di Qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e sia di un Sistema di Certificazione Ambientale in base alla norma UNI EN ISO 14001:2015, ha inteso proporre alla Provincia regolare istanza di rinnovo e modifica dell'autorizzazione alle attività di stoccaggio e recupero di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non pericolosi mediante l'attività di smaltimento di deposito preliminare D15 e le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva R13 e nell'attività di recupero R12, quest'ultima intesa sia come scambio dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 sia come vera e propria attività di recupero.

A supporto di quest'ultimo aspetto, la Società ha relazionato come di seguito riportato.

[...] R12 intesa sia come scambio dei Rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 sia come vera e propria attività di recupero, atteso che sarebbe ormai consolidato che le nozioni di recupero e di smaltimento hanno subito modifiche di rilievo per effetto del IV correttivo (DLvo 205/10), che anzitutto ha chiarito (letteralmente) la non esaustività degli elenchi delle operazioni contenuti negli Allegati B e C alla Parte IV.

Il confronto tra le varie formulazioni della nozione contenuta nel Testo Unico Ambientale rivela infatti come il nostro Legislatore, nel tempo, non solo abbia privilegiato lo svolgimento di tale attività di gestione rifiuti rispetto allo smaltimento, ma abbia anche (lodevolmente) preso l'iniziativa di svincolarla da forme prefissate di attività che rischiavano di non essere più adeguate all'evoluzione impiantistica ed ai nuovi metodi per la rivalorizzazione dei rifiuti.

Così, se nella prima versione del D.Lgs. n. 152/2006 il recupero era definito come: "Le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto", il correttivo del 2008 (D. L.vo n. 4/2008) ne aveva proposto la sintetica nozione: "Le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto" mentre, da ultimo, il quarto correttivo (D. L.vo n. 205/2010) ha riformulato la nozione, oggi vigente, in: "Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'Allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni direcupero" (art.183, lett. t).

Viene quindi chiaramente privilegiato il risultato finale, ovvero la funzione utile dell'operazione, piuttosto che le modalità di esecuzione della stessa, del resto, l'art. 184 ter comma 2, prevede che: "l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni indicate al comma 1 (che sono quelle per definire l'EOW)"

Da ciò si desume che la disciplina sul recupero costituisce un genus ampio, che si caratterizza per lo scopo che persegue (la funzione utile), viene individuato da una pluralità di operazioni elencate però in modo non tassativo né esaustivo.

Nella sentenza del 15 aprile 2014 n. 16423, la Corte di Cassazione ha ribadito tale concetto: "Perché dunque un rifiuto cessi di essere tale è necessario che sia sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo [...L Le evidenti novità rispetto alla precedente definizione consistono: 1) nella modifica della terminologia, non esistendo più le "materie prime secondarie" ma solo prodotti che cessano di essere rifiuti ( cd "enti of vaste" 2) nella sufficienza della sola esistenza di un mercato e di una domanda per il prodotto; 3) nel fatto che l'operazione di recupero può consistere nel controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni." Prosegue puntualizzando un aspetto non secondario: "Non è venuta meno, però, la necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazione di recupero perché possa essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti. Anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. 205/2010, infatti, la cessazione della qualifica di rifiuto deriva da una pregressa e necessaria attività di recupero."

Naturalmente l'attività di recupero deve essere posta in essere da soggetto autorizzato ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, infatti, i giudici della S.C. concludono sostenendo che: "E' vero che l'art. 184-ter, comma 2, d.lgs. 152/2006, estende l'operazione di recupero dei rifiuti anche al solo controllo per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni indicate nel comma 1, tuttavia, a prescindere dalla immediata precettività o meno di tale indicazione, si tratta pur sempre di un'operazione di "recupero" che, in quanto tale, è comunque necessario venga effettuata da soggetto autorizzato." - Chiaro è il riferimento all'operazione di recupero R12 ».

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, atteso che il DM 188/2020 non esplicita né indica le specifiche operazioni di recupero, di cui all'allegato C, d.lgs. 152/2006 s.m.i., cui riferirsi, si chiede al Ministero della Transizione Ecologica di voler indicare quale sia la corretta interpretazione della normativa di EoW ex DM 188/2020 rispetto all'individuazione dell'attività di recupero R12 quale attività da poter autorizzare a tal fine, ovvero di voler chiarire se l'attività di recupero R12 possa direttamente consentire quanto all'art. 184-ter, d.lgs. 152/2006 s.m.i.

***

Parere del ministero della Transizione ecologica 8 marzo 2022, n. 28965

Oggetto: articolo 3-septies D.Lgs 152/2006 - Interpello in materia ambientale in riferimento al DM 188/2020

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è stata richiesta un’interpretazione sulla corretta applicazione del decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 per poter definire l’iter autorizzativo per un impianto che deve sottoporre ad attività di recupero, finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, i rifiuti di carta e cartone mediante l’attività R12 di cui all’allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/06. La provincia evidenzia che il regolamento ministeriale sulla cessazione della qualifica di rifiuto non riporta le specifiche operazioni di recupero ammissibili e chiede di valutare la possibilità di autorizzare l’attività di recupero mediante l’operazione R12.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.

- Art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
L’articolo recante “cessazione della qualifica di rifiuto” stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi specifici criteri riguardanti: i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; i processi e tecniche di trattamento consentiti; i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotti applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
Il medesimo articolo 184-ter stabilisce altresì che citati i criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- Decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 recante i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.

Secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 188/2020, per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi le tipologie di rifiuto meglio identificate dai seguenti codici EER:

-  15 01 10 imballaggi di carta e cartone;

-  15 01 05 imballaggi compositi;

-  15 01 06 imballaggi in materiali misti;

-  20 10 01 carta e cartone;

-  19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;

-  03 03 08 scarti dalla selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.

Il medesimo decreto indica una serie di misure da implementare tra le quali, in riferimento ai processi ed alle tecniche di trattamento, ed utili per il caso di specie, vengono riportate:

-  selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere a quanto opportunamente indicato nelle lettere da a) ad f) del medesimo dm 188/2020;

-  rimozione e separazione di qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone.
In sintesi il processo di recupero si sostanzia in operazioni di cernita manuale e, eventualmente, in operazioni di riduzione volumetrica.

Riguardo al quesito specifico, si fa presente che all’operazione R12, di cui all’Allegato C del d.lgs. 152/06 è stata associata la nota riportata al punto 7, la quale stabilisce che, in mancanza di un codice R appropriato, la citata operazione può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni da R1 a R11.

Tanto premesso è possibile autorizzare, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, il recupero dei rifiuti di carta e cartone mediante lo svolgimento dell’attività R12, e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 3 del dm 188/2020, ovvero in conformità alle disposizioni della norma Uni En 643 ed ai requisiti tecnici riportati all’allegato 1 del medesimo decreto ministeriale.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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