L’art. 89, lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l’incompatibilità tra la funzione di coordinatore per l’esecuzione e quella di datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici (o di dipendente o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato). Per altro queste incompatibilità «non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice». La giurisprudenza ha mai affrontato espressamente questa questione? E qual è la corretta interpretazione di queste clausole?
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